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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/03/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I° sezione civile, in persona del G.U., dott. Alfredo Granata ha pronunciato , la seguente:
sentenza ,
decorsi i termini ex art .190 cpc, nella causa iscritta al n. 2542/2018 avente ad oggetto : domanda di risarcimento dei danni
tra e , rapp.ti e difesi dall' avv.to Luigi Esposito , congiuntamente Parte_1 Parte_2
all'Avv Angela Cordaro ,domiciliati come in atti
ATTORI
contro
, in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. Carlo Gustavo Cioppa , domiciliato come in atti
CONVENUTO
nochè
, difesa dall'Avv. Alfredo Flajani , domiciliata come in atti, giusta procura a Controparte_2
margine,
CONVENUTA
Nonché
, in persona del legale rapp.te p.t Controparte_3 difeso dall' Avv.to Salvatore Raucci, domiciliato come in atti
CHIAMATO IN CAUSA conclusioni : come da verbale d'udienza del 28 ottobre 2024.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
AI SENSI DELL'ART. 132, 2° COMMA, N. 4, C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.
69/2009), LA SENTENZA DEVE CONTENERE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE” (E NON PIÙ ANCHE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO”).
- AI SENSI DELL'ART. 118, 1° COMMA, DISP. ATTUAZ., C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA
LEGGE N. 69/2009), LA “MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI CUI ALL'ART. 132, SECONDO COMMA,
NUMERO 4), DEL CODICE CONSISTE NELLA SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA
CAUSA E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO A
PRECEDENTI CONFORMI.”
PERTANTO, CON RIGUARDO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SARANNO RICHIAMATI
UNICAMENTE GLI EVENTI RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE.
La domanda proposta dagli attori è accolta per quanto di ragione.
QUESTIONI PRELIMINARI.
In via preliminare , va evidenziato che gli istanti hanno provveduto ad esporre in atto introduttivo tutti gli elementi che consentissero di inquadrare correttamente l'ambito di applicazione dell'oggetto della controversia, il petitum processuale ed il “range quantificativo” dello stesso, essendo idonea la “causa pretendi” in essa rappresentata quale azione risarcitoria ex art.2051 c.c..
La domanda, infatti, non deve necessariamente includere le ragioni giuridiche addotte a fondamento della stessa , bensi' l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta.
Pertanto, onde dichiarare la nullità dell'atto introduttivo, l'omissione degli elementi di fatto deve essere tale da non consentire l'individuazione dell'oggetto sostanziale della domanda, in modo tale da lasciare una assoluta incertezza circa l'azione fatta valere (Ex multis Cass 16/05/2002 n.7137). Circa, poi, la legittimazione attiva occorre evidenziare che parti istanti del giudizio versano in atti copia dell'atto di acquisto del 13 12 2006 con il quale l'attuale attrice processuale comprova la titolarità del cespite immobiliare oggetto dell'allagamento.
Si rinviene, altresì, in atti copia della visura PRA afferente l'intestazione del veicolo Fiat 500 tg EY
289 KS a nome di . Parte_2
L'interesse ad agire, poi, circa la specifica posizione dell'attore in questione, si rinviene dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo contenente , oltre che la descrizione dei fatti, anche la dichiarazione di valore , individuato dell'importo di € 26.000,00 che deve ritenersi omnicomprensivo dell'intero danno prospettato in narrativa.
Va, altresì, dichiarata la procedibilità dell'azione proposta per aver , parti attrici del processo, fatto precedere l'introduzione del giudizio dall'invito alla negoziazione ST , rientrando la controversia tra quelle il cui petitum processuale resta limitato nel valore di € 50.000,00 , pertanto, soggetta alle disposizioni ex DL.132 -2014 .
Tanto in virtù della ordinanza disposta in corso di causa il 09 05 2019, cui ha fatto seguito il deposito della copia contente l'invito alla negoziazione ST , come da note di deposito del 10
12 2029.
NEL MERITO.
Deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice
è correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
A tale riguardo, occorre precisare che , secondo l'orientamento tradizionale, in “subiecta materia”, la responsabilità viene commisurata secondo il principio generale del “neminem laedere”, addossando al danneggiato il complesso onere probatorio di provare il danno, il nesso causale, e l'elemento soggettivo.
Altro orientamento, senz'altro più attuale, riconduce alla responsabilità ex art 2051 c.c. che configura una ipotesi di danni da responsabilità per custodia, nel qual caso il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, esentandosi dalla dimostrazione dell'evento soggettivo, con l'unica esimente, da parte del custode, di poter provare il causo fortuito. In punto di diritto, sulla fattispecie abbonda giurisprudenza costante la cui sintesi puo'definirsi in due fasi salienti: la natura oggettiva della responsabilità per danni che si fonda sul rapporto di custodia, ancorché vi sia una concausa con un elemento esterno, dall'altro che la cosa in custodia sia la causa o la concausa del danno.
Pertanto, l'attore deve dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità ( Cass.sez II 25243 del 29/11/2006).
Ancora sul punto , un'altra rilevante decisione..”l'art 2051c.c non esonera il danneggiato dal provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si e' prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”(Cass. Sez III n 7062 del 5/04/2005).
CP_ Ora, nel caso in esame, è incontestabile il rapporto di custodia che esiste a carico dell' giuridico convenuto, il quale deve consentire una sicurezza ambientale a tutti coloro che si trovano ad utilizzare il servizio idrico somministrato.
Tuttavia, giurisprudenza consolidata, ritiene che , in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare la esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e , quindi della imprevedibilità e della eccezionalità.
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa ed il danno, costituito dalla cosa in custodia ed il danno, esso può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato ( v. Cass.sez III n.
11227/2008; n. 10641/2002 rv 556028;n. 2563/2007, rv. 594374; n.4279 del 2008 rv. 601911; )
Occorre, dunque, analizzare sul piano processuale i rispettivi elementi di prova forniti dalle parti ai fini della declaratoria di responsabilità piena o proporzionata.
Con ordinanza del 30 01 2020 veniva disposta una prima fase istruttoria in sede di interpello orale, rinviando per l'escussione del primo teste alla udienza 27 09 2022 nel corso della quale veniva escusso il teste . Testimone_1 Dalla sintesi dei passaggi rilevanti del testo si riporta quanto segue:
“.. ADR: conosco gli attori processuali in quanto sono dei vicini di casa e abitano in una villetta a schiera finitima alla mia proprietà;
ADR: capo n 2 : è vero, abitando in zona posso confermare quanto richiestomi;
Testi
capo 3: è vero, fui effettivamente convocato dalla mia vicina di casa la quale mi fece notare che il seminterrato era del tutto allagato , anche dall'area di ingresso carrabile, in misura non inferiore al metro e 30, ovvero, ove di norma vengono installati gli interruttori della luce;
ADR: capo n. 4:si confermo come sopra, a mio avviso il flusso d'acqua e fango aveva piegato la porta basculante posta all'ingresso del garage- ; Parte_3
ADR: invero, siccome in passato era già accaduto un episodio simile, ho provveduto ad installare uno scudo protettivo onde evitare futuri allegamenti;
ADR capo n. 5: ricordo che nel locale seminterrato vi era di certo della mobilia , divani , un tavolo e qualche sedia oltre che una autovettura, probabilmente, una Fiat 500; tutti gli oggetti ivi contenuti risultavano sommersi dall'acqua;
ADR: capo 10: mi sono recato successivamente all'allagamento, sempre in giornata ed ho potuto constare i danni visivi subiti da tutto ciò che era stivato nel locale, ivi compresa l'autovettura di cui sopra;
ADR; ricordo che fu chiamato in carro attrezzi per rimuovere il veicolo il quale si presentava all'interno ancora invaso dall'acqua;
ADR: capo 11: è vero, confermo come sopra;
ADR: capo 14 :risponde come sopra, precisando che il veicolo è colore nero.
ADR: esibiti alcuni rilievi fotografici contenuti nella produzione di parte attorea il teste riconosce lo stato dei luoghi al momento dei fatti.
ADR: confermo che sulla strada adiacente l'immobile allagato sono presenti alcune grate che coprono le caditoie ivi installate…” Veniva poi differita l'escussione dell'altro teste ammesso, ( udienza del 14 02 2023, Testimone_3
dalla sintesi delle cui deposizioni si riporta quanto segue:
“.. ADR: sul capo n. 2 risponde;
è vero trattasi di una abitazione autonoma che effettivamente ha due accessi , ovvero, sulla strada ove è collocato un” parco” e l'altro alle spalle della prefata abitazione;
ADR: capo n. 3 : effettivamente fui chiamato dai miei amici, attuali attori processuali del giudizio, al fine di aiutarli a mettere a posto il piano seminterrato di loro proprietà che presentava una quantità d'acqua che raggiungeva l'altezza degli interruttori elettici;
ADR: capo n. 4 : risponde come sopra;
ADR: capo n. 5: ho constatato che l'autovettura, una Fiat 500 L , ivi parcheggiata, era ripiena di acqua all'interno, tant'è che mi risulta che sua stata asportata con il carro attrezzi;
nel locale vi era mobilia e piatti posate e quant'altro che ho aiutato a portare all'esterno , nel giardino.
ADR:capo 10: risponde come sopra;
ADR capo n. 11; è vero, vi erano anche mobili sommersi in parte dall'acqua;
ADR: capo n. 14; effettivamente l'auto era invasa dall'acqua.
ADR; l'allagamento era dovuto fondamentalmente da acqua sporca.
ADR: non so se vi fossero tombini all'esterno del fabbricato…”
Si osservi , all'uopo, che le evidenze istruttorie formatesi in sede di interpello orale hanno di fatto confermato l'assunto difensivo articolato dagli attori nella domanda introduttiva del giudizio, prospettandosi un allagamento dei locali di proprietà degli attori in virtù di rovesci di acqua che hanno interessato l'area comunale di all'epoca dei fatti. CP_1
In punto di diritto , come sopra accennato, sono custodi tutti i soggetti - pubblici o privati - che hanno il possesso o la detenzione della cosa (Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 20/10/2005, n.
20317), ed in quanto tali, hanno obblighi di manutenzione e di controllo sulla cosa custodita. Gli enti proprietari delle strade devono provvedere, poi, ad una serie di opere di manutenzione, gestione e controllo delle strade, delle loro pertinenze e arredi, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi;
pertanto, tali enti sono responsabili per le cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051
c.c., è data dall'inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito - c.d. responsabilità aggravata- (Cass.,
27/6/2016, n. 13222; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877).
Pertanto, il mentovato è tenuto a dimostrare che il danno verificatosi non era prevedibile nè evitabile con una condotta diligente adeguata alla natura ed alla funzione della cosa in base alle circostanze del caso concreto, ponendo in essere attività di controllo, vigilanza e manutenzione gravanti sul custode.
Ne consegue che ,se il non adempie ai suoi obblighi di custode, sarà responsabile per i CP_1
danni causati dalle intense precipitazioni atmosferiche.
Tanto in ossequio a quanto disposto dalla Sezione Sesta Civile della Cassazione, nell'ordinanza 28 luglio 2017, n. 18856.
In sintesi, il Sindaco di un è titolare, in virtù di una generale norma di diligenza che CP_1
impone agli organi dell'Amministrazione di vigilare, nell'ambito delle rispettive competenze, sull'incolumità dei cittadini, della posizione di garanzia avente ad oggetto l'adeguata manutenzione ed il controllo dello stato dei beni pubblici, ovvero, delle strade comunali [Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 2024, n. 9896].
Non può revocarsi in dubbio , poi, degli eventi atmosferici che hanno portato alla conseguenze dannose a carico degli attori, posto che le deposizioni rese dai testi appaiono verosimili ed attendibili, oltre circostanziate.
Che tali conclusioni in punto di diritto, in assenza di prove di natura contraria, debbano considerarsi condivisibili ,viene suffragato dalle conclusioni rese dal CT incaricato , Arch.
[...]
, incaricato al fine di individuare la genesi dei fatti esposti e quantificare i danni Persona_1
strutturali ed ai bene ivi contenuti.
Infatti, nel rispondere allo specifico quesito il tecnico , alla pagina 6 dell'elaborato, così precisa:..”
Il fenomeno dell'allagamento stradale, nella zona in cui è ubicato l'immobile di vertenza, quale via Leopardi angolo via Falcone e Borsellino in , deriva da una complessità strutturale CP_1
originaria del sistema fognario, ad oggi a mala pena funzionale, per via del suo mancato adeguamento alla antropizzazione della porzione di territorio comunale, passata da zona agricola a zona residenziale.
A questo deficit strutturale se ne è aggiunto un altro, di tipo manutentivo, che è schematizzabile in due blocchi di allocazioni sottostradali, fondamentali per inquadrare la vicenda, è bene precisare, in via parzialmente risolutiva…”1° Blocco fognario: Via Falcone e Borsellino, oltre l' angolo con via
Leopardi.
Per quanto riguarda le caditoie: ossia le grigliette stradali di raccolta delle acque pluviali, all' ispezione sono risultate tutte occluse da un insieme di detriti, cementati dal fango essiccatosi per l' elevata temperatura ambientale.
Tale stato dei luoghi, deriva da assenza di pulizia, quindi da mancanza di programmazione, e di vecchia datazione.
Ciò determina un ostacolo al transito delle acque influenti nelle caditoie, per l' ostruzione quasi totale della sezione di attraversamento, il che ne rallenta notevolmente la raccolta e lo smaltimento sulla strada, che si allaga…”
A pagina 7 , prosegue..” _2° Blocco fognario: Caditoie di Via Leopardi…_
Quando sono sovraccariche le fogne di via Falcone e Borsellino e di via Leopardi, che ivi si immette, il rallentamento trasforma le caditoie semplicemente in vie preferenziali di esondazione stradale, perché la forza del flusso fognario di via Leopardi è tale che, le acque risalgono dai tubi ed escono dalle caditoie superficialmente sulla strada, e vanno ad allagarla. In altre parole, la forza del flusso delle acque fognarie sottostradali, impedisce il recapito delle acque delle caditoie a ritroso, e le respinge in superficie allagando la strada…”
Prosegue, poi a pagina 8 ..” Come si è evinto da quanto innanzi descritto, la causa dei fenomeni lamentati attiene alla manutenzione delle caditoie, a tal proposito occorre precisare che la loro pulizia, per irregimentare in fogna le acque pluviali, è compito del in quanto non essendo CP_1
queste soggette ad uso antropico, non necessitano di trattamento depurativo prima dello scarico a mare..”. Siffate delucidazioni tecniche postulano, in assenza di argomentazioni e prove di segno contrario, la responsabilità dell' per aver disatteso le fondamentali regole della manutenzione delle CP_5
caditorie in tal guisa da non consentire più il corretto deflusso delle acque reflue nei sistemi fognari, con conseguente tracimazione nelle proprietà limitrofe.
Procede, poi, il tecnico incaricato, alla stima dei danni da ripristino, computati nella complessiva somma di € 6.620,69.
Ciò posto non può considerarsi alcuna esimente sulla responsabilità del in Controparte_1 merito alla invocata eccezionalità dell'evento meteorologico siffatto, tale da costituire una ipotesi di caso fortuito.
Invero, non essendovi una definizione normativa in proposito, occorre rifarsi alla definizione coniata da dottrina e giurisprudenza, per le quali il caso fortuito è un avvenimento caratterizzato da due requisiti, che si inseriscono d'improvviso nell'azione del soggetto e che devono ricorrere contemporaneamente, ovvero l'imprevedibilità e l'eccezionalità.
Alla luce di tali indicazioni, deve affermarsi che un evento meteorico, anche di notevole intensità, possa essere qualificato come “caso fortuito“, solo se provvisto appunto dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità.
L'eccezionalità deve intendersi come “obiettiva inverosimiglianza dell'evento“.
L'imprevedibilità deve intendersi come “sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica“, atta a rendere quel dato evento, per l'appunto, un'eccezione.
Pertanto, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, benchè saltuaria o infrequente, esso non può essere definito nè eccezionale nè imprevedibile;
proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza.
Tali definizioni sono tratte da una recente decisione della Cassazione a Sezione Unite n. 5422-2021.
Ciò non di meno, a fronte della mancanza di prove certe della straordinarietà dell'evento che ha causato l'allagamento , posto che i recenti cambiamenti climatici impongono a coloro che hanno la responsabilità di sorvegliare sulla incolumità di aree densamente popolate ,predisponendo le dovute cautele tecniche del caso, nel caso di specie l'eccezione di merito viene agevolmente superata dalla disamina del tecnico incaricato il quale ha individuato nella mera carenza manutentiva delle caditoie l'unica causa imputabile dell'allagamento dell'arra colpita dal fenomeno meteorologico.
Tanto meno può invocarsi una attenuazione di responsabilità a carico dell' Controparte_6 invocando l'art. 1227 cc , atteso che , contrariamente all'art. 2054 comma II per il quale sussiste una presunzione di corresponsabilità , la prova della compartecipazione alla causazione dell'evento nel caso di specie manca del tutto.
Né può desumersi tanto, come dedotto dal costituito nella condotta colposa del CP_1
proprietario del veicolo danneggiato ,per il sol fatto di aver ricoverato nel box seminterrato la propria autovettura , dovendosi in maniera ardua, presupporre la sussistenza di una limitazione di un potere potestativo sulla res posseduta non codificata da leggi e regolamenti.
Circa, poi, l'eccepita carenza di titoli urbanistici eccepita dal Comune di occorre CP_1 evidenziare che dalla lettura del verbale di sopralluogo effettuato dall'UTC locale si contesta la denominazione del locale definito “tavernetta” in atto introduttivo del giudizio, lì dove i tecnici hanno, comunque, individuato tre distinti ambienti denominati, garage, deposito e cantinola.
Orbene , dalla lettura dell'elaborato peritale svolto dal tecnico Arch. si fa rifermento ad Persona_1
un locale seminterrato le cui caratteristiche possono collocarsi indifferentemente in una delle tre definizioni riportate nell'accertamento fatto dai tecnici del , non essendo CP_1 Controparte_1 tale atto sufficiente ad individuare concretamente l'abuso edilizio perpetrato.
Ne consegue che anche tale allegazione difensiva resta infondata.
Ergo, va valutato anche il danno subito alla autovettura di proprietà dell'atro attore processuale intestatario dell'autovettura Fiat 500 L rimasta danneggiata dall'afflusso dell'acqua riversatasi nel locale ove la stessa era parcheggiata.
Il tecnico, P.A. , dopo aver visionato i preventivi di riparazione ed effettuato Controparte_7
l'accesso sui luoghi, è giunto a conclusioni i cui valori superano i costi preventivati ( €. 4.818,83 a fronte di documentazione pari ad € 3.772,24).
Tanto non preclude al giudice di valutare nella sua interezza il petitum processuale indicato nello scaglione di competenza di € 26.000,00 , dovendosi ricomprendere in cotal somma la omnicomprensività della richiesta risarcitoria espressa in domanda. In sintesi, la domanda va accolta e , per lo effetto, va condannato unicamente il
[...]
quale mero responsabile delle carenze manutentive che hanno generato l'evento CP_1
lesivo.
Sull'importo totale del risarcimento danni di natura strutturale ( € 6.620,69) ed all'autoveicolo (
4.818,83, per un totale di € 11.438,83) vanno calcolati gli interessi legali dalla domanda giudiziale oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla minor somma devalutata.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio non sussistono ragioni opposte alla applicazione pedissequa dei principi disposti dall'art.91 cpc.
Tuttavia a seguito della costituzione ( tardiva) del l'attore, preso atto delle Controparte_1 deduzioni difensive svolte dall'Ente dalle quali si evincevano ragioni giustificatrici afferenti le responsabilità dell'accaduto in capo alla ed al CP_2 Controparte_3
, l'attore ha ritenuto estendere il contraddittorio nei confronti dei due
[...] Controparte_3
soggetti indicati, nella eventualità di una condanna comprensiva nei loro confronti.
Tanto operato sulla scorta di quanto disposto dall'art. 269 cpc comma III.
Orbene, se è vero che la chiamata in giudizio di una parte non responsabile dei fatti accaduti comporta , in sede di valutazione ex art. 91 cpc, l'applicazione del principio di soccombenza , dovendosi riconoscere al chiamato in causa il beneficio della liquidazione delle spese occorrenti per la difesa tecnica espletata, è pur vero che il rischio della eventuale decisione escludente la condanna del convenuto evocato in causa in via diretta dall'attore, avrebbe gravato sulle conseguenze risarcitorie determinando un 'alea a carico dell'attore se questi non avesse opportunamente esteso il contraddittorio nei confronti dei soggetti terzi. Ciò posto, per un postulato di perequazione processuale fondata su principi di equa ripartizione del rischio processuale questo giudice ritiene di mallevare gli attori dalla soccombenza nei confronti delle due parti chiamate in causa, compensando del tutto le spese del processo tra gli stessi ed i chiamati in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3444/2018 riunito al 2542-2018 di R.G., così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna il ,in persona del Sindaco Controparte_1
p.t. , al pagamento in favore di: 2. , della somma complessiva di euro 6.620,69. ; Parte_1
3. , della somma indivisa complessiva di € 4.818,83; Parte_2
4. Il tutto oltre interessi nella misura del saggio legale dalla domanda giudiziale, fino al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione;
5. Condanna il Sindaco p.t , al pagamento delle spese e competenze di giudizio Controparte_1
ex art. 93 cpc che liquida in €5.077,00 per compensi parametrati oltre accessori di legge ed € 300,00 per verosimili esborsi con attribuzione;
6. Dispone l'estromissione dal giudizio dei chiamati in causa e CP_8 [...]
; Controparte_3
7. Compensa del tutto tra gli attori ed i chiamati in causa le spese e competenze di causa;
8. Pone definitivamente a carico del convenuto principale le spese di CT
Così deciso in Nola, lì 03 /03/ 2025 Il G.U.
Dr. Alfredo Granata