Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2449/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2449/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MARGARINI FABIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. DAGNONI FULVIO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 06/12/2024).
OGGETTO: “Separazione personale”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9
Per “1. pronunciare la separazione personale dei coniugi: Pt_1
2. autorizzare i coniugi a vivere separati di letto, mensa ed abitazione;
Quanto ai provvedimenti accessori chiedono che sia così stabilito:
a) disporre che la casa coniugale sita in RC (Va), via F.lli Pella n°21, venga assegnata alla madre signora sino al raggiungimento Parte_1 dell'autosufficienza economica del figlio , con tutto ciò che l'arreda; Per_1
b) disporre che il figlio minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
Padre e madre eserciteranno entrambi la potestà genitoriale prendendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività sportive e ludiche, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle ispirazioni di . Ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente relativamente alle Per_1
questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé il figlio.
c) Il padre avrà diritto di frequentazione del figlio disciplinato ordinariamente secondo il seguente calendario:
➢tutti i martedì e i giovedì dalle 17,30 alle 20,00 presso la residenza del padre;
➢a week- end alternati la domenica dalle 15,00 alle 20,00 presso la residenza del padre.
Il padre preleverà il figlio presso l'abitazione della madre ove lo riaccompagnerà entro l'orario stabilito e comunque per il pernottamento;
Il padre, inoltre, durante la giornata del sabato assisterà, unitamente alla madre, alle lezioni di nuoto del minore, che si terranno presso il cento sportivo “Le Betulle” di Luino dalle
14,30 alle 15,30.
A far data dal compimento del terzo anno di età del figlio , lo stesso potrà pernottare Per_1 presso l'abitazione paterna a week-end alternati, con decorrenza dal venerdì alle 17,30 sino alle ore 20,00 della domenica.
➢Con riguardo alle festività natalizie il padre potrà tenere con sé il minore nelle giornate a lui assegnate ed in ogni caso, il giorno 24.12 dalle ore 17,00 alle 21,00, il 26.12 dalle 11,00 alle 15,00 ed il 06.01 dalle ore 14,00 alle 18,00,
pagina 2 di 9 ➢Le festività pasquali, suddivise nella domenica di Pasqua e nel lunedì dell'Angelo, saranno trascorse alternativamente di anno in anno, con il padre o con la madre, secondo il criterio dell'alternanza, con orario per il padre dalle 11,00 alle 16,00;
➢Lo stesso criterio verrà assunto per le restanti festività civili, salvo diversa intesa tra i genitori;
sempre con orario per il padre dalle 11,00 alle 16,00
Con riguardo alle vacanze estive, che verranno di volta in volta concordate, i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro il luogo in cui verranno trascorse le vacanze/week-end, con il relativo recapito telefonico.
I genitori si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'eventuale espatrio del minore.
Il padre potrà chiedere di vedere il figlio anche al di fuori dei giorni ed orari sopra elencati, previo accordo con la madre da concordare almeno il giorno precedente e tenuto comunque conto delle esigenze scolastiche, sportive e ludiche e dei desideri dei figli. Contr d) Porre a carico del signor a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore
, il pagamento, entro il giorno 18 di ogni mese (come da precisazione concorde a Per_1
verbale 19/02/2025, dell'importo mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da corrispondersi entro il 10 di ogni mese sul CC intestato alla madre signora Parte_1
Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
[...]
Detto contributo al mantenimento del figlio sarà corrisposto dal padre fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di , che coinciderà con il suo Per_1
inserimento nel mondo del lavoro.
Disporre che l'importo dell'assegno familiare/assegno unico, ove percepito, venga erogato per intero per il figlio direttamente alla madre, signora con impegno del Parte_1
Contr signor a fornire, annualmente e tempestivamente, la relativa autorizzazione ove richiesta.
e) Disporre che il padre corrisponda il 50% delle spese straordinarie come indicate nelle linee guida stabilite dal Tribunale di Varese il 01.02.18.
Tutte le spese, qualora anticipate dalla madre, dovranno essere alla stessa rimborsate a mezzo di bonifico bancario, subordinatamente all'esibizione di idonea e relativa ricevuta fiscale, ovvero fattura e/o scontrino, entro 15 giorni dalla richiesta.
Tali spese straordinarie verranno corrisposte sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica ed all'inserimento nel mondo del lavoro del figlio;
Con vittoria di compensi professionali e spese di lite.”;
pagina 3 di 9 Per MAI: “1) i coniugi potranno vivere separati di letto, mensa ed abitazione;
CON RIFERIMENTO ALLA CASA CONIUGALE
2) la casa coniugale sita in RC, Via F.lli Pella n. 21, di proprietà esclusiva della
Signora resterà nel godimento della medesima, che continuerà ad abitarla Pt_1
unitamente al figlio minore Per_2
CON RIFERIMENTO ALL'AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL MINORE
3) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
4) Il padre eserciterà il proprio diritto di visita tenendo con sé secondo il seguente Per_1
calendario: infrasettimanalmente, tutti i martedì e giovedì dalle ore 17:30 alle ore 20:00 nonché, a weekend alternati, la domenica dalle 15:00 alle 20.00, avendo sempre cura di prelevare e riaccompagnare il minore presso l'abitazione materna.
Il padre, inoltre, durante la giornata del sabato assisterà, unitamente alla madre, alle lezioni di nuoto del minore, che si terranno presso il Centro Sportivo “Le Betulle” di Luino, dalle ore 14:30 alle ore 15:30.
A far data dal compimento del terzo anno di età del figlio , lo stesso potrà pernottare Per_1 presso l'abitazione paterna, a weekend alternati, con decorrenza dalle 17:30 del venerdì sino alle ore 20:00 della domenica.
Con riguardo invece alle festività natalizie, il padre potrà tenere con sé il minore nelle giornate a lui assegnate ed, in ogni caso, il giorno 24/12 dalle ore 17:00 alle ore 21.00, nonché il 26/12 dalle ore 11:00 alle ore 15:00 ed il giorno 06/01 dalle ore 14:00 alle 18:00, salvo differenti accordi tra le parti.
Le festività pasquali, suddivise nella domenica di Pasqua e nel lunedì dell'Angelo, saranno trascorse alternativamente, di anno in anno, con il padre o con la madre, secondo il criterio dell'alternanza, con orario per il padre dalle ore 11:00 alle ore 16:00; lo stesso criterio verrà assunto per le restanti festività civili, salvo diverse intese tra i genitori.
Con riguardo alle vacanze estive, che verranno di volta in volta concordate, i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati sul luogo dove verranno trascorse con il figlio all'uopo comunicandosi, vicendevolmente in ogni caso, un recapito telefonico.
A tal proposito, i genitori si daranno reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'eventuale espatrio del minore.
CON RIFERIMENTO AL MANTENIMENTO DEL MINORE Contr 5) Il Signor i impegna a versare alla coniuge, entro il giorno 18 di ogni mese (come da precisazione concorde a verbale 19/02/2025), la somma di € 250,00, oltre rivalutazione pagina 4 di 9 annuale Istat, quale contributo ordinario al mantenimento del minore, nonché a partecipare, in misura pari al 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio , così Per_1
come indicate nelle “linee guida” del Tribunale di Varese del 01/02/2018, qui integralmente richiamate.
6) La madre, inoltre, quale genitore collocatario della prole, percepirà altresì il 100% dell'importo assistenziale eventualmente erogato dall'Istituto Nazionale “INPS” a titolo di assegno unico/assegni familiari.
CON RIGUARDO AGLI ASPETTI DI CARETTERE ECONOMICO-PATRIMONIALE TRA I
CONIUGI
7) I ricorrenti risultano essere economicamente autosufficienti e, pertanto, alcuna pretesa di mantenimento viene rispettivamente formulata.
Contr Sul punto, il Signor risulta prestare la propria attività lavorativa presso l'impresa
“Ortoverde” di Laveno Mombello, con contratto a tempo determinato (scadenza contrattuale prevista per la data 30/06/2025), svolgendo la mansione di autista/magazziniere e percependo un emolumento mensile di circa € 1.100,00 (doc. n. 3, 4).
Sempre con riferimento agli aspetti di carattere economico, giova segnalare altresì come l'odierno resistente risulti essere gravato dal pagamento di un rateo mensile di € 350,00, in forza di contratto di finanziamento stipulato in data 17/07/2023 per l'acquisto del proprio autoveicolo modello Hyundai UC (doc. n. 5).”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/11/2024 la sig.ra ha Parte_1
adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia di separazione personale nei confronti del resistente sig. in relazione al matrimonio contratto in RC (VA) CP_1
in data 07/09/2022, come da relativo Atto di Matrimonio n. 3, parte I, serie /, dell'anno 2022; da tale unione è nato il figlio nato a [...] in data [...]. Per_2
All'esito del ricorso e dell'attivazione del contraddittorio, alla prima udienza di comparizione le parti hanno dato atto di essere concordi circa le condizioni di cui alla richiesta pronuncia richiamandosi agli atti.
Preso atto di tale dichiarazione, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio.
***********
pagina 5 di 9 1) Preliminarmente
Le conclusioni rassegnate dalle parti, la ricorrente in memoria ex art. 473bis.17 n. 1
c.p.c. e il resistente in comparsa di costituzione e risposta, non sono coincidenti, seppur sostanzialmente sovrapponibili.
Il comportamento va stigmatizzato, imponendo a questo Tribunale di procedere al vaglio di ogni clausola difforme con conseguente pronuncia giudiziale nel merito e non di omologa della separazione, in difetto di stesura unitaria del medesimo accordo.
2) La pronuncia sullo status
Non potendo procedersi a omologa, occorre vagliare la ricorrenza dei presupposti per la richiesta separazione.
Va in ogni caso pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
(C.F. ) nata a [...] il [...], e
[...] C.F._1 [...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], i quali CP_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio in RC (VA) in data 07/09/2022, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 3, parte I, serie /, dell'anno 2022; da tale unione è nato il figlio Per_2
nato a [...] in data [...].
Ricorrono, infatti, i presupposti di legge.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore dell'accordo sostanzialmente raggiunto dai coniugi stessi, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le
3) Le ulteriori condizioni
Ritiene il Collegio, in ogni caso, che ricorrano i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale sostanzialmente prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, circa i punti fondamentali delle richieste svolte.
pagina 6 di 9 In primo luogo, le parti concordano per l'affidamento congiunto del minore ad entrambi, con collocamento prevalente presso la madre, cui viene assegnata l'abitazione ex casa coniugale sita in RC (VA), via F.lli Pella n. 21.
Tali condizioni concordate tra i coniugi non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce della natura della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto del minore, peraltro infradodicenne, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Quanto al regime di frequentazione, si prende atto che è stata pattuita frequentazione a weekend alternati alla domenica, dalle 15:00 alle 20:00, con introduzione del pernotto dal compimento del terzo anno di età del minore con conseguente weekend alternato dal venerdì ore 17:30 alla domenica ore 20:00. È in ogni caso prevista frequentazione infrasettimanale al martedì e giovedì di tutte le settimane, dalle 17:30 alle 20:00.
Con riguardo invece alle festività natalizie, il padre potrà tenere con sé il minore nelle giornate a lui assegnate ed, in ogni caso, il giorno 24/12 dalle ore 17:00 alle ore 21.00, nonché il 26/12 dalle ore 11:00 alle ore 15:00 ed il giorno 06/01 dalle ore 14:00 alle 18:00, salvo differenti accordi tra le parti.
Le festività pasquali, suddivise nella domenica di Pasqua e nel lunedì dell'Angelo, saranno trascorse alternativamente, di anno in anno, con il padre o con la madre, secondo il criterio dell'alternanza, con orario per il padre dalle ore 11:00 alle ore 16:00; lo stesso criterio verrà assunto per le restanti festività civili, salvo diverse intese tra i genitori.
Con riguardo alle vacanze estive, che verranno di volta in volta concordate, i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati sul luogo dove verranno trascorse con il figlio all'uopo comunicandosi, vicendevolmente in ogni caso, un recapito telefonico.
Si prende atto dell'accordo al rilascio di documenti validi per l'espatrio per il minore.
Quanto agli aspetti economici, le parti sostanzialmente concordano per un mantenimento ordinario indiretto paterno per € 250,00 mensili, oltre rivalutazione di legge,
pagina 7 di 9 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo linee guida varesine. A.U.U. integralmente favore della ricorrente per accordo delle parti.
Ogni altra clausola ulteriore, non oggetto di specifica e concorde conclusione, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, alla luce dell'esisto sostanzialmente bonario della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], i quali hanno C.F._2
contratto matrimonio in RC (VA) in data 07/09/2022, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 3, parte I, serie /, dell'anno 2022;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE che Varese, 14/08/2023) rimanga affidato in via condivida ad Per_2
entrambi i genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre;
4) ASSEGNA a l'immobile ex casa coniugale sito in Parte_2
RC (VA), via Pella n. 21;
5) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano secondo il seguente calendario: a weekend alternati alla domenica, dalle 15:00 alle
20:00, con introduzione del pernotto dal compimento del terzo anno di età del minore con conseguente weekend alternato dal venerdì ore 17:30 alla domenica ore 20:00. È in ogni caso prevista frequentazione infrasettimanale al martedì e giovedì di tutte le settimane, dalle 17:30 alle 20:00. Con riguardo invece alle festività natalizie, il padre potrà tenere con sé il minore nelle giornate a lui assegnate ed, in ogni caso, il giorno
24/12 dalle ore 17:00 alle ore 21.00, nonché il 26/12 dalle ore 11:00 alle ore 15:00 ed il giorno 06/01 dalle ore 14:00 alle 18:00, salvo differenti accordi tra le parti. Le festività pasquali, suddivise nella domenica di Pasqua e nel lunedì dell'Angelo,
pagina 8 di 9 saranno trascorse alternativamente, di anno in anno, con il padre o con la madre, secondo il criterio dell'alternanza, con orario per il padre dalle ore 11:00 alle ore
16:00; lo stesso criterio verrà assunto per le restanti festività civili, salvo diverse intese tra i genitori. Con riguardo alle vacanze estive, che verranno di volta in volta concordate, i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati sul luogo dove verranno trascorse con il figlio all'uopo comunicandosi, vicendevolmente in ogni caso, un recapito telefonico;
6) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario CP_1
indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre Parte_1
dell'importo di € 250,00 entro il giorno 18 di ogni mese, oltre
[...]
rivalutazione annuale Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico universale integralmente in favore della su accordo delle parti;
Pt_1
7) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti in ordine al rilascio del reciproco assenso per il rinnovo di documenti validi per l'espatrio per il minore;
8) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 06/03/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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