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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1217/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ) assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Rizieri Brondi appellante contro
c.f. ON
in persona del Curatore pro tempore Dott. [pec della P.IVA_1 Controparte_2
procedura con studio in Corso Nazionale,5 (19126) Email_1
La Spezia (SP) [pec Email_2
appellato - contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza appellata: in via istruttoria: - A modifica/revoca della precedente ordinanza del 08/06/2017: - ammettere le prove orali (interpello e prova testimoniale) così come articolate nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c. del 07/04/2017 nonché la controprova articolata nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma n. 3) c.p.c. del
02/05/2017. - Ordinare alla Curatela del di ON produrre in giudizio il contratto relativo all'utilizzo del posto barca sottoscritto da
. - Ordinare alla Curatela del Fallimento Parte_1 ON
di esibire e/o produrre la contabilità dall'anno 2008 in poi qualora non ritenuta sufficiente la documentazione già versata in atti dalla medesima società. Nel merito: - revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e rigettare e respingere le domande della Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dalla ricorrente per i motivi di cui in atti;
anche in via riconvenzionale - accertare il diritto dell'appellante ad eccepire alla Curatela del Fallimento ON
in persona del suo legale rappresentante pro tempore in compensazione
[...] la somma di € 21.838,56 salva la somma maggiore o minore che risulterà provata e di giustizia per le causali di cui alla narrativa del presente atto oltre interessi moratori al saldo effettivo. - nell'ipotesi di accertamento di un qualsiasi credito in capo alla
Curatela del Fallimento operata la compensazione su ON
quanto eventualmente accertato a credito del nei suoi confronti, accerti Parte_1
se il sia creditore o debitore della Curatela indicandone la misura. - Parte_1
Condannare la a rifondere Controparte_3 integralmente all'opponente le spese e le competenze del giudizio sia del primo sia del secondo grado di giudizio ivi compreso eventuale C.T.U., C.T.P., spese generali, CNPA ed IVA sui rispettivi imponibili come per legge.». Con ogni altra salvezza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 375/2022 del 20/05/2022 il Tribunale di La Spezia ha revocato il decreto ingiuntivo n.823/2016 (emesso in favore di , poi ON
fallita nel corso del procedimento di primo grado, per importo richiesto a titolo di corrispettivo per contratto di ormeggio di imbarcazione), ed accertata come dovuta dall'odierno appellante alla società (già fallita) la somma ON
pag. 2/6 di € 23.737,01, inferiore a quella oggetto del ricorso monitorio. Ha altresì dichiarata improcedibile la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti del Parte_1
ON
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti tre motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta sussistenza della prova del credito vantato da oggi fallita, in quanto emergente CP_4
unicamente dalle fatture emesse dal creditore, non corrispondenti all'effettiva prestazione relativa all'ormeggio semestrale dell'imbarcazione Princess dell'appellante;
ii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla prova ed alla ritenuta insussistenza del credito vantato da e opposto in compensazione Parte_1
in via di eccezione, relativo a credito di nei confronti di Controparte_5
per opere edili in banchina, ceduto a ON Pt_1
per l'importo di € 21.838,56, e notificato ad
[...] ON
3- L'appellato non si è costituita ON nel giudizio d'appello ed è stato dichiarato contumace con ordinanza di questa Corte in data 17 aprile 2023.
4 – Sulle conclusioni precisate dalla parte appellante come innanzi riportate, la causa è stata posta in decisione con termine di giorni trenta per comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica, e decisa su relazione del consigliere estensore.
5- Osserva questa Corte che, non essendo stato svolto appello dal , non è CP_1 oggetto del presente giudizio d'appello la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo, in ordine alla quale si è formato il giudicato.
6- Il primo motivo d'appello è svolto in ordine alla pronuncia di accertamento del credito vantato da nei confronti di ON Parte_1
L'appellante ha dedotto di aver sempre contestato l'intero credito vantato da CP_1
pag. 3/6 essendo conseguentemente erroneo quanto ritenuto con la sentenza ON di primo grado in ordine alla mancata contestazione. Dagli atti difensivi dell'opponente in primo grado si evince che, effettivamente, aveva da subito contestato Parte_1 sia l'esistenza del contratto di ormeggio sia tutte le fatture poste a fondamento dell'importo richiesto con il decreto ingiuntivo, deducendo di avere in ogni caso corrisposto il pagamento degli importi di cui viene anche dato atto con la sentenza impugnata. Come noto, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio” (Cass.Sez.2, 20 maggio 2004, n.9593; conformi, tra le altre, Cass.Sez.3, 28 giugno 2010, n.15383; Cass.Sez.2, 12 gennaio 2016, n.299).
Essendo contestata l'esistenza del contratto, sulla base del quale era richiesto il pagamento di un corrispettivo con il decreto ingiuntivo, era onere di ON provare in giudizio l'esecuzione delle prestazioni di cui chiedeva il
[...]
pagamento (ovvero provare i periodi nei quali effettivamente l'imbarcazione dell'appellante, aveva fruito dell'ormeggio), non potendosi ritenere a tal fine sufficiente, quale prova del credito, la produzione delle fatture commerciali emesse, anch'esse contestate. Tale prova non è stata offerta da né, ON successivamente all'intervenuto fallimento, dagli organi della procedura fallimentare, dovendosi pertanto ritenersi provata l'esecuzione delle prestazioni di ON
in favore di nella sola misura in cui le stesse sono già state
[...] Parte_1
pagate mediante i pagamenti già accertati nel giudizio di primo grado (e pertanto nei limiti in cui l'appellante ne ha riconosciuto la fruizione procedendo al relativo pagamento del corrispettivo). Deve conseguentemente trovare accoglimento il primo motivo d'appello con riforma della sentenza di primo grado sul punto relativo all'accertamento di un residuo credito per l'importo di € 23.737,01, dovendosi pag. 4/6 respingere, in tali limiti, le domande svolte in primo grado da ON
.
[...]
7- In ordine al secondo motivo d'appello questa Corte non può che rilevarne l'assorbimento con l'accoglimento del primo motivo d'appello, non essendovi alcun credito del cui opporre in compensazione il controcredito vantato CP_1 dall'appellante, dovendosi in ogni caso riconoscere la procedibilità della relativa domanda, erroneamente ritenuta improcedibile con la sentenza di primo grado Al riguardo appare appena il caso di ricordare, comunque, che, “nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per
l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, aveva dichiarato inammissibile, qualificandola erroneamente come domanda riconvenzionale e non come eccezione riconvenzionale, la domanda della società concedente diretta ad accertare il suo diritto ad ottenere l'equo compenso, previsto dal contratto di leasing in caso di inadempimento dell'utilizzatore, al solo fine di paralizzare la domanda svolta dal fallimento ed avente ad oggetto la restituzione dei canoni corrisposti in esecuzione del contratto)” (Cass.Sez.3, 14 maggio
2024, n.13345). Inoltre, “la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallito divenga liquido ed esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico della obbligazione sia anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla stessa dichiarazione di fallimento” (Cass.Sez.1, 30 dicembre
2021, n.42008; conforme Cass.Sez.3, 27 ottobre 2015, n.21784).
pag. 5/6 8- Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa da riconoscersi nell'importo oggetto della pronuncia di accertamento in primo grado, e pertanto in € 23.737,01, oltre interessi, e pertanto con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 sino ad € 26.000,00, come di seguito indicato: per il presente grado di giudizio: fase di studio della controversia € 1.134,00, fase introduttiva del giudizio €
921,00, fase di trattazione € 1.843,00, fase decisionale € 1.911,00, e così complessivamente € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
per il primo grado di giudizio: fase di studio della controversia €
999,00, fase introduttiva del giudizio € 777,00, fase di trattazione € 1.680,00, fase decisionale € 1.701,00, e così complessivamente € 5.077,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, e in parziale riforma della sentenza appellata, ritenuta assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta e dichiara non dovuto dall'appellante ad ON
l'importo di € 23.737,01, oggetto di accertamento con la sentenza di primo
[...]
grado, così pronunciandone la riforma sul punto;
2) condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida, per il presente grado di giudizio, in €
5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, e per il primo grado di giudizio, in € 5.077,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, così pronunciando la riforma della sentenza di primo grado anche in punto spese di lite.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1217/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ) assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Rizieri Brondi appellante contro
c.f. ON
in persona del Curatore pro tempore Dott. [pec della P.IVA_1 Controparte_2
procedura con studio in Corso Nazionale,5 (19126) Email_1
La Spezia (SP) [pec Email_2
appellato - contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza appellata: in via istruttoria: - A modifica/revoca della precedente ordinanza del 08/06/2017: - ammettere le prove orali (interpello e prova testimoniale) così come articolate nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c. del 07/04/2017 nonché la controprova articolata nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma n. 3) c.p.c. del
02/05/2017. - Ordinare alla Curatela del di ON produrre in giudizio il contratto relativo all'utilizzo del posto barca sottoscritto da
. - Ordinare alla Curatela del Fallimento Parte_1 ON
di esibire e/o produrre la contabilità dall'anno 2008 in poi qualora non ritenuta sufficiente la documentazione già versata in atti dalla medesima società. Nel merito: - revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e rigettare e respingere le domande della Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dalla ricorrente per i motivi di cui in atti;
anche in via riconvenzionale - accertare il diritto dell'appellante ad eccepire alla Curatela del Fallimento ON
in persona del suo legale rappresentante pro tempore in compensazione
[...] la somma di € 21.838,56 salva la somma maggiore o minore che risulterà provata e di giustizia per le causali di cui alla narrativa del presente atto oltre interessi moratori al saldo effettivo. - nell'ipotesi di accertamento di un qualsiasi credito in capo alla
Curatela del Fallimento operata la compensazione su ON
quanto eventualmente accertato a credito del nei suoi confronti, accerti Parte_1
se il sia creditore o debitore della Curatela indicandone la misura. - Parte_1
Condannare la a rifondere Controparte_3 integralmente all'opponente le spese e le competenze del giudizio sia del primo sia del secondo grado di giudizio ivi compreso eventuale C.T.U., C.T.P., spese generali, CNPA ed IVA sui rispettivi imponibili come per legge.». Con ogni altra salvezza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 375/2022 del 20/05/2022 il Tribunale di La Spezia ha revocato il decreto ingiuntivo n.823/2016 (emesso in favore di , poi ON
fallita nel corso del procedimento di primo grado, per importo richiesto a titolo di corrispettivo per contratto di ormeggio di imbarcazione), ed accertata come dovuta dall'odierno appellante alla società (già fallita) la somma ON
pag. 2/6 di € 23.737,01, inferiore a quella oggetto del ricorso monitorio. Ha altresì dichiarata improcedibile la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti del Parte_1
ON
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti tre motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta sussistenza della prova del credito vantato da oggi fallita, in quanto emergente CP_4
unicamente dalle fatture emesse dal creditore, non corrispondenti all'effettiva prestazione relativa all'ormeggio semestrale dell'imbarcazione Princess dell'appellante;
ii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla prova ed alla ritenuta insussistenza del credito vantato da e opposto in compensazione Parte_1
in via di eccezione, relativo a credito di nei confronti di Controparte_5
per opere edili in banchina, ceduto a ON Pt_1
per l'importo di € 21.838,56, e notificato ad
[...] ON
3- L'appellato non si è costituita ON nel giudizio d'appello ed è stato dichiarato contumace con ordinanza di questa Corte in data 17 aprile 2023.
4 – Sulle conclusioni precisate dalla parte appellante come innanzi riportate, la causa è stata posta in decisione con termine di giorni trenta per comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica, e decisa su relazione del consigliere estensore.
5- Osserva questa Corte che, non essendo stato svolto appello dal , non è CP_1 oggetto del presente giudizio d'appello la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo, in ordine alla quale si è formato il giudicato.
6- Il primo motivo d'appello è svolto in ordine alla pronuncia di accertamento del credito vantato da nei confronti di ON Parte_1
L'appellante ha dedotto di aver sempre contestato l'intero credito vantato da CP_1
pag. 3/6 essendo conseguentemente erroneo quanto ritenuto con la sentenza ON di primo grado in ordine alla mancata contestazione. Dagli atti difensivi dell'opponente in primo grado si evince che, effettivamente, aveva da subito contestato Parte_1 sia l'esistenza del contratto di ormeggio sia tutte le fatture poste a fondamento dell'importo richiesto con il decreto ingiuntivo, deducendo di avere in ogni caso corrisposto il pagamento degli importi di cui viene anche dato atto con la sentenza impugnata. Come noto, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio” (Cass.Sez.2, 20 maggio 2004, n.9593; conformi, tra le altre, Cass.Sez.3, 28 giugno 2010, n.15383; Cass.Sez.2, 12 gennaio 2016, n.299).
Essendo contestata l'esistenza del contratto, sulla base del quale era richiesto il pagamento di un corrispettivo con il decreto ingiuntivo, era onere di ON provare in giudizio l'esecuzione delle prestazioni di cui chiedeva il
[...]
pagamento (ovvero provare i periodi nei quali effettivamente l'imbarcazione dell'appellante, aveva fruito dell'ormeggio), non potendosi ritenere a tal fine sufficiente, quale prova del credito, la produzione delle fatture commerciali emesse, anch'esse contestate. Tale prova non è stata offerta da né, ON successivamente all'intervenuto fallimento, dagli organi della procedura fallimentare, dovendosi pertanto ritenersi provata l'esecuzione delle prestazioni di ON
in favore di nella sola misura in cui le stesse sono già state
[...] Parte_1
pagate mediante i pagamenti già accertati nel giudizio di primo grado (e pertanto nei limiti in cui l'appellante ne ha riconosciuto la fruizione procedendo al relativo pagamento del corrispettivo). Deve conseguentemente trovare accoglimento il primo motivo d'appello con riforma della sentenza di primo grado sul punto relativo all'accertamento di un residuo credito per l'importo di € 23.737,01, dovendosi pag. 4/6 respingere, in tali limiti, le domande svolte in primo grado da ON
.
[...]
7- In ordine al secondo motivo d'appello questa Corte non può che rilevarne l'assorbimento con l'accoglimento del primo motivo d'appello, non essendovi alcun credito del cui opporre in compensazione il controcredito vantato CP_1 dall'appellante, dovendosi in ogni caso riconoscere la procedibilità della relativa domanda, erroneamente ritenuta improcedibile con la sentenza di primo grado Al riguardo appare appena il caso di ricordare, comunque, che, “nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per
l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, aveva dichiarato inammissibile, qualificandola erroneamente come domanda riconvenzionale e non come eccezione riconvenzionale, la domanda della società concedente diretta ad accertare il suo diritto ad ottenere l'equo compenso, previsto dal contratto di leasing in caso di inadempimento dell'utilizzatore, al solo fine di paralizzare la domanda svolta dal fallimento ed avente ad oggetto la restituzione dei canoni corrisposti in esecuzione del contratto)” (Cass.Sez.3, 14 maggio
2024, n.13345). Inoltre, “la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallito divenga liquido ed esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico della obbligazione sia anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla stessa dichiarazione di fallimento” (Cass.Sez.1, 30 dicembre
2021, n.42008; conforme Cass.Sez.3, 27 ottobre 2015, n.21784).
pag. 5/6 8- Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa da riconoscersi nell'importo oggetto della pronuncia di accertamento in primo grado, e pertanto in € 23.737,01, oltre interessi, e pertanto con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 sino ad € 26.000,00, come di seguito indicato: per il presente grado di giudizio: fase di studio della controversia € 1.134,00, fase introduttiva del giudizio €
921,00, fase di trattazione € 1.843,00, fase decisionale € 1.911,00, e così complessivamente € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
per il primo grado di giudizio: fase di studio della controversia €
999,00, fase introduttiva del giudizio € 777,00, fase di trattazione € 1.680,00, fase decisionale € 1.701,00, e così complessivamente € 5.077,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, e in parziale riforma della sentenza appellata, ritenuta assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta e dichiara non dovuto dall'appellante ad ON
l'importo di € 23.737,01, oggetto di accertamento con la sentenza di primo
[...]
grado, così pronunciandone la riforma sul punto;
2) condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida, per il presente grado di giudizio, in €
5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, e per il primo grado di giudizio, in € 5.077,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, così pronunciando la riforma della sentenza di primo grado anche in punto spese di lite.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 6/6