Versione
21 dicembre 1961
21 dicembre 1961
Art. 28.
Al primo comma dell'art. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' aggiunto il seguente periodo:
"Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine per la presentazione del ricorso decorrera' dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento".
Dopo il terzo comma dello stesso articolo 114, e' inscritto il seguente:
"Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potra' essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse norme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore".
Al quarto comma dello stesso articolo 114, e' aggiunte il seguente periodo:
"La persona che validamente sottoscrive il ricorso ai sensi della presente disposizione puo' anche nominare l'avvocato difensore sia con procura notarile sia con delega in calce allo stesso ricorso".
Al primo comma dell'art. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' aggiunto il seguente periodo:
"Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine per la presentazione del ricorso decorrera' dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento".
Dopo il terzo comma dello stesso articolo 114, e' inscritto il seguente:
"Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potra' essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse norme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore".
Al quarto comma dello stesso articolo 114, e' aggiunte il seguente periodo:
"La persona che validamente sottoscrive il ricorso ai sensi della presente disposizione puo' anche nominare l'avvocato difensore sia con procura notarile sia con delega in calce allo stesso ricorso".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 05/10/2016, n. 182Provvedimento: […] Ai sensi dell'art. 114, comma 4 della legge 10 agosto 1950, n. 648, inserito dall'art. 28 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, norma che era in vigore nel momento dell'evento interruttivo del processo (la morte dell'originario ricorrente è avvenuta il 23 gennaio 1966), il ricorso in materia di pensione di guerra poteva “essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore”.Leggi di più...
- prescrizione diritto pensionistico·
- riassunzione giudizio interrotto·
- art. 2934 c.c.·
- valutazione medica·
- pensione di guerra·
- aggravamento infermità·
- art. 305 c.p.c.·
- art. 52 D.L.vo 196/2003·
- spese giudiziarie·
- art. 5 l. 205/2000·
- genericità atto riassunzione