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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/09/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Balzani, ricorrente;
Parte_1
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
fatto e diritto Con atto depositato in data 23.1.2024, ha proposto opposizione Parte_1 all'avviso di addebito n. 35920230002645207000 di euro 4.285,28, relativo al recupero dell'agevolazione contributiva di cui all'art. 1 commi 76-84 della L. 190/2014 per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 sulla gestione commercianti, alle correlate sanzioni e alle spese di notifica, deducendo la “insussistenza della pretesa”, eccependo la prescrizione dei crediti e l'erronea applicazione e/o interpretazione dell'art. 116, co. 8, lett. b) L.n. 388/00. In particolare ha dedotto che:
2. Per gli anni 2015, 2016 la stessa si è avvalsa del regime forfettario come disciplinato dalla legge 190/2014, art 1, commi da 54 a 89.
… avendone i requisiti, per l'anno di imposta 2016 ha determinato il proprio reddito aderendo al regime forfetario e in data 28/02/2016, con domanda telematizzata inoltrata all optava per il regime agevolato ex art 1, comma 111, della legge 208/2015 ottenendo CP_1 la riduzione contributiva …
5. Nel 2016 la signora ha compiuto 35 anni di età, perciò nell'anno 2017 e sgg Pt_1 aveva diritto alla riduzione contributiva, infatti ha determinato il proprio reddito aderendo al regime forfettario, ma applicando il coefficiente di redditività e non ha espresso rinuncia alla domanda di riduzione contributiva del 35% presentata il 28/02.2016,
6. Per mero errore formale, il commercialista della ricorrente nella redazione del modello UNICO 2017 ha compilato la sezione LM1 anziché la LM2 relativa al regime forfettario a cui la contribuente aderiva (All.
3 - UNICO 2017);
7. Sicché, il 18/02/2021 l'odierna ricorrente ha ricevuto la notifica di una raccomandata CP_ con cui l comunicava un'indebita fruizione del regime contributivo agevolato ex legge 190/2014 con recupero della tassazione per l'anno di imposta 2016 dal momento che la signora
aveva usufruito di agevolazioni a lei non spettanti Pt_1
… il 28/12/2021 ha inviato una dichiarazione integrativa con cui ha corretto tale errore meramente formale Con successive note del 24.11.2024 ha, altresì, puntualizzato che A seguito dell'avvenuta lavorazione e liquidazione del 30/01/2024 relativa alla dichiarazione dei redditi integrativa anno 2016 del 28/12/2021, esibita in giudizio e depositata con nota di deposito del 05/03/2024 di cui si rinnova la richiesta di ammissione dal momento che si tratta di prova formatasi in data successiva alla presentazione del ricorso, per l'Agenzia delle Entrate la signora nell'anno d'imposta 2016 è un contribuente forfettario. Parte_1
Su tali basi ha, quindi, chiesto al giudice del lavoro adito di: “b) in via principale, nel merito, per i motivi del ricorso, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito avendo la contribuente i requisiti previsti dalla normativa per usufruire del regime agevolato e avendo già versato i contributi gestione commercianti dovuti;
CP_1
c) di conseguenza, dichiarata l'infondatezza della pretesa creditoria dell' CP_1 annullare l'avviso di addebito e dichiarare che nulla è dovuto a fronte dello stesso a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
d) in via gradata, nel merito, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria vantata dall'ente previdenziale per gli anni 2016 e 2017 e, quindi, l'illegittimità parziale dell'avviso di addebito e, per l'effetto, annullarlo;
e) in via subordinata, accertata e dichiarata l'infondatezza della pretesa creditoria dell' accertare e dichiarare l'illegittimità CP_1 del sistema sanzionatorio applicato, nonché l'intervenuta prescrizione in relazione alle sanzioni e quindi, l'illegittimità dell'avviso di addebito e, per l'effetto, annullarlo”. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1
(evidenziando, in particolare, che “…la signora per l'anno di imposta 2016 e Pt_1 anche per i precedenti ha compilato il quadro LM sezione 1 del modello UNICO…” e che avendo la stessa “scelto di compilare un quadro reddituale in luogo di quello che si riferisce al proprio regime naturale, manifestando di fatto una opzione per un determinato regime di tassazione”, non è ammessa alla “presentazione della dichiarazione integrativa al fine di modificare la scelta eseguita”) e ha concluso per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ex art, 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Tanto premesso, come può evincersi dalle convergenti allegazioni delle parti, la pretesa contributiva azionata dall' correlata alla fruizione assertivamente indebita da CP_1 parte della del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14, trae Pt_1 origine dal fatto che il modello fiscale UNICO PF 2017, periodo d'imposta 2016, presentato dalla stessa , presentasse la compilazione del Quadro LM1, anziché del Pt_1
Quadro LM2, specificatamente indicato per la fruizione di detto regime contributivo agevolato. Viene, quindi, in rilievo un mero errore materiale della ricorrente nella compilazione della dichiarazione dei redditi, mentre per il resto risulta dagli atti e non è contestato che la stessa fosse in possesso dei requisiti di legge per usufruire delle agevolazioni contributive previste dalla L. 190/2014, alla stregua di quanto riepilogato in premessa e ciò alla luce del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 86 e 88 Ln. 190/14, secondo cui “I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 54 del presente articolo, applicano il regime forfetario, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari”; “I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età”. Da ciò, pertanto, discende il diritto della ricorrente ad usufruire del regime fiscale forfettario e delle conseguenti agevolazioni contributive nei termini specificati in ricorso, laddove la difesa dell' senza in alcun modo contestare il possesso da parte della CP_1
dei requisiti per accedervi, esclusivamente si incentra sul fatto che “nel caso di Pt_1 scelta del regime fiscale la dichiarazione dei redditi è inemendabile: l'opzione per il regime forfettario, infatti, rappresenta evidentemente una dichiarazione negoziale e non un mera dichiarazione di scienza”. Tanto puntualizzato, avendo la medesima inviato ad Agenzia delle Entrate Pt_1 una dichiarazione integrativa con cui ha emendato la indicazione sul regime fiscale (correlata alla compilazione della sezione LM1) presente nel modello unico 2017 (dichiarazione validamente “liquidata” dal precitato ente in data 30.1.2024), è, dunque, da ritenere che l'errore materiale nella compilazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2016 sia stato corretto sì da consentire alla ricorrente di accedere al regime agevolato per cui è causa. Né può essere, a tale riguardo, condivisa la tesi dell' secondo cui l'errata CP_1 compilazione della sezione del quadro LM in questione possa rilevare alla stregua di un comportamento concludente (sì da precludere la possibilità di correzioni), dovendosi sul punto fare riferimento al convincente orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte secondo cui “La dichiarazione dei redditi non è un atto negoziale o dispositivo, bensì una dichiarazione di scienza, sicché, in caso di errore (di fatto o di diritto) commesso dal contribuente, è, in linea di principio, emendabile e ritrattabile quando possa derivarne l'assoggettamento ad oneri contributivi più gravosi di quelli che, in base alla legge, devono restare a carico del dichiarante” (Cassazione civile , sez. trib. , 28/10/2015 , n. 21968); e ciò a maggior ragione ove si consideri che, in senso contrario alla possibilità di ascrivere alla suddetta compilazione valenza di comportamento utile a sottendere la volontà di aderire ad un differente regime, concordemente militano (come correttamente rilevato dalla parte opponente), per un verso, la circostanza che negli anni successivi al 2016 il quadro LM di cui trattasi sia stato compilato correttamente con l'indicazione del regime forfettario;
per altro verso, il fatto che la per l'anno di imposta 2016, avesse determinato il proprio reddito Pt_1 secondo il regime forfetario e con domanda inoltrata ad in data 28.2.2016, avesse CP_1 formalizzato l'opzione per il regime agevolato ex art 1, comma 111, della legge 208/2015; per altro verso ancora, la circostanza che, nelle fatture emesse nell'anno 2016, la medesima si sia comportata come contribuente forfettario, non applicando la Pt_1 ritenuta d'acconto (vds. dicitura “FOR: Regime forf. art. 1 c. 54 a 89 L. 190/2014”). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono l'opposizione proposta è, dunque, meritevole di accoglimento. La circostanza che la abbia erroneamente compilato il modello fiscale unico Pt_1 relativo al periodo di imposta 2016 nei termini dappresso descritti vale, in ogni caso, ad enucleare una iniziale “situazione di oggettiva e marcata incertezza” (vds. Corte Cost., n. 77 del 19/04/2018), connotata da “gravità” ed “eccezionalità”, pari a quelle sottese alle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti considerate dall'art. 92 c.p.c., che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 23.1.2024 da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 35920230002645207000 di euro 4.285,28, dichiarando non dovute dalla le somme pretese dall' per il Pt_1 CP_1 tramite del medesimo avviso;
compensa le spese di lite. Lecce, 17 settembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Balzani, ricorrente;
Parte_1
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
fatto e diritto Con atto depositato in data 23.1.2024, ha proposto opposizione Parte_1 all'avviso di addebito n. 35920230002645207000 di euro 4.285,28, relativo al recupero dell'agevolazione contributiva di cui all'art. 1 commi 76-84 della L. 190/2014 per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 sulla gestione commercianti, alle correlate sanzioni e alle spese di notifica, deducendo la “insussistenza della pretesa”, eccependo la prescrizione dei crediti e l'erronea applicazione e/o interpretazione dell'art. 116, co. 8, lett. b) L.n. 388/00. In particolare ha dedotto che:
2. Per gli anni 2015, 2016 la stessa si è avvalsa del regime forfettario come disciplinato dalla legge 190/2014, art 1, commi da 54 a 89.
… avendone i requisiti, per l'anno di imposta 2016 ha determinato il proprio reddito aderendo al regime forfetario e in data 28/02/2016, con domanda telematizzata inoltrata all optava per il regime agevolato ex art 1, comma 111, della legge 208/2015 ottenendo CP_1 la riduzione contributiva …
5. Nel 2016 la signora ha compiuto 35 anni di età, perciò nell'anno 2017 e sgg Pt_1 aveva diritto alla riduzione contributiva, infatti ha determinato il proprio reddito aderendo al regime forfettario, ma applicando il coefficiente di redditività e non ha espresso rinuncia alla domanda di riduzione contributiva del 35% presentata il 28/02.2016,
6. Per mero errore formale, il commercialista della ricorrente nella redazione del modello UNICO 2017 ha compilato la sezione LM1 anziché la LM2 relativa al regime forfettario a cui la contribuente aderiva (All.
3 - UNICO 2017);
7. Sicché, il 18/02/2021 l'odierna ricorrente ha ricevuto la notifica di una raccomandata CP_ con cui l comunicava un'indebita fruizione del regime contributivo agevolato ex legge 190/2014 con recupero della tassazione per l'anno di imposta 2016 dal momento che la signora
aveva usufruito di agevolazioni a lei non spettanti Pt_1
… il 28/12/2021 ha inviato una dichiarazione integrativa con cui ha corretto tale errore meramente formale Con successive note del 24.11.2024 ha, altresì, puntualizzato che A seguito dell'avvenuta lavorazione e liquidazione del 30/01/2024 relativa alla dichiarazione dei redditi integrativa anno 2016 del 28/12/2021, esibita in giudizio e depositata con nota di deposito del 05/03/2024 di cui si rinnova la richiesta di ammissione dal momento che si tratta di prova formatasi in data successiva alla presentazione del ricorso, per l'Agenzia delle Entrate la signora nell'anno d'imposta 2016 è un contribuente forfettario. Parte_1
Su tali basi ha, quindi, chiesto al giudice del lavoro adito di: “b) in via principale, nel merito, per i motivi del ricorso, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito avendo la contribuente i requisiti previsti dalla normativa per usufruire del regime agevolato e avendo già versato i contributi gestione commercianti dovuti;
CP_1
c) di conseguenza, dichiarata l'infondatezza della pretesa creditoria dell' CP_1 annullare l'avviso di addebito e dichiarare che nulla è dovuto a fronte dello stesso a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
d) in via gradata, nel merito, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria vantata dall'ente previdenziale per gli anni 2016 e 2017 e, quindi, l'illegittimità parziale dell'avviso di addebito e, per l'effetto, annullarlo;
e) in via subordinata, accertata e dichiarata l'infondatezza della pretesa creditoria dell' accertare e dichiarare l'illegittimità CP_1 del sistema sanzionatorio applicato, nonché l'intervenuta prescrizione in relazione alle sanzioni e quindi, l'illegittimità dell'avviso di addebito e, per l'effetto, annullarlo”. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1
(evidenziando, in particolare, che “…la signora per l'anno di imposta 2016 e Pt_1 anche per i precedenti ha compilato il quadro LM sezione 1 del modello UNICO…” e che avendo la stessa “scelto di compilare un quadro reddituale in luogo di quello che si riferisce al proprio regime naturale, manifestando di fatto una opzione per un determinato regime di tassazione”, non è ammessa alla “presentazione della dichiarazione integrativa al fine di modificare la scelta eseguita”) e ha concluso per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ex art, 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Tanto premesso, come può evincersi dalle convergenti allegazioni delle parti, la pretesa contributiva azionata dall' correlata alla fruizione assertivamente indebita da CP_1 parte della del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14, trae Pt_1 origine dal fatto che il modello fiscale UNICO PF 2017, periodo d'imposta 2016, presentato dalla stessa , presentasse la compilazione del Quadro LM1, anziché del Pt_1
Quadro LM2, specificatamente indicato per la fruizione di detto regime contributivo agevolato. Viene, quindi, in rilievo un mero errore materiale della ricorrente nella compilazione della dichiarazione dei redditi, mentre per il resto risulta dagli atti e non è contestato che la stessa fosse in possesso dei requisiti di legge per usufruire delle agevolazioni contributive previste dalla L. 190/2014, alla stregua di quanto riepilogato in premessa e ciò alla luce del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 86 e 88 Ln. 190/14, secondo cui “I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 54 del presente articolo, applicano il regime forfetario, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari”; “I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età”. Da ciò, pertanto, discende il diritto della ricorrente ad usufruire del regime fiscale forfettario e delle conseguenti agevolazioni contributive nei termini specificati in ricorso, laddove la difesa dell' senza in alcun modo contestare il possesso da parte della CP_1
dei requisiti per accedervi, esclusivamente si incentra sul fatto che “nel caso di Pt_1 scelta del regime fiscale la dichiarazione dei redditi è inemendabile: l'opzione per il regime forfettario, infatti, rappresenta evidentemente una dichiarazione negoziale e non un mera dichiarazione di scienza”. Tanto puntualizzato, avendo la medesima inviato ad Agenzia delle Entrate Pt_1 una dichiarazione integrativa con cui ha emendato la indicazione sul regime fiscale (correlata alla compilazione della sezione LM1) presente nel modello unico 2017 (dichiarazione validamente “liquidata” dal precitato ente in data 30.1.2024), è, dunque, da ritenere che l'errore materiale nella compilazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2016 sia stato corretto sì da consentire alla ricorrente di accedere al regime agevolato per cui è causa. Né può essere, a tale riguardo, condivisa la tesi dell' secondo cui l'errata CP_1 compilazione della sezione del quadro LM in questione possa rilevare alla stregua di un comportamento concludente (sì da precludere la possibilità di correzioni), dovendosi sul punto fare riferimento al convincente orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte secondo cui “La dichiarazione dei redditi non è un atto negoziale o dispositivo, bensì una dichiarazione di scienza, sicché, in caso di errore (di fatto o di diritto) commesso dal contribuente, è, in linea di principio, emendabile e ritrattabile quando possa derivarne l'assoggettamento ad oneri contributivi più gravosi di quelli che, in base alla legge, devono restare a carico del dichiarante” (Cassazione civile , sez. trib. , 28/10/2015 , n. 21968); e ciò a maggior ragione ove si consideri che, in senso contrario alla possibilità di ascrivere alla suddetta compilazione valenza di comportamento utile a sottendere la volontà di aderire ad un differente regime, concordemente militano (come correttamente rilevato dalla parte opponente), per un verso, la circostanza che negli anni successivi al 2016 il quadro LM di cui trattasi sia stato compilato correttamente con l'indicazione del regime forfettario;
per altro verso, il fatto che la per l'anno di imposta 2016, avesse determinato il proprio reddito Pt_1 secondo il regime forfetario e con domanda inoltrata ad in data 28.2.2016, avesse CP_1 formalizzato l'opzione per il regime agevolato ex art 1, comma 111, della legge 208/2015; per altro verso ancora, la circostanza che, nelle fatture emesse nell'anno 2016, la medesima si sia comportata come contribuente forfettario, non applicando la Pt_1 ritenuta d'acconto (vds. dicitura “FOR: Regime forf. art. 1 c. 54 a 89 L. 190/2014”). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono l'opposizione proposta è, dunque, meritevole di accoglimento. La circostanza che la abbia erroneamente compilato il modello fiscale unico Pt_1 relativo al periodo di imposta 2016 nei termini dappresso descritti vale, in ogni caso, ad enucleare una iniziale “situazione di oggettiva e marcata incertezza” (vds. Corte Cost., n. 77 del 19/04/2018), connotata da “gravità” ed “eccezionalità”, pari a quelle sottese alle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti considerate dall'art. 92 c.p.c., che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 23.1.2024 da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 35920230002645207000 di euro 4.285,28, dichiarando non dovute dalla le somme pretese dall' per il Pt_1 CP_1 tramite del medesimo avviso;
compensa le spese di lite. Lecce, 17 settembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma