Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/04/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace presso la Sezione Immigrazione del Tribunale di Catania,
dottoressa Maria Mottese, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, TERZO COMMA, C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 1347/2024 R. G., avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana promossa
DA
1) , nato a [...], New York (Stati Uniti d'America) il Parte_1
26.01.1973, residente in 23516 Adagio Terrace, Ashburn VA, USA (c. f.
), in proprio e, unitamente (alla nascita C.F._1 Parte_2 [...]
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il 02.04.1973, quale genitore Persona_1
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore 2) , nata Persona_2
a NO ES (Argentina) il 23.04.2008, residente in 23516 Adagio Terrace, Ashburn VA,
USA (c. f. ), 3) , nata a [...], New C.F._2 Parte_3
York (Stati Uniti d'America) il 04.12.2004 e residente in 23516 Adagio Terrace, Ashburn VA,
USA (c. f. ), elettivamente domiciliati in Rovigo, Corso del Popolo, n. C.F._3
222, presso lo studio dell'avv. Marco Permunian (pec , che li Email_1
rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna
(pec , giusta procura speciale alle liti in atti;
Email_2
RICORRENTI
(CF ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti diretti del cittadino italiano alias nato a Persona_3 Persona_4
LI di IC in data 02.12.1888, successivamente emigrato negli Stati Uniti
d'America, dove è deceduto, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, naturalizzato cittadino statunitense in data 06.01.1941, ossia dopo la nascita, in data 07.04.1915, del figlio alias , e dopo il raggiungimento Parte_1 Persona_5
della sua maggiore età.
I ricorrenti formulavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
1- accertare e dichiarare, con ogni più
opportuno provvedimento, che nato a [...]_1
d'America) il 26.01.1973 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di Per_6
cittadino italiano che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
2-
[...]
ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di LI di IC (CT) quale Comune
di riferimento per l'immigrante italiano di procedere alle dovute annotazioni e Persona_6
trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di LI di IC (CT); 3-
accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nata a [...]
NO ES (Argentina) il 23.04.2008 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto
discendente di cittadino italiano che le ha validamente trasmesso la Persona_6 cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di LI di
IC (CT) quale Comune di riferimento per l'immigrante italiano di Persona_6
procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della
popolazione di LI di IC (CT);
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno
provvedimento, che nata a [...], New York (Stati Uniti d'America) Parte_3
il 04.12.2004 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_6
cittadino italiano che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
6- ordinare, per
l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di LI di IC (CT) quale Comune di riferimento
per l'immigrante italiano di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni Persona_6
nei Registri dello Stato Civile della popolazione di LI di IC (CT)”.Il
[...]
non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente citato. CP_1
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c, è stata fissata l'udienza del 22.07.2024, per la decisione.
Il procuratore dei ricorrenti ha depositato nei termini concessi note scritte, insistendo nelle conclusioni già formulate e chiedendo la decisione della causa.
******
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021
prevede, al comma 36, che all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di
cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della
madre o dell'avo cittadini italiani”.
In particolare, la competenza spetta alla Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato. Il comma 37 della citata legge prevede, inoltre, che le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza è del
Tribunale in cui è ricompreso il Comune di nascita dell'avo italiano, o più precisamente del
Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie, l'avo era nato a [...], da cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione (cfr. Tribunale di Venezia,
Sentenza n. 573/2024 del 22.02.2024).
Preliminarmente, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al
[...]
. CP_1
I richiedenti dovrebbero limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedenti non residenti in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità
consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiedono, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del . Controparte_1
I ricorrenti chiedono infatti la concessione della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita.
In tutte le ipotesi, tra cui quella che ci occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2
dell'art 16 d.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11,
13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il
[...]
, al quale l'Autorità Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e della CP_1
documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n. 33 è di 730 giorni.
Nella specie, i ricorrenti hanno dato prova di avere tentato dal gennaio 2023 e quasi quotidianamente, di prendere appuntamento presso il a Filadelfia Parte_4
sul Portale dedicato, senza riuscirvi, in quanto “Stante l'elevata richiesta, i posti disponibili per
il servizio scelto sono esauriti”.
Tale condotta dell'apparato amministrativo determina il decorso di un lasso di tempo irragionevole per i ricorrenti e fonda l'interesse degli stessi ad agire dinanzi all'Autorità
Giudiziaria per ottenere l'accertamento del loro diritto soggettivo.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale, in quanto appare inverosimile che l'Amministrazione competente possa rispettare il suddetto limite di 730 giorni.
In secondo luogo, va osservato, con riferimento all'incidenza della c. d. grande naturalizzazione del 1889, nei casi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, che la
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 25318/2022 ha stabilito i seguenti principi:“ (i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 2012 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di c. d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Argentina alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti,
nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero”,
sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si
accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e
volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza – per esempio integrato da una domanda
di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'avere stabilito
all'estero la residenza, o anche l'avere stabilizzato all'estero la propria condizione di vita,
possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento
generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per
accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(…)”.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata.
È infatti stato prodotto dal ricorrente il certificato di naturalizzazione dell'avo che dimostra come lo stesso si sia naturalizzato come cittadina statunitense il 06.01.1941, dopo avere trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio , nato negli USA il Parte_1
07.04.1915.
Tale documento, pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano aveva trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio e quindi ai discendenti fino agli odierni Parte_1
ricorrenti.
Dalla documentazione emerge, inoltre, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempli passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana. Va comunque precisato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983,
ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29
della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Il principio di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente dalla Legge n. 91/1992, che ha ulteriormente consolidato il detto principio, stabilendo che “è
cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dell'ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal
[...]
. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza del 2009, ha riconosciuto il CP_1
diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
Il sig. (avo), nato a [...] in data [...], è Persona_3
successivamente emigrato negli Stati Uniti d'America, dove è deceduto, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
lo stesso si è naturalizzato cittadino statunitense in data 06.01.1941,
ossia dopo la nascita, in data 07.04.1915, del figlio alias Parte_1 [...]
, e dopo il raggiungimento della sua maggiore età. Persona_5
Il signor si è unito in matrimonio, in data 21.10.1908, con la sig.ra Persona_3 [...]
, alias . Per_7 Persona_8 Dall'unione di e è nato, a Corinth, New York (Stati Uniti Persona_3 Persona_7
d'America) il figlio alias . Parte_1 Persona_5
si è unito in matrimonio, a Johnstown, New York (Stati Uniti d'America) con Parte_1
la Sig.ra alias . Parte_5 Persona_9
Dall'unione di e è nato a [...], New York (Stati Parte_1 Parte_5
Uniti d'America) il figlio alias . Persona_10 Persona_11
si è unito in matrimonio, in data 06.08.1966, a Corinth, New York Persona_10
(Stati Uniti d'America) con la Sig.ra alias . Parte_6 Persona_12
Dall'unione di e , è nato, a LE FA (Stati Uniti Persona_10 Parte_6
d'America) il 26.01.1973, il figlio , odierno ricorrente. Parte_1
si è unito in matrimonio, in data 13.04.1996, a Canandaigua, New York Parte_1
(Stati Uniti d'America) con alias Controparte_3 Persona_1
A seguito della loro unione, la Sig.ra mutava legalmente il suo nome in Persona_1
. Persona_13
Dall'unione di e sono nate le figlie, Parte_1 Persona_13 [...]
, a Rochester, New York (Stati Uniti d'America) il 04.12.2004 e Parte_3 [...]
, a NO ES (Argentina) il 23.04.2008, odierne ricorrenti. Persona_2
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis
italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Il non si è costituto, di talché, trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non CP_1
contenziosa, le spese sostenute dai ricorrenti vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così
statuisce:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti , Parte_1
nato a LE FA (Stati Uniti d'America) il 26.01.1973, , nata a Parte_3
Rochester, New York (Stati Uniti d'America) il 04.12.2004, e , Persona_2
nata a [...] il [...], sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo , cittadino italiano;
Persona_3
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità
consolari competenti;
3. dichiara irripetibili le spese sostenute dai ricorrenti.
Così deciso in Catania 20/02/2025
Il G.O.P.
Dottoressa Maria Mottese