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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1985/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1985/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA 7 MILANO Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. LANDI VALERIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BERTI CARLO ( ) VIA MARSALA 31 40126 BOLOGNA;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
. (C.F. , elettivamente domiciliata in P.tta Guastalla, 7 Controparte_1 P.IVA_2
20212 MILANO presso lo studio dell'avv. BERGAMASCO VINCENZO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FUGAZZA FABIO ( ) PIAZZETTA C.F._2
GUASTALLA N. 7 20121 MILANO;
APPELLATA
E
VF. ), elettivamente domiciliata in P.tta Guastalla, 7 20212 Controparte_2 P.IVA_3 pagina 1 di 23 MILANO presso lo studio dell'avv. BERGAMASCO VINCENZO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FUGAZZA FABIO ( ) PIAZZETTA C.F._2
GUASTALLA N. 7 20121 MILANO
TERZA INTERVENUTA
sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
Nel merito
-rigettare le domande avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
-riformare integralmente la sentenza gravata e accogliere le conclusioni rassegnate nel corso del precedente grado di giudizio che di seguito integralmente si ritrascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, viste le statuizioni di cui all'Ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione n. 6381/2023 e richiamate integralmente le precedenti argomentazioni, deduzioni, difese e richieste, previa, occorrendo, revoca e/o modifica del provvedimento dell'Ill.mo
Tribunale di Milano dd. 21.09.2023, che ha rigettato le domande di parte di emissione di Parte_1 ordinanza ingiunzione di pagamento:
-Emettere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater c.p.c., Ordinanza per il pagamento delle somme non contestate da per l'importo di Euro 2.993.306,66, Controparte_3 pari alla differenza tra la valutazione di stima condotta dal Geom. Perito d.d. Persona_1
04.06.2015 del capannone oggetto di causa, da cui emerge un valore di mercato del bene pari ad Euro
4.791.085,00, e l'ammontare delle somme finanziate dalla San Paolo Leasint in favore di (cfr. Pt_1 doc. 8), determinate da controparte in Euro 1.797.778,34 oltre IVA, ovvero per la somma di Euro
1.325.047,09, pari alle altrettanto incontestate spese sostenute da per l'esecuzione del Parte_1 lavori necessari alla ultimazione del capannone per cui è causa di cui al doc. 29 di parte Parte_1
-Accogliere le domande tutte istruttorie, monitorie, cautelari e di merito formulate in corso di causa e, comunque,
In via preliminare
-Accertare e dichiarare inammissibilità, improcedibilità e, comunque, improponibilità del presente giudizio per le ragioni esposte in corso di causa
In via subordinata, nel merito:
pagina 2 di 23 -Respingere le domande tutte ex adverso formulate per tutte le ragioni meglio esposte in corso di causa
e, comunque, anche per effetto della interpretazione secondo buona fede prefigurata dall'Ordinanza n.
6381/2023 della Suprema Corte, nonché della eccezione di inadempimento spiegata da parte convenuta.
In via riconvenzionale
-Previo accertamento degli inadempimenti imputabili a per tutte le ragioni Controparte_3 meglio esposte in corso di causa, nonché previo accertamento delle dedotte nullità ed invalidità contrattuali meglio specificate nella perizia tecnica della dott.ssa prodotta sub doc. 7, Persona_2 anche con riguardo all'art. 15 del Contratto stipulato inter partes,
-dichiarare contrario a buona fede il rifiuto opposto da parte attrice a procedere alla valutazione del bene nei termini espressi in corso di causa;
-comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di rilascio ex adverso promossa, condizionare l'ordine di rilascio del bene per cui è causa da parte di al pagamento da parte Parte_1 di in favore di a titolo di corretto adempimento contrattuale, di Controparte_3 Parte_1 quanto maturato in capo a per le ragioni ed i titoli meglio esposti in corso di causa;
e, Parte_1 comunque, al pagamento dell'importo non inferiore alla differenza tra il valore del bene quale determinato all'interno della relazione prodotta sub doc. 8 e l'ammontare dell'importo finanziato;
il tutto oltre interessi e rivalutazioni, salvo il maggior danno, dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
previa, occorrendo, ogni declaratoria del caso, anche ex artt. 1418 e ss. e 1453 c.c., estesa anche alle previsioni contrattuali meglio descritte in corso di causa
-Dichiarare tenuta e condannare 1) al risarcimento dei danni tutti patiti e Controparte_3 patiendi da per i titoli e le causali meglio esposte in corso di causa, nella misura non Parte_1 inferiore alla differenza tra il valore del bene quale determinato all'interno della relazione prodotta sub doc. 8 e l'ammontare dell'importo finanziato - laddove tale cifra, salvo gravame, non venisse riconosciuta per la causale supra specificata - 2) oltre che al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi da parte convenuta per le ragioni ed i titoli in narrativa esposti anche ex artt. 1218, 1453 e ss.,
2059 e ss. c.c., nonché ex artt. 185 e 644 c.p.; il tutto oltre interessi e rivalutazioni, salvo il maggior danno dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
e, comunque,
-dichiarare tenuta e condannare ad ogni dovuta restituzione di quanto Controparte_3 indebitamente percepito da per le causali ed i titoli in corso di causa espressi, avuto Parte_1 riguardo anche alle dedotte illiceità, invalidità e responsabilità, anche ex artt. 1418, 1523, 1526 e
pagina 3 di 23 2033 e ss. c.c., e, comunque, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c., al pagamento nei confronti di di una somma non inferiore alla differenza tra il valore del bene quale Parte_1 determinato all'interno della relazione prodotta sub doc. 8 e l'ammontare dell'importo finanziato - laddove tale cifra, salvo gravame, non venisse riconosciuta per le causali in atti specificate -, oltre che al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi da parte convenuta per le ragioni ed i titoli esposti in corso di causa anche ex artt. 1218, 2059 e ss. c.c., nonché ex artt. 185 e 644 c.p.; il tutto oltre interessi
e rivalutazioni, salvo il maggior danno dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
In via istruttoria, cautelare ed urgente
-Disporre accertamento tecnico preventivo nei termini esposti in corso di causa.
-Ammettere le istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. nonché con memoria ex art. 183 VI co. n. 3 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Per E Controparte_1 Controparte_2
Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così giudicare: nel merito e in via principale: rigettare l'impugnazione e tutte le domande proposte dalla Parte_1 nei confronti dell'appellata in quanto infondate in fatto e in diritto per le
[...] Controparte_1 ragioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 5437/2024 del
Tribunale di Milano pubblicata in data 27.05.2024; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Dichiara di non accettare il contraddittorio su ogni eventuale eccezione e/o domanda nuova della controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato telematicamente in data 26 giugno 2024 la società da Parte_1
Ravenna appellava la sentenza n. 5437/2024 del 24 maggio 2024, pubblicata il 27 maggio 2024 e notificatale in data 28 maggio 2024, con la quale il Tribunale di Milano, definendo la causa n.
21088/2020 di Rg. radicata nei propri confronti da , tramite la procuratrice Controparte_1 speciale - in cui era medio tempore intervenuta quale Controparte_4 Controparte_2 assegnataria, per scissione nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione, con effetto dal 19.12.2022, dei beni e dei rapporti attivi e passivi derivanti o connessi ai contratti di leasing, fra cui quello oggetto di causa, descritti nell'allegato “C” del rogito redatto dal Notaio dr. Per_3 pagina 4 di 23 di Milano del 2.12.2022 rep. 14519, racc. 7829, prodotto in atti (doc. 20 del ricorso ex art. Per_4
297 cpc di -, rigettate le proprie eccezioni e pretese riconvenzionali, in Controparte_1 accoglimento delle domande della controparte, accertata la risoluzione alla data del 10 ottobre 2014 del contratto di locazione finanziaria n. 20047963 stipulato il 30.8.2006, avente quale oggetto immobile da costruire su area sita in Ravenna, Zona Bassette Sud, meglio descritto nell'atto di compravendita a rogito del Notaio dr. di Ravenna n. 8319 rep., n. 5123 racc., del Persona_5
30.8.2006, registrato in Ravenna il 4.9.2006 ed ivi trascritto il giorno successivo, ed accertata la successiva propria illegittima occupazione del bene in questione, l'aveva condannata alla restituzione immediata in favore della concedente del complesso immobiliare sito in Ravenna, Zona
Artigianale Bassette Sud, via Giolitti n. 15, con propria condanna al rimborso delle spese di lite in favore di . Controparte_1
1.2 Nel giudizio così radicato si costituivano le società e Controparte_1 Controparte_2 entrambe rappresentate dalla procuratrice speciale , con congiunta comparsa di Controparte_4 risposta del 24 ottobre 2024, con la quale resistevano al gravame.
1.3 Ad esito della prima udienza del 19 novembre 2024, veniva fissata dal precedente Istruttore al 20 maggio 2025 la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi, cui faceva seguito il rigetto da parte del Collegio, in parziale diversa composizione, con ordinanza riservata del medesimo giorno, dell'istanza ex art. 283 cpc formulata dall'appellante.
1.4 Alla predetta udienza del 20 maggio 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito dai rispettivi procuratori di apposite note scritte – il nuovo Consigliere istruttore, designato dal Presidente della Corte il 20 gennaio 2025, rimetteva le parti per la decisione avanti al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Prima di entrare nel merito dell'appello in discussione, appare opportuno evidenziare come risulti pacifico che fra le stesse parti si siano svolti altri giudizi, tutti aventi ad oggetto il medesimo contratto di leasing e lo stesso immobile, oltre che questioni in larga parte coincidenti, tanto che il processo di prime cure che ha dato luogo alla sentenza qui gravata era stato sospeso ex art. 295 cpc in attesa di pronunciamento da parte della Corte di Cassazione adìta medio tempore da Parte_1 trattasi, in particolare, delle seguenti procedure:
- Causa n. 56272/2015 di Rg. promossa da verso (cui è Parte_1 Controparte_5
pagina 5 di 23 subentrata ed avente causa da ) avanti al Tribunale di Controparte_1 Parte_2
Milano, tesa ad accertare l'illegittimità del comportamento della concedente, con conseguente responsabilità risarcitoria della stessa, oltre che la nullità di alcune clausole contrattuali in punto di: determinazione degli interessi;
mancata applicazione, di fronte ad ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto negoziale e alla conseguente facoltà della concedente di pretendere la restituzione anticipata del bene, del diritto di essa locataria ad ottenere la restituzione dei canoni corrisposti in corso di rapporto ex art. 1526 cc ed un importo corrispondente all'incremento di valore del bene per effetto delle migliorie apportatevi da parte sua a seguito dei lavori eseguiti per la costruzione dell'edificio. Tale giudizio si è concluso con sentenza n.
10734/2017 del 25.10.2017 di totale rigetto delle domande di (v. doc. 9 del Parte_1 fascicolo di primo grado della qui appellante).
- Appello avverso detta sentenza da parte di iscritto al n. 5668/2017 di Rg., definito Parte_1 con sentenza n. 2345/2019 del 20.5.2019 (doc. 11, stesso fascicolo), con la quale questa stessa
Corte, in diversa composizione, parzialmente accogliendo il gravame, ha dichiarato la nullità della clausola con la quale erano stati pattuiti gli interessi moratori, accertandone comunque la debenza, ricondotti al saggio legale in vigore al momento della pattuizione, e disponendo, per l'effetto, la condanna dell'Istituto finanziario a restituire quanto eventualmente ricevuto a tale titolo in eccedenza, nel contempo, con conferma della decisione impugnata relativamente alle restanti doglianze della conduttrice, per quanto devoluto.
- Ricorso per cassazione proposto da avverso detta sentenza, iscritto al n. Parte_1
25512/2019 di Rg, e definito con ordinanza n. 6381/2023 del 19.10.2022 (doc. 13, stesso fascicolo), con la quale il Supremo Collegio ha rigettato tutti i motivi proposti dall'ivi ricorrente, fra l'altro, espressamente confermando la piena validità dell'art. 15 del contratto di locazione finanziaria, laddove prevedente, ad esito della risoluzione anticipata del rapporto negoziale per inadempimento dell'utilizzatore, il diritto della concedente, da un lato, al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, dall'altro lato, la possibilità della locatrice di determinare unilateralmente il valore del bene al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso il conduttore, con la precisazione che tale clausola è da interpretare ed eseguire secondo correttezza e buona fede, così che, nell'ipotesi in cui, al momento dell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non fosse stato ancora venduto, la concedente sarebbe tenuta a portarne in diffalco il pagina 6 di 23 valore commerciale (palesando il criterio adottato per individuarne la stima equa di mercato in caso di contestazione da parte dell'utilizzatore, cui, peraltro, competerebbe l'onere di provarne l'erroneità), mentre, nel contrario caso in cui il bene fosse stato già rivenduto, oggetto del diffalco dovrebbe ricavarsi ad esito della vendita, salva riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cc, laddove avvenuta a prezzo vile per negligenza della concedente. Il
Supremo Collegio ha, quindi, confermato, da una parte, che la clausola che consente alla concedente di stabilire il prezzo cui vendere non è nulla, potendo l'utilizzatore contestare la stima effettuata – nel caso di specie non ancora compiuta – e potendo comunque reagire ad una vendita a prezzo vile attraverso la riduzione di quanto spettante al locatore a titolo di risarcimento per l'inadempimento, fermo restando che altro è il valore di vendita, che è ciò cui mira la regola suddetta, altra la previa stima del bene;
dall'altra parte, che non possa sussistere un indebito arricchimento della finanziaria laddove l'immobile venisse venduto ad un valore nettamente superiore al credito vantato dalla stessa, ancorchè conferitogli dalle migliorie apportatevi dalla conduttrice, posto che l'art. 15 del contratto impone alla concedente di riversare l'eccedenza di tale vendita, rispetto al valore del credito, all'utilizzatore; dall'altra parte lato ancora, che la decisione della Corte territoriale, laddove, dichiarata l'usurarietà dei tassi moratori, li ha ricondotti entro la misura di quelli lecitamente convenuti in applicazione dell'art. 1224, primo comma, cc. è del tutto corretta. La Corte di Cassazione ha altresì rigettato per inammissibilità gli ultimi due motivi di ricorso di concernenti la pretesa di Parte_1 vedere dichiarare la nullità della clausola di interessi per anatocismo, che la Corte territoriale, a dire della ricorrente, aveva qualificato erroneamente quale domanda nuova, e per omessa pronuncia e violazione degli artt. 117 TUB e 1284, 1346, 1418 e 1419 cc, in punto di eccepita difformità tra tasso convenuto e quello effettivamente praticato, difformità, peraltro, che il
Supremo Collegio ha evidenziato fosse stata già esclusa dal Tribunale in capo di decisione che il giudice di seconde cure aveva ritenuto non censurato dall'appellante.
- Ricorso ex art. 696 cpc di avanti al Tribunale di Milano, iscritto al n. 20649/18 di Parte_1
Rg., per ottenere l'accertamento del valore del fabbricato e la quantificazione della differenza fra tale stima e l'importo oggetto del finanziamento. Tale ricorso è stato dichiarato inammissibile, stante la mancata restituzione del bene, ancora detenuto dalla conduttrice al momento in cui la lite qui in decisione è stata incamerata.
2.2 Ciò posto, con il primo motivo, articolato in tre subalterni distinti, censura la qui Parte_1 pagina 7 di 23 impugnata sentenza nei seguenti punti.
a) Laddove il Giudice a quo non ha tenuto conto che da parte sua nel corso del giudizio – e non solo nella comparsa conclusionale, ma già a pag. 3 della memoria ex art. 183, sesto comma, n.2, cpc ritualmente depositata – era stata tempestivamente eccepita e rilevata la rinuncia da parte di alla domanda ad accertare la risoluzione del contratto di leasing per Controparte_1 Pt_3 inadempimento della locataria ove fosse stata ritenuta inefficace la risoluzione intimata con la raccomandata del 4.9.2014, in quanto, pur reiterata nel ricorso in riassunzione dopo la definizione del processo in Cassazione, non era stata riproposta dall'Istituto di credito nelle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, con conseguente inammissibilità
e/o improcedibilità, a suo avviso, della domanda di controparte tesa ad accertare l'assenza di titolo in capo ad essa conduttrice legittimante l'occupazione dell'immobile oggetto di causa.
Tale doglianza risulta decisamente destituita di fondamento.
Vale, in proposito, osservare come in prime cure, nelle proprie finali Controparte_1 conclusioni, riportate puntualmente nella sentenza gravata, aveva chiesto letteralmente di
“accertare che non dispone di alcun titolo che la legittimi all'occupazione Parte_1 dell'immobile di proprietà di formante oggetto del contratto di locazione Controparte_1 finanziaria n. 20047963, e ciò in ragione dell'intervenuta risoluzione dello stesso intimata con raccomandata in data 04/09/2014; conseguentemente, condannare la convenuta Parte_1
in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante Sig.
[...] CP_6
con sede in Ravenna, Via Fernando Santi n. 2, a procedere al rilascio del compendio
[...] immobiliare sopra descritto, libero da persone e vuoto di cose, a favore dell'attrice
[...]
riservato il diritto dell'esponente di agire in separata sede per il pagamento Controparte_1 dei canoni restati insoluti e dei danni derivati e derivanti in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto di leasing e della ritardata riconsegna dell'immobile (sito in Ravenna,
Zona Artigianale Bassette Sud, Via Giolitti n. 5) di cui è causa”; ciò, dopo che la Suprema
Corte di Cassazione aveva nel frattempo rigettato il ricorso di parte qui appellante, fra l'altro, in ragione della ritenuta piena validità del contratto di leasing intercorso fra le parti, ivi compresa la clausola (art. 15) regolante gli effetti dell'intimata risoluzione di diritto per - pacifico, in quanto non contestato - inadempimento della locataria nel pagamento delle rate scadute alla data del 4.9.2014, per complessivi € 82.919,36, come puntualmente indicato nella raccomandata pagina 8 di 23 di pari data in atti prodotta in prime cure dalla finanziaria unitamente all'estratto conto alla stessa allegato (doc. 10 di parte appellata), il che aveva conseguentemente comportato il venire meno dell'interesse di a coltivare oltre la domanda subordinata dalla Controparte_1 medesima inizialmente proposta, per la (poi non intervenuta) ipotesi in cui fosse stata dichiarata l'inefficacia della risoluzione come sopra intimata, vòlta a vedere comunque “accertare e dichiarare l'inadempimento della agli obblighi contrattuali assunti con il contratto Parte_1 stesso e, conseguentemente, condannare la convenuta in persona del suo Parte_1
Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. con sede in Ravenna, Controparte_6
Via Fernando Santi n. 2, a procedere al rilascio del compendio immobiliare sopra descritto, libero da persone e vuoto di cose, a favore dell'attrice riservato il Controparte_1 diritto dell'esponente di agire in separata sede per il pagamento dei canoni restati insoluti e dei danni derivati e derivanti in conseguenza della ritardata riconsegna dell'immobile di cui è causa”.
b) Laddove il Tribunale ha ritenuto tardive e, comunque, infondate, le proprie contestazioni, da un lato, di nullità della lettera del 4.9.2014, con la quale la concedente ha intimato, in via stragiudiziale, la risoluzione del contratto in questione, poiché priva dell'indicazione dell'obbligazione violata da parte sua che potesse giustificarne lo scioglimento anticipato, oltre che della clausola sinallagmatica di riferimento, dall'altro lato, di nullità della clausola n. 14 del rapporto negoziale, avente quale oggetto le ipotesi di sua risoluzione, in quanto assolutamente indeterminata, riferendosi genericamente a “tutte le obbligazioni” dello stesso, questione, secondo non coperta da giudicato, considerato che il giudizio svoltosi in Parte_1
Cassazione verteva sulla validità, o meno, della diversa clausola n. 15; inoltre, per l'attrice, incide sulla validità ed efficacia della risoluzione stragiudiziale in questione il fatto che la menzionata lettera non indica neppure quale sarebbe la norma delle “condizioni generali che disciplinano il contratto” dalla cui applicazione sarebbe disceso lo scioglimento di diritto del rapporto sinallagmatico, né quale sarebbe stato il credito da rate lasciato insoluto da parte sua, situazione impeditiva della possibilità di individuare a quale, fra i numerosi casi di inadempimento previsti, la concedente avesse inteso riferirsi;
ciò, anche considerato che quanto prodotto dalla controparte in prime cure per individuare i vincoli sinallagmatici fra le parti (doc.
4) è formato da un frontespizio, denominato “documento di sintesi”, e da due distinti documenti, rispettivamente denominati “contratto di locazione finanziaria” (anche definito pagina 9 di 23 “condizioni particolari”) e “condizioni generali del contratto di locazione finanziaria”, le cui previsioni sinallagmatiche, in tutto o in parte, non sono coincidenti, per cui devono interpretarsi nel senso letterale complessivo e conservativo ex artt. 1363 e 1367 cc., con l'aggiunta che, per individuare le obbligazioni dalla cui violazione conseguirebbe la risoluzione del rapporto, occorre riferirsi al documento di sintesi, firmato da entrambe le parti e, quindi, avente valenza sinallagmatica a tuti gli effetti, il quale, appunto, rimanda genericamente ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui al contratto in questione, con conseguente nullità per indeterminatezza dell'oggetto. E, stante l'assenza di domanda di controparte di accertamento del preteso inadempimento e di intervenuta risoluzione stragiudiziale del contratto, la nullità della clausola in questione comporta l'inammissibilità dell'avversaria pretesa per assenza di una condizione dell'azione; ciò, anche perché l'art. 14 delle condizioni generali di contratto, rubricato “clausola risolutiva espressa”, non ha formato oggetto di specifica ed autonoma approvazione scritta, ma
è richiamato per relationem dall'art. 17 delle condizioni particolari, che però non rinvia all'art. 15, che ne disciplina gli effetti, con conseguente invalidità ed inefficacia del primo, laddove nemmeno conoscibile da parte del contraente che ne ha subìto l'inserimento; ciò, stante la struttura complessa del contratto oggetto di causa, formato unilateralmente dalla concedente, con necessità, quindi, di valutazione ex art. 1341 cc alla stregua delle previsioni sinallagmatiche determinanti uno squilibrio ai danni dell'utilizzatrice. E, d'altra parte, secondo l'appellante, gli artt. 14 e 15 delle condizioni generali in parola non presentano una specifica approvazione sul foglio che materialmente le incorpora, né il documento contenente le condizioni generali si conclude con una clausola avente il medesimo contenuto – e funzione – dell'anzidetto art. 17 delle condizioni particolari, per cui non assicura il rispetto della disciplina dettata dagli artt.
1341 e 1342 cc al fine di garantire un'effettiva conoscenza del contenuto delle predette condizioni generali, accertamento che, a suo avviso, avrebbe dovuto compiere il primo decidente e di cui, pertanto, deve occuparsi il giudice del gravame, anche d'ufficio.
Tali doglianze sono, in parte, inammissibili, per altra parte, del tutto destituite di fondamento.
Vale, in proposito, considerare che, quanto all'art. 15 delle condizioni generali della locazione finanziaria in discussione (riguardante gli effetti della risoluzione anticipata del rapporto), si è pronunciata inter partes la Cassazione ritenendone la piena validità (al pari dell'intero contratto di leasing), per cui la questione è coperta da giudicato, che ne preclude un ulteriore esame in questa sede;
e parimenti, tenuto conto della portata della medesima pronuncia del Supremo pagina 10 di 23 Collegio, va confermata la piena validità anche dell'art. 14 delle medesime condizioni generali, facente parte del medesimo documento negoziale: trattasi, del resto, entrambe, di clausole di chiara ed intellegibile portata, oltretutto sottoscritte specificamente dalla conduttrice (certo non qualificabile alla stregua di un consumatore, attesane la qualità professionale, tanto più con riferimento alla complessa e rilevante operazione immobiliare che ci occupa), anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 cc, il 30.8.2006, in virtù dell'espresso richiamo nell'art. 17 delle condizioni particolari del contratto;
e, d'altro canto, come bene ritenuto dal Giudice a quo, con ampia, adeguata e condivisibile motivazione del proprio convincimento, nell'art. 14 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria si specificavano tutte le distinte ipotesi o, meglio, tutti gli obblighi dell'utilizzatore la cui violazione avrebbe legittimato la concedente a intimarne la risoluzione (v. doc. 4 del fascicolo di primo grado dell'odierna appellata, p. 16), quadro completato dall' ulteriore regolamentazione delle ipotesi di scioglimento anticipato del rapporto per colpa della locataria di cui all'art. 6 delle condizioni particolari e da quanto espressamente previsto alla pag. 2 del documento di sintesi, a riprova dell'ampia, ripetuta più volte, informativa al riguardo data dalla concedente alla conduttrice, a sua volta pienamente edotta e consapevole degli obblighi assunti dalla medesima – certo non per costrizione, ma nell'esercizio della sua attività imprenditoriale - e delle conseguenze derivanti dal loro mancato adempimento. E, d'altra parte, il tenore della raccomandata del 4.9.2014 dell'odierna appellata non lascia certo dubbi circa gli obblighi non rispettati dalla locataria in base ai quali è stata comunicata la decisione dell'Istituto di credito di risolvere di diritto il contratto, essendovi stato, da un lato, espressamente contestato alla l'inadempimento della sua principale Pt_1 obbligazione di conduttrice, consistente nel pagamento dei canoni di leasing, per un importo scaduto, a quella data, di euro 82.919,36, e, dall'altro lato, comunicato che la società concedente, a quel punto, intendeva avvalersi della clausola risolutiva espressa pattuita in virtù delle condizioni generali di contratto, conformemente alla previsione dell'art. 1456 c.c., per cui,
a tal fine, risulta del tutto irrilevante la mancata specificazione anche del numero identificativo della condizione negoziale disciplinante la clausola risolutiva.
c) Laddove il Tribunale ha escluso la necessità dell'attivazione da parte della locatrice, prima di richiedere il rilascio del bene, della procedura disciplinata dai commi 138 e 139 dell'art. 1 della legge 124/2017, a suo avviso da applicarsi al caso di specie una volta accertata l'invalidità e l'inefficacia della comunicazione contenente la dichiarazione della concedente di volersi pagina 11 di 23 avvalere della clausola risolutiva espressa a norma dell'art. 1456 cc richiamata dagli artt. 14 e
15 delle condizioni generali del contratto, a loro volta invalidi ed inefficaci per i motivi sopra esposti, così che la risoluzione intimatale per proprio inadempimento si è rilevata, per la prima volta, nel 2020 con la notifica dell'atto introduttivo della lite in primo grado, quindi, successivamente all'entrata in vigore della menzionata L. 124/2017, al contrario di quanto ritenuto dal Giudice a quo, per il quale i presupposti della risoluzione del rapporto negoziale dedotto in giudizio si sarebbero verificati nel corso dell'anno 2014, per cui si applicherebbe la normativa di cui all'art. 1526 cc;
e, del pari, è anche censurabile, secondo la qui procedente, quanto ulteriormente affermato dal primo decidente, per il quale per il comma 138 dell'art. 1 della l. 124/17 prima della vendita o della diversa ricollocazione sul mercato del bene deve avvenire la sua restituzione, per cui solo alla luce del valore della vendita o della nuova collocazione (quindi, necessariamente dopo la restituzione dell'immobile) sarebbe possibile verificare quali siano i reciproci debiti-crediti tra utilizzatore e concedente;
tale ragionamento, a dire dell'appellante, non è corretto, in quanto il comma 138 citato va coordinato con il 139, per il quale, qualora non sia possibile fare riferimento ai valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da enti specializzati, si deve procedere alla vendita sulla base della stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento di detta comunicazione, con l'aggiunta che nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si deve attenere a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità, adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione del conduttore, con la conseguenza che nel caso di specie si sarebbe dovuta seguire tutt'un'altra procedura rispetto a quella concretamente perseguita da parte di
; ciò, anche tenuto conto della circostanza che quanto previsto dai commi Controparte_1
137-139 dell'art. 1 della l. 124/17 non antepone affatto la riconsegna del bene alla vendita o ad altra ricollocazione sul mercato, ovvero alla stima del suo valore economico (ovviamente da non lasciare al mero arbitrio della locatrice o, addirittura, di , facendo Controparte_2 decorrere i termini dal momento in cui si invoca la risoluzione del vincolo negoziale..
Anche tali doglianze risultano infondate e vanno, di conseguenza, de plano rigettate. pagina 12 di 23 Richiamato quanto già più sopra riportato quanto alla piena validità delle clausole nn. 14 e 15 delle condizioni generali del contratto di leasing che ci occupa, nonché della lettera del 4.9.2014 di parte appellata, quanto opinato nel punto in esame dall'appellante risulta del tutto assorbito, avendo basato la stessa le proprie difese in commento sull'inesistente presupposto che la risoluzione intimatale sia da collocarsi temporalmente nel 2020, alla data di notifica dell'atto introduttivo della lite in prime cure, quando, al contrario, detta intimazione risale al 4.9.2014, quindi palesemente in data anteriore all'entrata in vigore della Legge 124/2017 dalla stessa invocata, a tacere che il rapporto di specie è insorto nel 2006. D'altra parte, è ben vero quanto evidenziato dal Tribunale, laddove ha rammentato che il contratto non subordinava ad alcuna procedura la restituzione dell'immobile a seguito della risoluzione anticipata e che tale condizione nemmeno è prevista dalla legge e, precisamente dall'art. 1, commi 137 e ss., l. n.
124\2017.
In effetti, la normativa citata non prevede in alcun modo che il procedimento ivi previsto per la valutazione del bene condizioni la sua restituzione successiva alla risoluzione del contratto, rappresentando, anzi, la riconsegna del bene il presupposto per l'avvio della procedura disciplinata dai commi 138 e 139; basti considerare che l'art. 1, comma 138, dispone, testualmente, che “in caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato […]”, espressioni dalle quali emerge chiaramente che prima deve avvenire la restituzione, ad esito della quale si potrà procedere alla vendita o alla diversa collocazione od anche alla stima del bene;
ciò, in quanto solo quando lo stesso sia stato in concreto reso, è possibile valutarne lo stato e le condizioni;
e solo alla luce del valore della vendita o della nuova collocazione (quindi, necessariamente dopo la restituzione del bene), sarà possibile verificare i reciproci debiti-crediti tra utilizzatore e concedente.
Sul punto, peraltro, come anche al riguardo bene rilevato dal Giudice di prime cure, vale anche osservare che la disciplina di cui alla L. 124/2017 non può in alcun modo essere applicata alla fattispecie anche stando ai principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza
28 gennaio 2021 n. 2061, in virtù dei quali la nuova disciplina non ha effetti retroattivi, così che il comma 138 vale, al più, per le risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa, dovendocisi invece riferire analogicamente nelle altre ipotesi - tra le pagina 13 di 23 quali, evidentemente, rientra la fattispecie oggetto di causa, essendosi, come anticipato, i presupposti della risoluzione verificati nel corso dell'anno 2014 – alla normativa di cui all'art. 1526 c.c..
2.3 Con il secondo motivo si duole della mancata corretta lettura ed interpretazione da Parte_1 parte del Tribunale degli artt. 14 e 15 delle condizioni generali del contratto secondo i canoni di buona fede e correttezza richiamati nell'ordinanza della Cassazione n. 6381/2023 resa inter partes, punto che il primo decidente ha ritenuto di non esaminare, in quanto, contrariamente a quanto verificatosi, a suo avviso, il Supremo Collegio avrebbe definitivamente escluso la violazione, da parte della concedente, dei predetti canoni, quando nella citata ordinanza è stata unicamente statuita la validità dell'art. 15 delle condizioni generali del contratto, senza null'altro addurre, specie in merito al comportamento tenuto da . La Corte di legittimità al riguardo, secondo Controparte_1 la qui procedente, ha ritenuto valido l'art. 15 delle condizioni generali del contratto valorizzando la clausola generale di buona fede, con la conseguenza che, in virtù di tale principio, la concedente deve comportarsi in siffatto modo nel momento in cui dovesse cedere il bene. E sulla base del contenuto della predetta ordinanza, più sopra riportato, aggiunge l'appellante, non essendo stato ancora venduto l'immobile in questione ed intendendo la controparte agire per ottenerne il rilascio senza che venga accertato il suo supposto credito nei confronti di essa conduttrice, è evidente come la domanda di rilascio debba considerarsi condizionata alla stima del bene, da condursi sulla base del valore equo di mercato nel luogo e al tempo della risoluzione, alla luce di quanto disposto dagli artt. 1366 e 1375 cc., con la conseguenza che la domanda proposta dalla locatrice nel corso del giudizio di prime cure si sarebbe dovuta dichiarare improcedibile ed inammissibile, mancando la stima del bene pur a fronte della pretesa di rilascio, comportante la rilevanza e l'ammissibilità della
CTU estimativa sollecitata da essa appellante in prime cure, qui per l'effetto reiterata, oltretutto diretta a soddisfare l'interesse comune delle parti;
ciò, anche considerato, aggiunge la qui procedente, che non può lasciarsi all'arbitrio della finanziaria o, addirittura di un terzo, quale la determinazione del valore del complesso immobiliare per cui è causa, in Controparte_2 quanto, opinando diversamente, si assisterebbe ad un vulnus del diritto alla parità contrattuale delle parti, la perdita della disponibilità del bene privando la conduttrice della facoltà di condurre ogni attività di verifica circa la diligenza profusa dalla locatrice nella congrua valorizzazione economica dell'immobile e della sua vendita, per cui l'appellata, una volta ottenuta la risoluzione del contratto, avrebbe dovuto attivare la procedura prevista dalla richiamata normativa (l. 124/2017) o, quanto pagina 14 di 23 meno, attivarla all'indomani della sua entrata in vigore;
ciò, considerato che la domanda di restituzione del bene è stata formulata per la prima volta incardinando la presente azione, quando detta pretesa si sarebbe dovuta subordinare alla previa stima oggettiva, in modo da tutelare concretamente l'investimento milionario realizzato da essa locataria.
Tale motivo, qui richiamato, mutatis mutandis, quanto già più sopra osservato, è inammissibile, prima ancora che infondato.
Il Supremo Collegio nella più volte richiamata ordinanza, resa in giudizio inter partes, ha rigettato ogni motivo proposto in tale sede da per l'effetto confermando le statuizioni dei Parte_1 giudici di merito che già si erano occupati della vicenda, disattendendo quanto ivi lamentato dalla odierna appellante anche circa la dedotta nullità della clausola contrattuale (art. 15 delle condizioni generali) che prevede, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, che il concedente possa soddisfarsi vendendo il bene, senza predeterminazione del suo valore commerciale;
ciò, avendo l'utilizzatore il potere di attivarsi per costringere la concedente a procedere ad una vendita al migliore risultato, aggiungendo che in quel giudizio la Corte di seconde cure aveva fatto corretta applicazione di principi espressi in materia dalla stessa Cassazione, allorquando aveva escluso che dal solo fatto che detta clausola non preveda una previa stima o una procedura di vendita del bene possa conseguire un arricchimento in capo alla finanziaria, in quanto l'eccedenza è, comunque, riconosciuta in favore dell'utilizzatore.
D'altra parte, la questione qui proposta era già stata dibattuta avanti al Tribunale di Milano nella causa n. 56272/2015 di Rg. conclusasi con sentenza n. 10734/2017, poi appellata e, quindi, giunta al giudizio della Cassazione di cui si è detto;
orbene, in tale sentenza (in punto non riformato dalla
Corte territoriale nel processo n. 5668/17 di Rg e, poi, dalla Cassazione e, quindi, passato in giudicato) il decidente aveva ritenuto valida la clausola in discussione (art. 15 delle condizioni generali), motivando, fra l'altro, che “non si capisce come si possa valutare un bene se non ancora restituito e in tesi occupato dall'utilizzatore, posto che in questo caso il relativo valore sarebbe ovviamente bassissimo”, con l'aggiunta che “ciò sarebbe un incentivo a condotte opportunistiche del debitore, che potrebbe decidere di rendersi inadempiente in un momento in cui l'immobile viene valutato in modo particolarmente alto”.
A ciò, si aggiunga che per pacifica giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia ogni pretesa del conduttore tesa ad ottenere il riconoscimento di somme derivanti, in tesi, in suo favore ad esito pagina 15 di 23 della risoluzione del contratto di leasing soggetto alla disciplina anteriore all'entrata in vigore della legge 124/2017, quale quello di specie, è subordinata alla previa restituzione del bene (cfr. ex multis: Cassazione Civile, Sez. 1, ordinanza n. 10249 del 30.3.2022; Cassazione Civile. Sez. 3, ordinanze n. 7367 del 14.3.2023 e n. 9210 del 22.3.2022; Cassazione Civile, Sez. 6-3, ordinanza n.
21895 del 20.9.2017); a tacere che al locatario, che intenda comportarsi secondo i canoni di buona fede, quali quelli invocati da non è certo precluso attivarsi per rinvenire eventuali Parte_1 acquirenti da sottoporre alla locatrice, onde consentire di farle conseguire il maggiore introito possibile, di riflesso, anche a proprio vantaggio in virtù del patto di deduzione di cui alla clausola
15 delle condizioni generali più volte richiamata: da qui, anche l'irrilevanza in questa sede della
CTU invocata dall'appellante ed oggetto del sesto motivo di gravame, peraltro anche palesemente inammissibile, laddove ictu oculi esplorativa, osservandosi, nel contempo, l'assenza negli atti e nelle memorie depositate dalla stessa in prime cure di ulteriori istanze istruttorie, che l'appellante avanti a questa Corte ha dichiarato di intendere richiamare per relationem con rinvio alla propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cpc, nella quale, tuttavia, null'altro, al di fuori della CTU, ha dedotto ai fini probatori, ad eccezione di una riserva di apposita formulazione nella successiva memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, anche nella quale, peraltro, al riguardo nulla ha proposto.
2.4 Quanto più sopra concluso vale anche per il rigetto del terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia dichiarato inammissibile, in assenza della restituzione dell'immobile in questione, la propria domanda riconvenzionale, tesa ad ottenere la restituzione ex art. 1526 cc dei canoni di locazione corrisposti alla concedente in costanza di rapporto, pari ad € 685.758,22, così come ha rigettato la propria pretesa di vedersi riconoscere, a carico della controparte, il risarcimento di danni per il comportamento di malafede ravvisabile nel comportamento di per violazione degli artt. 1175, 1366, 1375 cc, avendo Controparte_1 applicato tassi in misura superiore alla soglia usuraria quanto meno fino alla sentenza di questa
Corte n. 2345/2019, nell'avere predisposto unilateralmente il contratto di leasing con contenuto oggettivamente sproporzionato in suo favore, nell'essere consapevole degli ulteriori costi sostenuti da essa conduttrice durante la costruzione del complesso immobiliare, per 1,325milioni di euro, nonché delle ulteriori opere realizzate per ultimare il fabbricato, il non avere mai nulla eccepito nei propri confronti, evidentemente facendo affidamento sulla disponibilità e comunque sulla proprietà di un complesso immobiliare dal valore di molto superiore al capitale investito.
Al riguardo, quanto al primo rilievo, va osservato come sia del tutto pacifico fra le parti pagina 16 di 23 l'inadempimento della società relativamente al pagamento dei canoni scaduti di cui al Parte_1 contratto di locazione finanziaria oggetto di causa, situazione che senz'altro ne ha giustificato la risoluzione di diritto, come intimata dalla locatrice ex art. 1456 c.c. ed in forza dell'art. 14 delle condizioni generali della scrittura negoziale in parola, le cui clausole oggetto di discussione sono state, a suo tempo, come già anticipato, sottoscritte anche specificamente ex artt. 1341 e 1342 c.c. dall'appellante, con conseguente applicabilità anche di quanto previsto dal successivo art. 15
(ritenuto pienamente valido dalla Corte di Cassazione nella sentenza inter partes di cui si è detto), regolante le conseguenze dell'inadempimento della locataria e dello scioglimento anticipato dei rapporti negoziali intercorsi per colpa della stessa;
dette clausole risultano, del resto, valide ed efficaci, laddove, in sostanza, prevedono, in caso di mancato adempimento, la facoltà della concedente di intimare la risoluzione di diritto dei rapporti negoziali in questione e, nel contempo, di chiedere il pagamento dei canoni insoluti ed il versamento di quelli ancora da scadere, unitamente all'importo per l'esercizio dell'opzione di acquisto, ferma restando la restituzione del bene, con espressa previsione in favore dell'utilizzatrice, quale bilanciamento delle rispettive posizioni, dell'accredito di quanto incassato dalla finanziaria a seguito della ricollocazione del bene sul mercato, una volta tornato nella sua disponibilità, a decurtazione di quanto eventualmente dovutole, o viceversa in caso di sopravvenienza attiva a vantaggio della conduttrice.
Vale, in proposito, anche rammentare come il Supremo Collegio anche in diverse occasioni abbia confermato la piena liceità, in materia di risoluzione di leasing traslativo, di clausole quali quelle in discussione (v. Cassazione, Sez. 3, ordinanze 16632 del 12.6.2023 e n. 15202 del 12.6.2018;
Cassazione, sentenza n. 19272/14; non smentite sul punto dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
2061 del 28 gennaio 2021), laddove consentano alla società finanziaria di ottenere non più dello stesso utile che avrebbe conseguito se il contratto fosse stato adempiuto regolarmente (ex multis, cfr.: Cassazione, ordinanza n. 25863 del 31.10.2017; Cassazione, sentenze n. 4969 del 2.3.2007 e n.4208 del 25.03.2001), dovendosi comparare da parte del Giudice il vantaggio che i patti in questione assicurano al contraente adempiente con il margine di guadagno che egli si riprometteva di legittimamente trarre dall'affare, che nella fattispecie risulta contenuto entro le previsioni contrattuali.
È, quindi, legittimo che la regolamentazione delle conseguenze dell'anticipato scioglimento dei rapporti negoziali quali quello in parola si discosti da quanto previsto dall'art.1526 c.c. per il contratto tipico della vendita con patto di riservato dominio, pur tenuto conto della necessità di pagina 17 di 23 perseguire il corretto contemperamento degli interessi patrimoniali dei contraenti. Ciò, anche considerato l'orientamento in tal senso assunto dal legislatore con le più recenti norme approvate in materia, ancorchè non applicabili ratione temporis al caso di specie, ma comunque dettate per situazioni non prettamente coincidenti, ma comunque non dissimili, fra cui l'art. 72 quater della legge fallimentare (che, peraltro, non ha trovato un corrispettivo diretto nel nuovo Codice della
Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, entrato in vigore il 15.7.2022, che prevede diverse soluzioni a seconda della procedura e del tipo di contratto) e la disciplina della risoluzione di contratto di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale, dettata dalla Legge 28.12.2015, n.208, comma 82, che non si discosta da quanto fra le parti del presente processo era stato pattuito.
Del resto, il leasing, secondo l'interpretazione che qui si condivide, svolge sempre e comunque una funzione finanziaria - evidenziata, sotto il profilo normativo, dall'attribuzione in esclusiva alle banche ed agli altri intermediari finanziari, ad opera dell'art.1, secondo comma, n.3 ed art.196 del
D. Lgs n. 385/1993, delle operazioni di locazione finanziaria -, analoga al contratto di mutuo, con la differenza che il finanziatore/concedente ha la proprietà dei beni per l'intera durata del rapporto.
Tali beni, in particolare, costituiscono una garanzia dell'adempimento del beneficiario, così come l'ipoteca costituisce la garanzia del pagamento del mutuo.
Devesi, a questo punto, anche osservare che, assodata la pienamente legittima deroga, nella fattispecie, per valido accordo fra le parti, all'intera disposizione di cui all'art.1526 c.c., presupposto del corretto bilanciamento delle rispettive posizioni delle contraenti è che, in base ad una interpretazione delle citate disposizioni negoziali ed, in particolare, dell'art. 15 dei contratti ispirata a criteri di buona fede, alla finanziaria rimangano, comunque, attribuiti i canoni di leasing versati prima della risoluzione del rapporto negoziale, posto che, diversamente, si verificherebbe un indebito arricchimento in favore della conduttrice, in favore della quale, peraltro, sussiste il diritto di vedersi corrispondere o, in caso di maggiore debito della stessa verso la concedente, di compensare in parte quanto ricavato dalla ricollocazione del bene sul mercato o altre diverse somme dalla medesima pretese, una volta avvenuta la restituzione alla proprietaria del fabbricato oggetto di leasing.
Del resto, quanto diversamente opinato dall'attrice contraddice con il testo letterale degli accordi sinallagmatici in questione, in quanto nel più volte richiamato art. 15 delle scritture negoziali in questione, come effetto della risoluzione, non è previsto alcun diritto della locataria di ottenere la pagina 18 di 23 restituzione dei canoni di leasing versati anteriormente (oltretutto, neppure comprovati nel loro preciso ammontare, al di là di affermazioni del tutto apodittiche al riguardo), che, diversamente, sarebbe stato necessario stabilire espressamente.
Correttamente, quindi, il Giudice a quo ha negato ingresso alle tesi dell'appellante sul punto.
Quanto al secondo aspetto, non è ravvisabile nel comportamento dell'appellata Controparte_1 alcuna violazione, per quanto qui devoluto, dei canoni di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cc (e, tanto meno, degli artt. 1218, 1453 e segg., e 2059 cc. o degli artt. 185 e 644 cp, menzionati nelle conclusioni rassegnate dall'appellante, senza peraltro, alcuna dissertazione in merito, né proposizione di specifici motivi di gravame sul punto, sicchè si può ritenere l'inammissibilità a norma dell'art. 342 cpc del relativo richiamo), come sostenuto da nelle proprie difese, Parte_1 senza avere, oltretutto, comprovato alcun danno dalla medesima in concreto subìto, di cui la stessa pretenderebbe il ristoro - sicchè non se ne potrebbe, comunque, disporre la liquidazione, non potendo il giudice sopperire all'inerzia della parte onerata (cfr., ex multis, Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 19631 del 18.9.2020) -, la qui appellata essendosi limitata, di fronte all'inadempimento della locataria, non di scarso valore, a fare valere le proprie ragioni secondo le pattuizioni sinallagmatiche ed in forza delle norme di legge, a tacere che anche sul punto si è già espresso il Supremo Collegio con la sentenza resa fra le parti n.6381/2023 più volte citata, il quale, fra gli altri, ha ritenuto infondato lo specifico motivo n. 2 del ricorso ex art. 360 cpc, di identico tenore, formulato dalla qui appellante, così che la questione risulta palesemente preclusa in questa sede.
2.5 Con il quarto motivo lamenta che il Tribunale non abbia riconosciuto il proprio diritto Parte_1 di vedersi riconosciute, ai fini restitutori, le spese per la realizzazione delle opere essenziali per la costruzione dell'immobile oggetto di causa, omettendo l'esame di elementi in fatto rilevanti ai fini della decisione;
ciò, avendo il Giudice di prime cure escluso che da parte sua si possano vantare crediti al riguardo, nonostante le somme dalla medesima corrisposte a tale titolo non fossero mai state contestate dall'appellata, la quale, a suo avviso, le aveva anche approvate nello stesso momento in cui aveva autorizzato il progetto del capannone, recante il timbro per condivisione da parte della locatrice, così come tutti i disegni e le piante dello stabile, anche avvalendosi di proprio professionista di fiducia per i relativi controlli, che ha poi firmato il verbale finale attestante la corretta esecuzione dell'opera, ed a nulla valendo la scrittura ricognitiva dell'ammontare pagina 19 di 23 complessivo del contratto, di cui all'art. 6 di controparte, richiamato dal primo decidente.
Anche tale motivo non coglie nel segno.
Al riguardo, la Corte osserva che i costi e le spese sostenuti per la realizzazione del fabbricato e le eventuali migliorie al medesimo apportate – questione, peraltro, già portata dall'odierna appellante anche avanti al Supremo Collegio di Cassazione e da questa rigettata con l'ordinanza n. 6381/23 resa inter partes – non possono comportare alcun indebito arricchimento in capo alla concedente, posto che, ancorchè, grazie ad essi, si sia ottenuto un incremento del valore dell'immobile, detto aumento andrebbe a tutto vantaggio proprio dell'utilizzatrice, nel momento in cui ha diritto di ottenere, in base all'art. 15 del contratto, la restituzione di quanto eccedente rispetto al debito maturato a suo carico verso la società di leasing, così che non può certo verificarsi un ingiusto depauperamento a danno della stessa.
Del resto, correttamente e con ampia, qui condivisa motivazione, il Giudice a quo sul punto ha anche evidenziato che, in ordine alle spese asseritamente sostenute dalla per la realizzazione Pt_1 dell'immobile, ulteriori rispetto ai costi finanziabili, costituenti la “base leasing” e in relazione ai quali era stato calcolato il corrispettivo del contratto di locazione finanziaria, nelle premesse del contratto di locazione finanziaria in questione le parti avevano dato atto che la conduttrice aveva individuato l'immobile, ritenendolo idoneo ai propri scopi, dopo averne negoziato il prezzo direttamente con il fornitore, essa stessa avendo, poi, scelto in piena autonomia le opere da realizzare, indicando alla concedente gli appaltatori ai quali affidare la realizzazione dell'opera, assumendosi nei confronti della società di leasing ogni più ampia responsabilità al riguardo
(contratto sub doc. 4 di parte appellata, pag. 3), con l'aggiunta che l'ultimo capoverso dell'art. 5 delle Condizioni particolari di contratto (pag. 5 del medesimo documento) prevedeva espressamente che, qualora per la realizzazione dell'immobile si fossero resi necessari costi aggiuntivi rispetto a quelli preventivati, la locatrice si sarebbe riservata la facoltà di deliberare l'incremento; peraltro, un adeguamento dell'importo finanziato vi è anche stato, come evincibile dall'esame della scrittura modificativa nella quale si è precisato che il costo di realizzazione dell'immobile ammontava, complessivamente, ad euro 1.498.386,54 (doc. n. 6 di parte odierna appellata); tale costo di realizzazione dell'immobile ha rappresentato, dunque, l'importo finanziato dalla società concedente ed è stato da quest'ultima integralmente sostenuto, al punto che sulla base di tale importo è stato calcolato il corrispettivo del contratto di leasing, pari ad euro 1.797.778,34,
pagina 20 di 23 che la locataria nemmeno ha corrisposto nella sua interezza, per cui, alla luce di tali rilievi, non è configurabile alcun diritto della al rimborso di dette spese, ulteriori inerenti alla realizzazione Pt_1 del capannone.
E, del resto, è bene osservare che gli ultimi tre capoversi dell'art. 4 delle condizioni generali di contratto (doc. 4 di parte appellata, pag. 12) prevedevano la facoltà dell'utilizzatrice di apportare modifiche all'immobile, ovvero di eseguire altre opere, solo a seguito di preventiva ed espressa autorizzazione scritta da parte della concedente, di cui non risulta idoneamente provato il rilascio, a nulla valendo l'approvazione, limitatamente all'aspetto tecnico, del progetto dei lavori predisposto dall'appellante, nè l'approvazione di quanto realizzato da parte di terzo professionista, di cui nemmeno sono provati poteri negoziali per conto della locatrice, tanto meno per i fini che ci occupano;
non solo: in relazione agli eventuali interventi svolti con costi e oneri a carico dell'utilizzatrice è stato inoltre pattuito che qualunque modifica, miglioramento o addizione - ferma la facoltà della concedente di esigere il ripristino dello stato dei luoghi - sarebbe rimasta di spettanza della concedente alla scadenza del contratto o alla sua cessazione per qualunque causa, con esclusione di ogni obbligo della locatrice al pagamento di indennità, neppure laddove i miglioramenti o le addizioni fossero stati oggetto di preventiva autorizzazione, situazione in presenza della quale, proprio in base alle condizioni contrattuali pattuite, l'utilizzatrice non può certo vantare il diritto al rimborso delle spese asseritamente sostenute in proprio, ossia non finanziate dalla concedente, per la realizzazione dell'immobile o per la manutenzione dello stesso.
3.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, anche istruttoria, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 5437/2024 del 24.5.2024, pubblicata il 27 maggio 2024, che, per l'effetto, va integralmente confermata;
ciò, anche in punto di spese di lite, oggetto del quinto motivo di gravame, correttamente disposte dal primo decidente a carico dell'appellante ex art. 91 cpc, stante la sua piena soccombenza ad esito del processo.
3.2 Ed anche le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile di complessità alta), senza applicazione della maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis del DM 55/14 per i collegamenti ipertestuali esposta nell'apposita nota depositata dalle parti resistenti, in quanto risultati di non pagina 21 di 23 utilità ai fini della decisione (cfr. Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 37692 del 23.12.2022), alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta (in sostanza, senza fase istruttoria e con limitata attività di trattazione, sì da giustificare la riduzione al 50% del compenso per detta fase), seguono la soccombenza.
3.3 Ricorrono i presupposti della responsabilità aggravata della procedente ex art. 96, terzo comma, cpc, attesa la palese infondatezza dei motivi di appello e considerata la reiterazione di difese già oggetto di altri giudizi definiti con rigetto, anche via definitiva, delle difese della stessa, che rendono incompatibile l'impugnazione con un quadro ordinamentale diretto, da una parte, a garantire universalmente l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU e, dall'altra, ad assicurare la ragionevole durata del processo, con ciò realizzando il diritto al rimedio effettivo: le azioni meramente dilatorie e defatigatorie, quali quella in esame, ostacolano l'attuazione di questo diritto, in quanto integrano una condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, consistente nell'avere agito pretestuosamente;
ai sensi del terzo comma della norma citata;
questa condotta si presta, di conseguenza, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata a titolo di sanzione di carattere pubblicistico, senza che risulti necessario il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave previsto nei precedenti commi (sul punto, cfr.: Cassazione, Sez. 2, ordinanza n. 17960/21; Sez. 3, n. 22208 del 4.8.2021; Sez.
6-3 n. 29812 del 18.11.2019), per somma che si ritiene congruo quantificare nella fattispecie in € 6.000,00, pari a circa il 50 % delle spese di lite liquidate nel dispositivo.
3.4 L'appellante va altresì condannata ex art. 96, quarto comma, cpc, come introdotto dal D.lvo n.
140/2022 e modificato dalla legge 197/2022, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma che, rapportata al caso concreto, si quantifica in € 1.000,00.
3.5 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza, anche istruttoria, ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Milano n. 5437/2024 del 24.5.2024, pubblicata il 27 maggio 2024, così provvede: pagina 22 di 23 1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra;
2) condanna l'appellante, al pagamento in favore della parte appellata, Parte_1 [...]
e della terza intervenuta, in solido fra loro stante la unicità CP_1 Controparte_2 di difesa, delle spese del presente grado, che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi
€ 12.154,00 per compensi, di cui € 2,977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna altresì l'appellante a pagare all'appellata ed alla terza intervenuta, in solido fra loro, ex art. 96, terzo comma, c.p.c. la somma di € 6.000,00 a titolo di responsabilità aggravata, nonché la somma di € 1.000,00 a favore della cassa delle ammende;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Laura Sara Tragni
Palatino di Villachiara Ragazzoni
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1985/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA 7 MILANO Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. LANDI VALERIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BERTI CARLO ( ) VIA MARSALA 31 40126 BOLOGNA;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
. (C.F. , elettivamente domiciliata in P.tta Guastalla, 7 Controparte_1 P.IVA_2
20212 MILANO presso lo studio dell'avv. BERGAMASCO VINCENZO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FUGAZZA FABIO ( ) PIAZZETTA C.F._2
GUASTALLA N. 7 20121 MILANO;
APPELLATA
E
VF. ), elettivamente domiciliata in P.tta Guastalla, 7 20212 Controparte_2 P.IVA_3 pagina 1 di 23 MILANO presso lo studio dell'avv. BERGAMASCO VINCENZO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FUGAZZA FABIO ( ) PIAZZETTA C.F._2
GUASTALLA N. 7 20121 MILANO
TERZA INTERVENUTA
sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
Nel merito
-rigettare le domande avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
-riformare integralmente la sentenza gravata e accogliere le conclusioni rassegnate nel corso del precedente grado di giudizio che di seguito integralmente si ritrascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, viste le statuizioni di cui all'Ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione n. 6381/2023 e richiamate integralmente le precedenti argomentazioni, deduzioni, difese e richieste, previa, occorrendo, revoca e/o modifica del provvedimento dell'Ill.mo
Tribunale di Milano dd. 21.09.2023, che ha rigettato le domande di parte di emissione di Parte_1 ordinanza ingiunzione di pagamento:
-Emettere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater c.p.c., Ordinanza per il pagamento delle somme non contestate da per l'importo di Euro 2.993.306,66, Controparte_3 pari alla differenza tra la valutazione di stima condotta dal Geom. Perito d.d. Persona_1
04.06.2015 del capannone oggetto di causa, da cui emerge un valore di mercato del bene pari ad Euro
4.791.085,00, e l'ammontare delle somme finanziate dalla San Paolo Leasint in favore di (cfr. Pt_1 doc. 8), determinate da controparte in Euro 1.797.778,34 oltre IVA, ovvero per la somma di Euro
1.325.047,09, pari alle altrettanto incontestate spese sostenute da per l'esecuzione del Parte_1 lavori necessari alla ultimazione del capannone per cui è causa di cui al doc. 29 di parte Parte_1
-Accogliere le domande tutte istruttorie, monitorie, cautelari e di merito formulate in corso di causa e, comunque,
In via preliminare
-Accertare e dichiarare inammissibilità, improcedibilità e, comunque, improponibilità del presente giudizio per le ragioni esposte in corso di causa
In via subordinata, nel merito:
pagina 2 di 23 -Respingere le domande tutte ex adverso formulate per tutte le ragioni meglio esposte in corso di causa
e, comunque, anche per effetto della interpretazione secondo buona fede prefigurata dall'Ordinanza n.
6381/2023 della Suprema Corte, nonché della eccezione di inadempimento spiegata da parte convenuta.
In via riconvenzionale
-Previo accertamento degli inadempimenti imputabili a per tutte le ragioni Controparte_3 meglio esposte in corso di causa, nonché previo accertamento delle dedotte nullità ed invalidità contrattuali meglio specificate nella perizia tecnica della dott.ssa prodotta sub doc. 7, Persona_2 anche con riguardo all'art. 15 del Contratto stipulato inter partes,
-dichiarare contrario a buona fede il rifiuto opposto da parte attrice a procedere alla valutazione del bene nei termini espressi in corso di causa;
-comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di rilascio ex adverso promossa, condizionare l'ordine di rilascio del bene per cui è causa da parte di al pagamento da parte Parte_1 di in favore di a titolo di corretto adempimento contrattuale, di Controparte_3 Parte_1 quanto maturato in capo a per le ragioni ed i titoli meglio esposti in corso di causa;
e, Parte_1 comunque, al pagamento dell'importo non inferiore alla differenza tra il valore del bene quale determinato all'interno della relazione prodotta sub doc. 8 e l'ammontare dell'importo finanziato;
il tutto oltre interessi e rivalutazioni, salvo il maggior danno, dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
previa, occorrendo, ogni declaratoria del caso, anche ex artt. 1418 e ss. e 1453 c.c., estesa anche alle previsioni contrattuali meglio descritte in corso di causa
-Dichiarare tenuta e condannare 1) al risarcimento dei danni tutti patiti e Controparte_3 patiendi da per i titoli e le causali meglio esposte in corso di causa, nella misura non Parte_1 inferiore alla differenza tra il valore del bene quale determinato all'interno della relazione prodotta sub doc. 8 e l'ammontare dell'importo finanziato - laddove tale cifra, salvo gravame, non venisse riconosciuta per la causale supra specificata - 2) oltre che al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi da parte convenuta per le ragioni ed i titoli in narrativa esposti anche ex artt. 1218, 1453 e ss.,
2059 e ss. c.c., nonché ex artt. 185 e 644 c.p.; il tutto oltre interessi e rivalutazioni, salvo il maggior danno dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
e, comunque,
-dichiarare tenuta e condannare ad ogni dovuta restituzione di quanto Controparte_3 indebitamente percepito da per le causali ed i titoli in corso di causa espressi, avuto Parte_1 riguardo anche alle dedotte illiceità, invalidità e responsabilità, anche ex artt. 1418, 1523, 1526 e
pagina 3 di 23 2033 e ss. c.c., e, comunque, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c., al pagamento nei confronti di di una somma non inferiore alla differenza tra il valore del bene quale Parte_1 determinato all'interno della relazione prodotta sub doc. 8 e l'ammontare dell'importo finanziato - laddove tale cifra, salvo gravame, non venisse riconosciuta per le causali in atti specificate -, oltre che al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi da parte convenuta per le ragioni ed i titoli esposti in corso di causa anche ex artt. 1218, 2059 e ss. c.c., nonché ex artt. 185 e 644 c.p.; il tutto oltre interessi
e rivalutazioni, salvo il maggior danno dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
In via istruttoria, cautelare ed urgente
-Disporre accertamento tecnico preventivo nei termini esposti in corso di causa.
-Ammettere le istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. nonché con memoria ex art. 183 VI co. n. 3 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Per E Controparte_1 Controparte_2
Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così giudicare: nel merito e in via principale: rigettare l'impugnazione e tutte le domande proposte dalla Parte_1 nei confronti dell'appellata in quanto infondate in fatto e in diritto per le
[...] Controparte_1 ragioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 5437/2024 del
Tribunale di Milano pubblicata in data 27.05.2024; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Dichiara di non accettare il contraddittorio su ogni eventuale eccezione e/o domanda nuova della controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato telematicamente in data 26 giugno 2024 la società da Parte_1
Ravenna appellava la sentenza n. 5437/2024 del 24 maggio 2024, pubblicata il 27 maggio 2024 e notificatale in data 28 maggio 2024, con la quale il Tribunale di Milano, definendo la causa n.
21088/2020 di Rg. radicata nei propri confronti da , tramite la procuratrice Controparte_1 speciale - in cui era medio tempore intervenuta quale Controparte_4 Controparte_2 assegnataria, per scissione nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione, con effetto dal 19.12.2022, dei beni e dei rapporti attivi e passivi derivanti o connessi ai contratti di leasing, fra cui quello oggetto di causa, descritti nell'allegato “C” del rogito redatto dal Notaio dr. Per_3 pagina 4 di 23 di Milano del 2.12.2022 rep. 14519, racc. 7829, prodotto in atti (doc. 20 del ricorso ex art. Per_4
297 cpc di -, rigettate le proprie eccezioni e pretese riconvenzionali, in Controparte_1 accoglimento delle domande della controparte, accertata la risoluzione alla data del 10 ottobre 2014 del contratto di locazione finanziaria n. 20047963 stipulato il 30.8.2006, avente quale oggetto immobile da costruire su area sita in Ravenna, Zona Bassette Sud, meglio descritto nell'atto di compravendita a rogito del Notaio dr. di Ravenna n. 8319 rep., n. 5123 racc., del Persona_5
30.8.2006, registrato in Ravenna il 4.9.2006 ed ivi trascritto il giorno successivo, ed accertata la successiva propria illegittima occupazione del bene in questione, l'aveva condannata alla restituzione immediata in favore della concedente del complesso immobiliare sito in Ravenna, Zona
Artigianale Bassette Sud, via Giolitti n. 15, con propria condanna al rimborso delle spese di lite in favore di . Controparte_1
1.2 Nel giudizio così radicato si costituivano le società e Controparte_1 Controparte_2 entrambe rappresentate dalla procuratrice speciale , con congiunta comparsa di Controparte_4 risposta del 24 ottobre 2024, con la quale resistevano al gravame.
1.3 Ad esito della prima udienza del 19 novembre 2024, veniva fissata dal precedente Istruttore al 20 maggio 2025 la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi, cui faceva seguito il rigetto da parte del Collegio, in parziale diversa composizione, con ordinanza riservata del medesimo giorno, dell'istanza ex art. 283 cpc formulata dall'appellante.
1.4 Alla predetta udienza del 20 maggio 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito dai rispettivi procuratori di apposite note scritte – il nuovo Consigliere istruttore, designato dal Presidente della Corte il 20 gennaio 2025, rimetteva le parti per la decisione avanti al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Prima di entrare nel merito dell'appello in discussione, appare opportuno evidenziare come risulti pacifico che fra le stesse parti si siano svolti altri giudizi, tutti aventi ad oggetto il medesimo contratto di leasing e lo stesso immobile, oltre che questioni in larga parte coincidenti, tanto che il processo di prime cure che ha dato luogo alla sentenza qui gravata era stato sospeso ex art. 295 cpc in attesa di pronunciamento da parte della Corte di Cassazione adìta medio tempore da Parte_1 trattasi, in particolare, delle seguenti procedure:
- Causa n. 56272/2015 di Rg. promossa da verso (cui è Parte_1 Controparte_5
pagina 5 di 23 subentrata ed avente causa da ) avanti al Tribunale di Controparte_1 Parte_2
Milano, tesa ad accertare l'illegittimità del comportamento della concedente, con conseguente responsabilità risarcitoria della stessa, oltre che la nullità di alcune clausole contrattuali in punto di: determinazione degli interessi;
mancata applicazione, di fronte ad ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto negoziale e alla conseguente facoltà della concedente di pretendere la restituzione anticipata del bene, del diritto di essa locataria ad ottenere la restituzione dei canoni corrisposti in corso di rapporto ex art. 1526 cc ed un importo corrispondente all'incremento di valore del bene per effetto delle migliorie apportatevi da parte sua a seguito dei lavori eseguiti per la costruzione dell'edificio. Tale giudizio si è concluso con sentenza n.
10734/2017 del 25.10.2017 di totale rigetto delle domande di (v. doc. 9 del Parte_1 fascicolo di primo grado della qui appellante).
- Appello avverso detta sentenza da parte di iscritto al n. 5668/2017 di Rg., definito Parte_1 con sentenza n. 2345/2019 del 20.5.2019 (doc. 11, stesso fascicolo), con la quale questa stessa
Corte, in diversa composizione, parzialmente accogliendo il gravame, ha dichiarato la nullità della clausola con la quale erano stati pattuiti gli interessi moratori, accertandone comunque la debenza, ricondotti al saggio legale in vigore al momento della pattuizione, e disponendo, per l'effetto, la condanna dell'Istituto finanziario a restituire quanto eventualmente ricevuto a tale titolo in eccedenza, nel contempo, con conferma della decisione impugnata relativamente alle restanti doglianze della conduttrice, per quanto devoluto.
- Ricorso per cassazione proposto da avverso detta sentenza, iscritto al n. Parte_1
25512/2019 di Rg, e definito con ordinanza n. 6381/2023 del 19.10.2022 (doc. 13, stesso fascicolo), con la quale il Supremo Collegio ha rigettato tutti i motivi proposti dall'ivi ricorrente, fra l'altro, espressamente confermando la piena validità dell'art. 15 del contratto di locazione finanziaria, laddove prevedente, ad esito della risoluzione anticipata del rapporto negoziale per inadempimento dell'utilizzatore, il diritto della concedente, da un lato, al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, dall'altro lato, la possibilità della locatrice di determinare unilateralmente il valore del bene al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso il conduttore, con la precisazione che tale clausola è da interpretare ed eseguire secondo correttezza e buona fede, così che, nell'ipotesi in cui, al momento dell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non fosse stato ancora venduto, la concedente sarebbe tenuta a portarne in diffalco il pagina 6 di 23 valore commerciale (palesando il criterio adottato per individuarne la stima equa di mercato in caso di contestazione da parte dell'utilizzatore, cui, peraltro, competerebbe l'onere di provarne l'erroneità), mentre, nel contrario caso in cui il bene fosse stato già rivenduto, oggetto del diffalco dovrebbe ricavarsi ad esito della vendita, salva riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cc, laddove avvenuta a prezzo vile per negligenza della concedente. Il
Supremo Collegio ha, quindi, confermato, da una parte, che la clausola che consente alla concedente di stabilire il prezzo cui vendere non è nulla, potendo l'utilizzatore contestare la stima effettuata – nel caso di specie non ancora compiuta – e potendo comunque reagire ad una vendita a prezzo vile attraverso la riduzione di quanto spettante al locatore a titolo di risarcimento per l'inadempimento, fermo restando che altro è il valore di vendita, che è ciò cui mira la regola suddetta, altra la previa stima del bene;
dall'altra parte, che non possa sussistere un indebito arricchimento della finanziaria laddove l'immobile venisse venduto ad un valore nettamente superiore al credito vantato dalla stessa, ancorchè conferitogli dalle migliorie apportatevi dalla conduttrice, posto che l'art. 15 del contratto impone alla concedente di riversare l'eccedenza di tale vendita, rispetto al valore del credito, all'utilizzatore; dall'altra parte lato ancora, che la decisione della Corte territoriale, laddove, dichiarata l'usurarietà dei tassi moratori, li ha ricondotti entro la misura di quelli lecitamente convenuti in applicazione dell'art. 1224, primo comma, cc. è del tutto corretta. La Corte di Cassazione ha altresì rigettato per inammissibilità gli ultimi due motivi di ricorso di concernenti la pretesa di Parte_1 vedere dichiarare la nullità della clausola di interessi per anatocismo, che la Corte territoriale, a dire della ricorrente, aveva qualificato erroneamente quale domanda nuova, e per omessa pronuncia e violazione degli artt. 117 TUB e 1284, 1346, 1418 e 1419 cc, in punto di eccepita difformità tra tasso convenuto e quello effettivamente praticato, difformità, peraltro, che il
Supremo Collegio ha evidenziato fosse stata già esclusa dal Tribunale in capo di decisione che il giudice di seconde cure aveva ritenuto non censurato dall'appellante.
- Ricorso ex art. 696 cpc di avanti al Tribunale di Milano, iscritto al n. 20649/18 di Parte_1
Rg., per ottenere l'accertamento del valore del fabbricato e la quantificazione della differenza fra tale stima e l'importo oggetto del finanziamento. Tale ricorso è stato dichiarato inammissibile, stante la mancata restituzione del bene, ancora detenuto dalla conduttrice al momento in cui la lite qui in decisione è stata incamerata.
2.2 Ciò posto, con il primo motivo, articolato in tre subalterni distinti, censura la qui Parte_1 pagina 7 di 23 impugnata sentenza nei seguenti punti.
a) Laddove il Giudice a quo non ha tenuto conto che da parte sua nel corso del giudizio – e non solo nella comparsa conclusionale, ma già a pag. 3 della memoria ex art. 183, sesto comma, n.2, cpc ritualmente depositata – era stata tempestivamente eccepita e rilevata la rinuncia da parte di alla domanda ad accertare la risoluzione del contratto di leasing per Controparte_1 Pt_3 inadempimento della locataria ove fosse stata ritenuta inefficace la risoluzione intimata con la raccomandata del 4.9.2014, in quanto, pur reiterata nel ricorso in riassunzione dopo la definizione del processo in Cassazione, non era stata riproposta dall'Istituto di credito nelle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, con conseguente inammissibilità
e/o improcedibilità, a suo avviso, della domanda di controparte tesa ad accertare l'assenza di titolo in capo ad essa conduttrice legittimante l'occupazione dell'immobile oggetto di causa.
Tale doglianza risulta decisamente destituita di fondamento.
Vale, in proposito, osservare come in prime cure, nelle proprie finali Controparte_1 conclusioni, riportate puntualmente nella sentenza gravata, aveva chiesto letteralmente di
“accertare che non dispone di alcun titolo che la legittimi all'occupazione Parte_1 dell'immobile di proprietà di formante oggetto del contratto di locazione Controparte_1 finanziaria n. 20047963, e ciò in ragione dell'intervenuta risoluzione dello stesso intimata con raccomandata in data 04/09/2014; conseguentemente, condannare la convenuta Parte_1
in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante Sig.
[...] CP_6
con sede in Ravenna, Via Fernando Santi n. 2, a procedere al rilascio del compendio
[...] immobiliare sopra descritto, libero da persone e vuoto di cose, a favore dell'attrice
[...]
riservato il diritto dell'esponente di agire in separata sede per il pagamento Controparte_1 dei canoni restati insoluti e dei danni derivati e derivanti in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto di leasing e della ritardata riconsegna dell'immobile (sito in Ravenna,
Zona Artigianale Bassette Sud, Via Giolitti n. 5) di cui è causa”; ciò, dopo che la Suprema
Corte di Cassazione aveva nel frattempo rigettato il ricorso di parte qui appellante, fra l'altro, in ragione della ritenuta piena validità del contratto di leasing intercorso fra le parti, ivi compresa la clausola (art. 15) regolante gli effetti dell'intimata risoluzione di diritto per - pacifico, in quanto non contestato - inadempimento della locataria nel pagamento delle rate scadute alla data del 4.9.2014, per complessivi € 82.919,36, come puntualmente indicato nella raccomandata pagina 8 di 23 di pari data in atti prodotta in prime cure dalla finanziaria unitamente all'estratto conto alla stessa allegato (doc. 10 di parte appellata), il che aveva conseguentemente comportato il venire meno dell'interesse di a coltivare oltre la domanda subordinata dalla Controparte_1 medesima inizialmente proposta, per la (poi non intervenuta) ipotesi in cui fosse stata dichiarata l'inefficacia della risoluzione come sopra intimata, vòlta a vedere comunque “accertare e dichiarare l'inadempimento della agli obblighi contrattuali assunti con il contratto Parte_1 stesso e, conseguentemente, condannare la convenuta in persona del suo Parte_1
Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. con sede in Ravenna, Controparte_6
Via Fernando Santi n. 2, a procedere al rilascio del compendio immobiliare sopra descritto, libero da persone e vuoto di cose, a favore dell'attrice riservato il Controparte_1 diritto dell'esponente di agire in separata sede per il pagamento dei canoni restati insoluti e dei danni derivati e derivanti in conseguenza della ritardata riconsegna dell'immobile di cui è causa”.
b) Laddove il Tribunale ha ritenuto tardive e, comunque, infondate, le proprie contestazioni, da un lato, di nullità della lettera del 4.9.2014, con la quale la concedente ha intimato, in via stragiudiziale, la risoluzione del contratto in questione, poiché priva dell'indicazione dell'obbligazione violata da parte sua che potesse giustificarne lo scioglimento anticipato, oltre che della clausola sinallagmatica di riferimento, dall'altro lato, di nullità della clausola n. 14 del rapporto negoziale, avente quale oggetto le ipotesi di sua risoluzione, in quanto assolutamente indeterminata, riferendosi genericamente a “tutte le obbligazioni” dello stesso, questione, secondo non coperta da giudicato, considerato che il giudizio svoltosi in Parte_1
Cassazione verteva sulla validità, o meno, della diversa clausola n. 15; inoltre, per l'attrice, incide sulla validità ed efficacia della risoluzione stragiudiziale in questione il fatto che la menzionata lettera non indica neppure quale sarebbe la norma delle “condizioni generali che disciplinano il contratto” dalla cui applicazione sarebbe disceso lo scioglimento di diritto del rapporto sinallagmatico, né quale sarebbe stato il credito da rate lasciato insoluto da parte sua, situazione impeditiva della possibilità di individuare a quale, fra i numerosi casi di inadempimento previsti, la concedente avesse inteso riferirsi;
ciò, anche considerato che quanto prodotto dalla controparte in prime cure per individuare i vincoli sinallagmatici fra le parti (doc.
4) è formato da un frontespizio, denominato “documento di sintesi”, e da due distinti documenti, rispettivamente denominati “contratto di locazione finanziaria” (anche definito pagina 9 di 23 “condizioni particolari”) e “condizioni generali del contratto di locazione finanziaria”, le cui previsioni sinallagmatiche, in tutto o in parte, non sono coincidenti, per cui devono interpretarsi nel senso letterale complessivo e conservativo ex artt. 1363 e 1367 cc., con l'aggiunta che, per individuare le obbligazioni dalla cui violazione conseguirebbe la risoluzione del rapporto, occorre riferirsi al documento di sintesi, firmato da entrambe le parti e, quindi, avente valenza sinallagmatica a tuti gli effetti, il quale, appunto, rimanda genericamente ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui al contratto in questione, con conseguente nullità per indeterminatezza dell'oggetto. E, stante l'assenza di domanda di controparte di accertamento del preteso inadempimento e di intervenuta risoluzione stragiudiziale del contratto, la nullità della clausola in questione comporta l'inammissibilità dell'avversaria pretesa per assenza di una condizione dell'azione; ciò, anche perché l'art. 14 delle condizioni generali di contratto, rubricato “clausola risolutiva espressa”, non ha formato oggetto di specifica ed autonoma approvazione scritta, ma
è richiamato per relationem dall'art. 17 delle condizioni particolari, che però non rinvia all'art. 15, che ne disciplina gli effetti, con conseguente invalidità ed inefficacia del primo, laddove nemmeno conoscibile da parte del contraente che ne ha subìto l'inserimento; ciò, stante la struttura complessa del contratto oggetto di causa, formato unilateralmente dalla concedente, con necessità, quindi, di valutazione ex art. 1341 cc alla stregua delle previsioni sinallagmatiche determinanti uno squilibrio ai danni dell'utilizzatrice. E, d'altra parte, secondo l'appellante, gli artt. 14 e 15 delle condizioni generali in parola non presentano una specifica approvazione sul foglio che materialmente le incorpora, né il documento contenente le condizioni generali si conclude con una clausola avente il medesimo contenuto – e funzione – dell'anzidetto art. 17 delle condizioni particolari, per cui non assicura il rispetto della disciplina dettata dagli artt.
1341 e 1342 cc al fine di garantire un'effettiva conoscenza del contenuto delle predette condizioni generali, accertamento che, a suo avviso, avrebbe dovuto compiere il primo decidente e di cui, pertanto, deve occuparsi il giudice del gravame, anche d'ufficio.
Tali doglianze sono, in parte, inammissibili, per altra parte, del tutto destituite di fondamento.
Vale, in proposito, considerare che, quanto all'art. 15 delle condizioni generali della locazione finanziaria in discussione (riguardante gli effetti della risoluzione anticipata del rapporto), si è pronunciata inter partes la Cassazione ritenendone la piena validità (al pari dell'intero contratto di leasing), per cui la questione è coperta da giudicato, che ne preclude un ulteriore esame in questa sede;
e parimenti, tenuto conto della portata della medesima pronuncia del Supremo pagina 10 di 23 Collegio, va confermata la piena validità anche dell'art. 14 delle medesime condizioni generali, facente parte del medesimo documento negoziale: trattasi, del resto, entrambe, di clausole di chiara ed intellegibile portata, oltretutto sottoscritte specificamente dalla conduttrice (certo non qualificabile alla stregua di un consumatore, attesane la qualità professionale, tanto più con riferimento alla complessa e rilevante operazione immobiliare che ci occupa), anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 cc, il 30.8.2006, in virtù dell'espresso richiamo nell'art. 17 delle condizioni particolari del contratto;
e, d'altro canto, come bene ritenuto dal Giudice a quo, con ampia, adeguata e condivisibile motivazione del proprio convincimento, nell'art. 14 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria si specificavano tutte le distinte ipotesi o, meglio, tutti gli obblighi dell'utilizzatore la cui violazione avrebbe legittimato la concedente a intimarne la risoluzione (v. doc. 4 del fascicolo di primo grado dell'odierna appellata, p. 16), quadro completato dall' ulteriore regolamentazione delle ipotesi di scioglimento anticipato del rapporto per colpa della locataria di cui all'art. 6 delle condizioni particolari e da quanto espressamente previsto alla pag. 2 del documento di sintesi, a riprova dell'ampia, ripetuta più volte, informativa al riguardo data dalla concedente alla conduttrice, a sua volta pienamente edotta e consapevole degli obblighi assunti dalla medesima – certo non per costrizione, ma nell'esercizio della sua attività imprenditoriale - e delle conseguenze derivanti dal loro mancato adempimento. E, d'altra parte, il tenore della raccomandata del 4.9.2014 dell'odierna appellata non lascia certo dubbi circa gli obblighi non rispettati dalla locataria in base ai quali è stata comunicata la decisione dell'Istituto di credito di risolvere di diritto il contratto, essendovi stato, da un lato, espressamente contestato alla l'inadempimento della sua principale Pt_1 obbligazione di conduttrice, consistente nel pagamento dei canoni di leasing, per un importo scaduto, a quella data, di euro 82.919,36, e, dall'altro lato, comunicato che la società concedente, a quel punto, intendeva avvalersi della clausola risolutiva espressa pattuita in virtù delle condizioni generali di contratto, conformemente alla previsione dell'art. 1456 c.c., per cui,
a tal fine, risulta del tutto irrilevante la mancata specificazione anche del numero identificativo della condizione negoziale disciplinante la clausola risolutiva.
c) Laddove il Tribunale ha escluso la necessità dell'attivazione da parte della locatrice, prima di richiedere il rilascio del bene, della procedura disciplinata dai commi 138 e 139 dell'art. 1 della legge 124/2017, a suo avviso da applicarsi al caso di specie una volta accertata l'invalidità e l'inefficacia della comunicazione contenente la dichiarazione della concedente di volersi pagina 11 di 23 avvalere della clausola risolutiva espressa a norma dell'art. 1456 cc richiamata dagli artt. 14 e
15 delle condizioni generali del contratto, a loro volta invalidi ed inefficaci per i motivi sopra esposti, così che la risoluzione intimatale per proprio inadempimento si è rilevata, per la prima volta, nel 2020 con la notifica dell'atto introduttivo della lite in primo grado, quindi, successivamente all'entrata in vigore della menzionata L. 124/2017, al contrario di quanto ritenuto dal Giudice a quo, per il quale i presupposti della risoluzione del rapporto negoziale dedotto in giudizio si sarebbero verificati nel corso dell'anno 2014, per cui si applicherebbe la normativa di cui all'art. 1526 cc;
e, del pari, è anche censurabile, secondo la qui procedente, quanto ulteriormente affermato dal primo decidente, per il quale per il comma 138 dell'art. 1 della l. 124/17 prima della vendita o della diversa ricollocazione sul mercato del bene deve avvenire la sua restituzione, per cui solo alla luce del valore della vendita o della nuova collocazione (quindi, necessariamente dopo la restituzione dell'immobile) sarebbe possibile verificare quali siano i reciproci debiti-crediti tra utilizzatore e concedente;
tale ragionamento, a dire dell'appellante, non è corretto, in quanto il comma 138 citato va coordinato con il 139, per il quale, qualora non sia possibile fare riferimento ai valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da enti specializzati, si deve procedere alla vendita sulla base della stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento di detta comunicazione, con l'aggiunta che nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si deve attenere a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità, adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione del conduttore, con la conseguenza che nel caso di specie si sarebbe dovuta seguire tutt'un'altra procedura rispetto a quella concretamente perseguita da parte di
; ciò, anche tenuto conto della circostanza che quanto previsto dai commi Controparte_1
137-139 dell'art. 1 della l. 124/17 non antepone affatto la riconsegna del bene alla vendita o ad altra ricollocazione sul mercato, ovvero alla stima del suo valore economico (ovviamente da non lasciare al mero arbitrio della locatrice o, addirittura, di , facendo Controparte_2 decorrere i termini dal momento in cui si invoca la risoluzione del vincolo negoziale..
Anche tali doglianze risultano infondate e vanno, di conseguenza, de plano rigettate. pagina 12 di 23 Richiamato quanto già più sopra riportato quanto alla piena validità delle clausole nn. 14 e 15 delle condizioni generali del contratto di leasing che ci occupa, nonché della lettera del 4.9.2014 di parte appellata, quanto opinato nel punto in esame dall'appellante risulta del tutto assorbito, avendo basato la stessa le proprie difese in commento sull'inesistente presupposto che la risoluzione intimatale sia da collocarsi temporalmente nel 2020, alla data di notifica dell'atto introduttivo della lite in prime cure, quando, al contrario, detta intimazione risale al 4.9.2014, quindi palesemente in data anteriore all'entrata in vigore della Legge 124/2017 dalla stessa invocata, a tacere che il rapporto di specie è insorto nel 2006. D'altra parte, è ben vero quanto evidenziato dal Tribunale, laddove ha rammentato che il contratto non subordinava ad alcuna procedura la restituzione dell'immobile a seguito della risoluzione anticipata e che tale condizione nemmeno è prevista dalla legge e, precisamente dall'art. 1, commi 137 e ss., l. n.
124\2017.
In effetti, la normativa citata non prevede in alcun modo che il procedimento ivi previsto per la valutazione del bene condizioni la sua restituzione successiva alla risoluzione del contratto, rappresentando, anzi, la riconsegna del bene il presupposto per l'avvio della procedura disciplinata dai commi 138 e 139; basti considerare che l'art. 1, comma 138, dispone, testualmente, che “in caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato […]”, espressioni dalle quali emerge chiaramente che prima deve avvenire la restituzione, ad esito della quale si potrà procedere alla vendita o alla diversa collocazione od anche alla stima del bene;
ciò, in quanto solo quando lo stesso sia stato in concreto reso, è possibile valutarne lo stato e le condizioni;
e solo alla luce del valore della vendita o della nuova collocazione (quindi, necessariamente dopo la restituzione del bene), sarà possibile verificare i reciproci debiti-crediti tra utilizzatore e concedente.
Sul punto, peraltro, come anche al riguardo bene rilevato dal Giudice di prime cure, vale anche osservare che la disciplina di cui alla L. 124/2017 non può in alcun modo essere applicata alla fattispecie anche stando ai principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza
28 gennaio 2021 n. 2061, in virtù dei quali la nuova disciplina non ha effetti retroattivi, così che il comma 138 vale, al più, per le risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa, dovendocisi invece riferire analogicamente nelle altre ipotesi - tra le pagina 13 di 23 quali, evidentemente, rientra la fattispecie oggetto di causa, essendosi, come anticipato, i presupposti della risoluzione verificati nel corso dell'anno 2014 – alla normativa di cui all'art. 1526 c.c..
2.3 Con il secondo motivo si duole della mancata corretta lettura ed interpretazione da Parte_1 parte del Tribunale degli artt. 14 e 15 delle condizioni generali del contratto secondo i canoni di buona fede e correttezza richiamati nell'ordinanza della Cassazione n. 6381/2023 resa inter partes, punto che il primo decidente ha ritenuto di non esaminare, in quanto, contrariamente a quanto verificatosi, a suo avviso, il Supremo Collegio avrebbe definitivamente escluso la violazione, da parte della concedente, dei predetti canoni, quando nella citata ordinanza è stata unicamente statuita la validità dell'art. 15 delle condizioni generali del contratto, senza null'altro addurre, specie in merito al comportamento tenuto da . La Corte di legittimità al riguardo, secondo Controparte_1 la qui procedente, ha ritenuto valido l'art. 15 delle condizioni generali del contratto valorizzando la clausola generale di buona fede, con la conseguenza che, in virtù di tale principio, la concedente deve comportarsi in siffatto modo nel momento in cui dovesse cedere il bene. E sulla base del contenuto della predetta ordinanza, più sopra riportato, aggiunge l'appellante, non essendo stato ancora venduto l'immobile in questione ed intendendo la controparte agire per ottenerne il rilascio senza che venga accertato il suo supposto credito nei confronti di essa conduttrice, è evidente come la domanda di rilascio debba considerarsi condizionata alla stima del bene, da condursi sulla base del valore equo di mercato nel luogo e al tempo della risoluzione, alla luce di quanto disposto dagli artt. 1366 e 1375 cc., con la conseguenza che la domanda proposta dalla locatrice nel corso del giudizio di prime cure si sarebbe dovuta dichiarare improcedibile ed inammissibile, mancando la stima del bene pur a fronte della pretesa di rilascio, comportante la rilevanza e l'ammissibilità della
CTU estimativa sollecitata da essa appellante in prime cure, qui per l'effetto reiterata, oltretutto diretta a soddisfare l'interesse comune delle parti;
ciò, anche considerato, aggiunge la qui procedente, che non può lasciarsi all'arbitrio della finanziaria o, addirittura di un terzo, quale la determinazione del valore del complesso immobiliare per cui è causa, in Controparte_2 quanto, opinando diversamente, si assisterebbe ad un vulnus del diritto alla parità contrattuale delle parti, la perdita della disponibilità del bene privando la conduttrice della facoltà di condurre ogni attività di verifica circa la diligenza profusa dalla locatrice nella congrua valorizzazione economica dell'immobile e della sua vendita, per cui l'appellata, una volta ottenuta la risoluzione del contratto, avrebbe dovuto attivare la procedura prevista dalla richiamata normativa (l. 124/2017) o, quanto pagina 14 di 23 meno, attivarla all'indomani della sua entrata in vigore;
ciò, considerato che la domanda di restituzione del bene è stata formulata per la prima volta incardinando la presente azione, quando detta pretesa si sarebbe dovuta subordinare alla previa stima oggettiva, in modo da tutelare concretamente l'investimento milionario realizzato da essa locataria.
Tale motivo, qui richiamato, mutatis mutandis, quanto già più sopra osservato, è inammissibile, prima ancora che infondato.
Il Supremo Collegio nella più volte richiamata ordinanza, resa in giudizio inter partes, ha rigettato ogni motivo proposto in tale sede da per l'effetto confermando le statuizioni dei Parte_1 giudici di merito che già si erano occupati della vicenda, disattendendo quanto ivi lamentato dalla odierna appellante anche circa la dedotta nullità della clausola contrattuale (art. 15 delle condizioni generali) che prevede, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, che il concedente possa soddisfarsi vendendo il bene, senza predeterminazione del suo valore commerciale;
ciò, avendo l'utilizzatore il potere di attivarsi per costringere la concedente a procedere ad una vendita al migliore risultato, aggiungendo che in quel giudizio la Corte di seconde cure aveva fatto corretta applicazione di principi espressi in materia dalla stessa Cassazione, allorquando aveva escluso che dal solo fatto che detta clausola non preveda una previa stima o una procedura di vendita del bene possa conseguire un arricchimento in capo alla finanziaria, in quanto l'eccedenza è, comunque, riconosciuta in favore dell'utilizzatore.
D'altra parte, la questione qui proposta era già stata dibattuta avanti al Tribunale di Milano nella causa n. 56272/2015 di Rg. conclusasi con sentenza n. 10734/2017, poi appellata e, quindi, giunta al giudizio della Cassazione di cui si è detto;
orbene, in tale sentenza (in punto non riformato dalla
Corte territoriale nel processo n. 5668/17 di Rg e, poi, dalla Cassazione e, quindi, passato in giudicato) il decidente aveva ritenuto valida la clausola in discussione (art. 15 delle condizioni generali), motivando, fra l'altro, che “non si capisce come si possa valutare un bene se non ancora restituito e in tesi occupato dall'utilizzatore, posto che in questo caso il relativo valore sarebbe ovviamente bassissimo”, con l'aggiunta che “ciò sarebbe un incentivo a condotte opportunistiche del debitore, che potrebbe decidere di rendersi inadempiente in un momento in cui l'immobile viene valutato in modo particolarmente alto”.
A ciò, si aggiunga che per pacifica giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia ogni pretesa del conduttore tesa ad ottenere il riconoscimento di somme derivanti, in tesi, in suo favore ad esito pagina 15 di 23 della risoluzione del contratto di leasing soggetto alla disciplina anteriore all'entrata in vigore della legge 124/2017, quale quello di specie, è subordinata alla previa restituzione del bene (cfr. ex multis: Cassazione Civile, Sez. 1, ordinanza n. 10249 del 30.3.2022; Cassazione Civile. Sez. 3, ordinanze n. 7367 del 14.3.2023 e n. 9210 del 22.3.2022; Cassazione Civile, Sez. 6-3, ordinanza n.
21895 del 20.9.2017); a tacere che al locatario, che intenda comportarsi secondo i canoni di buona fede, quali quelli invocati da non è certo precluso attivarsi per rinvenire eventuali Parte_1 acquirenti da sottoporre alla locatrice, onde consentire di farle conseguire il maggiore introito possibile, di riflesso, anche a proprio vantaggio in virtù del patto di deduzione di cui alla clausola
15 delle condizioni generali più volte richiamata: da qui, anche l'irrilevanza in questa sede della
CTU invocata dall'appellante ed oggetto del sesto motivo di gravame, peraltro anche palesemente inammissibile, laddove ictu oculi esplorativa, osservandosi, nel contempo, l'assenza negli atti e nelle memorie depositate dalla stessa in prime cure di ulteriori istanze istruttorie, che l'appellante avanti a questa Corte ha dichiarato di intendere richiamare per relationem con rinvio alla propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cpc, nella quale, tuttavia, null'altro, al di fuori della CTU, ha dedotto ai fini probatori, ad eccezione di una riserva di apposita formulazione nella successiva memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, anche nella quale, peraltro, al riguardo nulla ha proposto.
2.4 Quanto più sopra concluso vale anche per il rigetto del terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia dichiarato inammissibile, in assenza della restituzione dell'immobile in questione, la propria domanda riconvenzionale, tesa ad ottenere la restituzione ex art. 1526 cc dei canoni di locazione corrisposti alla concedente in costanza di rapporto, pari ad € 685.758,22, così come ha rigettato la propria pretesa di vedersi riconoscere, a carico della controparte, il risarcimento di danni per il comportamento di malafede ravvisabile nel comportamento di per violazione degli artt. 1175, 1366, 1375 cc, avendo Controparte_1 applicato tassi in misura superiore alla soglia usuraria quanto meno fino alla sentenza di questa
Corte n. 2345/2019, nell'avere predisposto unilateralmente il contratto di leasing con contenuto oggettivamente sproporzionato in suo favore, nell'essere consapevole degli ulteriori costi sostenuti da essa conduttrice durante la costruzione del complesso immobiliare, per 1,325milioni di euro, nonché delle ulteriori opere realizzate per ultimare il fabbricato, il non avere mai nulla eccepito nei propri confronti, evidentemente facendo affidamento sulla disponibilità e comunque sulla proprietà di un complesso immobiliare dal valore di molto superiore al capitale investito.
Al riguardo, quanto al primo rilievo, va osservato come sia del tutto pacifico fra le parti pagina 16 di 23 l'inadempimento della società relativamente al pagamento dei canoni scaduti di cui al Parte_1 contratto di locazione finanziaria oggetto di causa, situazione che senz'altro ne ha giustificato la risoluzione di diritto, come intimata dalla locatrice ex art. 1456 c.c. ed in forza dell'art. 14 delle condizioni generali della scrittura negoziale in parola, le cui clausole oggetto di discussione sono state, a suo tempo, come già anticipato, sottoscritte anche specificamente ex artt. 1341 e 1342 c.c. dall'appellante, con conseguente applicabilità anche di quanto previsto dal successivo art. 15
(ritenuto pienamente valido dalla Corte di Cassazione nella sentenza inter partes di cui si è detto), regolante le conseguenze dell'inadempimento della locataria e dello scioglimento anticipato dei rapporti negoziali intercorsi per colpa della stessa;
dette clausole risultano, del resto, valide ed efficaci, laddove, in sostanza, prevedono, in caso di mancato adempimento, la facoltà della concedente di intimare la risoluzione di diritto dei rapporti negoziali in questione e, nel contempo, di chiedere il pagamento dei canoni insoluti ed il versamento di quelli ancora da scadere, unitamente all'importo per l'esercizio dell'opzione di acquisto, ferma restando la restituzione del bene, con espressa previsione in favore dell'utilizzatrice, quale bilanciamento delle rispettive posizioni, dell'accredito di quanto incassato dalla finanziaria a seguito della ricollocazione del bene sul mercato, una volta tornato nella sua disponibilità, a decurtazione di quanto eventualmente dovutole, o viceversa in caso di sopravvenienza attiva a vantaggio della conduttrice.
Vale, in proposito, anche rammentare come il Supremo Collegio anche in diverse occasioni abbia confermato la piena liceità, in materia di risoluzione di leasing traslativo, di clausole quali quelle in discussione (v. Cassazione, Sez. 3, ordinanze 16632 del 12.6.2023 e n. 15202 del 12.6.2018;
Cassazione, sentenza n. 19272/14; non smentite sul punto dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
2061 del 28 gennaio 2021), laddove consentano alla società finanziaria di ottenere non più dello stesso utile che avrebbe conseguito se il contratto fosse stato adempiuto regolarmente (ex multis, cfr.: Cassazione, ordinanza n. 25863 del 31.10.2017; Cassazione, sentenze n. 4969 del 2.3.2007 e n.4208 del 25.03.2001), dovendosi comparare da parte del Giudice il vantaggio che i patti in questione assicurano al contraente adempiente con il margine di guadagno che egli si riprometteva di legittimamente trarre dall'affare, che nella fattispecie risulta contenuto entro le previsioni contrattuali.
È, quindi, legittimo che la regolamentazione delle conseguenze dell'anticipato scioglimento dei rapporti negoziali quali quello in parola si discosti da quanto previsto dall'art.1526 c.c. per il contratto tipico della vendita con patto di riservato dominio, pur tenuto conto della necessità di pagina 17 di 23 perseguire il corretto contemperamento degli interessi patrimoniali dei contraenti. Ciò, anche considerato l'orientamento in tal senso assunto dal legislatore con le più recenti norme approvate in materia, ancorchè non applicabili ratione temporis al caso di specie, ma comunque dettate per situazioni non prettamente coincidenti, ma comunque non dissimili, fra cui l'art. 72 quater della legge fallimentare (che, peraltro, non ha trovato un corrispettivo diretto nel nuovo Codice della
Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, entrato in vigore il 15.7.2022, che prevede diverse soluzioni a seconda della procedura e del tipo di contratto) e la disciplina della risoluzione di contratto di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale, dettata dalla Legge 28.12.2015, n.208, comma 82, che non si discosta da quanto fra le parti del presente processo era stato pattuito.
Del resto, il leasing, secondo l'interpretazione che qui si condivide, svolge sempre e comunque una funzione finanziaria - evidenziata, sotto il profilo normativo, dall'attribuzione in esclusiva alle banche ed agli altri intermediari finanziari, ad opera dell'art.1, secondo comma, n.3 ed art.196 del
D. Lgs n. 385/1993, delle operazioni di locazione finanziaria -, analoga al contratto di mutuo, con la differenza che il finanziatore/concedente ha la proprietà dei beni per l'intera durata del rapporto.
Tali beni, in particolare, costituiscono una garanzia dell'adempimento del beneficiario, così come l'ipoteca costituisce la garanzia del pagamento del mutuo.
Devesi, a questo punto, anche osservare che, assodata la pienamente legittima deroga, nella fattispecie, per valido accordo fra le parti, all'intera disposizione di cui all'art.1526 c.c., presupposto del corretto bilanciamento delle rispettive posizioni delle contraenti è che, in base ad una interpretazione delle citate disposizioni negoziali ed, in particolare, dell'art. 15 dei contratti ispirata a criteri di buona fede, alla finanziaria rimangano, comunque, attribuiti i canoni di leasing versati prima della risoluzione del rapporto negoziale, posto che, diversamente, si verificherebbe un indebito arricchimento in favore della conduttrice, in favore della quale, peraltro, sussiste il diritto di vedersi corrispondere o, in caso di maggiore debito della stessa verso la concedente, di compensare in parte quanto ricavato dalla ricollocazione del bene sul mercato o altre diverse somme dalla medesima pretese, una volta avvenuta la restituzione alla proprietaria del fabbricato oggetto di leasing.
Del resto, quanto diversamente opinato dall'attrice contraddice con il testo letterale degli accordi sinallagmatici in questione, in quanto nel più volte richiamato art. 15 delle scritture negoziali in questione, come effetto della risoluzione, non è previsto alcun diritto della locataria di ottenere la pagina 18 di 23 restituzione dei canoni di leasing versati anteriormente (oltretutto, neppure comprovati nel loro preciso ammontare, al di là di affermazioni del tutto apodittiche al riguardo), che, diversamente, sarebbe stato necessario stabilire espressamente.
Correttamente, quindi, il Giudice a quo ha negato ingresso alle tesi dell'appellante sul punto.
Quanto al secondo aspetto, non è ravvisabile nel comportamento dell'appellata Controparte_1 alcuna violazione, per quanto qui devoluto, dei canoni di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cc (e, tanto meno, degli artt. 1218, 1453 e segg., e 2059 cc. o degli artt. 185 e 644 cp, menzionati nelle conclusioni rassegnate dall'appellante, senza peraltro, alcuna dissertazione in merito, né proposizione di specifici motivi di gravame sul punto, sicchè si può ritenere l'inammissibilità a norma dell'art. 342 cpc del relativo richiamo), come sostenuto da nelle proprie difese, Parte_1 senza avere, oltretutto, comprovato alcun danno dalla medesima in concreto subìto, di cui la stessa pretenderebbe il ristoro - sicchè non se ne potrebbe, comunque, disporre la liquidazione, non potendo il giudice sopperire all'inerzia della parte onerata (cfr., ex multis, Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 19631 del 18.9.2020) -, la qui appellata essendosi limitata, di fronte all'inadempimento della locataria, non di scarso valore, a fare valere le proprie ragioni secondo le pattuizioni sinallagmatiche ed in forza delle norme di legge, a tacere che anche sul punto si è già espresso il Supremo Collegio con la sentenza resa fra le parti n.6381/2023 più volte citata, il quale, fra gli altri, ha ritenuto infondato lo specifico motivo n. 2 del ricorso ex art. 360 cpc, di identico tenore, formulato dalla qui appellante, così che la questione risulta palesemente preclusa in questa sede.
2.5 Con il quarto motivo lamenta che il Tribunale non abbia riconosciuto il proprio diritto Parte_1 di vedersi riconosciute, ai fini restitutori, le spese per la realizzazione delle opere essenziali per la costruzione dell'immobile oggetto di causa, omettendo l'esame di elementi in fatto rilevanti ai fini della decisione;
ciò, avendo il Giudice di prime cure escluso che da parte sua si possano vantare crediti al riguardo, nonostante le somme dalla medesima corrisposte a tale titolo non fossero mai state contestate dall'appellata, la quale, a suo avviso, le aveva anche approvate nello stesso momento in cui aveva autorizzato il progetto del capannone, recante il timbro per condivisione da parte della locatrice, così come tutti i disegni e le piante dello stabile, anche avvalendosi di proprio professionista di fiducia per i relativi controlli, che ha poi firmato il verbale finale attestante la corretta esecuzione dell'opera, ed a nulla valendo la scrittura ricognitiva dell'ammontare pagina 19 di 23 complessivo del contratto, di cui all'art. 6 di controparte, richiamato dal primo decidente.
Anche tale motivo non coglie nel segno.
Al riguardo, la Corte osserva che i costi e le spese sostenuti per la realizzazione del fabbricato e le eventuali migliorie al medesimo apportate – questione, peraltro, già portata dall'odierna appellante anche avanti al Supremo Collegio di Cassazione e da questa rigettata con l'ordinanza n. 6381/23 resa inter partes – non possono comportare alcun indebito arricchimento in capo alla concedente, posto che, ancorchè, grazie ad essi, si sia ottenuto un incremento del valore dell'immobile, detto aumento andrebbe a tutto vantaggio proprio dell'utilizzatrice, nel momento in cui ha diritto di ottenere, in base all'art. 15 del contratto, la restituzione di quanto eccedente rispetto al debito maturato a suo carico verso la società di leasing, così che non può certo verificarsi un ingiusto depauperamento a danno della stessa.
Del resto, correttamente e con ampia, qui condivisa motivazione, il Giudice a quo sul punto ha anche evidenziato che, in ordine alle spese asseritamente sostenute dalla per la realizzazione Pt_1 dell'immobile, ulteriori rispetto ai costi finanziabili, costituenti la “base leasing” e in relazione ai quali era stato calcolato il corrispettivo del contratto di locazione finanziaria, nelle premesse del contratto di locazione finanziaria in questione le parti avevano dato atto che la conduttrice aveva individuato l'immobile, ritenendolo idoneo ai propri scopi, dopo averne negoziato il prezzo direttamente con il fornitore, essa stessa avendo, poi, scelto in piena autonomia le opere da realizzare, indicando alla concedente gli appaltatori ai quali affidare la realizzazione dell'opera, assumendosi nei confronti della società di leasing ogni più ampia responsabilità al riguardo
(contratto sub doc. 4 di parte appellata, pag. 3), con l'aggiunta che l'ultimo capoverso dell'art. 5 delle Condizioni particolari di contratto (pag. 5 del medesimo documento) prevedeva espressamente che, qualora per la realizzazione dell'immobile si fossero resi necessari costi aggiuntivi rispetto a quelli preventivati, la locatrice si sarebbe riservata la facoltà di deliberare l'incremento; peraltro, un adeguamento dell'importo finanziato vi è anche stato, come evincibile dall'esame della scrittura modificativa nella quale si è precisato che il costo di realizzazione dell'immobile ammontava, complessivamente, ad euro 1.498.386,54 (doc. n. 6 di parte odierna appellata); tale costo di realizzazione dell'immobile ha rappresentato, dunque, l'importo finanziato dalla società concedente ed è stato da quest'ultima integralmente sostenuto, al punto che sulla base di tale importo è stato calcolato il corrispettivo del contratto di leasing, pari ad euro 1.797.778,34,
pagina 20 di 23 che la locataria nemmeno ha corrisposto nella sua interezza, per cui, alla luce di tali rilievi, non è configurabile alcun diritto della al rimborso di dette spese, ulteriori inerenti alla realizzazione Pt_1 del capannone.
E, del resto, è bene osservare che gli ultimi tre capoversi dell'art. 4 delle condizioni generali di contratto (doc. 4 di parte appellata, pag. 12) prevedevano la facoltà dell'utilizzatrice di apportare modifiche all'immobile, ovvero di eseguire altre opere, solo a seguito di preventiva ed espressa autorizzazione scritta da parte della concedente, di cui non risulta idoneamente provato il rilascio, a nulla valendo l'approvazione, limitatamente all'aspetto tecnico, del progetto dei lavori predisposto dall'appellante, nè l'approvazione di quanto realizzato da parte di terzo professionista, di cui nemmeno sono provati poteri negoziali per conto della locatrice, tanto meno per i fini che ci occupano;
non solo: in relazione agli eventuali interventi svolti con costi e oneri a carico dell'utilizzatrice è stato inoltre pattuito che qualunque modifica, miglioramento o addizione - ferma la facoltà della concedente di esigere il ripristino dello stato dei luoghi - sarebbe rimasta di spettanza della concedente alla scadenza del contratto o alla sua cessazione per qualunque causa, con esclusione di ogni obbligo della locatrice al pagamento di indennità, neppure laddove i miglioramenti o le addizioni fossero stati oggetto di preventiva autorizzazione, situazione in presenza della quale, proprio in base alle condizioni contrattuali pattuite, l'utilizzatrice non può certo vantare il diritto al rimborso delle spese asseritamente sostenute in proprio, ossia non finanziate dalla concedente, per la realizzazione dell'immobile o per la manutenzione dello stesso.
3.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, anche istruttoria, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 5437/2024 del 24.5.2024, pubblicata il 27 maggio 2024, che, per l'effetto, va integralmente confermata;
ciò, anche in punto di spese di lite, oggetto del quinto motivo di gravame, correttamente disposte dal primo decidente a carico dell'appellante ex art. 91 cpc, stante la sua piena soccombenza ad esito del processo.
3.2 Ed anche le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile di complessità alta), senza applicazione della maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis del DM 55/14 per i collegamenti ipertestuali esposta nell'apposita nota depositata dalle parti resistenti, in quanto risultati di non pagina 21 di 23 utilità ai fini della decisione (cfr. Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 37692 del 23.12.2022), alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta (in sostanza, senza fase istruttoria e con limitata attività di trattazione, sì da giustificare la riduzione al 50% del compenso per detta fase), seguono la soccombenza.
3.3 Ricorrono i presupposti della responsabilità aggravata della procedente ex art. 96, terzo comma, cpc, attesa la palese infondatezza dei motivi di appello e considerata la reiterazione di difese già oggetto di altri giudizi definiti con rigetto, anche via definitiva, delle difese della stessa, che rendono incompatibile l'impugnazione con un quadro ordinamentale diretto, da una parte, a garantire universalmente l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU e, dall'altra, ad assicurare la ragionevole durata del processo, con ciò realizzando il diritto al rimedio effettivo: le azioni meramente dilatorie e defatigatorie, quali quella in esame, ostacolano l'attuazione di questo diritto, in quanto integrano una condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, consistente nell'avere agito pretestuosamente;
ai sensi del terzo comma della norma citata;
questa condotta si presta, di conseguenza, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata a titolo di sanzione di carattere pubblicistico, senza che risulti necessario il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave previsto nei precedenti commi (sul punto, cfr.: Cassazione, Sez. 2, ordinanza n. 17960/21; Sez. 3, n. 22208 del 4.8.2021; Sez.
6-3 n. 29812 del 18.11.2019), per somma che si ritiene congruo quantificare nella fattispecie in € 6.000,00, pari a circa il 50 % delle spese di lite liquidate nel dispositivo.
3.4 L'appellante va altresì condannata ex art. 96, quarto comma, cpc, come introdotto dal D.lvo n.
140/2022 e modificato dalla legge 197/2022, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma che, rapportata al caso concreto, si quantifica in € 1.000,00.
3.5 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza, anche istruttoria, ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Milano n. 5437/2024 del 24.5.2024, pubblicata il 27 maggio 2024, così provvede: pagina 22 di 23 1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra;
2) condanna l'appellante, al pagamento in favore della parte appellata, Parte_1 [...]
e della terza intervenuta, in solido fra loro stante la unicità CP_1 Controparte_2 di difesa, delle spese del presente grado, che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi
€ 12.154,00 per compensi, di cui € 2,977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna altresì l'appellante a pagare all'appellata ed alla terza intervenuta, in solido fra loro, ex art. 96, terzo comma, c.p.c. la somma di € 6.000,00 a titolo di responsabilità aggravata, nonché la somma di € 1.000,00 a favore della cassa delle ammende;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Laura Sara Tragni
Palatino di Villachiara Ragazzoni
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