Sentenza 20 luglio 1999
Massime • 3
La parte che eccepisce l'incompetenza per valore del giudice adito non ha l'onere di indicare, a pena di improponibilità dell'eccezione, il giudice che essa ritiene competente, come nel caso di eccezione di incompetenza territoriale.
Ai fini della competenza per valore più domande devono essere sommate tra loro solo se proposte contro la stessa parte. È da escludere, pertanto, il cumulo tra la domanda di annullamento di una delibera assembleare (proposta contro il condominio) e quella di risarcimento dei danni proposta in proprio contro l'amministratore.
Ai fini della competenza per valore, affinché la causa possa ritenersi di valore indeterminabile, non è sufficiente che sia stata richiesta una condanna generica sull'"an", potendo ravvisarsi l'indeterminabilità soltanto quando la controversia non sia suscettibile di valutazione economica.
Commentario • 1
- 1. Compensi avvocati, come capire se la causa è di valore indeterminabileAvv. Giacomo Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/1999, n. 7757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7757 |
| Data del deposito : | 20 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente-
Dott. Mario SPADONE - Consigliere-
Dott. Franco PONTORIERI - rel. Consigliere-
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere-
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da
ES AN, elettivamente domiciliata in ROMA 1995 Largo di Torre Argentina, n. 11 presso lo studio dell'avv. Mario COLABUCCI che la rappresenta e difende, giusta procura in atti contro
CONDOMINIO di via Tor dè Schiavi n. 273 ROMA, in persona dell'amministratore Angelo CIRELLI, elettivamente domiciliato in ROMA via SABOTINO, n. 45 presso lo studio degli avv. Arturo MARZANO e Marco Stefano MARZANO dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
EL LO, elettivamente domiciliato in ROMA alla via SABOTINO n. 45 presso lo studio degli avv.ti Arturo MARZANO e Marco Stefano MARZANO dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
avverso la sentenza del giudice unico del tribunale di ROMA emessa inter partes in data 12/20 gennaio 1998;
Udita la relazione svolta dal consigliere relatore dr. Franco PONTORIERI;
lette le conclusioni scritte del dottor Massimo FEDELI, S. Procuratore Generale, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso con dichiarazione della competenza per valore del Pretore di ROMA Svolgimento del processo
Con sentenza del 23 gennaio 1998, il Giudice Unico del Tribunale di ROMA, su eccezione dei convenuti, dichiarava la propria incompetenza per valore a giudicare sulla domanda proposta da AS OS, ES AN e LI LA al fine di sentir annullare la delibera assembleare, assunta in data 20.6.1996, del CONDOMINIO di via Tor dè Schiavi 273, di cui erano condomini, nella parte in cui era stata disposta la ripartizione delle spese per i lavori di urgenza effettuati per la riparazione di parte della rete fognaria, al fine di ottenere la restituzione delle somme versate in eccedenza e la condanna di EL LO, amministratore, al tempo, del Condominio, al risarcimento dei danni cagionati a causa della sua "mala gestio" in occasione dei menzionati lavori di urgenza. Avverso tale sentenza ha proposto istanza di regolamento di competenza davanti a questa Corte, la ES cui hanno resistito con controricorso sia il Condominio che il EL. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di doglianza la ricorrente denunzia violazione dell'art. 38 c.p.c. per avere i convenuti, nell'eccepire l'incompetenza per valore del giudice adito, omesso di indicare il giudice competente.
Il rilievo è chiaramente infondato.
Invero, solo in tema di eccezione di incompetenza per territorio, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 c.p.c., la stessa si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente;
nel caso, invece, di eccezione di incompetenza per valore, rilevabile peraltro d'ufficio, un siffatto obbligo non sussiste e nella specie, inoltre, il giudice che ha rilevato la propria incompetenza per valore ha indicato nel pretore di ROMA il giudice cui va rimessa la causa.
Con un secondo rilievo il ricorrente deduce che l'impugnativa per l'annullamento della delibera assembleare del 20 giugno 1996 del Condominio in questione, essendo fondamentalmente caratterizzata dalla indeterminatezza del valore, è, per questo, di competenza del tribunale. Sostiene, infatti, che il problema della ripartizione delle spese del "fognolo" è da ritenersi secondario rispetto all'accertamento dell'"an debeatur", il cui valore è da considerarsi indeterminabile "allo stato di fatto, esistente al momento della proposizione della domanda ed inoltre, che per verificare la correttezza della ripartizione delle spese sostenute per la riparazione dell'impianto fognario, il tribunale, dovendo compiere il accertamento della essenza del suddetto impianto di natura immobiliare, non stimabile allo stato degli atti, avrebbe dovuto, anche sotto tale profilo, ritenere la causa di valore indeterminabile e quindi affermare la propria competenza .del tribunale Anche tale rilievo non è da condividere.
Agli effetti della competenza per valore, invero, occorre far riferimento al "thema decidendum" e non al "quid disputandum" attraverso il quale deve valutarsi il fondamento della domanda medesima;
e, nel caso, essendo il "petitum" diretto all'annullamento della delibera assembleare che ha ripartito le spese di riparazione del sistema fognario di circa L. 13.000.000, la competenza, pur dovendosi determinare a norma degli artt. 11 e 14 c.p.c. in base al valore complessivo della somma da ripartire, rimane comunque entro i limiti di cui all'art. 8 c.p.c. e, quindi, spetta al pretore. Anche il successivo rilievo secondo cui la causa sarebbe di competenza del tribunale sia ai sensi dell'art. 33 che dell'art. 34 c.p.c., è da disattendere.
Anzitutto perché più domande possano essere sommate al fine di determinare il valore della controversia devono essere proposte nei confronti della medesima persona mentre, nella specie, le due domande sono proposte contro due persone diverse (il condominio, quella di annullamento della delibera, e l'amministratore in proprio, quella di risarcimento danni) e, peraltro, lo spostamento di competenza di cui all'art. 33 c.p.c. riguarda la competenza per territorio, consentendo tale norma unicamente che le cause contro più persone possano essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o di domicilio di una di esse.
Nè vale il richiamo all'art. 34 c.p.c., in quanto gli accertamenti relativi alla "essenza" della rete fognaria o al rispetto dei criteri di ripartizione delle spese, non vanno decisi, nel caso, con efficacia di giudicato ma soltanto incidenter tantum, non essendovi stata esplicita richiesta della parte e non assumendo gli stessi rilievo autonomo, destinato a produrre effetti oltre il rapporto oggetto della presente controversia.
Anche l'ultima censura secondo cui la competenza per valore avrebbe dovuto essere riconosciuta con riferimento alla domanda proposta nei confronti ,è dell'amministratore, non può esser condivisa.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti dell'amministratore non va ritenuta indeterminabile. Non basta, infatti, che sia stato richiesto una condanna generica sull'"an" perché, comunque, debba ritenersi la causa di valore indeterminabile. L'indeterminabilità va, invece, ravvisata solo ove la controversia non sia suscettibile di valutazione economica. Nel caso, invece, essendo intesa ad ottenere i presunti danni che il amministratore avrebbe cagionato al Condominio nell'effettuare la spesa di 13 milioni circa per le riparazioni dell'impianto fognario mentre si sarebbero potute risparmiare lire 5.704.575, il tribunale, in base a quanto risultava dagli atti, ha correttamente ritenuto competente per valore il Pretore.
P.Q.M.
La CORTE rigetta il ricorso e dichiara la competenza per valore del Pretore di ROMA a giudicare della presente causa. Condanna la ricorrente ES AN al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida, in favore del CONDOMINIO di via Tor dè Schiavi n. 273 di ROMA, in lire 114.400 oltre lire 1.000.000 per onorario ed in favore di EL LO in lire 114.400 oltre lire 1.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 1999