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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3815/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa AN PO -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Ugo Anelo;
Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 4.11.2019 l'opponente conveniva in giudizio CP_1 chiedendo di dichiararsi - previa concessione di sospensiva - la nullità
[...] dell'atto di pignoramento presso terzi per la somma di € 205.385,87, notificato il
4.6.2016, relativamente alla cartella n. 33420150001036949000 inerente contributi IVS di competenza dell'intestato Tribunale, lamentando la violazione dell'art.1, co. 537 della legge 228/12 per mancato accoglimento della richiesta di sospensiva da parte del concessionario della riscossione;
l'inesistenza della notifica della cartella, avvenuta a mezzo del servizio postale;
la violazione dell'art. 20 del DPR 602/73; la decadenza dal diritto alla riscossione ex art. 25 DPR 602/73 e la mancata notifica del titolo posto alla base della cartella esattoriale.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del procuratore anticipatario. sebbene regolarmente citata, non si costituiva e, pertanto, se Controparte_1 ne dichiara la contumacia.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dà atto di come, dagli estratti di ruolo allegati, emerga come oggetto di odierno interesse sia la sola cartella n. 33420150001036949000 di cui all'esposizione debitoria, per come inerente contributi previdenziali per cui competenza di questo Tribunale.
Ciò detto, preliminarmente, infondata risulta la lamentata violazione dell'art. 1, co. 537 della legge 228/12 per l'asserita omessa sospensione, da parte del concessionario della
, di ogni attività funzionale al conseguimento forzoso del credito di cui alle CP_2 cartelle esattoriali sottese all'azionato pignoramento dacché, posto il perfezionamento notificatorio della suindicata cartella in data 23.10.2015 e considerato il tenore dell'art. 1, co. 537 e ss. della legge 228/12, è evidente come il ricorrente sia ampiamente decaduto dalla facoltà di invocare la prefata sospensione, essendosi determinato ad avanzare la relativa istanza solo con raccomandata del 18.2.2016 e dunque tardivamente ovvero oltre
60 giorni dalla notifica della cartella (secondo il testo vigente dopo il 22.10.2015).
Relativamente, poi, alla doglianza afferente all'asserita nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento avvenuta attraverso il ricorso al servizio postale, tale eccezione non appare accoglibile, in adesione alle argomentazioni più volte espresse dalla Cassazione (da ultimo, si segnala, Cassazione civile, sez. VI, 24.07.2014, n. 16949:
“In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del DPR 29 settembre 1973 n. 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la elazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta”), secondo cui la notificazione può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, come confermato implicitamente dal penultimo comma dell'art. 26 citato,
a tenore del quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta.
Pertanto, la notifica effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento non può ritenersi inesistente quanto, viceversa, perfettamente valida ed efficace, tanto più ove si consideri che a sanare qualsivoglia profilo di irregolarità opererebbe l'avvenuto raggiungimento dello scopo, non avendo l'odierno opponente mai posto in discussione l'effettiva ricezione della cartella di pagamento in questione, la qual cosa consente di ritenere manifestatamente inammissibili le censure concernenti l'omessa indicazione, in cartella esattoriale, della data di consegna del ruolo al concessionario, la decadenza del diritto alla riscossione ex art. 25 DPR 602/73 e la mancata notifica e conseguente nullità del titolo posto a base della prefata cartella, trattandosi di profili che andavano fatti valere in sede di tempestiva opposizione alla cartella di pagamento sottesa all'odierno pignoramento di crediti verso terzi.
Alla luce di quanto motivato, l'azione va respinta.
Nulla per le spese in ragione della contumacia di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa AN PO, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- nulla per le spese.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AN PO
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa AN PO -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Ugo Anelo;
Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 4.11.2019 l'opponente conveniva in giudizio CP_1 chiedendo di dichiararsi - previa concessione di sospensiva - la nullità
[...] dell'atto di pignoramento presso terzi per la somma di € 205.385,87, notificato il
4.6.2016, relativamente alla cartella n. 33420150001036949000 inerente contributi IVS di competenza dell'intestato Tribunale, lamentando la violazione dell'art.1, co. 537 della legge 228/12 per mancato accoglimento della richiesta di sospensiva da parte del concessionario della riscossione;
l'inesistenza della notifica della cartella, avvenuta a mezzo del servizio postale;
la violazione dell'art. 20 del DPR 602/73; la decadenza dal diritto alla riscossione ex art. 25 DPR 602/73 e la mancata notifica del titolo posto alla base della cartella esattoriale.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del procuratore anticipatario. sebbene regolarmente citata, non si costituiva e, pertanto, se Controparte_1 ne dichiara la contumacia.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dà atto di come, dagli estratti di ruolo allegati, emerga come oggetto di odierno interesse sia la sola cartella n. 33420150001036949000 di cui all'esposizione debitoria, per come inerente contributi previdenziali per cui competenza di questo Tribunale.
Ciò detto, preliminarmente, infondata risulta la lamentata violazione dell'art. 1, co. 537 della legge 228/12 per l'asserita omessa sospensione, da parte del concessionario della
, di ogni attività funzionale al conseguimento forzoso del credito di cui alle CP_2 cartelle esattoriali sottese all'azionato pignoramento dacché, posto il perfezionamento notificatorio della suindicata cartella in data 23.10.2015 e considerato il tenore dell'art. 1, co. 537 e ss. della legge 228/12, è evidente come il ricorrente sia ampiamente decaduto dalla facoltà di invocare la prefata sospensione, essendosi determinato ad avanzare la relativa istanza solo con raccomandata del 18.2.2016 e dunque tardivamente ovvero oltre
60 giorni dalla notifica della cartella (secondo il testo vigente dopo il 22.10.2015).
Relativamente, poi, alla doglianza afferente all'asserita nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento avvenuta attraverso il ricorso al servizio postale, tale eccezione non appare accoglibile, in adesione alle argomentazioni più volte espresse dalla Cassazione (da ultimo, si segnala, Cassazione civile, sez. VI, 24.07.2014, n. 16949:
“In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del DPR 29 settembre 1973 n. 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la elazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta”), secondo cui la notificazione può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, come confermato implicitamente dal penultimo comma dell'art. 26 citato,
a tenore del quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta.
Pertanto, la notifica effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento non può ritenersi inesistente quanto, viceversa, perfettamente valida ed efficace, tanto più ove si consideri che a sanare qualsivoglia profilo di irregolarità opererebbe l'avvenuto raggiungimento dello scopo, non avendo l'odierno opponente mai posto in discussione l'effettiva ricezione della cartella di pagamento in questione, la qual cosa consente di ritenere manifestatamente inammissibili le censure concernenti l'omessa indicazione, in cartella esattoriale, della data di consegna del ruolo al concessionario, la decadenza del diritto alla riscossione ex art. 25 DPR 602/73 e la mancata notifica e conseguente nullità del titolo posto a base della prefata cartella, trattandosi di profili che andavano fatti valere in sede di tempestiva opposizione alla cartella di pagamento sottesa all'odierno pignoramento di crediti verso terzi.
Alla luce di quanto motivato, l'azione va respinta.
Nulla per le spese in ragione della contumacia di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa AN PO, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- nulla per le spese.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AN PO
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021