Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 aprile 1955 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2021 |
Commentari • 12
- 1. Crimini di guerra ed esecuzione civileFranco De Stefano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 27 dicembre 2024
- 2. P. Caroli | Sollevata la questione di costituzionalità della norma istitutiva di un Fondo (italiano) per le vittime dei crimini nazistihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 3. P. Caroli | Sollevata la questione di costituzionalità della norma istitutiva di un Fondo (italiano) per le vittime dei crimini nazistihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Trib. Roma, IV Sezione Civile, ord. 1° dicembre 2022, n. 154 Leggi l'ordinanza 1. Con l'ordinanza n. 154/22 del 1° dicembre 2022 (G. M.T. C/ Repubblica Federale di Germania ed altri 3) una Giudice dell'esecuzione della IV Sezione civile del Tribunale di Roma ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 43 c. 3 del d.l. 30 aprile 2002, n. 36 e della l. 29 giugno 2022 n. 79 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – entrata in vigore il 30 giugno. Tale intervento normativo, relativo ai risarcimenti per i crimini nazisti a danno della …
Leggi di più… - 4. Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime delle stragi nazistehttps://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 20 febbraio 2025
Nel cosiddetto PNRR2 – Piano nazionale di ripresa e resilienza 2 (contenuto nel decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) è stata inserita una norma che istituisce il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l′umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l′8 maggio 1945, in continuità con il precedente Accordo di Bonn del 1961 tra Italia e Germania, che già aveva riconosciuto indennizzi in favore di cittadini italiani colpiti da …
Leggi di più… - 5. Crimini di guerra ed esecuzione civileFranco De Stefano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Franco De Stefano L'effettività della tutela dei diritti fondamentali, non solo di quello - processuale - di un accesso al giudice, ma pure di quelli - sostanziali - alla vita ed alla dignità umana, diviene un'esigenza insopprimibile quando la prima sia stata conseguita almeno in una modalità secondaria e, cioè, risarcitoria: sicché la congruità della risposta dell'ordinamento al portatore di un titolo ricognitivo di un risarcimento per i danni arrecati da quelli che comunemente possono ormai definirsi delicta imperii incide direttamente sulla misura dell'effettività di quella tutela. In un'annosa disputa bilaterale, stretta tra rinvigorita valutazione di cogenza di impegni …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1475Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI VENEZIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dr. Tania VETTORE, giudice della seconda sezione questo Tribunale, ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 7379 degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa con atto di citazione notificato in data 23.05.2023 da - (c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 DO CE (VI), presso lo Studio degli avv.ti Lara Maria Del Medico (pec: e Francesco Lanaro (pec: Email_1 i quali lo rappresentano e difendono per procura Email_2 allegata all'atto introduttivo; (attore) contro , contumace; Controparte_1 (convenuta) e contro ITALIANA – (C.F. CP_1 …Leggi di più...
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- 2. Trib. Roma, sentenza 11/10/2024, n. 15402Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 40636 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 12.4.2024, e vertente tra , in proprio e nella qualità di erede di , elettivamente Parte_1 Persona_1 domiciliata in Roma, Viale di Trastevere n. 203, presso lo studio dell'Avv. Federica Del Monte che la rappresenta e difende per procura in atti, - attore - e in persona del presidente pro-tempore, Controparte_1 domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso …Leggi di più...
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- 3. Trib. Roma, sentenza 21/06/2025, n. 9345Provvedimento: 1 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa ES MP, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 66052 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra , elettivamente domiciliato in Galatina (LE) Corso Porta Luce n. 41, Parte_1 presso e nello studio degli Avv. ON MA e Riccardo MA, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la …Leggi di più...
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- 4. Trib. Venezia, sentenza 05/05/2025, n. 2215Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE N. R.G. 8720/2022 Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Matteo Del Vesco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N. R.G. 8720/2022 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1 Massella, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Verona, viale Nino Bixio 22/A; ATTORE contro ;Controparte_1 CONVENUTA-CONTUMACE contro – domiciliata ex Controparte_2 Controparte_3 lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello TO di Venezia che la rappresenta e difende; CONVENUTA e con l'intervento del Controparte_4 , in persona del …Leggi di più...
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- 5. Trib. Roma, sentenza 25/08/2025, n. 11950Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 41026 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 2.5.2025, e vertente tra , in qualità di erede di , elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 Per_1 Via P.S. Mancini n. 2, presso lo studio dell'Avv. Michelangelo Capua che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Filippo Biolè per procura in atti, - attore - e in persona del presidente pro-tempore, Controparte_1 domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente ((al 25 aprile 1945)) e abbiano subito una perdita della capacita' lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verra' concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi:
ufficiali inferiori. ((10))
Tale assegno sara' attribuito qualora causa della perdita della capacita' lavorativa siano stati :
a) la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purche' non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalita' internazionale dello Stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale , le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell' art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316 ;
b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attivita' politica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attivita' politica, ((...)) ((10))
c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista.
d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste ((...)) ((10))
e) la prosecuzione all'estero dell'attivita' antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attivita' antifascista svolta all'estero.
Un assegno nella stessa misura sara' attribuito, ((...)) ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale. ((10)) ((Nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero di cui al secondo comma, lettera c), si presumono, salvo prova contraria.)) ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 374) che le presenti disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della suindicata Legge e non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualita' precedenti. - Art. 2.
Un assegno annuo a carico del bilancio dello Stato e' pure attribuito ai familari dei cittadini italiani molti per effetto di persecuzioni politiche o razziali nelle circostanze previste dall'art. 1. Tale assegno sara' attribuito in misura pari a quella prevista rispettivamente dalle tabelle H, L, N, P, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , compresi i relativi assegni accessori, per raggruppamento gradi: ufficiali inferiori.
In caso di morte avvenuta in carcere o al confino si presume, salvo prova contraria, che la morte sia dipendente da persecuzione politica.
Gli orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali, morti in carcere al confino nelle sedi di polizia o in seguito alle violenze di cui alla lettera o) dell'art. 1 della presente legge, sono equiparati a tutti gli effetti agli orfani di caduti in guerra. - Art. 3. ((ARTICOLO SOPRESSO DALLA L. 3 APRILE 1961, N.284))