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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 552/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DA, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7394/2019 depositato il 28/11/2019
proposto da
Comune di Melilli - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1541/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 07/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2126 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Melilli ha impugnato la sentenza n. 1541 del 07.05.2019 pronunciata dalla Sezione II della
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa: il primo Giudice ha accolto il ricorso presentato dalla Resistente_1 srl ritenendo che “ … il pontile in oggetto essendo un bene facente parte di un più ampio impianto industriale, non aveva alla data del 2011 un'autonoma identificazione catastale, acquistata soltanto solo alla data dell'accatastamento avvenuta nel 2014. Pertanto, la Commissione rileva che le argomentazioni della società ricorrente sono supportate da idonea documentazione che ne attestano la fondatezza in misura tale da confutare le ragioni di fatto e di diritto sottese all'atto impugnato …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Comune appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza ed ha concluso – per i motivi che di seguito saranno esaminati – per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita la Resistente_1 srl la quale ha contro dedotto difendendo la legittimità della sentenza gravata, ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
In data 4 dicembre 2020 il Difensore di parte appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia al mandato;
in data 26 febbraio 2021 si è costituito il nuovo Difensore che ha insistito (cfr. documentazione in atti).
La Società appellata ed il Comune appellante hanno prodotto rispettive memorie insistendo per quanto di interesse (cfr. memorie in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Va rigettato il motivo di appello riferito ai profili motivazionali.
La Corte di Cassazione,con Ordinanza n. 5927 del 27 febbraio 2023, ha ritenuto che sussiste una motivazione “apparente” quando, benché materialmente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, dal momento in cui risulti contenente argomentazioni non idonee a far comprendere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e non potendo delegare all'interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture.
Nella fattispecie il primo Giudice ha indicato puntualmente il percorso logico – giuridico seguito nonché le argomentazioni, in fatto ed in diritto, poste alla base della propria decisione (cfr. sentenza di I grado in atti).
2.- Va rigettato il motivo di appello riferito alla (asserita) mancata considerazione delle argomentazioni difensive del Comune.
La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, n. 642/2015) ha ritenuto che “ … la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osservanza degli articoli 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (conforme: Cassazione n. 22801 del 2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata …”.
3.- Va rigettato il motivo riferito al merito della pretesa.
Emerge dalla documentazione in atti che, nella determinazione della rendita, i beni oggetto di pretesa sono stati inclusi nei relativi calcoli.
Ed infatti, il “pontile n. 1” ricadente nel Comune di Melilli è stato incluso nel Estremi_Catastali_1 ed ha scontato l'ICI sul valore imponibile derivante dalla rendita catastale connessa a tale posizione (cfr. documentazione in atti).
L'ICI dovuta al Comune di Melilli è stata calcolata sulla base delle rendite catastali vigenti per le diverse unità immobiliari da cui era composto il compendio industriale (raffineria) per le relative estensioni (cfr. documentazione in atti).
A partire dal 2015 – anno in cui si è verificato l'incameramento dei pontili – la Società ha proceduto al versamento dell'IMU separatamente per i due pontili sulla base della rendita “ad hoc” attribuita avendo gli stessi acquisito una “nuova” natura giuridica.
4.-Depone in direzione dell'infondatezza dell'appello anche il “giudicato esterno” consolidatosi – tra le medesime parti e per la medesima pretesa - nelle annualità pregresse:
anno 2009: Accertamento ICI del Comune di Melilli n. 1703 “annullato” con sentenza n. 2484/07/17 della
Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Sez. VII, divenuta definitiva in assenza di appello del
Comune;
anno 2010: Accertamento ICI del Comune di Melilli n. 2146 “annullato” con sentenza n. 3427/07/17 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Sez. VII: il relativo appello del Comune è stato respinto con sentenza n. 673/2025 di questa Corte di II grado Sezione VI divenuta definitiva;
anno 2011: Accertamento ICI del Comune di Melilli n. 2126 “annullato” con sentenza n. 1541/2019 della
Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Sez. II (la sentenza gravata è quella che qui ci occupa);
accertamento ICI del Comune di Augusta n. 3930 “annullato” a seguito di sentenza n. 5114 - 4 -18 di questa
Corte di II grado Sezione di Siracusa divenuta definitiva in assenza di ricorso in Cassazione del Comune;
anno 2012, Accertamento IMU del Comune di Melilli n. 4122 “annullato” con sentenza n. 2878/06/2019 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Sez. VI;
accertamento IMU del Comune di Augusta n. 4030 “annullato” con sentenza n. 2005/05/17 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Sez. V, resasi definitiva in assenza di appello del Comune;
anno 2013 - Accertamento IMU Comune di Melilli n. 1954 “annullato” con sentenza n. 2674/04/2020 della
Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Sez. IV, resasi definitiva in assenza di appello del Comune;
anno 2014 - Accertamento IMU del Comune di Melilli n. 27 “annullato” con sentenza n. 2905/2019 della
Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Sez. I;
anno 2015 - Accertamento IMU del Comune di Melilli n. 25 “annullato” con sentenza n. 1338/2022 della
Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Sez. II, divenuta definitiva in assenza di appello del Comune
(cfr. documentazione in atti).
5.- Secondo un consolidato orientamento di legittimità (Cassazione n. 9972 del 2010) anche i rapporti d'imposta sono soggetti alla regola del giudicato in senso sostanziale : " ...l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, gli eredi o aventi causa …" (art. 2909 c.c.;
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25798 del 30/10/2017), né la “ ... forza conformativa del giudicato può trovare un limite nelle regole che presiedono alla contestabilità, in via giurisdizionale o amministrativa, degli atti tributari
…”.
La Corte di legittimità ha, inoltre, ritenuto che “ … nel caso di giudicato precedente, l'atto impositivo o esattivo che si ponesse in contrasto con la regula iuris giudizialmente ed irretrattabilmente affermata sarebbe nullo
… nel caso di giudicato successivo ... l'atto impositivo o esattivo in contrasto con quella regula iuris resterebbe definitivamente privato della sua efficacia …” (Cassazione, n. 9972 del 2010).
6.- Il Giudice di vertice (sentenza n. 16684/2021, depositata in data 24.05.2022) ha ritenuto che in tema di accertamento tributario, l'efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità d'imposta, estende i suoi effetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d'imposizione, potendo essere trattati come un unico periodo d'imposta.
7.- Il principio della rilevanza del “giudicato esterno” nel giudizio tributario era già stato enunciato dalle SS.
UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13916/2006, secondo cui, in tema di “autorità di giudicato”, allorquando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato preclude l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il “petitum” del primo.
-Per le superiori argomentazioni il gravame non è fondato e va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie possono essere rinvenute nella novità e nella molteplicità e particolare complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 19 Gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ NA VI LV
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DA, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7394/2019 depositato il 28/11/2019
proposto da
Comune di Melilli - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1541/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 07/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2126 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Melilli ha impugnato la sentenza n. 1541 del 07.05.2019 pronunciata dalla Sezione II della
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa: il primo Giudice ha accolto il ricorso presentato dalla Resistente_1 srl ritenendo che “ … il pontile in oggetto essendo un bene facente parte di un più ampio impianto industriale, non aveva alla data del 2011 un'autonoma identificazione catastale, acquistata soltanto solo alla data dell'accatastamento avvenuta nel 2014. Pertanto, la Commissione rileva che le argomentazioni della società ricorrente sono supportate da idonea documentazione che ne attestano la fondatezza in misura tale da confutare le ragioni di fatto e di diritto sottese all'atto impugnato …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Comune appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza ed ha concluso – per i motivi che di seguito saranno esaminati – per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita la Resistente_1 srl la quale ha contro dedotto difendendo la legittimità della sentenza gravata, ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
In data 4 dicembre 2020 il Difensore di parte appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia al mandato;
in data 26 febbraio 2021 si è costituito il nuovo Difensore che ha insistito (cfr. documentazione in atti).
La Società appellata ed il Comune appellante hanno prodotto rispettive memorie insistendo per quanto di interesse (cfr. memorie in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Va rigettato il motivo di appello riferito ai profili motivazionali.
La Corte di Cassazione,con Ordinanza n. 5927 del 27 febbraio 2023, ha ritenuto che sussiste una motivazione “apparente” quando, benché materialmente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, dal momento in cui risulti contenente argomentazioni non idonee a far comprendere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e non potendo delegare all'interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture.
Nella fattispecie il primo Giudice ha indicato puntualmente il percorso logico – giuridico seguito nonché le argomentazioni, in fatto ed in diritto, poste alla base della propria decisione (cfr. sentenza di I grado in atti).
2.- Va rigettato il motivo di appello riferito alla (asserita) mancata considerazione delle argomentazioni difensive del Comune.
La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, n. 642/2015) ha ritenuto che “ … la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osservanza degli articoli 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (conforme: Cassazione n. 22801 del 2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata …”.
3.- Va rigettato il motivo riferito al merito della pretesa.
Emerge dalla documentazione in atti che, nella determinazione della rendita, i beni oggetto di pretesa sono stati inclusi nei relativi calcoli.
Ed infatti, il “pontile n. 1” ricadente nel Comune di Melilli è stato incluso nel Estremi_Catastali_1 ed ha scontato l'ICI sul valore imponibile derivante dalla rendita catastale connessa a tale posizione (cfr. documentazione in atti).
L'ICI dovuta al Comune di Melilli è stata calcolata sulla base delle rendite catastali vigenti per le diverse unità immobiliari da cui era composto il compendio industriale (raffineria) per le relative estensioni (cfr. documentazione in atti).
A partire dal 2015 – anno in cui si è verificato l'incameramento dei pontili – la Società ha proceduto al versamento dell'IMU separatamente per i due pontili sulla base della rendita “ad hoc” attribuita avendo gli stessi acquisito una “nuova” natura giuridica.
4.-Depone in direzione dell'infondatezza dell'appello anche il “giudicato esterno” consolidatosi – tra le medesime parti e per la medesima pretesa - nelle annualità pregresse:
anno 2009: Accertamento ICI del Comune di Melilli n. 1703 “annullato” con sentenza n. 2484/07/17 della
Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Sez. VII, divenuta definitiva in assenza di appello del
Comune;
anno 2010: Accertamento ICI del Comune di Melilli n. 2146 “annullato” con sentenza n. 3427/07/17 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Sez. VII: il relativo appello del Comune è stato respinto con sentenza n. 673/2025 di questa Corte di II grado Sezione VI divenuta definitiva;
anno 2011: Accertamento ICI del Comune di Melilli n. 2126 “annullato” con sentenza n. 1541/2019 della
Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Sez. II (la sentenza gravata è quella che qui ci occupa);
accertamento ICI del Comune di Augusta n. 3930 “annullato” a seguito di sentenza n. 5114 - 4 -18 di questa
Corte di II grado Sezione di Siracusa divenuta definitiva in assenza di ricorso in Cassazione del Comune;
anno 2012, Accertamento IMU del Comune di Melilli n. 4122 “annullato” con sentenza n. 2878/06/2019 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Sez. VI;
accertamento IMU del Comune di Augusta n. 4030 “annullato” con sentenza n. 2005/05/17 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Sez. V, resasi definitiva in assenza di appello del Comune;
anno 2013 - Accertamento IMU Comune di Melilli n. 1954 “annullato” con sentenza n. 2674/04/2020 della
Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Sez. IV, resasi definitiva in assenza di appello del Comune;
anno 2014 - Accertamento IMU del Comune di Melilli n. 27 “annullato” con sentenza n. 2905/2019 della
Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Sez. I;
anno 2015 - Accertamento IMU del Comune di Melilli n. 25 “annullato” con sentenza n. 1338/2022 della
Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Sez. II, divenuta definitiva in assenza di appello del Comune
(cfr. documentazione in atti).
5.- Secondo un consolidato orientamento di legittimità (Cassazione n. 9972 del 2010) anche i rapporti d'imposta sono soggetti alla regola del giudicato in senso sostanziale : " ...l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, gli eredi o aventi causa …" (art. 2909 c.c.;
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25798 del 30/10/2017), né la “ ... forza conformativa del giudicato può trovare un limite nelle regole che presiedono alla contestabilità, in via giurisdizionale o amministrativa, degli atti tributari
…”.
La Corte di legittimità ha, inoltre, ritenuto che “ … nel caso di giudicato precedente, l'atto impositivo o esattivo che si ponesse in contrasto con la regula iuris giudizialmente ed irretrattabilmente affermata sarebbe nullo
… nel caso di giudicato successivo ... l'atto impositivo o esattivo in contrasto con quella regula iuris resterebbe definitivamente privato della sua efficacia …” (Cassazione, n. 9972 del 2010).
6.- Il Giudice di vertice (sentenza n. 16684/2021, depositata in data 24.05.2022) ha ritenuto che in tema di accertamento tributario, l'efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità d'imposta, estende i suoi effetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d'imposizione, potendo essere trattati come un unico periodo d'imposta.
7.- Il principio della rilevanza del “giudicato esterno” nel giudizio tributario era già stato enunciato dalle SS.
UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13916/2006, secondo cui, in tema di “autorità di giudicato”, allorquando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato preclude l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il “petitum” del primo.
-Per le superiori argomentazioni il gravame non è fondato e va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie possono essere rinvenute nella novità e nella molteplicità e particolare complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 19 Gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ NA VI LV