Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/06/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 13.06.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Annalisa Boccuni Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. CP_1
Oreste Manzi
Resistente
OGGETTO: maggiorazione ex art. 70 l. 388/2000
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.03.2024 la ricorrente, premesso di essere titolare di assegno di inabilità civile l. 118/70 con decorrenza 01.04.2018 e di essere separata dal
26.06.2019, agiva in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire la maggiorazione sociale ex art. 70 l. 388/2000 con decorrenza luglio
2019 con conseguente condanna dell' al pagamento della somma di quanto CP_1 spettante e non corrisposto a tale titolo in relazione al periodo dal 01.01.2021 all'attualità, oltre accessori e spese.
In particolare, riferiva che a seguito di domanda del 29.01.2024 la maggiorazione in questione le veniva riconosciuta per gli anni 2019 e 2020, nulla era riconosciuto per gli anni 2021 e 2022 e, quanto già liquidato a tale titolo per gli anni 2023 (€
103,30) e 2024 (€ 51,52) era revocato e trattenuto su quanto liquidato.
Si costituiva in giudizio l' il quale, con propria memoria, contestava la CP_1 sussistenza del requisito reddituale per poter accedere alla maggiorazione richiesta rilevando il superamento dei limiti di reddito prescritti e, pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso.
L'art. 70 l. 388/2000 prevede che “
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, è concessa ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili (pari ad attuali €
10,33 mensili) per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che la persona:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della maggiorazione di cui al comma 1 e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato”.
Nel caso di specie trattasi di soggetto di età inferiore a 75 anni legalmente ed effettivamente separato, pertanto, ai fini della valutazione del superamento della soglia reddituale occorrerà considerare unicamente i redditi personali.
Con riferimento al reddito rilevante ai fini del superamento del limite legale, il successivo comme 3 dispone che “ (…) agli effetti dell'aumento di cui al comma 1, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia”.
I redditi personali della ricorrente, nel periodo successivo al luglio 2019 e, in particolare negli anni in contestazione, successivi al 2021, sono costituiti dalla prestazione di invalidità civile in godimento e su cui è applicata la maggiorazione, nonché dall'assegno di mantenimento erogato dall'ex coniuge dell'importo pari ad
€ 300,00. Tanto si desume da quanto affermato dal ricorrente e non contestato dall' CP_1
Al fine di valutare l'eventuale superamento della soglia di reddito rilevante occorrerà, pertanto, considerare, sulla base della normativa richiamata, sia quanto annualmente percepito dalla ricorrente a titolo di assegno di mantenimento (pari ad € 3.600 annui) sia, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa ricorrente, quanto percepito a titolo di prestazione di invalidità civile.
Difatti, la normativa di riferimento considera reddito rilevante qualunque tipologia di reddito, anche esente da imposta, con la sola eccezione dei trattamenti di famiglia. In mancanza di espressa esclusione da parte del legislatore deve, pertanto, considerarsi, ai fini del superamento del limite reddituale, anche la prestazione di invalidità civile cui accede la maggiorazione richiesta.
Di conseguenza, computando tanto il trattamento di invalidità quanto l'assegno di mantenimento, deve ritenersi superata in relazione all'anno 2021 (reddito complessivo € 7.33), 2022 (reddito complessivo € 7.403), 2023 (reddito complessivo
€ 7.711) e 2024 (reddito complessivo € 7.933) la soglia di reddito prevista ex lege in relazione a soggetti non coniugati o legalmente separati pari ad € 6.117,93 (cfr. all. . CP_1
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso
2. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Taranto, 13.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli