Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/03/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Beatrice Magaro' Presidente
Giudice dott. Maria Assunta Pacelli dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n. 532 del 2024 del ruolo generale, avente ad oggetto “altri istituti del diritto di famiglia” e vertente
TRA
Parte 1 C.F. C.F. 1 parte nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LAGHI ROBERTO, elettivamente domiciliati come in atti
Ricorrente
E
' C.F. 2 parte nata a [...] in data [...], CP 1 C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SANCINETO LUCIA, elettivamente domiciliati come in atti
Resistente con l'intervento del P.M.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO della decisione
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti. Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. depositato in Cancelleria in data 23.3.24 Parte 1 ha introdotto il presente procedimento nei confronti del compagno CP 1 deducendo che:
,
La ricorrente ha intrattenuto una relazione more uxorio con il Sig. CP 1 nato a [...] il [...] e residente in [...].
Dall'unione è nata una figlia a nome Persona 1 in data 08.04.2021 a Castrovillari.
-
Poiché il prosieguo della convivenza non era più possibile, i sig.ri. CP 1 e Parte 1 adivano il Tribunale di Castrovillari originando il giudizio di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio nato fuori dal matrimonio n°841/2023 RGAC del Tribunale di Castrovillari.
Le parti espressamente concordavano l'affidamento condiviso della minore con coabitazione presso la madre, nonché la corresponsione a titolo di contributo mensile di mantenimento della minore a carico del padre della somma di €300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché i termini dell'esercizio del diritto di visita e frequentazione paterno. già a far data dal luglio 2022 (momento della rottura della relazione), la piccola PE 1 era solita frequentare il padre quasi esclusivamente presso l'abitazione della ricorrente, essendo fortemente riluttante a rimanere sola con lo stesso ovvero presso l'abitazione di quest'ultimo. Rispetto a tale situazione che progrediva nel tempo, la ricorrente ha tentato in ogni modo di porre rimedio sia colloquiando con la bambina e spiegandole di dover trascorrere serenamente del tempo con il padre, sia ricorrendo al supporto professionale di uno psicologo infantile (e nel corso di tali sedute era presente anche il padre). Fatto sta che a decorrere da qualche mese a questa parte la situazione è fortemente peggiorata. Infatti, non appena la bambina comprende di doversi recare dal padre inizia a piangere ed a
-
disperarsi senza riuscirsi a calmare e rifiutandosi categoricamente di uscire di casa.
PEtanto, la ricorrente chiede che venga disposto che gli incontri tra padre e figlia dovranno tenersi
-
alla presenza degli assistenti sociali nei modi e termini che saranno dagli stessi previsti, e che
- Invano la Sig.ra Parte 1 ha proposto al CP_1 l'intervento dei Servizi Sociali per risolvere la problematica, ma ha avuto l'opposizione - peraltro- immotivata dello stesso
PE l'effetto, la parte ricorrente ha concluso come in atti. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.6.24, si è costituito CP 1 , il quale si è difeso ed ha concluso come in atti.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo. Con decreto del 15.3.24 ex art. 473 bis. 14 c.p.c., è stata fissata l'udienza del 09.07.2024 per la comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c.. Alla prima udienza del 9.7.2024, comparse entrambe le parti, è stato suggerito alle parti un percorso volto a stemperare le tensioni della coppia con il sostegno di un professionista. All'esito del percorso, in occasione della udienza del 28.1.25, le parti hanno fatto presente di aver raggiunto un accordo, intervenuto con scrittura privata depositata telematicamente, in ordine alle condizioni alle quali addivenire alla modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio.
PE l'effetto, alla udienza del 25.2.25, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice odierno relatore ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale.
Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente riportandosi agli atti e, in particolare, all'accordo depositato, chiedendo la decisione e rinunciando a qualsiasi termine per il deposito delle comparse conclusionali.
La causa è stata, quindi, rimessa dal G.I. al collegio per la decisione.
3. Nel merito
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Alla luce degli eventi sopravvenuti alla prima regolamentazione, infatti, si rende necessaria la parziale modifica delle condizioni per il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, con particolare riferimento all'affidamento, alla collocazione e alle visite che interessano la minore, figlia della coppia.
La modifica sarà conforme, quindi, all'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti, depositato in data 18.2.25, cui si rinvia quale parte integrante del presente provvedimento e di seguito riportato a titolo meramente esemplificativo. In particolare:
Il sig. EL NI, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Sancineto del Foro di Castrovillari (CS), e la sig.ra EZ LU, nata a [...] il
10.08.1987 ed ivi residente in [...], (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Laghi del Foro di Castrovillari (CS), nell'ambito de! procedimento pendente avanti il Tribunale di Castrovillari N. 532/2024 R.G., dichiarano di avere collaborato nell'intraprendere e proseguire un percorso congiunto al fine di risolvere le problematiche sottese a rendere continui e regolari i periodi di frequentazione tra la figlia minore IS ed il padre.
In tale sede, entrambi confermano di avere raggiunto un buon equilibrio e di avere gradualmente creato le condizioni per sostenere la figlia IS ad adeguarsi alle nuove abitudini di vita legate alla non convivenza dei genitori.
A tale scopo e al fine di non vanificare gli sforzi e i traguardi raggiunti, le parti hanno congiuntamente deciso di posticipare, fino al compimento del quinto anno di età della piccola,
l'inserimento della regolarità dei pernottamenti presso l'abitazione del padre e di utilizzare questo tempo per proseguire gradualmente, in piena collaborazione, a rendere sempre più continui e regolari i tempi di frequentazione tra padre e figlia;
in particolare la sig.ra EZ si impegna ad incoraggiare la piccola a frequentare con continuità il padre ed il sig. EL si impegna ad accettare che le modalità ed i tempi di frequentazione concordati fino al compimento del quinto anno di età della figlia siano raggiunti con gradualità, entrambi i genitori daranno priorità ai tempi ed alla volontà della piccola. sopraTanto premesso, il sig. EL NI e comela sig.ra EZ LU, rappresentati, difesi e domiciliati, confermano di voler definire la vertenza in corso e di avere concordemente stabilito le condizioni che di seguito si indicano, convenendo per l'affido con collocamento condiviso della minore la quale viene affidata ad entrambi i genitori, prevalente presso l'attuale residenza della madre, nel rispetto della Legge n. 54 del 2006, i quali eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità genitoriale, pertanto, è rimesso ad entrambi il diritto-dovere di educare, istruire 0 mantenere la minore. Le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa salvo per le decisioni quotidiane di ordinaria amministrazione che verranno assunte di volta in volta dal genitore presso il quale la minore è collocata;
CONDIZIONI DI MANTENIMENTO, COLLOCAMENTO E AFFIDAMENTO
DELLA FIGLIA MINORE SINO AL COMPIMENTO DEL QUINTO ANNO DI ETA'
DELLA MINORE DENISE:
1. Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore due volte a settimana nei giorni di martedì e giovedì, prelevandola direttamente dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00; ovvero, nel caso in cui la minore non sia andata a scuola, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 (salvo eventuali imprevisti in presenza dei quali le parti concorderanno un diverso orario);
2. A. settimane alterne la minore potrà permanere con il padre dalle ore 15:00 alle ore 20:30 del sabato e dalle 10:30 alle 20:30 della domenica, senza pernottare presso l'abitazione del padre
(salvo eventuali imprevisti in presenza dei quali le parti concorderanno un diverso orario);
3. Durante l'estate, salvo il periodo durante il quale la minore trascorrerà le ferie con uno o l'altro genitore, restano fermi i giorni e gli orari di visita. Il padre trascorrerà con la minore 10 gg da distribuirsi tra il mese di luglio e di agosto (ovvero 10 giorni consecutivi) da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, dalle ore 10:30 alle ore 20:30, senza pernottamento presso l'abitazione del padre. I detti giorni di permanenza col padre dovranno coincidere con le settimane nella quali è previsto il fine settimana di visita e frequentazione paterno. Entrambi i genitori potranno recarsi, previo accordo telefonico anche sui singoli orari, a visitare la minore nel luogo di vacanza in cui si trova con l'altro genitore.
4. PE quanto riguarda le festività natalizie e pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Capodanno con l'altro genitore e così la
Domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore. Le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ferragosto, 8 dicembre etc.) saranno trascorse con l'uno O con l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza da concordarsi di comune accordo.
5. La bambina, inoltre, trascorrerà con il padre il 19 marzo, festa del papà, ed il compleanno del padre anche se tali date coincideranno con un giorno in cui la minore sarebbe dovuta stare con la madre. La minore trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma ed il compleanno della madre, anche se tali date coincideranno con un giorno in cui la bambina sarebbe dovuta stare con il padre. La bambina, inoltre, trascorrerà il giorno del proprio compleanno, ad anni alterni, il pranzo con il padre e la cena con la madre, qualora non fosse possibile trascorrerlo insieme.
CONDIZIONI DI MANTENIMENTO, COLLOCAMENTO E AFFIDAMENTO
DELLA FIGLIA MINORE A DECORRERE DAL QUINTO ANNO DI ETA' D ELLA
MINORE DENISE:
1. Al compimento del quinto anno di età della minore IS il padre potrà vedere e tenere con sé la minore due volte a settimana, nei giorni di martedì e giovedì, prelevandola direttamente dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00; ovvero, nel caso in cui la minore non sia andata a scuola, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 (salvo eventuali imprevisti in presenza dei quali le parti concorderanno un diverso orario).
2. La minore trascorrerà, a settimane alterne, un pernottamento presso il padre dal sabato pomeriggio alle ore 15:00 alla domenica alle ore 20:30 (salvo eventuali imprevisti in presenza dei quali le parti concorderanno un diverso orario e salvo gli impegni scolastici e parascolastici della minore).
3. La minore trascorrerà, altresì, tre giorni durante le festività natalizie con pernottamento presso il padre comprendenti, secondo il principio dell'alternanza e gli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, il giorno di Natale o quello di Capodanno e così pure le vigilie precisando che nel caso trascorrerà con il padre il giorno di Natale la vigilia della detta festività la minore la trascorrerà con l'altro genitore e viceversa, ovvero, nel caso trascorra con il padre il giorno di Capodanno, la vigilia di detta festività la minore la trascorrerà con l'altro genitore e viceversa.
4. Durante le festività pasquali la bambina trascorrerà due giorni con pernotto presso il padre, comprendenti, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
5. Durante l'estate, salvo il periodo durante il quale la minore trascorrerà le ferie con uno o l'altro genitore, restano fermi i giorni e gli orari di visita. Il padre terrà con sé la minore per 10 gg da distribuirsi tra il mese di luglio e di agosto (ovvero 10 giorni consecutivi) da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. I detti giorni di permanenza col padre dovranno coincidere con le settimane nella quali è previsto il fine settimana di previo accordo recarsi, genitori potranno frequentazione paterno. Entrambi i visita G telefonico anche sui singoli orari, a visitare la figlia nel luogo di vacanza in cui si trova con l'altro genitore.
6. La bambina, inoltre, trascorrerà con il padre il 19 marzo, festa del papà, ed il compleanno del padre anche se tali date coincideranno con un giorno in cui la minore sarebbe dovuta stare con il festa della mamma ed giorno della la madre il trascorrerà La minore lamadre. con compleanno della madre, anche se tali date coincideranno con un giorno in cui la bambina sarebbe dovuta stare con il padre. La bambina, inoltre, trascorrerà il giorno del proprio cena con la madre, qualora non compleanno, ad anni alterni, il pranzo con il padre e la fosse possibile trascorrerlo insieme.
DALL'ETA' DELLA MINORE I GENITORI INDIPENDENTEMENTE
CONVENGONOCHE:
1. il padre potrà contattare telefonicamente c/o con videochiamata la figlia due volte a settimana in orari da concordarsi tra le parti;
2. entrambi i genitori curino che la figlia mantenga rapporti affettivi e di frequentazione con i nonni paterni e materni, e si impegnino a che la minore possa liberamente frequentare i nonni;
ciascun genitore si occuperà, in particolare, del mantenimento di un rapporto continuativo.con i propri ascendenti, in particolare il padre potrà recarsi con la piccola presso la casa dei nonni paterni, a fare visita gli stessi, sempre nei giorni e negli orari di frequentazionė paterna;
3. la figlia sarà prelevata da scuola da uno dei due genitori, previo accordo tra gli stessi, e nel caso in cui entrambi i genitori fossero impossibilitati, i nonni materni e/o la zia materna, su espressa delega di entrambi i genitori, potranno prelevare la minore da scuola e prendersene cura fino a quando uno dei due genitori non sia disponibile a prelevarla;
nel caso di eventuali imprevisti necessità la madre potrà richiedere direttamente ai nonni e/o di urgente senza preventivamente materni e/o alla zia materna di prelevare la minore da scuola richiedere l'ausilio del padre;
4. nel caso in cui entrambi i genitori si trovino ad avere impegni inderogabili e/o fossero impediti per motivi lavorativi e si rendesse necessario l'ausilio di una baby-sitter, le spese relative al suo compenso saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%.
IN MATERIA ECONOMICA PARTI HANNO RAGGIUNTO IL LE SEGUENTE
ACCORDO:
1. Ognuno dei genitori provvederà alle spese correnti, nel momento in cui la bambina si trova presso di sé; oltre a ciò il sig. EL corrisponderà mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della bambina, la somma di € 300,00 mediante bonifico sul c/c bancario e/o postale intestato alla sig.ra EZ.
2. L'assegno unico sarà erogato interamente alla sig.ra EZ.
3. Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del cinquanta per cento (50%) ciascuno le spese straordinarie, debitamente documentate, relative alla minore secondo quando di seguito disciplinato in ottemperanza alle linee guida dettate dal C.N.F.:
a) Spese scolastiche e formative senza preventiva concertazione: acquisto libri di testo, corredo scolastico di inizio anno, lezioni suppletive o've espressamente consigliate dall'insegnante, tasse universitarie per università statali per gli anni di corso e relativi libri di testo;
b) Spese scolastiche e formative con preventiva concertazione: rette ed iscrizioni a scuole paritarie università private, corsiO formativi anche all'estero, corsi di lingua, corsi di specializzazione, gite scolastiche superiori ad un giorno, spese di alloggio fuori sede, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose;
c) Spese educative, ricreative e sportive senza preventiva concertazione: eventuale attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura;
d) Spese educative, ricreative, sportive con preventiva concertazione: attività sportive, agonistiche, e relative attrezzature, attività artistiche, quali danza, musica, corsi di informatica o lingua, centri estivi, campi estivi, gare sportive, corsi ludici e ricreativi, vacanze e viaggi effettuati autonomamente dal figlio, scuola guida, patente, acquisto mezzi di locomozione e correlative spese periodiche (bollo, assicurazione), spese di manutenzione e riparazione. Spese per eventi significativi per la vita del figlio, spese per l'eventuale animale affezionato, Spese di custodia, baby sitter ove non già prevista dall'organizzazione familiare e necessitate da impegni lavorativi dei genitori o malattia del figlio;
e) Spese mediche e sanitarie senza preventiva concertazione: analisi ed esami diagnostici prescritti dal medico curante, da effettuare anche presso strutture specialistiche qualora non coperti dal S.S.N., acquisti di farmaci particolari per terapie prolungate, visite ed interventi dentistici e oculistici effettuati presso strutture pubbliche, tickets, acquisto occhiali e protesi su prescrizione medica, altre spese mediche urgenti e non programmabili purché munite di prescrizione medica o di attestazione di urgenza;
f) Spese mediche e sanitarie con preventiva concertazione: visite ed interventi medici o dentistici da effettuare presso strutture specialistiche e/o private e comunque tutte le spese mediche per cure non convenzionate. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, che richiedono preventiva concertazione e che dovranno essere debitamente documentate, il genitore a fronte della richiesta dell'altro dovrà manifestare motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta in quanto il silenzio sarà inteso quale assenso alla spesa. Il genitore anticipatario dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto al fine di ottenere il rimborso.
I ricorrenti si impegnano a comunicarsi vicendevolmente eventuali cambi di domicilio e/o di residenza nell'interesse del minore, mentre eventuali trasferimenti, anche temporanei all'estero, richiederanno l'espresso atto di assenso di entrambi i genitori.
Gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nella scrittura privata sottoscritta dalle parti, non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi della figlia minore: ritiene il Tribunale, pertanto, di poterli porre a base della presente decisione, con l'ulteriore precisazione che – al fine di rendere
-
concrete le statuizioni e nell'esercizio maturo della responsabilità genitoriale - è sempre indispensabile che tutte e due le parti cooperino quotidianamente nel superiore interesse della minore a crescere serenamente con il supporto e la vicinanza di entrambe le figure genitoriali. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. A parziale MODIFICA della sentenza del Tribunale di Castrovillari, resa all'esito della camera di consiglio del 7.12.23, DISPONE in conformità a quanto stabilito in accordo e riprodotto in motivazione.
B. SPESE COMPENSATE.
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 21.3.25. Il Presidente dott. Beatrice Magarò
Il giudice rel. ed est. dott. Alessandro Caronia