Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 settembre 1988 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 aprile 2021 |
Commentari • +500
- 1. Abrogazioni e delegificazionehttps://www.brocardi.it/
1. Sono abrogati: a) i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto - legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1990, n. 165, riguardanti la definizione delle pendenze tributarie; b) gli articoli 2 -bis e 2 -ter del decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, riguardanti l'accertamento con adesione; c) il quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione in misura ridotta delle sanzioni in caso di rinuncia all'impugnazione dell'accertamento. 2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del .presente decreto …
Leggi di più… - 2. Riforma forense - Pag. 1Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (13G00018) Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disciplina dell'ordinamento forense 1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato. 2. L'ordinamento forense, stante la specificita' della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa e' preposta: a) regolamenta l'organizzazione e …
Leggi di più… - 3. La Corte Edu, la Corte di giustizia UE e le cessioni di sovranità: verso lo stato costituzionale di diritto sovranazionaleNiccolò Ludovici · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. Introduzione - Parte I A) 2. Il Consiglio d'Europa, la Convenzione europea dei diritti umani e la Corte europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) con sede a Strasburgo - 3. La Corte EDU - 4. Il giudizio davanti alla Corte EDU e l'esecuzione delle sentenze - 5. La Convenzione europea dei diritti umani e l'ordinamento italiano - B) 6. L'Unione europea, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e la Corte di Giustizia dell'unione europea (CGUE) con sede in Lussemburgo - 7. Le fonti del diritto dell'unione europea - 8. Le istituzioni dell'Unione europea - 9. Il sistema di tutela giurisdizionale: la CGUE e la sua giurisprudenza - 10. Le competenze dell'Unione …
Leggi di più… - 4. Regolamento di attuazionehttps://www.brocardi.it/
- 5. Decreto sicurezza convertito in legge: una disamina approfonditaPaolo Gentilucci · https://www.diritto.it/ · 16 giugno 2025
Con l'adozione di numerosi provvedimenti in materia di sicurezza il governo sta cercando di contrastare i fenomeni delinquenziali che sono in aumento, soprattutto in materia di criminalità minorile e di femminicidi, determinando una situazione di allarme nell'opinione pubblica. Con la legge n.80 in data 9 giugno 2025 il Parlamento ha convertito il decreto legge n. 48/2025 che prevedeva significative novità in materia di contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, di sicurezza urbana, di tutela del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, di gestione dei detenuti e delle attività lavorative …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/10/2025, n. 34036Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da RE SI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie; udita la relazione svolta dal componente Antonio Corbo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. David Dell'Atti, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, o, in subordine, con rinvio. Penale Sent. Sez. U Num. 34036 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2026, n. 4735Provvedimento: SENTENZA sul procedimento di rinvio pregiudiziale iscritto al n. 4771/2025, disposto dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria con ordinanza depositata il 28 febbraio 2025 nel procedimento tra: ZO NI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO FREGNI; e ASL 5 AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 5, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI COCCHI; Civile Sent. Sez. U Num. 4735 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 03/03/2026 2 e CO LE, rappresentato e difeso dagli avvocati AO GAGGERO ed EL LI; e IR VA AN rappresentata e difesa dagli avvocati DANIELA NS, LE NS e AO AN; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2026, n. 11417Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 9053-2023 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - contro CO RE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONELLA MESITI; - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LOCRI n. 1614/2023, depositata il 28/03/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2025 dal Consigliere UL IOFRIDA; Civile Sent. Sez. U Num. 11417 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: IOFRIDA UL Data pubblicazione: 27/04/2026 2 udito il Pubblico Ministro, in persona del …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2026, n. 13506Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. R.G. 20812 del 2019 proposto da: DI OR IU, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALMA, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO LUPI; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 13506 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 09/05/2026 2 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo STUDIO EG FO, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO HA RA e IU ZA; - controricorrente – avverso la …Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/04/2022, n. 11677Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 4239-2015 proposto da: ON PI LUIGI, LL RG, POLITI RI, CO BI, OZ AN, DI BA ERSILIA, UD ANNUNZIATA, RI NE, CLIVIO BIANCA LETIZIA, LZ RI AD, OZ AN, DI MA ER, AL NE, OL LA, AR RG, PA CLARA, LL RA, AZ TA, D'MO CI, AC RO, SC CI, RR GIOVAN, IS RI, ES RI, ON RI, TA AT, AG PA, DI LA BE, D'RS AN, FO AR EL, FR AN TA, PANTALEONI Civile Sent. Sez. U Num. 11677 Anno 2022 Presidente: MAN TO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 11/04/2022 TO, PU NE, DEL BR TA, NI IA, ER GI, DE TT PP, OR RO, CI AT, NI AN, RI BA, ZI DOMENICO, AL IA, SO EL, DI TO, CANALE DANIELA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RINNA DIONIGI 57, presso lo studio dell'avvocato DORGE DI STEFANO, che li …Leggi di più...
- trasferimenti di personale di cui all'art. 1, commi 25 e 25 bis, del d.l. n. 181 del 2006·
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Versioni del testo
- Capo I : Gli organi del governo
- Art. 1. (Gli organi del Governo Formula di giuramento) 1. Il Governo della Repubblica e' composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
2. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e' da lui controfirmato, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi. - Art. 2. (Attribuzioni del Consiglio dei ministri) 1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa; delibera altresi' su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri.
2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.
3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri:
a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge gia' presentati al Parlamento;
c) i decreti aventi valore o forma di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
d) gli atti di sua competenza previsti dall' articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta; (5)
e) le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni che sono tenute ad osservarle;
f) le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale, in caso di persistente inattivita' degli organi nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora tali attivita' comportino adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti della legge o risultanti dalla natura degli interventi;
g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle provincie autonome;
h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare;
i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all' articolo 7 della Costituzione ;
l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall' articolo 8 della Costituzione ;
m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;
n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell' articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ;
o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
p) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali; (1)
q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
(( 4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri e' tassativa, anche agli effetti dell' articolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20 . )) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con sentenza 13-21 aprile 1989, n. 229 (in G.U. 1a s.s. 26/04/1989, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del terzo comma, lettera p) del presente articolo "nella parte in cui prevede l'adozione da parte del Consiglio dei ministri delle determinazioni concernenti l'annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle Regioni e delle Province autonome". ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 14 dicembre 1998, n. 408 (in G.U. 1a s.s. 16/12/1998, n. 50), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 8, comma 5, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (che ha abrogato le parole "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano" dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della presente legge).