Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 9 gennaio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 9021 del RGAC dell'anno 2023, vertente tra:
rappr.to e difeso dall'Avv. Giancarlo Bianchi – opponente Parte_1
E rappr.ta e difesa dall'Avv. Harald Bonura – opposta CP_1
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 7686 del 9/12/2022) quanto ai crediti relativi agli anni 2010, 2012, 2014 e 2015, per inammissibilità ex art. 100 c.p.c. dei capi di domanda monitoria sul punto;
e quanto ai crediti del 2005 e 2006 perché non dovuti in quanto prescritti;
b) respinge l'opposizione nel resto;
c) compensa le spese di difesa di entrambe le fasi del giudizio;
d) pone a carico della nei rapporti tra le parti in causa, le CP_1 spese di CTU, liquidate con separato decreto.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso telematico pervenuto il 15/11/2022 la adìva CP_1 questo Ufficio per sentir ingiungere a il pagamento in suo favore Parte_1 della somma di €. 22.837,61 oltre interessi e spese.
A fondamento della domanda deduceva che questi, geometra iscritto all'albo e quindi alla era di questa debitrice di detta somma per contributi omessi CP_1 per gli anni 2005, 2006, 2010, 2012, 2014, 2015, 2018 e 2019 e relativi accessori, come da attestazione di credito.
Con decreto n. 7686 pubblicato il 9/12/2022, provvisoriamente esecutivo, il giudice adìto provvedeva in conformità.
Con ricorso telematico pervenuto il 14/3/2023 REA proponeva qui Pt_1 opposizione per la revoca del decreto o la riduzione della condanna, per i seguenti motivi (in sintesi): a) inammissibilità parziale dell'ingiunzione, posto che per gli anni 2010, 2012,
2014 e 2015 la aveva già perseguito il pagamento mediante iscrizione a CP_1 ruolo cui era seguita notifica di cartelle di pagamento nn. 097 2014
0054910636 000, 079 2015 0046786560 000, 097 2017 002324227640 000 e
097 2018 00288872412 000; e persino eseguito pignoramento presso terzi;
b) prescrizione estintiva dei crediti relativi agli anni 2005 e 2006;
c) per gli anni 2018 e 2019 si doveva verificare se i crediti non fossero già stati affidati al Concessionario per la riscossione. Resisteva la hiedendo respingersi l'opposizione perché (in CP_1 sintesi): a) tardiva;
b) i crediti non erano contestati nel merito né erano stati soddisfatti;
c) la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale non era di impedimento all'esperimento della procedura monitoria;
d) l'eccepita prescrizione per gli anni 2005 e 2006 non sussisteva, posto che per tali crediti era stata notificata il 14/11/2007 cartella di pagamento n. 097 2007
0329592836 000, non opposta nel termine di legge;
successivamente c'erano stati altre intimazioni;
i termini erano stati sospesi nel periodo della pandemia;
il termine decorreva, giusto l'art. 33 del regolamento della e CP_1 come già previsto dagli artt. 17 e 19 della legge n.773/82, dalla presentazione delle comunicazioni reddituali e del volume di affari;
presentazione nella specie omessa.
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. L'opposizione appare buona parte fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
2. L'eccezione di tardività dell'opposizione appare infondata, posto che, pacifico e documentato che il decreto opposto è stato notificato il 2/2/2023, l'opposizione risulta presentata il 14/3/2023, ossia il 40° giorno, e non il
15/3/2023.
3. Il motivo di opposizione rubricato in espositiva sub a) appare fondato.
4. Il giudicante resta dell'avviso già espresso nell'ordinanza resa il 11/5/2023 che la Cassa opposta non avesse interesse, ex art. 100 c.p.c., a procedere per via monitoria per i crediti per i quali aveva già formato ruoli affidati al concessionario per la riscossione, e per i quali, peraltro, come documentato in atti, erano già state notificate cartelle di pagamento non opposte, e perfino instaurata nel 2018 procedura esecutiva (pignoramento presso terzi), attualmente in atto con ritenuta mensile in busta paga di 1/10^.
5. Ed invero, poiché la cartella non opposta fa stato riguardo al credito, rendendolo non ulteriormente contestabile se non per fatti avvenuti dopo la sua notifica;
il ruolo è già un titolo esecutivo eseguibile dopo 60 giorni dalla notifica della cartella;
una volta iniziata l'esecuzione forzata la prescrizione è interrotta con effetti sospensivi ex artt. 2943, co.1 e 2945, co.1, c.c.; la proposizione di una nuova domanda di pari oggetto appare del tutto priva di interesse, non essendo individuabile una utilità ulteriore perseguibile tramite la nuova iniziativa (arg. ex Cass. 21768/2019).
6. Non appare invece pertinente l'invocazione, da parte della di Cass. CP_1
25024/2011 e Cass. 4806/2019, che riguardano il caso inverso, dell'iscrizione a ruolo seguente a già ottenuto titolo esecutivo giudiziale, nel quale 3
l'iniziativa è ritenuta ammissibile in ragione del fatto che l'iscrizione a ruolo è prevista dall'ordinamento quale mezzo tipico e più funzionale di riscossione.
7. In realtà nella stessa attestazione di credito posta a prova scritta in sede monitoria, si dà atto di altre pendenze non rivendicate in sede monitoria relative agli anni 2011, 2016, 2019 e 2020, e già affidate al;
il CP_2 che fa pensare che la non si sia nemmeno avveduta della CP_1
“duplicazione”.
8. Invitata ad indicare l'utilità o il vantaggio perseguiti con l'iniziativa monitoria, la difesa della si è limitata inizialmente ad affermare che il CP_1 credito era rimasto insoddisfatto, e peraltro la duplicazione era solo parziale.
9. La prima “giustificazione” appare non utile, posto che un credito definitivamente accertato (ancorchè in sede stragiudiziale) ed in corso di soddisfazione coattiva con lo strumento privilegiato allo scopo previsto dall'ordinamento deve ritenersi, in base a diversa evidenza, allo stato non diversamente e più rapidamente passibile di recupero per ragioni obiettive che attengono alla capienza reddituale e patrimoniale del debitore. In altre parole, palese l'inesistenza della necessità di un nuovo accertamento e della formazione di un nuovo titolo esecutivo, la ove dubiti che il CP_1
Concessionario stia attendendo con la necessaria diligenza all'attività di recupero ad esso demandata dalla legge, dovrebbe dare evidenza del fatto che, sostituendosi o aggiungendosi ad esso, potrebbe recuperare il credito con maggiore efficacia. In difetto di tale evidenza, deve piuttosto presumersi il contrario proprio in base alle già citate Cass. 25024/2011 e Cass. 4806/2019. 10. La seconda “giustificazione” ha richiesto una indagine peritale, volta a verificare, sulla base del confronto tra l'attestazione di credito posta a prova della domanda monitoria, e gli estratti versati in causa il 20/6/2023: a) CP_3
a quanto ammontasse, alla data del 15/6/2023 (data della notifica dell'ultima cartella) il debito del Rea per i titoli di cui all'attestazione di credito riguardo agli anni 2006, 2010, 2012, 2014 e 2015; b) stabilisse se ed in quale misura l'attestazione di credito prodotta dalla recasse voci di credito o CP_1 accessori per il ritardo non considerati dal negli estratti conto. CP_2
11. La esperita CTU, depositata il 9/4/2024, ha giudicato che alla data del
15/6/2023: a) le differenze risultanti tra l'attestazione di credito prodotta dalla e la CP_1 cartella aggiornata al 15/6/2023 derivano: i) dal diverso metodo di calcolo degli interessi, e dal diverso saggio applicato;
ii) dal fatto che nell'attestazione di credito il credito è quantificato alla data del 11/11/2021, mentre nelle cartelle alla data del 15/6/2023; iii) dal fatto che solo le cartelle considerano (per ovvie ragioni) pagamenti intervenuti dopo il 21/11/2021; iv) dai costi della riscossione;
b) che riconciliate tali discrasie, gli importi al 15/6/2023 risultanti in CP_3 sono corretti e sostanzialmente coincidono con quelli calcolati da CP_4
(cosa che la difesa di questa ammette nell'ultima conclusionale); 4
c) quanto all'anno 2006, che il credito della rivendicato per €. 1.569,15, CP_1 originariamente pari a €. 2.418,28, si era ridotto, per pagamenti intervenuti, a
€. 824,96, somma stralciata in applicazione (contestata da ) di CP_4 disposizione non indicata;
d) che per l'anno 2010, il carico, originariamente pari a €. 3.891,86, e rivendicato dalla per €. 3.812,08, si era ridotto, per pagamenti CP_1 intervenuti, a €. 2.514,23; somma che ha poi prodotto ulteriori accessori da ritardo per €. 413,31, il che porta il totale (al netto degli oneri di riscossione per €. 241,47, che evidentemente non competono a ) a €.2.927,54; CP_4
e) che per l'anno 2012, il carico, originariamente pari a €. 2.552,72, chiesto per
€. 2.443,73, si era ridotto, per pagamenti intervenuti, a €. 1.785,58; somma che ha poi prodotto ulteriori accessori da ritardo per €. 268,88, il che porta il totale (al netto degli oneri di riscossione per €. 162,61, che evidentemente non competono a ) a €. 2.054,46; CP_4
f) che per l'anno 2014, il carico, originariamente pari a €. 4.391,39, chiesto per
€. 5.152,97, non è stato investito di ulteriori pagamenti;
e ha poi prodotto ulteriori accessori da ritardo per €. 462,40, il che porta il totale (al netto degli oneri di riscossione per €. 301,09 che evidentemente non competono a ) CP_4
a €. 4.853,79; g) che per l'anno 2015, il carico, originariamente pari a €. 5.563,18, e chiesto per €. 6.308,92, si era ridotto, per pagamenti intervenuti, a €. 5.242,23; somma che ha poi prodotto ulteriori accessori da ritardo per €. 1.727,89, il che porta il totale (al netto degli oneri di riscossione per €. 339,22, che evidentemente non competono a ) a €. 6.970,12; CP_4
h) che in ogni caso specie per effetto dei pagamenti successivi al 21/11/2021, già Part al 15/6/2023 il debito del si era ridotto da €. 22.837,61 a €. 17.860,64. i) che l'unica differenza tra la contabilità e la contabilità riguarda il CP_4 CP_3 calcolo degli interessi di mora;
ma applicando tale criterio il debito del Rea alla data del 15/6/2023 sarebbe addirittura inferiore a quello calcolato da
CP_3
12. La risposta ai quesiti quale sopra riassunta appare rendere palese: a) che nelle proprie cartelle relative agli anni qui in esame, non ha omesso CP_3 di perseguire alcuna ragione di credito rimessa ad essa come carico da , CP_4 né calcolato gli accessori in modo peggiorativo di quanto fatto da;
b) CP_4 che per converso ha agito, riguardo ai carichi degli anni in questione, CP_4 per via monitoria, non solo per titoli già consolidati, e già formanti oggetto di procedura di riscossione coattiva, ma per l'effettiva esazione dei quali era già Part stato eseguito dal 2018 pignoramento sullo stipendio del senza dimostrare l'esistenza di altri compensi pignorabili che avesse omesso CP_3 di sperimentare, e quindi senza alcuna necessità e, giuridicamente, interesse.
13. Per confutare quanto sopra non appare conferente l'appellarsi della difesa di
, in conclusionale, alle recenti Cass. 25691/2023 e 10015/2024. CP_4
14. Il primo dei due arresti ha negato che possa rispondere a titolo CP_3 risarcitorio secondo le norme sul mandato per aver lasciato prescrivere, dopo 5
la notifica del titolo, il credito dell'Ente previdenziale, sulla base dell'assunto che nella specie si tratta di mandato “ex lege” limitato alla sola riscossione che come tale non esclude che l'Ente creditore conservi i poteri di gestione e disposizione del diritto (ciò che comporta che il termine avrebbe potuto interromperlo l'Ente). L'arresto non appare pertinente perchè questo giudice non dubita che conservi i poteri di gestione e disposizione del proprio CP_4 diritto, ma non ritiene che possa agire in giudizio per gli stessi crediti già definitivamente accertati con cartella esattoriale non opposta provocata da sua iscrizione a ruolo già rimessa al Concessionario, già utilmente perseguiti dal
Concessionario mediante azione esecutiva fruttuosa sullo stipendio già ed ancora in atto mensilmente, come tali non suscettibili di andare prescritti fino al termine dell'esecuzione, senza alcuna indicazione di inerzia del
Concessionario nel perseguire in via esecutiva, e, quindi senza alcuna utilità
e, quindi, interesse. Ed appare evidente che il debitore già condannato a pagare co titolo esecutivo ormai inoppugnabile e soggetto ad esecuzione forzata non può essere ulteriormente perseguito mediante ulteriori indefinite azioni di condanna, con ulteriori oneri di spesa, per il mero fatto di restare inadempiente (evidentemente, per insolvenza). 15. Il secondo arresto ha affermato che il discarico degli accessori del credito contributivo verificatosi in base alla procedura di definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. in legge n. 225/2016, come autenticamente interpretato dall'art. 11, co.10 bis, del d.l. n. 87/17, conv. in legge n. 45/2017 non s'applica agli Enti privatizzati. La decisione si basa, da un lato, sull'assunto che le sanzioni “condonabili” di cui al comma 1 sono descritte, quanto alla materia previdenziale, mediante rinvio all'art. 27 del d.lgs. n. 46/99, che rimanda espressamente agli enti previdenziali pubblici;
dall'altro, sul rilievo che tale scelta ha plausibile giustificazione nell'autonomia finanziaria delle Casse privatizzate. Non si vede la pertinenza di tale arresto con la questione qui in esame. Esso riguarda semmai la capacità estintiva nei confronti di dello sgravio totale della cartella relativa CP_4 all'anno 2006, ove in ipotesi disposto in forza di tale disposizione. 16. Analogamente privo di pertinenza appare, sempre riguardo alla questione qui in esame, il richiamo alla pure invocata Cass. 6767/2022, che aveva già affermato (con altre, tra le quali Cass. 12229/2019) che il meccanismo di discarico automatico delle cartelle di importo inferiore ai 2000 euro quale previsto dall'art.1, commi 527 e segg., della legge n. 228/2012, incideva sulla possibilità di riscossone coattiva da parte del Concessionario, e non sul debito nei confronti dell'Ente previdenziale;
peraltro, stavolta, non già in base all'assunto che quella sanatoria non riguardasse i crediti degli Enti privatizzati
(cosa invece negata dalla S.C.), ma perché quella legge andava interpretata in quel senso. Anche questi arresti semmai riguardano l'opponibilità a CP_4 dello sgravio totale del 2006 e non portano nulla all'idea che possa CP_4 vessare senza alcun concreto interesse con ulteriori azioni di cognizione e condanna contribuenti già definitivamente condannati e pignorati. 6
17. Il decreto opposto va pertanto revocato, quanto ai crediti relativi agli anni
2010, 2012, 2014 e 2015, per inammissibilità ex art. 100 c.p.c. dei capi di domanda monitoria sul punto.
18. Quanto invece al credito del 2006, viene in considerazione la debenza del residuo di €. 824,96, stralciato dal Concessionario, siccome risulta dalla CTU, in quanto di importo inferiore a 1000 euro.
19. Il riferimento all'importo di 1000 euro induce a ritenere che lo stralcio sia avvenuto in forza dell'art.1, commi 222 e segg.,, della legge n.197/2022.
Orbene, il comma 222 riguarda solo i crediti delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali;
per gli altri enti, vale il comma 227, secondo il quale l'annullamento automatico opera solo quanto alle sanzioni ed agli interessi di mora;
e tale regola era peraltro derogabile sia
“in melius” che “in peius” da tali enti ai sensi del comma 229 e 229 bis, adottando e comunicando al concessionario una deliberazione in tal senso entro il 31 gennaio 2023, termine poi prorogato al 31 marzo 2023. 20. Il fatto che il legislatore del 2022 abbia preso in specifica e differenziata considerazione gli enti diversi dalle amministrazioni statali, le agenzie fiscali e gli enti pubblici previdenziali, dettando per essi una disciplina specifica, che peraltro rimette alla determinazione degli stessi, mediante le prescritte formalità, la possibilità di avvalersi o meno della “rottamazione”, esclude chiaramente, ad avviso del giudicante, che le Casse privatizzate, in tale tornata, siano puramente semplicemente esenti;
senza che neppure possa rilevare la loro autonomia gestionale, visto che la stessa è preservata dai commi 229 e 229 bis.
21. Il giudice, per acquisirne migliore evidenza, con ordinanza del 16/10/2024, ha mandato alla Cancelleria di chiedere ad in forza di quale disposizione CP_3 abbia disposto lo stralcio. Ha inoltre chiesto alla difesa di di CP_4 documentare di avere a suo tempo esercitato il diritto di adottare e comunicare al concessionario la deliberazione di cui al comma 229.
22. Alla prima richiesta la cancelleria non risulta aver dato seguito. Tuttavia vale la presunzione posta al punto 19.
23. Alla seconda ha dato seguito la difesa di , documentando: a) di aver CP_4 diffidato Equitalia dall'accettare la rottamazione del 2016 e del 2018; b) che il suo consiglio di amministrazione, con deliberazione del 18/1/2023, ha deliberato di non applicare (in toto) lo stralcio del 2022. Non ha invece dimostrato di averne dato comunicazione al . CP_2
24. In ogni caso, a norma del comma 229, per le C cheasse privatizzate la sanatoria valeva solo per gli accessori. Dagli atti di causa ed in particolare dalla CTU risulta che il debito residuo stralciato del 2006 di €. 824,96 era costituito da sorte per €. 696,72 per sorte (€. 528,23 per contributo soggettivo e €. 168,49 per contributo integrativo) sicchè anche in mancanza di iniziative contrarie, comunque solo la differenza di €. 128,24 era eventualmente stralciabile. 7
25. L'eccezione di prescrizione estintiva sollevata riguardo ai crediti del 2005 e del 2006 appare però comunque fondata, il che assorbe la superiore questione.
26. L'art. 19 della legge n. 773/82 prevede(va), al comma 2, che il termine prescrizionale, allora decennale (comma 1), decorresse “dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17” (denuncia alla Cassa dei redditi e del volume di affari).
27. Nell'insegnamento di legittimità consolidato e qui condiviso l'art. 3, co.9, della legge n.335/95, nel ridurre il termine prescrizionale a 5 anni, non ha inciso sul “dies a quo” della prescrizione, quale previsto in deroga al principio generale ricavabile dall'art. 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere;
principio declinato nel diritto vivente nel senso che di regola deve aversi riguardo al momento della maturazione del contributo, essendo irrilevanti eventuali impedimenti o difficoltà di fatto;
sicchè il termine non decorre in mancanza di comunicazione alla dei dati reddituali (ex pluris, quanto a , Cass. CP_1 CP_4
4981/2014). 28. La questione è in realtà resa un po' più complicata dal fatto che il regolamento di contribuzione di prevede ormai che “Le prescrizioni di cui sopra CP_4 decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti CP_1 uffici, come previsto dall'articolo 6, co.5, i dati definitivi da comunicare all'interessato” (art. 33.2 regolamento valido fino al 23/1/08; art. 33.2 regolamento 2008; art. 33.2 regolamento 2012; art. 33.2 regolamento 2013; art. 33.2 regolamento 2015; art. 33.2 regolamento 2019; art. 33.2 regolamento
2021).
29. Presa isolatamente, e nel suo tenore letterale, la regola secondo la quale i termini decorrono “dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6” significherebbe che il termine decorre dal momento in cui le comunicazioni andavano fatte a prescindere dal fatto che siano state presentate o meno. Tuttavia appare evidente che se fosse davvero così, la seconda parte della disposizione significherebbe che nel caso l'assicurato non avesse comunicato alla i propri dati reddituali, ed CP_1 anche se li avesse comunicati in modo infedele (ma in definitiva anche se in ipotesi li avesse comunicati fedelmente), la potrebbe neutralizzare i CP_1 potenziali effetti estintivi prodotti dal decorso del termine semplicemente acquisendo dall'Agenzia delle Entrate i dati reddituali in questione.
30. La questione risulta affrontata da Cass. 29664/2008. Nel caso lì esaminato dalla Corte (riferito al primo regolamento Cipag approvato con DM 28 novembre 1995, le cui regole risultano pressochè sovrapponibili a quelle qui documentate) la Corte di merito aveva interpretato la norma regolamentare nel senso che il termine, peraltro fissato con riferimento alla scadenza del termine prescritto per la presentazione, decorresse comunque dalla effettiva comunicazione dei dati reddituali da parte del contribuente, avvenuta la quale la potesse prevenire la prescrizione solo comunicando all'interessato, CP_1 8
nel termine prescrizionale, i dati definitivi ricavati dall'Agenzia delle Entrate, cosa non avvenuta in quel caso. La era ricorsa assumendo, da un lato, CP_1 che la Corte territoriale aveva contraddittoriamente riferito la “prima” decorrenza alla scadenza del termine ed insieme all'effettiva presentazione;
dall'altro, che nel caso in esame, nel quale la dichiarazione vi era stata, ma era stata infedele, il termine non poteva decorrere. La S.C. osservò che la norma regolamentare andava interpretata in correlazione con l'art. 19 della legge n.772 cit. (sicchè il termine decorreva dalla “denuncia” dei redditi); e che la seconda parte della regola non poteva essere interpretata nel senso di consentire alla una volta presentata la “denuncia” (recte, si intende, la CP_1 comunicazione reddituale alla , anche ove questa fosse stata infedele, CP_1 di impedire la prescrizione già in ipotesi maturata sulla base dell'acquisizione dal Fisco dei dati reddituali, cosa che avrebbe consentito alla una CP_1 illimitata possibilità di remissione in termini, vanificando la prima ipotesi. 31. Tale ricostruzione appare condivisibile nel suo primo aspetto, che è quello che solleva il dubbio qui agitato. Ed invero, così come considerare autonoma la seconda ipotesi vanifica inammissibilmente la prima, così considerare questa nel suo senso letterale, ed autonoma, secondo la disgiunzione “o”, vanifica inammissibilmente la seconda, chiaramente invece intesa ad evitare, quantomeno nel caso di comunicazione omessa, che il termine prescrizionale prenda a decorrere, prima ancora che la abbia la possibilità di CP_1 accertarlo con l'ausilio del Fisco. Sicchè la disposizione nel suo complesso ha senso riferibile all'effettiva volontà del redattore nel pieno rispetto della disposizione nel suo complesso, solo interpretando quel dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6” quale riferito al caso della avvenuta presentazione della comunicazione dei dati reddituali, esperita la quale il termine decorre, potendo la interromperlo nel CP_1 quinquennio successivo, una volta acquisiti dal Fisco i dati reddituali effettivi e definitivi. 32. Tale interpretazione del regolamento risulta successivamente avallata CP_4 da Cass. 15787/2023. E pare peraltro trarre ulteriore conforto esegetico dal fatto che a partire dal 2012, all'art. 6 del regolamento che disciplina gli obblighi di comunicazione, sia stato aggiunto un comma 8 (oggi comma 9), che contempla la facoltà della di avvalersi, quale forma di CP_1 comunicazione reddituale, dell'autoliquidazione dei contributi nel Modello fiscale Unico;
ed un comma 9 che prevede che “Nell'ipotesi di cui al comma precedente, per coloro che non presentano la dichiarazione dei redditi, si assume a tutti gli effetti, in via provvisoria, reddito pari a zero. Tale valore del reddito assume carattere definitivo, ove non rettificato con le modalità fissate dall'Agenzia delle Entrate entro i termini di prescrizione di cui all'articolo 33….”. La disposizione in questione, invero, nel prevedere, in buona sostanza, seppure per il caso, apparentemente mai verificatosi, che la avesse stabilito che l'autoliquidazione dei contributi valesse come CP_1 comunicazione dei redditi ai fini previdenziali, che (in via evidentemente del 9
tutto eccezionale) si potesse presumere, per i soggetti che non avessero presentato la dichiarazione fiscale Irpef, in via provvisoria, che non avessero redditi, salvo diverso accertamento nel quinquennio prescrizionale, non avrebbe invero senso alcuno, se detto termine decorresse comunque secondo l'art. 33 dalla scadenza del termine per le comunicazioni reddituali previdenziali, anche se omesse. 33. Tuttavia si è già osservato nell'ordinanza resa il 11/5/2023 che il credito del
2006 risulta azionato tramite notifica di cartella il 14/11/2007, il che appare conclamare che a quell'epoca i dati reddituali e del volume di affari fossero già noti alla D'altro canto, lo stesso documento 4 di dà la CP_1 CP_4 dichiarazione dei redditi ed Iva del ricorrente del 2006 per presentata il
8/9/2007 (Internet Geometra); e rispetto a tale data la prima intimazione nota, del 27/11/2012 (Pec) risulta tardiva. Part 34. Quanto al 2005, dal doc.4 risulta che il presentò la dichiarazione dei redditi il 17/11/2008, che venne rettificata sulla base dei dati dell'anagrafe tributaria il 20/10/2010; e la dichiarazione Iva il 14/8/2006. Nel quinquennio successivo non risulta alcun probante atto interruttivo, constando solo: a) comunicazione di sospensione per morosità datata 6/11/17 priva di prova di spedizione e ricevimento;
b) avviso di ricevimento il 31/10/2009 di atto non prodotto né identificato/identificabile; c) lettera di sollecito del pagamento di somme iscritte a ruolo negli anni 2011, 2016 e 2017 non riferibili, e comunque non provatamente riferibili ai crediti del 2005 (non risultanti mai iscritti a ruolo), senza data, e consegnata nel 2020, largamente oltre il quinquennio;
d) sollecito di pagamento senza data né prova di spedizione e ricevimento di crediti iscritti a ruolo, tra i quali quelli del 2005 non ci sono, da riepilogo al 4/3/2022 (chiaramente tardivo); e) intimazione a mezzo Pec del 27/11/2012, avente ad oggetto solo la cartella/ruolo del 2007, ossia il credito del 2006. Ancora tardivo si palesa il pignoramento del 2018, che peraltro risulta riguardare le 5 cartelle relative ai crediti del 2006, 2010, 2012,
2014 e 2015; e non quello del 2005.
35. I crediti del 2005 e del 2006 risultano pertanto prescritti già in data largamente anteriore ai periodi di sospensione Covid. Part
36. Spettava invece al dimostrare che i carichi del 2018 e del 2019 fatti oggetto di domanda monitoria avessero formato oggetto di iscrizione a ruolo ed iniziativa di riscossione del , il che non è dimostrato dal CP_2 fatto che lo stesso prospetto monitorio desse atto di cartelle del 2019 e del 2020, in assenza di produzione delle stesse che ne individui l'oggetto; e dato nel prospetto si attesta che quelle cartelle avrebbero ad oggetto crediti ulteriori;
sicchè nel resto l'opposizione va respinta.
37. Spese di difesa delle due fasi compensate per soccombenza reciproca in rapporto all'esito complessivo della lite, e larga novità delle questioni.
38. Le spese di CTU sono poste a carico della trattandosi di accertamento CP_1 resosi necessario in ragione di eccezione della stessa risultata infondata.
Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe. 10
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)