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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/05/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1809 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci, in seguito all'udienza del 21.05.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in RA,
Fraz. S. Nicolò a Tordino, alla Via F. Bucci n. 15, presso e nello studio dell'avv. Luigi di
Liberatore (c.f. che la CodiceFiscale_2 Email_1
difende e rappresenta giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro di RA (C.F. e P.I. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore - Dott. Controparte_2
- con sede legale in RA, alla Circonvallazione Ragusa, n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Faieta (c.f.: pec: CodiceFiscale_3
del Foro di Pescara, presso il cui studio legale Email_2
in Pescara, Viale Pindaro, n. 19 elegge domicilio in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“accertare e dichiarare la responsabilità della datrice di lavoro di RA, per non aver Pt_2 garantito la sicurezza nel luogo di lavoro, omettendo di porre in essere tutte quelle misure idonee ad evitare l'ingresso in reparto COVID dell'aggressore e, conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni fisici , biologici, psicologici, sociali e professionale patiti dalla ricorrente in conseguenza dell'aggressione, che sin da ora si indica nella misura di € 20.000,00 o in quella diversa maggiore e/o minore che dovesse risultare di giustizia.”
1 Parti resistente:
” - accertare, riconoscere e dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso proposto dalla nonché l'assoluta estraneità ed assenza di responsabilità della rispetto Pt_1 CP_1 ai fatti di causa e, per l'effetto, respingere le domande rivolte dalla ricorrente nei confronti della medesima;
IN VIA GRADATA e per il caso in cui dovesse essere accertata una responsabilità della
, chiede che vengano accertate le diverse responsabilità della ricorrente e/o di CP_1 terzi, idonee a causare autonomamente e/o aggravare le conseguenze dannose del sinistro, riducendo ex art. 1227 c.c. gli importi eventualmente riconosciuti a titolo di danno, i quali andranno ulteriormente decurtati dell'indennizzo eventualmente percepito dall' CP_3
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art 414 c.p.c., depositato in data 21.10.2023, , Parte_1
infermiera professionale presso il reparto Dialisi del Nosocomio di Giulianova, adiva in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, l' Parte_3
, al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità della resistente
[...] per l'omissione delle misure idonee a prevenire l'aggressione dalla stessa subita in data
25.04.2022, il risarcimento per i danni patiti e quantificati in € 20.000,00.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, deduceva:
- che in data 25.4.22, alle ore 19,00, durante il proprio turno di servizio, all'interno del
Reparto COVID, subiva una violenta aggressione da parte di un uomo di circa 30 anni, ivi intrufolatisi;
- che in particolare, spaventata alla vista dell'uomo, la ricorrente iniziava a gridare e questi dapprima la colpiva violentemente al volto, vicino l'occhio sinistro, e poi la prendeva per il collo ed i capelli, scaraventandola violentemente a terra, facendole sbattere la testa sul pavimento sul quale rimaneva dolorante e terrorizzata;
- che una volta allontanatosi l'aggressore, si rialzava alla ricerca invano di un aiuto e di un vigilantes dinanzi l'ingresso dell'ospedale ma, imbattutasi nuovamente nell'assalitore, lo stesso le lanciava contro il cellulare che in precedenza le aveva sottratto, rompendolo;
- che giunta presso il Pronto Soccorso ove gli infermieri le riferivano di aver visto nel pomeriggio un soggetto sospetto aggirarsi all'interno dell'ospedale, riceveva le prime cure ed i sanitari accertavano un “Trauma cranico minore con ecchimosi in regione Peri-orbitale
Sinistra, Ematoma del sottocute in Regione Parieto-occipitale Destra da riferita aggressione.
Contusioni alla faccia, al cuoio capelluto ed al collo . Con diagnosi di 10 giorni”;
- che in data 26.04.202, il responsabile del reparto Dott.ssa Persona_1 denunciava l'occorso ai responsabili della con specificazione del luogo ed orario del Pt_4
sinistro;
2 - che l' le riconosceva una inabilità assoluta di giorni 30 dal 25.04.2022 al CP_3
04.05.2022;
- che a causa dell'aggressione patita la deducente riportava un trauma psicologico, come certificato in data 31.05.2022 dal responsabile del consultorio Familiare di Roseto Degli
Abruzzi dott. il quale riteneva opportuno il proseguimento di un sostegno Persona_2
psicologico;
- che in data 03.06.22, lo specialista maxillo Facciale della UOSD AULS di RA, effettuava ulteriori prescrizioni rinviando per la diagnosi definitiva a 30/40 giorni;
- che all'esito degli ulteriori accertamenti, lo psicologo in data 29.06.2022 certificava che : “La sig.ra ha frequentato questo servizio consultoriale per sedute di sostegno con Pt_1
lo psicologo a seguito di un trauma vissuto in ambito lavorativo per aggressione, come già specificato nella precedente relazione, allo stato attuale vive ancora una situazione di ansia depressiva con paure persistenti di aggressioni che può subire da un momento all'altro.
Quindi ha innescato meccanismi di evitamento a livello sociale con problematiche di isolamento e tendente a strutturare una depressione che quasi sicuramente trae origine dal vissuto traumatico. E' pertanto necessario che la signora possa vivere una situazione di sicurezza e dei momenti di recupero della sua autonomia con appoggio e sostegno psicologico oltre che trovare buone soluzioni che le permettano una certa sicurezza in ambito sociale e lavorativo”;
- che con pec del 05.05.2022 formulava richiesta risarcitoria all' per omessa CP_1
vigilanza e sicurezza dei propri dipendenti nel posto di lavoro;
- che in data 20.09.22 la psicologa, dott.ssa , le certificava il disturbo post Per_3
traumatico da stress, e per tale ragione la ricorrente iniziava un percorso di psicoterapia cognitivo comportamentale;
- che in seguito a visita psichiatrica, in data 22.9.22 la dott.ssa del C.S.M. Persona_4
AULS di RA, nel confermare il disturbo post-traumatico da stress, effettuava la prescrizione farmacologica e le tecniche di gestione dell'ansia da svolgere quotidianamente.
In punto di diritto, evidenziava la responsabilità della ai sensi dell'art. Parte_5
2087 cod. civ., per non aver la stessa garantito l'incolumità del dipendente, mettendo in atto le misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi;
1.2. In data 25.01.2024 si costituiva in giudizio l Controparte_4
, chiedendo il rigetto della domanda per essere infondata in fatto e in diritto.
[...]
La resistente rilevava la correttezza del proprio operato, per aver adottato tutti i mezzi e gli strumenti necessari ad assicurare la sicurezza sul luogo di lavoro, anche attraverso la
3 predisposizione di un servizio di vigilanza armata presso tutte le sue strutture, affidato in appalto alla ditta Vigilantes Group S.r.l. le cui guardie risultavano posizionate all'ingresso dei padiglioni dell' Pt_6
Ha aggiunto come le porte di ingresso dei singoli Reparti (soprattutto quelle dell'area
COVID, nella quale non erano ammesse visite) erano tutte chiuse dall'interno e l'ingresso consentito solo previo utilizzo del citofono ed apertura dall'interno,
In ordine agli accadimenti della sera del 25.04.2022, riportandosi alla nota prot. 0721 del 26.04.2022, ha rappresentato che prestava sevizio presso il P.O. di Giulianova la Guardia di Polizia Giurata la quale, dopo essere stata contattata dall'Addetto ai Controparte_5
servizi fiduciari - Sig. per le urla provenienti dal Padiglione Ovest, Testimone_1 provvedeva immediatamente a segnalare l'accaduto ai Carabinieri e ad ispezionare i
Padiglioni Ovest ed Est senza rinvenire nessuno, riscontrando però nella zona degli spogliatoi che gli armadietti risultavano forzati e le porte presentavano segni di cacciavite.
Ha specificato che nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di denuncia
(Verbale di ricezione della denuncia orale Prot. sdi TECS032022850595 del 26.04.2022-doc.
4), si evinceva come l'aggressione non fosse avvenuta all'interno del Reparto Covid, inaccessibile al pubblico, bensì negli ambienti attigui presso i locali della
[...]
con la conseguenza che le lesioni lamentate erano riconducibili in via Parte_7
esclusiva alla condotta illecita ed imprevedibile di un terzo che ha eluso la sorveglianza con particolare abilità.
Infine, nel contestare la quantificazione del danno, ha ritenuto che nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, la liquidazione andava condotta detraendo gli importi percepiti e percipiendi dall' per i quali chiedeva al Giudice disporsi l'ordine di CP_3
esibizione.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale al termine della quale è stata rinviata all'udienza del 21.05.2025 per discussione, con termine per note conclusive fino a 10 giorni prima.
Cont Con note del 08.05.2025 la resistente ha sottolineato l'assenza, in capo alla di un obbligo di vigilanza pervasivo tale da dover assegnare una guardia giurata per tutti i reparti e soprattutto per quei reparti/ ambulatori chiusi- per assenza di pazienti- quale era l'ambulatorio per dialisi COVID. Ha chiesto altresì la condanna di parte ricorrente alle spese di lite, non domandata in sede di memoria difensiva.
4 Con note del 10.05.2025, parte ricorrente, nel riportarsi al ricorso, ha reiterato la richiesta, di ammissione della CTU medico-legale.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando le conclusioni formulate. oggetto della domanda
2. La ricorrente , infermiera professionale presso il reparto Dialisi del Parte_1 presidio Ospedaliero di Giulianova, ha agito in giudizio nei confronti dell' Parte_3
, al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato
[...] nella misura equitativa di € 20.000,00, quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 25.4.22, alle ore 19,00, per effetto dell'aggressione subita da un terzo che si intrufolava nel reparto Covid-19, ove la stessa si trovava.
In conseguenza dell'aggressione veniva aperta la pratica di infortunio presso l' , nel CP_3
corso della quale la ricorrente si sottoponeva alle visite mediche a seguito delle quali le veniva prescritta la inabilità assoluta dal lavoro di 30 giorni dal 25.04.22 al 04.05.2022.
A sostegno della domanda ha ritenuto che l'infortunio in oggetto sia addebitabile al datore di lavoro ex articolo 2087 c.c., per non aver garantito le necessarie misure di sicurezza e di prevenzione che, se poste in essere, avrebbero evitato il verificarsi dell'aggressione, soprattutto considerando che l'evento dannoso si è verificato in un reparto Covid-19, il cui accesso era consentito solo al personale sanitario.
Di contro, la , dopo aver sottolineato che la responsabilità del datore di Parte_5
lavoro non ha natura oggettiva e che la controparte non ha indicato le specifiche misure ritenute necessarie a prevenire l'infortunio, sostiene di aver adottato tutti i mezzi e gli strumenti necessari ad assicurare la sicurezza sul luogo di lavoro dei propri dipendenti, predisponendo, tra l'altro, il servizio di vigilanza armata presso tutte le strutture dell'Ente resistente mediante appalto alla ditta Vigilantes Group S.r.l., aggiungendo, altresì, che le porte di ingresso dei singoli reparti (soprattutto quelle dell'area COVID, nella quale non erano ammesse visite) erano tutte chiuse dall'interno e l'ingresso era consentito solo previo citofonare e apertura dall'interno.
Premessa normativa
3. E' noto che, in diritto, l'art. 2087 c.c., nel contemplare una forma di responsabilità contrattuale, non configura un caso di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del
5 datore di lavoro va comunque collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche del momento, al fine di prevenire infortuni sul lavoro e ad assicurare la salubrità, ed in senso lato la sicurezza, in correlazione all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene prestata. Deve, quindi, escludersi una responsabilità dell'imprenditore in base ad un criterio oggettivo di imputazione, per l'evento collegato al rischio dell'attività svolta nel suo interesse.
Sul piano processuale, la natura contrattuale dell'obbligo in esame comporta che il riparto degli oneri probatori nella domanda di risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'adempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa,
l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione e spetta, invece, successivamente, al datore di lavoro, per essere esentato da responsabilità, provare la riconducibilità del danno ad una causa a lui non imputabile e, quindi, di aver adempiuto all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.
In particolare è stato affermato dalla Corte di Cassazione che incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (Cassazione civile, sez. lav., 15/06/2017, n. 14865).
Valga, inoltre, sottolineare che l'art. 2087 c.c., nella misura in cui costruisce quale oggetto dell'obbligazione datoriale un facere consistente nell'adozione delle "misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica
e la personalità dei prestatori di lavoro", permette di imputare al datore di lavoro non qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le astratte qualifiche di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, dovendo per contro escludersi la responsabilità datoriale ogni qualvolta la condotta sia stata diligente ovvero non sia stata negligente (imprudente, imperita, ecc.) in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell'evento concreto che in fatto si è cagionato, senza che possa esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause di infortunio del tutto imprevedibili (Cassazione civile, sez. lav.,
15/01/2018, n. 749; Cassazione civile, sez. lav., 17/12/2015, n. 25395).
6 In quest'ordine di concetti, la responsabilità dell'imprenditore in tanto può essere affermata, in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche;
ne consegue che la verificazione del danno non è di per sè sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre che sia stata raggiunta la dimostrazione che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno, mentre non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva (Cass. civ., Sez.lav., 05/03/2002, n.3162; Cass. civ., Sez.lav.,
16/09/1998, n.9247).
Ciò premesso, la giurisprudenza consolidata di legittimità supporta la ricostruzione fin qui effettuata anche con riguardo al nesso di causalità tra obbligo datoriale di tutela della salute dei lavoratori ed attività criminosa di terzi. Essa si è pronunciata reiteratamente in senso affermativo circa l'esistenza dell'obbligo di prevenzione datoriale, sostenendo “che il datore ha il dovere di valutare se l'attività della sua azienda presenta rischi extralavorativi di fronte al cui prevedibile verificarsi insorga il suo obbligo di prevenzione. Obbligo, il contenuto del quale è individuabile "nella realtà alla stregua delle tecniche di sicurezza comunemente adottate". (Cass. 4012/1998).
Inoltre, la stessa giurisprudenza (Cass. 4012/1998) si è fatta carico di affrontare l'obiezione secondo cui il datore non potrebbe rispondere del rischio derivante dalla condotta dolosa del terzo.
A tal proposito, è stato infatti sostenuto che, se è doveroso che l'imprenditore debba risponda "personalmente" dei rischi alla salute del lavoratore da lui stesso creati (e non eliminati per imprudenza, negligenza imperizia), non potrebbe altrettanto rispondere di un rischio all'integrità fisica del proprio dipendente che esso non crei direttamente, ma che sia da ascrivere ad attività criminosa di terzi;
in contrario, si sostiene, ad esso verrebbe imputato un danno in assenza di un nesso causale con la sua attività imprenditoriale .
Ebbene, la Corte di Cassazione ha superato tale ultima argomentazione proprio riportando l'obbligo di prevenzione al rischio d'impresa, “ove si consideri che l'imprenditore deve valutare i rischi che l'esercizio di un'impresa in sè comporta….”. ….Gli obblighi che l'art.
2087 c.c. impone all'imprenditore in tema di tutela delle condizioni di lavoro non si riferiscono soltanto alle attrezzature, ai macchinari e ai servizi che il datore di lavoro
7 fornisce o deve fornire, ma si estendono, nella fase dinamica dell'espletamento del lavoro, anche "all'ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dall'imprenditore devono prevenire sia i rischi insiti in quell'ambiente, sia i rischi derivanti dall'azione di fattori ad esso esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova" (v. Cass.
n. 9401/95).
La sentenza della Corte di Cassazione N. 14566/17, citata da parte ricorrente, ha cassato la sentenza di secondo grado in punto di erronea distribuzione degli oneri probatori, ma senza entrare nel merito della domanda, rimarcando che ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonchè il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (Cass. n. 3788 del 2009, n. 2209 del 2016). Il caso trattato in quella sentenza, peraltro, riguardava un'aggressione subita da un infermiere di pronto soccorso da parte di un paziente, in un ambito lavorativo nel quale non era prevista la vigilanza privata.
Fattispecie concreta
4. Trasponendo tali principi al caso di specie, la ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, ha eccepito la responsabilità del datore di lavoro, ritenendo che lo stesso non abbia adempiuto all'obbligo di tutela del lavoratore, utilizzando la ordinaria diligenza ex art. 1176 c.c., sottolineando che l'aggressione si è verificata nel reparto Covid il cui accesso era riservato al solo personale sanitario.
La ricorrente non precisa, né allega quali misure di sicurezze e di prevenzione l'azienda sanitaria avrebbe dovuto adottare per evitare l'aggressione, limitandosi ad eccepire l'inadempimento del datore di lavoro dall'osservanza delle misure di sicurezza. In base ai principi di diritto sopra esposti la dipendente avrebbe dovuto allegare e provare, oltre che il danno, anche la sussistenza del nesso causale tra il danno e l'inadempimento eccepito, mentre nel caso di specie si è limitata a provare il danno subito, eccependo genericamente la mancata adozione di misure di sicurezza e prevenzione da parte dell'azienda datrice di lavoro.
In sede di note conclusionali, la ricorrente approfondisce maggiormente tale aspetto, ritenendo che la previsione di un solo addetto alla vigilanza, per i due padiglioni del P.O. di
Giulianova, non fosse idoneo e sufficiente e prevenire i rischi di aggressione a cui è
8 sottoposto notoriamente il personale sanitario, depositando un articolo di giornale a supporto della tesi esposta.
Ciò premesso, va in primo luogo dichiarata la inammissibilità dell'articolo di giornale depositato da parte ricorrente in data 10.5.2025, in quanto oltre che non autorizzato, appare del tutto irrilevante ai fini del decidere, afferendo una denuncia dei sindacati in ordine alla ritenuta preoccupante situazione nel Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pescara.
La diffusione degli episodi di aggressione da parte di pazienti nei confronti del personale sanitario rappresenta, purtroppo, un dato storico di notoria conoscenza, ma si ritiene che non sia questo l'oggetto del contendere nel caso di specie.
In altri termini, il fatto che vi siano diffuse situazioni di aggressione in ambito ospedaliero non vale, nella fattispecie concreta, a ritenere provata la responsabilità della Parte_5 nell'infortunio in oggetto. Da qui l'irrilevanza dell'articolo di giornale, oltre che la sua inammissibilità sotto il profilo rituale, per non essere stata autorizzata.
Applicando i principi di diritto sopra esposti, si ritiene che la abbia Parte_5
sufficientemente dimostrato di aver adottato congrue misure di sicurezza idonee, secondo le concrete condizioni di lavoro, a garantire un ambiente di lavoro quanto più sicuro e protetto dalle aggressioni esterne.
Al riguardo, rilevano le seguenti circostanze.
Nella fattispecie concreta è stato dimostrato che l'infortunio è accaduto in data 25 aprile
2022, quindi in un giorno festivo, quando la ricorrente era intenta nelle attività di pulizie dei macchinari nel reparto Ambulatorio Dialisi Covid-19.
Più nello specifico, la ricorrente è infermiere professionale presso il reparto Dialisi del presidio Ospedaliero di Giulianova.
Come meglio precisato dai testi escussi, il reparto Dialisi lavora su appuntamenti e non ha, dunque, utenza in degenza, mentre il reparto Covid-19 della Dialisi (dove si è verificato l'evento) è collocato nel piano sottostante a quello ambulatoriale ordinario, e veniva utilizzato per effettuare la dialisi ai pazienti positivi.
Il giorno dell'evento, 25 aprile 2022, il reparto Dialisi Covid-19 (quindi quello posto al primo piano) era chiuso, in quanto non vi erano pazienti positivi al virus che dovevano effettuare dialisi.
Dovendo le infermiere del reparto Dialisi occuparsi a turno della pulizia dei macchinari
(usati nel reparto Covid-19), decisero che quel giorno se ne sarebbe occupata la ricorrente
9 che, quindi, per espletare tali mansioni, si dirigeva nel predetto reparto Dialisi Covid-19, in cui non vi era nessuno.
Appare, anche, importante sottolineare che il reparto Dialisi Covid-19, oltre che chiuso in quel momento, non era neppure accessibile dall'esterno, in quanto vi si poteva accedere solo con l'utilizzo di appositive chiavi o con il maniglione interno.
Al riguardo, si vedano le seguenti dichiarazioni, rese dalle colleghe di lavoro della ricorrente:
- ES : “io non ero presente al momento del fatto, Testimone_2
perché io ero rimasta in reparto con le colleghe, e la ricorrente era al reparto Covid a svolgere le mansioni di disinfezione delle macchine. Il reparto Covid era al primo piano, sotto quello della dialisi, era un reparto vuoto, non c'era nessuno, i reparti che fanno la dialisi lo fanno per alcune ore, mentre la disnfezione delle macchine viene fatta quando i pazienti sono già andati via. Quindi questa pulizia nel reparto viene fatta quando non c'è nessuno ed era una pulizia che viene fatta sempre per tenere i macchinari puliti. Era un reparto Covid, perché il presidio di Giulianova gestiva tutti i pazienti che dovevano fare dialisi ed erano positivi. Questo reparto destinato ai pazienti positivi aveva il suo percorso separato dal resto della struttura. Io ho saputo dell'aggressione dopo. La ricorrente era da sola. Avendo finito il turno quel giorno ci eravamo divisi i compiti, io sono rimasta in reparto con altre due colleghe perché ero già stata prima a fare la disinfezione dei macchinari della rianimazione, rimaneva da fare solo quella della dialisi Covid. E quindi decidemmo che andasse la Quindi Pt_1 in quel momento dell'aggressione era da sola. Non so da dove provenne la persona che la aggredì”…. Adr: “Da noi è un reparto dove non ci sono mai visite, perché gli accessi sono programmati in base alle dialisi e terapie degli utenti. Il reparto Covid dialisi non era accessibile dagli esterni. I pazienti Covid avevano un ingresso loro separato, era un piano completamente deserto. Al reparto emodialisi non ci sono visite
o accessi esterni. La dialisi viene fatta sempre, anche nei giorni festivi, tranne la domenica, quel giorno, il 25 di aprile, non c'erano le visite della peritoneale che è a parte, è un'altra cosa. Ad oggi non c'è un vigilante per reparto.”
- La teste ha affermato: “Io ero in servizio quel giorno, stavo Testimone_3 facendo il pomeriggio insieme alla ricorrente ed un'altra collega. Eravamo in reparto, era verso la fine del turno, intorno alle 19.00. Una delle nostre mansioni da svolgere durante il turno è quella di disinfettare i macchinari utilizzati per la dialisi, e posti al primo piano dell'ospedale nel reparto Dialisi Covid creato in quel periodo. Il nostro è
10 un ambulatorio quindi non c'è utenza con decenza, avevamo lavorato quel giorno solo al secondo piano dove abbiamo la dialisi. Il reparto dove si è recata la ricorrente per svolgere la mansioni di manutenzione e pulizia suddette era vuoto, e la ricorrente è andata da sola, andava aperto il reparto con la chiave e poi recarsi nella stanza con i macchinari da disinfettare. Quando era l'ora di svolgere tale mansioni è stata la ricorrente a dire che sarebbe andata lei e noi siamo rimaste sopra. Dopo un po' mi suona il cellulare, vedo che è la ricorrente, era in uno stato di agitazione e siamo andate da lei, abbiamo preso le scale, siamo andati al Covid, ma non c'era, siamo andati al piano terra e la ricorrente era nell'altro, nell'ingresso dell'ospedale.
L'abbiamo vista con il volto tumefatto, non sapevamo cosa fosse successo, ci disse che era stata aggredita. Poi la mia collega ha accompagnato la ricorrente al pronto soccorso, nell'atrio c'erano infermieri e nel percorrere le scale non abbiamo incrociato nessuno. In quel periodo credo che fosse periodo Covid, erano inibite le visite dei parente e gli ingressi avvenivano solo per appuntamento, i nostri
Tes ambulatoriali venivano in base al loro programma e turnazione. La collega è Tes_2
” Adr: “Il reparto Covid della dialisi era chiuso ed in tale reparto noi ci recavamo
[...]
a fine turno, quando andavano via i nostri pazienti. Se in quel giorno c'erano stati pazienti Covid si effettuava la disinfezione, mentre se non c'erano stati pazienti Covid, le operazioni di pulizia vengono fatte almeno due volte alla settimana, tutt'oggi è così.
Al reparto Covid si poteva accedere in due modi, o internamente scendendo le scale dal reparto dialisi, aprire la porta con le chiavi e fare l'interno, oppure esternamente tramite una porta vetri che era sempre chiusa e da cui accedevano i pazienti Covid.
Questa porta vetro si può aprire sia dall'esterno, con la chiave, sia dall'interno con il maniglione. Per arrivare al reparto Covid dove è avvenuto l'incidente, noi scendiamo le scale dal reparto dialisi, che non ha nulla a che vedere con il tunnel sotterraneo. Per accedere al reparto Covid dialisi, per noi infermieri, il percorso è quello delle scale, quindi internamente, senza in alcun modo passare per il tunnel che è appunto è sotterraneo. Nel reparto Covid dialisi dall'esterno accedono i pazienti con
l'ambulanza, e noi generalmente, quando accade, siamo già all'interno del reparto in attesa del loro arrivo. In quel periodo stavamo lavorando con i malati Covid, ma il pomeriggio del 25 aprile il reparto Covid era chiuso, perché non c'erano pazienti malati Covid, il fatto che fosse festivo non cambia nulla, noi lavoriamo sempre, tranne la domenica. La domenica è chiuso e si viene per le urgenze, mentre i giorni
11 infrasettimanali si lavora sempre, a turni ovviamente, o mattina o pomeriggio. Non ricordo se la mattina il reparto Covid dialisi è stato o meno aperto.”
Tali dichiarazioni dimostrano, dunque, in maniera univoca che il reparto dove si è verificata l'aggressione era in quel giorno chiuso, in quanto non vi erano pazienti positivi al
Covid che dovevano effettuare la dialisi, e non era accessibile dall'esterno.
In ordine all'adozione di misure di prevenzione e sicurezza, invece, è stato provato che la fosse dotata di un sistema di vigilanza privata armata, affidata mediante Parte_5
appalto alla ditta Vigilantes Group S.r.l..
Con specifico riferimento al Presidio Ospedaliero di Giulianova, per come rappresentato da tutti i testi escussi, lo stesso è strutturato in due padiglioni, uno Est, dove si trova il Pronto
Soccorso, ritenuto il luogo di maggiore rischio, ed un altro padiglione Ovest, in cui si trova il reparto Dialisi e quello Dialisi Covid-19 dove si è verificato l'evento.
All'ingresso del padiglione Est è prevista la presenza di un portiere, con postazione fissa, addetto al controllo degli accessi al pronto soccorso (o meglio addetto ad aprire e chiudere le sbarre per l'ingresso dell'ambulanza), mentre è presente un secondo addetto alla vigilanza, una guardia giurata che, invece, controlla entrambi i padiglioni, stazionando maggiormente sul P.O. collocato al padiglione Est, in quanto ritenuto di maggiore criticità.
In tal senso si veda quanto dichiarato da , legale rappresentante Testimone_4 della Vigilantes Group: “ ivi indicato nella relazione è un addetto all'ingresso Testimone_1 del padiglione est, mentre l'altro, è una guardia giurata in servizio presso Controparte_6
tutte e due i lotti del presidio di Giulianova. Il padiglione est è quello dove si trova il pronto soccorso. Il portiere sta solo all'ingresso, ha una postazione fissa e si occupa di far aprire le sbarre anche per le ambulanze. Mentre la guardia giurata fa una sorta di ronda, come postazione fissa avevamo la disposizione di stazionare al pronto soccorso ed in caso di necessità di spostarsi negli altri reparti. Leggendo la relazione riscontro che c'era una sola guardia giurata, essendo l'altro, un custode, addetto ai servizi fiduciari, fisso alla Tes_1 postazione”.
In tal senso anche le dichiarazioni rese da , la guardia giurata che è Controparte_6 intervenuto il giorno dell'aggressione: “Al PO di Giulianova c'è un solo Vigilantes oltre ad un addetto alla portineria, all'epoca, nel 2022 l'organizzazione era la stessa, un vigilantes ed un addetto alla portineria. L'addetto alla portineria era ed è collocato al padiglione Est, quello in cui si trova il pronto soccorso. Per un lungo periodo durante la pandemia eravamo in due come vigilantes, sicuramente fino al 2021, non ricordo di preciso. Poi fino al dicembre
12 2021 eravamo due vigilantes. Prima della pandemia, eravamo in due vigilantes, ma non ricordo da che periodo. Quando è arrivata la pandemia eravamo già due vigilantes. Solo da un certo punto in poi, forse da gennaio 2022 in poi, ero solo io come vigilantes. Noi abbiamo la postazione in pronto soccorso ed ogni ora, ora e mezza, dobbiamo fare il giro dell'ospedale. Mentre quando eravamo in due come vigilantes, uno rimaneva fisso in pronto soccorso, e l'altro faceva il giro dei due padiglioni ”.
Il suddetto teste ha, anche, spiegato che in quel periodo si poteva accedere ai padiglioni liberamente, nel senso che non vi erano controlli all'ingresso: “All'ospedale si poteva accedere liberamente, credo che non ci fossero le restrizioni Covid, c'era solo l'obbligo della mascherina. L'ospedale era liberamente accessibile.”
Ebbene, alla luce delle precedenti considerazioni deve ritenersi che la abbia Parte_5
adottato efficaci ed idonee misure di prevenzione, volte a preservare, per quanto possibile, la sicurezza dell'ambiente di lavoro, in relazione alle caratteristiche del caso concreto.
Al riguardo, appare sintomatico che l'aggressione sia avvenuta all'interno di un reparto Part Covid-19 che era chiuso, vuoto ed inaccessibile a terzi, proprio perché la di RA ne consentiva l'accesso solo mediante l'utilizzo di una chiave (nella disponibilità dei soli operatori) o tramite la maniglia interna.
E' stato provato che il reparto Covid-19 Dialisi in quel momento era chiuso e non vi era alcun utente, e quindi non necessitava di un controllo di vigilanza negli accessi (di cui peraltro non è pretendibile uno per reparto).
Risulta, altresì, provato che l'accesso all'ospedale era libero, nel senso che non vi erano più i controlli previsti nel periodo dell'emergenza epidemiologica per il contingentamento degli ingressi.
Emerge, ancora, che la si sia dotata di un sistema di vigilanza privata, Parte_5
caratterizzato dalla presenza di due addetti, di cui un portiere ed una guardia giurata, quest'ultimo maggiormente stazionante nella zona del P.O., in cui è verosimilmente più alto il rischio di aggressioni, proprio in ragione delle condizioni di lavoro e del contatto diretto con pazienti che tendono, per le più svariate ragioni, a dare in escandescenza.
Alla luce di tali considerazioni si ritiene, dunque, che l'increscioso evento di aggressione subito dalla ricorrente il giorno 25 aprile 2022 non possa essere imputato, a titolo di responsabilità ex articolo 2087 c.c., alla , in quanto il datore di lavoro si è Parte_5
dotato di quelle misure di prevenzione e sicurezza richieste dalla conoscenza e prudenza, che in quanto tali erano funzionali a ridurre il rischio di insalubrità nel posto di lavoro (chiusura
13 del reparto Dialisi Covid, inaccessibilità dall'esterno e dai non autorizzati, predisposizione di un sistema di vigilanza privata).
In altri termini, l'infortunio subito dalla ricorrente è stato causato da una condotta violenta posta in essere da un soggetto terzo sconosciuto (non un paziente), che proprio in quanto tale non poteva essere evitata (proprio perché imprevedibile e non diversamente evitabile) dall'azienda resistente, che comunque ha posto in essere tutte le misure di sicurezza e di prevenzione, per evitare gli accessi di terzi nei reparti Covid-19 (chiusura del reparto, assenza di pazienti, inaccessibilità dall'esterno) e per verificare la sicurezza dell'intero Presidio
Ospedaliero (mediante la vigilanza privata).
In definitiva sintesi, non può essere riconosciuto alcun risarcimento alla ricorrente a titolo di danno differenziale, ulteriore rispetto a quello alla stessa spettante attraverso l'assicurazione , in quanto è da escludersi ogni profilo di responsabilità colposa CP_3 dell'azienda sanitaria nella causazione dell'infortunio.
La domanda va pertanto rigettata.
5. Considerata la particolarità della vicenda, soprattutto nell'ambito di un contesto sociale caratterizzato dalla proliferazione di situazioni di aggressione in ambito sanitario (soprattutto nei P.S.), considerata altresì la condotta processuale della ricorrente in ordine al tentativo di conciliazione, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1809/2023 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
RA, 21.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci, in seguito all'udienza del 21.05.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in RA,
Fraz. S. Nicolò a Tordino, alla Via F. Bucci n. 15, presso e nello studio dell'avv. Luigi di
Liberatore (c.f. che la CodiceFiscale_2 Email_1
difende e rappresenta giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro di RA (C.F. e P.I. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore - Dott. Controparte_2
- con sede legale in RA, alla Circonvallazione Ragusa, n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Faieta (c.f.: pec: CodiceFiscale_3
del Foro di Pescara, presso il cui studio legale Email_2
in Pescara, Viale Pindaro, n. 19 elegge domicilio in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“accertare e dichiarare la responsabilità della datrice di lavoro di RA, per non aver Pt_2 garantito la sicurezza nel luogo di lavoro, omettendo di porre in essere tutte quelle misure idonee ad evitare l'ingresso in reparto COVID dell'aggressore e, conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni fisici , biologici, psicologici, sociali e professionale patiti dalla ricorrente in conseguenza dell'aggressione, che sin da ora si indica nella misura di € 20.000,00 o in quella diversa maggiore e/o minore che dovesse risultare di giustizia.”
1 Parti resistente:
” - accertare, riconoscere e dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso proposto dalla nonché l'assoluta estraneità ed assenza di responsabilità della rispetto Pt_1 CP_1 ai fatti di causa e, per l'effetto, respingere le domande rivolte dalla ricorrente nei confronti della medesima;
IN VIA GRADATA e per il caso in cui dovesse essere accertata una responsabilità della
, chiede che vengano accertate le diverse responsabilità della ricorrente e/o di CP_1 terzi, idonee a causare autonomamente e/o aggravare le conseguenze dannose del sinistro, riducendo ex art. 1227 c.c. gli importi eventualmente riconosciuti a titolo di danno, i quali andranno ulteriormente decurtati dell'indennizzo eventualmente percepito dall' CP_3
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art 414 c.p.c., depositato in data 21.10.2023, , Parte_1
infermiera professionale presso il reparto Dialisi del Nosocomio di Giulianova, adiva in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, l' Parte_3
, al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità della resistente
[...] per l'omissione delle misure idonee a prevenire l'aggressione dalla stessa subita in data
25.04.2022, il risarcimento per i danni patiti e quantificati in € 20.000,00.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, deduceva:
- che in data 25.4.22, alle ore 19,00, durante il proprio turno di servizio, all'interno del
Reparto COVID, subiva una violenta aggressione da parte di un uomo di circa 30 anni, ivi intrufolatisi;
- che in particolare, spaventata alla vista dell'uomo, la ricorrente iniziava a gridare e questi dapprima la colpiva violentemente al volto, vicino l'occhio sinistro, e poi la prendeva per il collo ed i capelli, scaraventandola violentemente a terra, facendole sbattere la testa sul pavimento sul quale rimaneva dolorante e terrorizzata;
- che una volta allontanatosi l'aggressore, si rialzava alla ricerca invano di un aiuto e di un vigilantes dinanzi l'ingresso dell'ospedale ma, imbattutasi nuovamente nell'assalitore, lo stesso le lanciava contro il cellulare che in precedenza le aveva sottratto, rompendolo;
- che giunta presso il Pronto Soccorso ove gli infermieri le riferivano di aver visto nel pomeriggio un soggetto sospetto aggirarsi all'interno dell'ospedale, riceveva le prime cure ed i sanitari accertavano un “Trauma cranico minore con ecchimosi in regione Peri-orbitale
Sinistra, Ematoma del sottocute in Regione Parieto-occipitale Destra da riferita aggressione.
Contusioni alla faccia, al cuoio capelluto ed al collo . Con diagnosi di 10 giorni”;
- che in data 26.04.202, il responsabile del reparto Dott.ssa Persona_1 denunciava l'occorso ai responsabili della con specificazione del luogo ed orario del Pt_4
sinistro;
2 - che l' le riconosceva una inabilità assoluta di giorni 30 dal 25.04.2022 al CP_3
04.05.2022;
- che a causa dell'aggressione patita la deducente riportava un trauma psicologico, come certificato in data 31.05.2022 dal responsabile del consultorio Familiare di Roseto Degli
Abruzzi dott. il quale riteneva opportuno il proseguimento di un sostegno Persona_2
psicologico;
- che in data 03.06.22, lo specialista maxillo Facciale della UOSD AULS di RA, effettuava ulteriori prescrizioni rinviando per la diagnosi definitiva a 30/40 giorni;
- che all'esito degli ulteriori accertamenti, lo psicologo in data 29.06.2022 certificava che : “La sig.ra ha frequentato questo servizio consultoriale per sedute di sostegno con Pt_1
lo psicologo a seguito di un trauma vissuto in ambito lavorativo per aggressione, come già specificato nella precedente relazione, allo stato attuale vive ancora una situazione di ansia depressiva con paure persistenti di aggressioni che può subire da un momento all'altro.
Quindi ha innescato meccanismi di evitamento a livello sociale con problematiche di isolamento e tendente a strutturare una depressione che quasi sicuramente trae origine dal vissuto traumatico. E' pertanto necessario che la signora possa vivere una situazione di sicurezza e dei momenti di recupero della sua autonomia con appoggio e sostegno psicologico oltre che trovare buone soluzioni che le permettano una certa sicurezza in ambito sociale e lavorativo”;
- che con pec del 05.05.2022 formulava richiesta risarcitoria all' per omessa CP_1
vigilanza e sicurezza dei propri dipendenti nel posto di lavoro;
- che in data 20.09.22 la psicologa, dott.ssa , le certificava il disturbo post Per_3
traumatico da stress, e per tale ragione la ricorrente iniziava un percorso di psicoterapia cognitivo comportamentale;
- che in seguito a visita psichiatrica, in data 22.9.22 la dott.ssa del C.S.M. Persona_4
AULS di RA, nel confermare il disturbo post-traumatico da stress, effettuava la prescrizione farmacologica e le tecniche di gestione dell'ansia da svolgere quotidianamente.
In punto di diritto, evidenziava la responsabilità della ai sensi dell'art. Parte_5
2087 cod. civ., per non aver la stessa garantito l'incolumità del dipendente, mettendo in atto le misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi;
1.2. In data 25.01.2024 si costituiva in giudizio l Controparte_4
, chiedendo il rigetto della domanda per essere infondata in fatto e in diritto.
[...]
La resistente rilevava la correttezza del proprio operato, per aver adottato tutti i mezzi e gli strumenti necessari ad assicurare la sicurezza sul luogo di lavoro, anche attraverso la
3 predisposizione di un servizio di vigilanza armata presso tutte le sue strutture, affidato in appalto alla ditta Vigilantes Group S.r.l. le cui guardie risultavano posizionate all'ingresso dei padiglioni dell' Pt_6
Ha aggiunto come le porte di ingresso dei singoli Reparti (soprattutto quelle dell'area
COVID, nella quale non erano ammesse visite) erano tutte chiuse dall'interno e l'ingresso consentito solo previo utilizzo del citofono ed apertura dall'interno,
In ordine agli accadimenti della sera del 25.04.2022, riportandosi alla nota prot. 0721 del 26.04.2022, ha rappresentato che prestava sevizio presso il P.O. di Giulianova la Guardia di Polizia Giurata la quale, dopo essere stata contattata dall'Addetto ai Controparte_5
servizi fiduciari - Sig. per le urla provenienti dal Padiglione Ovest, Testimone_1 provvedeva immediatamente a segnalare l'accaduto ai Carabinieri e ad ispezionare i
Padiglioni Ovest ed Est senza rinvenire nessuno, riscontrando però nella zona degli spogliatoi che gli armadietti risultavano forzati e le porte presentavano segni di cacciavite.
Ha specificato che nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di denuncia
(Verbale di ricezione della denuncia orale Prot. sdi TECS032022850595 del 26.04.2022-doc.
4), si evinceva come l'aggressione non fosse avvenuta all'interno del Reparto Covid, inaccessibile al pubblico, bensì negli ambienti attigui presso i locali della
[...]
con la conseguenza che le lesioni lamentate erano riconducibili in via Parte_7
esclusiva alla condotta illecita ed imprevedibile di un terzo che ha eluso la sorveglianza con particolare abilità.
Infine, nel contestare la quantificazione del danno, ha ritenuto che nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, la liquidazione andava condotta detraendo gli importi percepiti e percipiendi dall' per i quali chiedeva al Giudice disporsi l'ordine di CP_3
esibizione.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale al termine della quale è stata rinviata all'udienza del 21.05.2025 per discussione, con termine per note conclusive fino a 10 giorni prima.
Cont Con note del 08.05.2025 la resistente ha sottolineato l'assenza, in capo alla di un obbligo di vigilanza pervasivo tale da dover assegnare una guardia giurata per tutti i reparti e soprattutto per quei reparti/ ambulatori chiusi- per assenza di pazienti- quale era l'ambulatorio per dialisi COVID. Ha chiesto altresì la condanna di parte ricorrente alle spese di lite, non domandata in sede di memoria difensiva.
4 Con note del 10.05.2025, parte ricorrente, nel riportarsi al ricorso, ha reiterato la richiesta, di ammissione della CTU medico-legale.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando le conclusioni formulate. oggetto della domanda
2. La ricorrente , infermiera professionale presso il reparto Dialisi del Parte_1 presidio Ospedaliero di Giulianova, ha agito in giudizio nei confronti dell' Parte_3
, al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato
[...] nella misura equitativa di € 20.000,00, quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 25.4.22, alle ore 19,00, per effetto dell'aggressione subita da un terzo che si intrufolava nel reparto Covid-19, ove la stessa si trovava.
In conseguenza dell'aggressione veniva aperta la pratica di infortunio presso l' , nel CP_3
corso della quale la ricorrente si sottoponeva alle visite mediche a seguito delle quali le veniva prescritta la inabilità assoluta dal lavoro di 30 giorni dal 25.04.22 al 04.05.2022.
A sostegno della domanda ha ritenuto che l'infortunio in oggetto sia addebitabile al datore di lavoro ex articolo 2087 c.c., per non aver garantito le necessarie misure di sicurezza e di prevenzione che, se poste in essere, avrebbero evitato il verificarsi dell'aggressione, soprattutto considerando che l'evento dannoso si è verificato in un reparto Covid-19, il cui accesso era consentito solo al personale sanitario.
Di contro, la , dopo aver sottolineato che la responsabilità del datore di Parte_5
lavoro non ha natura oggettiva e che la controparte non ha indicato le specifiche misure ritenute necessarie a prevenire l'infortunio, sostiene di aver adottato tutti i mezzi e gli strumenti necessari ad assicurare la sicurezza sul luogo di lavoro dei propri dipendenti, predisponendo, tra l'altro, il servizio di vigilanza armata presso tutte le strutture dell'Ente resistente mediante appalto alla ditta Vigilantes Group S.r.l., aggiungendo, altresì, che le porte di ingresso dei singoli reparti (soprattutto quelle dell'area COVID, nella quale non erano ammesse visite) erano tutte chiuse dall'interno e l'ingresso era consentito solo previo citofonare e apertura dall'interno.
Premessa normativa
3. E' noto che, in diritto, l'art. 2087 c.c., nel contemplare una forma di responsabilità contrattuale, non configura un caso di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del
5 datore di lavoro va comunque collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche del momento, al fine di prevenire infortuni sul lavoro e ad assicurare la salubrità, ed in senso lato la sicurezza, in correlazione all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene prestata. Deve, quindi, escludersi una responsabilità dell'imprenditore in base ad un criterio oggettivo di imputazione, per l'evento collegato al rischio dell'attività svolta nel suo interesse.
Sul piano processuale, la natura contrattuale dell'obbligo in esame comporta che il riparto degli oneri probatori nella domanda di risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'adempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa,
l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione e spetta, invece, successivamente, al datore di lavoro, per essere esentato da responsabilità, provare la riconducibilità del danno ad una causa a lui non imputabile e, quindi, di aver adempiuto all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.
In particolare è stato affermato dalla Corte di Cassazione che incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (Cassazione civile, sez. lav., 15/06/2017, n. 14865).
Valga, inoltre, sottolineare che l'art. 2087 c.c., nella misura in cui costruisce quale oggetto dell'obbligazione datoriale un facere consistente nell'adozione delle "misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica
e la personalità dei prestatori di lavoro", permette di imputare al datore di lavoro non qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le astratte qualifiche di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, dovendo per contro escludersi la responsabilità datoriale ogni qualvolta la condotta sia stata diligente ovvero non sia stata negligente (imprudente, imperita, ecc.) in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell'evento concreto che in fatto si è cagionato, senza che possa esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause di infortunio del tutto imprevedibili (Cassazione civile, sez. lav.,
15/01/2018, n. 749; Cassazione civile, sez. lav., 17/12/2015, n. 25395).
6 In quest'ordine di concetti, la responsabilità dell'imprenditore in tanto può essere affermata, in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche;
ne consegue che la verificazione del danno non è di per sè sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre che sia stata raggiunta la dimostrazione che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno, mentre non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva (Cass. civ., Sez.lav., 05/03/2002, n.3162; Cass. civ., Sez.lav.,
16/09/1998, n.9247).
Ciò premesso, la giurisprudenza consolidata di legittimità supporta la ricostruzione fin qui effettuata anche con riguardo al nesso di causalità tra obbligo datoriale di tutela della salute dei lavoratori ed attività criminosa di terzi. Essa si è pronunciata reiteratamente in senso affermativo circa l'esistenza dell'obbligo di prevenzione datoriale, sostenendo “che il datore ha il dovere di valutare se l'attività della sua azienda presenta rischi extralavorativi di fronte al cui prevedibile verificarsi insorga il suo obbligo di prevenzione. Obbligo, il contenuto del quale è individuabile "nella realtà alla stregua delle tecniche di sicurezza comunemente adottate". (Cass. 4012/1998).
Inoltre, la stessa giurisprudenza (Cass. 4012/1998) si è fatta carico di affrontare l'obiezione secondo cui il datore non potrebbe rispondere del rischio derivante dalla condotta dolosa del terzo.
A tal proposito, è stato infatti sostenuto che, se è doveroso che l'imprenditore debba risponda "personalmente" dei rischi alla salute del lavoratore da lui stesso creati (e non eliminati per imprudenza, negligenza imperizia), non potrebbe altrettanto rispondere di un rischio all'integrità fisica del proprio dipendente che esso non crei direttamente, ma che sia da ascrivere ad attività criminosa di terzi;
in contrario, si sostiene, ad esso verrebbe imputato un danno in assenza di un nesso causale con la sua attività imprenditoriale .
Ebbene, la Corte di Cassazione ha superato tale ultima argomentazione proprio riportando l'obbligo di prevenzione al rischio d'impresa, “ove si consideri che l'imprenditore deve valutare i rischi che l'esercizio di un'impresa in sè comporta….”. ….Gli obblighi che l'art.
2087 c.c. impone all'imprenditore in tema di tutela delle condizioni di lavoro non si riferiscono soltanto alle attrezzature, ai macchinari e ai servizi che il datore di lavoro
7 fornisce o deve fornire, ma si estendono, nella fase dinamica dell'espletamento del lavoro, anche "all'ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dall'imprenditore devono prevenire sia i rischi insiti in quell'ambiente, sia i rischi derivanti dall'azione di fattori ad esso esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova" (v. Cass.
n. 9401/95).
La sentenza della Corte di Cassazione N. 14566/17, citata da parte ricorrente, ha cassato la sentenza di secondo grado in punto di erronea distribuzione degli oneri probatori, ma senza entrare nel merito della domanda, rimarcando che ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonchè il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (Cass. n. 3788 del 2009, n. 2209 del 2016). Il caso trattato in quella sentenza, peraltro, riguardava un'aggressione subita da un infermiere di pronto soccorso da parte di un paziente, in un ambito lavorativo nel quale non era prevista la vigilanza privata.
Fattispecie concreta
4. Trasponendo tali principi al caso di specie, la ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, ha eccepito la responsabilità del datore di lavoro, ritenendo che lo stesso non abbia adempiuto all'obbligo di tutela del lavoratore, utilizzando la ordinaria diligenza ex art. 1176 c.c., sottolineando che l'aggressione si è verificata nel reparto Covid il cui accesso era riservato al solo personale sanitario.
La ricorrente non precisa, né allega quali misure di sicurezze e di prevenzione l'azienda sanitaria avrebbe dovuto adottare per evitare l'aggressione, limitandosi ad eccepire l'inadempimento del datore di lavoro dall'osservanza delle misure di sicurezza. In base ai principi di diritto sopra esposti la dipendente avrebbe dovuto allegare e provare, oltre che il danno, anche la sussistenza del nesso causale tra il danno e l'inadempimento eccepito, mentre nel caso di specie si è limitata a provare il danno subito, eccependo genericamente la mancata adozione di misure di sicurezza e prevenzione da parte dell'azienda datrice di lavoro.
In sede di note conclusionali, la ricorrente approfondisce maggiormente tale aspetto, ritenendo che la previsione di un solo addetto alla vigilanza, per i due padiglioni del P.O. di
Giulianova, non fosse idoneo e sufficiente e prevenire i rischi di aggressione a cui è
8 sottoposto notoriamente il personale sanitario, depositando un articolo di giornale a supporto della tesi esposta.
Ciò premesso, va in primo luogo dichiarata la inammissibilità dell'articolo di giornale depositato da parte ricorrente in data 10.5.2025, in quanto oltre che non autorizzato, appare del tutto irrilevante ai fini del decidere, afferendo una denuncia dei sindacati in ordine alla ritenuta preoccupante situazione nel Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pescara.
La diffusione degli episodi di aggressione da parte di pazienti nei confronti del personale sanitario rappresenta, purtroppo, un dato storico di notoria conoscenza, ma si ritiene che non sia questo l'oggetto del contendere nel caso di specie.
In altri termini, il fatto che vi siano diffuse situazioni di aggressione in ambito ospedaliero non vale, nella fattispecie concreta, a ritenere provata la responsabilità della Parte_5 nell'infortunio in oggetto. Da qui l'irrilevanza dell'articolo di giornale, oltre che la sua inammissibilità sotto il profilo rituale, per non essere stata autorizzata.
Applicando i principi di diritto sopra esposti, si ritiene che la abbia Parte_5
sufficientemente dimostrato di aver adottato congrue misure di sicurezza idonee, secondo le concrete condizioni di lavoro, a garantire un ambiente di lavoro quanto più sicuro e protetto dalle aggressioni esterne.
Al riguardo, rilevano le seguenti circostanze.
Nella fattispecie concreta è stato dimostrato che l'infortunio è accaduto in data 25 aprile
2022, quindi in un giorno festivo, quando la ricorrente era intenta nelle attività di pulizie dei macchinari nel reparto Ambulatorio Dialisi Covid-19.
Più nello specifico, la ricorrente è infermiere professionale presso il reparto Dialisi del presidio Ospedaliero di Giulianova.
Come meglio precisato dai testi escussi, il reparto Dialisi lavora su appuntamenti e non ha, dunque, utenza in degenza, mentre il reparto Covid-19 della Dialisi (dove si è verificato l'evento) è collocato nel piano sottostante a quello ambulatoriale ordinario, e veniva utilizzato per effettuare la dialisi ai pazienti positivi.
Il giorno dell'evento, 25 aprile 2022, il reparto Dialisi Covid-19 (quindi quello posto al primo piano) era chiuso, in quanto non vi erano pazienti positivi al virus che dovevano effettuare dialisi.
Dovendo le infermiere del reparto Dialisi occuparsi a turno della pulizia dei macchinari
(usati nel reparto Covid-19), decisero che quel giorno se ne sarebbe occupata la ricorrente
9 che, quindi, per espletare tali mansioni, si dirigeva nel predetto reparto Dialisi Covid-19, in cui non vi era nessuno.
Appare, anche, importante sottolineare che il reparto Dialisi Covid-19, oltre che chiuso in quel momento, non era neppure accessibile dall'esterno, in quanto vi si poteva accedere solo con l'utilizzo di appositive chiavi o con il maniglione interno.
Al riguardo, si vedano le seguenti dichiarazioni, rese dalle colleghe di lavoro della ricorrente:
- ES : “io non ero presente al momento del fatto, Testimone_2
perché io ero rimasta in reparto con le colleghe, e la ricorrente era al reparto Covid a svolgere le mansioni di disinfezione delle macchine. Il reparto Covid era al primo piano, sotto quello della dialisi, era un reparto vuoto, non c'era nessuno, i reparti che fanno la dialisi lo fanno per alcune ore, mentre la disnfezione delle macchine viene fatta quando i pazienti sono già andati via. Quindi questa pulizia nel reparto viene fatta quando non c'è nessuno ed era una pulizia che viene fatta sempre per tenere i macchinari puliti. Era un reparto Covid, perché il presidio di Giulianova gestiva tutti i pazienti che dovevano fare dialisi ed erano positivi. Questo reparto destinato ai pazienti positivi aveva il suo percorso separato dal resto della struttura. Io ho saputo dell'aggressione dopo. La ricorrente era da sola. Avendo finito il turno quel giorno ci eravamo divisi i compiti, io sono rimasta in reparto con altre due colleghe perché ero già stata prima a fare la disinfezione dei macchinari della rianimazione, rimaneva da fare solo quella della dialisi Covid. E quindi decidemmo che andasse la Quindi Pt_1 in quel momento dell'aggressione era da sola. Non so da dove provenne la persona che la aggredì”…. Adr: “Da noi è un reparto dove non ci sono mai visite, perché gli accessi sono programmati in base alle dialisi e terapie degli utenti. Il reparto Covid dialisi non era accessibile dagli esterni. I pazienti Covid avevano un ingresso loro separato, era un piano completamente deserto. Al reparto emodialisi non ci sono visite
o accessi esterni. La dialisi viene fatta sempre, anche nei giorni festivi, tranne la domenica, quel giorno, il 25 di aprile, non c'erano le visite della peritoneale che è a parte, è un'altra cosa. Ad oggi non c'è un vigilante per reparto.”
- La teste ha affermato: “Io ero in servizio quel giorno, stavo Testimone_3 facendo il pomeriggio insieme alla ricorrente ed un'altra collega. Eravamo in reparto, era verso la fine del turno, intorno alle 19.00. Una delle nostre mansioni da svolgere durante il turno è quella di disinfettare i macchinari utilizzati per la dialisi, e posti al primo piano dell'ospedale nel reparto Dialisi Covid creato in quel periodo. Il nostro è
10 un ambulatorio quindi non c'è utenza con decenza, avevamo lavorato quel giorno solo al secondo piano dove abbiamo la dialisi. Il reparto dove si è recata la ricorrente per svolgere la mansioni di manutenzione e pulizia suddette era vuoto, e la ricorrente è andata da sola, andava aperto il reparto con la chiave e poi recarsi nella stanza con i macchinari da disinfettare. Quando era l'ora di svolgere tale mansioni è stata la ricorrente a dire che sarebbe andata lei e noi siamo rimaste sopra. Dopo un po' mi suona il cellulare, vedo che è la ricorrente, era in uno stato di agitazione e siamo andate da lei, abbiamo preso le scale, siamo andati al Covid, ma non c'era, siamo andati al piano terra e la ricorrente era nell'altro, nell'ingresso dell'ospedale.
L'abbiamo vista con il volto tumefatto, non sapevamo cosa fosse successo, ci disse che era stata aggredita. Poi la mia collega ha accompagnato la ricorrente al pronto soccorso, nell'atrio c'erano infermieri e nel percorrere le scale non abbiamo incrociato nessuno. In quel periodo credo che fosse periodo Covid, erano inibite le visite dei parente e gli ingressi avvenivano solo per appuntamento, i nostri
Tes ambulatoriali venivano in base al loro programma e turnazione. La collega è Tes_2
” Adr: “Il reparto Covid della dialisi era chiuso ed in tale reparto noi ci recavamo
[...]
a fine turno, quando andavano via i nostri pazienti. Se in quel giorno c'erano stati pazienti Covid si effettuava la disinfezione, mentre se non c'erano stati pazienti Covid, le operazioni di pulizia vengono fatte almeno due volte alla settimana, tutt'oggi è così.
Al reparto Covid si poteva accedere in due modi, o internamente scendendo le scale dal reparto dialisi, aprire la porta con le chiavi e fare l'interno, oppure esternamente tramite una porta vetri che era sempre chiusa e da cui accedevano i pazienti Covid.
Questa porta vetro si può aprire sia dall'esterno, con la chiave, sia dall'interno con il maniglione. Per arrivare al reparto Covid dove è avvenuto l'incidente, noi scendiamo le scale dal reparto dialisi, che non ha nulla a che vedere con il tunnel sotterraneo. Per accedere al reparto Covid dialisi, per noi infermieri, il percorso è quello delle scale, quindi internamente, senza in alcun modo passare per il tunnel che è appunto è sotterraneo. Nel reparto Covid dialisi dall'esterno accedono i pazienti con
l'ambulanza, e noi generalmente, quando accade, siamo già all'interno del reparto in attesa del loro arrivo. In quel periodo stavamo lavorando con i malati Covid, ma il pomeriggio del 25 aprile il reparto Covid era chiuso, perché non c'erano pazienti malati Covid, il fatto che fosse festivo non cambia nulla, noi lavoriamo sempre, tranne la domenica. La domenica è chiuso e si viene per le urgenze, mentre i giorni
11 infrasettimanali si lavora sempre, a turni ovviamente, o mattina o pomeriggio. Non ricordo se la mattina il reparto Covid dialisi è stato o meno aperto.”
Tali dichiarazioni dimostrano, dunque, in maniera univoca che il reparto dove si è verificata l'aggressione era in quel giorno chiuso, in quanto non vi erano pazienti positivi al
Covid che dovevano effettuare la dialisi, e non era accessibile dall'esterno.
In ordine all'adozione di misure di prevenzione e sicurezza, invece, è stato provato che la fosse dotata di un sistema di vigilanza privata armata, affidata mediante Parte_5
appalto alla ditta Vigilantes Group S.r.l..
Con specifico riferimento al Presidio Ospedaliero di Giulianova, per come rappresentato da tutti i testi escussi, lo stesso è strutturato in due padiglioni, uno Est, dove si trova il Pronto
Soccorso, ritenuto il luogo di maggiore rischio, ed un altro padiglione Ovest, in cui si trova il reparto Dialisi e quello Dialisi Covid-19 dove si è verificato l'evento.
All'ingresso del padiglione Est è prevista la presenza di un portiere, con postazione fissa, addetto al controllo degli accessi al pronto soccorso (o meglio addetto ad aprire e chiudere le sbarre per l'ingresso dell'ambulanza), mentre è presente un secondo addetto alla vigilanza, una guardia giurata che, invece, controlla entrambi i padiglioni, stazionando maggiormente sul P.O. collocato al padiglione Est, in quanto ritenuto di maggiore criticità.
In tal senso si veda quanto dichiarato da , legale rappresentante Testimone_4 della Vigilantes Group: “ ivi indicato nella relazione è un addetto all'ingresso Testimone_1 del padiglione est, mentre l'altro, è una guardia giurata in servizio presso Controparte_6
tutte e due i lotti del presidio di Giulianova. Il padiglione est è quello dove si trova il pronto soccorso. Il portiere sta solo all'ingresso, ha una postazione fissa e si occupa di far aprire le sbarre anche per le ambulanze. Mentre la guardia giurata fa una sorta di ronda, come postazione fissa avevamo la disposizione di stazionare al pronto soccorso ed in caso di necessità di spostarsi negli altri reparti. Leggendo la relazione riscontro che c'era una sola guardia giurata, essendo l'altro, un custode, addetto ai servizi fiduciari, fisso alla Tes_1 postazione”.
In tal senso anche le dichiarazioni rese da , la guardia giurata che è Controparte_6 intervenuto il giorno dell'aggressione: “Al PO di Giulianova c'è un solo Vigilantes oltre ad un addetto alla portineria, all'epoca, nel 2022 l'organizzazione era la stessa, un vigilantes ed un addetto alla portineria. L'addetto alla portineria era ed è collocato al padiglione Est, quello in cui si trova il pronto soccorso. Per un lungo periodo durante la pandemia eravamo in due come vigilantes, sicuramente fino al 2021, non ricordo di preciso. Poi fino al dicembre
12 2021 eravamo due vigilantes. Prima della pandemia, eravamo in due vigilantes, ma non ricordo da che periodo. Quando è arrivata la pandemia eravamo già due vigilantes. Solo da un certo punto in poi, forse da gennaio 2022 in poi, ero solo io come vigilantes. Noi abbiamo la postazione in pronto soccorso ed ogni ora, ora e mezza, dobbiamo fare il giro dell'ospedale. Mentre quando eravamo in due come vigilantes, uno rimaneva fisso in pronto soccorso, e l'altro faceva il giro dei due padiglioni ”.
Il suddetto teste ha, anche, spiegato che in quel periodo si poteva accedere ai padiglioni liberamente, nel senso che non vi erano controlli all'ingresso: “All'ospedale si poteva accedere liberamente, credo che non ci fossero le restrizioni Covid, c'era solo l'obbligo della mascherina. L'ospedale era liberamente accessibile.”
Ebbene, alla luce delle precedenti considerazioni deve ritenersi che la abbia Parte_5
adottato efficaci ed idonee misure di prevenzione, volte a preservare, per quanto possibile, la sicurezza dell'ambiente di lavoro, in relazione alle caratteristiche del caso concreto.
Al riguardo, appare sintomatico che l'aggressione sia avvenuta all'interno di un reparto Part Covid-19 che era chiuso, vuoto ed inaccessibile a terzi, proprio perché la di RA ne consentiva l'accesso solo mediante l'utilizzo di una chiave (nella disponibilità dei soli operatori) o tramite la maniglia interna.
E' stato provato che il reparto Covid-19 Dialisi in quel momento era chiuso e non vi era alcun utente, e quindi non necessitava di un controllo di vigilanza negli accessi (di cui peraltro non è pretendibile uno per reparto).
Risulta, altresì, provato che l'accesso all'ospedale era libero, nel senso che non vi erano più i controlli previsti nel periodo dell'emergenza epidemiologica per il contingentamento degli ingressi.
Emerge, ancora, che la si sia dotata di un sistema di vigilanza privata, Parte_5
caratterizzato dalla presenza di due addetti, di cui un portiere ed una guardia giurata, quest'ultimo maggiormente stazionante nella zona del P.O., in cui è verosimilmente più alto il rischio di aggressioni, proprio in ragione delle condizioni di lavoro e del contatto diretto con pazienti che tendono, per le più svariate ragioni, a dare in escandescenza.
Alla luce di tali considerazioni si ritiene, dunque, che l'increscioso evento di aggressione subito dalla ricorrente il giorno 25 aprile 2022 non possa essere imputato, a titolo di responsabilità ex articolo 2087 c.c., alla , in quanto il datore di lavoro si è Parte_5
dotato di quelle misure di prevenzione e sicurezza richieste dalla conoscenza e prudenza, che in quanto tali erano funzionali a ridurre il rischio di insalubrità nel posto di lavoro (chiusura
13 del reparto Dialisi Covid, inaccessibilità dall'esterno e dai non autorizzati, predisposizione di un sistema di vigilanza privata).
In altri termini, l'infortunio subito dalla ricorrente è stato causato da una condotta violenta posta in essere da un soggetto terzo sconosciuto (non un paziente), che proprio in quanto tale non poteva essere evitata (proprio perché imprevedibile e non diversamente evitabile) dall'azienda resistente, che comunque ha posto in essere tutte le misure di sicurezza e di prevenzione, per evitare gli accessi di terzi nei reparti Covid-19 (chiusura del reparto, assenza di pazienti, inaccessibilità dall'esterno) e per verificare la sicurezza dell'intero Presidio
Ospedaliero (mediante la vigilanza privata).
In definitiva sintesi, non può essere riconosciuto alcun risarcimento alla ricorrente a titolo di danno differenziale, ulteriore rispetto a quello alla stessa spettante attraverso l'assicurazione , in quanto è da escludersi ogni profilo di responsabilità colposa CP_3 dell'azienda sanitaria nella causazione dell'infortunio.
La domanda va pertanto rigettata.
5. Considerata la particolarità della vicenda, soprattutto nell'ambito di un contesto sociale caratterizzato dalla proliferazione di situazioni di aggressione in ambito sanitario (soprattutto nei P.S.), considerata altresì la condotta processuale della ricorrente in ordine al tentativo di conciliazione, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1809/2023 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
RA, 21.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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