Versione
15 settembre 2005
15 settembre 2005
>
Versione
13 febbraio 2018
13 febbraio 2018
Art. 15. ((Iscrizione)) (( 1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN). )) 2. Il proprietario ((o l'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o)) di un'imbarcazione da diporto puo' chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unita', presentando apposita domanda.
3. Le unita' da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte ((nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)) ), purche' munite di attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi ((del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104)) .
(( 4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria puo' richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice penale , presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta puo' essere presentata in caso di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilita' dell'unita' da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l'intestatario dell'unita' da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell'unita' puo' richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalita' relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unita' da diporto. ))
3. Le unita' da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte ((nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)) ), purche' munite di attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi ((del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104)) .
(( 4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria puo' richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice penale , presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta puo' essere presentata in caso di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilita' dell'unita' da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l'intestatario dell'unita' da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell'unita' puo' richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalita' relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unita' da diporto. ))
Commentari • 15
- 1. Rider e piattaforme digitali: le nuove regole e sanzioni del DL 62 2026Redazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 9 ottobre 2026 · 1
Il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 (cd. "decreto Primo Maggio"), convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, ha introdotto un pacchetto di misure a tutela dei rider che lavorano tramite piattaforme digitali, con l'obiettivo anche di contrastare il caporalato "digitale". Di recente il Ministero è intervenuto anche con un chiarimento nella risposta a interpello 1 2026 sull'articolo 15 del decreto , precisando l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL).. Vediamo meglio le novità. 1) Le nuove norme per i rider: divieto di cessione dell'account e sanzioni Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 47-bis del D.Lgs. 81/2015, inserito dal DL Primo maggio, stabilisce …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 440
- 1. Commissione Tributaria Regionale Friuli venezia giulia, sez. X, sentenza 25/11/2015, n. 452Provvedimento: […] l'appellante Ufficio lamenta che il documento equipollente al giornale delle partenze ed arrivi, non può essere quello di cui alla nota 2006/7267 dell'allora Circoscrizione doganale di Udine in quanto la società " A " srl era stata autorizzata all'uso di un documento equipollente in sostituzione del "giornale" solo nel caso fosse riscontrata una difficoltà oggettiva nel rilascio di quest'ultimo, ed in ogni caso tale documento sostitutivo non poteva prescindere dall'indicazione dei "...dati identificativi... " dell'unità da diporto e, quindi, dell'indicazione degli estremi della registrazione dovendo ritenersi tra i dati identificativi ex art. 15 Codice della Nautica da diporto, il numero di iscrizione nei registri tenuto dalla Capitaneria diporto;Leggi di più...
- testo non disponibile