TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 26/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 721/2022 R.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avv. SISTO ROCCA C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), con l'avv. DELLORUSSO GIUSEPPE, C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
- intervenuto –
Con ordinanza del 14/11/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti precisate all'udienza cartolare del
18/10/2024, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/4/2022 Parte_1
chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29/10/2008 in CRACO con , CP_1
dal quale si era separata consensualmente in forza di decreto di omologa di questo Tribunale del 17/3/2022 e dalla cui unione erano nati i figli Per_1
(il 13/9/2008), (il 7/10/2009) e (il 30/4/2014),
[...] Persona_2 Per_3
chiedendo la conferma delle condizioni della separazione, con le quali i coniugi avevano concordemente stabilito che i figli fossero affidati esclusivamente alla madre, con assegnazione della casa coniugale alla e con disciplina del calendario di visite padre-figli, con obbligo a Pt_1
carico del di versare mensilmente l'importo di complessivi € 450,00 CP_1
per il mantenimento dei minori, oltre rivalutazione ISTA ed oltre al 50% delle spese straordinarie, e con diritto della ricorrente a percepire integralmente l'assegno unico universale.
Con comparsa di costituzione del 13/10/2022 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla domanda di divorzio, ma chiedeva l'affidamento condiviso dei tre figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e con conferma del diritto di visita del padre stabilito in sede di separazione consensuale, e la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico a complessivi € 360,00 (€ 120,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie, lamentando gravi difficoltà economiche.
Sentite le parti, con ordinanza del 14/12/2022 il Giudice confermava le condizioni della separazione e, stante il comprovato inadempimento del
, disponeva il versamento diretto dell'assegno di mantenimento da CP_1
parte del datore di lavoro di costui;
infine, rinviava per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., in sede di istruzione venivano ascoltate le figlie minori e , espletato Persona_1 Persona_2
l'interrogatorio formale della ricorrente ed acquisiti accertamenti da parte della Guardia di Finanza sulla situazione economico-reddituale del resistente.
All'udienza del 7/6/2024, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del
14/11/2024, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c..
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero dalla documentazione in atti risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in data 29/10/2008, si sono separati consensualmente in forza di decreto di omologa di questo Tribunale del 17/3/2022.
In considerazione del protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, deve ritenersi sussistente il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo gli estremi previsti dall'articolo 3, n. 2, lett. b della legge 898/70 e successive modifiche.
Quanto all'affidamento dei tre figli minori, si osserva quanto segue.
In sede di accordi separativi i coniugi concordemente stabilivano che i tre figli fossero affidati esclusivamente alla madre, stante la lontananza del da Craco, luogo di residenza dei minori, per motivi lavorativi, CP_1
circostanza tuttora esistente.
Ebbene, dall'ascolto delle due figlie e Persona_1 Persona_2
non sono emersi elementi che possano giustificare una modifica di tale regime scelto di comune accordo tra le parti, e ciò non tanto per questioni legate alla lontananza tra il padre ed i figli, che non sarebbero ostative ad un affidamento condiviso, quanto piuttosto tenendo conto che entrambe le ragazze hanno dichiarato di frequentare molto poco il padre, che dopo la separazione dalla madre è stato poco presente, chiamando e vedendo molto sporadicamente i figli, in particolare le due figlie maggiori, e di avere come punto di riferimento solo la madre, con la quale hanno un rapporto di fiducia;
a ciò aggiungasi che il resistente non ha neanche ottemperato compiutamente ai propri obblighi economici, al punto da rendere necessario disporsi il versamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro di costui.
Anche dall'interrogatorio formale della è emerso un Pt_1
disinteresse del rispetto ai figli, né lo stesso ha in qualche modo CP_1
provato l'adempimento degli obblighi su di lui gravanti, limitandosi a chiedere nei propri scritti difensivi l'affidamento condiviso dei minori, senza altro aggiungere.
Il Collegio, pertanto, ritiene che sia opportuno, nell'esclusivo interesse dei tre minori, confermare le condizioni della separazione relative all'affidamento esclusivo degli stessi alla madre, al collocamento presso la medesima nella casa coniugale, nonché al regime di visite, tenendo conto, su quest'ultimo punto, che già in sede di accordi separativi i coniugi avevano previsto che i giorni e gli orari di visita potessero subire variazioni o modifiche da concordarsi tra le parti, sulla base degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e di quelli lavorativi dei genitori.
Vanno altresì confermate le condizioni concordate relative agli aspetti economici nonostante dagli accertamenti della Guardia di Finanza sia emerso che il , nel settembre del 2023, è stato licenziato per CP_1
giustificato motivo soggettivo, e ciò in quanto allo stato attuale il resistente presta nuovamente attività lavorativa, come evincibile dalla comparsa conclusionale del 9/1/2025, nella quale viene espressamente dichiarato che il resistente vive fuori regione per “esigenze di lavoro”; né costui ha dato prova, nel corso del giudizio, del peggioramento delle proprie condizioni economiche, essendosi limitato ad affermare di percepire un “umilissimo e minimo stipendio”, senza tuttavia allegare alcunché a supporto di quanto dichiarato. Si conferma, pertanto, l'importo di € 450,00 posto a carico del resistente per il mantenimento dei tre figli minori (€ 150,00 per ciascun figlio), così come richiesto dalla ricorrente, anche tenendo conto che tale importo è già determinato nella misura minima al soddisfacimento delle esigenze dei figli in relazione alla loro età.
Le spese del procedimento, stante la mancata opposizione del resistente alle domande di divorzio, di assegnazione della casa coniugale e di percezione integrale dell'assegno unico universale formulate dalla ricorrente, ed il rigetto delle domande di affidamento condiviso dei figli minori e di riduzione dell'assegno di mantenimento formulate dal resistente, vanno compensate per un terzo e poste per 2/3 a carico del , e liquidate CP_1
così come in dispositivo in conformità alla congrua richiesta avanzata dal difensore di parte ricorrente nella nota spese allegata alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c.; le spese vanno liquidate, inoltre, in favore di parte ricorrente, avendo quest'ultima rinunciato al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (v. note depositate il 19/2/2025), al quale aveva fatto richiesta di ammissione con istanza presentata il 24/4/2022, e stante pertanto la revoca dell'ammissione disposta dal Tribunale con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 24/4/2022 da nei Parte_1
confronti di , così provvede: CP_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Cont da e il 29/10/2008 in CRACO;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di CRACO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, Parte II, serie A, numero 6; 3) conferma le condizioni della separazione relativamente all'assegnazione della casa coniugale ed al regime di affido, collocamento e visite dei tre figli minori e;
Persona_1 Persona_2 Per_3
4) conferma l'obbligo a carico di di corrispondere a CP_1
la somma complessiva di € 450,00 mensili, per il Parte_1
mantenimento dei figli e (€ 150,00 per Persona_1 Persona_2 Per_3
ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico universale da percepire integralmente dalla
, stante il regime di affidamento esclusivo;
Pt_1
5) compensa le spese di lite per 1/3, condannando CP_1
al pagamento in favore della ricorrente del residuo, che liquida in € 3.384,66, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 21/5/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco