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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/06/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del
19.3.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 6459/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Pastore Parte_1
Francesco
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Diodata Ardolino
1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.12.2022 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma
C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe - dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario ai fini della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile - ha proposto il giudizio di opposizione rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza dei requisito sanitario a decorrere dalla data della visita di revisione dal 11.02.2020.
In particolare, ha dedotto che il consulente tecnico non ha valutato adeguatamente alcune delle patologie sofferte nel loro complesso, sottostimandone la gravità.
Si costituiva tardivamente l' convenuto (v.memoria di costituzione CP_2
depositata in data 17.5.2024 e prima udienza fissata al 29.11.2023), eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito del ricorso.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del
19.3.2025 il solo difensore della parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, la domanda avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario necessario per la pensione di inabilità (ossia l'invalidità nella misura del
100%) va dichiarata improponibile per omessa presentazione dell'istanza (di aggravamento) in sede amministrativa.
La Suprema Corte ha avuto più volte occasione di affermare, con motivazioni del tutto condivisibili, che la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituisce - nelle controversie previdenziali richiedenti il previo esperimento del
2 procedimento amministrativo - un presupposto dell'azione giudiziaria, la mancanza del quale determina l'improponibilità di tale azione (e della relativa domanda).
Quindi, mentre la sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale - che, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., è prevista per il caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi avverso le determinazioni negative dell'ente previdenziale o per quello di mancato decorso del termine fissato per la loro definizione, e che determina la sospensione del processo fino alla decisione sul ricorso o al decorso dei termini previsti, termini che comunque non possono essere superiori a centottanta giorni- presuppone che l'interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell'ente, l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della domanda comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo (ex plurimis :
Cass.5149/2004, 12661/1995).
Ciò posto va altresì chiarito che, ai fini della proponibilità della domanda giudiziaria, non è sufficiente la presentazione in sede amministrativa di una qualsiasi domanda amministrativa - avente ad oggetto una prestazione previdenziale diversa, ancorchè compatibile, con quella poi richiesta in sede giudiziaria - essendo, viceversa necessario che in sede amministrativa sia richiesta la medesima prestazione oggetto del successivo giudizio (cfr. Cass. 6941/2005, 4463/2000) ciò anche al fine di evitare un inutile contenzioso giudiziario e consentire all'Amministrazione di decidere (ed eventualmente accogliere) la domanda dell'interessato.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve osservarsi che– come si evince chiaramente dal contenuto del ricorso e dalle conclusioni dello stesso - parte ricorrente ha inteso chiedere, in sede giudiziale, (anche) il riconoscimento del diritto alla “invalidità civile totale 100%” (rectius pensione alla pensione di inabilità) dalla data della visita di revisione, sul presupposto della sussistenza dei requisiti sanitari specificamente previsti dalla normativa.
3 Orbene, come si evince dalla documentazione versata in atti in fase di atp (v.si verbali di visita medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile ), parte ricorrente, già titolare di assegno di invalidità civile, veniva sottoposta a visita di revisione in data 11.2.2020, a seguito della quale non otteneva la conferma del beneficio assistenziale di cui già godeva, venendo riconosciuta invalida nella misura del 55%.
Ciò posto, non avendo la ricorrente in precedenza (prima della visita di revisione sopra citata) beneficiato della pensione di inabilità, avrebbe dovuto, ai fini della proponibilità della domanda in oggetto, presentare una specifica domanda (di aggravamento) in sede amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento di tale prestazione, circostanza, nella specie, non verificatasi (o, quantomeno, non provata in giudizio).
Né, ad avviso del giudicante, la preclusione in questione può essere superata dall'art. 149 disp. att. c.p.c. atteso che la citata norma prevede solo che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria, ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale o assistenziale richiesto con l'originaria domanda (cfr. Cass. 6941/2005).
D'altronde l'art. 56 L. 18/06/09, n. 69 (in relazione all'art. 11 l. 12/06/84 n. 22) di per sé non impediva nel caso di specie la proposizione di “domanda di aggravamento” in quanto come affermato dalla Corte di Cassazione: “In materia di prestazioni previdenziali, la richiesta di riconoscimento dell'assegno di invalidità non preclude la possibilità di presentare, nella competente sede amministrativa, domanda per l'attribuzione della pensione di inabilità, dovendosi ritenere che il divieto, previsto dall'art. 11 della legge n. 222 del 1984, di presentare una nuova domanda fino a che non sia concluso l' "iter" amministrativo di quella precedentemente avanzata ovvero, in caso di ricorso in sede giudiziaria, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, mira ad evitare la duplicazione delle istanze che abbiano ad oggetto "la stessa prestazione", e non anche il caso di domande per prestazioni distinte e diversamente disciplinate dalla legge, quali sono l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità. Ne consegue che, ove l'interessato
4 abbia chiesto in via amministrativa unicamente l'assegno di invalidità, è improponibile la domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per l'attribuzione della pensione di inabilità attesa, per tale prestazione, la mancanza della preventiva richiesta amministrativa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n.
639 del 1970” (cfr. Cass. 20664/2011).
Ne deriva che la domanda avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario necessario per la pensione di inabilità, non essendo stata preceduta da una domanda
(di aggravamento) in sede amministrativa, deve essere dichiarata improponibile.
Tanto chiarito, in relazione alla restante domanda, avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario necessario per assegno di invalidità civile, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' CP_1
In particolare - riproponendo in questa sede anche le osservazioni già mosse alla bozza dell'elaborato di ATP (v.si allegati all'elaborato in atti) – parte ricorrente ha lamentato, in sostanza, una non adeguata valutazione da parte del consulente tecnico del complessivo quadro patologico, caratterizzato da disturbi di natura psichica e neurologica, lamentando che il CTU ne abbia sottostimato la gravità ed, altresì, lamentando che il CTU non abbia proceduto ad un “supplemento di
5 indagine finalizzato alla valorizzazione dello stato depressivo sul complesso invalidante..”
Ebbene, rileva il giudicante che rispetto alle suddette censure il ctu ha congruamente replicato già in sede di stesura definitiva dell'elaborato peritale in
ATP, con argomentazioni che sia abbiano qui per integralmente riportate, e che questo giudice reputa pienamente condivisibili ed attendibili, in quanto formulate secondo corretti criteri scientifici, tenuto conto che il consulente medico ha valutato esaustivamente le patologie e la documentazione sanitaria prodotta in giudizio, oltre ad avere svolto un accurato esame obiettivo del periziato.
Di contro, parte ricorrente ha contestato le conclusioni del CTU nominato nel giudizio di ATP, senza fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario.
In buona sostanza l'istante si duole dell'assegnazione di codici e/o di percentuali non adeguate ad alcune delle patologie di cui è affetta, così come diagnosticate dal
CTU e, segnatamente, “esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti gravi disturbi della memoria (cui l'istante attribuisce il codice 1103)”, nonché “esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti gravi disturbi del comportamento (cui attribuisce il codice 2302)”, oltre a dedurre l'esistenza di una “sindrome depressiva endogena media (che l'istante ascrive al codice 2209).
Tanto premesso, si osserva le doglianze espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Basti considerare che in nessun punto del ricorso che si sta esaminando risulta segnalata l'omessa valutazione della certificazione medica già versata agli atti in fase
6 di atp, e che la parte si limita ad assegnare alle patologie già riconosciute dal perito codici diversi e percentuali di invalidità maggiori rispetto a quelle riconosciute, senza tuttavia evidenziare per quale motivo la valutazione del CTU sia errata scientificamente.
Deve rilevarsi che nella puntuale perizia svolta dal consulente tecnico in sede di
ATP si valutano adeguatamente tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente, con ampia ed articolata argomentazione, per ciascuna di esse, della scelta di inquadramento diagnostico e di percentualizzazione.
Il consulente nominato in fase di atp, dott. , ritiene la ricorrente Persona_1
affetta da “Sindrome neuropsichica deficitaria globale in esiti di emorragia cerebrale temporo- occipitale a sinistra. Edentulismo semi-totale protesizzabile. Miopia elevata.”
Procedendo con ordine, in relazione alle doglianze sopra richiamate, per quanto concerne la valutazione dei disturbi di natura neurologica e psichica, la parte deduce che gli stessi vadano valutati applicando i codici 1103, 2302, 2209, mentre per l'edentulismo totale protesizzabile, pur concordando con il codice 6704 già applicato dal CTU, ritiene attribuibile la maggiore percentuale del 20%.
Ebbene il ctu, sulla scorta della documentazione presente agli atti, dei dati anamnestici riferiti dalla periziata, e dell'esame obiettivo espletato in sede peritale, ha così rilevato: “La periziata è affetta da una sindrome neuropsichica deficitaria documentata
e correlabile dal punto di vista ezio-patogenetico alla presenza di una estesa degenerazione encefalomalacica temporo-occipitale sinistra con dilatazione ed attrazione ex vacuo dei corni occipitale e temporale dell'emisistema ventricolare omolaterale, come descritto nella risonanza magnetica cerebrale eseguita in data 07/08/2010 in atti. Tale condizione deriva da un episodio di emorragia cerebrale occorso nel 2015 a seguito di una trombosi della vena giugulare sinistra.
Tuttavia, l'obiettività neuro-psichica rilevata in sede peritale non ha evidenziato deficit motori a carico del nevrasse ma solo una compromissione su alcuni settori neuropsicologici. Tale patologia determina la genesi degli accreditabili disturbi della memoria riferiti dalla periziata ed il rallentamento ideo-motorio osservato in sede peritale. Il corteo patologico sopra descritto presenta assonanze con due voci presenti nelle tabelle ministeriali a ciascuna delle quali il legislatore ha attribuito la fascia percentuale di riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 21 ed il 30%:
7 esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi di memoria di media entità (codice 1102) ed esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi del comportamento di media entità (codice 2301).”.
Tanto premesso, il consulente ha avuto cura di precisare ed illustrare che la valutazione complessiva delle suddette voci, concorrenti tra loro sul sistema nervoso centrale, non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato, evidenziando come “Nella prassi valutativa si utilizza la cosiddetta “formula della semi-somma”, intermedia fra la somma aritmetica ed il calcolo riduzionistico in quanto consiste nella semi-somma del risultato ottenuto addizionando la somma aritmetica del valore massimo tabellare attribuito alle predette patologie (60) alla formula a scalare di AZ (51)”
Concludendo tale articolata argomentazione, il consulente, riconosce per la malattia neurologica, quindi, una riduzione complessiva della capacità lavorativa dell'istante in misura pari al 55%.
La scelta di inquadramento diagnostico e di percentualizzazione operata dal CTU appare ampiamente motivata e logicamente articolata.
Peraltro, all'esito dell'esame obiettivo neurologico, il CTU evidenzia: “normalmente evocabili i riflessi osteotendinei fisiologici;
non evocabili riflessi patologici;
pupille isocoriche normoreattive;
assenza di significativi deficit di forza agli arti;
assenza di nistagmo spontaneo o provocato;
prova di Romberg negativa;
prove metriche e di coordinazione eseguite con difficoltà; non evidenza di grossolani deficit di moto;
integra la sensibilità estero- e propriocettiva;
non deficit del linguaggio”.
Analogamente, in merito al piano psichico, il ctu afferma che “la perizianda si è presentata sintonica, cosciente, orientata nel tempo e nello spazio, nei confronti della propria persona e della situazione di esame, pur con un lieve rallentamento ideo-motorio; la mimica, lo sguardo, il tono della voce e le modalità espositive sono risultate in assetto con una personalità normo-strutturata; eloquio spontaneo rado;
lo stile comunicativo è apparso consono al suo grado di cultura e l'esposizione è risultata povera di emotività nei confronti dell'ambiente circostante;
non sono emerse alterazioni a carico delle senso-percezioni; il pensiero ha presentato nessi logici
8 conservati; rari deficit della memoria a breve e lungo termine;
l'attenzione è risultata labile;
le capacità di letto-scrittura sono adeguate al livello di scolarizzazione raggiunto;
riconosce il denaro e ne conosce il valore sociale;
non sono emerse alterazioni formali e deliranti dell'ideazione e i contenuti sono risultati sempre pertinenti al contesto del discorso;
affettivamente è apparsa normo- orientata;
di fronte a temi fortemente impegnativi a livello emotivo, la perizianda non ha manifestato crisi di pianto;
non sono state riferite turbe del ritmo veglia-sonno. Gli atti della svestizione e vestizione sono stati compiuti senza alcun ausilio.”
Inoltre, in merito alla lamentata malattia psichiatrica (sindrome depressiva), il ctu ha esaustivamente, e congruamente replicato ai rilievi di parte ricorrente pervenuti dopo l'invio della bozza di atp, rilevando che “in atti non è stata versata alcuna documentazione sanitaria certificante uno stato depressivo, né al colloquio peritale è emersa una sintomatologia riconducibile ad una malattia depressiva”.
È dunque evidente che il consulente, oltre a rilevare la mancanza in atti di documentazione attestante lo stato depressivo, ha correttamente dato rilevo alla obiettività dallo stesso riscontrata in sese di operazioni peritali.
Sul punto, in relazione ai rilevi di parte ricorrente, che lamenta che il CTU non abbia disposto un supplemento di indagine finalizzato a valorizzare l'incidenza dello asserito stato depressivo sul complesso invalidante, si osserva, in via assorbente che, posta la mancanza negli atti esaminati dal consulente di certificazione attestante lo stato depressivo, nonché l'obiettività dallo stesso riscontrata e descritta in sede di esame psichico, un eventuale approfondimento o una integrazione della ctu già espletata, avrebbe avuto, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
Quanto, infine, all' edentulismo totale protesizzabile (codice 6704), il ctu evidenzia che lo stesso “è racchiuso in una fascia valutativa compresa tra l'11 ed il 20%. Nel caso specifico la predetta patologia è causativa di una riduzione permanente della capacità lavorativa valutabile nella misura del 15%.”
La valutazione del consulente appare dunque del tutto corretta e congruamente motivata.
9 In definitiva le censure sollevate dalla parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per una rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte
(Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004,
Cass. 3519/2001; (Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011).
Le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la
CTU disposta in precedenza, in cui si valutano adeguatamente le patologie di cui è affetta la periziata, avendo il Ctu esaustivamente, diffusamente e congruamente esposto nell'elaborato peritale le ragioni per le quali alla ricorrente vada riconosciuta esclusivamente un grado di invalidità del 62% (cfr. perizia in atti).
Il Consulente medico nominato in sede di Atp ha condotto in maniera accurata sia l'esame obiettivo, sia l'esame della documentazione medica in atti, e che la sua valutazione appare corretta sotto il profilo metodologico e, come tale, condivisa da questo Giudice.
Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Ritiene il Ctu che la ricorrente vada considerata invalida nella misura del
62%.
Né la parte, nella presente fase di giudizio, ha dedotto un aggravamento delle proprie condizioni di salute.
Per completezza deve, infine, rilevarsi, quanto al referto medico del 03.12.2020, depositato dalla parte unitamente al ricorso in opposizione, richiamato nel corpo del ricorso, e che si deduce “acquisito in data successiva al deposito del ricorso per ATP”
10 (cfr. pag.8 del ricorso di opposizione) – che trattasi di documentazione del tutto tardivamente depositata, dunque inammissibile in questa sede, posto che reca data antecedente al conferimento dell'incarico peritale in ATP (12.5.2021) e, dunque, allo svolgimento delle operazioni peritali, né la parte ha dedotto una impossibilità di disporre di detto certificato al momento fissato, a pena di preclusione, per la sua produzione.
Per tutte le motivazioni esposte, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Le spese di lite, vista la dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. resa dalla ricorrente, sono irripetibili.
Le spese di CTU, resa in fase di ATP, sono liquidate come da separato decreto e poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità;
b) respinge per il resto la domanda e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
c) dichiara irripetibili le spese di lite;
d) pone a carico dell' le spese di Ctu, resa in fase di ATP, come liquidate in CP_1
separato decreto.
Si comunichi
Nola, 09.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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