TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Piazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 707 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, con il patrocinio dell'avv. Mauro Scirè e con elezione di Parte_1 domicilio a Palermo, via Uditore n. 20 attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Roberto Saetta e con elezione di domicilio presso Controparte_1
l'avvocatura comunale a Palermo, Piazza Marina n. 39 convenuto
e con il patrocinio dell'avv. Antonina Riccio e con elezione di domicilio a Palermo, Controparte_2 via Goethe n. 7 convenuta
e nei confronti di con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Minà e con elezione di domicilio a Palermo, Controparte_3
Piazza Verdi n. 53 terza chiamata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 09.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La fondazione ha agito in giudizio nei confronti del per ivi Parte_1 Controparte_1 sentirlo condannare al pagamento della somma di € 77.666,04, oltre interessi, pretesa per il servizio di assistenza reso in favore prevalentemente di anziani, giusto patto di accreditamento sottoscritto in data 18.01.2019. In particolare, ha dedotto che il non avrebbe provveduto a corrispondere CP_1 le rette relative al periodo agosto – dicembre 2019 pari all'importo di € 77.666,04. In subordine, ha chiesto la condanna della n.q. di dirigente responsabile del settore di competenza, invocando CP_2
l'applicazione dell'art. 191 TUEL e, in via ulteriormente subordinata, ha proposto domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti del , per essersi indebitamente avvantaggiato delle Controparte_1 prestazioni rese.
Costituitosi il ha contestato la sussistenza del credito per la mancanza di un Controparte_1 valido titolo negoziale avente forma scritta nel periodo oggetto della richiesta. Si è opposto, inoltre, alla domanda ex art. 2041 c.c. avanzata nei suoi confronti, per le ragioni meglio spiegate in comparsa.
Si è costituita altresì deducendo di non aver ricoperto alcun ruolo dirigenziale Controparte_2 all'interno del settore socioassistenziale nel periodo controverso, sicché ha negato qualsivoglia responsabilità a suo carico.
La a fronte della difesa della ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa Parte_1 CP_2 il dirigente all'epoca incaricato e responsabile del servizio.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo si è costituita la quale ha Controparte_3 preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione, deducendo anch'ella di non avere ricoperto la qualifica di dirigente responsabile del settore socioassistenziale nel periodo controverso.
Nel merito, ha negato ogni addebito a suo carico, invocando l'infondatezza delle domande di parte attrice e ha chiesto la condanna di quest'ultima per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Così brevemente ricostruita la vicenda, codesto Tribunale osserva che in corso di causa la attrice e il hanno raggiunto un accordo in via stragiudiziale, con il Parte_1 Controparte_1 quale hanno definito tra l'altro anche la presente controversia.
In ragione di ciò, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra tutte le parti, anche nei confronti dei funzionari chiamati in causa in via subordinata.
Ed invero, è indubbio che la attrice all'esito della citata transazione ha visto riconosciuta Parte_1 in toto la propria pretesa (come dalla stessa dichiarato con note depositate in data 08.01.2025), sicché non residua nessun altro credito in capo alla che quindi non ha più interesse ad Parte_1 agire né nei confronti dell'Ente locale, nè dei suoi funzionari.
Residua, tuttavia, la necessità di provvedere sulle spese di lite, non oggetto di accordo, che vanno regolate in applicazione del principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stato proposto il presente giudizio.
Ebbene, ritiene il decidente che la aveva certamente interesse ad agire nei confronti del Parte_1 al fine di recuperare il credito sorto per effetto delle prestazioni rese, la cui utilità è CP_1 indubbio che sia stata riconosciuta dall'ente locale all'esito della detta transazione. Al riguardo giova rilevare che l'obbligazione del di sostenere le spese occorrenti per il CP_1 servizio di ricovero e assistenza in favore degli anziani sorge ex lege per effetto della L.R. 09.05.1986
n. 22 di “Riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia” e della L. 328/00, È la stessa normativa di settore, poi, a prevedere la necessaria continuità dell'assistenza in favore degli anziani: secondo l'art. 9, D.P.R. n. 158/96, infatti, sino al rinnovo o alla comunicata cessazione del servizio l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi.
Consegue che, nella specie, sebbene la convenzione in essere tra le parti fosse scaduta il 31.07.2019, sicchè la prestazione resa dalla istante non risulta trovare la propria fonte in un atto Parte_1 negoziale, tuttavia è incontestato che la abbia proseguito per il periodo agosto-dicembre Parte_1
2019 ad erogare il servizio di assistenza in favore degli anziani già affidati dal CP_1 all'associazione Nostra Signora di Lourdes, alla quale era subentrata ancor prima della scadenza della convenzione. Pertanto, il non poteva sottrarsi dall'obbligo di pagamento, adducendo di CP_1 non avere stipulato con la controparte un valido titolo negoziale, dovendo piuttosto sopportare il relativo onere per essersi avvantaggiato della prestazione del servizio.
Nessun obbligo, invece, può configurarsi in capo al funzionario in servizio al momento in cui la prestazione è stata resa, in mancanza di un valido titolo negoziale in vigore all'epoca della prestazione del servizio.
Ed infatti, laddove manchi il titolo contrattuale, e non perché adottato in violazione del procedimento ivi contemplato e quindi invalido, ma proprio perché inesistente nella realtà fenomenica, deve escludersi l'applicabilità del co. 4 dell'art. 191 d.lgs. 267/2000.
Si ritiene, infatti, che detta responsabilità sia da inquadrare nell'ambito contrattuale, avendo il legislatore fatto chiaro riferimento, quanto al contenuto dell'obbligo gravante sul funzionario, alla
“controprestazione”, termine che inequivocabilmente postula un rapporto negoziale e l'esatta determinazione dell'obbligazione gravante sull'amministrazione.
Inoltre, nelle ipotesi in cui come quella di specie, a fronte della violazione delle regole sulla contabilità pubblica, si sia comunque registrata per l'ente un'utilità e un arricchimento, la possibilità di riconoscere il debito fuori bilancio esclude il prodursi del particolare fenomeno della novazione soggettiva del rapporto previsto dal co. 4 dell'art. 191 Tuel.
Da quanto affermato discende, pertanto, che sarebbe stata accolta nei confronti del la CP_1 domanda di indebito arricchimento proposta in via subordinata dalla mentre sarebbe Parte_1 stata rigettata la domanda proposta nei confronti dei funzionari. Consegue, quindi, in base al principio della soccombenza (virtuale) che il va Controparte_1 condannato al pagamento delle spese in favore della che tenuto conto del mancato Parte_1 deposito da parte di quest'ultima della comparsa conclusionale e della memoria di replica, vanno liquidate in favore dell'avv. Mauro Scirè (dichiaratosi antistatario) in complessivi € 6.786,00, di cui €
786,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali;
mentre quanto alle spese sostenute da ciascuna delle difese dei funzionari comunali, tenuto conto della complessità e della novità delle norme del
TUEL esaminate, ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensarle nella misura della metà dell'intero che si liquida in complessivi euro 7.052,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, mentre la restante parte (pari al 50% dell'intero liquidato), sarà posta a carico della
Parte_1
Non ricorrono, invece, i presupposti per condannare l'attrice ai sensi dell'art. 96 cpc, in mancanza della prova della mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione della materia del contendere tra tutte le parti.
Rigetta la domanda risarcitoria formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 96 cpc.
Condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 6.786,00, di cui € 786,00 per spese vive,
[...] oltre iva, cpa e spese generali, da distrarre in favore dell'avv. Mauro Scirè dichiaratosi antistatario.
Compensa le spese di lite tra la e i funzionari e Parte_1 CP_3 nella misura del 50% dell'intero che si liquida in complessivi euro 7.052,00 oltre iva, cpa e CP_2 spese generali come per legge.
Pone la restante parte (pari al 50% dell'intero liquidato), a carico della con distrazione Parte_1 in favore di ciascuno dei difensori dei funzionari (Autore e , dichiaratisi antistatari. CP_2
Così deciso a Palermo il 01/04/2025
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Piazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 707 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, con il patrocinio dell'avv. Mauro Scirè e con elezione di Parte_1 domicilio a Palermo, via Uditore n. 20 attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Roberto Saetta e con elezione di domicilio presso Controparte_1
l'avvocatura comunale a Palermo, Piazza Marina n. 39 convenuto
e con il patrocinio dell'avv. Antonina Riccio e con elezione di domicilio a Palermo, Controparte_2 via Goethe n. 7 convenuta
e nei confronti di con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Minà e con elezione di domicilio a Palermo, Controparte_3
Piazza Verdi n. 53 terza chiamata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 09.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La fondazione ha agito in giudizio nei confronti del per ivi Parte_1 Controparte_1 sentirlo condannare al pagamento della somma di € 77.666,04, oltre interessi, pretesa per il servizio di assistenza reso in favore prevalentemente di anziani, giusto patto di accreditamento sottoscritto in data 18.01.2019. In particolare, ha dedotto che il non avrebbe provveduto a corrispondere CP_1 le rette relative al periodo agosto – dicembre 2019 pari all'importo di € 77.666,04. In subordine, ha chiesto la condanna della n.q. di dirigente responsabile del settore di competenza, invocando CP_2
l'applicazione dell'art. 191 TUEL e, in via ulteriormente subordinata, ha proposto domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti del , per essersi indebitamente avvantaggiato delle Controparte_1 prestazioni rese.
Costituitosi il ha contestato la sussistenza del credito per la mancanza di un Controparte_1 valido titolo negoziale avente forma scritta nel periodo oggetto della richiesta. Si è opposto, inoltre, alla domanda ex art. 2041 c.c. avanzata nei suoi confronti, per le ragioni meglio spiegate in comparsa.
Si è costituita altresì deducendo di non aver ricoperto alcun ruolo dirigenziale Controparte_2 all'interno del settore socioassistenziale nel periodo controverso, sicché ha negato qualsivoglia responsabilità a suo carico.
La a fronte della difesa della ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa Parte_1 CP_2 il dirigente all'epoca incaricato e responsabile del servizio.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo si è costituita la quale ha Controparte_3 preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione, deducendo anch'ella di non avere ricoperto la qualifica di dirigente responsabile del settore socioassistenziale nel periodo controverso.
Nel merito, ha negato ogni addebito a suo carico, invocando l'infondatezza delle domande di parte attrice e ha chiesto la condanna di quest'ultima per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Così brevemente ricostruita la vicenda, codesto Tribunale osserva che in corso di causa la attrice e il hanno raggiunto un accordo in via stragiudiziale, con il Parte_1 Controparte_1 quale hanno definito tra l'altro anche la presente controversia.
In ragione di ciò, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra tutte le parti, anche nei confronti dei funzionari chiamati in causa in via subordinata.
Ed invero, è indubbio che la attrice all'esito della citata transazione ha visto riconosciuta Parte_1 in toto la propria pretesa (come dalla stessa dichiarato con note depositate in data 08.01.2025), sicché non residua nessun altro credito in capo alla che quindi non ha più interesse ad Parte_1 agire né nei confronti dell'Ente locale, nè dei suoi funzionari.
Residua, tuttavia, la necessità di provvedere sulle spese di lite, non oggetto di accordo, che vanno regolate in applicazione del principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stato proposto il presente giudizio.
Ebbene, ritiene il decidente che la aveva certamente interesse ad agire nei confronti del Parte_1 al fine di recuperare il credito sorto per effetto delle prestazioni rese, la cui utilità è CP_1 indubbio che sia stata riconosciuta dall'ente locale all'esito della detta transazione. Al riguardo giova rilevare che l'obbligazione del di sostenere le spese occorrenti per il CP_1 servizio di ricovero e assistenza in favore degli anziani sorge ex lege per effetto della L.R. 09.05.1986
n. 22 di “Riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia” e della L. 328/00, È la stessa normativa di settore, poi, a prevedere la necessaria continuità dell'assistenza in favore degli anziani: secondo l'art. 9, D.P.R. n. 158/96, infatti, sino al rinnovo o alla comunicata cessazione del servizio l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi.
Consegue che, nella specie, sebbene la convenzione in essere tra le parti fosse scaduta il 31.07.2019, sicchè la prestazione resa dalla istante non risulta trovare la propria fonte in un atto Parte_1 negoziale, tuttavia è incontestato che la abbia proseguito per il periodo agosto-dicembre Parte_1
2019 ad erogare il servizio di assistenza in favore degli anziani già affidati dal CP_1 all'associazione Nostra Signora di Lourdes, alla quale era subentrata ancor prima della scadenza della convenzione. Pertanto, il non poteva sottrarsi dall'obbligo di pagamento, adducendo di CP_1 non avere stipulato con la controparte un valido titolo negoziale, dovendo piuttosto sopportare il relativo onere per essersi avvantaggiato della prestazione del servizio.
Nessun obbligo, invece, può configurarsi in capo al funzionario in servizio al momento in cui la prestazione è stata resa, in mancanza di un valido titolo negoziale in vigore all'epoca della prestazione del servizio.
Ed infatti, laddove manchi il titolo contrattuale, e non perché adottato in violazione del procedimento ivi contemplato e quindi invalido, ma proprio perché inesistente nella realtà fenomenica, deve escludersi l'applicabilità del co. 4 dell'art. 191 d.lgs. 267/2000.
Si ritiene, infatti, che detta responsabilità sia da inquadrare nell'ambito contrattuale, avendo il legislatore fatto chiaro riferimento, quanto al contenuto dell'obbligo gravante sul funzionario, alla
“controprestazione”, termine che inequivocabilmente postula un rapporto negoziale e l'esatta determinazione dell'obbligazione gravante sull'amministrazione.
Inoltre, nelle ipotesi in cui come quella di specie, a fronte della violazione delle regole sulla contabilità pubblica, si sia comunque registrata per l'ente un'utilità e un arricchimento, la possibilità di riconoscere il debito fuori bilancio esclude il prodursi del particolare fenomeno della novazione soggettiva del rapporto previsto dal co. 4 dell'art. 191 Tuel.
Da quanto affermato discende, pertanto, che sarebbe stata accolta nei confronti del la CP_1 domanda di indebito arricchimento proposta in via subordinata dalla mentre sarebbe Parte_1 stata rigettata la domanda proposta nei confronti dei funzionari. Consegue, quindi, in base al principio della soccombenza (virtuale) che il va Controparte_1 condannato al pagamento delle spese in favore della che tenuto conto del mancato Parte_1 deposito da parte di quest'ultima della comparsa conclusionale e della memoria di replica, vanno liquidate in favore dell'avv. Mauro Scirè (dichiaratosi antistatario) in complessivi € 6.786,00, di cui €
786,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali;
mentre quanto alle spese sostenute da ciascuna delle difese dei funzionari comunali, tenuto conto della complessità e della novità delle norme del
TUEL esaminate, ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensarle nella misura della metà dell'intero che si liquida in complessivi euro 7.052,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, mentre la restante parte (pari al 50% dell'intero liquidato), sarà posta a carico della
Parte_1
Non ricorrono, invece, i presupposti per condannare l'attrice ai sensi dell'art. 96 cpc, in mancanza della prova della mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione della materia del contendere tra tutte le parti.
Rigetta la domanda risarcitoria formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 96 cpc.
Condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 6.786,00, di cui € 786,00 per spese vive,
[...] oltre iva, cpa e spese generali, da distrarre in favore dell'avv. Mauro Scirè dichiaratosi antistatario.
Compensa le spese di lite tra la e i funzionari e Parte_1 CP_3 nella misura del 50% dell'intero che si liquida in complessivi euro 7.052,00 oltre iva, cpa e CP_2 spese generali come per legge.
Pone la restante parte (pari al 50% dell'intero liquidato), a carico della con distrazione Parte_1 in favore di ciascuno dei difensori dei funzionari (Autore e , dichiaratisi antistatari. CP_2
Così deciso a Palermo il 01/04/2025
Il Giudice
Emanuela Piazza