Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 febbraio 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 marzo 2008 |
Commentari • 40
- 1. P. Caroli | Sollevata la questione di costituzionalità della norma istitutiva di un Fondo (italiano) per le vittime dei crimini nazistihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. Per il regime del margine, contanohttps://www.fiscooggi.it/
- 3. Art. 218 codice dell'ambientehttps://www.brocardi.it/
- 4. Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime delle stragi nazistehttps://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 20 febbraio 2025
Nel cosiddetto PNRR2 – Piano nazionale di ripresa e resilienza 2 (contenuto nel decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) è stata inserita una norma che istituisce il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l′umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l′8 maggio 1945, in continuità con il precedente Accordo di Bonn del 1961 tra Italia e Germania, che già aveva riconosciuto indennizzi in favore di cittadini italiani colpiti da …
Leggi di più… - 5. Imballaggi, stretta UE: cosa cambia per le impresehttps://www.filodiritto.com/ · 17 settembre 2025
Imballaggi, stretta UE: cosa cambia per le imprese con il nuovo regolamento PPWR L'Unione Europea ha varato già da mesi il nuovo Regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation), pubblicato in Gazzetta Ufficiale come Regolamento (UE) 2025/40. Questa normativa, a differenza della precedente direttiva 94/62/CE, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale, garantendo un'armonizzazione delle regole in tutto il mercato unico. L'obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente l'impatto ambientale degli imballaggi, che oggi rappresentano circa il 36% dei rifiuti solidi urbani in Europa, promuovendo …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/10/2022, n. 29862Provvedimento: 3 5 6 SENTENZA sul ricorso 22455-2019 proposto da: RO AE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 43, presso lo studio dell'avvocato FERRUCCIO AULETTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati REMO DOMINICI e SC MU; - ricorrente - Pagina 1 Civile Sent. Sez. U Num. 29862 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 12/10/2022 R.G.N. 22455/19 Camera di consiglio del 12 luglio 2022 contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente …Leggi di più...
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- 2. Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13462Provvedimento: 1 Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma - Sezione 2^ Civile - Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 39641 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra , in proprio e in qualità di erede di e Parte_1 Persona_1 , elettivamente domiciliata in Roma, via Quintilio Varo n. 112, Persona_2 presso e nello studio dell'Avv. Raul Carosi, che la rappresenta e difende per procura su foglio separato …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (( 1. L'assegno vitalizio di cui all' articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 , e' reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'eta' pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilita' compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all' articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 , e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio ))
- Art. 2. 1. Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto subi'to che porto' alla privazione della liberta' ed alla deportazione, nelle circostanze di cui all' articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 , e fino alla data del rimpatrio, se non affetti da malattie, o fino alla data della conseguita guarigione clinica, se ammalati, dei cittadini italiani che possono far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione predetta o periodi di lavoro assoggettabile a contribuzione dell'assicurazione stessa ai sensi delle vigenti norme di legge.
2. E' a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima.
3. Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36 .
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 791/1980 , si veda la nota all'art. 1.
- La legge n. 36/1974 reca: "Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali". - Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica "Presidenza del Consiglio dei Ministri".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.