Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 552
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Profili motivazionali

    La Corte ritiene che il primo giudice abbia indicato puntualmente il percorso logico-giuridico seguito e le argomentazioni poste a base della decisione.

  • Rigettato
    Mancata considerazione delle argomentazioni difensive del Comune

    La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice non è tenuto a esaminare tutte le prove e tesi, ma solo ad esporre gli elementi posti a fondamento della decisione, reputando implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata.

  • Rigettato
    Merito della pretesa fiscale

    La Corte rileva che il pontile è stato incluso nei calcoli ICI sulla base della rendita catastale vigente e che la società ha successivamente pagato l'IMU separatamente per i pontili solo dal 2015, anno in cui hanno acquisito una nuova natura giuridica. Inoltre, viene richiamato il principio del giudicato esterno formatosi in annualità pregresse tra le stesse parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 552
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 552
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo