Legge 10 marzo 1955, n. 96

Commentari10

Mostra tutto (10)
  • 1Crimini di guerra ed esecuzione civile
    Franco De Stefano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 2Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime delle stragi naziste
    https://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 20 febbraio 2025

    Nel cosiddetto PNRR2 – Piano nazionale di ripresa e resilienza 2 (contenuto nel decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) è stata inserita una norma che istituisce il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l′umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l′8 maggio 1945, in continuità con il precedente Accordo di Bonn del 1961 tra Italia e Germania, che già aveva riconosciuto indennizzi in favore di cittadini italiani colpiti da …

     Leggi di più…

  • 3​Crimini di guerra ed esecuzione civile
    Franco De Stefano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 27 dicembre 2024

  • 4P. Caroli | Sollevata la questione di costituzionalità della norma istitutiva di un Fondo (italiano) per le vittime dei crimini nazisti
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 5P. Caroli | Sollevata la questione di costituzionalità della norma istitutiva di un Fondo (italiano) per le vittime dei crimini nazisti
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Mostra tutto (10)

Giurisprudenza+500

Mostra tutto (+500)
  • 1Trib. Trieste, sentenza 06/06/2025, n. 518
    Provvedimento: R.G. n. 3423/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE SEZIONE CIVILE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA * * * * * * * Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha emesso la seguente SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 3423 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2024, con l'assegnazione in favore delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali, vertente; TRA ( ), elettivamente domiciliata in Trieste, Parte_1 C.F._1 alla Via Cesare Beccaria, …
     Leggi di più...
    • deportazione·
    • diritto processuale civile internazionale·
    • immunità degli Stati·
    • diritto internazionale consuetudinario·
    • imprescrittibilità crimini·
    • giurisdizione italiana·
    • crimini di guerra·
    • internamento campo di concentramento·
    • risarcimento danni·
    • art. 43 d.l. 36/2022

  • 2Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 13469
    Provvedimento: 1 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67074 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra , elettivamente domiciliato in Schio, piazza Alvise Conte n. Parte_1 7/A, presso e nello studio degli Avv.ti Sergio Ranzato, Nicola Zampieri ed Alberto Rela, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente, giusta procura in calce a presente …
     Leggi di più...
    • art. 43 d.l. n. 36/2022·
    • giurisdizione tribunale italiano·
    • crimini di guerra e contro l'umanità·
    • imprescrittibilità crimini·
    • danno non patrimoniale·
    • delicta imperii·
    • immunità giurisdizionale degli Stati·
    • responsabilità extracontrattuale·
    • Convenzione di Ginevra 1929·
    • danno patrimoniale

  • 3Trib. Venezia, sentenza 06/03/2025, n. 1160
    Provvedimento: N. R.G. 12380 /2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Barison ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12380/2023 avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale promossa da , , , CP_1 CP_2 COroparte_3 CP_4 , , , [...] CP_5 CP_6 COroparte_7 quali eredi di Persona_1 Con l'avv. MAURO REGIS ATTORI REPUBBLICA COroparte_8 non costituita COroparte_9 COroparte_10 [...] COroparte_11 con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia CONVENUTI Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da …
     Leggi di più...
    • irretroattività norme penali·
    • tutela giurisdizionale diritti fondamentali·
    • crimini di guerra e contro l'umanità·
    • art. 43 D.L. 36/2022·
    • diritto internazionale consuetudinario·
    • controlimiti immunità statale·
    • immunità giurisdizionale degli Stati·
    • responsabilità extracontrattuale·
    • prescrizione risarcimento danni·
    • imprescrittibilità crimini internazionali

  • 4Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 11203
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 65437 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 17.4.2025, e vertente tra nella qualità di erede di elettivamente Parte_1 Persona_1 domiciliata in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 72, presso lo studio dell'Avv. TO Bove che la rappresenta e difende per procura in atti, - attore - e in persona del presidente pro-tempore, Controparte_1 domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che …
     Leggi di più...
    • art. 10 Costituzione·
    • imprescrittibilità azione risarcitoria·
    • Convenzione dell'Aja·
    • Convenzione di Ginevra·
    • danno non patrimoniale·
    • crimini di guerra·
    • risarcimento danni·
    • art. 1226 c.c.·
    • legittimazione passiva·
    • art. 2056 c.c.

  • 5Trib. Roma, sentenza 21/06/2025, n. 9345
    Provvedimento: 1 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa ES MP, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 66052 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra , elettivamente domiciliato in Galatina (LE) Corso Porta Luce n. 41, Parte_1 presso e nello studio degli Avv. ON MA e Riccardo MA, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la …
     Leggi di più...
    • giurisdizione tribunale italiano·
    • crimini di guerra e contro l'umanità·
    • imprescrittibilità crimini·
    • danno non patrimoniale·
    • art. 43 d.l. 36/2022·
    • responsabilità extracontrattuale·
    • internati militari italiani·
    • legittimazione passiva·
    • immunità giurisdizionale·
    • Convenzione di Ginevra 1929
Mostra tutto (+500)

Versioni del testo

  • Art. 1.

    Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente ((al 25 aprile 1945)) e abbiano subito una perdita della capacita' lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verra' concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi:
    ufficiali inferiori. ((10))
    Tale assegno sara' attribuito qualora causa della perdita della capacita' lavorativa siano stati :
    a) la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purche' non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalita' internazionale dello Stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale , le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell' art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316 ;
    b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attivita' politica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attivita' politica, ((...)) ((10))
    c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista.
    d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste ((...)) ((10))
    e) la prosecuzione all'estero dell'attivita' antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attivita' antifascista svolta all'estero.
    Un assegno nella stessa misura sara' attribuito, ((...)) ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale. ((10)) ((Nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero di cui al secondo comma, lettera c), si presumono, salvo prova contraria.)) ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
    La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 374) che le presenti disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della suindicata Legge e non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualita' precedenti.
  • Art. 2.
    Un assegno annuo a carico del bilancio dello Stato e' pure attribuito ai familari dei cittadini italiani molti per effetto di persecuzioni politiche o razziali nelle circostanze previste dall'art. 1. Tale assegno sara' attribuito in misura pari a quella prevista rispettivamente dalle tabelle H, L, N, P, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , compresi i relativi assegni accessori, per raggruppamento gradi: ufficiali inferiori.
    In caso di morte avvenuta in carcere o al confino si presume, salvo prova contraria, che la morte sia dipendente da persecuzione politica.
    Gli orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali, morti in carcere al confino nelle sedi di polizia o in seguito alle violenze di cui alla lettera o) dell'art. 1 della presente legge, sono equiparati a tutti gli effetti agli orfani di caduti in guerra.
  • Art. 3. ((ARTICOLO SOPRESSO DALLA L. 3 APRILE 1961, N.284))