Sentenza 27 ottobre 2015
Massime • 1
La dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia a norma dell'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 ha natura negoziale e deve essere fatta dalla parte, sicché la sentenza ex art. 2932 c.c. non può essere pronunciata in base a una dichiarazione del difensore del promissario acquirente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/10/2015, n. 21855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21855 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2015 |
Testo completo
0021 855/15 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *VENDITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 16318/2009 Cron.21855 SECONDA SEZIONE CIVILE Rep. el Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUIGI PICCIALLI - Presidente - Ud. 15/09/2015 Rel. Consigliere PU Dott. LAURENZA NUZZO Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI Consigliere Dott. LINA MATERA Consigliere Dott. ELISA PICARONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16318-2009 proposto da: SOLEDIL SPA 00947240446, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UMBERTO BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MIHELJ, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO ASCANI;
- ricorrente contro 2015 AN AM [...], ILLUMINATI ANNA 1828 MARIA [...];
- intimati -
n Z Nonché da: AN AM [...], ILLUMINATI ANNA MARIA [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO DEL GRECO 18, presso lo studio dell'avvocato RITELLA GIOVANNI, rappresentati e difesi dall'avvocato PIETRO ARESTA;
controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè
contro
SOLEDIL SPA 00947240446; intimati - avverso la sentenza n. 249/2009 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 11/04/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
udito l'Avvocato GUARNACCI Giulio, con delega dell'Avvocato ARESTA Pietro, difensore dei resistenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. हू Svolgimento del processo La Soledil s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribu- nale di Fermo, ER GI e IN NN AR per sentire dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato il 10.12.1986, con con- danna dei convenuti al risarcimento dei danni conse- guenti al loro inadempimento ed al rilascio dell'appartamento oggetto del contratto. Esponeva che, con scrittura privata del 10.12.1986, aveva promesso in vendita ai convenuti una porzione di fab- bricato in fase di costruzione, sito nel Comune di Grot- tammare, al prezzo di £ 119.000.000, da pagarsi quanto a £ 3.000.000 contestualmente alla sottoscrizione del pre- liminare, quanto a £ 18.000.000 entro il 30.6.1987, quan- to a £ 75.000.000 tramite mutuo che la venditrice a- vrebbe dovuto contrarre con un istituto bancario e, quanto a £ 23.000.000, alla consegna dell'immobile. Precisava che l'appartamento era stato consegnato ai promissari acquirenti il 23.2.2000 e che, in tale occa- sione, le parti avevano dato atto che sull'immobile era stato accesso un mutuo con il Credito Fondiario di Ro- ma;
che i convenuti si erano obbligati al rimborso elle relative rate semestrali senza, tuttavia, provvedere al versamento di quelle del dicembre 1998 e del giugno 1994 per l'importo complessivo di £ 15.561.439. 1 Si costituivano in giudizio i convenuti offrendo la som- ma di £ 16.800.000 e chiedendo, in via riconvenzionale, sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., in favore di Si- mona e GA IN. Con sentenza 24.4.2001 il Tribunale adito dichiarava risolto il contratto preliminare condannando i convenuti al rilascio dell'immobile in questione;
respingeva la do- manda risarcitoria dell'attrice e quella riconvenzionale e condannava i convenuti alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale sentenza ER GI ed Illumi- nati NN proponevano appello cui resisteva la Soledil s.p.a. (già Soledil s.r.l.). Con sentenza depositata in data 11.4.2009 la Corte di Appello di Ancona accoglieva l'appello ed, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva ogni domanda della Soledil s.r.l.; dichiarava inammissibile la domanda ex art. 2932 c.c. avanzata dagli appellanti e compensava integralmente fra le parti le spese processuali di entram- bi i gradi del giudizio. La Corte di merito, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, escludeva la gravità dell'inadempimento addebi- tato ai promissari acquirenti affermando che l'importo complessivamente non pagato (£ 15.561.439), rapportato al prezzo dell'immobile “non appariva idoneo ad altera- re sensibilmente l'economia sinallagmatica del contrat- Just 2 to" rilevava che la residua somma dovuta avrebbe dovu- to essere corrisposta mediante l'accollo del mutuo, onde il ritardo nel pagamento delle due rate di mutuo non an- dava riferita alla data di consegna dell'immobile; che, al momento della proposizione della domanda di risoluzio- ne, si prospettava solo un ritardo nel pagamento di quanto ancora dovuto, posto che gli attori non avevano manife- stato l'intenzione definitiva di non adempiere;
che la società creditrice aveva manifestato, nel corso degli an- ni, una certa tolleranza in ordine ai ritardi nei pagamenti delle rate di prezzo, come emergeva dalla documentazio- ne prodotta da parte convenuta. Per la cassazione di tale decisione popone ricorso la So- ledil s.p.a. formulando un unico motivo. Gam Resistono controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi GI ER ed NN AR IL Аль minati. M in dicte detiene La società ricorrente deduce: omessa, insufficiente e contraddittoria e/o illogica moti- vazione su punti decisivi della controversia con riferi- mento agli artt. 1453-1455 c.c., laddove la Corte di Ap- pello aveva escluso la gravità dell'inadempimento dei promissari acquirenti, considerato: l'importo del prezzo ancora da pagare, il difetto di pro- va da parte della promittente venditrice circa la perdita 3 di utilità economica del contratto, la irrilevanza del ri- tardo degli acquirenti nell'inadempimento; la mancata immediata reazione della venditrice all'omesso paga- mento delle rate di mutuo;
la tolleranza della promittente venditrice ai ritardi degli acquirenti già in precedenza verificatisi. Con il ricorso incidentale lamentano i controricorrenti: a) violazione degli artt. 17 e 40 L. 47/85 e dell'art. 2932 c.c. nonché del loro combinato disposto, per avere il Giudice di Appello erroneamente affermato che gli e- stremi della concessione edilizia, nell'ambito del giudi- zio teso ad ottenere sentenza ex art. 2932 c. c., debbono provenire esclusivamente da dichiarazione resa da una delle parti del contratto, mentre secondo le norme citate e la giurisprudenza di legittimità, sarebbe richiesto solo che la indicazione della concessione "emerga" dagli atti processuali o che sia in essi presente sicché il Giudice possa prenderne contezza al momento della decisione. A conclusione della censura viene formulato il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.; 66se corrisponda alla corretta interpretazione delle nor- me il principio secondo il quale, proposta azione ex art. 2932 c.c., per ottenere il trasferimento di un bene immo- non sia- bile, ove gli estremi della concessione edilizia no specificati dal contratto preliminare, ai sensi degli artt. 17 e 40 della legge 47/1985 (oggi art. 46 D.P.R. 380/01) gli estremi della concessione debbono essere presenti agli atti del processo indipendentemente dalle modalità di acquisizione dei dati, essendo di pari valenza la produzione della copia della concessione, la dichiara- zione dei suoi estremi proveniente dalla parte, la dichia- razione del suo difensore nel processo, la trasmissione ordinata alla P.A. dal giudice ex art. 213 c.p.c."; b) subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo, violazione degli artt. 84 c.p.c. e 2932 c.c. non- ché del loro combinato disposto, laddove la Corte di Ap- pello aveva asserito che la dichiarazione degli estremi della concessione edilizia formulata dal difensore non può essere attribuita alla parte, così indirettamente e- scludendo detta dichiarazione dagli atti che possono es- sere validamente compiuti dal difensore munito di procu- ra il quale, nella specie, aveva depositato foglio di de- duzioni integrante il verbale di udienza del 27.11.2008; in tal senso é formulato quesito di diritto. Osserva i Collegio: la censura svolta con il ricorso principale attiene ad una valutazione in fatto del Giudi- ce di appello che, con adeguata e congrua motivazione (come riportata nella pare relativa allo "svolgimento del processo”), come tale esulante dal sindacato di legittimi- tà, ha dato conto della insussistenza di un inadempimento 5 grave da parte dei promissari acquirenti, tenuto conto di specifiche circostanze di fatto incidenti sull'economia complessiva del contratto e degli interessi sostanziali delle parti. Va, pertanto, ribadito il principio di questa Corte secondo cui in materia contrattuale, la valutazio- ne della gravità dell'inadempimento, ai fini della risolu- zione del contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è in- sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motiva- zione immune da vizi logici e giuridici( Cass. n. 74/2010; n. 12296/20119). Privo di fondamento è pure il ricorso incidentale. Giova rammentare, quanto al primo motivo, che l'art. 40 secondo comma della L. 28.2.1985 n. 47 stabilisce che "gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estre- mi della licenza o della concessione ad edificare o del- la concessione rilasciata in sanatoria......e "per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostituiva di atto notorio, rilasciata 6 dal proprietario o altro avente titolo, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967... Orbene è stato affermato ( Cass. n. 947/2006) " che detta dichiarazione è imposta dalla legge "la quale in materia non prevede alternativa alcuna". Ne consegue che non sarebbe consentito al Giudice at- tribuire elementi di certezza a situazioni e circostanze che, nell'ambito di una scelta discrezionale, il legislato- re ha ritenuto comprovabili solo con specifiche modali- tà, coinvolgendo direttamente l'alienante in una respon- sabilità anche di ordine penale per false attestazioni sul- regolarità dell'immobile,le come desumibile dall'espresso richiamo alla L. n. 15/1968, art.
4. E' pur vero che, secondo le S.U. di questa Corte ( S.U. Cass. n. 28825/2009), nel caso in cui il promittente a- lienante, resosi inadempiente, rifiuti di produrre i do- la regolarità urbanistica cumenti attestanti ovvero di rendere la dichiarazione sosti- dell'immobile tutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 15/1968 e di cui all'art. 40 L. n. 47/85, deve esse- re consentito al promissario acquirente di provvedere a tale produzione o di rendere tale dichiarazione al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c.; tale principio, però, non si attaglia alla fattispecie in esame e, comun- non consentirebbe di superare il rilievo ostativo al-que, Лит 7 la emissione di detta sentenza, consistente nel fatto che, nella specie, gli estremi della concessione edilizia sono stati indicati nel verbale di causa sottoscritto dal solo difensore dei promissari acquirenti anziché dagli stessi personalmente, come richiesto dal sistema com- plessivo della legge che prevedea come evidenziato nella sentenza impugnata, la necessità “di una dichiarazione proveniente dalla parte, destinata ad integrare il contenu- to del negozio quale condizione per la pronuncia della sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c."( V. sent. imp.pag. 17). Peculiare funzione di tale sentenza è, infatti, quella di sostituire un atto negoziale voluto dalle parti sicché non può comportare la realizzazione di un effetto diverso da quello che, in materia immobiliare, sarebbe possibile al- le parti del contratto o un effetto che, comunque, eluda le norme di legge, di forma o contenuto disciplinanti l'autonomia negoziale. Conseguentemente deve escludersi, con riferimento al se- condo motivo, che la dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia possa essere effettuata dal difensore della parte, non trattandosi di attività processuale ma di attività di natura negoziale riservata alla parte. Va aggiunto che, ex art. 213 c.p.c., è consentito alla parte di acquisire i documenti attestanti la regolarità e- for 8 dilizia dell'immobile, sollecitando la richiesta alla P.A.da pare del Giudice ma questi non è tenuto a provve- dere di ufficio, costituendo l'esercizio del potere di cui alla norma suddetta una facoltà rimessa potere discrezionale del giudice di all'insindacabile merito, limitatamente, peraltro, ad informazioni, atti e documenti che la parte sia impossibilitata a fornire e di cui solo l'Amministrazione sia in possesso ( Cass. n. 1671/2003). In conclusione deve rigettarsi sia il ricorso principale che quello incidentale. Ricorrono giusti motivi, considerata la reciproca soc- combenza delle parti, per compensare integralmente fra le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Spese del presente giudizio interamente compensate fra le parti. Così deciso in Roma il 15.9.2015 Il Presidente Il Consigliere est. fluff Funzionario Gradiziario Valeria NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 27 OTT. 2015 Il Funzionario Gladiaturio Vileria NERI 9