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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/05/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3967/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 20.6.2022 da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
MONTEBELLUNA, CORSO MAZZINI 84/1, presso l'Avv. MARCO GOBBATO, che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in MESTRE, RIVIERA XX SETTEMBRE 38/5, presso l'Avv. DONATO
BRUNO che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTORE OPPONENTE
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE:
• accogliersi integralmente l'opposizione proposta dal signor avverso il decreto ingiuntivo N. Parte_1
1103/2022 - R.G. N. 1558/2022 emesso dal Tribunale di Treviso, rigettando ogni domanda, eccezione
e conclusione assunta da parte opposta in quanto infondata in fatto e in diritto;
• per l'effetto dichiarare che il decreto ingiuntivo N. 1103/2022 - R.G. N. 1558/2022 emesso dal
Tribunale di Treviso, risulta illegittimo ed inammissibile, nullo e/o annullabile e/o comunque inefficace e per l'effetto o comunque revocarsi il predetto decreto ingiuntivo opposto.
1 IN VIA SUBORDINATA:
• accogliersi integralmente l'opposizione proposta dal signor avverso il decreto ingiuntivo N. Parte_1
1103/2022 - R.G. N. 1558/2022 emesso dal Tribunale di Treviso, rigettando ogni domanda, eccezione
e conclusione assunta da parte opposta in quanto infondata in fatto e in diritto;
• dichiararsi che nulla è comunque dovuto a qualunque titolo dall'attore opponente alla ditta CP_1
[...]
IN VIA SUBORDINATA ULTERIORE:
• nella denegata ipotesi in cui risultasse, per le causali di cui alle premesse, che l'attore opponente sia tenuto al pagamento di una qualsivoglia somma in favore della ditta RI CE - previa revoca del decreto ingiuntivo - ridursi la pretesa creditoria nella misura che verrà accertata in corso di causa, anche mediante applicazione di criterio equitativo;
• operarsi pure la compensazione (parziale o totale) delle eventuali suddette somme dovute alla convenuta opposta, con le somme dovute all'attore opponente a titolo di risarcimento per la perdita per prescrizione del proprio diritto creditorio nei confronti della propria compagnia assicurativa.
IN OGNI CASO:
• anticipazioni, spese e compenso professionale del presente giudizio interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
• si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla memoria attorea ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c. del 26/04/2023, già ritualmente dimessa
PER LA CONVENUTA OPPOSTA
Nel richiamare tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nei propri atti processuali, parte opposta precisa le conclusioni nel merito come da comparsa di costituzione e risposta:
In via principale
- Respingersi la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo
n. 1103/2022 del Tribunale di Treviso.
In ogni caso
- Spese, diritti ed onorari rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per ingiunzione in data 09.03.2022, la ditta esponeva: Controparte_1
- di avere eseguito nel 2018, su incarico di , lavori di riparazione del veicolo Parte_1
2 Fiat Freemont targato EH979AG di proprietà dello stesso;
Pt_1
- che il pagamento del corrispettivo doveva essere eseguito, in base a quanto riferito dal
, direttamente da quale compagnia che “assicurava il rischio Pt_1 Controparte_2
dei danni provocati dalla grandine”;
- di avere riconsegnato al proprietario il veicolo “perfettamente riparato” e di avere poi appreso che la compagnia con comunicazione del 22.11.2018, aveva negato al Controparte_2
l'indennizzo che egli aveva richiesto;
Pt_1
- che nulla era stato pagato dal PA nel tempo successivo;
- che il corrispettivo dei lavori ammontava in totale ad euro 7.795,15, come risultava dalla fattura 20.06.2018 allegata al ricorso.
Tanto premesso, la ditta RI CE IG domandava l'emissione, nei confronti di
, di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la predetta somma, Parte_1
maggiorata di interessi e di spese.
Il Tribunale accoglieva la domanda emettendo il decreto n. 1103/2022 del 03.05.2022, non provvisoriamente esecutivo.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione , allegando: Parte_1
- che il 13.05.2008, in Nervesa della Battaglia, mentre era alla guida dell'autoveicolo Fiat
Freemont targato EH979AG di sua proprietà, era stato investito da una forte tempesta di vento, pioggia e grandine, che aveva danneggiato la carrozzeria del mezzo;
- di avere immediatamente attivato la propria polizza assicurativa n. 240373265 stipulata con polizza che copriva, tra gli altri, il rischio per danni da eventi Controparte_2
naturali;
- di essersi quindi rivolto, per la riparazione del veicolo, alla e di avere Controparte_1
trattato con il titolare il quale aveva esposto, a voce, un preventivo di “Euro CP_1
3.500,00 – massimo 4.000,00” per l'esecuzione dei lavori necessari;
- di avere accettato tale preventivo anche in considerazione del valore commerciale del mezzo, che all'epoca non superava di 6.000,00 euro;
- di avere sottoscritto, su richiesta della , in data 28.05.2018, un accordo Controparte_1
avente ad oggetto la cessione, alla stessa , del credito a lui spettante verso CP_1 [...]
per l'indennizzo di polizza;
Controparte_2
3 - di avere ritirato il veicolo, riparato, nel successivo mese di giugno e di avere ricevuto conferma, dal titolare della carrozzeria, di non dovere alcunché per i lavori di riparazione, avendo ceduto il credito verso la compagnia assicurativa;
- che solo nel gennaio 2019, in maniera del tutto inattesa, era stato nuovamente contattato dalla e informato del fatto che la compagnia assicurativa aveva rifiutato Controparte_1
il pagamento dell'indennizzo con la motivazione che nessun evento grandinigeno risultava essersi verificato in Nervesa della Battaglia il 13.05.2018;
- di avere solo allora preso visione della fattura 20.06.2018 per l'importo di euro 7.795,15, richiesto dalla carrozzeria quale corrispettivo dei lavori eseguiti;
- di avere inoltre invitato la a retrocedergli il credito verso la compagnia Controparte_1
assicurativa, per poter trattare direttamente con la stessa, senza però ottenere alcun esito.
Sulla base di questi assunti, l'attore opponente ha dedotto:
- il mancato rispetto, da parte della , del preventivo verbale esposto dal titolare CP_1
che prevedeva un corrispettivo di “soli Euro 3.500,00 – massimo 4.000,00”, con CP_1
la precisazione che l'opponente, se avesse conosciuto il vero costo finale delle riparazioni, con ogni probabilità non le avrebbe commissionate;
- in ogni caso, l'eccessiva onerosità del corrispettivo preteso dalla e Controparte_1
l'assenza di specifica prova circa i lavori dalla stessa eseguiti;
- in subordine, la responsabilità della per la perdita dei diritti a lui spettanti CP_1
verso la compagnia assicurativa, non avendo, in particolare, la provveduto ad CP_1
interrompere la prescrizione biennale del credito relativo all'indennizzo.
L'opponente ha, pertanto, concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in via subordinata, la compensazione tra l'eventuale credito della per Controparte_1
i lavori di riparazione e il debito sulla stessa gravante in ragione della responsabilità per la perdita del diritto all'indennizzo assicurativo.
L'opposta si è costituita e ha resistito all'opposizione, chiedendone Controparte_1
il rigetto ed in specie rilevando:
- l'inesistenza di un preventivo verbale riguardante il corrispettivo dei lavori;
- la genericità delle contestazioni sollevate dall'attore opponente, che prima dell'inizio della causa non aveva mai negato il proprio debito;
4 - esservi stata una cessione di credito “pro solvendo”, con conseguente sopravvivenza della obbligazione di pagamento in capo al PA;
- l'assenza di una propria responsabilità per la perdita dei diritti spettanti al PA verso la compagnia assicurativa.
Così instaurato il contraddittorio, è stata respinta dal G.I. la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
quindi, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto ad Controparte_2
Le altre richieste istruttorie sono state, invece, rigettate.
Precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'opposizione svolta da è infondata e va respinta. Parte_1
Innanzitutto, nessuna prova esiste dell'accordo verbale sull'ammontare del corrispettivo che il PA sostiene di avere concluso con il titolare della carrozzeria, CP_1
Il capitolo di prova formulato sul punto (n. 3) non è stato ammesso perché generico, in quanto mancante di ogni riferimento all'esatto contenuto, alla data e alle altre circostanze del preteso accordo (essendo in tal modo, oltretutto, impedito l'esercizio del diritto di difesa della controparte sul punto).
In ordine, poi, alle riparazioni eseguite, del tutto generica appare la contestazione svolta dal , a fronte della produzione, da parte della , delle fotografie che Pt_1 Controparte_1
mostrano il progredire dei lavori di ripristino del veicolo (doc. 5 di parte opposta).
Per quanto attiene alla determinazione del quantum del corrispettivo dei lavori, esso risulta dalla perizia tecnica espletata, pacificamente sull'accordo delle parti, dalla compagnia
[...]
perizia che, depositata in causa dalla compagnia a seguito dell'ordine di CP_2
esibizione impartito dal G.I. con ordinanza 05.01.2024, quantifica il costo delle riparazioni in complessivi euro 7.795,16 Iva compresa (somma che corrisponde a quella esposta in fattura dalla ). Controparte_1
Lo scoperto di polizza, che sarebbe stato applicato nei rapporti tra assicurato e compagnia
5 assicurativa, non opera in relazione al rapporto tra assicurato-committente ed esecutore dei lavori, che forma oggetto del presente giudizio.
Va aggiunto che, come è stato esattamente dedotto dalla carrozzeria opposta, la cessione di un credito, qualora sia effettuata in luogo dell'adempimento di un debito del cedente verso il cessionario, si intende eseguita pro solvendo, con la conseguenza che, se il credito ceduto rimanga insoddisfatto, l'obbligazione del cedente non si estingue e il cessionario può sempre pretenderne l'adempimento dallo stesso cedente (art. 1198 c.c. – la regola è recepita nel contratto di cessione 18.05.2018 tra le parti, agli articoli 3 e 4).
D'altra parte, l'attore opponente non ha fornito prova dell'effettiva esistenza del credito ceduto, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo di polizza da parte della compagnia assicurativa.
Infatti, a fronte del rifiuto di pagamento della compagnia motivato dall'assenza della copertura assicurativa come definita dalle condizioni generali di polizza (“in sede di perizia è emerso che alla data del 13-5-2018 nessuna grandinata vi è stata nel territorio di Nervesa della Battaglia
e tale evento atmosferico non è stato, ovviamente, riscontrato su una pluralità di beni assicurati e non, come da condizioni di polizza”: doc. 5 di parte attrice opponente), il avrebbe dovuto provare, Pt_1
proprio in conformità alle condizioni generali di polizza, essersi verificato in suo danno un evento avente le caratteristiche di cui al paragrafo 3.11 delle condizioni stesse: clausola che richiede non solo la storica verificazione di un fatto qualificabile come “grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate”, ma anche che “la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di beni, assicurati o non” (doc. 2).
Tale prova non è stata data e neppure offerta dal . Pt_1
Non essendo stata dimostrata l'esistenza del credito ceduto, il PA resta obbligato, nei confronti della , al pagamento del corrispettivo delle riparazioni. Controparte_1
Infine, per quanto riguarda l'ultimo motivo di opposizione, diretto a far valere l'asserita responsabilità della per la mancata conservazione delle ragioni di credito Controparte_1
del verso la compagnia va osservato che, mancando in radice la Pt_1 Controparte_2
prova dell'esistenza di detto credito, per i motivi già esposti, nessuna responsabilità può essere ipotizzata in capo alla per non avere provveduto ad interrompere il CP_1
relativo termine di prescrizione.
6 In conclusione, si impone il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono l'integrale soccombenza del . Pt_1
Liquidazione come da dispositivo, per lo scaglione di valore di riferimento (da 5.201,00 a
26.000,00), a valori intermedi tra minimi e massimi, considerata la prossimità al limite inferiore della somma in contestazione e la natura documentale della causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1103/2022 in data 03.05.2022
- condanna l'attore opponente a rifondere alla convenuta opposta ditta Parte_1
le spese di lite, che liquida in euro 3.808,00 oltre rimborso spese Controparte_1
generali, CPA e IVA come per legge.
Treviso, 18 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3967/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 20.6.2022 da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
MONTEBELLUNA, CORSO MAZZINI 84/1, presso l'Avv. MARCO GOBBATO, che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in MESTRE, RIVIERA XX SETTEMBRE 38/5, presso l'Avv. DONATO
BRUNO che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTORE OPPONENTE
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE:
• accogliersi integralmente l'opposizione proposta dal signor avverso il decreto ingiuntivo N. Parte_1
1103/2022 - R.G. N. 1558/2022 emesso dal Tribunale di Treviso, rigettando ogni domanda, eccezione
e conclusione assunta da parte opposta in quanto infondata in fatto e in diritto;
• per l'effetto dichiarare che il decreto ingiuntivo N. 1103/2022 - R.G. N. 1558/2022 emesso dal
Tribunale di Treviso, risulta illegittimo ed inammissibile, nullo e/o annullabile e/o comunque inefficace e per l'effetto o comunque revocarsi il predetto decreto ingiuntivo opposto.
1 IN VIA SUBORDINATA:
• accogliersi integralmente l'opposizione proposta dal signor avverso il decreto ingiuntivo N. Parte_1
1103/2022 - R.G. N. 1558/2022 emesso dal Tribunale di Treviso, rigettando ogni domanda, eccezione
e conclusione assunta da parte opposta in quanto infondata in fatto e in diritto;
• dichiararsi che nulla è comunque dovuto a qualunque titolo dall'attore opponente alla ditta CP_1
[...]
IN VIA SUBORDINATA ULTERIORE:
• nella denegata ipotesi in cui risultasse, per le causali di cui alle premesse, che l'attore opponente sia tenuto al pagamento di una qualsivoglia somma in favore della ditta RI CE - previa revoca del decreto ingiuntivo - ridursi la pretesa creditoria nella misura che verrà accertata in corso di causa, anche mediante applicazione di criterio equitativo;
• operarsi pure la compensazione (parziale o totale) delle eventuali suddette somme dovute alla convenuta opposta, con le somme dovute all'attore opponente a titolo di risarcimento per la perdita per prescrizione del proprio diritto creditorio nei confronti della propria compagnia assicurativa.
IN OGNI CASO:
• anticipazioni, spese e compenso professionale del presente giudizio interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
• si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla memoria attorea ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c. del 26/04/2023, già ritualmente dimessa
PER LA CONVENUTA OPPOSTA
Nel richiamare tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nei propri atti processuali, parte opposta precisa le conclusioni nel merito come da comparsa di costituzione e risposta:
In via principale
- Respingersi la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo
n. 1103/2022 del Tribunale di Treviso.
In ogni caso
- Spese, diritti ed onorari rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per ingiunzione in data 09.03.2022, la ditta esponeva: Controparte_1
- di avere eseguito nel 2018, su incarico di , lavori di riparazione del veicolo Parte_1
2 Fiat Freemont targato EH979AG di proprietà dello stesso;
Pt_1
- che il pagamento del corrispettivo doveva essere eseguito, in base a quanto riferito dal
, direttamente da quale compagnia che “assicurava il rischio Pt_1 Controparte_2
dei danni provocati dalla grandine”;
- di avere riconsegnato al proprietario il veicolo “perfettamente riparato” e di avere poi appreso che la compagnia con comunicazione del 22.11.2018, aveva negato al Controparte_2
l'indennizzo che egli aveva richiesto;
Pt_1
- che nulla era stato pagato dal PA nel tempo successivo;
- che il corrispettivo dei lavori ammontava in totale ad euro 7.795,15, come risultava dalla fattura 20.06.2018 allegata al ricorso.
Tanto premesso, la ditta RI CE IG domandava l'emissione, nei confronti di
, di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la predetta somma, Parte_1
maggiorata di interessi e di spese.
Il Tribunale accoglieva la domanda emettendo il decreto n. 1103/2022 del 03.05.2022, non provvisoriamente esecutivo.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione , allegando: Parte_1
- che il 13.05.2008, in Nervesa della Battaglia, mentre era alla guida dell'autoveicolo Fiat
Freemont targato EH979AG di sua proprietà, era stato investito da una forte tempesta di vento, pioggia e grandine, che aveva danneggiato la carrozzeria del mezzo;
- di avere immediatamente attivato la propria polizza assicurativa n. 240373265 stipulata con polizza che copriva, tra gli altri, il rischio per danni da eventi Controparte_2
naturali;
- di essersi quindi rivolto, per la riparazione del veicolo, alla e di avere Controparte_1
trattato con il titolare il quale aveva esposto, a voce, un preventivo di “Euro CP_1
3.500,00 – massimo 4.000,00” per l'esecuzione dei lavori necessari;
- di avere accettato tale preventivo anche in considerazione del valore commerciale del mezzo, che all'epoca non superava di 6.000,00 euro;
- di avere sottoscritto, su richiesta della , in data 28.05.2018, un accordo Controparte_1
avente ad oggetto la cessione, alla stessa , del credito a lui spettante verso CP_1 [...]
per l'indennizzo di polizza;
Controparte_2
3 - di avere ritirato il veicolo, riparato, nel successivo mese di giugno e di avere ricevuto conferma, dal titolare della carrozzeria, di non dovere alcunché per i lavori di riparazione, avendo ceduto il credito verso la compagnia assicurativa;
- che solo nel gennaio 2019, in maniera del tutto inattesa, era stato nuovamente contattato dalla e informato del fatto che la compagnia assicurativa aveva rifiutato Controparte_1
il pagamento dell'indennizzo con la motivazione che nessun evento grandinigeno risultava essersi verificato in Nervesa della Battaglia il 13.05.2018;
- di avere solo allora preso visione della fattura 20.06.2018 per l'importo di euro 7.795,15, richiesto dalla carrozzeria quale corrispettivo dei lavori eseguiti;
- di avere inoltre invitato la a retrocedergli il credito verso la compagnia Controparte_1
assicurativa, per poter trattare direttamente con la stessa, senza però ottenere alcun esito.
Sulla base di questi assunti, l'attore opponente ha dedotto:
- il mancato rispetto, da parte della , del preventivo verbale esposto dal titolare CP_1
che prevedeva un corrispettivo di “soli Euro 3.500,00 – massimo 4.000,00”, con CP_1
la precisazione che l'opponente, se avesse conosciuto il vero costo finale delle riparazioni, con ogni probabilità non le avrebbe commissionate;
- in ogni caso, l'eccessiva onerosità del corrispettivo preteso dalla e Controparte_1
l'assenza di specifica prova circa i lavori dalla stessa eseguiti;
- in subordine, la responsabilità della per la perdita dei diritti a lui spettanti CP_1
verso la compagnia assicurativa, non avendo, in particolare, la provveduto ad CP_1
interrompere la prescrizione biennale del credito relativo all'indennizzo.
L'opponente ha, pertanto, concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in via subordinata, la compensazione tra l'eventuale credito della per Controparte_1
i lavori di riparazione e il debito sulla stessa gravante in ragione della responsabilità per la perdita del diritto all'indennizzo assicurativo.
L'opposta si è costituita e ha resistito all'opposizione, chiedendone Controparte_1
il rigetto ed in specie rilevando:
- l'inesistenza di un preventivo verbale riguardante il corrispettivo dei lavori;
- la genericità delle contestazioni sollevate dall'attore opponente, che prima dell'inizio della causa non aveva mai negato il proprio debito;
4 - esservi stata una cessione di credito “pro solvendo”, con conseguente sopravvivenza della obbligazione di pagamento in capo al PA;
- l'assenza di una propria responsabilità per la perdita dei diritti spettanti al PA verso la compagnia assicurativa.
Così instaurato il contraddittorio, è stata respinta dal G.I. la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
quindi, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto ad Controparte_2
Le altre richieste istruttorie sono state, invece, rigettate.
Precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'opposizione svolta da è infondata e va respinta. Parte_1
Innanzitutto, nessuna prova esiste dell'accordo verbale sull'ammontare del corrispettivo che il PA sostiene di avere concluso con il titolare della carrozzeria, CP_1
Il capitolo di prova formulato sul punto (n. 3) non è stato ammesso perché generico, in quanto mancante di ogni riferimento all'esatto contenuto, alla data e alle altre circostanze del preteso accordo (essendo in tal modo, oltretutto, impedito l'esercizio del diritto di difesa della controparte sul punto).
In ordine, poi, alle riparazioni eseguite, del tutto generica appare la contestazione svolta dal , a fronte della produzione, da parte della , delle fotografie che Pt_1 Controparte_1
mostrano il progredire dei lavori di ripristino del veicolo (doc. 5 di parte opposta).
Per quanto attiene alla determinazione del quantum del corrispettivo dei lavori, esso risulta dalla perizia tecnica espletata, pacificamente sull'accordo delle parti, dalla compagnia
[...]
perizia che, depositata in causa dalla compagnia a seguito dell'ordine di CP_2
esibizione impartito dal G.I. con ordinanza 05.01.2024, quantifica il costo delle riparazioni in complessivi euro 7.795,16 Iva compresa (somma che corrisponde a quella esposta in fattura dalla ). Controparte_1
Lo scoperto di polizza, che sarebbe stato applicato nei rapporti tra assicurato e compagnia
5 assicurativa, non opera in relazione al rapporto tra assicurato-committente ed esecutore dei lavori, che forma oggetto del presente giudizio.
Va aggiunto che, come è stato esattamente dedotto dalla carrozzeria opposta, la cessione di un credito, qualora sia effettuata in luogo dell'adempimento di un debito del cedente verso il cessionario, si intende eseguita pro solvendo, con la conseguenza che, se il credito ceduto rimanga insoddisfatto, l'obbligazione del cedente non si estingue e il cessionario può sempre pretenderne l'adempimento dallo stesso cedente (art. 1198 c.c. – la regola è recepita nel contratto di cessione 18.05.2018 tra le parti, agli articoli 3 e 4).
D'altra parte, l'attore opponente non ha fornito prova dell'effettiva esistenza del credito ceduto, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo di polizza da parte della compagnia assicurativa.
Infatti, a fronte del rifiuto di pagamento della compagnia motivato dall'assenza della copertura assicurativa come definita dalle condizioni generali di polizza (“in sede di perizia è emerso che alla data del 13-5-2018 nessuna grandinata vi è stata nel territorio di Nervesa della Battaglia
e tale evento atmosferico non è stato, ovviamente, riscontrato su una pluralità di beni assicurati e non, come da condizioni di polizza”: doc. 5 di parte attrice opponente), il avrebbe dovuto provare, Pt_1
proprio in conformità alle condizioni generali di polizza, essersi verificato in suo danno un evento avente le caratteristiche di cui al paragrafo 3.11 delle condizioni stesse: clausola che richiede non solo la storica verificazione di un fatto qualificabile come “grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate”, ma anche che “la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di beni, assicurati o non” (doc. 2).
Tale prova non è stata data e neppure offerta dal . Pt_1
Non essendo stata dimostrata l'esistenza del credito ceduto, il PA resta obbligato, nei confronti della , al pagamento del corrispettivo delle riparazioni. Controparte_1
Infine, per quanto riguarda l'ultimo motivo di opposizione, diretto a far valere l'asserita responsabilità della per la mancata conservazione delle ragioni di credito Controparte_1
del verso la compagnia va osservato che, mancando in radice la Pt_1 Controparte_2
prova dell'esistenza di detto credito, per i motivi già esposti, nessuna responsabilità può essere ipotizzata in capo alla per non avere provveduto ad interrompere il CP_1
relativo termine di prescrizione.
6 In conclusione, si impone il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono l'integrale soccombenza del . Pt_1
Liquidazione come da dispositivo, per lo scaglione di valore di riferimento (da 5.201,00 a
26.000,00), a valori intermedi tra minimi e massimi, considerata la prossimità al limite inferiore della somma in contestazione e la natura documentale della causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1103/2022 in data 03.05.2022
- condanna l'attore opponente a rifondere alla convenuta opposta ditta Parte_1
le spese di lite, che liquida in euro 3.808,00 oltre rimborso spese Controparte_1
generali, CPA e IVA come per legge.
Treviso, 18 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
7