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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/11/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 26.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1848/2020 R.G., avente ad oggetto “retribuzione e TFR”;
promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Gambuzza Gioberti n. 4, C.F. و del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
Controparte 1 con sede in Ragusa via G. Di Falco s.n., C.F. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Agatino Luigi Di Stallo, del Foro di Ragusa giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1 - già autista alle dipendenze della Con ricorso depositato il 04.09.2020 Controparte_2 fino all'11.05.2013 e quindi della Controparte 1 cessionaria del ramo d'azienda, dal 14.05.2013 fino al 03.04.2014 -, premettendo di avere ottenuto nei confronti della prima datrice di lavoro l'emissione di decreto ingiuntivo per € 15.511,00, di cui € 11.879,71 a titolo di TFR e la rimanente somma per retribuzione ancora dovuta, e quindi l'ammissione dell'anzidetto credito al passivo concorsuale della società, il cui fallimento era stato dichiarato da questo Tribunale con sentenza del 20.10.2016, ha esposto che con scrittura del 27.07.2014 esso ricorrente e la Controparte 1 avevano raggiunto in sede sindacale accordo conciliativo dal quale avevano escluso ogni credito derivante dal pregresso rapporto di lavoro e che con provvedimento del 23.03.2018 1' CP_3 aveva respinto l'indirizzatagli istanza di intervento del Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 L. n. 297/1982 sul rilievo che "il rapporto di lavoro non risulta
[...] rigetto che esso ricorrente aveva impugnato nel giudizio iscritto al N. 1581/2019 R.G. di cessato in quanto è stata accertata la continuità dell'attività lavorativa con la ditta CP 1
, questo G.L.
Tanto premesso ed esposto, ritenuta la continuità del rapporto di lavoro intrattenuto alle dipendenze delle due società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., ha quindi chiesto volersi "accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente, con l'accordo sindacale dell'11.5.2013, ha risolto il rapporto di lavoro instaurato con la Controparte 2 a decorrere del 15.5.2013 e il 15 maggio 2013 ha sottoscritto un nuovo contratto con la Controparte 1 società cessionaria del ramo d'azienda di Controparte_2 accertare, ritenere e dichiarare che sussistono i presupposti di cui all'art. 2112 c.c. per dichiarare la continuità del rapporto di lavoro svolto con la Controparte 2 e con la Controparte 1 e conseguentemente
"condannare la Controparte 1 nella qualità di cessionaria al pagamento al ricorrente della somma di € 15.511,00 di cui € 11.879,71 a titolo di TFR e la rimanente somma per retribuzione dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'11 maggio 2013, oltre le spese e compensi del d.i. iscritto al n. 3759/2014 R.G.".
Costituitasi in lite, la Controparte 1 ha invocato il rigetto della domanda, siccome infondata, negando l'allegata continuità del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. contestata dallo stesso ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al N. 1581/2019 R.G. -, la costituzione in proprio favore dell'usufrutto sul ramo di azienda della società fallita essendo avvenuta a settimane di distanza dall'assunzione del lavoratore da parte di essa resistente e non essendo reperibile in atti alcuna prova contraria all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro intrattenuto dal ricorrente con la Controparte_2 ha quindi eccepito l'illegittimo diniego opposto dall' CP 3 all'intervento del Fondo di Garanzia - l'ISTITUTO essendo tenuto al pagamento in forza dell'esecutività dello stato passivo della società debitrice - e la prescrizione del credito vantato in ricorso.
Disattese le formulate istanze istruttorie e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 26.09.2025, nel corso della quale il ricorrente ha versato in atti la sentenza n. 375/2005 medio tempore resa da questo G.L. in data 14.03.2025 a definizione del richiamato giudizio iscritto al N. 1581/2019 R.G.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le ragioni di cui appresso. Deve intanto rilevarsi, in fatto, che:
1- con scrittura autenticata in Notar Persona 1 rep. n.
4968 del 27.05.2013 (in atti), la in persona della legale rappresentante Controparte 2
Controparte 4 "o in forma abbreviata CP 1 […] ha costituito in favore della CP 1 che ha accettato, in persona del legale rappresentante Controparte_5 "il diritto di و usufrutto per la durata di anni quindici, con decorrenza dalla data 01.06.2013, sul ramo di azienda avente per oggetto esclusivamente l'attività di trasporto in conto terzi di merci e materiali anche infiammabili e corrosivi, l'attività di trasporto di rifiuti recuperabili non pericoli (...), l'attività di trasporto di merci su strada”, ramo d'azienda comprensivo degli elencati titoli amministrativi, certificazioni, polizze assicurative, contratti di trasporto, trazione e noleggio con la precisazione
-
che "ferma restando l'elencazione (...) devono intendersi ricompresi nel ramo d'azienda in oggetto
(...) anche tutti gli altri contratti aziendali e/o rapporti, in corso o anche solo in via di perfezionamento, riconducibili alle attività sopra indicate svolte per il tramite del ramo d'azienda costituito in usufrutto" -, nonché degli elencati mezzi di trasporto (n. 34 tra trattori, autoveicoli e semirimorchi, di proprietà o in leasing) e dei numerosi beni strumentali e attrezzature ivi inventariati;
2- la scrittura è stata preceduta, di 12/13 giorni, dalla cessazione del rapporto di lavoro tra il Controparte 2 in data 14.05.2013, e l'inizio del rapporto diPt 1 e la lavoro tra il Pt 1 e la Controparte 1 in data 15.05.2013, entrambi aventi ad oggetto l'assunzione del ricorrente quale autotrasportatore a tempo indeterminato e pieno (cfr. comunicazioni CP_6 in atti); e 3- con verbale di conciliazione in sede sindacale del 17.07.2014 il ricorrente e la Controparte_1 hanno concordato l'importo transattivo atto ad estinguere la posizione debitoria datoriale, precisando che “resta escluso dal presente accordo ogni altro eventuale credito vantato dal lavoratore nei confronti della CP 1 a qualunque titolo derivanti dal rapporto di lavoro intercorso sino al 14.05.2013".
Va quindi osservato, in diritto, che a mente dell'art. 2112, commi primo, secondo e quinto, c.c.
"in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.// Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.// Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento". Ciò detto, l'ordinata cronologia degli eventi negoziali sopra accennati, emergenti dalla documentazione in atti, restituisce il quadro di un meditato disegno fraudolento ordito dai soci delle due compagini al fine di lucrare indebiti risparmi di spesa in danno dell' CP_3 la stipula del trasferimento d'azienda di cui alla scrittura del 27.05.2013 appare invero essere stata artatamente pianificata in data di poco successiva al transito del lavoratore dalla cedente CP_1 alla cessionaria con identità di mansioni e senza soluzione di continuità Controparte 1
(chiaramente emergenti dalle richiamate comunicazioni CP_6 e dal verbale di conciliazione del
17.07.2014), in guisa da non ricomprendere il rapporto di lavoro tra quelli ancora in essere in capo alla cedente e perciò formalmente trasferiti alla cessionaria;
ad avvalorare la tesi soccorrono altresì i non contestati rapporti sociali e di parentela dedotti dall' CP 3 nella memoria di costituzione nel giudizio iscritto al n. 1581/2019 R.G. (richiamata nel ricorso introduttivo e prodotta a corredo del medesimo, unitamente ad altri atti del giudizio sui quali la resistente ha preso posizione), nella quale, in disparte l'eloquente assonanza delle due denominazioni sociali, entrambe ricognitive del patronimico CP_2 e dell'esercitata attività di trasporto di merci su strada, si legge che "il capitale della Controparte 1 è detenuto per il 67% da Controparte_5 (che di tale società
; 6) Controparte_5 è figlio di è amministratore unico) e per il 33% da Persona 2 Controparte_7 a sua volta legale rapp.te della Di Pasquale Trasporti s.r.l.". Ritenuto dunque che la sopra compendiata architettura negoziale sia servita a dissimulare, in frode alla legge, l'effettiva prosecuzione dell'impresa e del rapporto di lavoro del ricorrente in capo alla Controparte 1 deve ritenersi l'infondatezza del preteso aggravio sull' Pt 2 delle prestazioni oggetto dell'ammissione al passivo concorsuale della CP 1 le quali ove non
-
soddisfatte, come pare intendersi, nell'ambito della procedura - vanno assicurate ex art. 2112 c.c. dalla Controparte 1 quale cessionaria solidalmente responsabile;
come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di benefici contributivi, infatti, nessuna agevolazione può essere riconosciuta laddove si accerti che fra le due imprese datrici di lavoro connotate da assetti proprietari coincidenti “è intervenuto un contratto di affitto avente ad oggetto il complesso unitario di tutti i beni aziendali e idoneo a configurare un vero e proprio trasferimento d'azienda che, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente ed è quindi incompatibile con il riconoscimento dei benefici contributivi (nella specie, la S.C. - cassando la decisione di merito - ha osservato che il trasferimento di azienda può avvenire anche attraverso distinti momenti e diverse fasi, assumendo rilievo, altresì, l'accertamento dei tempi ravvicinati di costituzione della società cessionaria, di esaurimento della procedura di mobilità, di stipula del contratto di affitto e di conclusione dell'accordo preordinato ai licenziamenti collettivi dei dipendenti della società cedente)" (cfr. CASS. n. 2443/2000) e “per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" possono ritenersi tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un'azienda e la loro assunzione da parte dell'altra" (cfr. CASS. n. 9532/2002).
Ritenuta per quanto sopra la continuità del rapporto di lavoro sub iudice ai sensi e per gli effetti Con di cui all'art. 2112 c.c. e la sua cessazione in data 03.04.2014, anteriore al fallimento della RA deve dunque ritenersi il difetto dei presupposti dell'evocato intervento del Fondo di Garanzia, posto che, per costante indirizzo della Suprema Corte, “non sussiste un obbligo in capo al Fondo di garanzia ove, come nel caso, l'insolvenza riguardi non il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui diviene esigibile il t.f.r. Non osta a tale conclusione il fatto che il credito dei lavoratori per t.f.r. sia stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale nei confronti dell'impresa affittante. Infatti, il lavoratore che fa valere la garanzia del Fondo, fa valere un diritto discendente dal rapporto previdenziale sorto con l'CP 3 distinto e autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, l'unico ad essere accertato in sede concorsuale con il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r." (cfr. CASS. n. 19277/2018; CASS. n.4897/2021; CASS. n. 38696/2021; CASS. n. 39698/2021; CASS.
n. 16740/2024; CASS. n. 2639/2025).
Parimenti infondata è infine la formulata eccezione di prescrizione del credito vantato nei confronti della resistente, al cui pagamento quest'ultima è stata tempestivamente diffidata dal per il tramite dell'odierno procuratore costituito ed entro il quinquennio Pt 1 - prescrizionale decorrente dalla cessazione del rapporto del 03.04.2014 - con PEC del 26.03.2019 (cfr. diffida e RAC in atti, non contestate dalla resistente). In accoglimento del ricorso la Controparte_1 va dunque condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 15.511,00, di cui € 11.879,71 a titolo di TFR e il resto per retribuzione non versata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dai singoli ratei di retribuzione al saldo e, quanto al TFR, dal 03.04.2014 al saldo;
non merita per contro accoglimento la domanda di pagamento delle spese liquidate nel prodotto d.i. iscritto al n. 3759/2014 R.G., emesso nei confronti della CP 1 in bonis l'11.02.2015, al quale l'odierna resistente è all'evidenza estranea.
Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico della resistente, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario del ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1848/2020 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
condanna la Controparte 1 al pagamento, in favore di Parte 1 della complessiva somma di € 15.511,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come in motivazione, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Giuseppe Gambuzza.
Così deciso in Ragusa il 4 novembre 2025. IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Antonietta Donzella
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 26.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1848/2020 R.G., avente ad oggetto “retribuzione e TFR”;
promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Gambuzza Gioberti n. 4, C.F. و del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
Controparte 1 con sede in Ragusa via G. Di Falco s.n., C.F. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Agatino Luigi Di Stallo, del Foro di Ragusa giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1 - già autista alle dipendenze della Con ricorso depositato il 04.09.2020 Controparte_2 fino all'11.05.2013 e quindi della Controparte 1 cessionaria del ramo d'azienda, dal 14.05.2013 fino al 03.04.2014 -, premettendo di avere ottenuto nei confronti della prima datrice di lavoro l'emissione di decreto ingiuntivo per € 15.511,00, di cui € 11.879,71 a titolo di TFR e la rimanente somma per retribuzione ancora dovuta, e quindi l'ammissione dell'anzidetto credito al passivo concorsuale della società, il cui fallimento era stato dichiarato da questo Tribunale con sentenza del 20.10.2016, ha esposto che con scrittura del 27.07.2014 esso ricorrente e la Controparte 1 avevano raggiunto in sede sindacale accordo conciliativo dal quale avevano escluso ogni credito derivante dal pregresso rapporto di lavoro e che con provvedimento del 23.03.2018 1' CP_3 aveva respinto l'indirizzatagli istanza di intervento del Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 L. n. 297/1982 sul rilievo che "il rapporto di lavoro non risulta
[...] rigetto che esso ricorrente aveva impugnato nel giudizio iscritto al N. 1581/2019 R.G. di cessato in quanto è stata accertata la continuità dell'attività lavorativa con la ditta CP 1
, questo G.L.
Tanto premesso ed esposto, ritenuta la continuità del rapporto di lavoro intrattenuto alle dipendenze delle due società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., ha quindi chiesto volersi "accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente, con l'accordo sindacale dell'11.5.2013, ha risolto il rapporto di lavoro instaurato con la Controparte 2 a decorrere del 15.5.2013 e il 15 maggio 2013 ha sottoscritto un nuovo contratto con la Controparte 1 società cessionaria del ramo d'azienda di Controparte_2 accertare, ritenere e dichiarare che sussistono i presupposti di cui all'art. 2112 c.c. per dichiarare la continuità del rapporto di lavoro svolto con la Controparte 2 e con la Controparte 1 e conseguentemente
"condannare la Controparte 1 nella qualità di cessionaria al pagamento al ricorrente della somma di € 15.511,00 di cui € 11.879,71 a titolo di TFR e la rimanente somma per retribuzione dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'11 maggio 2013, oltre le spese e compensi del d.i. iscritto al n. 3759/2014 R.G.".
Costituitasi in lite, la Controparte 1 ha invocato il rigetto della domanda, siccome infondata, negando l'allegata continuità del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. contestata dallo stesso ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al N. 1581/2019 R.G. -, la costituzione in proprio favore dell'usufrutto sul ramo di azienda della società fallita essendo avvenuta a settimane di distanza dall'assunzione del lavoratore da parte di essa resistente e non essendo reperibile in atti alcuna prova contraria all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro intrattenuto dal ricorrente con la Controparte_2 ha quindi eccepito l'illegittimo diniego opposto dall' CP 3 all'intervento del Fondo di Garanzia - l'ISTITUTO essendo tenuto al pagamento in forza dell'esecutività dello stato passivo della società debitrice - e la prescrizione del credito vantato in ricorso.
Disattese le formulate istanze istruttorie e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 26.09.2025, nel corso della quale il ricorrente ha versato in atti la sentenza n. 375/2005 medio tempore resa da questo G.L. in data 14.03.2025 a definizione del richiamato giudizio iscritto al N. 1581/2019 R.G.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le ragioni di cui appresso. Deve intanto rilevarsi, in fatto, che:
1- con scrittura autenticata in Notar Persona 1 rep. n.
4968 del 27.05.2013 (in atti), la in persona della legale rappresentante Controparte 2
Controparte 4 "o in forma abbreviata CP 1 […] ha costituito in favore della CP 1 che ha accettato, in persona del legale rappresentante Controparte_5 "il diritto di و usufrutto per la durata di anni quindici, con decorrenza dalla data 01.06.2013, sul ramo di azienda avente per oggetto esclusivamente l'attività di trasporto in conto terzi di merci e materiali anche infiammabili e corrosivi, l'attività di trasporto di rifiuti recuperabili non pericoli (...), l'attività di trasporto di merci su strada”, ramo d'azienda comprensivo degli elencati titoli amministrativi, certificazioni, polizze assicurative, contratti di trasporto, trazione e noleggio con la precisazione
-
che "ferma restando l'elencazione (...) devono intendersi ricompresi nel ramo d'azienda in oggetto
(...) anche tutti gli altri contratti aziendali e/o rapporti, in corso o anche solo in via di perfezionamento, riconducibili alle attività sopra indicate svolte per il tramite del ramo d'azienda costituito in usufrutto" -, nonché degli elencati mezzi di trasporto (n. 34 tra trattori, autoveicoli e semirimorchi, di proprietà o in leasing) e dei numerosi beni strumentali e attrezzature ivi inventariati;
2- la scrittura è stata preceduta, di 12/13 giorni, dalla cessazione del rapporto di lavoro tra il Controparte 2 in data 14.05.2013, e l'inizio del rapporto diPt 1 e la lavoro tra il Pt 1 e la Controparte 1 in data 15.05.2013, entrambi aventi ad oggetto l'assunzione del ricorrente quale autotrasportatore a tempo indeterminato e pieno (cfr. comunicazioni CP_6 in atti); e 3- con verbale di conciliazione in sede sindacale del 17.07.2014 il ricorrente e la Controparte_1 hanno concordato l'importo transattivo atto ad estinguere la posizione debitoria datoriale, precisando che “resta escluso dal presente accordo ogni altro eventuale credito vantato dal lavoratore nei confronti della CP 1 a qualunque titolo derivanti dal rapporto di lavoro intercorso sino al 14.05.2013".
Va quindi osservato, in diritto, che a mente dell'art. 2112, commi primo, secondo e quinto, c.c.
"in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.// Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.// Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento". Ciò detto, l'ordinata cronologia degli eventi negoziali sopra accennati, emergenti dalla documentazione in atti, restituisce il quadro di un meditato disegno fraudolento ordito dai soci delle due compagini al fine di lucrare indebiti risparmi di spesa in danno dell' CP_3 la stipula del trasferimento d'azienda di cui alla scrittura del 27.05.2013 appare invero essere stata artatamente pianificata in data di poco successiva al transito del lavoratore dalla cedente CP_1 alla cessionaria con identità di mansioni e senza soluzione di continuità Controparte 1
(chiaramente emergenti dalle richiamate comunicazioni CP_6 e dal verbale di conciliazione del
17.07.2014), in guisa da non ricomprendere il rapporto di lavoro tra quelli ancora in essere in capo alla cedente e perciò formalmente trasferiti alla cessionaria;
ad avvalorare la tesi soccorrono altresì i non contestati rapporti sociali e di parentela dedotti dall' CP 3 nella memoria di costituzione nel giudizio iscritto al n. 1581/2019 R.G. (richiamata nel ricorso introduttivo e prodotta a corredo del medesimo, unitamente ad altri atti del giudizio sui quali la resistente ha preso posizione), nella quale, in disparte l'eloquente assonanza delle due denominazioni sociali, entrambe ricognitive del patronimico CP_2 e dell'esercitata attività di trasporto di merci su strada, si legge che "il capitale della Controparte 1 è detenuto per il 67% da Controparte_5 (che di tale società
; 6) Controparte_5 è figlio di è amministratore unico) e per il 33% da Persona 2 Controparte_7 a sua volta legale rapp.te della Di Pasquale Trasporti s.r.l.". Ritenuto dunque che la sopra compendiata architettura negoziale sia servita a dissimulare, in frode alla legge, l'effettiva prosecuzione dell'impresa e del rapporto di lavoro del ricorrente in capo alla Controparte 1 deve ritenersi l'infondatezza del preteso aggravio sull' Pt 2 delle prestazioni oggetto dell'ammissione al passivo concorsuale della CP 1 le quali ove non
-
soddisfatte, come pare intendersi, nell'ambito della procedura - vanno assicurate ex art. 2112 c.c. dalla Controparte 1 quale cessionaria solidalmente responsabile;
come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di benefici contributivi, infatti, nessuna agevolazione può essere riconosciuta laddove si accerti che fra le due imprese datrici di lavoro connotate da assetti proprietari coincidenti “è intervenuto un contratto di affitto avente ad oggetto il complesso unitario di tutti i beni aziendali e idoneo a configurare un vero e proprio trasferimento d'azienda che, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente ed è quindi incompatibile con il riconoscimento dei benefici contributivi (nella specie, la S.C. - cassando la decisione di merito - ha osservato che il trasferimento di azienda può avvenire anche attraverso distinti momenti e diverse fasi, assumendo rilievo, altresì, l'accertamento dei tempi ravvicinati di costituzione della società cessionaria, di esaurimento della procedura di mobilità, di stipula del contratto di affitto e di conclusione dell'accordo preordinato ai licenziamenti collettivi dei dipendenti della società cedente)" (cfr. CASS. n. 2443/2000) e “per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" possono ritenersi tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un'azienda e la loro assunzione da parte dell'altra" (cfr. CASS. n. 9532/2002).
Ritenuta per quanto sopra la continuità del rapporto di lavoro sub iudice ai sensi e per gli effetti Con di cui all'art. 2112 c.c. e la sua cessazione in data 03.04.2014, anteriore al fallimento della RA deve dunque ritenersi il difetto dei presupposti dell'evocato intervento del Fondo di Garanzia, posto che, per costante indirizzo della Suprema Corte, “non sussiste un obbligo in capo al Fondo di garanzia ove, come nel caso, l'insolvenza riguardi non il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui diviene esigibile il t.f.r. Non osta a tale conclusione il fatto che il credito dei lavoratori per t.f.r. sia stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale nei confronti dell'impresa affittante. Infatti, il lavoratore che fa valere la garanzia del Fondo, fa valere un diritto discendente dal rapporto previdenziale sorto con l'CP 3 distinto e autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, l'unico ad essere accertato in sede concorsuale con il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r." (cfr. CASS. n. 19277/2018; CASS. n.4897/2021; CASS. n. 38696/2021; CASS. n. 39698/2021; CASS.
n. 16740/2024; CASS. n. 2639/2025).
Parimenti infondata è infine la formulata eccezione di prescrizione del credito vantato nei confronti della resistente, al cui pagamento quest'ultima è stata tempestivamente diffidata dal per il tramite dell'odierno procuratore costituito ed entro il quinquennio Pt 1 - prescrizionale decorrente dalla cessazione del rapporto del 03.04.2014 - con PEC del 26.03.2019 (cfr. diffida e RAC in atti, non contestate dalla resistente). In accoglimento del ricorso la Controparte_1 va dunque condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 15.511,00, di cui € 11.879,71 a titolo di TFR e il resto per retribuzione non versata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dai singoli ratei di retribuzione al saldo e, quanto al TFR, dal 03.04.2014 al saldo;
non merita per contro accoglimento la domanda di pagamento delle spese liquidate nel prodotto d.i. iscritto al n. 3759/2014 R.G., emesso nei confronti della CP 1 in bonis l'11.02.2015, al quale l'odierna resistente è all'evidenza estranea.
Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico della resistente, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario del ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1848/2020 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
condanna la Controparte 1 al pagamento, in favore di Parte 1 della complessiva somma di € 15.511,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come in motivazione, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Giuseppe Gambuzza.
Così deciso in Ragusa il 4 novembre 2025. IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Antonietta Donzella