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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/06/2024, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Lisa Micochero Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2377 del Ruolo Generale dell'anno
2022. T R A
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Elisabetta Cardello con C.F._2 domicilio eletto presso lo studio in Cassola (VI), Via Balbi n. 102/A.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Diego Prandina con domicilio eletto presso lo studio in Marostica (VI), Via Roma n. 53.
PARTE APPELLATA E
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
. , e CP_5 Controparte_6 CP_7
, quali eredi di , contumaci. Controparte_8 Persona_1
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1878 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 8/11/2022.
Causa decisa nella camera di consiglio del 9/5/2024
CONCLUSIONI
Per la parte appellante
- NEL MERITO, accogliersi l'impugnazione spiegata, e, specificamente, richiamato ogni altro argomento, tesi ed istanza, anche istruttoria, contenuti negli scritti di parte del primo grado, anche non accolti dal Tribunale di Vicenza, scritti che qui devono intendersi come integralmente riportati e trascritti, nonché fatta applicazione delle norme invocate dallo scrivente patrocinio nell'atto introduttivo della pendente impugnazione, e valorizzate le deposizioni dei testi negletti dal Giudice di prime cure, e ancora interpretato correttamente ogni documento indicato dagli appellanti, valorizzata la deposizione di tutti i testi di parte convenuta e rivalutata la credibilità dei testi sentiti per gli odierni attori, e dunque per le ragioni tutte già puntualmente espresse in narrativa, valutate le norme di legge invocate dagli appellanti e il contenuto dello stesso verbale di conciliazione del 28.06.1990 Giudice conciliatore di Marostica, agli atti, con eventuale previa rimessione della causa in istruttoria, per l'esperimento di un supplemento di Ctu, che chiarisca, ove dubbio possa permanere, la situazione di effettiva interclusione del fondo di proprietà e a Parte_1 Parte_2 mente, come spiegato, dell'Art. 1051 C.c., ai fini di contrastare l'opinione del Giudice di prime cure;
-contrariis reiectis;
- in via principale, riformarsi la sentenza gravata, siccome ingiusta in fatto e in diritto, rigettando la domanda di usucapione del mappale n. 551, fg. 6 CT Comune di Marostica
– Sezione di Crosara, richiesta dal sig. , perché difetta il Controparte_1 requisito della durata ventennale, ex Art. 1158 C.c., del possesso ad usucapionem allegato dall'attore e smentito dai testi di parte convenuta e Parte_1
; Parte_2
- ancora in via principale, inoltre, accertata l'interclusione del fondo di proprietà dei convenuti ex Art. 1051 C.c., erroneamente esclusa dal Tribunale di Vicenza, e comunque in via principale, accertato il possesso continuativo goduto dagli stessi convenuti e sino alla instaurazione della causa R.G. N. 1505/2016 Pt_1 Parte_2 Trib. Vicenza, anche per effetto dell'accessione al possesso dei loro danti causa e sinanco dei danti causa dei danti causa, e comunque in applicazione della presunzione legale di possesso intermedio, di cui all'Art. 1142 C.c., accogliere la domanda di usucapione della comproprietà o anche solo della servitù di passaggio sulla porzione del mappale n. 537 fg. 6 C.T. Comune di Marostica, meglio descritta dalla Ctu a pag. 19 e alla foto allegato n. 22, e formulata in via riconvenzionale dai convenuti e Pt_1 nella causa principale, perché da oltre 20 anni l'ingresso veicolare e Parte_2 pedonale alla corte comune e al fabbricato oggi in ditta ai convenuti, corrispondente al mapp. n. 145, sub. 2 e sub 3 NCEU foglio 6 Comune di Marostica, Sezione Censuaria di
Crosara, con civico Via Valeri n.8, avviene mediante passaggio situato ad ovest del fabbricato attoreo, che resta l'unico accesso possibile alla corte comune;
- sempre in via principale, accertata l'interversione del possesso in capo ai danti causa dei convenuti, e , già dal 1990 al 2001, e in forza Controparte_9 Parte_3 dell'accessione del possesso ad usucapionem di essi danti causa a quello dei convenuti e rispetto al diritto di servitù avente ad oggetto la Parte_1 Parte_2 recinzione in metallo con cancelletto e cancello oggetto della conciliazione n. 11/1990
R.G. Ufficio di Conciliazione di Marostica e del verbale di accordo del 28.06.1990, agli atti di causa, e rispetto all'acquisto per possesso continuativo ultraventennale della proprietà esclusiva dell'area ricadente in corte comune, contraddistinta dal mapp n. 142/A, fg. 6 CT Comune di Marostica, Sez. Crosara, sita all'interno della cancellata di cui l'attore chiede la rimozione, accogliere la domanda di acquisto per usucapionem, formulata in via riconvenzionale, da parte dei convenuti , nella causa n. 2448/2017 R.G. Pt_1 Parte_2
Tribunale di Vicenza, riunita alla causa R.G. N. 1505/2016 precedentemente radicata, avente ad oggetto il diritto di servitù a ritenere in situ la cancellata descritta, nonché la domanda di acquisto per usucapione della proprietà esclusiva del mappale n. 142/a C.t. fg. 6 Comune di Marostica, Sezione Censuaria di Crosara, per la parte formalmente in comproprietà all'attore , con conseguente rigetto delle domande attoree, P_ principale e dipendente, aventi ad oggetto la rimozione della recinzione come in atti descritta e la collegata domanda ex Art. 614 bis C.p.c., anche nel minore importo pag. 2/14 rimodulato dal Giudice di prime cure;
- ancora in via principale, a modifica del dispositivo sulla refusione delle spese di lite, porsi i costi di Ctu a carico delle parti al 50% tra di loro, atteso che la Ctu è stata disposta dal Giudice al duplice scopo di accertare lo stato dei luoghi e di verificare la correttezza del frazionamento curato nel proprio esclusivo interesse e in via unilaterale dall'attore , oltre che all'espresso e dichiarato scopo di tentare nuovamente la P_ conciliazione tra attore e convenuti, accordo il cui mancato buon fine è dipeso unicamente dal comportamento della parte attrice, che ha tenuto comportamenti defatigatori;
il tutto ponendosi i costi del Ctp attoreo, Geom. a carico della parte Per_2 che lo ha incaricato;
- in via istruttoria, nel denegato caso in cui permanessero dubbi in ordine alla allegata interclusione del fondo dei convenuti, a mente dell'Art. 1051 C.c., si chiede la convocazione del CTU a chiarimenti sulla effettiva situazione del fabbricato di proprietà dei convenuti e circa l'inesistente possibilità di accesso al Pt_1 Parte_2 medesimo dalla pubblica strada, con veicoli e pedibus, ovvero circa l'infondatezza della convinzione opposta, espressa dal Giudice di prime cure;
- in ogni caso, con integrale rifusione, in favore degli attori, di spese e competenze di lite, relative ad entrambi i gradi del giudizio oppure con compensazione di quelle di primo grado e con vittoria di quelle del grado di appello in favore degli appellanti.
Per la parte appellata
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto da e in quanto difettano i requisiti richiesti dall'art. Parte_2 Parte_1
342 C.p.c. e/o in applicazione del disposto dell'art. 348 bis C.p.c. non avendo il gravame alcuna ragionevole possibilità di accoglimento.
ANCORA IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto, difettando i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, essa risulta manifestamente infondata. NEL MERITO: rigettare le domande tutte di parte appellante in quanto infondate in fatto e diritto. Confermare per tale motivo nella sua integrità la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1878/2022 pubblicata il 08.11.2022 nella causa n. 1505/2016 R.G. in quanto esente dai vizi lamentati. Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre che di CTU e di CTP. IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare la istanza di convocazione del CTU a chiarimenti in quanto infondata, non avendo gli appellanti svolto alcuna domanda di costituzione di servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 C.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Vicenza, R.G. 1505/2016, P_
conveniva in giudizio , e
[...] Parte_1 Parte_2 Persona_1
per sentire accertato e dichiarato il diritto di proprietà per intervenuta usucapione
[...] di un deposito in muratura composto da piano terra e primo, ricadente in parte sul mappale 137 dello stesso attore e in parte sulla corte comune anche ai convenuti, mappale 142, nonché di una tettoia aperta ad uso rimessa ricadente in parte sul diverso mappale dell'attore n. 373 e in parte sulla stessa corte comune mappale 142 nel Comune di Marostica, Catasto Terreni, foglio 6.
pag. 3/14 1.1. Esponeva l'attore di averne avuto il possesso esclusivo, pubblico ed ininterrotto per oltre venti anni ed in via subordinata, in relazione all'immobile costituito da tettoia aperta ad uso autorimessa coperta, chiedeva che venisse dichiarata l'intervenuta usucapione del diritto di servitù di parcheggio di autoveicoli.
1.2. Si costituivano e resistendo alla domanda e Parte_1 Parte_2 chiedendo con domanda riconvenzionale che venisse accertata e dichiarata a vantaggio del fondo di proprietà dei convenuti, l'intervenuta usucapione della comproprietà ovvero l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile
“sull'area, ritagliata sui mappali in ditta a nn. 137 e 373” come da Controparte_1 planimetria allegata (doc. 6) a vantaggio del fondo dei convenuti altrimenti intercluso.
1.3. Esponeva parte convenuta che in seguito alla costruzione parte dell'attore sulla porzione della corte comune, l'unico accesso ai fondi (abitazioni e pertinenze) di attore e convenuti tutti è stato esercitato mediante transito sulla porzione dei predetti mappali 137 e 373 intestati al . P_
Accesso risalente all'epoca della costruzione, da parte di , del Controparte_1 manufatto destinato a garage e magazzino ora oggetto della domanda di usucapione dell'attore. In subordine, chiedevano i convenuti che venisse accertata sulla stessa area contesa l'intervenuta usucapione almeno della servitù di passaggio a vantaggio del fondo di parte convenuta altrimenti intercluso.
2. Con successivo atto di citazione (R.G. 2448/2017), chiedeva Controparte_1 che venisse dichiarata l'inesistenza di qualunque diritto di e Parte_1 Parte_2 che potesse ostacolare il diritto dominicale dell'attore sulla corte comune, con
[...] condanna alla rimozione della rete metallica, del cancello pedonale e carraio e al pagamento di una somma ex art. 614 bis c.p.c. per ogni violazione o inosservanza successiva all'eventuale provvedimento.
2.1. Esponeva nel secondo giudizio che e Controparte_1 Parte_2 Pt_1 erano divenuti comproprietari del mappale n. 145 sub 2 (ex mappale n. 350) con diritto sulla corte comune mappale n. 142, per atto pubblico di compravendita del 16.5.2001 stipulato con i venditori e ai quali, ai danti causa dei Parte_3 Controparte_9 convenuti, con verbale di conciliazione del 28/6/1990 era stato riconosciuto il diritto alla recinzione di parte della corte comune.
Pertanto, sosteneva a sostegno della domanda di rimozione, dismessa la P_ stalla, la recinzione che ne costituiva protezione ostacolava l'accesso con mezzi meccanici alla corte comune.
2.2. Si costituivano e resistendo alla domanda e, previa chiamata Pt_1 Parte_2 in causa di quale proprietario del mappale 502 avente diritto sulla Persona_1 corte comune, chiedendo in via riconvenzionale che venisse accertata l'intervenuta usucapione della proprietà della porzione della corte comune di cui al mappale n. 142
“retrostante la recinzione” o in subordine il diritto di servitù di passaggio con conseguente mantenimento dei predetti manufatti.
3. Interrotto il giudizio e riassunto nei confronti degli eredi di Persona_1 collettivamente ed impersonalmente, gli stessi restavano contumaci.
4. Il Tribunale di Vicenza, riunite le cause, istruite con l'acquisizione di documenti, prova per testi e c.t.u., così disponeva
1. ACCERTA e DICHIARA che (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 nato a [...], il giorno 28.7.1938, residente in [...], alla
pag. 4/14 via Valeri n. 5, ha acquistato per usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c. la piena proprietà dei beni immobili così censiti al comune di Marostica – sezione Crosara (VI):
(i) catasto terreni, foglio 6, mappale 550, cat. C/2, classe 1, su cui insiste una porzione di fabbricato costruito in muratura sul piano terra e piano primo;
(ii) catasto terreni, foglio 6, mappale 551, cat. C/6, classe 1, su cui insiste una porzione di tettoia aperta su più lati ad uso autorimessa coperta.
2. RESPINGE la domanda riconvenzionale di acquisto della comproprietà e della servitù di passaggio per usucapione in favore di e di Parte_2 [...] relativamente a parte del sedime di cui ai mappali nn. 137 e 373, foglio 6, Pt_1 catasto terreni del comune di Marostica – sezione Crosara di proprietà di P_
.
[...]
3. RESPINGE le domande riconvenzionali di acquisto per usucapione in favore di e di della proprietà dell'area di mq 14 con numero Parte_2 Parte_1 provvisorio 142/a, parte del mappale n. 142, foglio 6, catasto terreni del comune di
Marostica – sezione Crosara, e della servitù per il mantenimento del cancello ed della recinzione insistente a confine tra l'area 142/a e la restante parte della corte comune di cui al mappale n. 142, foglio 6, catasto terreni del comune di Marostica – sezione
Crosara.
4. ACCOGLIE la domanda di cui all'art. 949 c.c. di . Controparte_1
5. ACCERTA e DICHIARA che sulla corte comune di cui al mappale n. 142, foglio 6, catasto terreni del comune di Marostica – sezione Crosara, di cui Controparte_1
è comproprietario e avente diritto, in qualità di proprietario del mappale n. 500 (ex mappale n. 400), foglio 6, catasto terreni del comune di Marostica – sezione Crosara, non è costituita alcuna servitù volta a mantenere la recinzione e il cancello carraio e pedonale in favore del mappale n. 145 sub 2, foglio 6, catasto terreni del comune di
Marostica – sezione Crosara, di proprietà di e Parte_2 Parte_1
6. ORDINA a e di rimuovere la recinzione ed il Parte_2 Parte_1 cancello pedonale e carraio insistenti sulla corte comune di cui al mappale n. 142, foglio 6, catasto terreni del comune di Marostica – sezione Crosara, e ogni altro manufatto che inibisca l'esercizio del diritto di comproprietà sulla predetta corte comune da parte di , entro trenta giorni dalla pubblicazione della Controparte_1 presente sentenza.
7. CONDANNA ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. e Parte_2 Parte_1 in solido tra loro, al pagamento di euro 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, vale a dire per ogni giorno successivo al trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente sentenza di cui al punto 6 che immediatamente precede.
8. ORDINA al signor Conservatore dei registri immobiliari competente ed al gerente il
Catasto di effettuare tutte le trascrizioni e le variazioni di legge, con esonero da responsabilità.
9. CONDANNA e in solido tra loro, al pagamento Parte_2 Parte_1 delle spese di lite in favore di che si quantificano in euro Controparte_1
7.616,00, oltre al 15% per spese generali sulla cifra che immediatamente precede, ed euro 655,71 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
pag. 5/14 10. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio ed il rimborso delle spese della consulenza di parte (geom. ) di euro 1.052,00 a carico Persona_3 di e di in solido tra loro. Parte_2 Parte_1
5. Il Tribunale rilevava:
- sulla domanda di usucapione di dei manufatti insistenti sui mappali 550 e P_
551, derivanti dal mappale 142 “corte comune oggetto di causa, come da frazionamento del 25.8.2016… il contraddittorio è stato correttamente instaurato in giudizio”, mentre l'asserita irregolarità urbanistica di tali manufatti non impediva la positiva valutazione del possesso valido all'usucapione;
- nel merito, evidenziava il primo giudice, “sulla domanda di usucapione riferita al mappale n. 550…i convenuti in comparsa conclusionale sostanzialmente aderiscono e nulla oppongono alla pretesa dell'attore”, possesso comunque confermato “per il ventennio di riferimento ex art. 1158 c.c., dai testimoni , Testimone_1 Tes_2
e , attendibili e credibili perché a
[...] Testimone_3 Testimone_4 conoscenza dei luoghi e dei fatti di causa per lunga frequentazione degli stessi e delle parti”;
- anche sulla domanda di usucapione dell'attore relativa al mappale n. 551, il possesso ultraventennale ex art. 1158 c.c. del sedime dell'area ad uso autorimessa, era stato confermato dai testi e , mentre la dichiarazione del teste , Tes_2 Tes_4 CP_7 non sulla decorrenza del possesso dal 1967, ma sulla successiva data della costruzione dell'autorimessa, precisava il giudice di prime cure, era in definitiva irrilevante;
- le domande riconvenzionali di e invece, non Parte_1 Parte_2 venivano accolte in quanto le dichiarazioni rese dai testi e non erano Pt_3 _9 sufficienti;
- il rigetto di tali domande unitamente a quella sul diritto a mantenere la recinzione con cancello sulla corte comune comportava, secondo il primo giudice, l'accoglimento della domanda dell'attore ai sensi dell'art. 949 c.c., la condanna dei convenuti alla rimozione ed ex art. 614-bis c.p.c.. 6. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
Si costituiva chiedendone il rigetto come da comparsa di
[...] Controparte_1 costituzione e risposta.
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, e quali eredi di
[...] CP_7 Controparte_8 Persona_1 restavano contumaci.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
* * *
7. Lamentano gli appellanti e Parte_1 Parte_2
- il mancato accoglimento della richiesta di estromissione dell'allora convenuto contumace, , in seguito alla cessione in corso di causa della porzione Persona_1 immobiliare a lui intestata agli stessi convenuti e con conseguente Pt_1 Parte_2 cessazione della legittimazione passiva, nonostante, secondo l'appellante, l'asserito consenso dell'attore che si sarebbe rimesso al Giudice, mentre secondo l'appellante
“l'insistere del patrocinio attoreo sulla conservazione del ruolo di parte processuale del
, contraria a quanto espresso”, sarebbe irrilevante;
Controparte_10
pag. 6/14 - erroneamente sarebbe stata accolta la domanda di usucapione del fabbricato P_ consistente in una tettoia per autorimessa edificato in parte, oltre che in proprietà
, anche sulla porzione di corte comune, con attuale mappale 551, perché “il P_ manufatto in commento è sì stato ricostruito, ma non certo sul medesimo sedime della baracca precedente. Quest'ultima, infatti, ricadeva totalmente in proprietà , P_ sita al limite della corte comune, mentre quella oggetto di domanda di usucapione, per la parte ricadente in corte comune, contraddistinta dal map. 551 citato, derivato dal frazionamento , è ricostruita in avanzamento sulla corte comune stessa, e ciò P_ soltanto dal 2005-2006”, come avrebbe confermato il teste , figlio CP_7 di , e il teste “per avere detto che non ricorda di aver Controparte_10 Tes_5 visto la baracca”;
- sulla domanda riconvenzionale di e di usucapione di parte dei Parte_2 Pt_1 mappali n. 137 e 373, ovvero della sola servitù di passaggio sul sedime, erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto insufficiente la prova sull'accesso ultraventennale dalla corte comune dal varco in proprietà e non sussistente l'interclusione, come invece P_ avrebbero confermato i testi e senza considerare il dislivello esistente a Pt_3 _9 conferma che “l'unico ingresso all'abitazione e si trovi in affaccio Pt_1 Parte_2 sulla corte comune” e che, per altro verso, il loro fabbricato, come descritto dal CTU non ha altri ingressi pedonali o carrabili possibili a nord sulla pubblica via e come avrebbe confermato il teste;
_9
- anche la domanda riconvenzionale di e di acquisto per Parte_2 Pt_1 usucapione della recinzione con cancello avrebbe dovuto essere accolta come provato dall'istruttoria e in particolare con l'escussione dei testi e;
_9 Pt_3
- lamentano infine e l'ingiustificata condanna alle spese di lite Pt_1 Parte_2 comprese le spese di c.t.u. e di c.t.p. sostenute da . P_
* * *
8. Le censure proposte dalla parte appellante sull'accoglimento della domanda di usucapione da parte di con la sentenza impugnata, sono infondate. Controparte_1
8.1. Innanzitutto, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in caso di successione a titolo particolare del diritto controverso l'estromissione dell'alienante o del dante causa può essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Nella specie, invece, in assenza di una richiesta dell'alienante e di un chiaro ed inequivocabile consenso in Per_1 relazione all'intera situazione sostanziale, non potendosi ritenere equivalente una generica “rimessione a giustizia” della parte attrice , la censura non può essere P_ accolta.
8.2. Nel merito, premesso che non risulta espressamente contestata la decisione nella parte in cui si accoglie la domanda di usucapione della proprietà riguardante il mappale
550 su cui insiste una porzione di fabbricato costruito in muratura, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante sulla parte riguardante il diverso mappale 551, su cui insiste una porzione di tettoia aperta su più lati ad uso autorimessa coperta, condivisibilmente anche tale domanda di usucapione è stata accolta dal primo giudice all'esito dell'istruttoria svolta.
8.3. Infatti, come già rimarcato dal giudice di prime cure, i testi escussi e Tes_2
hanno confermato le circostanze oggetto del capitolo (“3) vero che Tes_4 P_
possiede da prima del 1967 e comunque da oltre vent'anni in modo pacifico,
[...] pubblico, continuo, non interrotto e non equivoco la porzione di sedime con sovrastante pag. 7/14 tettoia…mappale 551 adibita ad autorimessa...”): “da prima del 1967” per il teste mentre la teste ha precisato: “lo confermo dal 1970”. Tes_2 Tes_4
8.4. Pertanto, le risultanze istruttorie hanno confermato la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c. e dunque le circostanze successive alla maturata usucapione, menzionate dal teste (risalenti al 2005-2006), appaiono ininfluenti, CP_7 mentre nulla aggiunge il teste sul punto che, in sostanza, ha dichiarato di non Tes_5 ricordare di aver visto il manufatto.
9. Le censure formulate dagli appellanti sul mancato accoglimento delle domande riconvenzionali svolte in primo grado e sull'accoglimento della domanda ex art. 949 c.c. formulata dall'attore, vengono esaminate congiuntamente per la connessione e decise come di seguito precisate per le assorbenti considerazioni che seguono.
9.1. Per una migliore comprensione appare utile una premessa.
Sullo stato dei luoghi dalla c.t.u. espletata è emerso:
- particella 142: “trattasi di corte comune alle particelle n. 140 (ora 500 intestata a
), 141 (ora 501 intestata a ), 143 (ora 502 Controparte_1 Controparte_1 intestata a e ) e 350 (“attualmente soppressa e fusa Parte_2 Parte_1 alla attuale particella 145” intestata a e ) del foglio Parte_2 Parte_1
6, della particella 142 una porzione di circa mq. 14,00 (Vedi All. 10, quanto identificato con 142 B), risulta delimitata verso ovest da un cancello carraio e da un cancello pedonale, v. pag. 7 e 8 della c.t.u. depositata il 29/10/2021;
- particella 145: “Confini (Vedere All.ti 10-11): a nord in parte con la pubblica Via
Valeri e in parte con la particella 349; ad est con la particella 146; a sud con la particella 549; a ovest con le particelle 349, 502, 142, 549…trattasi di area libera da fabbricati, in parte pianeggiante, in parte con pendenza importante. La parte pianeggiante, in genere risulta avere superficie a vista in calcestruzzo…la parte con pendenza importante risulta in genere incolta”, v. pag. 9 e 10 della c.t.u. depositata il 29/10/2021;
- particella 537: “Confini (Vedere All.ti 10-11): a nord con la pubblica Via Valeri;
ad est in parte con la particella 543, in parte con la particella 538, in parte con la particella
142; a sud in parte con la particella 549, in parte con la particella 546; a ovest con particella 549… la particella iniziale era la 137…la iniziale particella 137 veniva soppressa, veniva creata, oltre ad altro, la particella 537…trattasi di un'area libera da fabbricati…con superficie a vista in parte sterrata, in parte interessata da porzioni di asfalto…Destinazione: area utilizzata come percorso carraio/pedonale, al fine di accedere dalla pubblica Via Valeri alla particella 142…sull'U.I…da quanto riportato nella documentazione presente in PCT risulta pendente una richiesta di intervenuta usucapione della comproprietà dell'area o in subordine l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio da parte dei Signori e Parte_2 Pt_1
”, v. pag. 19 e 20 della c.t.u. depositata il 29/10/2021.
[...]
9.2. Affinché si abbia possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, e che tale rapporto che si instaura con il bene non sia dovuto a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal pag. 8/14 rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza.
Inoltre, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva.
In particolare, in tema di comunione:
- il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune" (cfr. Cass. 24781/2017);
- la presunzione di possesso utile per l'usucapione, di cui all'art. 1141 c. c., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione, ma da un atto o da un fatto del proprietario, “poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario” (cfr. Cass. 5551/2005);
- secondo il costante orientamento giurisprudenziale, in tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, affinchè operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
dal che consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa (cfr. Cass. 6353/2010 e 8502/2005;
- l'accessione del possesso, di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, pertanto, opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e non oltre lo stesso), e in tali limiti può avvenire la "traditio": all'acquisto deve infatti seguire l'immissione di fatto nel possesso del bene con il passaggio del potere di agire liberamente sullo stesso, e da tale momento si verificano gli effetti dell'accessione (cfr. Cass. 12034/2000 e 6382/1999).
9.3. Nella fattispecie, il giudice di prime cure ha qualificato la clausola contenuta nel verbale di conciliazione del 28/6/1990 sottoscritto da , Controparte_9 Pt_3
, e innanzi al Giudice di Conciliatore
[...] Controparte_1 Persona_1 di Marostica, procedimento n. 11/90 R.G. (“I sig.ri e riconoscono un P_ Per_1 diritto personale ai Sigg. e di recintare parte della corte comune Pt_3 _9 ricompresa…”, corrispondente alla porzione individuata come 142b come sopra riportato), come servitù irregolare.
Non essendo stata oggetto di specifica censura, da tale clausola non può desumersi l'imposizione di un peso su un fondo servente per l'utilità di un fondo dominante, quanto piuttosto un obbligo personale, configurabile “ogni qualvolta il diritto attribuito sia previsto per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo e senza alcuna funzione di utilità fondiaria” (cfr. Cass. 25195/2021 e 3091/2014).
9.4. Ne consegue che:
- la recinzione dell'area contesa alla data della sottoscrizione del verbale di conciliazione (1990), diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non appare pag. 9/14 collocata dai danti causa in opposizione al proprietario, ma con l'autorizzazione del proprietario;
- gli appellanti hanno acquistato dai signori e con Controparte_9 Parte_3 atto di compravendita del 16/5/2001 (notaio e come già evidenziato dal Per_4 primo Giudice in tale atto, per quello che qui rileva non oggetto di specifica censura: “è fatta menzione dei soli mappali nn. 145 sub. 2, sub. 3 (e sub 1 loro comune) e dei terreni di cui ai mappali nn. 146 e 147, foglio 6, catasto terreni del comune di Marostica – sezione Crosara (VI)”, senza menzione della porzione in oggetto;
- non risulta allegata come richiesto né provata l'intervenuta usucapione per l'esercizio ultraventennale del possesso esclusivo utile per usucapire la proprietà dell'area contesa in capo ai danti causa degli appellanti prima della cessione (2001) e difetta per il periodo successivo l'arco temporale necessario (nel primo giudizio la domanda riconvenzionale degli appellanti risulta depositata in data 1/6/2016 e la successiva azione promossa dall'appellato risale al 2017).
9.5. Quanto alle restanti domande riconvenzionali degli appellanti, anche quanto dedotto sulla domanda di usucapione abbreviata di cui all'art. 1159-bis c.c. non può essere accolto, non risultando che i fatti costitutivi di tale forma di usucapione (ad esempio, titolo di acquisto a non domino, trascrizione del titolo, buona fede, concreta destinazione ad attività agraria, iscrizione al catasto rustico) abbiano costituito oggetto di allegazioni tempestivamente introdotte in giudizio entro i termini perentori (e neanche di successiva prova) ex artt. 167, 183 e 345 c.p.c. (cfr. Cass. 19517/2012 e
30438/2022).
9.6 Inoltre, alla luce della giurisprudenza sopra citata, par. 9.2., anche quanto lamentato sul rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà della corte comune ovvero “della proprietà esclusiva del mappale n. 142/a C.t. fg. 6
Comune di Marostica, Sezione Censuaria di Crosara, per la parte formalmente in comproprietà all'attore ”, è infondato. P_
Quale comproprietaria già nel possesso del bene comune, infatti, non appare tempestivamente allegata e successivamente provata dalla parte appellante l'estensione del possesso in termini di esclusività e in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui “tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune”. Sul punto, i testi escussi hanno riferito sul passaggio attraverso la corte comune (su cui rilevanza si dirà meglio appresso) e, pertanto, viene respinto quanto dedotto dagli appellanti sul mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà dell'area della corte comune “ritagliata sui mappali in ditta a ”. P_
10. Le censure proposte sul rigetto da parte del primo giudice della domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio, invece, in considerazione dell'accessione del possesso sono fondate e vengono accolte nei limiti di seguito precisati.
10.1. Secondo la giurisprudenza in materia di acquisto per usucapione della servitù di passaggio, oltre all'esercizio del possesso:
- il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione ex art. 1061 c.c., si configura come presenza di opere visibili e permanenti pag. 10/14 obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (cfr. Cass. 25355/2017, 10696/2005 e 18208/2004);
- l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante;
pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare
l'animus dereliquendi, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per l'utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore (cfr. Cass. 3076/2005 e, anche recentemente, 32816/2023);
- in particolare, secondo un consolidato orientamento: “l'accessione del possesso della servitù, ai sensi dell'art. 1146 c.c., comma 2, si verifica, a favore del successore a titolo particolare nella proprietà del fondo dominante, anche in difetto di espressa menzione della servitù nel titolo traslativo della proprietà del fondo dominante e anche in mancanza di un diritto di servitù già costituito a favore del dante causa (Cass. nn.
20287/08 e 18909/12). Ciò in quanto il carattere accessorio della servitù, fa sì che essa si trasferisca assieme alla titolarità del fondo dominante anche a prescindere dall'espressa sua menzione nell'atto di trasferimento del bene, sicchè quest'ultimo è astrattamente idoneo, ai sensi dell'art. 1146 c.c., comma 2, a trasferire altresì il connesso diritto di servitù pur in mancanza di un'apposita menzione al riguardo” (cfr. Cass.
15020/2013 e 2168/2006).
10.2. Sulla prova degli elementi costitutivi, l'esistenza di un ingresso al fabbricato dei convenuti ora appellanti nella parte che dà sul corte comune costituisce inequivocabilmente opera permanente, oltre che visibile, strumentale all'esistenza di un passaggio sul tracciato anch'esso visibile sul mappale 537 e sulla stessa corte comune, v. foto n. 9, 10 e 19 allegate alla c.t.u. del 29/10/2021. Lo stesso diritto “di recintare la parte della corte comune” con cancello pedonale e carraio conferma l'uso e il transito con veicoli sulla corte comune. L'esercizio del passaggio ultraventennale, in particolare, è stato confermato dai testi
, e Controparte_9 Parte_3 Tes_6
10.3. Sui capitoli articolati dai convenuti ora appellanti (2) Dica il teste se esista altro accesso al fondo di proprietà dei signori e e del sig. Parte_1 Parte_2
, diverso da quello individuato al capitolo precedente;
3) Dica il teste Controparte_10 se l'area individuata in giallo nella planimetria allegata quale doc.18 fascicolo e al doc 6 fascicolo , che gli si rammostrano, sia P_ Parte_4 utilizzata continuativamente dai sig.ri e sin dal Parte_2 Parte_1
16.05.2001 e, prima di loro, dal 28.03.1983 sino al 16.05.2001, dai precedenti proprietari e , per il passaggio veicolare e pedonale e Controparte_9 Parte_3 per l'accesso alla corte comune, ritratta alle fotografie, di cui al doc.3 fascicolo
, che gli si rammostrano;
) Parte_4
- il teste sul cap. 2: “No, non esiste altro accesso”; sul cap. 3: “Sì, è Controparte_9 vero. Siamo sempre passati di là noi e i Preciso che dopo la vendita, sono Pt_1 andato due volte a trovarli e sono passato per di là. Quando ci siamo trasferiti, la casa è rimasta. Io avevo là un pezzo di terra, che per un po' di tempo ho curato”;
pag. 11/14 - il teste sul cap. 3 ha riferito: “Sì. Io entravo sempre di qua, in quanto Parte_3 non vi erano altri passaggi”;
- il teste sentito all'udienza del 17.06.2019, sul cap. 1) Dica il teste se Testimone_1 l'accesso al fondo di proprietà dei signori e e del Parte_1 Parte_2 sig. avviene attraverso il mappale 537 indicato in giallo nella Controparte_10 planimetria allegata quale doc.18 fascicolo e altresì indicato al doc. 6 P_ fascicolo , che entrambe gli si rammostrano;
ha riferito: “È vero. Parte_4
Confermo. Riconosco i luoghi e i documenti che mi vengono mostrati, Conosco i fatti perché ho fatto il riconfinamento della corte comune, antistante il fabbricato oggetto di causa”; sul cap. 7): “No, non esiste altro accesso” con la precisazione: “tra la strada pubblica e la corte comune, dove ci sono gli accessi, c'è un dislivello di più di 1 metro”. 10.4. Le dichiarazioni circostanziate rese dai testi a conoscenza diretta dei fatti indicati, in assenza di validi motivi per dubitare della loro attendibilità, trovano riscontro nella c.t.u. svolta con planimetrie e foto allegate, nella stessa conformazione del tracciato e nella mancanza di altri accessi al fondo degli appellanti.
10.5. Le risultanze istruttorie hanno dunque confermato il passaggio ultraventennale
(dal 1983), pacifico e ininterrotto, esercitato dai proprietari del fondo dominante e dai loro aventi causa, utile al maturare dell'usucapione mediante accessione del possesso della servitù, ai sensi dell'art. 1146 c.c., comma 2, che appunto si verifica a favore del successore a titolo particolare nella proprietà del fondo dominante. Si aggiunge per completezza che, diversamente da quanto eccepito dall'appellato, anche nel caso di affitto, il concedente non perde il possesso del fondo, ma continua a esercitarlo per mezzo dell'affittuario ex art. 1140 c.c., comma 2, il quale ha il potere di fatto sulla cosa, sicchè può reputarsi che il detentore possa esercitare il possesso utile ai fini dell'usucapione nell'interesse del proprietario.
Mentre non appare configurabile un atteggiamento di tolleranza del proprietario, che - come tale – potrebbe escludere una situazione possessoria a favore del terzo, quando l'uso del bene da parte di quest'ultimo, in assenza di stretti rapporti di parentela o comunque significativi, sia prolungato nel tempo, come nella specie, per oltre trenta anni.
10.6. In parziale accoglimento dell'appello, pertanto, si accoglie per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale svolta da e e si Parte_1 Parte_2 dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio veicolare e pedonale a carico della porzione del mappale n. 537 fg. 6 C.T. Comune di Marostica, meglio descritta dal c.t.u. a pag. 19 e alla foto allegato n. 22 della relazione, sul sedime con larghezza non inferiore a mt. 2,5 a favore del fondo in oggetto, mapp. n. 145, sub. 2
e sub 3 NCEU foglio 6 Comune di Marostica, Sezione Censuaria di Crosara, intestato a e Parte_1 Parte_2
11. Sempre in parziale riforma della sentenza appellata, deve essere rigettata la domanda di condanna alla rimozione della recinzione e del cancello pedonale e carraio, insistenti sulla corte comune di cui al mappale n. 142, foglio 6, catasto terreni del comune di Marostica – sezione Crosara, e di condanna ex art. 614-bis c.p.c. al pagamento della somma giornaliera indicata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rimozione.
pag. 12/14 11.1. E' incontroverso infatti che gli appellanti siano comproprietari della corte comune con le conseguenti facoltà e diritti ex art. 1102 c.c..
In questo ambito, è documentato che i comproprietari della corte comune, all'unanimità, con il verbale di conciliazione citato del 28/6/1990, sottoscritto da , Controparte_9
, e abbiano regolamentato Parte_3 Controparte_1 Persona_1
l'accesso alla porzione della corte, corrispondente alla porzione individuata come 142b come sopra riportato, autorizzandone “la recinzione” e dunque rinunciando all'accesso a tale piccola porzione (circa 14 mq.) della corte. 11.2. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, la facoltà “di recintare la parte della corte comune” riconosciuta ad un comproprietario, per l'ampiezza con la quale è stata formulata, per un verso implica la rinuncia al libero accesso da parte degli altri comproprietari e per altro verso - in assenza di condizioni o limiti contrari sul punto nel testo sottoscritto e in relazione all'asserita e generica funzione della recinzione indicata dall'appellato, di protezione dagli animali di una stalla - la circostanza che la predetta stalla sia stata successivamente dismessa dedotta a sostegno della condanna alla rimozione, anche ove provata, sarebbe ininfluente.
11.3. In altri termini, anche tralasciando:
- che gli appellanti dopo l'acquisto della quota della corte comune dei signori e Pt_3
nel 2001 e che successivamente nel 2017 abbiano acquistato anche la quota di _9
TT (oggetto della richiesta di estromissione); Persona_1
- quanto affermato dalla stessa parte appellata: “la recinzione e i cancelli in oggetto non impediscono agli aventi diritto l'accesso alla parte della corte comune delimitata dai manufatti. Tuttavia lo rendono incomodo, dovendo procedere ogni volta all'apertura manuale dei cancelli”, v. pag. 32 della comparsa di costituzione e risposta dell'appellato; in ogni caso, non risulta allegata né provata alcuna diversa volontà dei partecipanti alla comunione, né un rilevante pregiudizio.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, si rigetta la domanda di condanna alla rimozione della recinzione e del cancello pedonale e carraio, insistenti sulla corte comune di cui al mappale n. 142, foglio 6, catasto terreni del comune di Marostica – sezione Crosara, e la connessa domanda di condanna ex art. 614-bis c.p.c. sempre a carico degli appellanti.
12. In conclusione, visto l'esito complessivo del giudizio con conseguente nuova regolamentazione delle spese processuali e assorbimento di quanto dedotto sul punto, le spese di lite, comprese le spese di c.t.p., vengono integralmente compensate fra le parti per entrambi i gradi.
Spese di c.t.u., come già determinate, definitivamente a carico di entrambe le parti costituite nella misura del 50% ciascuna. Nulla per i contumaci non avendo svolto difese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa in riforma della sentenza di primo grado che si conferma per il resto:
pag. 13/14 1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale svolta da Parte_1
e e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di Parte_2 passaggio veicolare e pedonale a carico della porzione del mappale n. 537 fg. 6 C.T. Comune di Marostica, meglio descritta dal c.t.u. a pag. 19 e alla foto allegato n. 22 della relazione, sul sedime con larghezza non inferiore a mt. 2,5 a favore del fondo in oggetto, mapp. n. 145, sub. 2 e sub 3 NCEU foglio 6 Comune di Marostica, Sezione
Censuaria di Crosara, intestato a e Parte_1 Parte_2
2) rigetta la domanda di rimozione della recinzione e del cancello pedonale e carraio insistenti sulla corte comune di cui al mappale n. 142, foglio 6, catasto terreni del comune di Marostica – sezione Crosara;
3) rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. nei confronti di e Parte_2 Parte_1
4) compensa integralmente le spese di lite fra le parti, comprese le spese di c.t.p., per entrambi i gradi;
5) spese di c.t.u., come già determinate, definitivamente a carico di entrambe le parti costituite nella misura del 50% ciascuna.
Cosi deliberato il 9/5/2024.
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Lisa Micochero
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Lisa Micochero Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2377 del Ruolo Generale dell'anno
2022. T R A
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Elisabetta Cardello con C.F._2 domicilio eletto presso lo studio in Cassola (VI), Via Balbi n. 102/A.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Diego Prandina con domicilio eletto presso lo studio in Marostica (VI), Via Roma n. 53.
PARTE APPELLATA E
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
. , e CP_5 Controparte_6 CP_7
, quali eredi di , contumaci. Controparte_8 Persona_1
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1878 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 8/11/2022.
Causa decisa nella camera di consiglio del 9/5/2024
CONCLUSIONI
Per la parte appellante
- NEL MERITO, accogliersi l'impugnazione spiegata, e, specificamente, richiamato ogni altro argomento, tesi ed istanza, anche istruttoria, contenuti negli scritti di parte del primo grado, anche non accolti dal Tribunale di Vicenza, scritti che qui devono intendersi come integralmente riportati e trascritti, nonché fatta applicazione delle norme invocate dallo scrivente patrocinio nell'atto introduttivo della pendente impugnazione, e valorizzate le deposizioni dei testi negletti dal Giudice di prime cure, e ancora interpretato correttamente ogni documento indicato dagli appellanti, valorizzata la deposizione di tutti i testi di parte convenuta e rivalutata la credibilità dei testi sentiti per gli odierni attori, e dunque per le ragioni tutte già puntualmente espresse in narrativa, valutate le norme di legge invocate dagli appellanti e il contenuto dello stesso verbale di conciliazione del 28.06.1990 Giudice conciliatore di Marostica, agli atti, con eventuale previa rimessione della causa in istruttoria, per l'esperimento di un supplemento di Ctu, che chiarisca, ove dubbio possa permanere, la situazione di effettiva interclusione del fondo di proprietà e a Parte_1 Parte_2 mente, come spiegato, dell'Art. 1051 C.c., ai fini di contrastare l'opinione del Giudice di prime cure;
-contrariis reiectis;
- in via principale, riformarsi la sentenza gravata, siccome ingiusta in fatto e in diritto, rigettando la domanda di usucapione del mappale n. 551, fg. 6 CT Comune di Marostica
– Sezione di Crosara, richiesta dal sig. , perché difetta il Controparte_1 requisito della durata ventennale, ex Art. 1158 C.c., del possesso ad usucapionem allegato dall'attore e smentito dai testi di parte convenuta e Parte_1
; Parte_2
- ancora in via principale, inoltre, accertata l'interclusione del fondo di proprietà dei convenuti ex Art. 1051 C.c., erroneamente esclusa dal Tribunale di Vicenza, e comunque in via principale, accertato il possesso continuativo goduto dagli stessi convenuti e sino alla instaurazione della causa R.G. N. 1505/2016 Pt_1 Parte_2 Trib. Vicenza, anche per effetto dell'accessione al possesso dei loro danti causa e sinanco dei danti causa dei danti causa, e comunque in applicazione della presunzione legale di possesso intermedio, di cui all'Art. 1142 C.c., accogliere la domanda di usucapione della comproprietà o anche solo della servitù di passaggio sulla porzione del mappale n. 537 fg. 6 C.T. Comune di Marostica, meglio descritta dalla Ctu a pag. 19 e alla foto allegato n. 22, e formulata in via riconvenzionale dai convenuti e Pt_1 nella causa principale, perché da oltre 20 anni l'ingresso veicolare e Parte_2 pedonale alla corte comune e al fabbricato oggi in ditta ai convenuti, corrispondente al mapp. n. 145, sub. 2 e sub 3 NCEU foglio 6 Comune di Marostica, Sezione Censuaria di
Crosara, con civico Via Valeri n.8, avviene mediante passaggio situato ad ovest del fabbricato attoreo, che resta l'unico accesso possibile alla corte comune;
- sempre in via principale, accertata l'interversione del possesso in capo ai danti causa dei convenuti, e , già dal 1990 al 2001, e in forza Controparte_9 Parte_3 dell'accessione del possesso ad usucapionem di essi danti causa a quello dei convenuti e rispetto al diritto di servitù avente ad oggetto la Parte_1 Parte_2 recinzione in metallo con cancelletto e cancello oggetto della conciliazione n. 11/1990
R.G. Ufficio di Conciliazione di Marostica e del verbale di accordo del 28.06.1990, agli atti di causa, e rispetto all'acquisto per possesso continuativo ultraventennale della proprietà esclusiva dell'area ricadente in corte comune, contraddistinta dal mapp n. 142/A, fg. 6 CT Comune di Marostica, Sez. Crosara, sita all'interno della cancellata di cui l'attore chiede la rimozione, accogliere la domanda di acquisto per usucapionem, formulata in via riconvenzionale, da parte dei convenuti , nella causa n. 2448/2017 R.G. Pt_1 Parte_2
Tribunale di Vicenza, riunita alla causa R.G. N. 1505/2016 precedentemente radicata, avente ad oggetto il diritto di servitù a ritenere in situ la cancellata descritta, nonché la domanda di acquisto per usucapione della proprietà esclusiva del mappale n. 142/a C.t. fg. 6 Comune di Marostica, Sezione Censuaria di Crosara, per la parte formalmente in comproprietà all'attore , con conseguente rigetto delle domande attoree, P_ principale e dipendente, aventi ad oggetto la rimozione della recinzione come in atti descritta e la collegata domanda ex Art. 614 bis C.p.c., anche nel minore importo pag. 2/14 rimodulato dal Giudice di prime cure;
- ancora in via principale, a modifica del dispositivo sulla refusione delle spese di lite, porsi i costi di Ctu a carico delle parti al 50% tra di loro, atteso che la Ctu è stata disposta dal Giudice al duplice scopo di accertare lo stato dei luoghi e di verificare la correttezza del frazionamento curato nel proprio esclusivo interesse e in via unilaterale dall'attore , oltre che all'espresso e dichiarato scopo di tentare nuovamente la P_ conciliazione tra attore e convenuti, accordo il cui mancato buon fine è dipeso unicamente dal comportamento della parte attrice, che ha tenuto comportamenti defatigatori;
il tutto ponendosi i costi del Ctp attoreo, Geom. a carico della parte Per_2 che lo ha incaricato;
- in via istruttoria, nel denegato caso in cui permanessero dubbi in ordine alla allegata interclusione del fondo dei convenuti, a mente dell'Art. 1051 C.c., si chiede la convocazione del CTU a chiarimenti sulla effettiva situazione del fabbricato di proprietà dei convenuti e circa l'inesistente possibilità di accesso al Pt_1 Parte_2 medesimo dalla pubblica strada, con veicoli e pedibus, ovvero circa l'infondatezza della convinzione opposta, espressa dal Giudice di prime cure;
- in ogni caso, con integrale rifusione, in favore degli attori, di spese e competenze di lite, relative ad entrambi i gradi del giudizio oppure con compensazione di quelle di primo grado e con vittoria di quelle del grado di appello in favore degli appellanti.
Per la parte appellata
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto da e in quanto difettano i requisiti richiesti dall'art. Parte_2 Parte_1
342 C.p.c. e/o in applicazione del disposto dell'art. 348 bis C.p.c. non avendo il gravame alcuna ragionevole possibilità di accoglimento.
ANCORA IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto, difettando i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, essa risulta manifestamente infondata. NEL MERITO: rigettare le domande tutte di parte appellante in quanto infondate in fatto e diritto. Confermare per tale motivo nella sua integrità la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1878/2022 pubblicata il 08.11.2022 nella causa n. 1505/2016 R.G. in quanto esente dai vizi lamentati. Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre che di CTU e di CTP. IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare la istanza di convocazione del CTU a chiarimenti in quanto infondata, non avendo gli appellanti svolto alcuna domanda di costituzione di servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 C.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Vicenza, R.G. 1505/2016, P_
conveniva in giudizio , e
[...] Parte_1 Parte_2 Persona_1
per sentire accertato e dichiarato il diritto di proprietà per intervenuta usucapione
[...] di un deposito in muratura composto da piano terra e primo, ricadente in parte sul mappale 137 dello stesso attore e in parte sulla corte comune anche ai convenuti, mappale 142, nonché di una tettoia aperta ad uso rimessa ricadente in parte sul diverso mappale dell'attore n. 373 e in parte sulla stessa corte comune mappale 142 nel Comune di Marostica, Catasto Terreni, foglio 6.
pag. 3/14 1.1. Esponeva l'attore di averne avuto il possesso esclusivo, pubblico ed ininterrotto per oltre venti anni ed in via subordinata, in relazione all'immobile costituito da tettoia aperta ad uso autorimessa coperta, chiedeva che venisse dichiarata l'intervenuta usucapione del diritto di servitù di parcheggio di autoveicoli.
1.2. Si costituivano e resistendo alla domanda e Parte_1 Parte_2 chiedendo con domanda riconvenzionale che venisse accertata e dichiarata a vantaggio del fondo di proprietà dei convenuti, l'intervenuta usucapione della comproprietà ovvero l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile
“sull'area, ritagliata sui mappali in ditta a nn. 137 e 373” come da Controparte_1 planimetria allegata (doc. 6) a vantaggio del fondo dei convenuti altrimenti intercluso.
1.3. Esponeva parte convenuta che in seguito alla costruzione parte dell'attore sulla porzione della corte comune, l'unico accesso ai fondi (abitazioni e pertinenze) di attore e convenuti tutti è stato esercitato mediante transito sulla porzione dei predetti mappali 137 e 373 intestati al . P_
Accesso risalente all'epoca della costruzione, da parte di , del Controparte_1 manufatto destinato a garage e magazzino ora oggetto della domanda di usucapione dell'attore. In subordine, chiedevano i convenuti che venisse accertata sulla stessa area contesa l'intervenuta usucapione almeno della servitù di passaggio a vantaggio del fondo di parte convenuta altrimenti intercluso.
2. Con successivo atto di citazione (R.G. 2448/2017), chiedeva Controparte_1 che venisse dichiarata l'inesistenza di qualunque diritto di e Parte_1 Parte_2 che potesse ostacolare il diritto dominicale dell'attore sulla corte comune, con
[...] condanna alla rimozione della rete metallica, del cancello pedonale e carraio e al pagamento di una somma ex art. 614 bis c.p.c. per ogni violazione o inosservanza successiva all'eventuale provvedimento.
2.1. Esponeva nel secondo giudizio che e Controparte_1 Parte_2 Pt_1 erano divenuti comproprietari del mappale n. 145 sub 2 (ex mappale n. 350) con diritto sulla corte comune mappale n. 142, per atto pubblico di compravendita del 16.5.2001 stipulato con i venditori e ai quali, ai danti causa dei Parte_3 Controparte_9 convenuti, con verbale di conciliazione del 28/6/1990 era stato riconosciuto il diritto alla recinzione di parte della corte comune.
Pertanto, sosteneva a sostegno della domanda di rimozione, dismessa la P_ stalla, la recinzione che ne costituiva protezione ostacolava l'accesso con mezzi meccanici alla corte comune.
2.2. Si costituivano e resistendo alla domanda e, previa chiamata Pt_1 Parte_2 in causa di quale proprietario del mappale 502 avente diritto sulla Persona_1 corte comune, chiedendo in via riconvenzionale che venisse accertata l'intervenuta usucapione della proprietà della porzione della corte comune di cui al mappale n. 142
“retrostante la recinzione” o in subordine il diritto di servitù di passaggio con conseguente mantenimento dei predetti manufatti.
3. Interrotto il giudizio e riassunto nei confronti degli eredi di Persona_1 collettivamente ed impersonalmente, gli stessi restavano contumaci.
4. Il Tribunale di Vicenza, riunite le cause, istruite con l'acquisizione di documenti, prova per testi e c.t.u., così disponeva
1. ACCERTA e DICHIARA che (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 nato a [...], il giorno 28.7.1938, residente in [...], alla
pag. 4/14 via Valeri n. 5, ha acquistato per usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c. la piena proprietà dei beni immobili così censiti al comune di Marostica – sezione Crosara (VI):
(i) catasto terreni, foglio 6, mappale 550, cat. C/2, classe 1, su cui insiste una porzione di fabbricato costruito in muratura sul piano terra e piano primo;
(ii) catasto terreni, foglio 6, mappale 551, cat. C/6, classe 1, su cui insiste una porzione di tettoia aperta su più lati ad uso autorimessa coperta.
2. RESPINGE la domanda riconvenzionale di acquisto della comproprietà e della servitù di passaggio per usucapione in favore di e di Parte_2 [...] relativamente a parte del sedime di cui ai mappali nn. 137 e 373, foglio 6, Pt_1 catasto terreni del comune di Marostica – sezione Crosara di proprietà di P_
.
[...]
3. RESPINGE le domande riconvenzionali di acquisto per usucapione in favore di e di della proprietà dell'area di mq 14 con numero Parte_2 Parte_1 provvisorio 142/a, parte del mappale n. 142, foglio 6, catasto terreni del comune di
Marostica – sezione Crosara, e della servitù per il mantenimento del cancello ed della recinzione insistente a confine tra l'area 142/a e la restante parte della corte comune di cui al mappale n. 142, foglio 6, catasto terreni del comune di Marostica – sezione
Crosara.
4. ACCOGLIE la domanda di cui all'art. 949 c.c. di . Controparte_1
5. ACCERTA e DICHIARA che sulla corte comune di cui al mappale n. 142, foglio 6, catasto terreni del comune di Marostica – sezione Crosara, di cui Controparte_1
è comproprietario e avente diritto, in qualità di proprietario del mappale n. 500 (ex mappale n. 400), foglio 6, catasto terreni del comune di Marostica – sezione Crosara, non è costituita alcuna servitù volta a mantenere la recinzione e il cancello carraio e pedonale in favore del mappale n. 145 sub 2, foglio 6, catasto terreni del comune di
Marostica – sezione Crosara, di proprietà di e Parte_2 Parte_1
6. ORDINA a e di rimuovere la recinzione ed il Parte_2 Parte_1 cancello pedonale e carraio insistenti sulla corte comune di cui al mappale n. 142, foglio 6, catasto terreni del comune di Marostica – sezione Crosara, e ogni altro manufatto che inibisca l'esercizio del diritto di comproprietà sulla predetta corte comune da parte di , entro trenta giorni dalla pubblicazione della Controparte_1 presente sentenza.
7. CONDANNA ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. e Parte_2 Parte_1 in solido tra loro, al pagamento di euro 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, vale a dire per ogni giorno successivo al trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente sentenza di cui al punto 6 che immediatamente precede.
8. ORDINA al signor Conservatore dei registri immobiliari competente ed al gerente il
Catasto di effettuare tutte le trascrizioni e le variazioni di legge, con esonero da responsabilità.
9. CONDANNA e in solido tra loro, al pagamento Parte_2 Parte_1 delle spese di lite in favore di che si quantificano in euro Controparte_1
7.616,00, oltre al 15% per spese generali sulla cifra che immediatamente precede, ed euro 655,71 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
pag. 5/14 10. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio ed il rimborso delle spese della consulenza di parte (geom. ) di euro 1.052,00 a carico Persona_3 di e di in solido tra loro. Parte_2 Parte_1
5. Il Tribunale rilevava:
- sulla domanda di usucapione di dei manufatti insistenti sui mappali 550 e P_
551, derivanti dal mappale 142 “corte comune oggetto di causa, come da frazionamento del 25.8.2016… il contraddittorio è stato correttamente instaurato in giudizio”, mentre l'asserita irregolarità urbanistica di tali manufatti non impediva la positiva valutazione del possesso valido all'usucapione;
- nel merito, evidenziava il primo giudice, “sulla domanda di usucapione riferita al mappale n. 550…i convenuti in comparsa conclusionale sostanzialmente aderiscono e nulla oppongono alla pretesa dell'attore”, possesso comunque confermato “per il ventennio di riferimento ex art. 1158 c.c., dai testimoni , Testimone_1 Tes_2
e , attendibili e credibili perché a
[...] Testimone_3 Testimone_4 conoscenza dei luoghi e dei fatti di causa per lunga frequentazione degli stessi e delle parti”;
- anche sulla domanda di usucapione dell'attore relativa al mappale n. 551, il possesso ultraventennale ex art. 1158 c.c. del sedime dell'area ad uso autorimessa, era stato confermato dai testi e , mentre la dichiarazione del teste , Tes_2 Tes_4 CP_7 non sulla decorrenza del possesso dal 1967, ma sulla successiva data della costruzione dell'autorimessa, precisava il giudice di prime cure, era in definitiva irrilevante;
- le domande riconvenzionali di e invece, non Parte_1 Parte_2 venivano accolte in quanto le dichiarazioni rese dai testi e non erano Pt_3 _9 sufficienti;
- il rigetto di tali domande unitamente a quella sul diritto a mantenere la recinzione con cancello sulla corte comune comportava, secondo il primo giudice, l'accoglimento della domanda dell'attore ai sensi dell'art. 949 c.c., la condanna dei convenuti alla rimozione ed ex art. 614-bis c.p.c.. 6. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
Si costituiva chiedendone il rigetto come da comparsa di
[...] Controparte_1 costituzione e risposta.
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, e quali eredi di
[...] CP_7 Controparte_8 Persona_1 restavano contumaci.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
* * *
7. Lamentano gli appellanti e Parte_1 Parte_2
- il mancato accoglimento della richiesta di estromissione dell'allora convenuto contumace, , in seguito alla cessione in corso di causa della porzione Persona_1 immobiliare a lui intestata agli stessi convenuti e con conseguente Pt_1 Parte_2 cessazione della legittimazione passiva, nonostante, secondo l'appellante, l'asserito consenso dell'attore che si sarebbe rimesso al Giudice, mentre secondo l'appellante
“l'insistere del patrocinio attoreo sulla conservazione del ruolo di parte processuale del
, contraria a quanto espresso”, sarebbe irrilevante;
Controparte_10
pag. 6/14 - erroneamente sarebbe stata accolta la domanda di usucapione del fabbricato P_ consistente in una tettoia per autorimessa edificato in parte, oltre che in proprietà
, anche sulla porzione di corte comune, con attuale mappale 551, perché “il P_ manufatto in commento è sì stato ricostruito, ma non certo sul medesimo sedime della baracca precedente. Quest'ultima, infatti, ricadeva totalmente in proprietà , P_ sita al limite della corte comune, mentre quella oggetto di domanda di usucapione, per la parte ricadente in corte comune, contraddistinta dal map. 551 citato, derivato dal frazionamento , è ricostruita in avanzamento sulla corte comune stessa, e ciò P_ soltanto dal 2005-2006”, come avrebbe confermato il teste , figlio CP_7 di , e il teste “per avere detto che non ricorda di aver Controparte_10 Tes_5 visto la baracca”;
- sulla domanda riconvenzionale di e di usucapione di parte dei Parte_2 Pt_1 mappali n. 137 e 373, ovvero della sola servitù di passaggio sul sedime, erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto insufficiente la prova sull'accesso ultraventennale dalla corte comune dal varco in proprietà e non sussistente l'interclusione, come invece P_ avrebbero confermato i testi e senza considerare il dislivello esistente a Pt_3 _9 conferma che “l'unico ingresso all'abitazione e si trovi in affaccio Pt_1 Parte_2 sulla corte comune” e che, per altro verso, il loro fabbricato, come descritto dal CTU non ha altri ingressi pedonali o carrabili possibili a nord sulla pubblica via e come avrebbe confermato il teste;
_9
- anche la domanda riconvenzionale di e di acquisto per Parte_2 Pt_1 usucapione della recinzione con cancello avrebbe dovuto essere accolta come provato dall'istruttoria e in particolare con l'escussione dei testi e;
_9 Pt_3
- lamentano infine e l'ingiustificata condanna alle spese di lite Pt_1 Parte_2 comprese le spese di c.t.u. e di c.t.p. sostenute da . P_
* * *
8. Le censure proposte dalla parte appellante sull'accoglimento della domanda di usucapione da parte di con la sentenza impugnata, sono infondate. Controparte_1
8.1. Innanzitutto, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in caso di successione a titolo particolare del diritto controverso l'estromissione dell'alienante o del dante causa può essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Nella specie, invece, in assenza di una richiesta dell'alienante e di un chiaro ed inequivocabile consenso in Per_1 relazione all'intera situazione sostanziale, non potendosi ritenere equivalente una generica “rimessione a giustizia” della parte attrice , la censura non può essere P_ accolta.
8.2. Nel merito, premesso che non risulta espressamente contestata la decisione nella parte in cui si accoglie la domanda di usucapione della proprietà riguardante il mappale
550 su cui insiste una porzione di fabbricato costruito in muratura, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante sulla parte riguardante il diverso mappale 551, su cui insiste una porzione di tettoia aperta su più lati ad uso autorimessa coperta, condivisibilmente anche tale domanda di usucapione è stata accolta dal primo giudice all'esito dell'istruttoria svolta.
8.3. Infatti, come già rimarcato dal giudice di prime cure, i testi escussi e Tes_2
hanno confermato le circostanze oggetto del capitolo (“3) vero che Tes_4 P_
possiede da prima del 1967 e comunque da oltre vent'anni in modo pacifico,
[...] pubblico, continuo, non interrotto e non equivoco la porzione di sedime con sovrastante pag. 7/14 tettoia…mappale 551 adibita ad autorimessa...”): “da prima del 1967” per il teste mentre la teste ha precisato: “lo confermo dal 1970”. Tes_2 Tes_4
8.4. Pertanto, le risultanze istruttorie hanno confermato la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c. e dunque le circostanze successive alla maturata usucapione, menzionate dal teste (risalenti al 2005-2006), appaiono ininfluenti, CP_7 mentre nulla aggiunge il teste sul punto che, in sostanza, ha dichiarato di non Tes_5 ricordare di aver visto il manufatto.
9. Le censure formulate dagli appellanti sul mancato accoglimento delle domande riconvenzionali svolte in primo grado e sull'accoglimento della domanda ex art. 949 c.c. formulata dall'attore, vengono esaminate congiuntamente per la connessione e decise come di seguito precisate per le assorbenti considerazioni che seguono.
9.1. Per una migliore comprensione appare utile una premessa.
Sullo stato dei luoghi dalla c.t.u. espletata è emerso:
- particella 142: “trattasi di corte comune alle particelle n. 140 (ora 500 intestata a
), 141 (ora 501 intestata a ), 143 (ora 502 Controparte_1 Controparte_1 intestata a e ) e 350 (“attualmente soppressa e fusa Parte_2 Parte_1 alla attuale particella 145” intestata a e ) del foglio Parte_2 Parte_1
6, della particella 142 una porzione di circa mq. 14,00 (Vedi All. 10, quanto identificato con 142 B), risulta delimitata verso ovest da un cancello carraio e da un cancello pedonale, v. pag. 7 e 8 della c.t.u. depositata il 29/10/2021;
- particella 145: “Confini (Vedere All.ti 10-11): a nord in parte con la pubblica Via
Valeri e in parte con la particella 349; ad est con la particella 146; a sud con la particella 549; a ovest con le particelle 349, 502, 142, 549…trattasi di area libera da fabbricati, in parte pianeggiante, in parte con pendenza importante. La parte pianeggiante, in genere risulta avere superficie a vista in calcestruzzo…la parte con pendenza importante risulta in genere incolta”, v. pag. 9 e 10 della c.t.u. depositata il 29/10/2021;
- particella 537: “Confini (Vedere All.ti 10-11): a nord con la pubblica Via Valeri;
ad est in parte con la particella 543, in parte con la particella 538, in parte con la particella
142; a sud in parte con la particella 549, in parte con la particella 546; a ovest con particella 549… la particella iniziale era la 137…la iniziale particella 137 veniva soppressa, veniva creata, oltre ad altro, la particella 537…trattasi di un'area libera da fabbricati…con superficie a vista in parte sterrata, in parte interessata da porzioni di asfalto…Destinazione: area utilizzata come percorso carraio/pedonale, al fine di accedere dalla pubblica Via Valeri alla particella 142…sull'U.I…da quanto riportato nella documentazione presente in PCT risulta pendente una richiesta di intervenuta usucapione della comproprietà dell'area o in subordine l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio da parte dei Signori e Parte_2 Pt_1
”, v. pag. 19 e 20 della c.t.u. depositata il 29/10/2021.
[...]
9.2. Affinché si abbia possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, e che tale rapporto che si instaura con il bene non sia dovuto a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal pag. 8/14 rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza.
Inoltre, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva.
In particolare, in tema di comunione:
- il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune" (cfr. Cass. 24781/2017);
- la presunzione di possesso utile per l'usucapione, di cui all'art. 1141 c. c., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione, ma da un atto o da un fatto del proprietario, “poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario” (cfr. Cass. 5551/2005);
- secondo il costante orientamento giurisprudenziale, in tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, affinchè operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
dal che consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa (cfr. Cass. 6353/2010 e 8502/2005;
- l'accessione del possesso, di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, pertanto, opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e non oltre lo stesso), e in tali limiti può avvenire la "traditio": all'acquisto deve infatti seguire l'immissione di fatto nel possesso del bene con il passaggio del potere di agire liberamente sullo stesso, e da tale momento si verificano gli effetti dell'accessione (cfr. Cass. 12034/2000 e 6382/1999).
9.3. Nella fattispecie, il giudice di prime cure ha qualificato la clausola contenuta nel verbale di conciliazione del 28/6/1990 sottoscritto da , Controparte_9 Pt_3
, e innanzi al Giudice di Conciliatore
[...] Controparte_1 Persona_1 di Marostica, procedimento n. 11/90 R.G. (“I sig.ri e riconoscono un P_ Per_1 diritto personale ai Sigg. e di recintare parte della corte comune Pt_3 _9 ricompresa…”, corrispondente alla porzione individuata come 142b come sopra riportato), come servitù irregolare.
Non essendo stata oggetto di specifica censura, da tale clausola non può desumersi l'imposizione di un peso su un fondo servente per l'utilità di un fondo dominante, quanto piuttosto un obbligo personale, configurabile “ogni qualvolta il diritto attribuito sia previsto per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo e senza alcuna funzione di utilità fondiaria” (cfr. Cass. 25195/2021 e 3091/2014).
9.4. Ne consegue che:
- la recinzione dell'area contesa alla data della sottoscrizione del verbale di conciliazione (1990), diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non appare pag. 9/14 collocata dai danti causa in opposizione al proprietario, ma con l'autorizzazione del proprietario;
- gli appellanti hanno acquistato dai signori e con Controparte_9 Parte_3 atto di compravendita del 16/5/2001 (notaio e come già evidenziato dal Per_4 primo Giudice in tale atto, per quello che qui rileva non oggetto di specifica censura: “è fatta menzione dei soli mappali nn. 145 sub. 2, sub. 3 (e sub 1 loro comune) e dei terreni di cui ai mappali nn. 146 e 147, foglio 6, catasto terreni del comune di Marostica – sezione Crosara (VI)”, senza menzione della porzione in oggetto;
- non risulta allegata come richiesto né provata l'intervenuta usucapione per l'esercizio ultraventennale del possesso esclusivo utile per usucapire la proprietà dell'area contesa in capo ai danti causa degli appellanti prima della cessione (2001) e difetta per il periodo successivo l'arco temporale necessario (nel primo giudizio la domanda riconvenzionale degli appellanti risulta depositata in data 1/6/2016 e la successiva azione promossa dall'appellato risale al 2017).
9.5. Quanto alle restanti domande riconvenzionali degli appellanti, anche quanto dedotto sulla domanda di usucapione abbreviata di cui all'art. 1159-bis c.c. non può essere accolto, non risultando che i fatti costitutivi di tale forma di usucapione (ad esempio, titolo di acquisto a non domino, trascrizione del titolo, buona fede, concreta destinazione ad attività agraria, iscrizione al catasto rustico) abbiano costituito oggetto di allegazioni tempestivamente introdotte in giudizio entro i termini perentori (e neanche di successiva prova) ex artt. 167, 183 e 345 c.p.c. (cfr. Cass. 19517/2012 e
30438/2022).
9.6 Inoltre, alla luce della giurisprudenza sopra citata, par. 9.2., anche quanto lamentato sul rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà della corte comune ovvero “della proprietà esclusiva del mappale n. 142/a C.t. fg. 6
Comune di Marostica, Sezione Censuaria di Crosara, per la parte formalmente in comproprietà all'attore ”, è infondato. P_
Quale comproprietaria già nel possesso del bene comune, infatti, non appare tempestivamente allegata e successivamente provata dalla parte appellante l'estensione del possesso in termini di esclusività e in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui “tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune”. Sul punto, i testi escussi hanno riferito sul passaggio attraverso la corte comune (su cui rilevanza si dirà meglio appresso) e, pertanto, viene respinto quanto dedotto dagli appellanti sul mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà dell'area della corte comune “ritagliata sui mappali in ditta a ”. P_
10. Le censure proposte sul rigetto da parte del primo giudice della domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio, invece, in considerazione dell'accessione del possesso sono fondate e vengono accolte nei limiti di seguito precisati.
10.1. Secondo la giurisprudenza in materia di acquisto per usucapione della servitù di passaggio, oltre all'esercizio del possesso:
- il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione ex art. 1061 c.c., si configura come presenza di opere visibili e permanenti pag. 10/14 obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (cfr. Cass. 25355/2017, 10696/2005 e 18208/2004);
- l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante;
pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare
l'animus dereliquendi, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per l'utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore (cfr. Cass. 3076/2005 e, anche recentemente, 32816/2023);
- in particolare, secondo un consolidato orientamento: “l'accessione del possesso della servitù, ai sensi dell'art. 1146 c.c., comma 2, si verifica, a favore del successore a titolo particolare nella proprietà del fondo dominante, anche in difetto di espressa menzione della servitù nel titolo traslativo della proprietà del fondo dominante e anche in mancanza di un diritto di servitù già costituito a favore del dante causa (Cass. nn.
20287/08 e 18909/12). Ciò in quanto il carattere accessorio della servitù, fa sì che essa si trasferisca assieme alla titolarità del fondo dominante anche a prescindere dall'espressa sua menzione nell'atto di trasferimento del bene, sicchè quest'ultimo è astrattamente idoneo, ai sensi dell'art. 1146 c.c., comma 2, a trasferire altresì il connesso diritto di servitù pur in mancanza di un'apposita menzione al riguardo” (cfr. Cass.
15020/2013 e 2168/2006).
10.2. Sulla prova degli elementi costitutivi, l'esistenza di un ingresso al fabbricato dei convenuti ora appellanti nella parte che dà sul corte comune costituisce inequivocabilmente opera permanente, oltre che visibile, strumentale all'esistenza di un passaggio sul tracciato anch'esso visibile sul mappale 537 e sulla stessa corte comune, v. foto n. 9, 10 e 19 allegate alla c.t.u. del 29/10/2021. Lo stesso diritto “di recintare la parte della corte comune” con cancello pedonale e carraio conferma l'uso e il transito con veicoli sulla corte comune. L'esercizio del passaggio ultraventennale, in particolare, è stato confermato dai testi
, e Controparte_9 Parte_3 Tes_6
10.3. Sui capitoli articolati dai convenuti ora appellanti (2) Dica il teste se esista altro accesso al fondo di proprietà dei signori e e del sig. Parte_1 Parte_2
, diverso da quello individuato al capitolo precedente;
3) Dica il teste Controparte_10 se l'area individuata in giallo nella planimetria allegata quale doc.18 fascicolo e al doc 6 fascicolo , che gli si rammostrano, sia P_ Parte_4 utilizzata continuativamente dai sig.ri e sin dal Parte_2 Parte_1
16.05.2001 e, prima di loro, dal 28.03.1983 sino al 16.05.2001, dai precedenti proprietari e , per il passaggio veicolare e pedonale e Controparte_9 Parte_3 per l'accesso alla corte comune, ritratta alle fotografie, di cui al doc.3 fascicolo
, che gli si rammostrano;
) Parte_4
- il teste sul cap. 2: “No, non esiste altro accesso”; sul cap. 3: “Sì, è Controparte_9 vero. Siamo sempre passati di là noi e i Preciso che dopo la vendita, sono Pt_1 andato due volte a trovarli e sono passato per di là. Quando ci siamo trasferiti, la casa è rimasta. Io avevo là un pezzo di terra, che per un po' di tempo ho curato”;
pag. 11/14 - il teste sul cap. 3 ha riferito: “Sì. Io entravo sempre di qua, in quanto Parte_3 non vi erano altri passaggi”;
- il teste sentito all'udienza del 17.06.2019, sul cap. 1) Dica il teste se Testimone_1 l'accesso al fondo di proprietà dei signori e e del Parte_1 Parte_2 sig. avviene attraverso il mappale 537 indicato in giallo nella Controparte_10 planimetria allegata quale doc.18 fascicolo e altresì indicato al doc. 6 P_ fascicolo , che entrambe gli si rammostrano;
ha riferito: “È vero. Parte_4
Confermo. Riconosco i luoghi e i documenti che mi vengono mostrati, Conosco i fatti perché ho fatto il riconfinamento della corte comune, antistante il fabbricato oggetto di causa”; sul cap. 7): “No, non esiste altro accesso” con la precisazione: “tra la strada pubblica e la corte comune, dove ci sono gli accessi, c'è un dislivello di più di 1 metro”. 10.4. Le dichiarazioni circostanziate rese dai testi a conoscenza diretta dei fatti indicati, in assenza di validi motivi per dubitare della loro attendibilità, trovano riscontro nella c.t.u. svolta con planimetrie e foto allegate, nella stessa conformazione del tracciato e nella mancanza di altri accessi al fondo degli appellanti.
10.5. Le risultanze istruttorie hanno dunque confermato il passaggio ultraventennale
(dal 1983), pacifico e ininterrotto, esercitato dai proprietari del fondo dominante e dai loro aventi causa, utile al maturare dell'usucapione mediante accessione del possesso della servitù, ai sensi dell'art. 1146 c.c., comma 2, che appunto si verifica a favore del successore a titolo particolare nella proprietà del fondo dominante. Si aggiunge per completezza che, diversamente da quanto eccepito dall'appellato, anche nel caso di affitto, il concedente non perde il possesso del fondo, ma continua a esercitarlo per mezzo dell'affittuario ex art. 1140 c.c., comma 2, il quale ha il potere di fatto sulla cosa, sicchè può reputarsi che il detentore possa esercitare il possesso utile ai fini dell'usucapione nell'interesse del proprietario.
Mentre non appare configurabile un atteggiamento di tolleranza del proprietario, che - come tale – potrebbe escludere una situazione possessoria a favore del terzo, quando l'uso del bene da parte di quest'ultimo, in assenza di stretti rapporti di parentela o comunque significativi, sia prolungato nel tempo, come nella specie, per oltre trenta anni.
10.6. In parziale accoglimento dell'appello, pertanto, si accoglie per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale svolta da e e si Parte_1 Parte_2 dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio veicolare e pedonale a carico della porzione del mappale n. 537 fg. 6 C.T. Comune di Marostica, meglio descritta dal c.t.u. a pag. 19 e alla foto allegato n. 22 della relazione, sul sedime con larghezza non inferiore a mt. 2,5 a favore del fondo in oggetto, mapp. n. 145, sub. 2
e sub 3 NCEU foglio 6 Comune di Marostica, Sezione Censuaria di Crosara, intestato a e Parte_1 Parte_2
11. Sempre in parziale riforma della sentenza appellata, deve essere rigettata la domanda di condanna alla rimozione della recinzione e del cancello pedonale e carraio, insistenti sulla corte comune di cui al mappale n. 142, foglio 6, catasto terreni del comune di Marostica – sezione Crosara, e di condanna ex art. 614-bis c.p.c. al pagamento della somma giornaliera indicata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rimozione.
pag. 12/14 11.1. E' incontroverso infatti che gli appellanti siano comproprietari della corte comune con le conseguenti facoltà e diritti ex art. 1102 c.c..
In questo ambito, è documentato che i comproprietari della corte comune, all'unanimità, con il verbale di conciliazione citato del 28/6/1990, sottoscritto da , Controparte_9
, e abbiano regolamentato Parte_3 Controparte_1 Persona_1
l'accesso alla porzione della corte, corrispondente alla porzione individuata come 142b come sopra riportato, autorizzandone “la recinzione” e dunque rinunciando all'accesso a tale piccola porzione (circa 14 mq.) della corte. 11.2. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, la facoltà “di recintare la parte della corte comune” riconosciuta ad un comproprietario, per l'ampiezza con la quale è stata formulata, per un verso implica la rinuncia al libero accesso da parte degli altri comproprietari e per altro verso - in assenza di condizioni o limiti contrari sul punto nel testo sottoscritto e in relazione all'asserita e generica funzione della recinzione indicata dall'appellato, di protezione dagli animali di una stalla - la circostanza che la predetta stalla sia stata successivamente dismessa dedotta a sostegno della condanna alla rimozione, anche ove provata, sarebbe ininfluente.
11.3. In altri termini, anche tralasciando:
- che gli appellanti dopo l'acquisto della quota della corte comune dei signori e Pt_3
nel 2001 e che successivamente nel 2017 abbiano acquistato anche la quota di _9
TT (oggetto della richiesta di estromissione); Persona_1
- quanto affermato dalla stessa parte appellata: “la recinzione e i cancelli in oggetto non impediscono agli aventi diritto l'accesso alla parte della corte comune delimitata dai manufatti. Tuttavia lo rendono incomodo, dovendo procedere ogni volta all'apertura manuale dei cancelli”, v. pag. 32 della comparsa di costituzione e risposta dell'appellato; in ogni caso, non risulta allegata né provata alcuna diversa volontà dei partecipanti alla comunione, né un rilevante pregiudizio.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, si rigetta la domanda di condanna alla rimozione della recinzione e del cancello pedonale e carraio, insistenti sulla corte comune di cui al mappale n. 142, foglio 6, catasto terreni del comune di Marostica – sezione Crosara, e la connessa domanda di condanna ex art. 614-bis c.p.c. sempre a carico degli appellanti.
12. In conclusione, visto l'esito complessivo del giudizio con conseguente nuova regolamentazione delle spese processuali e assorbimento di quanto dedotto sul punto, le spese di lite, comprese le spese di c.t.p., vengono integralmente compensate fra le parti per entrambi i gradi.
Spese di c.t.u., come già determinate, definitivamente a carico di entrambe le parti costituite nella misura del 50% ciascuna. Nulla per i contumaci non avendo svolto difese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa in riforma della sentenza di primo grado che si conferma per il resto:
pag. 13/14 1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale svolta da Parte_1
e e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di Parte_2 passaggio veicolare e pedonale a carico della porzione del mappale n. 537 fg. 6 C.T. Comune di Marostica, meglio descritta dal c.t.u. a pag. 19 e alla foto allegato n. 22 della relazione, sul sedime con larghezza non inferiore a mt. 2,5 a favore del fondo in oggetto, mapp. n. 145, sub. 2 e sub 3 NCEU foglio 6 Comune di Marostica, Sezione
Censuaria di Crosara, intestato a e Parte_1 Parte_2
2) rigetta la domanda di rimozione della recinzione e del cancello pedonale e carraio insistenti sulla corte comune di cui al mappale n. 142, foglio 6, catasto terreni del comune di Marostica – sezione Crosara;
3) rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. nei confronti di e Parte_2 Parte_1
4) compensa integralmente le spese di lite fra le parti, comprese le spese di c.t.p., per entrambi i gradi;
5) spese di c.t.u., come già determinate, definitivamente a carico di entrambe le parti costituite nella misura del 50% ciascuna.
Cosi deliberato il 9/5/2024.
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Lisa Micochero
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