CA
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/09/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 299/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 401/2022 emessa dal Tribunale di Gela in data
22.07.2022
PROPOSTO DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Parte_1
G. Cascino n. 178 (c.f. ) , nata CodiceFiscale_1 Parte_2
a Gela il 15.08.1956 ed ivi res. In via G. Cascino n. 178 (c.f.
[...]
), , nata a [...] il [...] ed ivi C.F._2 Parte_3 res. Nella via Piero della Francesca n. 28 (c.f. ), CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonella Di Benedetto e Giovanni
Bruscia presso lo studio dei quali, in Gela, Corso Vittorio Emanuele n.
175, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
1 Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t. corrente in CP_2
Roma nella via Monzambano n. 10 (c.f. ) rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Concetta Di Bella presso lo studio della quale, in Catania
Corso Italia n. 208, è elettivamente domiciliata;
Appellata
Conclusioni degli appellanti
“Voglia l'ecc.ma Corte di appello in via preliminare riformare la sentenza di primo grado con conseguente accoglimento della domanda attorea con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio. In ulteriore via preliminare disporre il richiamo del c.t.u. ovvero la sostituzione, ovvero la rinnovazione della c.t.u., considerato che il contenuto dell'espletata consulenza non ha fornito logiche e convincenti risposte ai quesiti posti dal
Giudice. Nel merito, conseguentemente, accogliere il presente appello avverso la sentenza n. 401/2022 del giudice del Tribunale di Gela.
Ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità in capo all' , in CP_2 persona del legale rappresentante p.t., quale custode/proprietario della SS
117 bis ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2051 c.c. o a qualunque titolo.
Per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale rifacendosi alle summenzionate tabelle di Milano 2014 pari ad €.710.000,00 di cui €. 300.000,00 per il padre
€. 300.000,00 per la madre ed €. Parte_1 Parte_2
110.000,00 per la sorella , oltre rivalutazione monetaria, Parte_3 ed interessi o qualunque altra somma maggiore o minore che il decidente riterrà di giustizia. In subordine ritenere e dichiarare la esclusiva responsabilità in capo all' in persona del suo legale CP_2 rappresentante p.t. quale custode / proprietario della SS 117 bis ai sensi per gli effetti dell'art. 2043 c.c. o a qualunque titolo. In via istruttoria si insiste per l'ammissione di prova per testi così come richiesto in atti nel
2 procedimento di primo grado. Il tutto con vittoria di spese ed onorari come per legge per entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata CP_2
“Voglia ill.ma Corte adita: 1) preliminarmente ex art.o 348 bis e 348 ter
c.p.c. ritenere e dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato
l'appello. 2) Rigettare l'appello proposto siccome inammissibile in diritto ed infondato in fatto, confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 19.04.2017 e Parte_1 Parte_2
, rispettivamente quali genitori e sorella di Parte_3 [...]
convenivano il giudizio, avanti al Tribunale di Gela, l' , Parte_4 CP_2 quale gestore è proprietario della SS 117 bis Catania Gela per sentirla condannare al risarcimento dei danni tutti patiti in conseguenza di un incidente stradale, con esito mortale, occorso al proprio congiunto in data
13.03.2010 alle 14,00 circa sulla predetta arteria al chilometro 86+ 400.
Narravano che perdeva il controllo della propria Parte_4 autovettura Renault CL targata CX 021 DV andando ad urtare contro il terminale del guard rail posto sul margine est della statale e, in conseguenza all'urto, l'auto si ribaltava causando al conducente le lesioni personali poi rivelatesi mortali.
Deducevano ancora che, al momento del sinistro, il loro congiunto procedeva ad una velocità di marcia pari a 65 km/h (per come accertato da una c.t. di parte) ben inferiore al limite di velocità previsto nel tratto d'interesse adducendo pertanto gli esiti esiziali dell'evento alla inadeguatezza strutturale del guard-rail che non aveva garantito la funzione di contenimento cui era preposto.
3 Con comparsa del 29.07.2017 si costituiva l' che contestava la CP_2 domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto.
Più in particolare la convenuta contestava la dinamica del sinistro così come narrata in citazione rilevando l'inadeguatezza della velocità di marcia del veicolo condotto dalla vittima poiché non commisurata allo stato dei luoghi e alle condizioni meteorologiche in atto;
Contestava ancora la presunta incidenza causale della verificazione del sinistro con la irregolarità strutturale del guard-rail.
In via subordinata chiedeva quantificarsi il risarcimento nei limiti della prova raggiunta.
Nel corso del giudizio il Tribunale formulava una proposta transattiva non accolta dall' CP_2
Istruito giudizio mediante produzione documentale, concessi i termini ex articolo 183 comma VI c.p.c., disposta c.t.u. tecnica, la causa, all'udienza del 27.05.2021 veniva posta in decisione con i termini di legge.
Con la sentenza oggi gravata in Tribunale di Gela ha rigettato la domanda formulata dagli attori compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Giudice di prime cure - dopo avere ampiamente dedotto sui principi che reggono la responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c. - ha deciso nel modo richiamato evidenziando come, nel caso in specie, anche all'esito della consulenza tecnica espletata, non era stato possibile accertare con adeguata probabilità che l'evento lesivo fosse dipeso dalla inadeguatezza del bene in custodia e ciò in quanto le conclusioni peritali non erano state in grado di accertare la presenza di anomalie nel guard-rail che, per inciso, era risultato conforme alle prescrizioni di sicurezza dettate Dal DM
21.06.2004 nonché regolarmente omologato.
4 In presenza di tali elementi il consulente non era stato in grado di verificare le caratteristiche geometriche del terminale oggetto di interesse e le sue condizioni di installazione nonché verificare quale incidenza esso avrebbe avuto nella determinazione dell'evento lesivo essendo, nelle more, stato sostituito e non essendo sufficiente, a fornire tali risposte l'utilizzo delle foto allegate nel rilievo tecnico descrittivo dei Vigili Urbani.
Di contro la c.t.u. aveva comunque accertato che la velocità del veicolo al momento del sinistro era pari a circa 81,37 Km/h e che il conducente, con alta probabilità, non indossava la cintura di sicurezza.
L'insieme di tali dati, secondo il Decidente, rendeva impossibile considerare raggiunta la prova di una relazione causale tra le caratteristiche tecniche del guard rail e l'evento dannoso, non potendosi escludere che detto evento si sia potuto verificare per il concorso di un fattore alternativo ed estraneo.
Da ciò il rigetto della domanda.
****
Avverso tale sentenza hanno proposto gravame Parte_1 [...]
e per i motivi in detto atto meglio specificati. Pt_3 Parte_2
Sostituita l'udienza del 24 Aprile 2025 con il deposito di note ex artt.li 127
e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico ed articolato motivo di gravame gli appellanti deducono la erroneità della sentenza per avere, il Tribunale, omesso di rilevare la fondatezza dell'an della domanda risarcitoria e della sussistenza del nesso causale.
5 A sostegno del motivo si afferma che, contraddittoriamente a quanto dedotto dal Giudice di prime cure, dall' esame degli elementi probatori acquisiti era emerso, in modo lapalissiano, il nesso causale tra il ribaltamento dell'autovettura e il guard-rail che ne ha determinato l'evento.
Erra il Giudice, continuano gli appellanti, nell'escludere, in radice la possibilità di ricavare, nemmeno presuntivamente, la prova dell'inefficacia causale della barriera o di un difetto nel contenimento per una sua inadeguatezza strutturale o per un errore nella installazione ritenendo che l'impatto sia stato violento e la perdita di controllo della vettura dovuta a fattori estranei ed imprevedibili.
Si rammenta che parte attrice aveva assolto l'onere della prova - così come previsto ex articolo 2051 c,c - avendo dimostrato sia l'evento morte sia l'essere lo stesso diretta conseguenza dell'impatto con la barriera laterale che aveva determinato il consequenziale ribaltamento dell'autovettura.
Ne consegue, continuano gli appellanti, che l'unica esclusione di responsabilità invocabile dal custode convenuto poteva rinvenirsi nella dimostrazione della sussistenza del caso fortuito, esimente mai provata dall' . CP_2
Secondo quanto ricostruito dal c.t.u. nominato, Ing. e così come Per_1 rilevato dal c.t. di parte Dottor la dinamica dell'incidente, per Parte_5 come anche accertato dai Vigili Urbani intervenuti sui luoghi, ha individuato la causa del ribaltamento dell'autovettura con il precedente impatto della stessa con il terminale del guard-rail.
E' pacifico che, ove tale struttura non fosse stata presente, l'autovettura non l'avrebbe urtata e non si sarebbe ribaltata.
6 Ricordano gli appellanti che il conducente della vettura aveva osservato per intero le norme imposte dal Codice della strada, tenendo una velocità ben inferiore al limite previsto nel tratto di strada interessato.
Sottolineano che, anche richiamando le comuni regole di esperienza è impossibile supporre che un veicolo, che impatti una struttura di protezione a bassa velocità possa addirittura capovolgersi.
Ciò comporta, evidentemente, una erronea valutazione in ordine alle risultanze tecniche contenute nella c.t. a firma LA.
Si osserva, ancora, che il Tribunale, non avendo potuto accertare tramite consulenza se la barriera fosse stata installata a regola d'arte avrebbe dedotto, senza motivare, per il rigetto della domanda omettendo di argomentare tale decisione anche alla luce delle osservazioni sollevate dagli attori e dal c.t. di parte.
In definitiva l'errore del primo Giudice risiede nel non avere adeguatamente ricostruito la dinamica del sinistro secondo quelle che erano le risultanze processuali atteso che, anche in sede di sopralluogo ci si era accorti che il terminale su cui era avvenuto l'impatto era
“totalmente accartocciato” probabilmente a causa di un precedente urto e mai sostituito sino a quel momento.
Da ciò una ulteriore palese responsabilità dell'ente custode e proprietario non potendosi spiegare altrimenti come possa ritenersi possibile che una vettura che impatti ad una velocità moderata il terminale possa essere catapultata a distanza cagionando il decesso del conducente.
Per tali ragioni gli appellanti invocano la necessità di nomina di un nuovo consulente perché rivaluti con esattezza i fatti di causa atteso che il contenuto della espletata consulenza non ha fornito adeguate, logiche e convincenti risposte ai quesiti.
******
7 Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata nella comparsa di costituzione CP_2
e risposta.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
*****
8 Deve, sempre in via preliminare, ricordarsi che, con Ordinanza del
10.03.2023 la Corte, ha rigettato le istanze istruttorie formulate dall'appellante (prova per testi e rinnovo /richiamo del c.t.u.) in quanto irrilevanti i fini della decisione.
*****
Nel merito l'appello è infondato.
Con ordinanza dell'8 gennaio 2019 il Tribunale di Gela affidava al dottor
NG LA il seguente incarico. “Ricostruire la dinamica del sinistro mortale che coinvolse tenuto conto della velocità di marcia Parte_4 del veicolo, delle caratteristiche del mezzo, dello stato dei luoghi ove ebbe a verificarsi l'evento e delle condizioni meteorologiche in atto con particolare riferimento alla velocità di marcia nel momento in cui si ebbe verificatasi la perdita di controllo del veicolo e delle ragioni che la determinarono e tenendo anche conto della struttura stradale e del luogo su cui si è verificato
l'impatto, anche al fine di verificare l'eventuale concorso di responsabilità nella causazione dell'evento. Ricostruire la dinamica del sinistro tenuto conto della velocità di marcia del veicolo delle caratteristiche del mezzo e del luogo ove ebbe a verificarsi l'evento”.
Con ordinanza del 1° marzo 2019 il predetto incarico peritale venne ampliato nel senso di chiedere al c.t.u. di accertare, ove possibile, “se il conducente indossasse le cinture di sicurezza al momento del sinistro. Con ampia relazione scritta depositata in cancelleria in data 6.05.2019 e corredata ampia documentazione fotografica il c.t.u. ha concluso il suo lavoro rassegnando le seguenti conclusioni:
a) “Dal rilievo dei vigili urbani si denuncia che la strada era bagnata a causa della pioggia in atto;
b) La Renault CL percorreva la S.S. 117 ad una velocità di 81,37 km/h;
c) Lo stato di usura degli pneumatici era buona;
9 d) Non è stato possibile accertare l'efficacia dell'impianto frenante o individuare qualsiasi anomalia meccanica;
e) Vi è assenza di frenata, come rilevato dai vigili urbani il giorno stesso dell'incidente;
f) Dallo stato in cui il corpo esame del povero conducente venne ritrovato è possibile desumere che egli non indossasse la cintura di sicurezza.
Nel corpo della sua relazione peritale il c.t.u. specifica, che per meglio ricostruire la dinamica del sinistro – anche in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso, ha acquisito i verbali dei Vigili Urbani e dei Vigili del Fuoco, in originale “per poter interpretare meglio ogni minimo particolare”.(pag. 5)
Nella descrizione del tratto di strada teatro dell'evento il consulente dà atto:
a) non vi erano tracce di frenata;
b) non si notano pozzanghere o pantani sulla carreggiata;
c) non si notano ripristini o rifacimenti del tratto di strada;
d) non si notano frane, smottamenti o fessurazioni tali da compromettere
l'instabilità del corpo stradale (pag. 11 della c.t.u).
Dall'esito di tali complessi accertamenti il Dott. , nel confermare la Per_1 dinamica del sinistro così come accertata dai Vigili intervenuti scrive: “È lecito pensare che la perdeva aderenza viaggiando ad una CP_3 velocità di 81,37 km/h o a causa di una brusca manovra dettata dall'insorgere di un improvviso pericolo e/o ostacolo (oppure, aggiunge la
Corte, di una momentanea perdita di coscienza del conducente, il classico
"colpo di sonno”). Il veicolo subiva una rotazione in senso antiorario finendo per occupare illegittimamente la corsia riservata all'opposto senso di marcia ed urtando la parte posteriore (lato destro) contro il terminale del guard rail
10 posto sul margine est della strada che ne provocava il ribaltamento causando al conducente lesioni tali da cagionare della morte”.
Va ricordato che nel rispondere ai quesiti a lui sottoposti il c.t.u. dà ampio riscontro alle osservazioni critiche del c.t. di parte dott. (con Parte_5 particolare riferimento alla velocità di marcia del veicolo che la c.t. di parte limitava a circa 54 Km/h) confutandole punto per punto (pag. 13 della relazione).
Dalla sopra trascritta descrizione della verosimile dinamica del sinistro emerge che fu la condotta di guida dello stesso soggetto leso ad innescare il meccanismo causale che determinò l'evento mortale, condotta che ben può assurgere a causa esclusiva del danno (Cass 1/2/2018 n. 2480,
Cass. 3/4/2019 n. 9315, Cass. 6/2/2020 n. 2872).
Circa la responsabilità dell' è importante rilevare che l'Ausiliario, CP_2 nel descrivere il guard-rail (e le caratteristiche dello stesso) su cui aveva impattato la Renault CL condotta dal povero , ricorda Parte_4 che tale barriera protettiva “denominata IN è caratterizzata da una particolare profilo a forma di goccia ed è risultata essere conforme alla prescrizione di sicurezza dettata dal D.M. 21.06.2014 che recepisce le norme UNI 1317, quindi certificato ed omologato”.
In conclusione, ed in assenza di altre allegazioni (ad. es. prova per testi), da cui poter trarre elementi di conforto al fine di determinare se le cause dell' evento lesivo siano dovute alle caratteristiche intrinseche del guard- rail, devono ritenersi condivisibili le valutazioni operate dal Giudice di prime cure che ha ritenuto non raggiunta la prova di una relazione causale tra le caratteristiche del terminale e l'evento, posto che, come visto, il CTU ha individuato la condotta di guida dello stesso quale Pt_1 probabile causa della perdita da parte sua del controllo della vettura e che tale fattore possa aver rappresentato un fattore alternativo e predominante nella determinazione dell'evento stesso, non essendo
11 risultata, per contro, alcuna inadeguatezza strutturale del guard rail oppure una sua errata installazione.
Si rammenta, in proposito, che nelle ipotesi di responsabilità ex art 2051
c.c. l' non solo deve provvedere alla installazione di guard-rail a CP_2 norma, ma anche accertarsi che detta barriera conservi le caratteristiche per cui è stata installata (Cass. civ., sez. III, n. 22801/2017; Cass. civ.,
Sez. III, n. 11950 del 03.05.2024).
Nel caso in specie, come ricordato, la barriera protettiva era conforme ai dettati normativi in materia oltre che omologata e conforme al suo utilizzo ragione per la quale il danneggiato era chiamato a provare il collegamento in termini di causalità fra cosa in custodia e danno.
*****
In assenza di ulteriori elementi di valutazione la sentenza del Tribunale di Gela oggi gravata deve integralmente confermarsi.
*****
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 401/2022 resa dal Tribunale di Gela in data 22.07.2022 ed appellata e . Parte_1 Parte_3 Parte_2
Condanna gli appellanti, in solido, a rifondere all'appellata le CP_2 spese del presente grado del giudizio che liquida in €. 9.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico degli appellanti, il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
12 Caltanissetta, camera di consiglio dell'8 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
13