Art. 24. Disposizioni in materia previdenziale concernenti il personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1. Ferme restando le disposizioni in materia di termini di prescrizione, l' articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , si applica anche al personale di cui all' articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , iscritto a enti previdenziali italiani.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Note all'art. 24:
- Si riporta il comma 131, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, S.O., n. 40:
«131. Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell' articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , sono tenute a trasmettere all'INPS, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le denunce mensili di cui all' articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 . I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.».
- Si riporta il testo dell' articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967:
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 3.200 unita'.
Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.
Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo di quello di cui all' articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 .»
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Note all'art. 24:
- Si riporta il comma 131, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, S.O., n. 40:
«131. Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell' articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , sono tenute a trasmettere all'INPS, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le denunce mensili di cui all' articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 . I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.».
- Si riporta il testo dell' articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967:
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 3.200 unita'.
Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.
Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo di quello di cui all' articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 .»