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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 428/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI GAETANO LORENZO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4539/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259033240184000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259033240184000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
IN VIA PRELIMINARE : sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e delle cartelle ivi indicate, sussistendo gravi motivi, costituiti dall'elevatissima misura del credito illegittimamente azionato, attesa la probabile fondatezza dei motivi di opposizione nonché per l'ulteriore motivo (periculum in mora-grave pregiudizio) illustrato in narrativa.
NEL MERITO
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell' atto impugnato, nonché di ogni atto prodromico e successivo per le ragioni tutte esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre ad accessori di Legge.
Agenzia delle Entrate-Riscossione
1) in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione con riferimento agli Avvisi di Addebito sottesi all'intimazione opposta dell'I.N.P.S.sede di Legnano, per essere competente il Giudice del Lavoro;
2) parimenti in via pregiudiziale, per le restanti cartelle, per le eccezioni afferenti la sussistenza della pretesa, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio, non essendo stati chiamati in giudizio i litisconsorti necessari, e precisamente: la Camera Di Commercio Ufficio Diritto Annuale Di Milano né
l'amministrazione Finanziaria Dir Prov Le Ii Di Milano-Uff Terr Rho;
in via meramente subordinata, ordinarne l'integrazione ad onere di parte ricorrente;
nel merito, per quanto di competenza dell'opposta AdER, dichiarare l'inammissibilità della domanda siccome irrimediabilmente tardiva, sia con riferimento alle doglianze relative ai vizi di notifica degli atti, proposte in dispregio ai termini ex 617 cpc, che con riferimento all asussistenza della pretesa, siccome “cristallizzata”
a seguito dell'omessa opposizione dei titoli prodromici all'Avviso opposto;
4) in ogni caso, dichiarare l'infondatezza della domanda alla luce della documentazione allegata, comprovante la rituale notifica da parte del Riscossore degli atti prodromici di propria competenza, con conseguente interruzione del termine prescrizionale di legge, non decorso.
5) sull'an della pretesa e per tutto quanto estraneo all'attività propria dell'Agente di Riscossione, voglia accertarsi il suo difetto di legittimazione passiva con conseguente esonero da qualsivoglia responsabilità.
Con condanna di controparte alle spese e competenze di lite, con attribuzione alla sottoscritta difesa antistataria.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv Difensore_1 del Foro di Busto Arsizio, propone ricorso avverso l'AVVISO D'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO num. 068202559033240184000 per l'importo di euro
16,738,67 emesso e notificato il 12 settembre 2025 dall'Agenzia delle Entrate – riscossione.
Il ricorrente impugna l'atto di intimazione di pagamento, contestando la validità delle notifiche e sollevando eccezioni di prescrizione e nullità degli atti, oltre a chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva.
In particolare: Nullità delle notifiche: Si eccepisce che le notifiche delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito sono state eseguite con il rito degli irreperibili senza che il Concessionario dimostri ricerche dettagliate e sufficienti, come richiesto dalla Cassazione (ordinanza n. 5987/2024).
Contestazione della conformità degli allegati: Si mette in dubbio la qualità di pubblico ufficiale del concessionario circa gli avvisi di ricevimento e si richiede la verifica del contenuto delle raccomandate, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza (Cass. n. 24301/2006; Cass. ord. 9533/2015).
Prescrizione delle pretese creditorie:
La prescrizione decennale non è applicabile ai crediti tributari se non sono stati accertati con sentenza (art. 2953 c.c.).
La prescrizione quinquennale si applica ai crediti dell'INPS e della Camera di Commercio, decorso il termine previsto dalla legge 335/1995 e dal D.Lgs. 472/1997, rispettivamente.
Gli interessi e le sanzioni si prescrivono anch'essi dopo cinque anni dalla notifica delle cartelle, come confermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 5220/2024).
Onere della prova: La controparte deve dimostrare di aver validamente notificato tutte le cartelle e di aver interrotto correttamente i termini prescrizionali.
Il ricorrente, svolgendo attività di agente di commercio nel settore alimentare, sostiene che l'avvio di procedure esecutive potrebbe arrecare grave pregiudizio alla propria reputazione e all'attività commerciale. Per questo chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e delle cartelle.
Il ricorrente chiede che venga dichiarata l'illegittimità dell'atto impugnato e di tutti gli atti pregressi e successivi, con condanna alle spese e ai compensi professionali.
Resiste l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa, dall'avv.ta Difensore_2 del foro di Napoli, con memoria con la quale eccepisce:
Difetto di giurisdizione: Gli avvisi di addebito dell'INPS devono essere trattati dal Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
Violazione del contraddittorio: Non sono stati chiamati in giudizio i litisconsorti necessari (Camera di
Commercio e Amministrazione Finanziaria).
Tardività del ricorso: Le contestazioni sui vizi di notifica sono state presentate oltre i termini previsti dalla legge.
Cristallizzazione del debito: La mancata opposizione agli atti prodromici ha consolidato la pretesa impositiva, rendendo inammissibili ulteriori contestazioni.
Infondatezza del ricorso: La documentazione prodotta dimostra la regolarità delle notifiche e l'interruzione dei termini prescrizionali.
L'Agenzia chiede il rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese e competenze di lite, e si riserva ulteriori integrazioni.
All'udienza pubblica del 30 gennaio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
Ragioni di dirtto 1.L'art. 47 ter ha introdotto nell'ordinamento tributario, che portano di fatto alla risoluzione della questione sottesa ad un'istanza cautelare fornendo al giudice la possibilità, in sede di decisione su istanza cautelare, di definire direttamente il giudizio con tali pronunce. Al punto 3) recita: Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.
In via generale, l'art.47 richiede che il giudice decida la causa in forma semplificata nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza o la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso e, allorché adotta lo schema della sentenza in forma semplificata, la motivazione di questa può – non necessariamente deve – “consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”.
Lo schema della sentenza in forma semplificata è adottabile dal giudice collegiale anche in sede cautelare all'esito dell'apposita camera di consiglio, sempre dopo avere sentito le parti e, dunque, nel doveroso rispetto del contraddittorio, quando ritenga completi sia il contraddittorio tra le parti che l'istruttoria della causa.
La giurisprudenza amministrativa ha già chiarito che la sentenza semplificata ha una ratio, insieme, acceleratoria del giudizio e semplificatoria della motivazione, consentendo la rapida definizione, in sintonia con il generale principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di quelle controversie che non presentano profili di complessità, in fatto e in diritto, tali da richiedere una motivazione articolata, bastando uno schema argomentativo snello che si limiti ad indicare le poche essenziali questioni della controversia e cioè, come prevede in via generale l'art. 47 ter, un sintetico riferimento al punto di fatto e di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
La Corte quindi accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, definisce, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, in assenza di dichiarazione di motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.
2.Preliminarmente va disattesa la domanda dell'Agenzia delle Entrate di integrazione del contraddittorio posto che i motivi di ricorso riguardano la notifica degli atti prodromici i quali in parte sono di competenza dell'Agente della riscossione. Peraltro la mancata notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate non è motivo di nullità posto che tale sanzione non è prevista dalla norma (comma 6-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, introdotto con il d.lgs. 30.12.2023, n. 220).
Inoltre deve rilevarsi che l'intimazione di pagamento impugnata è sottesa a Contributi IVS per gli anni 2020,
2016 e 2021 per i quali sussiste un difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice ordinario. La giurisdizione del giudice tributario ha ad oggetto solo crediti erariali. Pertanto, risulta irrilevante che il contribuente eccepisca solo un vizio di notifica della cartella impugnata, avente ad oggetto crediti INPS, senza censurare il merito della pretesa in essa contenuta, dovendosi far riferimento esclusivamente alla natura di quest'ultima, perché è l'unico elemento rilevante ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e tributario. Infatti, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda del credito azionato: le controversie in tema di cartelle di pagamento di natura tributaria, trattandosi di crediti erariali appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, stabilita in genere per "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati" (art.
2. comma 1, Decreto Legislativo 546/92 che menziona espressamente all'art. 19, tra gli atti impugnabili, "il ruolo e la cartella di pagamento"Sentenza del 28/11/2018 n. 30752 - Corte di Cassazione
3.Il ricorrente con i motivi di ricorso contesta la regolarità delle cartelle presupposte e delle relative notifiche, nonché eccepisce la prescrizione della pretesa erariale.
I motivi sono inammissibili 3.1.La disciplina della notifica diretta a mezzo posta da parte dell'Agenzia delle Entrate riscossione è contenuta nell'art. 26 del dPR. 602 del 1973 e nell'art. 14 Legge n.890 del 20 novembre 1982. In particolare per quanto riguarda la notifica a mezzo PEC l'art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. 12.2.2024, n. 13, in materia di accertamento tributario, ha abrogato il comma 7 dell'art. 60 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, introdotto con l'art.
7-quater del d.l. 22.10.2016, n. 193, in materia di notificazioni a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) ma con l'art. 60-ter, introdotto con la successiva lett. d), disciplina in maniera nuova la procedura di
“notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale” a decorrere dal 30 aprile 2024.
La norma infatti per quanto qui interessa prevede che la notifica a mezzo PEC è effettuata ad un'impresa individuale o costituita in forma societaria o un professionista i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'art.
6-bis del citato d.lgs. n. 82; la procedura è esperibile al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui all'art.
6-quater del citato d.p.r. n. 82, ovvero nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA).
Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad un domicilio digitale producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta. La validità della trasmissione del messaggio è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal proprio gestore e dalla ricevuta di avvenuta consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario da parte del suo gestore.
L'Amministrazione finanziaria ha, dunque, la facoltà di notificare i propri atti a mezzo PEC, in luogo della tradizionale notifica cartacea “diretta” o “a mezzo posta.
Secondo i giudici di legittimità, la notifica era stata effettuata in modo corretto, poiché l'indirizzo PEC utilizzato risultava ufficialmente indicato nel registro INIPEC, ma la trasmissione era stata respinta per invalidità dell'indirizzo stesso. Cass. ordinanza n. 3703 del 13 febbraio 2025.
Con la regolare notifica degli atti prodromici è insussistente l'eccezione di prescrizione posto che il creditosi si è cristallizzato il 17 aprile 2024 con la notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento n.068 2024
90117366 82/000 che riporta i medesimi atti sottesi all'atto impugnato.
La notifica è stata effettata all'indirizzo PEC Email_3 risultante dalla visura camerale (all. ADER).
Infatti: In tema di contenzioso tributario, la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento preclude al contribuente la possibilità di contestare i vizi propri della cartella di pagamento prodromica. Il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, comporta che, qualora l'intimazione di pagamento non venga impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, quali la prescrizione della pretesa tributaria. L'atto intermedio non impugnato determina infatti la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta, impedendo la deduzione in sede di impugnazione di atti successivi di vizi o eccezioni che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo nella progressione della sequenza procedimentale. (Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 29594 del 10 novembre 2025)
4.Per quanto riguarda la motivazione dell'atto impugnato si osserva che l'intimazione di pagamento ex art.50, commi 2 e 3 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, non è annullabile per carenza di motivazione inquanto deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'economia edelle finanze. Secondo la Corte, infatti, l'avviso di intimazione si configura come atto vincolato e, pertanto,non suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione (art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990,n.
241). (Cass. 04/07/2022 n. 21065/5). Neppure la mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può dar luogo all'invaliditàdell'intimazione di pagamento per mancato pagamento della cartella esattoriale. Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo,la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfal'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.“Consiglio di Stato, sez. II, sent. n.893 del 5 febbraio 2025.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.2, in composizione monocratica, Dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario in ordine ai contributi INPS. Dichiara inammissibile il ricorso per il resto. Condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione liquidate in euro 500,00 oltre IVA e CPA da distrarsi a favore dell'avv.ta Difensore_2 dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.2, in composizione monocratica, Dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario in ordine ai contributi INPS. Dichiara inammissibile il ricorso per il resto. Condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione liquidate in euro 500,00 oltre IVA e CPA da distrarsi a favore dell'avv.ta Difensore_2 dichiaratasi antistataria.
Milano 30 gennaio 2026
Il Giudice
EN Di ET
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI GAETANO LORENZO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4539/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259033240184000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259033240184000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
IN VIA PRELIMINARE : sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e delle cartelle ivi indicate, sussistendo gravi motivi, costituiti dall'elevatissima misura del credito illegittimamente azionato, attesa la probabile fondatezza dei motivi di opposizione nonché per l'ulteriore motivo (periculum in mora-grave pregiudizio) illustrato in narrativa.
NEL MERITO
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell' atto impugnato, nonché di ogni atto prodromico e successivo per le ragioni tutte esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre ad accessori di Legge.
Agenzia delle Entrate-Riscossione
1) in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione con riferimento agli Avvisi di Addebito sottesi all'intimazione opposta dell'I.N.P.S.sede di Legnano, per essere competente il Giudice del Lavoro;
2) parimenti in via pregiudiziale, per le restanti cartelle, per le eccezioni afferenti la sussistenza della pretesa, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio, non essendo stati chiamati in giudizio i litisconsorti necessari, e precisamente: la Camera Di Commercio Ufficio Diritto Annuale Di Milano né
l'amministrazione Finanziaria Dir Prov Le Ii Di Milano-Uff Terr Rho;
in via meramente subordinata, ordinarne l'integrazione ad onere di parte ricorrente;
nel merito, per quanto di competenza dell'opposta AdER, dichiarare l'inammissibilità della domanda siccome irrimediabilmente tardiva, sia con riferimento alle doglianze relative ai vizi di notifica degli atti, proposte in dispregio ai termini ex 617 cpc, che con riferimento all asussistenza della pretesa, siccome “cristallizzata”
a seguito dell'omessa opposizione dei titoli prodromici all'Avviso opposto;
4) in ogni caso, dichiarare l'infondatezza della domanda alla luce della documentazione allegata, comprovante la rituale notifica da parte del Riscossore degli atti prodromici di propria competenza, con conseguente interruzione del termine prescrizionale di legge, non decorso.
5) sull'an della pretesa e per tutto quanto estraneo all'attività propria dell'Agente di Riscossione, voglia accertarsi il suo difetto di legittimazione passiva con conseguente esonero da qualsivoglia responsabilità.
Con condanna di controparte alle spese e competenze di lite, con attribuzione alla sottoscritta difesa antistataria.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv Difensore_1 del Foro di Busto Arsizio, propone ricorso avverso l'AVVISO D'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO num. 068202559033240184000 per l'importo di euro
16,738,67 emesso e notificato il 12 settembre 2025 dall'Agenzia delle Entrate – riscossione.
Il ricorrente impugna l'atto di intimazione di pagamento, contestando la validità delle notifiche e sollevando eccezioni di prescrizione e nullità degli atti, oltre a chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva.
In particolare: Nullità delle notifiche: Si eccepisce che le notifiche delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito sono state eseguite con il rito degli irreperibili senza che il Concessionario dimostri ricerche dettagliate e sufficienti, come richiesto dalla Cassazione (ordinanza n. 5987/2024).
Contestazione della conformità degli allegati: Si mette in dubbio la qualità di pubblico ufficiale del concessionario circa gli avvisi di ricevimento e si richiede la verifica del contenuto delle raccomandate, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza (Cass. n. 24301/2006; Cass. ord. 9533/2015).
Prescrizione delle pretese creditorie:
La prescrizione decennale non è applicabile ai crediti tributari se non sono stati accertati con sentenza (art. 2953 c.c.).
La prescrizione quinquennale si applica ai crediti dell'INPS e della Camera di Commercio, decorso il termine previsto dalla legge 335/1995 e dal D.Lgs. 472/1997, rispettivamente.
Gli interessi e le sanzioni si prescrivono anch'essi dopo cinque anni dalla notifica delle cartelle, come confermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 5220/2024).
Onere della prova: La controparte deve dimostrare di aver validamente notificato tutte le cartelle e di aver interrotto correttamente i termini prescrizionali.
Il ricorrente, svolgendo attività di agente di commercio nel settore alimentare, sostiene che l'avvio di procedure esecutive potrebbe arrecare grave pregiudizio alla propria reputazione e all'attività commerciale. Per questo chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e delle cartelle.
Il ricorrente chiede che venga dichiarata l'illegittimità dell'atto impugnato e di tutti gli atti pregressi e successivi, con condanna alle spese e ai compensi professionali.
Resiste l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa, dall'avv.ta Difensore_2 del foro di Napoli, con memoria con la quale eccepisce:
Difetto di giurisdizione: Gli avvisi di addebito dell'INPS devono essere trattati dal Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
Violazione del contraddittorio: Non sono stati chiamati in giudizio i litisconsorti necessari (Camera di
Commercio e Amministrazione Finanziaria).
Tardività del ricorso: Le contestazioni sui vizi di notifica sono state presentate oltre i termini previsti dalla legge.
Cristallizzazione del debito: La mancata opposizione agli atti prodromici ha consolidato la pretesa impositiva, rendendo inammissibili ulteriori contestazioni.
Infondatezza del ricorso: La documentazione prodotta dimostra la regolarità delle notifiche e l'interruzione dei termini prescrizionali.
L'Agenzia chiede il rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese e competenze di lite, e si riserva ulteriori integrazioni.
All'udienza pubblica del 30 gennaio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
Ragioni di dirtto 1.L'art. 47 ter ha introdotto nell'ordinamento tributario, che portano di fatto alla risoluzione della questione sottesa ad un'istanza cautelare fornendo al giudice la possibilità, in sede di decisione su istanza cautelare, di definire direttamente il giudizio con tali pronunce. Al punto 3) recita: Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.
In via generale, l'art.47 richiede che il giudice decida la causa in forma semplificata nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza o la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso e, allorché adotta lo schema della sentenza in forma semplificata, la motivazione di questa può – non necessariamente deve – “consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”.
Lo schema della sentenza in forma semplificata è adottabile dal giudice collegiale anche in sede cautelare all'esito dell'apposita camera di consiglio, sempre dopo avere sentito le parti e, dunque, nel doveroso rispetto del contraddittorio, quando ritenga completi sia il contraddittorio tra le parti che l'istruttoria della causa.
La giurisprudenza amministrativa ha già chiarito che la sentenza semplificata ha una ratio, insieme, acceleratoria del giudizio e semplificatoria della motivazione, consentendo la rapida definizione, in sintonia con il generale principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di quelle controversie che non presentano profili di complessità, in fatto e in diritto, tali da richiedere una motivazione articolata, bastando uno schema argomentativo snello che si limiti ad indicare le poche essenziali questioni della controversia e cioè, come prevede in via generale l'art. 47 ter, un sintetico riferimento al punto di fatto e di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
La Corte quindi accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, definisce, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, in assenza di dichiarazione di motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.
2.Preliminarmente va disattesa la domanda dell'Agenzia delle Entrate di integrazione del contraddittorio posto che i motivi di ricorso riguardano la notifica degli atti prodromici i quali in parte sono di competenza dell'Agente della riscossione. Peraltro la mancata notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate non è motivo di nullità posto che tale sanzione non è prevista dalla norma (comma 6-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, introdotto con il d.lgs. 30.12.2023, n. 220).
Inoltre deve rilevarsi che l'intimazione di pagamento impugnata è sottesa a Contributi IVS per gli anni 2020,
2016 e 2021 per i quali sussiste un difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice ordinario. La giurisdizione del giudice tributario ha ad oggetto solo crediti erariali. Pertanto, risulta irrilevante che il contribuente eccepisca solo un vizio di notifica della cartella impugnata, avente ad oggetto crediti INPS, senza censurare il merito della pretesa in essa contenuta, dovendosi far riferimento esclusivamente alla natura di quest'ultima, perché è l'unico elemento rilevante ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e tributario. Infatti, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda del credito azionato: le controversie in tema di cartelle di pagamento di natura tributaria, trattandosi di crediti erariali appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, stabilita in genere per "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati" (art.
2. comma 1, Decreto Legislativo 546/92 che menziona espressamente all'art. 19, tra gli atti impugnabili, "il ruolo e la cartella di pagamento"Sentenza del 28/11/2018 n. 30752 - Corte di Cassazione
3.Il ricorrente con i motivi di ricorso contesta la regolarità delle cartelle presupposte e delle relative notifiche, nonché eccepisce la prescrizione della pretesa erariale.
I motivi sono inammissibili 3.1.La disciplina della notifica diretta a mezzo posta da parte dell'Agenzia delle Entrate riscossione è contenuta nell'art. 26 del dPR. 602 del 1973 e nell'art. 14 Legge n.890 del 20 novembre 1982. In particolare per quanto riguarda la notifica a mezzo PEC l'art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. 12.2.2024, n. 13, in materia di accertamento tributario, ha abrogato il comma 7 dell'art. 60 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, introdotto con l'art.
7-quater del d.l. 22.10.2016, n. 193, in materia di notificazioni a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) ma con l'art. 60-ter, introdotto con la successiva lett. d), disciplina in maniera nuova la procedura di
“notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale” a decorrere dal 30 aprile 2024.
La norma infatti per quanto qui interessa prevede che la notifica a mezzo PEC è effettuata ad un'impresa individuale o costituita in forma societaria o un professionista i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'art.
6-bis del citato d.lgs. n. 82; la procedura è esperibile al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui all'art.
6-quater del citato d.p.r. n. 82, ovvero nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA).
Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad un domicilio digitale producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta. La validità della trasmissione del messaggio è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal proprio gestore e dalla ricevuta di avvenuta consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario da parte del suo gestore.
L'Amministrazione finanziaria ha, dunque, la facoltà di notificare i propri atti a mezzo PEC, in luogo della tradizionale notifica cartacea “diretta” o “a mezzo posta.
Secondo i giudici di legittimità, la notifica era stata effettuata in modo corretto, poiché l'indirizzo PEC utilizzato risultava ufficialmente indicato nel registro INIPEC, ma la trasmissione era stata respinta per invalidità dell'indirizzo stesso. Cass. ordinanza n. 3703 del 13 febbraio 2025.
Con la regolare notifica degli atti prodromici è insussistente l'eccezione di prescrizione posto che il creditosi si è cristallizzato il 17 aprile 2024 con la notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento n.068 2024
90117366 82/000 che riporta i medesimi atti sottesi all'atto impugnato.
La notifica è stata effettata all'indirizzo PEC Email_3 risultante dalla visura camerale (all. ADER).
Infatti: In tema di contenzioso tributario, la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento preclude al contribuente la possibilità di contestare i vizi propri della cartella di pagamento prodromica. Il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, comporta che, qualora l'intimazione di pagamento non venga impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, quali la prescrizione della pretesa tributaria. L'atto intermedio non impugnato determina infatti la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta, impedendo la deduzione in sede di impugnazione di atti successivi di vizi o eccezioni che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo nella progressione della sequenza procedimentale. (Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 29594 del 10 novembre 2025)
4.Per quanto riguarda la motivazione dell'atto impugnato si osserva che l'intimazione di pagamento ex art.50, commi 2 e 3 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, non è annullabile per carenza di motivazione inquanto deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'economia edelle finanze. Secondo la Corte, infatti, l'avviso di intimazione si configura come atto vincolato e, pertanto,non suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione (art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990,n.
241). (Cass. 04/07/2022 n. 21065/5). Neppure la mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può dar luogo all'invaliditàdell'intimazione di pagamento per mancato pagamento della cartella esattoriale. Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo,la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfal'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.“Consiglio di Stato, sez. II, sent. n.893 del 5 febbraio 2025.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.2, in composizione monocratica, Dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario in ordine ai contributi INPS. Dichiara inammissibile il ricorso per il resto. Condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione liquidate in euro 500,00 oltre IVA e CPA da distrarsi a favore dell'avv.ta Difensore_2 dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.2, in composizione monocratica, Dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario in ordine ai contributi INPS. Dichiara inammissibile il ricorso per il resto. Condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione liquidate in euro 500,00 oltre IVA e CPA da distrarsi a favore dell'avv.ta Difensore_2 dichiaratasi antistataria.
Milano 30 gennaio 2026
Il Giudice
EN Di ET