Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01054/2026REG.PROV.COLL.
N. 03507/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3507 del 2025, proposto da dottoressa AR LE ARni, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima farmacia con sede in Terni, alla piazza della Repubblica n.15, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Garzuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gennari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IAterni s.r.l. unipersonale, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n.62/2025, resa tra le parti nel giudizio proposto per l’annullamento:
1) della delibera della Giunta Comunale del Comune di Terni, n. 131 dell’11 maggio 2022, pubblicata in data 12 maggio 2022 fino al 27 maggio 2022, avente ad oggetto: “Revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie ai sensi dell’art.2, comma 2, della legge 475/68. Anno 2022””, limitatamente alla parte in cui è stata assegnata parte (lato destro) della zona di corso del Popolo alla IA CH (sede n. 4);
2) di ogni altro atto presupposto o conseguente inclusa, per quanto possa occorrere, la relazione istruttoria del 9/5/2022, allegata alla DGC 131/2022, limitatamente alla parte in cui è stata assegnata parte (lato destro) della zona di corso del Popolo alla IA CH.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. IA ER e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Oggetto del presente appello è la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n.62/2025, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento della delibera della Giunta del Comune di Terni n. 131 dell’11 maggio 2022, avente ad oggetto la “Revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie ai sensi dell’art.2, comma 2, della l. 475/68. Anno 2022”, limitatamente alla parte in cui è stata assegnata una porzione della zona di corso del Popolo (lato destro) alla IA CH (sede 4); nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente, tra cui in particolare la relazione istruttoria del 9.5.2022, allegata alla DGC 131/2022, nella stessa parte in cui è stata prevista l’assegnazione suddetta.
Riferisce l’odierna appellante che:
-la farmacia di sua proprietà è ubicata nel centro di Terni, in piazza della Repubblica ed è identificata nella pianta organica delle farmacie presenti nel territorio comunale come sede n. 7;
-le relative vie di pertinenza sono -per quanto qui rileva- piazza della Repubblica, corso Tacito lato sinistro, via Cavour e, dopo la revisione della pianta organica del 2020 (precedente a quella del 2022 oggetto del presente giudizio), il lato destro di corso del Popolo, in quanto area posta in naturale prosecuzione del percorso stradale partendo da piazza della Repubblica n. 15, ove la farmacia ha sede, rimasta vacante a seguito del trasferimento della sede n. 8 (facente capo alla IA Morganti) da corso Vecchio in prossimità di piazza della Repubblica a strada di San Martino, zona di viale dello Stadio;
-tale area, coincidente con il lato destro di corso del Popolo, è stata poi inclusa -nel 2022- nella sede n. 4, di pertinenza della farmacia CH di proprietà della società IA Terni s.r.l. unipersonale, interamente controllata dal Comune di Terni, che -con la stessa revisione 2022- è stata reintrodotta nella zona storica di pertinenza di via Roma.
L’odierna appellante non contesta però la riallocazione della farmacia comunale in zona 4, bensì l’assegnazione alla zona 4 del lato destro di corso del Popolo, sottratto alla sede n. 7 di suo interesse.
Si è costituito in giudizio il Comune di Terni per resistere al gravame con atto in data 12 maggio 2025, articolando le proprie difese in successiva memoria.
All’udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- L’appello va respinto.
2.1.-Parte appellante deduce -con i motivi sub I e III- l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, rimarcando il carattere programmatorio e discrezionale degli atti gravati, ha respinto le censure, già proposte in primo grado, di difetto di motivazione ed istruttoria, sotto vari profili; con il motivo sub IV, lamenta l’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento e la conseguente mancata partecipazione al procedimento stesso nonostante soggetto destinatario degli effetti diretti del provvedimento finale; infine, nel motivo sub II, censura l’omessa pronunzia del giudice di primo grado sul dedotto vizio di conflitto di interessi, secondo cui le scelte operate dal Comune risponderebbero all’interesse di favorire la farmacia comunale.
2.2.-L’iter motivazionale seguito in primo grado resiste, tuttavia, alle riportate censure, in quanto fondato su due argomenti portanti, in linea con la consolidata giurisprudenza anche di questa Sezione: l’attenuazione dell’obbligo di motivazione rispetto alle scelte pianificatorie connotate da ampia discrezionalità (quale quella che viene qui in considerazione) e l’inapplicabilità -sempre in ragione della natura di tali atti- delle garanzie procedimentali di cui all’art.7 legge n. 241/90, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della stessa legge.
Come di recente chiarito in subiecta materia , l’onere motivazionale in sede di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche può ritenersi adempiuto pur in assenza di una motivazione puntuale: “ non necessita in via generale di una analitica motivazione calibrata sulle singole situazioni locali, atteso che è sufficiente l'esternazione dei criteri ispiratori adottati dall'Autorità emanante, i quali criteri vanno ricercati negli atti del procedimento complessivamente inteso, in base ai quali è possibile verificare se detti criteri siano legittimi, congrui e ragionevoli e se il provvedimento sia coerente con essi” (Consiglio di Stato sez. III, 12/02/2025, n.1144). Né il sindacato giurisdizionale può essere condotto oltre i limiti della palese illogicità o dell’inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposti, trattandosi di scelte ampiamente discrezionali, connotate dal bilanciamento di esigenze ed interessi compositi e non essendo, pertanto, consentito al giudice sostituire proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione: “ Nell'organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione, non potendo il Giudice amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall'Amministrazione comunale. Alla realizzazione dell'equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l'area del merito amministrativo. L'Amministrazione, nell'operare una scelta equilibrata e ragionevole, deve tenere in considerazione anche l'interesse commerciale dei farmacisti che persegue una finalità di stimolo alla concorrenza, fermo restando che l'interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell'interesse pubblico ” (cfr. Cons. St., sez. III, 07/05/2025, n.3872).
Applicando le riportate coordinate giurisprudenziali alla fattispecie che ci occupa emerge che: a) le ragioni della ridefinizione delle aree assegnate ad alcune sedi sono state esplicitate nell’ambito del procedimento e si ricavano dalla sottesa relazione istruttoria, agli atti di causa; b) per quanto concerne la sede n. 7 che qui rileva, la ridefinizione dell’area di pertinenza si collega dichiaratamente alla rilocalizzazione della farmacia CH in via Roma, non oggetto in sé di contestazione da parte dell’odierna appellante (cfr. pagg.13 e 14); c) la scelta contestata appare -verosimilmente- assunta all’esito di un’operazione di bilanciamento degli interessi coinvolti atteso che, per un verso, la sede in questione è stata penalizzata con la sottrazione del lato destro di corso del Popolo ma, per altro verso, risulta ampliata sul fronte ovest, presentando -dopo la riperimetrazione- un’estensione complessiva e un numero di abitanti non trascurabili; c) non si rintracciano nella linea difensiva della società appellante argomenti tesi a dimostrare la -presunta maggiore- valenza commerciale dell’area di cui si lamenta la sottrazione rispetto alla nuova estensione o, comunque, elementi da cui far discendere l’irrazionalità della scelta operata.
2.3.- Infine, proprio in ragione dell’accurata istruttoria condotta a monte delle determinazioni gravate, quale emerge -come detto- dalla relazione presupposta, si rivela altresì infondata la censura di conflitto di interessi riproposta nel secondo motivo di appello, avendo evidentemente l’Amministrazione comunale preso in considerazione tutti gli interessi in gioco, operandone un bilanciamento.
3.- In conclusione, l’appello va respinto e la sentenza di prime cure confermata. Considerata, tuttavia, la natura della pretesa azionata in giudizio, si dispone la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA De IC, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
IA ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA ER | SA De IC |
IL SEGRETARIO