Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 324 del 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 324 del 2024 V.G. promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Clemente Iannaccone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina (LT),
Piazza B. Buozzi, n. 1, Sc. C, 3 piano, int. 6, giusta procura speciale in atti, e Parte_2 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Gallinelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Terracina (LT), via Badino, 104, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni del ricorso: “RICORRONO / All'Ecc.mo Tribunale Civile di Latina affinché - verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito - Voglia provvedere, con sentenza, a disciplinare i rapporti tra gli stessi e la FI minorenne nelle modalità di seguito indicate: / 1) la FI minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con R_ collocamento presso l'abitazione, finora destinata a residenza familiare, sita in Cori (LT), Via
Ninfina, 24, che, quindi, sarà assegnata alla IG.ra . Per l'effetto di quanto sopra, le Parte_2 decisioni più importanti nell'interesse della FI, relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa, mentre per le decisioni di
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e si atterranno alle seguenti condizioni [punti da a) a e)], che i suddetti
[...] Parte_1
ricorrenti intendono adottare anche quale costituente parte integrante del Controparte_1
presente ricorso: / a) il IG. , terrà con se la FI a fine settimana alterni, Parte_1 R_
con pernotto della minore presso la sua abitazione. Nello specifico, la minore starà con il padre dal sabato, quando andrà a prenderla all'uscita di scuola (o andrà a prenderla, se la bambina non avrà impegni scolastici, alle ore 8.00 presso l'abitazione della madre), fino alla domenica sera alle ore
19.00 (21.00 nel periodo estivo) quando lo stesso provvederà ad accompagnarla a casa della madre. Inoltre, nella settimana in cui trascorrerà il week-end con il padre lo stesso terrà R_
con sé la FI il lunedì, dalle ore 18.00 e fino alle ore 21.00, provvedendo a prenderla e a riaccompagnarla presso l'abitazione materna. Nella settimana, invece, in cui non R_
trascorrerà il fine settimana con il padre lo stesso terrà con sé la FI due giorni alla settimana e, più nello specifico, il lunedì dalle ore 18.00 e fino alle ore 21.00 e il sabato dalle ore 13.30 e fino alle ore 19.30 provvedendo, sempre, a prendere e a riaccompagnare la bambina presso l'abitazione della madre. / Resta inteso tra le parti che, qualora per motivi di lavoro del padre o per malattia della minore o ancora per improrogabili impegni degli stessi, non sia stato possibile dare esecuzione agli accordi di cui sopra, il padre potrà recuperare i propri giorni di permanenza con la FI nei periodi successivi, previo accordo con la madre. Le parti si rendono in ogni caso disponibili a convenire tempi e modalità di visita diversi da quelli pattuiti, ove lo reputino opportuno o insorgano fra loro eventuali eIGenze personali e/o lavorative ed in ogni caso allorquando, con il passare del tempo, sia necessario adeguare il regime agli impegni scolastici, ludici e sportivi della minore;
/ b) per quanto concerne le festività natalizie e quelle di capodanno
(il 24, 25 e 26 con uno/a e il 31 dicembre - 1 gennaio con l'altro/a ad anni alterni) così come quelle pasquali (la domenica di Pasqua con uno/a e il Lunedì di Pasquetta con l'altro/a), si seguirà il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi tra i genitori. Inoltre, durante le festività natalizie potrà trascorrere con il padre, con condizione di reciprocità per la madre, un periodo di 3 R_
(tre) giorni consecutivi ulteriori rispetto alle giornate del 24, 25 e 26 dicembre e/o alle giornate del
31 dicembre-1 gennaio;
/ c) per quanto riguarda le vacanze estive, potrà trascorrere con il R_
padre, con condizione di reciprocità per la madre, un periodo di 15 (quindici) giorni anche non consecutivi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, il tutto sempre salvo diverso accordo tra i genitori. Per le suddette vacanze estive, qualora le stesse vengano svolte all'estero o in località italiana con pernotto, i genitori si impegnano a comunicare, almeno 3 (tre) giorni prima della
Pagina 2 partenza prevista, i riferimenti delle strutture ricettive ospitanti;
/ d) la minore trascorrerà R_
insieme ad entrambi i genitori il giorno del proprio compleanno nonché quelli relativi ad altri avvenimenti importanti (comunione, cresima ecc.); / e) la minore dovrà trascorrere tempi R_
adeguati con i nonni materni e/o con la nonna paterna;
/ 2) il IG. , a far data dal Parte_1
corrente mese di febbraio 2024 e fino al mese di giugno 2024, corrisponderà alla IG.ra Pt_2
, entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese e con bonifico da versare su c/c intestato alla
[...]
medesima , a titolo di contributo al mantenimento per la FI , la somma Parte_2 R_ mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00). Il IG. , inoltre, provvederà al Parte_1
pagamento, per metà, della retta mensile della scuola dell'infanzia frequentata dalla FI R_
(per un costo mensile, a carico del IG. pari ad ulteriori € 110,00). / A partire dal mese Parte_1
di luglio 2024, invece, il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il Parte_1 Parte_2
giorno 25 (venticinque) di ogni mese e con bonifico da versare su c/c intestato alla medesima, a titolo di contributo al mantenimento per la FI , la somma mensile di € 400,00 (euro R_
quattrocento/00), oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT. / A tale proposito, i genitori dichiarano e si impegnano ad aderire, come in effetti aderiscono, a titolo di riferimento, al protocollo d'intesa (PROTOCOLLO SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE) stipulato tra il
Tribunale Ordinario di Latina ed il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Latina nel mese di giugno del 2019 ove sono previste le seguenti categoria di spesa: / A) spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasioni di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria;
/ B) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: / 1. scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ 2. universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione
Pagina 3 esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ 3. ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto); / 4. sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se conIGliati per scopi terapeutici;
/ 5. spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
6. spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti dal CP_2
S.S.N.. Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori;
/ C) spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per il ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della FI , rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. / Infine, sempre in R_
ordine alle spese straordinarie, è onere del genitore collocatario quello di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario, il genitore
Pagina 4 tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge;
/ 3) il c.d. assegno unico e universale erogato dall'Inps è, e rimarrà, attribuito per intero al IG. . La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da Parte_1
entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per la FI a carico sarà effettuata, al 50% tra gli stessi;
/ 4) il IG. provvederà, entro un Parte_1
mese dalla sottoscrizione del presente ricorso, ad effettuare il cambio di residenza rispetto a quella attuale sita in Cori (LT), Via Ninfina, 24; / 5) i IGnori e si concedono Parte_2 Parte_1
reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto e, in ogni caso, di qualsiasi documento valido per l'espatrio e per l'iscrizione della FI minore sui documenti di entrambi;
/ 6) le predette parti si obbligano altresì a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di 30 (trenta) giorni, gli eventuali cambiamenti di residenza o domicilio;
/ 7) le parti, inoltre, si impegnano sin da ora a rispettare reciprocamente le condizioni indicate nel presente ricorso congiunto e ciò, quindi, già a decorrere dal presente mese di febbraio 2024.”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della FI minore nata a [...] il [...] dalla loro relazione sentimentale ormai Persona_2
interrotta chiedendo di accogliere le conclusioni indicate nel ricorso introduttivo, come in epigrafe riportate.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ritiene il Collegio, anche alla stregua della documentazione economica in atti, che le condizioni concordate dai coniugi siano conformi all'interesse della minore e meritevoli di accoglimento.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 324 del 2024 V.G., così provvede:
“Dispone l'affidamento condiviso della FI minore delle parti ad entrambi i genitori secondo le condizioni concordate dalle parti nel ricorso introduttivo.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.”
Così deciso in Latina nella Camera di ConIGlio del 22 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
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