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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 9501/19 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.2.2025;
promossa da
Parte_1
nata ad [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliata in Bronte Via CodiceFiscale_1
Cavallotti n. 20 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Spanò, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Giuseppe Arcidiacono;
attrice
contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania Corso Italia n. 244 presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto; pagina 1 di 18 e
CP_2
nata a [...] il [...] (c.f. ), CodiceFiscale_2 convenuta contumace;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale e la deducendo che in data 6 settembre 2016, in Aci CP_2 Controparte_1
Catena, il motociclo Honda SH, condotto da e privo di copertura assicurativa, a bordo CP_3
del quale si trovava nella qualità di terza trasportata, veniva urtato dall'autovettura Toyota Yaris,
condotta dalla proprietaria (assicurata ). Riferiva che quest'ultima CP_2 Controparte_1
attraversava l'intersezione tra la via Libertà e la via Verga, omettendo di fermarsi al segnale di STOP e di concedere la doverosa precedenza, così colpendo il motociclo e cagionando la caduta dell'attrice, la quale veniva condotta a mezzo ambulanza al Pronto Soccorso dell'A.O. di Acireale.
Riferiva che a causa del sinistro subiva la frattura al III distale della diafisi del femore destro e una frattura bimalleolare della caviglia destra, fosse stata ricoverata per un totale di 26 giorni e sottoposta a due interventi chirurgici.
Aggiungeva quindi che la Controparte_4
presso la quale l'automobile di era assicurata all'epoca del sinistro, le avesse fatto CP_2
pervenire nel settembre 2017 un assegno circolare non trasferibile per l'importo di euro 60.452,68, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'incidente, oltre alla somma di euro 3.800,00 per spese di patrocinio, importi che venivano trattenuti a titolo di acconto sulla maggior somma richiesta.
pagina 2 di 18 Ciò posto, ai sensi dell'art. 144 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, l'attrice chiedeva il risarcimento del maggior danno subito, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, nei confronti della chiamando in causa anche CP_4 Controparte_4 Controparte_4
quale responsabile del danno. CP_2
Si costituiva la compagnia assicurativa, contestando l'attribuzione di responsabilità esclusiva dell'incidente in capo a nonché la quantificazione della somma richiesta, e domandando CP_2
il rigetto della domanda attorea.
Nonostante rituale notifica nessuno si costituiva per CP_2
Assunte le prove richieste, disposta ctu medico legale, all'udienza del 26.2.2025 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 2054, comma secondo, c.c. detta una presunzione relativa di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli per il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione degli stessi (la norma cosi dispone
“"1. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
2. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso egualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
3. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
4. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivanti da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo".).
L'accertamento della colpa specifica di uno solo dei conducenti non è sufficiente per escludere un concorso di colpa a carico dell'altro. A tal fine, è necessario provare altresì che l'altro conducente abbia pagina 3 di 18 fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando una condotta rispettosa delle regole della circolazione stradale.
Da ultimo, la Corte di Cassazione ha ribadito che “[i]n tema di responsabilità derivante da
circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei
conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'
art. 2054, comma 2, c.c. , ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una
condotta di guida corretta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva
applicato la presunzione di cui all' art. 2054 c.c. , comma 2, rilevando che l'incertezza sulla condotta
di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta
dell'antagonista).” (Cassazione civile, sez. III, 19/12/2024, n. 33483).
D'altra parte, l'art. 145, comma 1, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, impone ad entrambi i conducenti di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti quando si approssimano ad un'intersezione. Il diritto di precedenza non esonera il conducente dall'obbligo di comportarsi prudentemente e prestare la massima attenzione, prefigurandosi anche la possibile condotta non diligente degli altri utenti della strada.
In sostanza il regime di responsabilità previsto dall'art. 2054 comma 2 c.c. introduce, dunque, una presunzione di eguale concorso di colpa dei conducenti, che opera come criterio di distribuzione della responsabilità, sul presupposto dell'impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità o di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento; ai fini del superamento di tale presunzione non è sufficiente l'accertamento in concreto della colpa di uno dei due conducenti, essendo invece necessario fornire o la prova diretta di aver tenuto una condotta assolutamente conforme alle regole del codice della strada e a quelle di comune di comune prudenza e che l'altrui condotta non fosse prevedibile ed evitabile o, in alternativa, la prova indiretta che la condotta di uno dei due conducenti abbia avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento lesivo.
pagina 4 di 18 Sul punto, la Corte di Cassazione – già dalla sentenza n. 20618 del 14.10.2015 – ha precisato il contenuto degli oneri probatori che discendono dalla norma, chiarendo che: "L'art. 2054, comma 2,
c.c., pone a carico dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale una presunzione di pari
corresponsabilità. Per vincere tale presunzione non basta dimostrare che l'altro conducente abbia
tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l'altrui condotta colposa fosse anche
imprevedibile od inevitabile. Questa dimostrazione può essere fornita anche dimostrando che la colpa
altrui sia stata talmente grave da costituire la causa esclusiva del sinistro. Corollario di queste regole
è che il giudice chiamato a ricostruire la dinamica d'un sinistro può ritenere superata la presunzione
di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., quando, alternativamente: (a) uno dei conducenti provi sia di avere
rispettato le regole del codice della strada e di comune prudenza;
sia che l'altrui condotta scorretta
non fosse prevedibile od evitabile;
(b) uno dei conducenti provi che la condotta di guida
dell'antagonista fu di una gravità tale, da costituire causa esclusiva del sinistro, in virtù della massima
d'esperienza res ipsa loquitur. Ne consegue che la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 2,
c.c., non può mai ritenersi vinta quando: (a) sia impossibile stabilire quale condotta di guida abbiano
tenuto i due conducenti;
(b) sia certa la colpa di uno dei conducenti, ma incerta quella dell'altro."
La norma, pertanto, pone una presunzione di eguale concorso di colpa tra i conducenti che opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti dei due veicoli antagonisti,
ma anche quando non sia possibile stabilire le cause o le modalità del sinistro;
conseguentemente,
l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr. Cassazione civile,
sezione III, sentenza n. 5671 del 5.5.2000).
Corollario direttamente deducibile dai principi sopraindicati è che l'infrazione – anche grave -
pagina 5 di 18 commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso. Invero, anche ove fosse provato che la condotta di guida di uno dei conducenti sia stata gravemente inosservante delle norme del codice della strada, la condotta di guida dell'altro non è affatto irrilevante rispetto alla possibilità che il sinistro si avveri o non si avveri, nonché all'entità dei danni ad esso conseguenti. Come può infatti osservarsi, al variare della velocità ovvero al variare della posizione rispetto alla carreggiata del veicolo antagonista rispetto a quello che commette l'infrazione più grave, possono facilmente profilarsi dinamiche assai diverse tra di loro .
In tutte queste ipotesi, per superare la presunzione di pari responsabilità, occorre che il conducente del veicolo antagonista dia la prova di essersi uniformato alle regole della circolazione stradale e di avere fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, a cominciare dalla prova della velocità e della posizione del proprio mezzo.
Con riferimento, poi, alla prova liberatoria indiretta imperniata sull'efficacia causale esclusiva della condotta tenuta dall'altro conducente, merita rilevare che – nel panorama della giurisprudenza di legittimità, anche recente – le fattispecie in cui tale prova è stata ritenuta raggiunta, con conseguente esonero del danneggiato dall'onere di dimostrare la propria condotta diligente e prudente, sono riconducili a talune specifiche ipotesi in cui la condotta tenuta dall'altro conducente palesava connotati di intrinseca gravità ed efficacia causale assorbente.
Tanto premesso, nel caso di specie non è stato provato che il conducente del motociclo a bordo del quale viaggiava l'attrice avesse tenuto una condotta di guida diligente, rispettosa dei limiti di velocità
improntata alla prudenza. Pertanto, non è stata superata la presunzione di pari responsabilità dei due conducenti.
L'unico teste escusso in relazione all'an del sinistro - – ha dichiarato di non aver Testimone_1
pagina 6 di 18 assistito alla dinamica del sinistro, ma di aver sentito il rumore prodotto dall'impatto mentre si trovava all'interno della propria officina;
quindi, rappresentava di essersi affacciato e di aver visto un'automobile ferma oltre il segnale di STOP e uno scooter riverso a terra.
In assenza anche del rapporto di eventuali autorità intervenute sui luoghi, al fine di ricostruire il punto di impatto tra i mezzi, non è possibile – sulla base della sola richiamata dichiarazione testimoniale – attribuire la responsabilità del sinistro al solo conducente dell'autoveicolo. Non è
possibile accertare se l'autoveicolo avesse già impegnato l'incrocio, se lo scooter sia sopraggiunto non avvedendosi della macchina, se la vettura si fosse arrestata allo stop e poi rimessa in marcia in assenza di ostacoli e se lo scooter sia sopraggiunto a velocità
Di conseguenza, va rigettata la domanda di accertamento di esclusiva responsabilità di CP_2
[...]
2. Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte attrice nell'incidente occorre rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex
art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale
ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
pagina 7 di 18 patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u .
Il consulente, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché sulla documentazione sanitaria versata in atti, ha accertato che l'attrice ha subito a seguito del sinistro esiti anatomo-funzionali di frattura diafisaria del femore di destra e bimalleolare della caviglia di destra.
Ai postumi conseguenti ha attribuito un tasso di invalidità pari al 17%.
Il consulente ha inoltre determinato in 26 g. il periodo di invalidità temporanea assoluta, in 30 gg. il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% e 30 al 50% e 15 al 25%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da pagina 8 di 18 adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti e non sono state contestate da alcuna delle parti in causa.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito dall'attore, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo -
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24, da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra
l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella r legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per pagina 9 di 18 le cd micropermanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni..
Infine con riferimento al danno biologico temporaneo, l'art. 138, comma 2, lett. F, del D. Lgs. 7
settembre 2005, n. 209 stabilisce che esso va liquidato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno dalle tabelle uniche nazionali. A sua volta, l'art. 3 del D.P.R.
n. 12/2025, che introduce le suddette tabelle, per la determinazione dell'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta rimanda all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n.
209, da ultimo aggiornato con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16 luglio
2024. Tale importo è dunque pari a euro 55,24.
Ne consegue che, nel nostro caso:
1) per il periodo di invalidità temporanea assoluta va liquidato un risarcimento di € 1436.24
(55.24*26*100%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% va liquidato un risarcimento di € 1242.90
(55.24*30*75%);
3) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 828.60
(55.24*30*50%);
4) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 207.15
(55.24*15*25%);
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio pagina 10 di 18 tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Occorre – però – tenere in considerazione che per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni di non lieve entità derivanti da sinistri riconducibili alla circolazione stradale,
pagina 11 di 18 l'art. 138 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 rimanda alle tabelle uniche nazionali approvate con
D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12. Malgrado tali tabelle si applichino per previsione espressa ai sinistri verificatisi successivamente al 5 marzo 2025, data dell'entrata in vigore del Decreto che le introduce in allegato, i criteri in esse contenute devono essere adoperati come parametro equitativo anche per la valutazione dei sinistri prodottisi in data anteriore, conformemente all'orientamento assunto da questo
Tribunale.
A differenza delle c.d. tabelle milanesi di fonte giurisprudenziale, considerate in precedenza adeguato parametro equitativo, le tabelle uniche nazionali hanno fonte legislativa e si ritengono più
adeguate a garantire l'individualizzazione della regola di giudizio, unitamente alla parità di trattamento rispetto ai giudizi in corso pendenti per sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore del decreto.
Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 3587.89 [€ 947.30 (valore punto base determinato dalla legge e modificato dal dm
16.7.2024) * 3.78749 (coefficiente moltiplicatore rilevato dalla tabella allegata alla legge e corrispondente al grado percentuale di danno biologico)].
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 0.891% (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 54346.00 (= € 3587.89 x17x 0891%).
A tale somma va aggiunta la liquidazione del danno morale – secondo le citate tabelle – nella misura minima pari ad € 16303.00 (30% del danno biologico).
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti pagina 12 di 18 diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
E' noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
26972, non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie hanno subito l'attrice non svolgendo all'epoca del sinistro alcuna attività lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n.
3961).
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Il trattamento curativo offerto all'attore è stato eseguito dall'assistenza pubblica gratuita. Le spese ritenute congrue ammontano ad € 215.68.
pagina 13 di 18 3. Ciò posto deve essere posto a carico dei convenuti il pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 74399.17.
Tale somma va ridotta della metà tenuto conto dell'accertato concorso di colpa del conducente del mezzo su cui viaggiava l'attrice: ne residua una somma di € 37199.80.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
4. Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al
pagina 14 di 18 sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti
i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra pagina 15 di 18 calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (6.9.2016).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (3.6.2025) andranno ancora computati, secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Ciò posto deve essere rilevato che è documentato in atti e non contestato che la compagnia pagina 16 di 18 assicuratrice abbia già versato la complessiva somma di € euro 60.452,68 in data 8.9.2017, ampiamente satisfattiva dei danni subiti dall'attore.
Ne segue che nessuna ulteriore somma deve essere corrisposta a parte attrice.
6. Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, attesa la notevole sproporzione tra quanto richiesto e quanto accertato (cfr. Cass. SU 31.10.2022 n. 32061 “L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, udito il procuratore dell'attore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e , disattesa ogni ulteriore Parte_1 Controparte_1 CP_2
istanza, così provvede:
dichiara che la somma di € 60452.68 già versata da parte della in favore di parte Controparte_1
attrice è satisfattiva dell'ammontare dei danni subiti dall'attrice a causa del sinistro in questione quantificati – come in parte motiva – in € 37199.80 oltre accessori;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania addì 3 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 17 di 18 La presente sentenza è stata redatta sotto le mie cure dal magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa
Chiara Milazzo.
Il Magistrato Affidatario
Dott. Giorgio Marino
pagina 18 di 18
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 9501/19 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.2.2025;
promossa da
Parte_1
nata ad [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliata in Bronte Via CodiceFiscale_1
Cavallotti n. 20 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Spanò, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Giuseppe Arcidiacono;
attrice
contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania Corso Italia n. 244 presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto; pagina 1 di 18 e
CP_2
nata a [...] il [...] (c.f. ), CodiceFiscale_2 convenuta contumace;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale e la deducendo che in data 6 settembre 2016, in Aci CP_2 Controparte_1
Catena, il motociclo Honda SH, condotto da e privo di copertura assicurativa, a bordo CP_3
del quale si trovava nella qualità di terza trasportata, veniva urtato dall'autovettura Toyota Yaris,
condotta dalla proprietaria (assicurata ). Riferiva che quest'ultima CP_2 Controparte_1
attraversava l'intersezione tra la via Libertà e la via Verga, omettendo di fermarsi al segnale di STOP e di concedere la doverosa precedenza, così colpendo il motociclo e cagionando la caduta dell'attrice, la quale veniva condotta a mezzo ambulanza al Pronto Soccorso dell'A.O. di Acireale.
Riferiva che a causa del sinistro subiva la frattura al III distale della diafisi del femore destro e una frattura bimalleolare della caviglia destra, fosse stata ricoverata per un totale di 26 giorni e sottoposta a due interventi chirurgici.
Aggiungeva quindi che la Controparte_4
presso la quale l'automobile di era assicurata all'epoca del sinistro, le avesse fatto CP_2
pervenire nel settembre 2017 un assegno circolare non trasferibile per l'importo di euro 60.452,68, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'incidente, oltre alla somma di euro 3.800,00 per spese di patrocinio, importi che venivano trattenuti a titolo di acconto sulla maggior somma richiesta.
pagina 2 di 18 Ciò posto, ai sensi dell'art. 144 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, l'attrice chiedeva il risarcimento del maggior danno subito, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, nei confronti della chiamando in causa anche CP_4 Controparte_4 Controparte_4
quale responsabile del danno. CP_2
Si costituiva la compagnia assicurativa, contestando l'attribuzione di responsabilità esclusiva dell'incidente in capo a nonché la quantificazione della somma richiesta, e domandando CP_2
il rigetto della domanda attorea.
Nonostante rituale notifica nessuno si costituiva per CP_2
Assunte le prove richieste, disposta ctu medico legale, all'udienza del 26.2.2025 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 2054, comma secondo, c.c. detta una presunzione relativa di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli per il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione degli stessi (la norma cosi dispone
“"1. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
2. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso egualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
3. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
4. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivanti da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo".).
L'accertamento della colpa specifica di uno solo dei conducenti non è sufficiente per escludere un concorso di colpa a carico dell'altro. A tal fine, è necessario provare altresì che l'altro conducente abbia pagina 3 di 18 fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando una condotta rispettosa delle regole della circolazione stradale.
Da ultimo, la Corte di Cassazione ha ribadito che “[i]n tema di responsabilità derivante da
circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei
conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'
art. 2054, comma 2, c.c. , ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una
condotta di guida corretta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva
applicato la presunzione di cui all' art. 2054 c.c. , comma 2, rilevando che l'incertezza sulla condotta
di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta
dell'antagonista).” (Cassazione civile, sez. III, 19/12/2024, n. 33483).
D'altra parte, l'art. 145, comma 1, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, impone ad entrambi i conducenti di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti quando si approssimano ad un'intersezione. Il diritto di precedenza non esonera il conducente dall'obbligo di comportarsi prudentemente e prestare la massima attenzione, prefigurandosi anche la possibile condotta non diligente degli altri utenti della strada.
In sostanza il regime di responsabilità previsto dall'art. 2054 comma 2 c.c. introduce, dunque, una presunzione di eguale concorso di colpa dei conducenti, che opera come criterio di distribuzione della responsabilità, sul presupposto dell'impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità o di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento; ai fini del superamento di tale presunzione non è sufficiente l'accertamento in concreto della colpa di uno dei due conducenti, essendo invece necessario fornire o la prova diretta di aver tenuto una condotta assolutamente conforme alle regole del codice della strada e a quelle di comune di comune prudenza e che l'altrui condotta non fosse prevedibile ed evitabile o, in alternativa, la prova indiretta che la condotta di uno dei due conducenti abbia avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento lesivo.
pagina 4 di 18 Sul punto, la Corte di Cassazione – già dalla sentenza n. 20618 del 14.10.2015 – ha precisato il contenuto degli oneri probatori che discendono dalla norma, chiarendo che: "L'art. 2054, comma 2,
c.c., pone a carico dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale una presunzione di pari
corresponsabilità. Per vincere tale presunzione non basta dimostrare che l'altro conducente abbia
tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l'altrui condotta colposa fosse anche
imprevedibile od inevitabile. Questa dimostrazione può essere fornita anche dimostrando che la colpa
altrui sia stata talmente grave da costituire la causa esclusiva del sinistro. Corollario di queste regole
è che il giudice chiamato a ricostruire la dinamica d'un sinistro può ritenere superata la presunzione
di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., quando, alternativamente: (a) uno dei conducenti provi sia di avere
rispettato le regole del codice della strada e di comune prudenza;
sia che l'altrui condotta scorretta
non fosse prevedibile od evitabile;
(b) uno dei conducenti provi che la condotta di guida
dell'antagonista fu di una gravità tale, da costituire causa esclusiva del sinistro, in virtù della massima
d'esperienza res ipsa loquitur. Ne consegue che la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 2,
c.c., non può mai ritenersi vinta quando: (a) sia impossibile stabilire quale condotta di guida abbiano
tenuto i due conducenti;
(b) sia certa la colpa di uno dei conducenti, ma incerta quella dell'altro."
La norma, pertanto, pone una presunzione di eguale concorso di colpa tra i conducenti che opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti dei due veicoli antagonisti,
ma anche quando non sia possibile stabilire le cause o le modalità del sinistro;
conseguentemente,
l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr. Cassazione civile,
sezione III, sentenza n. 5671 del 5.5.2000).
Corollario direttamente deducibile dai principi sopraindicati è che l'infrazione – anche grave -
pagina 5 di 18 commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso. Invero, anche ove fosse provato che la condotta di guida di uno dei conducenti sia stata gravemente inosservante delle norme del codice della strada, la condotta di guida dell'altro non è affatto irrilevante rispetto alla possibilità che il sinistro si avveri o non si avveri, nonché all'entità dei danni ad esso conseguenti. Come può infatti osservarsi, al variare della velocità ovvero al variare della posizione rispetto alla carreggiata del veicolo antagonista rispetto a quello che commette l'infrazione più grave, possono facilmente profilarsi dinamiche assai diverse tra di loro .
In tutte queste ipotesi, per superare la presunzione di pari responsabilità, occorre che il conducente del veicolo antagonista dia la prova di essersi uniformato alle regole della circolazione stradale e di avere fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, a cominciare dalla prova della velocità e della posizione del proprio mezzo.
Con riferimento, poi, alla prova liberatoria indiretta imperniata sull'efficacia causale esclusiva della condotta tenuta dall'altro conducente, merita rilevare che – nel panorama della giurisprudenza di legittimità, anche recente – le fattispecie in cui tale prova è stata ritenuta raggiunta, con conseguente esonero del danneggiato dall'onere di dimostrare la propria condotta diligente e prudente, sono riconducili a talune specifiche ipotesi in cui la condotta tenuta dall'altro conducente palesava connotati di intrinseca gravità ed efficacia causale assorbente.
Tanto premesso, nel caso di specie non è stato provato che il conducente del motociclo a bordo del quale viaggiava l'attrice avesse tenuto una condotta di guida diligente, rispettosa dei limiti di velocità
improntata alla prudenza. Pertanto, non è stata superata la presunzione di pari responsabilità dei due conducenti.
L'unico teste escusso in relazione all'an del sinistro - – ha dichiarato di non aver Testimone_1
pagina 6 di 18 assistito alla dinamica del sinistro, ma di aver sentito il rumore prodotto dall'impatto mentre si trovava all'interno della propria officina;
quindi, rappresentava di essersi affacciato e di aver visto un'automobile ferma oltre il segnale di STOP e uno scooter riverso a terra.
In assenza anche del rapporto di eventuali autorità intervenute sui luoghi, al fine di ricostruire il punto di impatto tra i mezzi, non è possibile – sulla base della sola richiamata dichiarazione testimoniale – attribuire la responsabilità del sinistro al solo conducente dell'autoveicolo. Non è
possibile accertare se l'autoveicolo avesse già impegnato l'incrocio, se lo scooter sia sopraggiunto non avvedendosi della macchina, se la vettura si fosse arrestata allo stop e poi rimessa in marcia in assenza di ostacoli e se lo scooter sia sopraggiunto a velocità
Di conseguenza, va rigettata la domanda di accertamento di esclusiva responsabilità di CP_2
[...]
2. Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte attrice nell'incidente occorre rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex
art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale
ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
pagina 7 di 18 patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u .
Il consulente, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché sulla documentazione sanitaria versata in atti, ha accertato che l'attrice ha subito a seguito del sinistro esiti anatomo-funzionali di frattura diafisaria del femore di destra e bimalleolare della caviglia di destra.
Ai postumi conseguenti ha attribuito un tasso di invalidità pari al 17%.
Il consulente ha inoltre determinato in 26 g. il periodo di invalidità temporanea assoluta, in 30 gg. il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% e 30 al 50% e 15 al 25%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da pagina 8 di 18 adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti e non sono state contestate da alcuna delle parti in causa.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito dall'attore, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo -
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24, da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra
l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella r legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per pagina 9 di 18 le cd micropermanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni..
Infine con riferimento al danno biologico temporaneo, l'art. 138, comma 2, lett. F, del D. Lgs. 7
settembre 2005, n. 209 stabilisce che esso va liquidato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno dalle tabelle uniche nazionali. A sua volta, l'art. 3 del D.P.R.
n. 12/2025, che introduce le suddette tabelle, per la determinazione dell'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta rimanda all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n.
209, da ultimo aggiornato con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16 luglio
2024. Tale importo è dunque pari a euro 55,24.
Ne consegue che, nel nostro caso:
1) per il periodo di invalidità temporanea assoluta va liquidato un risarcimento di € 1436.24
(55.24*26*100%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% va liquidato un risarcimento di € 1242.90
(55.24*30*75%);
3) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 828.60
(55.24*30*50%);
4) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 207.15
(55.24*15*25%);
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio pagina 10 di 18 tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Occorre – però – tenere in considerazione che per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni di non lieve entità derivanti da sinistri riconducibili alla circolazione stradale,
pagina 11 di 18 l'art. 138 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 rimanda alle tabelle uniche nazionali approvate con
D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12. Malgrado tali tabelle si applichino per previsione espressa ai sinistri verificatisi successivamente al 5 marzo 2025, data dell'entrata in vigore del Decreto che le introduce in allegato, i criteri in esse contenute devono essere adoperati come parametro equitativo anche per la valutazione dei sinistri prodottisi in data anteriore, conformemente all'orientamento assunto da questo
Tribunale.
A differenza delle c.d. tabelle milanesi di fonte giurisprudenziale, considerate in precedenza adeguato parametro equitativo, le tabelle uniche nazionali hanno fonte legislativa e si ritengono più
adeguate a garantire l'individualizzazione della regola di giudizio, unitamente alla parità di trattamento rispetto ai giudizi in corso pendenti per sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore del decreto.
Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 3587.89 [€ 947.30 (valore punto base determinato dalla legge e modificato dal dm
16.7.2024) * 3.78749 (coefficiente moltiplicatore rilevato dalla tabella allegata alla legge e corrispondente al grado percentuale di danno biologico)].
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 0.891% (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 54346.00 (= € 3587.89 x17x 0891%).
A tale somma va aggiunta la liquidazione del danno morale – secondo le citate tabelle – nella misura minima pari ad € 16303.00 (30% del danno biologico).
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti pagina 12 di 18 diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
E' noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
26972, non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie hanno subito l'attrice non svolgendo all'epoca del sinistro alcuna attività lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n.
3961).
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Il trattamento curativo offerto all'attore è stato eseguito dall'assistenza pubblica gratuita. Le spese ritenute congrue ammontano ad € 215.68.
pagina 13 di 18 3. Ciò posto deve essere posto a carico dei convenuti il pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 74399.17.
Tale somma va ridotta della metà tenuto conto dell'accertato concorso di colpa del conducente del mezzo su cui viaggiava l'attrice: ne residua una somma di € 37199.80.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
4. Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al
pagina 14 di 18 sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti
i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra pagina 15 di 18 calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (6.9.2016).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (3.6.2025) andranno ancora computati, secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Ciò posto deve essere rilevato che è documentato in atti e non contestato che la compagnia pagina 16 di 18 assicuratrice abbia già versato la complessiva somma di € euro 60.452,68 in data 8.9.2017, ampiamente satisfattiva dei danni subiti dall'attore.
Ne segue che nessuna ulteriore somma deve essere corrisposta a parte attrice.
6. Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, attesa la notevole sproporzione tra quanto richiesto e quanto accertato (cfr. Cass. SU 31.10.2022 n. 32061 “L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, udito il procuratore dell'attore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e , disattesa ogni ulteriore Parte_1 Controparte_1 CP_2
istanza, così provvede:
dichiara che la somma di € 60452.68 già versata da parte della in favore di parte Controparte_1
attrice è satisfattiva dell'ammontare dei danni subiti dall'attrice a causa del sinistro in questione quantificati – come in parte motiva – in € 37199.80 oltre accessori;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania addì 3 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 17 di 18 La presente sentenza è stata redatta sotto le mie cure dal magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa
Chiara Milazzo.
Il Magistrato Affidatario
Dott. Giorgio Marino
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