Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 febbraio 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 marzo 2008 |
Commentari • 48
- 1. Crimini di guerra ed esecuzione civileFranco De Stefano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 27 dicembre 2024
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/10/2022, n. 29862Provvedimento: 3 5 6 SENTENZA sul ricorso 22455-2019 proposto da: RO AE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 43, presso lo studio dell'avvocato FERRUCCIO AULETTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati REMO DOMINICI e SC MU; - ricorrente - Pagina 1 Civile Sent. Sez. U Num. 29862 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 12/10/2022 R.G.N. 22455/19 Camera di consiglio del 12 luglio 2022 contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente …Leggi di più...
- limiti e condizioni·
- criteri·
- danno da evasione fiscale·
- ammissibilità·
- vittima di fatto illecito·
- reato commesso dal contribuente·
- presupposti·
- conseguenze·
- configurabilità·
- fondamento·
- condizioni·
- ammissibilità e accoglimento·
- “translatio” al giudice civile ex art. 622 c.p.c·
- interpretazione di norme processuali·
- concessione
Versioni del testo
- Art. 1. (( 1. L'assegno vitalizio di cui all' articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 , e' reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'eta' pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilita' compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all' articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 , e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio ))
- Art. 2. 1. Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto subi'to che porto' alla privazione della liberta' ed alla deportazione, nelle circostanze di cui all' articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 , e fino alla data del rimpatrio, se non affetti da malattie, o fino alla data della conseguita guarigione clinica, se ammalati, dei cittadini italiani che possono far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione predetta o periodi di lavoro assoggettabile a contribuzione dell'assicurazione stessa ai sensi delle vigenti norme di legge.
2. E' a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima.
3. Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36 .
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 791/1980 , si veda la nota all'art. 1.
- La legge n. 36/1974 reca: "Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali". - Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica "Presidenza del Consiglio dei Ministri".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.