Articolo 72 quater della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 72 terArticolo 73
Versione
11 luglio 1990
Art. 72-quater. (((Quantificazione delle sostanze)

1 Con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi previo parere dell'Istituto superiore di sanita' sono determinati:
a) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicptrope;
b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore;
c) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere.
2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze del settore))
Entrata in vigore il 11 luglio 1990
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