Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 febbraio 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 marzo 2008 |
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- 1. Per il regime del margine, contanohttps://www.fiscooggi.it/
- 2. D.L. 193/2016: la rottamazione dei ruoli affidata agli agenti della riscossioneClaudia Tufano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
L'art. 6 del Decreto Legge 22/10/2016 n. 193, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, regola la c.d. definizione agevolata, uno strumento di cui il contribuente, che abbia un carico incluso in ruoli affidati agli agenti della riscossione, può servirsi per pagare gradualmente l'importo senza dover corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, mentre per le multe stradali non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Si tratta, quindi, di una riduzione delle somme da pagare di cui può beneficiare il contribuente che ha ricevuto avvisi e cartelle di pagamento negli anni tra il 2000 e 2015, …
Leggi di più… - 3. P. Caroli | Sollevata la questione di costituzionalità della norma istitutiva di un Fondo (italiano) per le vittime dei crimini nazistihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Trib. Roma, IV Sezione Civile, ord. 1° dicembre 2022, n. 154 Leggi l'ordinanza 1. Con l'ordinanza n. 154/22 del 1° dicembre 2022 (G. M.T. C/ Repubblica Federale di Germania ed altri 3) una Giudice dell'esecuzione della IV Sezione civile del Tribunale di Roma ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 43 c. 3 del d.l. 30 aprile 2002, n. 36 e della l. 29 giugno 2022 n. 79 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – entrata in vigore il 30 giugno. Tale intervento normativo, relativo ai risarcimenti per i crimini nazisti a danno della …
Leggi di più… - 4. ASGIhttps://www.asgi.it/
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/10/2022, n. 29862Provvedimento: 3 5 6 SENTENZA sul ricorso 22455-2019 proposto da: RO AE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 43, presso lo studio dell'avvocato FERRUCCIO AULETTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati REMO DOMINICI e SC MU; - ricorrente - Pagina 1 Civile Sent. Sez. U Num. 29862 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 12/10/2022 R.G.N. 22455/19 Camera di consiglio del 12 luglio 2022 contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente …Leggi di più...
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- 2. Trib. Roma, sentenza 11/10/2024, n. 15402Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 40636 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 12.4.2024, e vertente tra , in proprio e nella qualità di erede di , elettivamente Parte_1 Persona_1 domiciliata in Roma, Viale di Trastevere n. 203, presso lo studio dell'Avv. Federica Del Monte che la rappresenta e difende per procura in atti, - attore - e in persona del presidente pro-tempore, Controparte_1 domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso …Leggi di più...
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- 3. Trib. Roma, sentenza 21/06/2025, n. 9345Provvedimento: 1 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa ES MP, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 66052 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra , elettivamente domiciliato in Galatina (LE) Corso Porta Luce n. 41, Parte_1 presso e nello studio degli Avv. ON MA e Riccardo MA, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la …Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 17/03/2025, n. 1721Provvedimento: Sentenza n. 1721/2025 Depositato il 17/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 20/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: REALI ROBERTO, Presidente FIMMANO' FRANCESCO, Relatore DE MASELLIS MARIELLA, Giudice in data 10/02/2025 a seguito di riserva all'udienza del 20/01/25, ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 1837/2022 depositato il 05/04/2022 proposto da Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (( 1. L'assegno vitalizio di cui all' articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 , e' reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'eta' pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilita' compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all' articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 , e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio ))
- Art. 2. 1. Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto subi'to che porto' alla privazione della liberta' ed alla deportazione, nelle circostanze di cui all' articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 , e fino alla data del rimpatrio, se non affetti da malattie, o fino alla data della conseguita guarigione clinica, se ammalati, dei cittadini italiani che possono far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione predetta o periodi di lavoro assoggettabile a contribuzione dell'assicurazione stessa ai sensi delle vigenti norme di legge.
2. E' a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima.
3. Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36 .
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 791/1980 , si veda la nota all'art. 1.
- La legge n. 36/1974 reca: "Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali". - Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica "Presidenza del Consiglio dei Ministri".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.