Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 aprile 1955 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2021 |
Commentari • 11
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Testo dell'intervento tenuto il 6 novembre 2024 a Scandicci, Villa Castel Pulci, al Corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura su “Giudicare la storia: crimini di guerra, immunità giurisdizionale degli stati, diritti fondamentali. Il complesso compito del magistrato tra fonti internazionali e fonti interne” (cod.: P24074), alla tavola rotonda finale sul tema “immunità, violazione dei diritti umani ed eccezione umanitaria”. Una preponderante parte del corso è stata dedicata alle implicazioni squisitamente costituzionali ed internazionalistiche, anche dal punto di vista del diritto comparato, ma con prevalente attenzione al diritto sostanziale al risarcimento ed alle …
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Giurisprudenza • +500
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- art. 43 d.l. n. 36/2022·
- giurisdizione tribunale civile·
- crimini di guerra e contro l'umanità·
- imprescrittibilità crimini·
- danno non patrimoniale·
- responsabilità extracontrattuale·
- immunità giurisdizionale·
- prova qualità erede·
- compensatio lucri cum damno·
- danno patrimoniale
Versioni del testo
- Art. 1.
Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente ((al 25 aprile 1945)) e abbiano subito una perdita della capacita' lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verra' concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi:
ufficiali inferiori. ((10))
Tale assegno sara' attribuito qualora causa della perdita della capacita' lavorativa siano stati :
a) la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purche' non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalita' internazionale dello Stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale , le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell' art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316 ;
b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attivita' politica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attivita' politica, ((...)) ((10))
c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista.
d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste ((...)) ((10))
e) la prosecuzione all'estero dell'attivita' antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attivita' antifascista svolta all'estero.
Un assegno nella stessa misura sara' attribuito, ((...)) ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale. ((10)) ((Nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero di cui al secondo comma, lettera c), si presumono, salvo prova contraria.)) ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 374) che le presenti disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della suindicata Legge e non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualita' precedenti. - Art. 2.
Un assegno annuo a carico del bilancio dello Stato e' pure attribuito ai familari dei cittadini italiani molti per effetto di persecuzioni politiche o razziali nelle circostanze previste dall'art. 1. Tale assegno sara' attribuito in misura pari a quella prevista rispettivamente dalle tabelle H, L, N, P, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , compresi i relativi assegni accessori, per raggruppamento gradi: ufficiali inferiori.
In caso di morte avvenuta in carcere o al confino si presume, salvo prova contraria, che la morte sia dipendente da persecuzione politica.
Gli orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali, morti in carcere al confino nelle sedi di polizia o in seguito alle violenze di cui alla lettera o) dell'art. 1 della presente legge, sono equiparati a tutti gli effetti agli orfani di caduti in guerra. - Art. 3. ((ARTICOLO SOPRESSO DALLA L. 3 APRILE 1961, N.284))