Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 428
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Sospensione per gravi motivi e periculum in mora

    Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.

  • Inammissibile
    Vizi di notifica degli atti presupposti

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività delle eccezioni relative ai vizi di notifica, in quanto non proposte entro i termini di legge. Inoltre, la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento preclude la contestazione dei vizi propri delle cartelle prodromiche.

  • Inammissibile
    Prescrizione delle pretese creditorie

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività delle eccezioni relative alla prescrizione, in quanto non proposte entro i termini di legge. La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento preclude la contestazione dei vizi propri delle cartelle prodromiche, determinando la cristallizzazione del debito.

  • Inammissibile
    Contestazione della conformità degli allegati

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività delle eccezioni relative ai vizi di notifica, in quanto non proposte entro i termini di legge. La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento preclude la contestazione dei vizi propri delle cartelle prodromiche.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione per crediti INPS

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario in ordine ai contributi INPS, poiché la giurisdizione tributaria ha ad oggetto solo crediti erariali.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio per mancata chiamata in giudizio di litisconsorti necessari

    La Corte disattende la domanda di integrazione del contraddittorio poiché i motivi di ricorso riguardano la notifica degli atti prodromici, in parte di competenza dell'Agente della riscossione. La mancata notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate non è motivo di nullità.

  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività delle eccezioni relative ai vizi di notifica, in quanto non proposte entro i termini di legge. La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento preclude la contestazione dei vizi propri delle cartelle prodromiche, determinando la cristallizzazione del debito.

  • Inammissibile
    Infondatezza del ricorso

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività delle eccezioni relative ai vizi di notifica e alla prescrizione. La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento preclude la contestazione dei vizi propri delle cartelle prodromiche.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione passiva dell'Agente di Riscossione

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività delle eccezioni relative ai vizi di notifica e alla prescrizione. La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento preclude la contestazione dei vizi propri delle cartelle prodromiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 428
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 428
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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