Articolo 20 del Codice di procedura civile
Articolo 19Articolo 21
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21 aprile 1942
Art. 20.
(Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione).

Per le cause relative a diritti di obbligazione e' anche competente il giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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