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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/05/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1668/2021
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1668/2021 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. RINALDI ELEONORA e dell'avv. PISANTI AMEDEO
( ) elettivamente domiciliato in VIA ADDA 51 SASSUOLO C.F._1 presso il difensore avv. RINALDI ELEONORA
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MISCHI ALBERTO elettivamente domiciliato in VIA
SANTO STEFANO N. 50 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MISCHI
ALBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, (d'ora in avanti anche Parte_1 solo ) conveniva in giudizio l' di per ottenere, in relazione Parte_1 Pt_2 CP_1
a contratto di appalto pubblico per la realizzazione di una residenza a trattamento intensivo RTI e di alcuni posti letto di SPDC presso l'Ospedale di Carpi, il pagamento del saldo contrattualmente dovuto, oltre ai compensi per attività extra pagina 1 di 12 capitolato ed il risarcimento dei danni subìti, come da “riserve” tempestivamente opposte, oltre rivalutazione e interessi.
Si costituiva la committente eccependo la mancata prova della spettanza Pt_2 delle somme indicate nelle varie “riserve” oggetto di contestazione.
Veniva espletata CTU al fine di accertare i fatti di causa.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione all'udienza del 24.4.2025.
Tutto ciò premesso, la domanda è parzialmente fondata.
Saldo del corrispettivo contrattuale.
Quanto al saldo per il corrispettivo contrattualmente previsto, parte attrice chiedeva il pagamento dell'importo pari alla differenza tra i lavori eseguiti e gli importi effettivamente pagati, cifra contestata dalla parte convenuta secondo la quale, in base alle allegazioni attoree, non sarebbe stato possibile ricostruire esattamente il calcolo indicato dalla controparte.
Al riguardo, nel rilevare che non si rinviene nessun motivo di nullità per indeterminatezza della domanda, il CTU ha effettivamente constatato, da un lato, che la liquidazione (intesa come “quantificazione”) degli importi dei lavori non fosse corretta (in quanto non teneva conto di alcune somme in realtà dovute ovvero a causa dell'applicazione di detrazioni illegittime); dall'altro lato, che le somme effettivamente pagate all'appaltatore erano inferiori all'importo dovuto.
Al riguardo, dalla CTU risulta:
a) che l'importo del V SAL deve ritenersi liquidabile in € 613.086,04 (€ 124.474,36
+ € 155.756,37 + € 120.088,43 + € 134.407,44 + € 78.359,44), il quale, insieme alle anticipazioni di € 141.425.96, porta la liquidazione complessiva – salvo quanto si dirà - ad € 754.512,00;
b) che, inoltre, risulta dovuto l'ulteriore importo di € 11.177,89 che non è stato liquidato sebbene risultasse nell'Atto Unico - Relazione e Collaudo Finale (doc. 26 convenuta).
b) che le somme effettivamente pagate dalla committente (compreso il versamento in corso di causa) siano pari ad € 702.138,84 (come accertato dal CTU).
Sulla base di tali premesse, si ritiene che sia dovuta la differenza tra tali importi, pari ad € 63.551,05, oltre IVA.
Infatti, come correttamente eccepito da parte attrice, pur condividendosi le premesse (essendo le somme individuate corrette), non si ritengono parimenti condivisibili le conclusioni della CTU, nella quale il calcolo finale (pag. 31) tiene conto delle somme liquidate (€ 613.086,04 + €141.425,96) ma non effettivamente pagate.
A tale somma vanno aggiunti gli importi che il CTU ha riconosciuto per detrazioni illegittimamente operate. In particolare:
a) risulta essere stato indebitamente sottratto dai Certificati di pagamento il maggior importo imponibile di € 10.378,77 a titolo di anticipazioni (€ 151.804,73 - €
141.425,96);
pagina 2 di 12 b) risulta in atti essere stato detratto l'importo imponibile di € 7.586,64, con la causale “Ritenuta del 0,5% per infortuni” (€ 782,86 nel Certif. n. 1 + € 1.762,46 nel Certif. n. 2 + € 755,27 nel Certif. n. 3 + € 494,53 nel Certif. n. 4 + € 3.791,52 nel
Certificato finale);
c) l'importo di € 6.864,64 quale differenza tra € 14.251,01 e 7.386,37 riconosciuta dalla D.L.
In conclusione, la somma dovuta a parte attrice a titolo di detrazioni illegittimamente operate è pari ad un totale di € 24.830,05, oltre IVA.
Sulla penale per il ritardo
Parte attrice si opponeva alla detrazione effettuata dalla committente a titolo di penale per il ritardo, sostenendo che i lavori venivano conclusi entro il termine contrattualmente previsto.
Tale tesi non è condivisibile.
In particolare, risulta che il contratto prevedeva che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori fosse originariamente fissato in 365 giorni decorrenti dalla consegna dei lavori (pag. 8 doc. n.1). Peraltro: con decisione n.289 del 12/2/2019 veniva approvata la perizia di variante n.1 con la quale l'importo dei lavori aumentava di complessivi € 68.690,99 e il termine di ultimazione dei lavori veniva quindi posticipato al 30/4/2019 (doc. n. 6-7); con successiva decisione n. 1099 del
23/5/2019 veniva concessa una prima proroga di 30 giorni e, conseguentemente, il nuovo termine di ultimazione dei lavori veniva fissato al 30/5/2019 (doc. n.8); con successiva decisione n.1287 del 13/6/2019 veniva concessa una seconda proroga di
30 giorni e, conseguentemente, il termine di ultimazione dei lavori veniva posticipato al 30/6/2019 (doc. n.9).
Ora, non ha trovato riscontro la tesi per cui il termine di conclusione dei lavori di
365 giorni dovesse decorrere nuovamente dalla consegna dell'oggetto delle varianti, dovendosi, invece, ritenere che il termine di anno fosse il termine inizialmente previsto (decorrente dalla consegna dell'immobile), mentre le proroghe fissate nelle decisioni sopra menzionate abbiano fissato un nuovo termine fisso ad hoc.
Infatti, il punto 17 dell'art.
3.1 del contratto (“«il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda. In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale».) deve essere inteso nel senso che il termine finale sia quello individuato nel verbale di consegna parziale: dalla documentazione redatta dal D.L. non risulta che le parti abbiano inteso far decorrere un termine ex novo di 365 giorni per ogni consegna parziale, ma soltanto convenire su una specifica proroga, con determinazione di un termine finale ben individuato ed individuato in data fissa.
Né rileva che il CTU non abbia riconosciuto come dovute le somme a titolo di penale, trattandosi di valutazione giuridica, effettuata sulla base della documentazione in atti. pagina 3 di 12 Si ritiene pertanto spettante all' l'importo di € 69.553,07 + IVA a Parte_3 titolo di penale così determinato (pagg.
7-9 doc. n.11):
· Articolo 3.16 dello schema di contratto – 1/1000 di € 772.598,43 x 82 gg = €
63.353,07
· Articolo D.
1.1. dello schema di contratto - € 50,00/die x 72 gg = € 3.600,00
· Articolo D.
2.5. dello schema di contratto - € 50,00/die x 52 gg = € 2.600,00
Si precisa al riguardo che, rispetto alla prova del ritardo, è pacifica la conclusione dei lavori oltre il termine fissato nell'ultimo verbale di consegna parziale. Rispetto all'imputabilità di tale ritardo, a dimostrazione delle carenze organizzative dell'appaltatore e delle numerose assenze di personale in cantiere, dal giornale dei lavori risulta che: il direttore dei lavori abbia eseguito 488 sopralluoghi in 507 giorni di durata dei lavori (425 giorni previsti da contratto + 82 giorni di ritardo); che l'appaltatore abbia sospeso le lavorazioni autonomamente dal 6/7/2018 al
24/8/2028 (pagine 685-756 doc. n.12); che vi siano stati ulteriori 104 giorni nei quali l'appaltatore aveva sospeso unilateralmente l'attività produttiva (doc. 12).
Come contestato dalla committente, la disorganizzazione del cantiere risulta confermata dai 71 sopralluoghi eseguiti dal coordinatore della sicurezza e dalle 2 sospensioni dei lavori disposte dal CSE per carenze di sicurezza (doc.13) oltre che dalla lettera della impresa esecutrice Edil AL srl del 30/7/2018 nella quale, a distanza di oltre 5 mesi dalla consegna dei lavori, si affermava: «(…) siamo impossibilitati a redigere un cronoprogramma veritiero» (doc. 4).
A dimostrazione del ritardo vi è anche un episodio di infiltrazione d'acqua nei locali del piano terra, avvenuto nel luglio 2019, addebitabile alla non corretta esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione;
l'infiltrazione d'acqua avrebbe impedito anche l'uso di 2 ambulatori e comportato la necessità di ripristinare una delle due linee dati (doc. n.15).
Sulla tempestività delle riserve.
In merito all'eccepita tardività delle richieste relative alle riserve per mancata contestazione entro 20 giorni dal collaudo finale, si rileva che le riserve venivano eccepite nel corso dei lavori, registrate e valutate dal D.L. e nel collaudo si scriveva che “il Direttore dei lavori ha iscritto le proprie controdeduzioni nei tempi e nei modi previsti dalla norma. Il sottoscritto Collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera e finale si esprimerà sulle riserve dell'Appaltatore in apposita relazione riservata, qualora venga richiesto dal Responsabile del Procedimento”, non potendosi dunque ritenere che siano state implicitamente “rinunciate” per mancata (nuova) contestazione a seguito di collaudo.
Riserva n. 1
Il ha iscritto la riserva n. 1 al SAL I per € 155.003,64 per anomalo Parte_1 andamento dei lavori, determinato da «1) l'impossibilità di proseguire i lavori nel corpo avanzato realizzato in quanto oggetto di valutazione tecnica in ordine alle strutture realizzate e 2) la mancata disponibilità delle aree del 2° piano in quanto ancora occupate dai degenti ed il cui mancato avvio dei lavori impediva il completamento delle opere dei piani sottostanti» (pagg.
3-4 doc. 22) pagina 4 di 12 Al riguardo, il CTU è pervenuto alla conclusione che la riserva n. 1 non meritava accoglimento in quanto non vi era alcuna evidenza dell'asserito anomalo andamento dei lavori (pagg. 35-36 CTU):
“Al Registro di Contabilità relativo al 1° SAL (doc. 7 di Parte attrice), sottoscritto con riserva da parte del , è allegata la Riserva Parte_1
n° 1 nella quale: “…. l'RE ritiene di dover richiedere un maggior compenso atteso il configurarsi di anomalo andamento dei lavori alla data del 30/10/2018 attribuibile esclusivamente a responsabilità della committenza e che hanno comportato una notevole riduzione della produzione giornaliera media rispetto a quella programmata in sede di offerta. In particolare, la riduzione di produttività è ascrivibile a varie cause, più volte segnalate alla Committenza rimaste prive di riscontro …. 1) L'impossibilità a proseguire i lavori nel corpo avanzato realizzato in quanto oggetto di valutazione tecnica in ordine alle strutture realizzate;
2) La mancata disponibilità delle aree al 2° piano in quanto ancora occupate dai degenti ed il cui mancato avvio dei lavori impediva il completamento delle opere ai piani sottostanti;
L'anomalo andamento dei lavori … si è avuta una sottoproduzione …. si chiede gli vengano riconosciuti maggiori oneri, per complessivi € 155.003,64.
Nulla risulta essere dimostrato in atti a supporto della richiesta di maggiori oneri effettuata dall'attrice. A parere dello scrivente il calcolo sviluppato dall'attrice a riguardo della produzione media giornaliera contrattuale, confrontata con la produzione media al momento della stesura del I SAL, non ha ragione di essere, nel momento in cui si tratta di valutazioni medie che nulla hanno a che vedere con la progressione del cantiere (si tratta unicamente di un calcolo statistico), che ha momenti di scarsa redditività (per le tipologie di lavori cd. poveri) ed altri, invece, di ampia redditività (nel momento di impiego di materiali e professionalità di pregio). Tante
è vero che l'attrice indica una “produzione media” e non una produzione puntuale, con analisi più dettagliata. Altro aspetto che lo scrivente ritiene importante è che, come già sopra esposto, il cantiere non ha avuto ritardi nella consegna finale, a dimostrazione che l'RE verosimilmente non ha dovuto affrontare maggiori costi per “sforamenti” temporali di attività e/o programmazione fortemente condizionata da ritardi nella consegna delle opere.».
Riserva n. 2
Il ha iscritto riserva n. 2 al SAL I per lavorazioni extracontrattuali per un Parte_1 totale di € 47.640,44 (applicando lo sconto del 24,953%, calcolata in euro
35.752,72).
Il CTU, prendendo posizione su ciascuna delle singole voci oggetto delle riserve
(totale n. 11 voci esaminate a pagg. 36-39 dell'elaborato peritale) si è così pronunciato:
“Riassumendo, lo scrivente ritiene vi sia da riconoscere all'RE “
[...]
”, per le opere extracontrattuali specificate nella Riserva Parte_1
pagina 5 di 12 n. 2 al 1° Stato di Avanzamento Lavori, l'importo imponibile (al netto dello sconto contrattuale) di € 15.003,55 (€ 4.297,78, per la voce 1, + € 562,85, per la voce 5, +
€ 8.124,39, per le voci 8 e 9, + € 2.018,53, per la voce 12).”
Si ritiene non condivisibile quanto eccepito dalla parte convenuta e cioè che tutte le voci rientrassero in realtà nell'appalto “a corpo”: come argomentato dal CTU, nei casi esaminati risulta l'indicazione della quantità di materiale e l'indicazione del relativo prezzo unitario, con la conseguenza che, quantomeno in tali casi, ove non diversamente previsto, l'appalto doveva intendersi “a misura”.
Riserve n. 1 e n. 2 al SAL II
Con le riserve n. 1 e n. 2 al SAL II, il chiedeva il riconoscimento di un Parte_1 maggior compenso, quantificato dall'RE in euro € 10.579,77, per anomalo andamento dei lavori alla data del 14/03/2019, attribuibile alla Committente.
Il CTU si è pronunciato come segue: “nulla risulta essere in atti dimostrato a supporto della richiesta di maggiori oneri effettuata dall'attrice perché il calcolo effettuato dall'attrice a riguardo della produzione media giornaliera contrattuale, confrontata con la produzione media al momento della stesura del II SAL, non ha ragione di essere, nel momento in cui si tratta di valutazioni medie che nulla hanno
a che vedere con la progressione del cantiere.”
Al riguardo, si richiamano le considerazioni già riportate relativamente alla risposta al quesito n.1, sulla riserva n. 1 al SAL I.
Riserva n. 3 al SAL II
Il iscriveva la riserva n. 3 al SAL II per illegittima detrazione della voce Parte_1 oneri di sicurezza aziendali per € 5.770,84 per presunta mancata esecuzione delle lavorazioni previste dal progetto di variante suppletiva n. 1.
Il CTU accertava che l'impresa aveva eseguito tutte le lavorazioni previste dal progetto di variante supplettiva contraddistinta dal n.
1. Pertanto, il CTU riconosceva come dovuta la minor somma di € 5.770,84:
“Da quanto emerge dalla lettura dei documenti in atti, non essendo presente alcuna contestazione da parte della Direzione dei Lavori in merito alla mancata esecuzione di opere contrattualmente previste, si ritiene dunque che l'RE
(attrice) abbia eseguito tutte le lavorazioni previste dal progetto di variante supplettiva contraddistinta dal n. 1 (doc. 7 di Parte convenuta).
Per quanto concerne la somma indicata alla voce “oneri di sicurezza contrattuali” ed alla decurtazione indicata come subita da Parte attrice, lo scrivente specifica che in atti non vi sono elementi per verificare tali contabilizzazioni, nel momento in cui la Direzione Lavori, nel Registro di Contabilità (doc. 22 di Parte convenuta), in risposta alla riserva n. 3 del 25/03/2019 (pagina n. 14 del documento), non precisa alcunché e non dettaglia assolutamente come si sia individuato l'importo decurtato dalla contabilità dei lavori (che viene semplicemente indicato come decurtazione di
“voci del computo degli oneri di sicurezza relative a lavorazioni effettivamente non eseguite e/o integrate”). Pertanto, lo scrivente ritiene non sia da decurtare alcun onere di sicurezza.”
pagina 6 di 12 Si ritiene che, diversamente da quanto eccepito dalla parte convenuta, l'onere probatorio sia stato assolto in quanto, se è vero che il CTU rappresentava una difficoltà di individuazione dell'importo richiesto nelle contabilizzazioni, d'altra parte riconosceva espressamente “che l'RE (attrice) abbia eseguito tutte le lavorazioni previste dal progetto di variante supplettiva contraddistinta dal n. 1”, con la conseguenza che il fatto estintivo della non debenza incombeva sulla parte opposta.
Riserva n. 4.
Con la quarta riserva, iscritta il 25/3/2019, l'appaltatore «chiede il ristoro per l'esecuzione di lavorazioni extracontrattuali eseguite su disposizione del D.L. come da computo metrico che segue (…)» (pagina 13 doc. n. 22). In particolare, l'appaltatore chiedeva:
€ 23.211,68 per una maggiore quantità di infissi eseguiti
€ 6.320,00 per una maggiore permanenza di 8 mesi del ponteggio e
€ 1.500,00 per il noleggio di una pompa di calore.
Il direttore dei lavori aveva respinto la riserva affermando che - la somma di €
23.211,68 per gli infissi era inclusa nella voce NP 15 della perizia di variante n.1
(doc. n.7) e, pertanto, sarebbe stata allibrata nel SAL successivo, come in effetti è accaduto nel 3° SAL (cfr. Voce 112 a pagina 9 doc. n.19): la somma di € 6.320,00 non poteva essere riconosciuta in quanto la maggiore permanenza del ponteggio è stata causata dalla disorganizzazione dell'appaltatore; la somma di € 1.500,00 non poteva essere riconosciuta in quanto la scelta di noleggiare la pompa di calore è stata una libera scelta dell'appaltatore, mai ordinata dal direttore dei lavori (pagina
16 doc. n. 22).
Al riguardo, il CTU affermava che le due voci pari a € 6.320,00 e € 1.500,00 non erano dovute in quanto la maggior durata del ponteggio e la pompa di calore dovevano ritenersi già incluse nell'appalto.
Riguardo, invece alla somma di € 23.211,68 per una maggiore quantità di infissi eseguiti, il CTU così concludeva:
«è da riconoscere all'RE attrice il maggior importo di € 14.007,71 per i serramenti esterni (per il completamento della sostituzione dei serramenti esterni alla costruzione, rispetto a quanto inizialmente previsto) di cui al Computo Metrico
Estimativo relativo alla Perizia di Variante Suppletiva n. 1 (mq. 30,75 x € 607,00, scontato del 24,953%).
La ulteriore maggiore superficie di serramenti realizzati (secondo quanto riferisce
l'attrice nell'Atto di Citazione), pari a mq. 7,50 (mq. 143,20, totali realizzati, rispetto ai mq. 104,95 del Computo Metrico Estimativo iniziale ed ai mq. 30,75 della Perizia di Variante Suppletiva), è da considerare contrattualmente compresa, essendo inferiore al quinto della superficie computata di serramenti inizialmente prevista e contrattualizzata.».
Pertanto, deve ritenersi dovuta tale minor somma € 14.007,71 imponibile.
Rispetto a quanto eccepito dalla convenuta in relazione al mancato assolvimento dell'onere probatorio, si richiama quanto affermato dal CTU secondo cui “Pare pagina 7 di 12 CP_ quindi evidente che non tutta la somma approvata dalla per i serramenti esterni è stata pagata all'attrice (Non essendo stato pagato all'attrice l'intero importo dell'appalto; dall'esame della contabilità predisposta dalla D.L. e dai pagamenti effettuati dalla S.A., potrebbe anche essere che gli infissi aggiuntivi d cui alla Perizia di Variante Suppletiva n. 1 siano stati interamente pagati ma, contestualmente, non pagate altre voci di lavorazioni effettuate. Allo scrivente non risulta pertanto possibile rispondere compiutamente a quanto richiestogli).”: provata la spettanza di tale somma, incombesse sulla parte convenuta la prova dell'esatto adempimento.
Riserva n. 5 al SAL II
Parte attrice ha formulato una richiesta pari a complessivi € 34.480,23 per componenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti in progetto.
Il CTU ha risposto al quesito ritenendo di dover riconoscere soltanto € 3.707,02, corrispondenti alle maggiori quantità effettivamente installate rispetto a quelle previste in progetto e documentate nel Registro di Contabilità n. 2, con applicazione dello sconto contrattuale del 24,953% alle voci già presenti nel Computo Metrico.
Rispetto a quanto eccepito dall'opposta circa il fatto che i lavori extra costituivano un'iniziativa dall'appaltatrice non rimborsabile ex art. 167 D.P.R. 207/2010, si ritiene che ciò sia smentito dalla opposizione della relativa riserva e dalla mancata contestazione da parte della committente, che accettava per fatti concludenti tale maggiore lavorazione.
Si richiama quanto dedotto dal CTU “Registro di Contabilità n. 2 (doc. 7 di Parte attrice e doc. 23 di Parte convenuta), nella risposta dell'ing. (quale CP_3
Direttore dei Lavori) alla Riserva n. 5, non sono contestate dalla Stazione
Appaltante le sovrastanti quattro maggiori lavorazioni indicate dall'attrice, rispetto alle quantità specificate nel Computo Metrico Estimativo contrattuale, di cui alla voce n.
3. Si danno pertanto come effettivamente installati da parte del
componenti aggiuntivi di cui alle suddette Parte_1 Parte_1 voci in aggiunta a quanto inizialmente progettato e quantificato, per l'importo imponibile netto di € 3.707,02 (importo conseguente all'applicazione dello sconto contrattuale del 24,953% all'importo sopracitato complessivo di € 4.939,60). Lo sconto contrattuale, nonostante l'indicazione della Parte attrice nella propria contabilità della non applicabilità per le voci di computo di cui sopra, è invece a parere dello scrivente applicabile in quanto le suddette maggiori quantità sono inerenti voci di computo previste e considerate nella formazione del prezzo di offerta. L'unica voce per la quale si ritiene di non applicare lo sconto contrattuale è quella riferita alla sostituzione di maniglie (€ 400,00). Di conseguenza le quantità previste in progetto per le voci di cui sopra (vedasi a tal proposito Il
Computo Metrico Estimativo di cui al doc. 1 di Parte convenuta) risultano sottostimate nelle quantità poi effettivamente realizzate.”.
Riserva n. 6 al SFL
Il si opponeva alle detrazioni effettuate dalla er € 14.251,01. Parte_1 CP_2
pagina 8 di 12 Rispetto alla tardività ed inammissibilità della contestazione, se è vero che la riserva n. 6 non veniva indicata nell'atto di citazione, è pacifico che sia stata tempestivamente contestata al D.L. (come riconosciuto dal CTU); che sia risultante dalla documentazione prodotta e che sia stata oggetto di precisazione nella prima memoria, in particolare nella motivazione dell'atto.
Al riguardo, il CTU affermava che l'opposizione era tempestiva e ritualmente proposta e riteneva parzialmente illegittime le detrazioni, riconoscendo come dovuto solo l'importo di euro € 6.310,46, ritenendo invece già riaccreditate le detrazioni per € 7.386,37.
Riserva n. 7.
Parte convenuta eccepisce la non spettanza di quanto risultante nella riserva n. 7 per
€ 31.013,00: tale somma non può essere presa in considerazione in quanto, pur avendo l'appaltatore apposto la riserva sul conto finale, la relativa somma non era compresa nella domanda giudiziale formulata nell'atto di citazione, né nella prima memoria, né era oggetto della CTU.
Riserva n. 8.
Con la ottava riserva, iscritta il 20/9/2019, l'appaltatore «chiede il riconoscimento di maggiori oneri della sicurezza, dovuti al dilatarsi dei tempi di esecuzione (…)»
(pag. 19 doc. 23).
Il CTU perveniva alla conclusione che la riserva n. 8 non meritasse accoglimento in quanto non vi era alcuna evidenza degli asseriti maggiori oneri della sicurezza
(pagine 52-53 della CTU):
“Nel capitolo di premessa denominato “Iter Lavori”, è specificato che i lavori sono stati consegnati al in tre distinti momenti: Parte_1
- 12.02.2018, per “prime fasi lavorative da eseguirsi al piano terra” (doc. 4 di
Parte attrice e doc. 2 di Parte convenuta);
- 24.05.2018, per i locali al piano primo (doc. 4a di Parte attrice e doc. 3 di Parte convenuta);
- 27.09.2018, per i locali al piano secondo (doc. 4b di Parte attrice e doc. 4 di
Parte convenuta).
Risulta pertanto evidente che le aree sono state consegnate da parte della Stazione
Appaltante in più momenti, con la consegna completa (cioè, di tutto l'oggetto dell'appalto) che è avvenuta a distanza di 138 giorni dall'inizio delle attività (consegna iniziale il giorno 12.05.2018 e consegna dell'ultima parte dell'area interessata il giorno 27.09.2019). A seguito della lettura del Giornale dei Lavori
(doc. 12 di Parte convenuta), risulta evidente che nell'arco dello svolgimento delle opere (dalla consegna iniziale al termine delle stesse) le maestranze del
[...]
, non erano presenti in modo assiduo nel cantiere, e Parte_1 questo anche in momenti nei quali erano già in corso lavorazioni o in cui erano disponibili le aree per iniziarne altri. Tra questi giorni di assenza dal cantiere si annoverano senza dubbio anche giornate di maltempo, ma verosimilmente parte delle assenze non risultano motivate con le condizioni meteorologiche (anche perché, parte dei lavori erano da effettuarsi in costruzione già esistente, e coperta, pagina 9 di 12 e parte, in struttura che ad un certo momento risulta essere stata coperta anch'essa
e, pertanto, si potevano effettuare lavori al suo interno).
Risulta pertanto impossibile allo scrivente determinare quali potrebbero essere state le eventuali conseguenze economiche dirette subite dal a seguito Parte_1 del ritardo nella consegna di parte dei lavori (da parte della Stazione Appaltante), nel momento in cui parte dei ritardi avuti nello svolgimento dei lavori stessi è dipesa verosimilmente anche in conseguenza delle assenze (apparentemente non giustificate) delle maestranze sul cantiere in momenti non direttamente riferibili alla meteorologia e/o al ritardo nella consegna di aree.”.
Riserva n. 9.
Con la nona riserva, iscritta il 20/9/2019, l'appaltatore «chiede il ristoro dei danni causati dal ritardo della consegna dei piani superiori che ha impedito la corretta esecuzione della fornitura e posa in opera del cappotto isolante e delle relative finiture (…)» (pagina 19 doc. n.23).
Il CTU perveniva alla conclusione che la riserva n. 9 non meritasse accoglimento in quanto non vi era alcuna evidenza degli asseriti maggiori costi del personale
(pagina 53 della CTU):
“per quanto concerne il maggior costo che il indica avere sostenuto in Parte_1 conseguenza del ritardo con cui la Stazione Appaltante ha consegnato le aree, lo scrivente, con la documentazione in atti, non è in grado di verificare la circostanza
e quindi rispondere a questa riserva dell'attrice. Unicamente la produzione di ulteriore documentazione a riprova degli effettivi maggiori costi sostenuti per il personale e le trasferte, e/o prove testimoniali specifiche, potranno consentire di stabilire eventuali maggiori costi effettivamente sostenuti dall'attrice. Il calcolo svolto dal in riferimento a n. 5 unità Parte_1 lavorative per n. 3 mensilità in più e dei 60 giorni di maggiori costi di trasferta, per
n. 5 unità, non prova assolutamente alcunché in merito ai maggiori costi indicati.”.
Riserva n. 10.
Con la decima riserva, iscritta il 20/9/2019, l'appaltatore «chiede il ristoro per i maggiori costi che ha dovuto sostenere a seguito del prolungamento dei tempi di esecuzione, per cause imputabili esclusivamente alla committenza (…)» (pagina 19 doc. n.23).
La riserva e la relativa domanda giudiziale non possono essere accolte. In particolare, il CTU acclarava l'assenza di evidenze degli asseriti maggiori costi di rinnovo delle polizze (pagina 54 della CTU):
“In atti non risulta prodotta alcuna documentazione attestante il maggiore costo indicato come sostenuto dall'attrice (€ 2.590,00 per rinnovo di polizze, così come specificato nel Registro di Contabilità n. 2 – doc. 23 di Parte convenuta) pertanto, risulta impossibile allo scrivente rispondere a questa parte della riserva n. 10 del
.”. Parte_1
Conclusioni.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, le somme dovute in relazione alle riserve opposte possono essere così individuate: pagina 10 di 12 “Riepilogando, gli importi che possono essere riconosciuti a favore della Parte attrice nei confronti dell' di (con alcune delle voci al netto dello Pt_2 CP_1 sconto contrattuale, pari al 24,953%), in risposta alle predette riserve, ammontano
a complessivi € 31.172,62, così suddivisi:
- € 4.297,783, per maggior quantità di misto stabilizzato;
- € 562,852, per demolizione di massetto esistente;
- € 8.124,392, per maggior corrispettivo riguardo a manufatti in lamiera preverniciata;
- € 2.018,532, per maggior quantità di carpenteria metallica per travature leggere;
- € 1.368,512, per ulteriori manufatti in lamiera preverniciata, svil. cm. 33;
- € 1.178,182, per ulteriori manufatti in lamiera preverniciata, svil. cm. 60;
- € 860,152, per bancale in lamiera preverniciata;
- € 400,004, per montaggio di nuove maniglie;
- € 415,902, importo da detrarre, quale minor valore netto del conglomerato cementizio impiegato per le opere di fondazione della nuova costruzione (€ 554,18
– 24,853% di sconto contrattuale);
- € 3.530,003, per realizzazione bypass antincendio;
- € 1.775,953, per rifacimento intonaci vano scala;
- € 7.100,003, per rifacimento dorsale gas medicali;
- € 372,18, per maggiori oneri per la sicurezza, nella percentuale del 3% delle n. 3 voci superiori (€ 3.530,00 + € 1.775,95 + € 7.100,00)
____________
€ 31.172,62, somma degli importi che possono essere riconosciuti a favore della
Parte attrice.
L'ulteriore importo di € 14.007,71, per il completamento della sostituzione dei serramenti, risulta invece già compreso nelle quantificazioni degli Stati di
Avanzamento dei Lavori e nello Stato Finale.”.
A tale importo, deve aggiungersi quanto riconosciuto a titolo di saldo contrattuale
(€ 63.551,05); detrazioni illegittimamente effettuate (€ 24.830,05, oltre IVA); il risultato deve essere poi compensato con la somma da riconoscersi a favore di parte convenuta a titolo di penale per il ritardo (€ 69.553,07 + IVA).
In definitiva, parte convenuta è tenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 50.000,65 + IVA [(€ 63.551,05 + 24.830,05 + 31.172,62) - €
69.553,07)].
Si precisa che:
- sull'importo relativo alle riserve (€ 31.172,62), avente natura risarcitoria, vanno riconosciuti rivalutazione secondo l'indice ISTAT e interessi al tasso ex art. 1284,
4° comma c.p.c. sulle somme via via rivalutate, a partire dalla effettiva data di fine dei lavori;
- sull'importo a titolo di saldo contrattuale, quale obbligazione di valuta, vanno riconosciuti gli interessi al tasso ex art. 1284, 4° comma c.p.c., dalla data della mossa in mora;
pagina 11 di 12 - sull'importo a titolo di penale per il ritardo, vanno riconosciuti rivalutazione secondo l'indice ISTAT e interessi al tasso ex art. 1284, 4° comma c.p.c. sulle somme via via rivalutate, a partire dalla data di fine dei lavori oggetto dell'ultima proroga concordata.
Sussistono gravi motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto in particolare dell'accoglimento della domanda per un importo sensibilmente inferiore alle richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento in favore di Parte_3 Parte_1 dell'importo di € 50.000,65 + IVA, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione.
2. COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite.
Pone definitivamente le spese della CTU a carico di entrambe le parti in solido, in parti uguali.
Modena, 20 maggio 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
pagina 12 di 12
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1668/2021 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. RINALDI ELEONORA e dell'avv. PISANTI AMEDEO
( ) elettivamente domiciliato in VIA ADDA 51 SASSUOLO C.F._1 presso il difensore avv. RINALDI ELEONORA
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MISCHI ALBERTO elettivamente domiciliato in VIA
SANTO STEFANO N. 50 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MISCHI
ALBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, (d'ora in avanti anche Parte_1 solo ) conveniva in giudizio l' di per ottenere, in relazione Parte_1 Pt_2 CP_1
a contratto di appalto pubblico per la realizzazione di una residenza a trattamento intensivo RTI e di alcuni posti letto di SPDC presso l'Ospedale di Carpi, il pagamento del saldo contrattualmente dovuto, oltre ai compensi per attività extra pagina 1 di 12 capitolato ed il risarcimento dei danni subìti, come da “riserve” tempestivamente opposte, oltre rivalutazione e interessi.
Si costituiva la committente eccependo la mancata prova della spettanza Pt_2 delle somme indicate nelle varie “riserve” oggetto di contestazione.
Veniva espletata CTU al fine di accertare i fatti di causa.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione all'udienza del 24.4.2025.
Tutto ciò premesso, la domanda è parzialmente fondata.
Saldo del corrispettivo contrattuale.
Quanto al saldo per il corrispettivo contrattualmente previsto, parte attrice chiedeva il pagamento dell'importo pari alla differenza tra i lavori eseguiti e gli importi effettivamente pagati, cifra contestata dalla parte convenuta secondo la quale, in base alle allegazioni attoree, non sarebbe stato possibile ricostruire esattamente il calcolo indicato dalla controparte.
Al riguardo, nel rilevare che non si rinviene nessun motivo di nullità per indeterminatezza della domanda, il CTU ha effettivamente constatato, da un lato, che la liquidazione (intesa come “quantificazione”) degli importi dei lavori non fosse corretta (in quanto non teneva conto di alcune somme in realtà dovute ovvero a causa dell'applicazione di detrazioni illegittime); dall'altro lato, che le somme effettivamente pagate all'appaltatore erano inferiori all'importo dovuto.
Al riguardo, dalla CTU risulta:
a) che l'importo del V SAL deve ritenersi liquidabile in € 613.086,04 (€ 124.474,36
+ € 155.756,37 + € 120.088,43 + € 134.407,44 + € 78.359,44), il quale, insieme alle anticipazioni di € 141.425.96, porta la liquidazione complessiva – salvo quanto si dirà - ad € 754.512,00;
b) che, inoltre, risulta dovuto l'ulteriore importo di € 11.177,89 che non è stato liquidato sebbene risultasse nell'Atto Unico - Relazione e Collaudo Finale (doc. 26 convenuta).
b) che le somme effettivamente pagate dalla committente (compreso il versamento in corso di causa) siano pari ad € 702.138,84 (come accertato dal CTU).
Sulla base di tali premesse, si ritiene che sia dovuta la differenza tra tali importi, pari ad € 63.551,05, oltre IVA.
Infatti, come correttamente eccepito da parte attrice, pur condividendosi le premesse (essendo le somme individuate corrette), non si ritengono parimenti condivisibili le conclusioni della CTU, nella quale il calcolo finale (pag. 31) tiene conto delle somme liquidate (€ 613.086,04 + €141.425,96) ma non effettivamente pagate.
A tale somma vanno aggiunti gli importi che il CTU ha riconosciuto per detrazioni illegittimamente operate. In particolare:
a) risulta essere stato indebitamente sottratto dai Certificati di pagamento il maggior importo imponibile di € 10.378,77 a titolo di anticipazioni (€ 151.804,73 - €
141.425,96);
pagina 2 di 12 b) risulta in atti essere stato detratto l'importo imponibile di € 7.586,64, con la causale “Ritenuta del 0,5% per infortuni” (€ 782,86 nel Certif. n. 1 + € 1.762,46 nel Certif. n. 2 + € 755,27 nel Certif. n. 3 + € 494,53 nel Certif. n. 4 + € 3.791,52 nel
Certificato finale);
c) l'importo di € 6.864,64 quale differenza tra € 14.251,01 e 7.386,37 riconosciuta dalla D.L.
In conclusione, la somma dovuta a parte attrice a titolo di detrazioni illegittimamente operate è pari ad un totale di € 24.830,05, oltre IVA.
Sulla penale per il ritardo
Parte attrice si opponeva alla detrazione effettuata dalla committente a titolo di penale per il ritardo, sostenendo che i lavori venivano conclusi entro il termine contrattualmente previsto.
Tale tesi non è condivisibile.
In particolare, risulta che il contratto prevedeva che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori fosse originariamente fissato in 365 giorni decorrenti dalla consegna dei lavori (pag. 8 doc. n.1). Peraltro: con decisione n.289 del 12/2/2019 veniva approvata la perizia di variante n.1 con la quale l'importo dei lavori aumentava di complessivi € 68.690,99 e il termine di ultimazione dei lavori veniva quindi posticipato al 30/4/2019 (doc. n. 6-7); con successiva decisione n. 1099 del
23/5/2019 veniva concessa una prima proroga di 30 giorni e, conseguentemente, il nuovo termine di ultimazione dei lavori veniva fissato al 30/5/2019 (doc. n.8); con successiva decisione n.1287 del 13/6/2019 veniva concessa una seconda proroga di
30 giorni e, conseguentemente, il termine di ultimazione dei lavori veniva posticipato al 30/6/2019 (doc. n.9).
Ora, non ha trovato riscontro la tesi per cui il termine di conclusione dei lavori di
365 giorni dovesse decorrere nuovamente dalla consegna dell'oggetto delle varianti, dovendosi, invece, ritenere che il termine di anno fosse il termine inizialmente previsto (decorrente dalla consegna dell'immobile), mentre le proroghe fissate nelle decisioni sopra menzionate abbiano fissato un nuovo termine fisso ad hoc.
Infatti, il punto 17 dell'art.
3.1 del contratto (“«il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda. In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale».) deve essere inteso nel senso che il termine finale sia quello individuato nel verbale di consegna parziale: dalla documentazione redatta dal D.L. non risulta che le parti abbiano inteso far decorrere un termine ex novo di 365 giorni per ogni consegna parziale, ma soltanto convenire su una specifica proroga, con determinazione di un termine finale ben individuato ed individuato in data fissa.
Né rileva che il CTU non abbia riconosciuto come dovute le somme a titolo di penale, trattandosi di valutazione giuridica, effettuata sulla base della documentazione in atti. pagina 3 di 12 Si ritiene pertanto spettante all' l'importo di € 69.553,07 + IVA a Parte_3 titolo di penale così determinato (pagg.
7-9 doc. n.11):
· Articolo 3.16 dello schema di contratto – 1/1000 di € 772.598,43 x 82 gg = €
63.353,07
· Articolo D.
1.1. dello schema di contratto - € 50,00/die x 72 gg = € 3.600,00
· Articolo D.
2.5. dello schema di contratto - € 50,00/die x 52 gg = € 2.600,00
Si precisa al riguardo che, rispetto alla prova del ritardo, è pacifica la conclusione dei lavori oltre il termine fissato nell'ultimo verbale di consegna parziale. Rispetto all'imputabilità di tale ritardo, a dimostrazione delle carenze organizzative dell'appaltatore e delle numerose assenze di personale in cantiere, dal giornale dei lavori risulta che: il direttore dei lavori abbia eseguito 488 sopralluoghi in 507 giorni di durata dei lavori (425 giorni previsti da contratto + 82 giorni di ritardo); che l'appaltatore abbia sospeso le lavorazioni autonomamente dal 6/7/2018 al
24/8/2028 (pagine 685-756 doc. n.12); che vi siano stati ulteriori 104 giorni nei quali l'appaltatore aveva sospeso unilateralmente l'attività produttiva (doc. 12).
Come contestato dalla committente, la disorganizzazione del cantiere risulta confermata dai 71 sopralluoghi eseguiti dal coordinatore della sicurezza e dalle 2 sospensioni dei lavori disposte dal CSE per carenze di sicurezza (doc.13) oltre che dalla lettera della impresa esecutrice Edil AL srl del 30/7/2018 nella quale, a distanza di oltre 5 mesi dalla consegna dei lavori, si affermava: «(…) siamo impossibilitati a redigere un cronoprogramma veritiero» (doc. 4).
A dimostrazione del ritardo vi è anche un episodio di infiltrazione d'acqua nei locali del piano terra, avvenuto nel luglio 2019, addebitabile alla non corretta esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione;
l'infiltrazione d'acqua avrebbe impedito anche l'uso di 2 ambulatori e comportato la necessità di ripristinare una delle due linee dati (doc. n.15).
Sulla tempestività delle riserve.
In merito all'eccepita tardività delle richieste relative alle riserve per mancata contestazione entro 20 giorni dal collaudo finale, si rileva che le riserve venivano eccepite nel corso dei lavori, registrate e valutate dal D.L. e nel collaudo si scriveva che “il Direttore dei lavori ha iscritto le proprie controdeduzioni nei tempi e nei modi previsti dalla norma. Il sottoscritto Collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera e finale si esprimerà sulle riserve dell'Appaltatore in apposita relazione riservata, qualora venga richiesto dal Responsabile del Procedimento”, non potendosi dunque ritenere che siano state implicitamente “rinunciate” per mancata (nuova) contestazione a seguito di collaudo.
Riserva n. 1
Il ha iscritto la riserva n. 1 al SAL I per € 155.003,64 per anomalo Parte_1 andamento dei lavori, determinato da «1) l'impossibilità di proseguire i lavori nel corpo avanzato realizzato in quanto oggetto di valutazione tecnica in ordine alle strutture realizzate e 2) la mancata disponibilità delle aree del 2° piano in quanto ancora occupate dai degenti ed il cui mancato avvio dei lavori impediva il completamento delle opere dei piani sottostanti» (pagg.
3-4 doc. 22) pagina 4 di 12 Al riguardo, il CTU è pervenuto alla conclusione che la riserva n. 1 non meritava accoglimento in quanto non vi era alcuna evidenza dell'asserito anomalo andamento dei lavori (pagg. 35-36 CTU):
“Al Registro di Contabilità relativo al 1° SAL (doc. 7 di Parte attrice), sottoscritto con riserva da parte del , è allegata la Riserva Parte_1
n° 1 nella quale: “…. l'RE ritiene di dover richiedere un maggior compenso atteso il configurarsi di anomalo andamento dei lavori alla data del 30/10/2018 attribuibile esclusivamente a responsabilità della committenza e che hanno comportato una notevole riduzione della produzione giornaliera media rispetto a quella programmata in sede di offerta. In particolare, la riduzione di produttività è ascrivibile a varie cause, più volte segnalate alla Committenza rimaste prive di riscontro …. 1) L'impossibilità a proseguire i lavori nel corpo avanzato realizzato in quanto oggetto di valutazione tecnica in ordine alle strutture realizzate;
2) La mancata disponibilità delle aree al 2° piano in quanto ancora occupate dai degenti ed il cui mancato avvio dei lavori impediva il completamento delle opere ai piani sottostanti;
L'anomalo andamento dei lavori … si è avuta una sottoproduzione …. si chiede gli vengano riconosciuti maggiori oneri, per complessivi € 155.003,64.
Nulla risulta essere dimostrato in atti a supporto della richiesta di maggiori oneri effettuata dall'attrice. A parere dello scrivente il calcolo sviluppato dall'attrice a riguardo della produzione media giornaliera contrattuale, confrontata con la produzione media al momento della stesura del I SAL, non ha ragione di essere, nel momento in cui si tratta di valutazioni medie che nulla hanno a che vedere con la progressione del cantiere (si tratta unicamente di un calcolo statistico), che ha momenti di scarsa redditività (per le tipologie di lavori cd. poveri) ed altri, invece, di ampia redditività (nel momento di impiego di materiali e professionalità di pregio). Tante
è vero che l'attrice indica una “produzione media” e non una produzione puntuale, con analisi più dettagliata. Altro aspetto che lo scrivente ritiene importante è che, come già sopra esposto, il cantiere non ha avuto ritardi nella consegna finale, a dimostrazione che l'RE verosimilmente non ha dovuto affrontare maggiori costi per “sforamenti” temporali di attività e/o programmazione fortemente condizionata da ritardi nella consegna delle opere.».
Riserva n. 2
Il ha iscritto riserva n. 2 al SAL I per lavorazioni extracontrattuali per un Parte_1 totale di € 47.640,44 (applicando lo sconto del 24,953%, calcolata in euro
35.752,72).
Il CTU, prendendo posizione su ciascuna delle singole voci oggetto delle riserve
(totale n. 11 voci esaminate a pagg. 36-39 dell'elaborato peritale) si è così pronunciato:
“Riassumendo, lo scrivente ritiene vi sia da riconoscere all'RE “
[...]
”, per le opere extracontrattuali specificate nella Riserva Parte_1
pagina 5 di 12 n. 2 al 1° Stato di Avanzamento Lavori, l'importo imponibile (al netto dello sconto contrattuale) di € 15.003,55 (€ 4.297,78, per la voce 1, + € 562,85, per la voce 5, +
€ 8.124,39, per le voci 8 e 9, + € 2.018,53, per la voce 12).”
Si ritiene non condivisibile quanto eccepito dalla parte convenuta e cioè che tutte le voci rientrassero in realtà nell'appalto “a corpo”: come argomentato dal CTU, nei casi esaminati risulta l'indicazione della quantità di materiale e l'indicazione del relativo prezzo unitario, con la conseguenza che, quantomeno in tali casi, ove non diversamente previsto, l'appalto doveva intendersi “a misura”.
Riserve n. 1 e n. 2 al SAL II
Con le riserve n. 1 e n. 2 al SAL II, il chiedeva il riconoscimento di un Parte_1 maggior compenso, quantificato dall'RE in euro € 10.579,77, per anomalo andamento dei lavori alla data del 14/03/2019, attribuibile alla Committente.
Il CTU si è pronunciato come segue: “nulla risulta essere in atti dimostrato a supporto della richiesta di maggiori oneri effettuata dall'attrice perché il calcolo effettuato dall'attrice a riguardo della produzione media giornaliera contrattuale, confrontata con la produzione media al momento della stesura del II SAL, non ha ragione di essere, nel momento in cui si tratta di valutazioni medie che nulla hanno
a che vedere con la progressione del cantiere.”
Al riguardo, si richiamano le considerazioni già riportate relativamente alla risposta al quesito n.1, sulla riserva n. 1 al SAL I.
Riserva n. 3 al SAL II
Il iscriveva la riserva n. 3 al SAL II per illegittima detrazione della voce Parte_1 oneri di sicurezza aziendali per € 5.770,84 per presunta mancata esecuzione delle lavorazioni previste dal progetto di variante suppletiva n. 1.
Il CTU accertava che l'impresa aveva eseguito tutte le lavorazioni previste dal progetto di variante supplettiva contraddistinta dal n.
1. Pertanto, il CTU riconosceva come dovuta la minor somma di € 5.770,84:
“Da quanto emerge dalla lettura dei documenti in atti, non essendo presente alcuna contestazione da parte della Direzione dei Lavori in merito alla mancata esecuzione di opere contrattualmente previste, si ritiene dunque che l'RE
(attrice) abbia eseguito tutte le lavorazioni previste dal progetto di variante supplettiva contraddistinta dal n. 1 (doc. 7 di Parte convenuta).
Per quanto concerne la somma indicata alla voce “oneri di sicurezza contrattuali” ed alla decurtazione indicata come subita da Parte attrice, lo scrivente specifica che in atti non vi sono elementi per verificare tali contabilizzazioni, nel momento in cui la Direzione Lavori, nel Registro di Contabilità (doc. 22 di Parte convenuta), in risposta alla riserva n. 3 del 25/03/2019 (pagina n. 14 del documento), non precisa alcunché e non dettaglia assolutamente come si sia individuato l'importo decurtato dalla contabilità dei lavori (che viene semplicemente indicato come decurtazione di
“voci del computo degli oneri di sicurezza relative a lavorazioni effettivamente non eseguite e/o integrate”). Pertanto, lo scrivente ritiene non sia da decurtare alcun onere di sicurezza.”
pagina 6 di 12 Si ritiene che, diversamente da quanto eccepito dalla parte convenuta, l'onere probatorio sia stato assolto in quanto, se è vero che il CTU rappresentava una difficoltà di individuazione dell'importo richiesto nelle contabilizzazioni, d'altra parte riconosceva espressamente “che l'RE (attrice) abbia eseguito tutte le lavorazioni previste dal progetto di variante supplettiva contraddistinta dal n. 1”, con la conseguenza che il fatto estintivo della non debenza incombeva sulla parte opposta.
Riserva n. 4.
Con la quarta riserva, iscritta il 25/3/2019, l'appaltatore «chiede il ristoro per l'esecuzione di lavorazioni extracontrattuali eseguite su disposizione del D.L. come da computo metrico che segue (…)» (pagina 13 doc. n. 22). In particolare, l'appaltatore chiedeva:
€ 23.211,68 per una maggiore quantità di infissi eseguiti
€ 6.320,00 per una maggiore permanenza di 8 mesi del ponteggio e
€ 1.500,00 per il noleggio di una pompa di calore.
Il direttore dei lavori aveva respinto la riserva affermando che - la somma di €
23.211,68 per gli infissi era inclusa nella voce NP 15 della perizia di variante n.1
(doc. n.7) e, pertanto, sarebbe stata allibrata nel SAL successivo, come in effetti è accaduto nel 3° SAL (cfr. Voce 112 a pagina 9 doc. n.19): la somma di € 6.320,00 non poteva essere riconosciuta in quanto la maggiore permanenza del ponteggio è stata causata dalla disorganizzazione dell'appaltatore; la somma di € 1.500,00 non poteva essere riconosciuta in quanto la scelta di noleggiare la pompa di calore è stata una libera scelta dell'appaltatore, mai ordinata dal direttore dei lavori (pagina
16 doc. n. 22).
Al riguardo, il CTU affermava che le due voci pari a € 6.320,00 e € 1.500,00 non erano dovute in quanto la maggior durata del ponteggio e la pompa di calore dovevano ritenersi già incluse nell'appalto.
Riguardo, invece alla somma di € 23.211,68 per una maggiore quantità di infissi eseguiti, il CTU così concludeva:
«è da riconoscere all'RE attrice il maggior importo di € 14.007,71 per i serramenti esterni (per il completamento della sostituzione dei serramenti esterni alla costruzione, rispetto a quanto inizialmente previsto) di cui al Computo Metrico
Estimativo relativo alla Perizia di Variante Suppletiva n. 1 (mq. 30,75 x € 607,00, scontato del 24,953%).
La ulteriore maggiore superficie di serramenti realizzati (secondo quanto riferisce
l'attrice nell'Atto di Citazione), pari a mq. 7,50 (mq. 143,20, totali realizzati, rispetto ai mq. 104,95 del Computo Metrico Estimativo iniziale ed ai mq. 30,75 della Perizia di Variante Suppletiva), è da considerare contrattualmente compresa, essendo inferiore al quinto della superficie computata di serramenti inizialmente prevista e contrattualizzata.».
Pertanto, deve ritenersi dovuta tale minor somma € 14.007,71 imponibile.
Rispetto a quanto eccepito dalla convenuta in relazione al mancato assolvimento dell'onere probatorio, si richiama quanto affermato dal CTU secondo cui “Pare pagina 7 di 12 CP_ quindi evidente che non tutta la somma approvata dalla per i serramenti esterni è stata pagata all'attrice (Non essendo stato pagato all'attrice l'intero importo dell'appalto; dall'esame della contabilità predisposta dalla D.L. e dai pagamenti effettuati dalla S.A., potrebbe anche essere che gli infissi aggiuntivi d cui alla Perizia di Variante Suppletiva n. 1 siano stati interamente pagati ma, contestualmente, non pagate altre voci di lavorazioni effettuate. Allo scrivente non risulta pertanto possibile rispondere compiutamente a quanto richiestogli).”: provata la spettanza di tale somma, incombesse sulla parte convenuta la prova dell'esatto adempimento.
Riserva n. 5 al SAL II
Parte attrice ha formulato una richiesta pari a complessivi € 34.480,23 per componenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti in progetto.
Il CTU ha risposto al quesito ritenendo di dover riconoscere soltanto € 3.707,02, corrispondenti alle maggiori quantità effettivamente installate rispetto a quelle previste in progetto e documentate nel Registro di Contabilità n. 2, con applicazione dello sconto contrattuale del 24,953% alle voci già presenti nel Computo Metrico.
Rispetto a quanto eccepito dall'opposta circa il fatto che i lavori extra costituivano un'iniziativa dall'appaltatrice non rimborsabile ex art. 167 D.P.R. 207/2010, si ritiene che ciò sia smentito dalla opposizione della relativa riserva e dalla mancata contestazione da parte della committente, che accettava per fatti concludenti tale maggiore lavorazione.
Si richiama quanto dedotto dal CTU “Registro di Contabilità n. 2 (doc. 7 di Parte attrice e doc. 23 di Parte convenuta), nella risposta dell'ing. (quale CP_3
Direttore dei Lavori) alla Riserva n. 5, non sono contestate dalla Stazione
Appaltante le sovrastanti quattro maggiori lavorazioni indicate dall'attrice, rispetto alle quantità specificate nel Computo Metrico Estimativo contrattuale, di cui alla voce n.
3. Si danno pertanto come effettivamente installati da parte del
componenti aggiuntivi di cui alle suddette Parte_1 Parte_1 voci in aggiunta a quanto inizialmente progettato e quantificato, per l'importo imponibile netto di € 3.707,02 (importo conseguente all'applicazione dello sconto contrattuale del 24,953% all'importo sopracitato complessivo di € 4.939,60). Lo sconto contrattuale, nonostante l'indicazione della Parte attrice nella propria contabilità della non applicabilità per le voci di computo di cui sopra, è invece a parere dello scrivente applicabile in quanto le suddette maggiori quantità sono inerenti voci di computo previste e considerate nella formazione del prezzo di offerta. L'unica voce per la quale si ritiene di non applicare lo sconto contrattuale è quella riferita alla sostituzione di maniglie (€ 400,00). Di conseguenza le quantità previste in progetto per le voci di cui sopra (vedasi a tal proposito Il
Computo Metrico Estimativo di cui al doc. 1 di Parte convenuta) risultano sottostimate nelle quantità poi effettivamente realizzate.”.
Riserva n. 6 al SFL
Il si opponeva alle detrazioni effettuate dalla er € 14.251,01. Parte_1 CP_2
pagina 8 di 12 Rispetto alla tardività ed inammissibilità della contestazione, se è vero che la riserva n. 6 non veniva indicata nell'atto di citazione, è pacifico che sia stata tempestivamente contestata al D.L. (come riconosciuto dal CTU); che sia risultante dalla documentazione prodotta e che sia stata oggetto di precisazione nella prima memoria, in particolare nella motivazione dell'atto.
Al riguardo, il CTU affermava che l'opposizione era tempestiva e ritualmente proposta e riteneva parzialmente illegittime le detrazioni, riconoscendo come dovuto solo l'importo di euro € 6.310,46, ritenendo invece già riaccreditate le detrazioni per € 7.386,37.
Riserva n. 7.
Parte convenuta eccepisce la non spettanza di quanto risultante nella riserva n. 7 per
€ 31.013,00: tale somma non può essere presa in considerazione in quanto, pur avendo l'appaltatore apposto la riserva sul conto finale, la relativa somma non era compresa nella domanda giudiziale formulata nell'atto di citazione, né nella prima memoria, né era oggetto della CTU.
Riserva n. 8.
Con la ottava riserva, iscritta il 20/9/2019, l'appaltatore «chiede il riconoscimento di maggiori oneri della sicurezza, dovuti al dilatarsi dei tempi di esecuzione (…)»
(pag. 19 doc. 23).
Il CTU perveniva alla conclusione che la riserva n. 8 non meritasse accoglimento in quanto non vi era alcuna evidenza degli asseriti maggiori oneri della sicurezza
(pagine 52-53 della CTU):
“Nel capitolo di premessa denominato “Iter Lavori”, è specificato che i lavori sono stati consegnati al in tre distinti momenti: Parte_1
- 12.02.2018, per “prime fasi lavorative da eseguirsi al piano terra” (doc. 4 di
Parte attrice e doc. 2 di Parte convenuta);
- 24.05.2018, per i locali al piano primo (doc. 4a di Parte attrice e doc. 3 di Parte convenuta);
- 27.09.2018, per i locali al piano secondo (doc. 4b di Parte attrice e doc. 4 di
Parte convenuta).
Risulta pertanto evidente che le aree sono state consegnate da parte della Stazione
Appaltante in più momenti, con la consegna completa (cioè, di tutto l'oggetto dell'appalto) che è avvenuta a distanza di 138 giorni dall'inizio delle attività (consegna iniziale il giorno 12.05.2018 e consegna dell'ultima parte dell'area interessata il giorno 27.09.2019). A seguito della lettura del Giornale dei Lavori
(doc. 12 di Parte convenuta), risulta evidente che nell'arco dello svolgimento delle opere (dalla consegna iniziale al termine delle stesse) le maestranze del
[...]
, non erano presenti in modo assiduo nel cantiere, e Parte_1 questo anche in momenti nei quali erano già in corso lavorazioni o in cui erano disponibili le aree per iniziarne altri. Tra questi giorni di assenza dal cantiere si annoverano senza dubbio anche giornate di maltempo, ma verosimilmente parte delle assenze non risultano motivate con le condizioni meteorologiche (anche perché, parte dei lavori erano da effettuarsi in costruzione già esistente, e coperta, pagina 9 di 12 e parte, in struttura che ad un certo momento risulta essere stata coperta anch'essa
e, pertanto, si potevano effettuare lavori al suo interno).
Risulta pertanto impossibile allo scrivente determinare quali potrebbero essere state le eventuali conseguenze economiche dirette subite dal a seguito Parte_1 del ritardo nella consegna di parte dei lavori (da parte della Stazione Appaltante), nel momento in cui parte dei ritardi avuti nello svolgimento dei lavori stessi è dipesa verosimilmente anche in conseguenza delle assenze (apparentemente non giustificate) delle maestranze sul cantiere in momenti non direttamente riferibili alla meteorologia e/o al ritardo nella consegna di aree.”.
Riserva n. 9.
Con la nona riserva, iscritta il 20/9/2019, l'appaltatore «chiede il ristoro dei danni causati dal ritardo della consegna dei piani superiori che ha impedito la corretta esecuzione della fornitura e posa in opera del cappotto isolante e delle relative finiture (…)» (pagina 19 doc. n.23).
Il CTU perveniva alla conclusione che la riserva n. 9 non meritasse accoglimento in quanto non vi era alcuna evidenza degli asseriti maggiori costi del personale
(pagina 53 della CTU):
“per quanto concerne il maggior costo che il indica avere sostenuto in Parte_1 conseguenza del ritardo con cui la Stazione Appaltante ha consegnato le aree, lo scrivente, con la documentazione in atti, non è in grado di verificare la circostanza
e quindi rispondere a questa riserva dell'attrice. Unicamente la produzione di ulteriore documentazione a riprova degli effettivi maggiori costi sostenuti per il personale e le trasferte, e/o prove testimoniali specifiche, potranno consentire di stabilire eventuali maggiori costi effettivamente sostenuti dall'attrice. Il calcolo svolto dal in riferimento a n. 5 unità Parte_1 lavorative per n. 3 mensilità in più e dei 60 giorni di maggiori costi di trasferta, per
n. 5 unità, non prova assolutamente alcunché in merito ai maggiori costi indicati.”.
Riserva n. 10.
Con la decima riserva, iscritta il 20/9/2019, l'appaltatore «chiede il ristoro per i maggiori costi che ha dovuto sostenere a seguito del prolungamento dei tempi di esecuzione, per cause imputabili esclusivamente alla committenza (…)» (pagina 19 doc. n.23).
La riserva e la relativa domanda giudiziale non possono essere accolte. In particolare, il CTU acclarava l'assenza di evidenze degli asseriti maggiori costi di rinnovo delle polizze (pagina 54 della CTU):
“In atti non risulta prodotta alcuna documentazione attestante il maggiore costo indicato come sostenuto dall'attrice (€ 2.590,00 per rinnovo di polizze, così come specificato nel Registro di Contabilità n. 2 – doc. 23 di Parte convenuta) pertanto, risulta impossibile allo scrivente rispondere a questa parte della riserva n. 10 del
.”. Parte_1
Conclusioni.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, le somme dovute in relazione alle riserve opposte possono essere così individuate: pagina 10 di 12 “Riepilogando, gli importi che possono essere riconosciuti a favore della Parte attrice nei confronti dell' di (con alcune delle voci al netto dello Pt_2 CP_1 sconto contrattuale, pari al 24,953%), in risposta alle predette riserve, ammontano
a complessivi € 31.172,62, così suddivisi:
- € 4.297,783, per maggior quantità di misto stabilizzato;
- € 562,852, per demolizione di massetto esistente;
- € 8.124,392, per maggior corrispettivo riguardo a manufatti in lamiera preverniciata;
- € 2.018,532, per maggior quantità di carpenteria metallica per travature leggere;
- € 1.368,512, per ulteriori manufatti in lamiera preverniciata, svil. cm. 33;
- € 1.178,182, per ulteriori manufatti in lamiera preverniciata, svil. cm. 60;
- € 860,152, per bancale in lamiera preverniciata;
- € 400,004, per montaggio di nuove maniglie;
- € 415,902, importo da detrarre, quale minor valore netto del conglomerato cementizio impiegato per le opere di fondazione della nuova costruzione (€ 554,18
– 24,853% di sconto contrattuale);
- € 3.530,003, per realizzazione bypass antincendio;
- € 1.775,953, per rifacimento intonaci vano scala;
- € 7.100,003, per rifacimento dorsale gas medicali;
- € 372,18, per maggiori oneri per la sicurezza, nella percentuale del 3% delle n. 3 voci superiori (€ 3.530,00 + € 1.775,95 + € 7.100,00)
____________
€ 31.172,62, somma degli importi che possono essere riconosciuti a favore della
Parte attrice.
L'ulteriore importo di € 14.007,71, per il completamento della sostituzione dei serramenti, risulta invece già compreso nelle quantificazioni degli Stati di
Avanzamento dei Lavori e nello Stato Finale.”.
A tale importo, deve aggiungersi quanto riconosciuto a titolo di saldo contrattuale
(€ 63.551,05); detrazioni illegittimamente effettuate (€ 24.830,05, oltre IVA); il risultato deve essere poi compensato con la somma da riconoscersi a favore di parte convenuta a titolo di penale per il ritardo (€ 69.553,07 + IVA).
In definitiva, parte convenuta è tenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 50.000,65 + IVA [(€ 63.551,05 + 24.830,05 + 31.172,62) - €
69.553,07)].
Si precisa che:
- sull'importo relativo alle riserve (€ 31.172,62), avente natura risarcitoria, vanno riconosciuti rivalutazione secondo l'indice ISTAT e interessi al tasso ex art. 1284,
4° comma c.p.c. sulle somme via via rivalutate, a partire dalla effettiva data di fine dei lavori;
- sull'importo a titolo di saldo contrattuale, quale obbligazione di valuta, vanno riconosciuti gli interessi al tasso ex art. 1284, 4° comma c.p.c., dalla data della mossa in mora;
pagina 11 di 12 - sull'importo a titolo di penale per il ritardo, vanno riconosciuti rivalutazione secondo l'indice ISTAT e interessi al tasso ex art. 1284, 4° comma c.p.c. sulle somme via via rivalutate, a partire dalla data di fine dei lavori oggetto dell'ultima proroga concordata.
Sussistono gravi motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto in particolare dell'accoglimento della domanda per un importo sensibilmente inferiore alle richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento in favore di Parte_3 Parte_1 dell'importo di € 50.000,65 + IVA, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione.
2. COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite.
Pone definitivamente le spese della CTU a carico di entrambe le parti in solido, in parti uguali.
Modena, 20 maggio 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
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