Ordinanza cautelare 24 gennaio 2018
Ordinanza collegiale 13 giugno 2018
Decreto decisorio 11 agosto 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, decreto decisorio 11/08/2018, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/08/2018
N. 01300/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2017, proposto da
Etjca S.p.A. e Quanta S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierluigi Piselli, Gianni Marco Di Paolo e Daniele Bracci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giancarlo Giardino in Bari, via Cardassi 14;
contro
Sanitaservice Asl Fg Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marzia Soldani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonia Molfetta in Bari, piazza Garibaldi, 23;
nei confronti
Gi Group S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Giorgio Lezzi e Anna Mazzoncini, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Emanuele Petronella in Bari, via P. Amedeo, 165;
per l'annullamento
- della determinazione dell'Amministratore Unico n. 28 del 24 ottobre 2017, nella parte in cui si è disposta l'aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro per l'affidamento del “servizio di somministrazione lavoro temporaneo” per le figure professionali da impiegare per le necessità di carattere temporaneo della stazione 2 appaltante” CIG. 71794426FS, per un importo pari a € 14.081.156,00;
- del diniego espresso dall'Amministrazione resistente con nota n. 193021 del 10 novembre 2017, con cui si negava all'odierno ricorrente di visionare ed estrarre copia della documentazione tecnica della GI Group S.p.A.;
- ove occorra, della lex specialis di gara, nella parte in cui venisse interpretata nel senso di non comminare l'esclusione automatica in capo all'operatore economico che non abbia indicato i costi della manodopera e, comunque, non li abbia nemmeno giustificati in sede di valutazione
sull' anomalia dell'offerta;
- ove occorra, della medesima lex specialis di gara, nella parte in cui dispone un'indebita commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell'offerta, risolvendosi nel prevedere un rapporto sostanziale tra elemento tecnico ed economico contrastante con la normativa vigente;
- ove occorra, della medesima lex specialis di gara, nella parte in cui venisse interpretata nel senso di permettere al RUP di aprire e valutare la busta amministrativa e l'offerta tecnica;
- ove occorra, della medesima lex specialis di gara, nella parte in cui venisse interpretata nel senso di permettere la nomina di una Commissione di gara in assenza di criteri e requisiti predeterminati e comunque priva dei necessari elementi di esperienza e competenza;
- di tutti i verbali di gara, anche se ignoti o non ostesi in sede di accesso;
- ove occorra, delle Linee Guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” di cui alla Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e della successiva Determinazione n. 1007 del 11 ottobre 2017, nella parte in cui venissero interpretate nel senso di permettere al RUP di aprire e valutare la busta amministrativa e l'offerta tecnica negli appalti di servizi;
- ove occorra, della determinazione n. 21 del 9 agosto 2017 recante la nomina del RUP per l'affidamento del “servizio di somministrazione lavoro temporaneo” per le figure professionali da impiegare per le necessità di carattere temporaneo della stazione appaltante”;
- ove occorra, della determinazione n. 27 del 28 settembre 2017 recante la nomina della Commissione di gara per l'affidamento del “servizio di somministrazione lavoro temporaneo” per le figure professionali da impiegare per le necessità di carattere temporaneo della stazione appaltante”;
- dell'eventuale contratto medio tempore stipulato e della relativa determina di autorizzazione alla stipula, ad oggi non conosciuti;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dal RTI ricorrente;
per l'accertamento
del diritto del RTI ricorrente di conseguire l'aggiudicazione della gara e, per l'effetto, di stipulare il contratto, anche a mezzo di subentro, per l'intera durata dell'affidamento posto in gara, con declaratoria di inefficacia, anche retroattiva e anche in sede cautelare, del contratto, qualora stipulato con la controinteressata;
nonché per l'accertamento ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo
del diritto di accesso vantato dall'odierno ricorrente a visionare ed estrarre copia degli atti meglio individuati nel corpo dell'atto e conseguente condanna dell'Ente resistente a ostendere e rilasciare copia della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Considerato che, nelle more della trattazione del merito, fissata per l’udienza pubblica del 23/10/2018, parte ricorrente, con atto depositato telematicamente in data 31/7/2018, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso con compensazione delle spese processuali.
Ciò stante, non resta che prendere atto di quanto richiesto.
P.Q.M.
dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Bari il giorno 7 agosto 2018.
| Il Presidente |
| Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO