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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1368/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1368/2022
Oggi 11 febbraio 2025 ad ore 14.45 innanzi al dott. Annalisa Boido, sono comparsi:
Per e nessuno compare Parte_1 Parte_2
Per l'avv. ANNA ASTORI Controparte_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Astori discute la causa riportandosi agli atti;
chiede respingersi l'opposizione e accogliersi le proprie conclusioni come precisate nella comparsa di costituzione;
chiede valutarsi il comportamento processuale della controparte ai fini della liquidazione delle spese di lite.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, autorizzando le parti ad allontanarsi.
All'esito della camera di consiglio il giudice, in assenza delle parti, decide la causa come da seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
pagina 1 di 8 Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1368/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dagli avv. FILOMENA GRAVINO ed C.F._2
EMILIO MADDALUNA, elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori in Curti (CE), via M. Buonarroti 22, Parco Le Magnolie
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), e per essa, nella qualità di Controparte_1 C.F._1 mandataria, (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. ASTORI ANNA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Varallo, Via C. Durio n. 16
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da atto di citazione):
“Voglia il Tribunale adito:
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo/decreto ingiuntivo n.
504/2019 emesso dal Tribunale di Novara il 16.05.2019 nel giudizio recante RG. 1028/2019;
- dichiarare la improponibilità ed improcedibilità dell'atto di precetto per vizi di forma e mancanza di requisiti necessari alla notifica;
- dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione.
Con riserva di meglio articolare anche alla luce delle avverse difese con la concessione dei termini di legge.”
Conclusioni di parte convenuta (come da comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo rappresentato da decreto ingiuntivo n. 504/2019 emesso dal Tribunale di Novara in data
pagina 2 di 8 16/5/2019, regolarmente notificato e munito di formula esecutiva non sussistendone i presupposti;
Nel merito: respingere le domande tutte proposte ex adverso per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione dispiegata, confermando in ogni sua parte l'atto di precetto e il predetto decreto ingiuntivo, con condanna al pagamento delle somme con lo stesso intimate;
In via meramente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, si chiede che controparte sia condannata in solido al pagamento a favore dell'opposta della minor somma che sarà ritenuta di giustizia, con eventuale compensazione di eventuali rapporti debito-credito tra le parti.
In ogni caso: con integrale vittoria delle competenze e spese di giudizio;
attesa la manifesta infondatezza dell'opposizione proposta, condannare gli opponenti, ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., al pagamento in favore dell'opposta di una somma equitativamente determinata.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre documentazione.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto in rinnovazione notificato in loro danno in data 05.05.2022 dalla convenuta Controparte_1 contenente l'intimazione di pagamento alla complessiva somma di euro 51.763,45, in forza del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 504/2019 emesso in data 16.05.2019 da questo Tribunale, nell'ambito del procedimento monitorio recante R.G. n. 1028/2019, in favore di non opposto e reso Controparte_3 esecutivo.
La pretesa creditoria di cui al provvedimento monitorio è originata dal saldo negativo di contratto di apertura di credito in conto corrente della dichiarata fallita CP_4 con sentenza n. 2/2019 emessa dal Tribunale di Novara, società in favore della quale le odierne attrici in opposizione si erano costituite fideiussori a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società.
Parte attrice, in particolare, ha contestato: l'improponibilità e l'improcedibilità dell'atto di precetto per vizi di forma e mancanza dei requisiti necessari alla notifica;
la carenza della legittimazione ad agire della per non aver questa fornito prova della CP_1 cessione del credito originariamente vantato dalla e Controparte_3 per omessa prova in ordine a modifiche societarie;
l'ammontare del credito per aver provveduto all'adempimento parziale delle obbligazioni.
Ritenendo, inoltre, sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora, parte opponente ha chiesto la sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva del precetto e del decreto ingiuntivo. pagina 3 di 8 Si è costituita in giudizio e per essa nella qualità di mandataria CP_1 contestando in fatto e in diritto le argomentazioni Controparte_2 avversarie, evidenziando la natura meramente dilatoria dell'opposizione e domandando il rigetto delle domande formulate.
Respinta con ordinanza emessa in data 01.03.2023 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto, su domanda di entrambe le parti, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.
Rigettata con ordinanza del 16.04.2024 la richiesta di CTU formulata dalla parte attrice in sede di memoria istruttoria, è stato disposto rinvio al 21.01.2025 e, successivamente, ulteriore rinvio all'11.02.2025 a seguito di riassegnazione del fascicolo.
All'odierna udienza la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e viene decisa con la presente sentenza.
***
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
Dalla documentazione versata in atti è emerso che: - con ricorso datato 08.04.2019
[...] ha chiesto e ottenuto provvedimento di ingiunzione nei Controparte_3 confronti delle odierne opponenti (D.I. N. 509/2019 del 16.05.2019), quali fideiussori della dichiarata fallita con sentenza n. 2/2019 di questo Tribunale, per CP_4 somme derivanti da saldo negativo di conto corrente e aperture di credito per l'importo di € 88.696,85 (doc. 1, parte convenuta); - il provvedimento monitorio è stato notificato a in data 21.05.2019 e a in data 20.05.2019 (doc. 1, parte Parte_1 Parte_2 convenuta) e, in assenza di opposizione, è stato reso esecutivo in data 26.09.2019; -
[...]
in data 3 dicembre 2020, ha concluso un contratto di cessione di crediti Controparte_1 pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione con VE S.p.A. per l'acquisto a titolo oneroso di un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati e classificati come crediti in sofferenza, tra cui è ricompreso quello originariamente vantato dalla Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. nei confronti della - in data 20.04.2022 e in data 02.05.2022 è stato notificato atto di CP_4 precetto in rinnovazione dall'odierna convenuta, cessionaria della VE, a Pt_1
e a per il pagamento della somma di € 51.763,45.
[...] Parte_2
Alla luce dei suddetti elementi, l'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata.
Parte opponente ha lamentato, in modo del tutto generico e senza fornire elementi di prova, la sussistenza di “vizi di forma e mancanza dei requisiti necessari alla notifica”, omettendo di indicare il tipo di vizio lamentato. L'atto di precetto, invero, appare regolarmente formato e le notifiche regolarmente perfezionatesi nei confronti delle odierne attrici, le quali, d'altra parte, venute a conoscenza dell'intimazione prodromica all'esecuzione, hanno proposto la presente opposizione.
L'eccezione di improponibilità e di improcedibilità dell'atto di precetto è stata riproposta pagina 4 di 8 nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. per mancato assolvimento da parte della creditrice convenuta della mediazione obbligatoria in relazione a lite relativa a contratti bancaria.
L'eccezione è tardiva, in quanto proposta solo con la seconda memoria istruttoria, e, comunque, è a monte inammissibile e in ogni caso infondata.
Il titolo, rappresentato dal decreto ingiuntivo non opposto, è ormai divenuto definitivo e la pretesa creditoria si è cristallizzata. A norma del comma 4 dell'art. 5, d.lgs. 28/2010, nel testo vigente ratione temporis, le disposizioni che impongono l'onere di esperimento della mediazione a pena di improcedibilità non si applicano, fra l'altro: “a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Le opponenti, dunque, sarebbero state titolate ad eccepire l'improcedibilità per mancato avvio della mediazione solo se avessero fatto opposizione e se, superata la fase della pronuncia sulla concessione della provvisoria esecuzione, il relativo procedimento non fosse stato introdotto.
A ciò si aggiunga che, secondo orientamento giurisprudenziale che la scrivente ritiene di condividere, posto che la fideiussione non costituisce un contratto bancario tipico, le controversie relative ai contratti di fideiussione sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede come obbligatorio l'esperimento della mediazione per le sole controversie riguardanti i contratti bancari e quelli finanziari (Cass. ord. n. 31209/2022; Tribunale Torino, 04/08/2023, n. 3363).
Parte opponente ha, poi, contestato la legittimazione attiva della Controparte_1 denunciando l'omessa prova della titolarità del credito.
Anche tale doglianza è rimasta del tutto generica.
L'opponente pare dolersi di non avere ricevuto, prima della notifica dei precetti, alcuna notizia della cessione.
E' noto, tuttavia, che il disposto dell'art. 58 del d. lgs. 10 settembre 1993, n. 385 deroga, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco, prevedendo che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'intervenuta cessione costituisca il mezzo tramite cui la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione nei confronti dei debitori ceduti e che gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. A detti effetti, d'altra parte, è risultata sufficiente la notifica dell'atto di precetto medesimo, contenente notizia della cessione, non ponendosi questione di pagamenti effettuati nelle mani del creditore originario e per tale ragione contestati.
La contestazione attorea circa la titolarità attuale del credito in capo alla precettante, per il resto, è meramente interlocutoria e generica.
In tema di cessione di crediti in blocco rimangono operanti i principi generali per cui pagina 5 di 8 la prova della cessione è soggetta al principio di non contestazione e, inoltre, va distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione dalla prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 TUB.
Dall'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale depositato dalla convenuta si evince chiaramente che: la cessione dei crediti in blocco ha riguardo e, tra Controparte_1 gli altri, VE S.p.a. ( ; parte convenuta ha Controparte_3 acquistato pro soluto da VE S.p.a. tutti i crediti pecuniari, derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari, vantati verso debitori classificati a sofferenza;
i crediti acquistati derivano da finanziamenti, incluse aperture di credito, sorti nel periodo tra 1960 e 2019; la lista delle specifiche posizioni cedute, oltre che allegata al contratto di cessione, era consultabile mediante elenco messo a disposizione dei debitori online, sino a estinzione della posizione
Le attrici non hanno chiarito se contestino l'intervenuta cessione, e per quale ragione, o se contestino l'inclusione del proprio debito fra quelli ceduti. A tale ultimo riguardo, in particolare, nulla è stato riferito circa l'esito della verifica effettuabile, secondo le indicazioni fornite dalla cessionaria, mediante semplice consultazione dell'elenco pubblicamente messo a disposizione dei debitori.
La doglianza, pertanto, va rigettata, dovendosi ritenere sufficientemente provata l'attuale titolarità del credito in capo all'opposta.
Da ultimo, le attrici hanno formulato contestazioni in ordine all'entità del credito intimato, deducendo illegittimi addebiti ad opera di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli Spa e, domandando, allo scopo, disporsi consulenza tecnica volta all'esatta ricostruzione dei rapporti di dare / avere.
La censura non è meritevole di accoglimento.
In sede di opposizione preventiva all'esecuzione avviata sulla base di titolo giudiziale non possono essere sollevate questioni attinenti alla spettanza del credito, se non afferenti ad accadimenti temporalmente successivi alla formazione del titolo.
Come specificato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la contestazione del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata può essere basata su ragioni attinenti alla formazione del provvedimento giudiziale soltanto qualora i vizi di formazione del provvedimento si risolvano in cause d'inesistenza giuridica dello stesso;
gli ulteriori e diversi vizi del procedimento di formazione del titolo giudiziale e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituisce il contenuto, se ancora deducibili, costituiscono, invece, oggetto del giudizio nel processo in cui al provvedimento è stato emesso e devono essere fatti valere attraverso l'impugnazione del titolo esecutivo, non potendosi sovrapporre ambiti necessariamente distinti quali quelli della cognizione e della esecuzione (cfr. Cass. Civ., sent. n. 24027 del 13.11.2009; Cass. Civ., sent. n. 4505 del 24.02.2011).
pagina 6 di 8 Ne discende che, ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione ex art. 615 comma primo c.p.c. deve intendersi limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della provvedimento che costituisce il titolo medesimo (così, ex pluribus: Cass. n. 3716/2020; Cass. n. 24752/2008).
Nel giudizio di opposizione a precetto possono semmai essere eventualmente eccepiti fatti estintivi o adempimenti successivi, di cui, tuttavia, nella specie parte opponente non fornisce puntuale indicazione e quantificazione né alcuna prova, limitandosi ad una generica doglianza sul quantum dovuto.
Per le stesse motivazioni deve ribadirsi l'inammissibilità della richiesta CTU contabile, in quanto meramente esplorativa a fronte delle allegazioni di parte attrice.
L'opposizione, in conclusione, deve essere integralmente rigettata.
L'esito della lite regola le spese, con conseguente condanna dei convenuti al rimborso delle spese in favore della parte convenuta opposta.
e devono, pertanto, essere condannate a rifondere le Parte_1 Parte_2 spese di lite sostenute dalla attrice, che, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 (art. 6 di tale ultimo decreto ministeriale), secondo lo scaglione delle cause di valore da € 26.000,01 a € 52.000, tenuto conto della semplicità della causa, alla luce della quantità e qualità delle questioni trattate in fatto e in diritto e considerato che non è stata espletata la fase istruttoria, si liquidano in € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva e in € 2.000,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 4.500,0, oltre 15 % rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge,.
Il Tribunale ritiene poi di accogliere la sollecitazione della convenuta a condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al versamento di una somma equitativamente determinata.
Sussistono infatti, ad avviso del Tribunale, tutti i requisiti per addivenire alla condanna contemplata dalla disposizione citata: l'opponente, utilizzando una media diligenza, avrebbe dovuto essere cosciente ab origine dell'infondatezza delle proprie tesi, sì che la proposizione del giudizio si configura come temeraria. Non costituisce poi ostacolo al riconoscimento della somma richiesta la mancata allegazione di un concreto pregiudizio, sia perché all'istituto in parola deve annettersi funzione sanzionatoria, pena la sostanziale inutilità della disposizione introdotta con L. n. 69/2009, che altrimenti costituirebbe un duplicato della previsione del primo comma della norma, sia perché, anche a voler accedere alla tesi opposta, è desumibile in via presuntiva da nozioni di comune esperienza che, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, il doversi difendere da iniziative processuali defatiganti e dilatorie costituisca fonte di danno non patrimoniale,
pagina 7 di 8 anche alla stregua del principio, oggi costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo.
La somma di cui trattasi, tenuto conto delle censure oggetto dell'opposizione e del valore del precetto, viene equitativamente fissata in somma pari al 50 % delle spese di lite come su liquidate e, dunque, in € 2.250,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta integralmente le domande attoree;
2) condanna e , in solido, a corrispondere a Parte_1 Parte_2 [...] rappresentata nel presente giudizio dalla mandataria con CP_1 rappresentanza in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, le spese del presente giudizio, liquidate in € 4.500,00 per compensi, spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge;
3) condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di rappresentata nel presente giudizio Controparte_1 dalla mandataria con rappresentanza in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, della somma di € 2.250,00.
Novara, 11 febbraio 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1368/2022
Oggi 11 febbraio 2025 ad ore 14.45 innanzi al dott. Annalisa Boido, sono comparsi:
Per e nessuno compare Parte_1 Parte_2
Per l'avv. ANNA ASTORI Controparte_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Astori discute la causa riportandosi agli atti;
chiede respingersi l'opposizione e accogliersi le proprie conclusioni come precisate nella comparsa di costituzione;
chiede valutarsi il comportamento processuale della controparte ai fini della liquidazione delle spese di lite.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, autorizzando le parti ad allontanarsi.
All'esito della camera di consiglio il giudice, in assenza delle parti, decide la causa come da seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
pagina 1 di 8 Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1368/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dagli avv. FILOMENA GRAVINO ed C.F._2
EMILIO MADDALUNA, elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori in Curti (CE), via M. Buonarroti 22, Parco Le Magnolie
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), e per essa, nella qualità di Controparte_1 C.F._1 mandataria, (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. ASTORI ANNA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Varallo, Via C. Durio n. 16
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da atto di citazione):
“Voglia il Tribunale adito:
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo/decreto ingiuntivo n.
504/2019 emesso dal Tribunale di Novara il 16.05.2019 nel giudizio recante RG. 1028/2019;
- dichiarare la improponibilità ed improcedibilità dell'atto di precetto per vizi di forma e mancanza di requisiti necessari alla notifica;
- dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione.
Con riserva di meglio articolare anche alla luce delle avverse difese con la concessione dei termini di legge.”
Conclusioni di parte convenuta (come da comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo rappresentato da decreto ingiuntivo n. 504/2019 emesso dal Tribunale di Novara in data
pagina 2 di 8 16/5/2019, regolarmente notificato e munito di formula esecutiva non sussistendone i presupposti;
Nel merito: respingere le domande tutte proposte ex adverso per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione dispiegata, confermando in ogni sua parte l'atto di precetto e il predetto decreto ingiuntivo, con condanna al pagamento delle somme con lo stesso intimate;
In via meramente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, si chiede che controparte sia condannata in solido al pagamento a favore dell'opposta della minor somma che sarà ritenuta di giustizia, con eventuale compensazione di eventuali rapporti debito-credito tra le parti.
In ogni caso: con integrale vittoria delle competenze e spese di giudizio;
attesa la manifesta infondatezza dell'opposizione proposta, condannare gli opponenti, ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., al pagamento in favore dell'opposta di una somma equitativamente determinata.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre documentazione.”
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto in rinnovazione notificato in loro danno in data 05.05.2022 dalla convenuta Controparte_1 contenente l'intimazione di pagamento alla complessiva somma di euro 51.763,45, in forza del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 504/2019 emesso in data 16.05.2019 da questo Tribunale, nell'ambito del procedimento monitorio recante R.G. n. 1028/2019, in favore di non opposto e reso Controparte_3 esecutivo.
La pretesa creditoria di cui al provvedimento monitorio è originata dal saldo negativo di contratto di apertura di credito in conto corrente della dichiarata fallita CP_4 con sentenza n. 2/2019 emessa dal Tribunale di Novara, società in favore della quale le odierne attrici in opposizione si erano costituite fideiussori a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società.
Parte attrice, in particolare, ha contestato: l'improponibilità e l'improcedibilità dell'atto di precetto per vizi di forma e mancanza dei requisiti necessari alla notifica;
la carenza della legittimazione ad agire della per non aver questa fornito prova della CP_1 cessione del credito originariamente vantato dalla e Controparte_3 per omessa prova in ordine a modifiche societarie;
l'ammontare del credito per aver provveduto all'adempimento parziale delle obbligazioni.
Ritenendo, inoltre, sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora, parte opponente ha chiesto la sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva del precetto e del decreto ingiuntivo. pagina 3 di 8 Si è costituita in giudizio e per essa nella qualità di mandataria CP_1 contestando in fatto e in diritto le argomentazioni Controparte_2 avversarie, evidenziando la natura meramente dilatoria dell'opposizione e domandando il rigetto delle domande formulate.
Respinta con ordinanza emessa in data 01.03.2023 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto, su domanda di entrambe le parti, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.
Rigettata con ordinanza del 16.04.2024 la richiesta di CTU formulata dalla parte attrice in sede di memoria istruttoria, è stato disposto rinvio al 21.01.2025 e, successivamente, ulteriore rinvio all'11.02.2025 a seguito di riassegnazione del fascicolo.
All'odierna udienza la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e viene decisa con la presente sentenza.
***
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
Dalla documentazione versata in atti è emerso che: - con ricorso datato 08.04.2019
[...] ha chiesto e ottenuto provvedimento di ingiunzione nei Controparte_3 confronti delle odierne opponenti (D.I. N. 509/2019 del 16.05.2019), quali fideiussori della dichiarata fallita con sentenza n. 2/2019 di questo Tribunale, per CP_4 somme derivanti da saldo negativo di conto corrente e aperture di credito per l'importo di € 88.696,85 (doc. 1, parte convenuta); - il provvedimento monitorio è stato notificato a in data 21.05.2019 e a in data 20.05.2019 (doc. 1, parte Parte_1 Parte_2 convenuta) e, in assenza di opposizione, è stato reso esecutivo in data 26.09.2019; -
[...]
in data 3 dicembre 2020, ha concluso un contratto di cessione di crediti Controparte_1 pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione con VE S.p.A. per l'acquisto a titolo oneroso di un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati e classificati come crediti in sofferenza, tra cui è ricompreso quello originariamente vantato dalla Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. nei confronti della - in data 20.04.2022 e in data 02.05.2022 è stato notificato atto di CP_4 precetto in rinnovazione dall'odierna convenuta, cessionaria della VE, a Pt_1
e a per il pagamento della somma di € 51.763,45.
[...] Parte_2
Alla luce dei suddetti elementi, l'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata.
Parte opponente ha lamentato, in modo del tutto generico e senza fornire elementi di prova, la sussistenza di “vizi di forma e mancanza dei requisiti necessari alla notifica”, omettendo di indicare il tipo di vizio lamentato. L'atto di precetto, invero, appare regolarmente formato e le notifiche regolarmente perfezionatesi nei confronti delle odierne attrici, le quali, d'altra parte, venute a conoscenza dell'intimazione prodromica all'esecuzione, hanno proposto la presente opposizione.
L'eccezione di improponibilità e di improcedibilità dell'atto di precetto è stata riproposta pagina 4 di 8 nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. per mancato assolvimento da parte della creditrice convenuta della mediazione obbligatoria in relazione a lite relativa a contratti bancaria.
L'eccezione è tardiva, in quanto proposta solo con la seconda memoria istruttoria, e, comunque, è a monte inammissibile e in ogni caso infondata.
Il titolo, rappresentato dal decreto ingiuntivo non opposto, è ormai divenuto definitivo e la pretesa creditoria si è cristallizzata. A norma del comma 4 dell'art. 5, d.lgs. 28/2010, nel testo vigente ratione temporis, le disposizioni che impongono l'onere di esperimento della mediazione a pena di improcedibilità non si applicano, fra l'altro: “a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Le opponenti, dunque, sarebbero state titolate ad eccepire l'improcedibilità per mancato avvio della mediazione solo se avessero fatto opposizione e se, superata la fase della pronuncia sulla concessione della provvisoria esecuzione, il relativo procedimento non fosse stato introdotto.
A ciò si aggiunga che, secondo orientamento giurisprudenziale che la scrivente ritiene di condividere, posto che la fideiussione non costituisce un contratto bancario tipico, le controversie relative ai contratti di fideiussione sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede come obbligatorio l'esperimento della mediazione per le sole controversie riguardanti i contratti bancari e quelli finanziari (Cass. ord. n. 31209/2022; Tribunale Torino, 04/08/2023, n. 3363).
Parte opponente ha, poi, contestato la legittimazione attiva della Controparte_1 denunciando l'omessa prova della titolarità del credito.
Anche tale doglianza è rimasta del tutto generica.
L'opponente pare dolersi di non avere ricevuto, prima della notifica dei precetti, alcuna notizia della cessione.
E' noto, tuttavia, che il disposto dell'art. 58 del d. lgs. 10 settembre 1993, n. 385 deroga, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco, prevedendo che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'intervenuta cessione costituisca il mezzo tramite cui la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione nei confronti dei debitori ceduti e che gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. A detti effetti, d'altra parte, è risultata sufficiente la notifica dell'atto di precetto medesimo, contenente notizia della cessione, non ponendosi questione di pagamenti effettuati nelle mani del creditore originario e per tale ragione contestati.
La contestazione attorea circa la titolarità attuale del credito in capo alla precettante, per il resto, è meramente interlocutoria e generica.
In tema di cessione di crediti in blocco rimangono operanti i principi generali per cui pagina 5 di 8 la prova della cessione è soggetta al principio di non contestazione e, inoltre, va distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione dalla prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 TUB.
Dall'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale depositato dalla convenuta si evince chiaramente che: la cessione dei crediti in blocco ha riguardo e, tra Controparte_1 gli altri, VE S.p.a. ( ; parte convenuta ha Controparte_3 acquistato pro soluto da VE S.p.a. tutti i crediti pecuniari, derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari, vantati verso debitori classificati a sofferenza;
i crediti acquistati derivano da finanziamenti, incluse aperture di credito, sorti nel periodo tra 1960 e 2019; la lista delle specifiche posizioni cedute, oltre che allegata al contratto di cessione, era consultabile mediante elenco messo a disposizione dei debitori online, sino a estinzione della posizione
Le attrici non hanno chiarito se contestino l'intervenuta cessione, e per quale ragione, o se contestino l'inclusione del proprio debito fra quelli ceduti. A tale ultimo riguardo, in particolare, nulla è stato riferito circa l'esito della verifica effettuabile, secondo le indicazioni fornite dalla cessionaria, mediante semplice consultazione dell'elenco pubblicamente messo a disposizione dei debitori.
La doglianza, pertanto, va rigettata, dovendosi ritenere sufficientemente provata l'attuale titolarità del credito in capo all'opposta.
Da ultimo, le attrici hanno formulato contestazioni in ordine all'entità del credito intimato, deducendo illegittimi addebiti ad opera di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli Spa e, domandando, allo scopo, disporsi consulenza tecnica volta all'esatta ricostruzione dei rapporti di dare / avere.
La censura non è meritevole di accoglimento.
In sede di opposizione preventiva all'esecuzione avviata sulla base di titolo giudiziale non possono essere sollevate questioni attinenti alla spettanza del credito, se non afferenti ad accadimenti temporalmente successivi alla formazione del titolo.
Come specificato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la contestazione del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata può essere basata su ragioni attinenti alla formazione del provvedimento giudiziale soltanto qualora i vizi di formazione del provvedimento si risolvano in cause d'inesistenza giuridica dello stesso;
gli ulteriori e diversi vizi del procedimento di formazione del titolo giudiziale e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituisce il contenuto, se ancora deducibili, costituiscono, invece, oggetto del giudizio nel processo in cui al provvedimento è stato emesso e devono essere fatti valere attraverso l'impugnazione del titolo esecutivo, non potendosi sovrapporre ambiti necessariamente distinti quali quelli della cognizione e della esecuzione (cfr. Cass. Civ., sent. n. 24027 del 13.11.2009; Cass. Civ., sent. n. 4505 del 24.02.2011).
pagina 6 di 8 Ne discende che, ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione ex art. 615 comma primo c.p.c. deve intendersi limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della provvedimento che costituisce il titolo medesimo (così, ex pluribus: Cass. n. 3716/2020; Cass. n. 24752/2008).
Nel giudizio di opposizione a precetto possono semmai essere eventualmente eccepiti fatti estintivi o adempimenti successivi, di cui, tuttavia, nella specie parte opponente non fornisce puntuale indicazione e quantificazione né alcuna prova, limitandosi ad una generica doglianza sul quantum dovuto.
Per le stesse motivazioni deve ribadirsi l'inammissibilità della richiesta CTU contabile, in quanto meramente esplorativa a fronte delle allegazioni di parte attrice.
L'opposizione, in conclusione, deve essere integralmente rigettata.
L'esito della lite regola le spese, con conseguente condanna dei convenuti al rimborso delle spese in favore della parte convenuta opposta.
e devono, pertanto, essere condannate a rifondere le Parte_1 Parte_2 spese di lite sostenute dalla attrice, che, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 (art. 6 di tale ultimo decreto ministeriale), secondo lo scaglione delle cause di valore da € 26.000,01 a € 52.000, tenuto conto della semplicità della causa, alla luce della quantità e qualità delle questioni trattate in fatto e in diritto e considerato che non è stata espletata la fase istruttoria, si liquidano in € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva e in € 2.000,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 4.500,0, oltre 15 % rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge,.
Il Tribunale ritiene poi di accogliere la sollecitazione della convenuta a condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al versamento di una somma equitativamente determinata.
Sussistono infatti, ad avviso del Tribunale, tutti i requisiti per addivenire alla condanna contemplata dalla disposizione citata: l'opponente, utilizzando una media diligenza, avrebbe dovuto essere cosciente ab origine dell'infondatezza delle proprie tesi, sì che la proposizione del giudizio si configura come temeraria. Non costituisce poi ostacolo al riconoscimento della somma richiesta la mancata allegazione di un concreto pregiudizio, sia perché all'istituto in parola deve annettersi funzione sanzionatoria, pena la sostanziale inutilità della disposizione introdotta con L. n. 69/2009, che altrimenti costituirebbe un duplicato della previsione del primo comma della norma, sia perché, anche a voler accedere alla tesi opposta, è desumibile in via presuntiva da nozioni di comune esperienza che, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, il doversi difendere da iniziative processuali defatiganti e dilatorie costituisca fonte di danno non patrimoniale,
pagina 7 di 8 anche alla stregua del principio, oggi costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo.
La somma di cui trattasi, tenuto conto delle censure oggetto dell'opposizione e del valore del precetto, viene equitativamente fissata in somma pari al 50 % delle spese di lite come su liquidate e, dunque, in € 2.250,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta integralmente le domande attoree;
2) condanna e , in solido, a corrispondere a Parte_1 Parte_2 [...] rappresentata nel presente giudizio dalla mandataria con CP_1 rappresentanza in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, le spese del presente giudizio, liquidate in € 4.500,00 per compensi, spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge;
3) condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di rappresentata nel presente giudizio Controparte_1 dalla mandataria con rappresentanza in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, della somma di € 2.250,00.
Novara, 11 febbraio 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
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