CA
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/10/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 650/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI GG IA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere relatore dott.ssa Ivana Acacia consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 650/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.11.1965, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Guarna, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via Pio XI trav. Parte_2
nei confronti di
c.f. e p. iva , con sede in Basiglio (MI), Controparte_1 P.IVA_1
Via Francesco Sforza n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mungari, elettivamente domiciliata a Reggio Calabria, via Aschenez n. 62
IU EO, residente in [...], via Sbarre Centrali, Via F, n.
16, i. I
1 Corte d'Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
impugna la sentenza n. 316/2020, pubblicata il 4/3/2020, Parte_3 non notificata, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento n. 1904/2015 R.G., con la quale è stata rigettata la sua domanda – proposta nei confronti della – di restituzione Controparte_1 dell'importo di € 150.813,08, illecitamente sottratta dal promotore finanziario
EO IU.
La domanda è stata integralmente rigettata, in parte per prescrizione del diritto al risarcimento del danno, e in parte per infondata.
Infatti, per quanto riguarda i tre assegni asseritamente consegnati dal nel settembre del 1999 e l'importo di € 32.000,00 corrisposto in Parte_1
contanti nel gennaio del 2004, secondo il giudice di prime cure, il termine di prescrizione, decorrente dalle singole dazioni di denaro, era già maturato al momento del primo atto di interruzione della prescrizione, ossia l'istanza di mediazione del 5 giugno 2012.
Per le altre somme corrisposte successivamente, il Tribunale non ha ritenuto raggiunta la prova dei versamenti né la distrazione delle somme da parte del
EO.
- Domanda dell'appellante
2 Corte d'Appello
L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha qualificato la domanda avente natura extracontrattuale.
Deduce, in proposito, che avvalendosi la Banca dell'opera del terzo, ai sensi dell'art. 1228 c.c., la domanda ha natura contrattuale. Conseguentemente, il termine di prescrizione è decennale e, nel caso di specie, decorre non dalle singole operazioni, ma dal 22/6/2010, data in cui il correntista ha ottenuto la documentazione riepilogativa del suo portafoglio da parte di . CP_1
L'appellante critica, altresì, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere della prova, deducendo di avere adempiuto al proprio onere secondo i principi propri della responsabilità contrattuale.
Deduce, inoltre, che la responsabilità del promotore è stata documentata ed anche ammessa dalla banca, la quale invece non ha provato di aver agito con diligenza.
L'appellante impugna, altresì, la condanna al pagamento delle spese, osservando che, in ragione delle circostanze, denunciate anche dalla convenuta , si sarebbe dovuto procedere alla Controparte_1
compensazione delle spese di lite.
Chiede, inoltre, la condanna ex art. 96 c.p.c.
- Difese di Controparte_1
eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 Controparte_1
e 348 bis c.p.c.
Nel merito deducendo l'infondatezza della domanda rilevando che, chiedendo la conferma del rigetto della prescrizione, controparte non ha contestato il capo della sentenza che ha accolto l'eccezione per le somme consegnate nel
1999 e del 2004.
Critica, altresì, la qualificazione contrattuale della domanda proposta dall'appellante, deducendo che, trattandosi di indebita appropriazione da parte del promotore finanziario, di somme di denaro del cliente, la responsabilità è qualificabile come extracontrattuale, essendo collegata al fatto illecito del promotore e riconducibile astrattamente alla più ampia fattispecie di cui all'art. 2049 c.c.
Quanto all'onere probatorio, l'appellata sostiene che il giudice ha compiuto una disamina di tutte le operazioni effettuate in corso di rapporto e,
3 Corte d'Appello
escludendo quelle prescritte e quelle per le quali il cliente ha affermato di aver ricevuto i rimborsi, ha correttamente rilevato che per provare i versamenti erano stati prodotti prospetti privi di firma.
Propone, infine, appello incidentale condizionato al riconoscimento della dazione di denaro al promotore, avverso la parte della sentenza con la quale
è stata parzialmente rigettata l'eccezione di prescrizione, deducendo che il giudice non ha considerato che il difetto di diligenza e la conoscibilità delle irregolarità da parte del correntista erano presenti anche per i versamenti successivi al 5/6/2007.
***
1.- Violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione, formulata dalla parte appellata, di violazione dell'art. 342 c.p.c.,
è infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (v. Sez. Un. 16/11/2017 n. 27199).
2.- Sulla natura della domanda
1. L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha qualificato la domanda come azione avente natura extracontrattuale.
Deduce, in proposito, che la Banca si avvale dell'opera del terzo ai sensi dell'art. 1228 c.c.; perciò la domanda ha natura contrattuale, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale.
2. Il motivo è infondato.
La responsabilità della convenuta si fonda sull'art. 31 comma 3 TUF, a norma del quale l'intermediario è responsabile solidalmente con il promotore finanziario dei danni in qualsiasi forma arrecati da quest'ultimo al cliente, anche nel caso in cui i danni siano conseguenti a responsabilità penale del consulente finanziario.
La responsabilità prevista da tale norma ha natura oggettiva e costituisce applicazione, in ambito finanziario, di quanto previsto dall'art. 2049 c.c., secondo cui i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal
4 Corte d'Appello
fatto illecito dei loro domestici e commessi, nell'esercizio delle incombenze a cui essi sono adibiti.
Anche la giurisprudenza inquadra l'azione nei confronti dell'intermediario, per i fatti illeciti derivanti dall'attività del promotore finanziario, nell'ambito dell'art. 2049 c.c.: «in tema di danni derivanti dalla condotta illecita del promotore di prodotti finanziari o assicurativi, la giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che la responsabilità della banca o della compagnia di assicurazioni è astrattamente inquadrabile quale responsabilità oggettiva ex articolo 2049 c.c., cioè quale ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, in quanto agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui la preponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (v. Cass. Sez. U. 16/05/2019, n. 13246; v. anche e pluribus Cass.
26/06/2019, n. 17060; 10/11/2015, n. 22956; 04/11/2014, n. 23448; 04/03/2014, n.
5020; 25/01/2011, n. 1741; 22/06/2007, n. 14578)» (Cass. civ. 26 febbraio 2021
n. 5414).
Anche l'appellante, attore in primo grado, aveva fatto presente, nell'atto di citazione, che «la giurisprudenza di legittimità e di merito si è pronunciata concordemente per la responsabilità oggettiva dell'istituto finanziario ai sensi dell'art. 2049 c.c. per cui appare indubbia la tenutezza di alla restituzione della somma Controparte_1 indebitamente sottratta all'odierno concludente e/o al risarcimento del danno (…)».
Conseguentemente, l'azione nei confronti della , avente Controparte_1
ad oggetto condotte appropriative del promotore finanziario, ha natura extracontrattuale.
3.- Sulla prescrizione
1. L'appellante deduce che il termine di prescrizione è decennale e decorre dal 22/6/2010, data in cui il correntista ha ottenuto la documentazione riepilogativa del suo portafoglio da parte di . CP_1
2. Il motivo è infondato.
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2947 c.c.
L'assunto dell'appellante secondo cui il dies a quo per il decorso della prescrizione va collocato alla data del 22/6/2010, momento in cui il correntista
5 Corte d'Appello
ha ottenuto la documentazione riepilogativa del suo portafoglio da parte di
, non è condivisibile. CP_1
La prescrizione comincia a decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Quindi per una domanda risarcitoria il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il danno diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile con l'ordinaria diligenza. Nella fattispecie in esame il danno di cui si chiede il risarcimento deriva dall'indebita appropriazione da parte di EO di somme versate dal Parte_1
Il ha affermato di aver effettuato alcuni conferimenti al EO Parte_1 tramite tre assegni nel settembre 1999 («versamento assegno n° 498569250 di
£1.000.000 (€16,46) del 25.09.1999; versamento assegno MPS n° 567944031 di £
3.500.000 (€1.807,60) versato in data 07.09.1999; versamento assegno MPS n°
498567413 di £500.000 (€258,23) del 15.09.1999»).
Altre somme sono state corrisposte, invece, tramite denaro contante nel 2004 per € 32.000,00, al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa
. Pt_4
Per questi conferimenti, il dies a quo del termine di prescrizione, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, va collocato alla data dei versamenti stessi, poiché il con l'ordinaria diligenza, avrebbe Parte_1 potuto in pochi giorni verificare l'effettiva destinazione delle somme agli investimenti programmati e dunque avrebbe potuto rendersi conto in tempi molto ravvicinati della condotta appropriativa del promotore.
Infatti l'obbligazione del promotore e dell'intermediario finanziario di impiegare le somme ricevute dal cliente negli investimenti concordati è di immediata esigibilità, non implicando un significativo tempo di esecuzione. Quindi normalmente non vi è un significativo intervallo di tempo dal momento di ricezione delle somme dal cliente al momento di destinazione delle medesime somme nell'investimento programmato.
Il correntista avrebbe potuto verificare in un arco temporale ristretto l'omessa destinazione delle somme consegnate. Dunque il danno è divenuto oggettivamente percepibile dal in una data molto vicina a quella Parte_1
della consegna delle somme.
6 Corte d'Appello
3. Va poi rilevato che il primo atto interruttivo della prescrizione è dato dal tentativo di mediazione attivato dal risalente al 5 luglio 2012. Parte_1
Pertanto deve ritenersi maturata la prescrizione per i versamenti posti in essere sino al 4 luglio 2007.
Il motivo d'appello riguardante la prescrizione va dunque rigettato.
4.- Sulla prova dei versamenti
1. L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere della prova, deducendo di avere adempiuto al proprio onere probatorio secondo i principi propri della responsabilità contrattuale.
Deduce, altresì, che la responsabilità del promotore è stata documentata ed anche ammessa dalla banca, la quale non ha provato di aver agito con diligenza.
2. Il motivo è infondato.
L'investitore è chiamato ad assolvere in maniera puntuale il proprio onere di allegazione delle circostanze di fatto, individuando in modo inequivoco le concrete operazioni di investimento, le operazioni e gli specifici esborsi di denaro di cui chiede la restituzione.
L'appellante ha allegato documentazione inidonea a ricostruire gli investimenti asseritamente eseguiti, avendo prodotto in giudizio rendicontazioni non sottoscritte e perciò non riconducibili a
[...]
. CP_1
Non vi sono elementi di prova idonei a dimostrare versamenti di denaro al promotore con finalità di investimento in prodotti . CP_1
È condivisibile quindi l'assunto del Tribunale, secondo cui «Relativamente, invece, alle altre somme asseritamente versate dall'attore al EO non v'è alcuna prova documentale che consenta di ritenere dimostrati i versamenti e la distrazione degli stessi da parte del
EO. L'unica prova acquisita al giudizio consiste infatti in dei prospetti riepilogativi intestati a , non sottoscritti né dal EO né dal cliente né da alcun Controparte_1 funzionario della banca. Appare evidente come tali documenti siano privi di qualsiasi rilevanza probatoria, essendo delle mere stampe prive di sottoscrizioni, la cui unica riconducibilità agli investimenti presso è data dall'intestazione». Controparte_1
7 Corte d'Appello
L'appellante ha formulato nell'atto di appello richieste istruttorie, rigettate con ordinanza di questa Corte dell'11 dicembre 2024; ordinanza il cui contenuto è da intendersi in questa sede richiamato e confermato.
Pertanto va rigettato l'appello in ordine alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
5.- Sul danno morale
1. L'appellante chiede il risarcimento del danno morale, da liquidarsi in via equitativa.
2. La domanda non può essere accolta, essendo l'allegazione del tutto generica.
La mancanza di prova delle dazioni di somme esclude anche il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva per avere perso somme a causa di una condotta gravemente scorretta del promotore.
Quindi la dazione di somme al EO costituisce presupposto fattuale – non solo del danno patrimoniale ma anche – anche del danno morale.
Pertanto l'appello va rigettato anche sotto questo aspetto.
6.- Sull'appello incidentale condizionato
Il rigetto dell'appello principale determina l'assorbimento dell'appello incidentale proposto da essendo l'appello condizionato Controparte_1 all'accoglimento della domanda risarcitoria (ed essendo stata questa interamente rigettata).
7.- Spese processuali del primo grado
1. impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_1 condannato l'attore al pagamento delle spese processuali, deducendo che in ragione delle circostanze, denunciate anche dalla convenuta
[...]
, si sarebbe dovuto procedere alla compensazione delle spese di CP_1
lite.
2. Il motivo è fondato.
8 Corte d'Appello
La presenza di elementi indicativi di un comportamento poco trasparente tenuto dal promotore determina una peculiare controvertibilità della controversia che induce a compensare integralmente le spese del primo grado di giudizio.
8.- Domanda ex art. 88 c.p.c.
Non va accolta la domanda di condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 88
c.p.c., non essendo emersa una condotta processuale da parte dell'appellata contraria ai doveri di lealtà e probità.
9.- Domanda ex art. 96 c.p.c.
Non può essere accolta la domanda di condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendo il requisito della soccombenza di
Controparte_1
10.- Spese processuali del secondo grado
La presenza di elementi indicativi di un comportamento complessivo poco trasparente tenuto dal promotore determina una peculiare controvertibilità della controversia, che induce a compensare integralmente tra le parti anche le spese del secondo grado di giudizio.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
EO IU, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, compensa interamente le spese processuali del primo grado di giudizio;
- rigetta nel resto l'appello principale;
- dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dalla
[...]
Controparte_1
- compensa interamente tra le parti le spese processuali del secondo grado del giudizio.
9 Corte d'Appello
Reggio Calabria, 17.10.2025
Il consigliere est. dott. Natalino Sapone
La presidente
dott.ssa Patrizia Morabito
10
n. 650/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI GG IA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere relatore dott.ssa Ivana Acacia consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 650/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.11.1965, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Guarna, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via Pio XI trav. Parte_2
nei confronti di
c.f. e p. iva , con sede in Basiglio (MI), Controparte_1 P.IVA_1
Via Francesco Sforza n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mungari, elettivamente domiciliata a Reggio Calabria, via Aschenez n. 62
IU EO, residente in [...], via Sbarre Centrali, Via F, n.
16, i. I
1 Corte d'Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
impugna la sentenza n. 316/2020, pubblicata il 4/3/2020, Parte_3 non notificata, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento n. 1904/2015 R.G., con la quale è stata rigettata la sua domanda – proposta nei confronti della – di restituzione Controparte_1 dell'importo di € 150.813,08, illecitamente sottratta dal promotore finanziario
EO IU.
La domanda è stata integralmente rigettata, in parte per prescrizione del diritto al risarcimento del danno, e in parte per infondata.
Infatti, per quanto riguarda i tre assegni asseritamente consegnati dal nel settembre del 1999 e l'importo di € 32.000,00 corrisposto in Parte_1
contanti nel gennaio del 2004, secondo il giudice di prime cure, il termine di prescrizione, decorrente dalle singole dazioni di denaro, era già maturato al momento del primo atto di interruzione della prescrizione, ossia l'istanza di mediazione del 5 giugno 2012.
Per le altre somme corrisposte successivamente, il Tribunale non ha ritenuto raggiunta la prova dei versamenti né la distrazione delle somme da parte del
EO.
- Domanda dell'appellante
2 Corte d'Appello
L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha qualificato la domanda avente natura extracontrattuale.
Deduce, in proposito, che avvalendosi la Banca dell'opera del terzo, ai sensi dell'art. 1228 c.c., la domanda ha natura contrattuale. Conseguentemente, il termine di prescrizione è decennale e, nel caso di specie, decorre non dalle singole operazioni, ma dal 22/6/2010, data in cui il correntista ha ottenuto la documentazione riepilogativa del suo portafoglio da parte di . CP_1
L'appellante critica, altresì, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere della prova, deducendo di avere adempiuto al proprio onere secondo i principi propri della responsabilità contrattuale.
Deduce, inoltre, che la responsabilità del promotore è stata documentata ed anche ammessa dalla banca, la quale invece non ha provato di aver agito con diligenza.
L'appellante impugna, altresì, la condanna al pagamento delle spese, osservando che, in ragione delle circostanze, denunciate anche dalla convenuta , si sarebbe dovuto procedere alla Controparte_1
compensazione delle spese di lite.
Chiede, inoltre, la condanna ex art. 96 c.p.c.
- Difese di Controparte_1
eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 Controparte_1
e 348 bis c.p.c.
Nel merito deducendo l'infondatezza della domanda rilevando che, chiedendo la conferma del rigetto della prescrizione, controparte non ha contestato il capo della sentenza che ha accolto l'eccezione per le somme consegnate nel
1999 e del 2004.
Critica, altresì, la qualificazione contrattuale della domanda proposta dall'appellante, deducendo che, trattandosi di indebita appropriazione da parte del promotore finanziario, di somme di denaro del cliente, la responsabilità è qualificabile come extracontrattuale, essendo collegata al fatto illecito del promotore e riconducibile astrattamente alla più ampia fattispecie di cui all'art. 2049 c.c.
Quanto all'onere probatorio, l'appellata sostiene che il giudice ha compiuto una disamina di tutte le operazioni effettuate in corso di rapporto e,
3 Corte d'Appello
escludendo quelle prescritte e quelle per le quali il cliente ha affermato di aver ricevuto i rimborsi, ha correttamente rilevato che per provare i versamenti erano stati prodotti prospetti privi di firma.
Propone, infine, appello incidentale condizionato al riconoscimento della dazione di denaro al promotore, avverso la parte della sentenza con la quale
è stata parzialmente rigettata l'eccezione di prescrizione, deducendo che il giudice non ha considerato che il difetto di diligenza e la conoscibilità delle irregolarità da parte del correntista erano presenti anche per i versamenti successivi al 5/6/2007.
***
1.- Violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione, formulata dalla parte appellata, di violazione dell'art. 342 c.p.c.,
è infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (v. Sez. Un. 16/11/2017 n. 27199).
2.- Sulla natura della domanda
1. L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha qualificato la domanda come azione avente natura extracontrattuale.
Deduce, in proposito, che la Banca si avvale dell'opera del terzo ai sensi dell'art. 1228 c.c.; perciò la domanda ha natura contrattuale, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale.
2. Il motivo è infondato.
La responsabilità della convenuta si fonda sull'art. 31 comma 3 TUF, a norma del quale l'intermediario è responsabile solidalmente con il promotore finanziario dei danni in qualsiasi forma arrecati da quest'ultimo al cliente, anche nel caso in cui i danni siano conseguenti a responsabilità penale del consulente finanziario.
La responsabilità prevista da tale norma ha natura oggettiva e costituisce applicazione, in ambito finanziario, di quanto previsto dall'art. 2049 c.c., secondo cui i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal
4 Corte d'Appello
fatto illecito dei loro domestici e commessi, nell'esercizio delle incombenze a cui essi sono adibiti.
Anche la giurisprudenza inquadra l'azione nei confronti dell'intermediario, per i fatti illeciti derivanti dall'attività del promotore finanziario, nell'ambito dell'art. 2049 c.c.: «in tema di danni derivanti dalla condotta illecita del promotore di prodotti finanziari o assicurativi, la giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che la responsabilità della banca o della compagnia di assicurazioni è astrattamente inquadrabile quale responsabilità oggettiva ex articolo 2049 c.c., cioè quale ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, in quanto agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui la preponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (v. Cass. Sez. U. 16/05/2019, n. 13246; v. anche e pluribus Cass.
26/06/2019, n. 17060; 10/11/2015, n. 22956; 04/11/2014, n. 23448; 04/03/2014, n.
5020; 25/01/2011, n. 1741; 22/06/2007, n. 14578)» (Cass. civ. 26 febbraio 2021
n. 5414).
Anche l'appellante, attore in primo grado, aveva fatto presente, nell'atto di citazione, che «la giurisprudenza di legittimità e di merito si è pronunciata concordemente per la responsabilità oggettiva dell'istituto finanziario ai sensi dell'art. 2049 c.c. per cui appare indubbia la tenutezza di alla restituzione della somma Controparte_1 indebitamente sottratta all'odierno concludente e/o al risarcimento del danno (…)».
Conseguentemente, l'azione nei confronti della , avente Controparte_1
ad oggetto condotte appropriative del promotore finanziario, ha natura extracontrattuale.
3.- Sulla prescrizione
1. L'appellante deduce che il termine di prescrizione è decennale e decorre dal 22/6/2010, data in cui il correntista ha ottenuto la documentazione riepilogativa del suo portafoglio da parte di . CP_1
2. Il motivo è infondato.
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2947 c.c.
L'assunto dell'appellante secondo cui il dies a quo per il decorso della prescrizione va collocato alla data del 22/6/2010, momento in cui il correntista
5 Corte d'Appello
ha ottenuto la documentazione riepilogativa del suo portafoglio da parte di
, non è condivisibile. CP_1
La prescrizione comincia a decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Quindi per una domanda risarcitoria il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il danno diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile con l'ordinaria diligenza. Nella fattispecie in esame il danno di cui si chiede il risarcimento deriva dall'indebita appropriazione da parte di EO di somme versate dal Parte_1
Il ha affermato di aver effettuato alcuni conferimenti al EO Parte_1 tramite tre assegni nel settembre 1999 («versamento assegno n° 498569250 di
£1.000.000 (€16,46) del 25.09.1999; versamento assegno MPS n° 567944031 di £
3.500.000 (€1.807,60) versato in data 07.09.1999; versamento assegno MPS n°
498567413 di £500.000 (€258,23) del 15.09.1999»).
Altre somme sono state corrisposte, invece, tramite denaro contante nel 2004 per € 32.000,00, al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa
. Pt_4
Per questi conferimenti, il dies a quo del termine di prescrizione, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, va collocato alla data dei versamenti stessi, poiché il con l'ordinaria diligenza, avrebbe Parte_1 potuto in pochi giorni verificare l'effettiva destinazione delle somme agli investimenti programmati e dunque avrebbe potuto rendersi conto in tempi molto ravvicinati della condotta appropriativa del promotore.
Infatti l'obbligazione del promotore e dell'intermediario finanziario di impiegare le somme ricevute dal cliente negli investimenti concordati è di immediata esigibilità, non implicando un significativo tempo di esecuzione. Quindi normalmente non vi è un significativo intervallo di tempo dal momento di ricezione delle somme dal cliente al momento di destinazione delle medesime somme nell'investimento programmato.
Il correntista avrebbe potuto verificare in un arco temporale ristretto l'omessa destinazione delle somme consegnate. Dunque il danno è divenuto oggettivamente percepibile dal in una data molto vicina a quella Parte_1
della consegna delle somme.
6 Corte d'Appello
3. Va poi rilevato che il primo atto interruttivo della prescrizione è dato dal tentativo di mediazione attivato dal risalente al 5 luglio 2012. Parte_1
Pertanto deve ritenersi maturata la prescrizione per i versamenti posti in essere sino al 4 luglio 2007.
Il motivo d'appello riguardante la prescrizione va dunque rigettato.
4.- Sulla prova dei versamenti
1. L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere della prova, deducendo di avere adempiuto al proprio onere probatorio secondo i principi propri della responsabilità contrattuale.
Deduce, altresì, che la responsabilità del promotore è stata documentata ed anche ammessa dalla banca, la quale non ha provato di aver agito con diligenza.
2. Il motivo è infondato.
L'investitore è chiamato ad assolvere in maniera puntuale il proprio onere di allegazione delle circostanze di fatto, individuando in modo inequivoco le concrete operazioni di investimento, le operazioni e gli specifici esborsi di denaro di cui chiede la restituzione.
L'appellante ha allegato documentazione inidonea a ricostruire gli investimenti asseritamente eseguiti, avendo prodotto in giudizio rendicontazioni non sottoscritte e perciò non riconducibili a
[...]
. CP_1
Non vi sono elementi di prova idonei a dimostrare versamenti di denaro al promotore con finalità di investimento in prodotti . CP_1
È condivisibile quindi l'assunto del Tribunale, secondo cui «Relativamente, invece, alle altre somme asseritamente versate dall'attore al EO non v'è alcuna prova documentale che consenta di ritenere dimostrati i versamenti e la distrazione degli stessi da parte del
EO. L'unica prova acquisita al giudizio consiste infatti in dei prospetti riepilogativi intestati a , non sottoscritti né dal EO né dal cliente né da alcun Controparte_1 funzionario della banca. Appare evidente come tali documenti siano privi di qualsiasi rilevanza probatoria, essendo delle mere stampe prive di sottoscrizioni, la cui unica riconducibilità agli investimenti presso è data dall'intestazione». Controparte_1
7 Corte d'Appello
L'appellante ha formulato nell'atto di appello richieste istruttorie, rigettate con ordinanza di questa Corte dell'11 dicembre 2024; ordinanza il cui contenuto è da intendersi in questa sede richiamato e confermato.
Pertanto va rigettato l'appello in ordine alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
5.- Sul danno morale
1. L'appellante chiede il risarcimento del danno morale, da liquidarsi in via equitativa.
2. La domanda non può essere accolta, essendo l'allegazione del tutto generica.
La mancanza di prova delle dazioni di somme esclude anche il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva per avere perso somme a causa di una condotta gravemente scorretta del promotore.
Quindi la dazione di somme al EO costituisce presupposto fattuale – non solo del danno patrimoniale ma anche – anche del danno morale.
Pertanto l'appello va rigettato anche sotto questo aspetto.
6.- Sull'appello incidentale condizionato
Il rigetto dell'appello principale determina l'assorbimento dell'appello incidentale proposto da essendo l'appello condizionato Controparte_1 all'accoglimento della domanda risarcitoria (ed essendo stata questa interamente rigettata).
7.- Spese processuali del primo grado
1. impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_1 condannato l'attore al pagamento delle spese processuali, deducendo che in ragione delle circostanze, denunciate anche dalla convenuta
[...]
, si sarebbe dovuto procedere alla compensazione delle spese di CP_1
lite.
2. Il motivo è fondato.
8 Corte d'Appello
La presenza di elementi indicativi di un comportamento poco trasparente tenuto dal promotore determina una peculiare controvertibilità della controversia che induce a compensare integralmente le spese del primo grado di giudizio.
8.- Domanda ex art. 88 c.p.c.
Non va accolta la domanda di condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 88
c.p.c., non essendo emersa una condotta processuale da parte dell'appellata contraria ai doveri di lealtà e probità.
9.- Domanda ex art. 96 c.p.c.
Non può essere accolta la domanda di condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendo il requisito della soccombenza di
Controparte_1
10.- Spese processuali del secondo grado
La presenza di elementi indicativi di un comportamento complessivo poco trasparente tenuto dal promotore determina una peculiare controvertibilità della controversia, che induce a compensare integralmente tra le parti anche le spese del secondo grado di giudizio.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
EO IU, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, compensa interamente le spese processuali del primo grado di giudizio;
- rigetta nel resto l'appello principale;
- dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dalla
[...]
Controparte_1
- compensa interamente tra le parti le spese processuali del secondo grado del giudizio.
9 Corte d'Appello
Reggio Calabria, 17.10.2025
Il consigliere est. dott. Natalino Sapone
La presidente
dott.ssa Patrizia Morabito
10