Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 157/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
157/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1 residente a [...], frazione Belvedere n. 1, con il patrocinio dell'avv. GLENDA
PIAZZA,
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
e residente a [...], frazione Belvedere n. 1, con il patrocinio dell'avv. RITA
MOTTA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinando al competente Ufficiale di
Stato Civile l'annotazione nei registri di matrimonio dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni aventi efficacia, per espressa concorde previsione delle parti, dalla data del deposito del presente ricorso:
1. La casa coniugale ove attualmente i coniugi vivono è in locazione e viene assegnata alla sig.ra che ivi continuerà a risiedere unitamente ai due figli minori, con impegno Parte_1 della ricorrente di corrispondere il canone di affitto;
2. Il sig. , pertanto, lascerà la casa coniugale entro e non oltre la fissanda udienza Pt_2 presidenziale che corrisponderà al termine che il Giudice relatore indicherà per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, prelevando tutti i suoi effetti personali entro detta data e trasferendosi momentaneamente presso i di lui genitori in Lecco, in attesa di reperire un idoneo immobile in cui verranno altresì ospitati i due figli quando staranno con lui;
Pers 3. I minori e vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la casa coniugale in Valmadrera;
4. Considerato come i genitori lavorino presso la stessa società e svolgano il loro impiego su due turni lavorativi: 1° turno dalle 5.20 alle 13.30; 2° turno dalle 13.30 alle 21 ad eccezione del giovedì e venerdì in cui gli orari sono 6-13 e 13-20 e come gli esponenti alternino detti turni tra loro per questioni organizzative familiari, il padre avrà quindi diritto di vedere e tenere con sé i figli:
- quando svolge il primo turno: va a perdere i bambini a scuola (orario di uscita alle 16), li accompagna alle loro attività sportive per poi portarli dalla nonna materna a Valmadrera;
- a week end alternati dal sabato mattina alle 10 alla domenica alle ore 21, dopo cena, quando il papà li riporta a casa dalla mamma;
- Quando la mamma svolgerà il primo turno, i genitori di comune accordo stabiliscono che i bambini dormiranno presso la nonna materna, sig.ra , che risiedere a Persona_3
Valmadrera in via Concordia;
- considerato come il sig. sia alla ricerca di un immobile ove trasferirsi, che possa Pt_2 ospitare anche i bambini, fin tanto che non lo avrà reperito, risiederà presso propri genitori in
Lecco alla Via Montanara n.7, ivi ospitando durante il proprio diritto di visita anche e Per_1 Pers
- per quanto riguarda le festività natalizie;
i genitori terranno con sé i bambini in via alternata tra loro dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- Per quanto riguarda le vacanze estive, compatibilmente con le ferie di ciascuno, il sig.
terrà i bambini almeno due settimane anche non consecutive, da comunicare alla Pt_2 Par signora entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- Per quanto riguarda le vacanze di Pasqua, le stesse verranno alternate di anno in anno tra i genitori così come ponti e festività;
5. Il sig. si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento dei minori la somma Pt_2 mensile di Euro 250,00 per ciascun figlio (Euro 500,00 totale), oltre rivalutazione ISTAT come Par per Legge, entro il giorno 10 di ciascun mese da bonificare sul c/c della signora oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecco da intendersi qui ritrascritto;
6. Assegno unico al 100% alla signora;
Parte_1
7. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla richiesta di mantenimento, nonché riconoscono e si danno reciprocamente atto di aver già risolto tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorsi e ogni questione economica tra loro esistente e di non aver pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo, ragione o causa, anche connessi al vincolo matrimoniale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito civile, il 20.6.2009 a Valmadrera e dalla loro unione sono nati i figli (a Persona_4
Lecco, il 15.5.2017) e (a Lecco, il 29.10.2009), minorenni. Persona_5
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 3.2.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio con rito civile in Valmadrera il 20.6.2009 (atto
[...] iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 7, parte I, anno 2009.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di VALMADRERA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada