TRIB
Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 05/07/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Sara Cargasacchi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. GEROSA MAURIZIO Parte_1
e
DETI NA, con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNINI PAOLA
OGGETTO: SEPARAZIONE E DIVORZIO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto 19 4 24 e DETI NA Parte_1
chiedevano che venisse pronunciata la separazione personale e successivamente di divorzio, a determinate condizioni, esposte nell'atto introduttivo.
Successivamente con note di udienza le parti ribadivano le richieste di cui all'atto introduttivo e prestavano acquiescenza alla emananda sentenza alle condizioni di cui al ricorso:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio omologare la separazione consensuale tra i signori Parte_1
e L'ST IS con ordine di annotazione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile
[...]
pagina 1 di 4 competente e con ogni consequenziale pronuncia, alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) La casa coniugale sita in Fusine di proprietà del sig.
, rimarrà nell'esclusiva disponibilità dello stesso che vi coabiterà con il figlio, nei periodi più Parte_1 sotto indicati, mentre la signora L'ST si trasferirà entro il 30 aprile 2024 nella nuova abitazione presa in locazione sita in Sondrio, via Gorizia n. 20, dove pure coabiterà con il figlio nei periodi più sotto indicati. Nel frattempo verrà sottoscritto e depositato il presente ricorso. 3) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento paritario presso i medesimi e verrà mantenuta la residenza anagrafica in Fusine, presso la casa paterna di Via Conventi
15, fatta salva la facoltà di variare la residenza in futuro, di comune accordo tra i due coniugi e nell'interesse del figlio. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la crescita, educazione, salute ed istruzione del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
le decisioni urgenti relative al minore saranno assunte dal genitore che, nella circostanza, si trova con lui, ferma l'immediata informativa all'altro genitore. 4) Ciascun genitore terrà il figlio, durante la settimana, come meglio indicato nel calendario allegato (doc. n.5) che qui si riassume come segue: - il bambino starà a fine settimane alternate con entrambi i genitori dal venerdì all'ora di pranzo sino al lunedì mattina;
- dopo il week end di pertinenza del papà, il bambino starà con il padre dal lunedì all'uscita di scuola al mercoledì mattina quando verrà riaccompagnato a scuola dal padre;
starà quindi con la madre il mercoledì a pranzo e tutto il pomeriggio;
dalla cena del mercoledì sino al venerdì mattina, quando verrà riaccompagnato a scuola, il bambino starà con il padre, quindi il venerdì a pranzo starà con la madre per poi passare con lei tutto il fine settimana sino al lunedì mattina, quando verrà accompagnato a scuola dalla mamma;
- dopo il week end di pertinenza della madre il bambino starà con il padre dall'ora di pranzo sino all'ora di cena quando il figlio tornerà dalla madre;
il bambino starà quindi con la madre dall'ora di cena del lunedì sino al venerdì mattina quando la mamma lo accompagnerà a scuola;
il venerdì il bambino verrà ritirato dal padre all'ora di pranzo e starà con lui sino al lunedi' mattina e così si proseguirà di settimana in settimana in via alternata tra i genitori. In ogni caso, per ogni necessità si rimanda al calendario doc. 5 allegato che costituisce parte integrante del presente ricorso. Per ora di pranzo si intendono le ore 12.00, mentre per l'ora di cena si intendono le ore 19.00, fatti salvi orari diversi in relazione alle attività scolastiche ed extra scolastiche del bambino. 5) Durante le vacanze estive il figlio potrà trascorrere con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti – con priorità di scelta in via alternata - entro il mese di febbraio di ogni anno.
Le vacanze di Natale e di Pasqua verranno trascorse dal figlio con entrambi i genitori, suddivise in due periodi di pari durata;
con alternanza del giorno di Natale e Pasqua. 6) Sono salvi diversi accordi tra le pagina 2 di 4 parti, sempre nel rispetto della volontà del minore. 7) In considerazione dello squilibrio reddituale delle parti, il sig. contribuirà al mantenimento del figlio, oltre che in via diretta per il tempo in cui Parte_1 lo terrà con sé, anche versando alla signora L'ST entro il giorno 5 di ogni mese (a decorrere dal mese successivo alla firma del presente accordo) - la somma € 500,00 mediante bonifico bancario sul conto corrente Iban [...] intestato alla signora L'ST rivalutabile annualmente come da indici ISTAT;
i genitori provvederanno quindi a sostenere il 50% ciascuno delle spese straordinarie per il figlio, previamente concertate e documentate, intendendosi
“straordinarie” le spese indicate nel protocollo in uso al Tribunale di Sondrio. 8) L'assegno unico ed universale per il figlio verrà suddiviso in parti uguali tra i genitori. 9) I coniugi sono contitolari del conto corrente n.000015917006 che presenta un saldo creditorio di € 35.310,50 alla data del 31 dicembre 2023 e di titoli di cui al Dossier 01010/0000009205234 per un valore nominale di € 123.000
€ : entro la firma del presente atto i coniugi si impegnano a suddividersi in parti uguali le giacenze del conto corrente e del dossier titoli, versando sui rispettivi conti correnti intestati singolarmente a ciascuno di essi le quote di pertinenza di ciascuno e dividendo in due dossier titoli mono intestati i titoli detenuti nel dossier sopraindicato. 10) Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e in generale dei documenti validi all'espatrio per motivi turistici per sé stessi e per il figlio minore. Le parti presentano, al contempo, domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c..
Con sentenza 7 11 24 veniva così statuito:
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale di e DETI NA, omologa le condizioni di separazione Parte_1
concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza, spese di lite al definitivo, provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore.
Con successive note di udienza le parti ribadivano la domanda, dichiarando di prestare acquiescenza alla sentenza.
Sussistono ora le condizioni per la pronuncia di divorzio.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10 7 2010 con il rito concordatario in Sondrio tra NA DETI e e trascritto Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del predetto comune, reg. atti di matrimonio parte II, serie A, n. 26, anno
2010, alle condizioni indicate concordemente dai coniugi nelle conclusioni congiunte sopra riportate;
- dichiara che NA DETI perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sondrio, camera di consiglio 19 6 25
Il Presidente estensore pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Sara Cargasacchi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. GEROSA MAURIZIO Parte_1
e
DETI NA, con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNINI PAOLA
OGGETTO: SEPARAZIONE E DIVORZIO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto 19 4 24 e DETI NA Parte_1
chiedevano che venisse pronunciata la separazione personale e successivamente di divorzio, a determinate condizioni, esposte nell'atto introduttivo.
Successivamente con note di udienza le parti ribadivano le richieste di cui all'atto introduttivo e prestavano acquiescenza alla emananda sentenza alle condizioni di cui al ricorso:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio omologare la separazione consensuale tra i signori Parte_1
e L'ST IS con ordine di annotazione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile
[...]
pagina 1 di 4 competente e con ogni consequenziale pronuncia, alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) La casa coniugale sita in Fusine di proprietà del sig.
, rimarrà nell'esclusiva disponibilità dello stesso che vi coabiterà con il figlio, nei periodi più Parte_1 sotto indicati, mentre la signora L'ST si trasferirà entro il 30 aprile 2024 nella nuova abitazione presa in locazione sita in Sondrio, via Gorizia n. 20, dove pure coabiterà con il figlio nei periodi più sotto indicati. Nel frattempo verrà sottoscritto e depositato il presente ricorso. 3) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento paritario presso i medesimi e verrà mantenuta la residenza anagrafica in Fusine, presso la casa paterna di Via Conventi
15, fatta salva la facoltà di variare la residenza in futuro, di comune accordo tra i due coniugi e nell'interesse del figlio. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la crescita, educazione, salute ed istruzione del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
le decisioni urgenti relative al minore saranno assunte dal genitore che, nella circostanza, si trova con lui, ferma l'immediata informativa all'altro genitore. 4) Ciascun genitore terrà il figlio, durante la settimana, come meglio indicato nel calendario allegato (doc. n.5) che qui si riassume come segue: - il bambino starà a fine settimane alternate con entrambi i genitori dal venerdì all'ora di pranzo sino al lunedì mattina;
- dopo il week end di pertinenza del papà, il bambino starà con il padre dal lunedì all'uscita di scuola al mercoledì mattina quando verrà riaccompagnato a scuola dal padre;
starà quindi con la madre il mercoledì a pranzo e tutto il pomeriggio;
dalla cena del mercoledì sino al venerdì mattina, quando verrà riaccompagnato a scuola, il bambino starà con il padre, quindi il venerdì a pranzo starà con la madre per poi passare con lei tutto il fine settimana sino al lunedì mattina, quando verrà accompagnato a scuola dalla mamma;
- dopo il week end di pertinenza della madre il bambino starà con il padre dall'ora di pranzo sino all'ora di cena quando il figlio tornerà dalla madre;
il bambino starà quindi con la madre dall'ora di cena del lunedì sino al venerdì mattina quando la mamma lo accompagnerà a scuola;
il venerdì il bambino verrà ritirato dal padre all'ora di pranzo e starà con lui sino al lunedi' mattina e così si proseguirà di settimana in settimana in via alternata tra i genitori. In ogni caso, per ogni necessità si rimanda al calendario doc. 5 allegato che costituisce parte integrante del presente ricorso. Per ora di pranzo si intendono le ore 12.00, mentre per l'ora di cena si intendono le ore 19.00, fatti salvi orari diversi in relazione alle attività scolastiche ed extra scolastiche del bambino. 5) Durante le vacanze estive il figlio potrà trascorrere con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti – con priorità di scelta in via alternata - entro il mese di febbraio di ogni anno.
Le vacanze di Natale e di Pasqua verranno trascorse dal figlio con entrambi i genitori, suddivise in due periodi di pari durata;
con alternanza del giorno di Natale e Pasqua. 6) Sono salvi diversi accordi tra le pagina 2 di 4 parti, sempre nel rispetto della volontà del minore. 7) In considerazione dello squilibrio reddituale delle parti, il sig. contribuirà al mantenimento del figlio, oltre che in via diretta per il tempo in cui Parte_1 lo terrà con sé, anche versando alla signora L'ST entro il giorno 5 di ogni mese (a decorrere dal mese successivo alla firma del presente accordo) - la somma € 500,00 mediante bonifico bancario sul conto corrente Iban [...] intestato alla signora L'ST rivalutabile annualmente come da indici ISTAT;
i genitori provvederanno quindi a sostenere il 50% ciascuno delle spese straordinarie per il figlio, previamente concertate e documentate, intendendosi
“straordinarie” le spese indicate nel protocollo in uso al Tribunale di Sondrio. 8) L'assegno unico ed universale per il figlio verrà suddiviso in parti uguali tra i genitori. 9) I coniugi sono contitolari del conto corrente n.000015917006 che presenta un saldo creditorio di € 35.310,50 alla data del 31 dicembre 2023 e di titoli di cui al Dossier 01010/0000009205234 per un valore nominale di € 123.000
€ : entro la firma del presente atto i coniugi si impegnano a suddividersi in parti uguali le giacenze del conto corrente e del dossier titoli, versando sui rispettivi conti correnti intestati singolarmente a ciascuno di essi le quote di pertinenza di ciascuno e dividendo in due dossier titoli mono intestati i titoli detenuti nel dossier sopraindicato. 10) Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e in generale dei documenti validi all'espatrio per motivi turistici per sé stessi e per il figlio minore. Le parti presentano, al contempo, domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c..
Con sentenza 7 11 24 veniva così statuito:
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale di e DETI NA, omologa le condizioni di separazione Parte_1
concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza, spese di lite al definitivo, provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore.
Con successive note di udienza le parti ribadivano la domanda, dichiarando di prestare acquiescenza alla sentenza.
Sussistono ora le condizioni per la pronuncia di divorzio.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10 7 2010 con il rito concordatario in Sondrio tra NA DETI e e trascritto Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del predetto comune, reg. atti di matrimonio parte II, serie A, n. 26, anno
2010, alle condizioni indicate concordemente dai coniugi nelle conclusioni congiunte sopra riportate;
- dichiara che NA DETI perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sondrio, camera di consiglio 19 6 25
Il Presidente estensore pagina 4 di 4