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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 06/06/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3423/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 3423 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2024, con l'assegnazione in favore delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali, vertente;
TRA
( ), elettivamente domiciliata in Trieste, Parte_1 C.F._1 alla Via Cesare Beccaria, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Maddalena Neami
parte attrice
E
, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro- NTroparte_1
tempore;
parte convenuta contumace
E
, in persona del Ministro in carica, NTroparte_2
elettivamente domiciliato in Trieste, alla P.zza Dalmazia, n. 3, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, nella persona del Dott. Marco Meloni,
Avvocato dello Stato parte convenuta
OGGETTO: azione risarcitoria per crimini di guerra/contro l'umanità commessi dal Terzo Reich durante la Seconda guerra mondiale, ex art. 43 d.l. n. 36/2022 conv. con mod. in l. 79/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La procuratrice di parte attrice ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8/4/2025, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate all'udienza del 22/10/2024, mentre parte convenuta, assente alla predetta udienza, ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Breve descrizione delle vicende processuali.
Con atto di citazione depositato in data 4/11/2022 l'odierna attrice ha evocato in giudizio
NT
(in seguito, breviter, anche ) e il NTroparte_1 NTroparte_2
NTr
(in seguito, breviter, anche al fine di sentir accertare e dichiarare la
[...]
NT responsabilità di per i danni arrecati ad padre e de cuius di parte attrice, a Parte_2
causa della deportazione dello stesso, quale militare italiano, nel campo di concentramento di
NT NW dal 9/9/1943 al 31/8/1945, con conseguente condanna di al risarcimento dei
NTr danni nell'ammontare di € 78.904,00 e di ad erogare le somme di cui all'art. 43 d.l. 36/2022. NT
non si è costituita in giudizio.
NTr Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/3/2023, si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, la carenza di titolarità del versante passivo del rapporto
NT controverso da parte di , la prescrizione della pretesa risarcitoria di parte attrice o la decadenza ai sensi dell'art. 43, comma sesto, d.l. n. 36/2022, l'estinzione per rinuncia dei diritti azionati, la carenza di titolarità del versante attivo del rapporto controverso e, in via principale, la riduzione del danno risarcibile in forza dell'operatività della compensatio lucri cum damno e dell'art. 1227, comma II, c.c.
La causa è stata trattata mediante lo scambio delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., vigente ratione temporis, ed è stata istruita documentalmente, senza l'acquisizione di prove costituende. In data 3/2/2024 la causa è stata assegnata al Giudice Dott. Andrea D'Alessio, il quale all'udienza del 22/10/2024 ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
NT Avvedutosi circa la carenza di prova dell'esito della notificazione a il giudice ha rimesso la causa sul ruolo, assegnando termine per provare il buon esito della notificazione, fissando, inoltre,
udienza di discussione orale, sostituita con note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto dedotto nelle note in sostituzione d'udienza il Giudice ha trattenuto la causa in decisione in data 7/5/2024, riservando il deposito della sentenza a giorni 30.
B. Questioni pregiudiziali.
Pregiudizialmente, si procede ad analizzare le questioni di rito, rispettivamente concernenti: la giurisdizione del giudice italiano con riguardo ai fatti in narrativa e la conseguente operatività
NT dell'immunità della rispetto alla predetta giurisdizione.
B.1. La tematica del Foro dotato di giurisdizione per i fatti dedotti in atto di citazione si pone in relazione ai profili di estraneità relativi alla nazionalità dei danneggianti, al luogo di commissione del fatto e di produzione delle conseguenze pregiudizievoli, posto che la deportazione è iniziata in Italia ed è proseguita in CP_1
La problematica precede logicamente la questione concernente l'immunità dello Stato tedesco, sul piano squisitamente processuale, con riguardo all'individuazione del Foro competente a livello transnazionale, sulla scorta del c.d. diritto processuale civile internazionale. Il rilievo essenzialmente processuale della controversia consente di ritenere applicabile le disposizioni vigenti alla data del proponimento dell'atto di citazione, come previsto dall'art. 5, c.p.c. recante la chiara previsione per cui «La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non
hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo».
Il Tribunale ritiene, pertanto, sussistente la giurisdizione italiana in applicazione dell'art. 3, comma primo, l. n. 218/1995, che consente di radicare il giudizio dinanzi all' italiana nei CP_5
casi in cui il convenuto, come nel caso di specie, ha una rappresentanza stabile sul territorio
NT nazionale, come deve ritenersi per , dotata di Ambasciata in Italia.
Peraltro, la giurisdizione italiana può trovare fondamento nel principio di giurisdizione universale che connota la materia dei crimini di guerra, di cui si discute nel presente giudizio (cfr. Cass., sez.
un., 11/3/2004, n. 5044: «si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale (sentenza
Furundzya, 155 e 156): in alcuni casi la loro repressione è stata anzi prevista come obbligatoria (così, in particolare, l'art. 146 della IV Convenzione di Ginevra, relativa alla protezione delle
persone civili in tempo di guerra). Per la stessa ragione, non si dubita che il principio della universalità della giurisdizione valga anche per i processi civili che traggono origine da tali
reati»).
Si esclude, invece, l'applicazione della Convenzione di Bruxelles sulla giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in quanto la stessa non trova applicazione alle controversie relative ad attività che costituiscono espressione della sovranità dei singoli Stati, come affermato dalla Corte di Giustizia UE (cfr. CGUE, 21 aprile 1993, C-171/91;
16 dicembre 1980, C-814/79; 14 ottobre 1976, C-29/76).
B.2. Affermata la giurisdizione dell'A.G. italiana, si pone l'annosa questione concernente
NT l'immunità di per ciò che concerne le pretese risarcitorie avanzate, iure proprio o iure hereditatis, in relazione ai gravissimi fatti commessi durante il secondo conflitto mondiale dal
Terzo Reich tedesco.
Tale questione è stata alimentata dall'esistenza della consuetudine internazionale che esclude la sottoposizione degli Stati all'autorità di altri Stati, in qualità di soggetti dotati di sovranità
(superiorem non recognoscentes) che si relazionano su un piano di parità nei rapporti di diritto internazionale e, a fortiori, interno (par in parem non habet iudicium).
NT Tale principio ha informato i rapporti tra Repubblica italiana e , dalla cessazione del Secondo conflitto mondiale sino alla nota sentenza della Corte di cassazione n. 5044 del 2004, poiché in
NT tale lasso di tempo le pretese risarcitorie dei cittadini italiani nei confronti della a causa delle atrocità ai loro danni commesse dal terzo Reich tedesco, sono state disciplinate dall'art. 2 dall'accordo di Bonn del 1961, «1. Il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane,
ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone
fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
2. Il Governo italiano terrà indenne la Repubblica di Germania e le persone fisiche e CP_1
giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o
giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette».
Inoltre, l'art. 1 l. n. 404 del 1963, con cui l'Italia ha eseguito i predetti accordi, chiarisce la NT pertinenza dei fondi versati da ai danni conseguenti ai crimini commessi dal Terzo Reich in
Italia, prevedendo: «la Repubblica Federale di Germania si impegna a versare alla Repubblica
italiana 40 milioni di DM favore di cittadini italiani [;] i quali per ragione di razza, fede o ideologia siano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali
misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni. Il modo di utilizzare tali somme a
favore delle categorie suindicate è rimesso alla valutazione del Governo della Repubblica italiana».
Tale approccio è stato superato dalla giurisprudenza di legittimità italiana con la nota sentenza a sezioni unite n. 5044/2004, con la quale la Suprema Corte ha escluso dall'immunità degli Stati nei giudizi concernenti la responsabilità per i crimini internazionali, con ciò operando una ricognizione della stessa norma consuetudinaria, sottoponendola a una lettura restrittiva, in linea con l'affermazione dei diritti umani al vertice del sistema giuridico e valoriale della comunità internazionale (cfr. Cass., sez. un., 11/3/2004, n. 5044: «è ormai pacifico che, in presenza di crimini internazionali, l'immunità funzionale degli organi dello Stato estero non può essere invocata.[…] L'immunità funzionale, secondo l'opinione prevalente, costituisce specificazione di quella che compete agli Stati, poiché risponde all'esigenza di impedire che il divieto di convenire
in giudizio lo Stato straniero possa essere vanificato agendo nei confronti della persona mediante la quale la sua attività si è esternata. Ma se il rilievo è esatto, come sembra a questa Corte, deve
allora convenirsi con quanti affermano che se l'immunità funzionale non può trovare
applicazione, perché l'atto compiuto si configura quale crimine internazionale, non vi è alcuna valida ragione per tener ferma l'immunità dello Stato e per negare, conseguentemente, che la sua
responsabilità possa essere fatta valere davanti all'autorità giudiziaria di uno Stato straniero.
Tutto ciò conferma che la Repubblica non ha il diritto di essere NTroparte_1
riconosciuta, nella presente controversia, immune dalla giurisdizione del giudice italiano, la cui giurisdizione deve essere quindi dichiarata»).
Tale principio è stato, inoltre, confermato da diverse pronunce successive (cfr. Cass., sez. un,
29/5/2008, nn. 14.199, 14.201, 14.202 e Cass., 23/5/2011, n. 11163).
L'interpretazione in questione ha posto l'indicazione per cui la crescente attenzione e consapevolezza per la tutela dei diritti umani avrebbe limitato la secolare consuetudine concernente l'immunità degli Stati con riferimento ai soli crimini di guerra e contro l'umanità, rappresentanti condotte offensive della parte più cospicua e resistente dei diritti presi in considerazione.
NT In reazione alla predetta affermazione, ha adito la Corte internazionale di Giustizia dell'Aja che, con la nota sentenza n. del 3/2/2012, ha risposto alla posizione maturata dalla giurisprudenza di legittimità italiana, rimarcando l'esistenza di una consuetudine che non ammette deroghe in tema di immunità degli Stati, neppure in caso di crimini internazionali, condannando l'Italia per NT aver sottoposto alla propria giurisdizione .
Nella medesima pronuncia la Corte ha sollecitato Italia e a trovare una soluzione della CP_1
controversia in via pattizia, anche in considerazione della rilevanza sul piano umanitario delle questioni discusse.
A tale pronuncia della CIG si sono uniformati sia la giurisprudenza italiana (cfr. Cass., sez. un.,
21/1/2014, n. 1136), sia il legislatore, che, con l. n. 5/2013, ha disposto l'adesione dell'Italia alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni e ha introdotto all'art. 3 la previsione per cui «quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso
l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha già
emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo», a pena di sottoposizione della pronuncia resa in contrasto a tale norma a revocazione sine die.
Il quadro normativo così delineato ha condotto alla pronuncia della Corte costituzionale n.
238/2014, con la quale la Corte ha chiarito che la consuetudine internazionale concernente l'immunità degli Stati, per come interpretata dalla CIG, non ha trovato ingresso nel nostro ordinamento giuridico in forza del meccanismo di adeguamento delineato dall'art. 10, comma 1,
Cost., in quanto avrebbe determinato un insanabile contrasto con il diritto di agire in giudizio per la tutela dei diritti fondamentali di cui agli artt. 2 e 24 cost.
Parimenti, la Corte ha annullato per contrarietà ai predetti parametri: i) l'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26
giugno 1945), «limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite,
esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della
Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012»; ii) l'art. 3 l. n. 5/2013, perché nell'imporre il rispetto delle pronunce della CIG circa l'immunità degli Stati avrebbe determinato il «totale sacrificio […] ad uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza
dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, sancito dalla combinazione degli artt.
2 e 24 della Costituzione repubblicana, riconoscendo l'immunità dello Stato straniero dalla
giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è
l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, quale è in particolare quello espresso attraverso atti ritenuti crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili
della persona».
Sulla scorta della predetta pronuncia, è emerso un nuovo filone giurisprudenziale a carico della
NT
, che ha condotto all'instaurazione di un ulteriore giudizio dinanzi alla CIG a cui il legislatore italiano ha cercato di porre rimedio mediante l'introduzione dell'art. 43 d.l. n. 36/2022, conv. con mod. in l. n. 79/2022 e da ultimo eseguito con d.m. 28/6/2023, rubricata «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione
di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945».
Tale ultima norma è stata oggetto di recente pronuncia della Corte costituzionale, la quale, chiamata dal Tribunale di Roma a decidere in ordine alla legittimità della limitazione all'esecuzione forzata realizzata con art. 43, comma 3, ne ha affermato la compatibilità con la
Costituzione, in quanto «la necessità di bilanciamento tra l'obbligo di rispetto dell'Accordo di
Bonn del 1961 e la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra, costituisce ragione giustificatrice sufficiente per una disciplina differenziata ed eccezionale, la quale segna
un non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei
risarcimenti dei danni da crimini di guerra» (cfr. C. cost., 21/7/2023, n. 159).
Pertanto, la disposizione normativa in commento, invocata da ambo le parti nel presente giudizio, rappresenta l'approdo ultimo in tema di immunità della RFG rispetto ai crimini commessi dal
Terzo Reich in Italia o contro i cittadini italiani negli anni successivi al 1943 e deve trovare applicazione nel presente giudizio.
Il tenore letterale della disposizione in parola è il seguente: «
1. Presso il MEF dell'economia e
delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e
contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano
o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1°
settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana
e la Repubblica reso esecutivo con decreto del Presidente della NTroparte_1
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente CP_6
articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza
passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero
entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali CP_6
liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita
l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per
l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio
in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le
procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma
1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di
danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi
sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10
marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi
sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio
alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro
11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 10.000.000 per
l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente
riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Pertanto, l'annosa vicenda concernente le liti in tema di delicta iure imperii commessi dalla ha condotto al ritorno allo schema pattizio di soluzione delle controversie, almeno per CP_1 come affermato nella rubrica dell'articolo. Se tale disposizione sembra aver definitivamente NT escluso ogni spazio per la sottoposizione della ai giudizi esecutivi concernenti le condanne a suo carico, non altrettanto è stato sancito per i giudizi di cognizione, poiché la norma individua, quale presupposto per l'accesso al fondo, l'ottenimento di «un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma
1».
All'esito della cennata disamina, è necessario individuare uno spazio residuo per il principio di immunità degli Stati, la cui esistenza è stata ribadita dalla CIG nel 2012, anche con riguardo ai fatti di cui si discute, in modo da realizzare, sulla scorta di quanto chiarito dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 238/2014, quel bilanciamento a cui fa riferimento la successiva interpretazione fornita dalla Corte con sentenza n. 159/2023, che consenta, da un lato, di non
NT violare le prerogative sovrane della e, dall'altro, di non private di tutela i cittadini italiani vittima di tali crimini.
Tale punto di approdo, per come suggerito dall'attenta lettura dell'art. 43 d.l. n. 36/2022, conv. NT con mod. in l. 79/2022, consiste nella limitazione della giurisdizione italiana nei confronti di ai soli poteri di accertamento e dichiarativi, con ciò confermandone l'immunità dalle prerogative di condanna ed esecutive. Tale conclusione è confermata dalla previsione normativa che richiede, quale titolo di accesso al Fondo, una pronuncia giudiziale avente a oggetto solamente l'accertamento e la liquidazione dei danni.
Tanto premesso, occorre segnalare che il quadro normativo e giurisprudenziale vigente suggerisce la conferma dell'estensione della giurisdizione italiana quantomeno in relazione all'oggetto della cognizione e dichiarazione del giudice, vale a dire con riguardo ai danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Tale affermazione impone di concludere per l'inoperatività dell'immunità dello Stato tedesco per quel che attiene alla pronuncia dichiarativa con cui vengono accertati i fatti commessi dal Terzo
Reich e quantificati i danni subiti dai cittadini italiani sottoposti a crimini di guerra o contro l'umanità. NTr L'affermazione circa la giurisdizione italiana non è esclusa, infine, dall'eccezione di per cui, nel caso di specie, non vi sarebbero gli estremi di crimini di guerra e/o contro l'umanità, in quanto si dovrebbe considerare come un prigioniero di guerra, ciò poiché, come Parte_2
meglio sarà chiarito oltre, il fatto illecito non appare scomponibile e il regime a cui i prigionieri sono stati sottoposti nei campi di concentramento tedeschi esula dalle disposizioni della
Convenzione dell'Aja sui prigionieri di Guerra e della Convenzione relativa al Trattamento dei
Prigionieri di Guerra di Ginevra del 27/7/1929.
C. Sulle questioni preliminari.
NT Fornita risposta positiva alla sussistenza della giurisdizione italiana nei confronti della , almeno sotto il profilo dei poteri di accertamento e dichiarativi del giudice nazionale, occorre prendere posizione circa le questioni preliminari eccepite dall'Avvocatura di Stato, relative: i) alla titolarità passiva del rapporto controverso;
ii) alla titolarità attiva dello stesso;
iii) alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
iv) alla rinuncia abdicativa allo stesso.
C.1. Con riguardo alla titolarità del versante passivo del rapporto controverso, occorre diversificare il discorso per quel che attiene alla posizione dei diversi convenuti.
NT C.1.1. In relazione a si deve concludere per la sua qualità di titolare del versante passivo del rapporto controverso e, conseguentemente, di contraddittore necessario nel presente giudizio.
Chiarito che l'immunità non opera per l'ordinamento giuridico italiano con riguardo ai crimini di guerra e contro l'umanità e confermato che il giudice italiano è titolare di poteri di cognizione e accertamento con riguardo alla verificazione di tali fatti di danno, se ne trae quale logico corollario che l'autore degli stessi debba essere citato in giudizio e, qualora lo ritenesse, debba potervi prendere parte ed esplicare le proprie difese.
Se, infatti, il giudice nazionale è dotato del potere di accertare e quantificare i danni patiti, mediante l'esperimento di un giudizio di parti, quale quello civile, tale accertamento non può che comportare la qualifica giuridica di litisconsorte necessario per colui che ne è l'autore e, nel caso
NT di specie, della che ha un legame di continuità con il Terzo Reich tedesco. NT Peraltro, ritenere che la non sia titolare del versante passivo del rapporto controverso,
trasformerebbe la disciplina di favore predisposta dal quadro normativo segnalato in un irragionevole vulnus, poiché non le si consentirebbe di prendere parte a giudizi vertenti sull'accertamento della commissione di fatti di speciosa gravità ad essa riferibili. NT Tanto premesso, considerata la regolare citazione in giudizio di e la sua mancata partecipazione al giudizio, deve esserne dichiarata la contumacia.
NTr C.1.2. Con riguardo, invece, a la partecipazione al presente giudizio è chiarita sulla scorta dell'art. 43, comma 6, d.l. 36/2022, conv. con mod. in l. 79/2022, a mezzo della previsione per cui: «Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura
dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa,
il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente».
Tale disposizione deve essere interpretata, come correttamente fatto dall'Avvocatura di Stato, nel senso che la notificazione sia da intendersi come prodromica all'effettiva partecipazione in giudizio quale parte non solo in senso formale, ma anche in senso sostanziale.
La ragione della predetta partecipazione è stata rinvenuta in una vicenda traslativa dell'obbligazione risarcitoria, assimilabile all'espromissione (cfr. Corte cost., 21/7/2023, n. 159), NTr ovvero all'accollo (cfr. comparsa di costituzione di p. 9).
Tale impostazione, pur essendo in grado di spiegare, sul piano dei rapporti sostanziali, la
NTr NT posizione ricoperta da nel presente giudizio e di consentire l'estromissione di , come vorrebbe parte convenuta, non convince pienamente.
In primo luogo, qualora si aderisse alla predetta impostazione l'odierno giudizio dovrebbe NTr concludersi con una condanna del al pagamento del risarcimento nei confronti di parte attrice che, tuttavia, non appare compatibile con il sistema indennitario delineato dall'art. 43.
In secondo luogo, non sembra che la vicenda traslativa del lato passivo dell'obbligazione corrisponda a ciò che si è realizzato nel caso concreto anche dal punto di vista della pretesa portata
NT liberatoria nei confronti di .
In tal senso, anche aderendo alla qualificazione proposta, di cui peraltro emerge la non perfetta assimilabilità delle figure richiamate (delegazione ed espromissione) alla fattispecie concreta ricorrente, al fine di qualificare il trasferimento del debito come liberatorio occorrerebbe una manifestazione di volontà del creditore che, nel caso di specie, chiaramente non sussiste, avendo
NT NTro parte attrice citato in giudizio e chiesto la condanna sia di , sia di
Inoltre, dalla predetta impasse non si potrebbe uscire neppure valorizzando i tratti peculiari della disposizione normativa in commento, poiché la legge non prevede espressamente che lo Stato italiano abbia acquisito il debito risarcitorio dallo Stato tedesco, né si afferma che i predetti giudizi
NTr debbano avere come unica parte processuale il
NTr Più coerentemente, deve ritenersi che la posizione assunta nel presente giudizio dal è legata ad un rapporto di garanzia ex lege, ancorché improprio, che si articola non già in una vicenda modificativa del versante passivo dell'obbligazione, ma affonda la propria giustificazione nell'impegno assunto dallo Stato italiano con l'accordo di Bonn del 1961, espressamente NT richiamato nella rubrica dell'art. 43, di tenere indenne degli effetti pregiudizievoli legati ai crimini commessi dal Terzo Reich in Italia o nei confronti di cittadini italiani.
NTr Cosicché, tale posizione consente al al pari di ciò che normalmente accade nei giudizi con terzi chiamati in garanzia, di far valere le difese concernenti il rapporto tra il danneggiato e il danneggiante/garantito, onde liberarsi degli eventuali effetti negativi derivanti dall'accertamento della pretesa creditoria avanzata da parte attrice. Parallelamente, la partecipazione in giudizio di
NTr NT consente a di non dover affrontare i costi insiti nella partecipazione attiva in giudizio, nella consapevolezza dell'impegno assunto dallo Stato italiano e dal ruolo processuale ascritto
NTr all'Avvocatura di Stato (nella difesa tecnica di , nel far valere le proprie difese.
Tale ottica è pienamente corrispondente alla ratio dell'art. 43, in quanto consente di completare il nucleo essenziale dell'immunità degli Stati, ridotto all'immunità dai poteri di condanna e di esecuzione giudiziale, con la facoltà di non prendere parte al giudizio vedendo ugualmente garantita una difesa attiva, grazie alla partecipazione ministeriale al giudizio.
Da tale impostazione deriva il corollario, conforme a quanto previsto dall'art. 43, per cui parte NTr attrice non ha un diritto di azione diretta nei confronti di , pertanto, la domanda concernente la condanna al pagamento dell'indennità prevista per il Fondo di cui all'art. 43 deve essere rigettata nel presente giudizio, poiché il pagamento in questione è conseguente all'esperimento di un peculiare procedimento amministrativo, previsto dal dm 28/6/2023 e, al momento, non ancora avviato.
C.2. Passando al versante attivo del rapporto controverso, parte attrice ha dimostrato, al contrario
NTr di quanto eccepito dal la propria qualità di erede di e, quindi, la titolarità Parte_2
iure hereditaris della pretesa azionata.
In particolare, ella ha fornito prova di essere figlia unica del danneggiato (cfr. doc. n. 7) e, in quanto tale, di essere destinataria della chiamata all'eredità in forza delle regole riguardanti la successione legittima. La delazione ereditaria in questione è stata accettata da parte attrice, ancorché tacitamente, in forza dell'art. 476 c.c., come risulta dall'esercizio, nel presente giudizio, dei diritti risarcitori originariamente spettanti al proprio de cuius, che l'odierna attrice non potrebbe altrimenti azionare se non in qualità di erede del padre.
Parimenti, risulta essere stata erede di come allegato da parte NTroparte_7 Parte_2 attrice, in qualità di moglie del primo e madre di quest'ultima. Ella, tuttavia, è morta prima dell'esercizio dell'azione risarcitoria (cfr. doc. n. 11 di parte attrice), cosicché la quota del credito verosimilmente spettante alla stessa (pari ad un mezzo) è stata correttamente azionata nel presente giudizio da in qualità di erede anche di sua madre, come provato in forza Parte_1
di elementi indiziari analoghi a quelli considerati a vantaggio del padre, (cfr. doc. nn. 7 e 17 di parte attrice).
C.3. Tanto chiarito in tema di titolarità passiva e attiva, si procede alla valutazione dell'eccezione di prescrizione.
Al fine di prendere posizione rispetto alla stessa è necessario premettere l'individuazione della legge applicabile al fatto di danno in questione, sulla scorta delle c.d. norme di conflitto contenute all'interno del diritto internazionale privato, vigenti al momento della commissione del fatto
(1943-1945).
In particolare, all'epoca le norme concernenti il diritto applicabile erano contenute nelle preleggi al c.c. del 1942 e, tra esse, è acconcio al caso di specie il criterio di collegamento contenuto all'art. 25, comma secondo, rubricato «legge regolatrice delle obbligazioni», che prevedeva: «le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale
esse derivano».
In tal senso, il Tribunale ritiene di qualificare il fatto di danneggiamento come avvenuto sul territorio italiano non potendo operare, come pure ha prospettato parte convenuta, un'indebita scomposizione della fattispecie tra cattura e deportazione, avvenute in Italia, e internamento e sottoposizione a condizioni disumane e schiavistiche, avvenuti in territorio tedesco.
Il criterio del luogo, dunque, impone di considerare la privazione della libertà contraria alle norme di diritto internazionale già perfezionata sul territorio nazionale, con applicazione del diritto italiano al caso di specie.
Tanto premesso, le disposizioni concernenti la prescrizione del diritto al risarcimento del danno sono contenute nell'art. 2947 c.c., che sancisce la regola della prescrizione nei cinque anni dalla verificazione del fatto, salvo che lo stesso possa essere qualificato come reato, nel qual caso il termine si estende a quanto previsto in relazione alla prescrizione della fattispecie criminosa.
Infine, qualora il reato si estinguesse per causa diversa dalla prescrizione, il quinquennio previsto dall'art. 2947, comma primo, c.c. decorrerebbe da tale data e non più da quella di verificazione del fatto, come previsto dall'art. 2947, comma terzo. NTr eccepisce la prescrizione del diritto controverso con riferimento a entrambe le disposizioni normative richiamate.
NTr C.3.1. Anzitutto, qualifica i crimini commessi nei confronti di come Parte_2 consistenti in una mera privazione della libertà personale configurante il delitto di cui all'art. 600
c.p. nella formulazione vigente ratione temporis, che prevedeva la sanzione da uno a quindici anni per «chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù»,
(disciplina più favorevole di quella prevista dall'attuale formulazione del predetto articolo).
Tale previsione, in combinato disposto con gli artt. 157, punto 2, e 158, comma primo, c.p.
avrebbe comportato la prescrizione del reato in questione nei quindici anni decorrenti dalla cessazione dello stato di schiavitù, avvenuta in data 11 aprile 1945, scaduti in data 11 aprile 1960.
Tale qualificazione non è condivisa dal Tribunale, poiché riduce il crimine di guerra riferibile al
NT Terzo Reich e, successivamente, alla , a mero reato di diritto interno, mentre ne è chiara l'illegittimità a livello internazionale con riguardo a quanto sancito dalla convenzione dell'Aja del 1907 riguardante “leggi e usi della guerra terrestre”, recante, quale allegato, il relativo regolamento e dalla Convenzione di Ginevra del 1929.
Tali convenzioni hanno disciplinato specificamente il regime giuridico dei prigionieri di guerra, con previsioni di carattere analogo. In particolare, gli artt. 4 e ss. del regolamento allegato alla
Convenzione dell'Aja hanno previsto che essi «[…] sono in potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati», «devono essere trattati con umanità», art. 5:
«possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono essere rinchiusi che per misura di
sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno necessitato tale
misura»; art 6: «lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno
alcun rapporto con le operazioni della guerra […] I lavori fatti per lo Stato sono pagati secondo le tariffe in vigore per i militari dell'esercito nazionale che eseguiscono gli stessi lavori, o, in mancanza, secondo una tariffa corrispondente ai lavori eseguiti»; art. 7: «Il Governo, in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, è incaricato del loro mantenimento».
La convenzione di Ginevra, analogamente, dispone all'art. 2 che «i prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica e non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati.
Essi devono essere trattati sempre con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza, dagli insulti e dalla pubblica curiosità. Le misure di rappresaglie nei loro confronti
devono essere proibite».
Le predette Convenzioni, in vigore al momento della commissione dei fatti di cui si discute, hanno anticipato e contribuito a dare corpo alla nozione di crimine di guerra di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale firmato a Londra l'8/8/1945, che riconduce a tale figura le seguenti condotte: «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati,
l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di
villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare».
È fatto notorio che le condizioni praticate nei lager tedeschi, ai quali NW deve certamente essere ricondotto, non rispettassero nessuna delle predette disposizioni, cosicché, non è possibile dubitare della qualificazione di crimine di guerra delle condotte di cui si discute nel presente giudizio.
La conseguente grave violazione del diritto alla libertà personale si mostra chiaramente contraria, nel caso di specie, al diritto internazionale consuetudinario, sorto ben prima dell'epoca dei fatti, con riguardo al trattamento dei prigionieri di guerra.
Tale qualificazione dell'illecito, peraltro, non è priva di risvolti sul piano della responsabilità risarcitoria che investe lo Stato autore della violazione, come previsto dall'art. 3 della convenzione dell'Aja («la Parte belligerante che violasse le disposizioni di detto Regolamento sarà tenuta, se vi ha luogo, al rifacimento del danno. Essa sarà responsabile di tutti gli atti
commessi da persone che fanno parte della sua forza armata»).
Le predette disposizioni sono ricognitive di un uso, affermatosi all'epoca della stipulazione della convenzione, che si è consolidato nell'ambito della comunità internazionale fino a integrare il livello di diritto consuetudinario generalmente riconosciuto, trovando ingresso nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 10 Cost.
Non può, dunque, ritenersi che il concetto di crimine di guerra attenga a un ordinamento, quello internazionale, altro e diverso da quello interno italiano, sulla cui scorta si chiede oggi il risarcimento del danno, poiché il rinvio operato dalla norma costituzionale richiamata, ne consente l'ingresso diretto nel nostro ordinamento giuridico.
Pertanto, le condotte prese in considerazione devono essere qualificate come crimine di guerra e, in quanto tali, non si prestano a essere ridotte nelle anguste maglie del diritto penale italiano, al
NTr contrario di quanto suggerito da NTr Precisata la qualificazione giuridica del crimine, l'eccezione di prescrizione sollevata da è infondata, in ragione dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, sancita da numerosi strumenti convenzionali emersi a partire dal Secondo dopo guerra.
Sul punto vanno richiamate le seguenti fonti internazionali: la Convenzione ONU, del 26 novembre 1968, la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 e l'art. 29 dello
Statuto della Corte penale internazionale del 1998.
La difensa ministeriale ritiene, tuttavia, che la previsione di imprescrittibilità non possa trovare applicazione ai crimini di cui si discute, essendo emersa solo successivamente alla commissione degli stessi. In tal senso, viene letta la mancata adesione dello Stato italiano alle Convenzioni del
1968 e del 1974, per aver rispettivamente previsto la retroattività del principio in parola, ovvero l'applicazione ai crimini non ancora prescritti.
Benché il contegno italiano abbia mostrato una certa sensibilità per la tematica della irretroattività dell'imprescrittibilità, esso non si mostra sufficiente ad escludere l'affermazione di una vera e propria norma consuetudinaria rispetto alla retroattività della disposizione in parola, con il che,
essendo le condotte contestate già stigmatizzabili come crimini di guerra, gli Stati autori delle violazioni sono chiamati a risponderne a prescindere del tutto dalla prescrizione, essendo concetto che mal si attaglia ai crimini di guerra e contro l'umanità.
Infatti, l'imprescrittibilità retroattiva di tali illeciti ha trovato ingresso nell'ordinamento italiano in forza dell'art. 10, comma 1, Cost., e conseguentemente deve trovare applicazione al caso concreto.
Non può ritenersi, come pure adombrato dalla difesa ministeriale, che, al pari quanto accaduto con il principio di immunità degli Stati, anche quello di retroattiva imprescrittibilità dei crimini in questione comporti una “rottura costituzionale” tra l'art. 10, comma 1, e l'art. 25 Cost.
Anzitutto, come sostenuto in una recente pronuncia della Suprema Corte, l'irretroattività è principio costituzionale pertinente all'ambito penale, che non trova immediata trasposizione ai casi in cui il giudice civile è investito soltanto indirettamente della valutazione in ordine alla generica rilevanza penale dei fatti di danno lamentati («il profilo è fondato, posto che il Collegio di merito ha evocato il principio d'irretroattività che la Costituzione, all'art. 25, secondo comma,
relaziona solo alla sanzionabilità penale;
in altri termini, ai fini civili, il disposto dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., permette un accertamento incidentale della responsabilità penale
astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato, non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale personale (Cass., 29/09/2004, n.
19566, pag. 6, secondo cui all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, il maggior termine di prescrizione è correlato all'astratta previsione
dell'illecito come reato)», cfr. Cass, sez. III, 9/2/2024, n. 3642).
Inoltre, la previsione costituzionale di cui all'art. 25 è volta a fornire una garanzia invalicabile per quanto concerne la posizione delle persone fisiche autrici di fatti delittuosi, ma non anche alla responsabilità per crimini di guerra riferibile agli Stati, entità sovrane la cui dimensione esistenziale non è posta su un rigido piano temporale come accade, invece, per le persone fisiche.
NT Tanto premesso, l'imprescrittibilità dei fatti imputati al Terzo Reich, prima, e alla , poi, comporta come conseguenza necessaria l'imprescrittibilità anche delle azioni risarcitorie privatistiche, sulla scorta degli artt. 3 Convenzione dell'Aja e 2947 c.c.
C.3.2. Non appare convincente, poi, l'eccezione di prescrizione sulla base dell'applicazione dell'art. 2947, comma 3, c.c., in ragione dell'estinzione del reato per morte del reo.
In primo luogo, per quanto già affermato nel precedente punto C.3.1., il riferimento normativo proposto non appare pertinente al caso di specie, essendo quest'ultimo incentrato sul crimine di guerra imputato alla Germania e non sulla ricostruzione della condotta delle persone fisiche che hanno concretamente agito, eseguendo gli ordini impartiti dal Terzo Reich.
Ad ogni modo, non vi è prova che gli autori materiali della deportazione di siano Parte_2
NTr morti e non convince il ragionamento presuntivo suggerito da in forza del quale si desumerebbe da una circostanza nota, concernente il tempo trascorso tra i predetti crimini di guerra e la data di proponimento della domanda, pari a 77 anni, la sussistenza di una circostanza ignota, quale la morte degli autori dei fatti in questione.
Come evidente, il processo inferenziale suggerito dall'Avvocatura di Stato si fonda sull'allegazione di elementi di presunzione, quali l'età minima per l'ingresso nell'esercito tedesco
(17 anni) e l'aspettativa di vita alla nascita in (79 anni), che non consentono, ancorché CP_1
unitamente al dato cronologico, di affermare con esattezza e rigore logico la morte degli autori del fatto. Infatti, anche volendo seguire tale riflessione, l'età attuale dei più giovani soldati nazional-socialisti sarebbe quella di 94 anni che, sebbene superiore ai 79 anni di vita media in non appare logicamente incompatibile con l'attuale esistenza in vita degli stessi. CP_1
L'argomento, di conseguenza, non integra il rigore logico richiesto al fine di ritenere provata la morte del reo e, conseguentemente, l'estinzione del reato e la prescrizione del diritto al risarcimento.
C.3.3. Si rigetta l'istanza concernente l'esperimento del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363- bis c.p.c. in tema di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno, poiché dalla sentenza citata nel precedente punto C.3.1. è possibile desumere la soluzione del presente giudizio senza dover ricorrere allo strumento suggerito.
C.4. Ciò posto in tema di prescrizione, deve escludersi che il diritto azionato si sia estinto per
NTr rinuncia abdicativa, come pure eccepito da
In particolare, la difesa ministeriale ritiene di poter evincere la rinuncia in questione dall'inerzia serbata dal danneggiato per il lungo periodo di tempo dalla cessazione del crimine al proponimento della domanda giudiziale.
Tuttavia, la mera inerzia non è idonea a far emergere una volontà dispositiva del proprio patrimonio, se non inserita all'interno di un contesto più ampio nel quale il contegno meramente passivo possa assumere il significato sociale caratteristico degli atti abdicativi, al punto da ingenerare un affidamento meritevole di tutela della controparte.
Ebbene, nel caso di specie, non solo non ricorrono elementi di contesto da cui poter desumere il significato abdicativo della condotta inerte di ma, al contrario, è possibile Parte_2
spiegare tale contegno in considerazione dei significativi ostacoli giuridici e materiali concernenti il proponimento di una domanda di risarcimento come quella proposta nel presente giudizio, rappresentati dagli accordi di Bonn e dal principio di immunità degli Stati.
Pertanto, anche tale eccezione deve essere rigettata.
della pretesa risarcitoria. CP_8
Risolte nei predetti termini le questioni preliminari, è possibile procedere all'analisi del merito della domanda risarcitoria, mediante l'accertamento della ricorrenza dei presupposti della pretesa in questione, concernenti rispettivamente: il fatto doloso o colposo, il danno ingiusto e il nesso di causalità materiale, essenziali ai fini dell'an debeatur; nonché il danno conseguenza, il nesso di causalità tra lesione rilevante e conseguenze immediate e dirette, per quanto concerne il quantum
debeatur.
D.1. In tema di an debeatur, parte attrice ha fornito la prova della deportazione e dell'internamento nel campo di NW, con conseguente sottoposizione a un durissimo regime di prigionia e ai lavori forzati.
In particolare, emerge dagli atti che il danneggiato, arruolato mediante leva, è Parte_2 stato iscritto al Compartimento Marittimo dell'esercito regio, quale Assistente fuochista e, in tale qualità, ha partecipato alla campagna militare degli anni dal 1940 al 1943 (cfr. doc. nn. 1 e 6 di parte attrice). In tale contesto fattuale, egli è stato vittima di rastrellamento dalle truppe tedesche, in data
9/9/1943, subendo la deportazione e l'internamento nel campo di lavoro di NW (cfr. doc. nn. 1, 2 e 16 di parte attrice).
Con riguardo alla durata dell'internamento, gli elementi di prova agli atti e i fatti notori concernenti la liberazione del campo dalle truppe nazional-socialiste, non consente di ritenere provata la sottoposizione a internamento di sino al 31/8/1945. Parte_2
Sebbene, infatti, tale data risulti indicata nell'estratto del foglio matricolare e dalla dichiarazione integrativa per la concessione dei benefici in favore dei combattenti della Seconda guerra mondiale (cfr. doc. nn. 1 e 16), essa è riportata come data di rimpatrio.
Di contro, l'attestazione prefettizia del 27/11/2002 e la Field Post Card del 6/5/1945, fanno risalire al maggio del 1945, ovvero a data anteriore, la cessazione del regime di internamento nel campo di concentramento (cfr. doc. nn. 2 e 13).
Infine, costituisce fatto notorio che il campo di lavoro di NW è stato liberato dalle truppe alleate in data 11/4/19451.
Pertanto, non essendo state allegate altre vicende successive alla liberazione del campo ad opera degli Alleati e della resistenza interna, il regime di grave privazione della libertà a cui è stato sottoposto non può che essere terminato in data 11/4/1945, ammontando alla Parte_2
complessiva durata di giorni 580.
Infine, egli è stato congedato in data 1°/11/1945, con ciò attestando il mantenimento della qualifica di militare italiano per tutto il periodo di internamento (cfr. doc. nn. 2 e 4 di parte attrice).
In ragione di tali avvenimenti, ad è stata conferita la Croce al Merito di Guerra Parte_2
dallo Stato Maggiore della Marina Militare italiana, in data 30/11/1950 (cfr. doc. n. 5).
A ulteriore comprova di tale elemento fattuale è stata depositata fotografia con assegnazione di numero di matricola, cartoline inviate nel periodo bellico ai familiari, documenti concernenti la liberazione da parte delle forze alleate e il rimpatrio in Italia (cfr. doc. n. 3, 11, 12, 13, 14 e 15 di parte attrice).
I provati elementi fattuali consentono di ritenere integrati i presupposti per la spettanza della richiesta risarcitoria avanzata, sotto il profilo dell'an debeatur.
Nel caso di specie, il fatto lesivo è integrato dalla cattura, con conseguente deportazione e internamento presso il campo di lavoro di NW, condotta dolosa posta in essere da funzionati del Terzo Reich, direttamente riferibile allo Stato tedesco in forza del rapporto di immedesimazione organica.
Tale condotta ha cagionato il danno evento, consistente nella lesione ingiusta, costituzionalmente e internazionalmente qualificata, dei beni della libertà personale e dignità (artt. 13 e 2 Cost.), a causa della sottoposizione al disumano regime di internamento sofferto dalle vittime del campo di lavoro di NW che si assume quale fatto notorio ex art. 115 c.p.c.
Occorre, infatti, ritenere gli atroci avvenimenti che hanno contraddistinto il regime di detenzione in essere nel più noti campi di lavoro, concentramento e sterminio tedeschi durante la Seconda guerra mondiale, tra i quali certamente rientra NW, parte del patrimonio dell'uomo di media cultura (cfr. sulla definizione di fatto notorio e sulla discrezionalità del giudice di merito nella loro individuazione Cass., sez. III, 15/2/2024, n. 4182).
I dati numerici concernenti il campo in questione riferiscono di una realtà strutturale imponente dell'estensione di 400.000 m2, contornata da 3,500 m di filo spinato elettrificato, dotata di 139 campi satellite, al cui interno sono stati complessivamente internati 277.800 persone provenienti da oltre 50 Paesi2.
Il nome del predetto campo di concentramento è tristemente noto per la sottoposizione degli internati a un crudele regime di detenzione annoverante uccisioni “eutanasiche” e di massa, esperimenti umani da parte di compagnie farmaceutiche, sistematica privazione di ogni decoro e forma di umano rispetto e l'adibizione ai lavori forzati, fenomeno incrementato verso la fine del conflitto e perpetrato di sovente a carico dei prigionieri di guerra provenienti dalle nazioni avversarie. Per queste ragioni, il nome NW è diventato sinonimo dei crimini nazional-
socialisti e oggi il sito ospita uno dei più importanti memoriali sul tema3.
Pertanto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti richiesti ai fini della spettanza del diritto al risarcimento sotto il profilo dell'an debeatur.
D.2.1. Con riferimento al quantum debeatur, il Tribunale ritiene provate e, quindi, risarcibili le conseguenze pregiudizievoli ordinariamente correlate al regime di privazione della libertà
personale sotto il profilo delle conseguenze non patrimoniali, ossia dinamico-relazionali, mentre considera come non adeguatamente allegati, né provati, elementi sufficienti per provvedere a una puntuale personalizzazione dei pregiudizi in questione, nonché al risarcimento delle conseguenze patrimoniali astrattamente correlate alla sottoposizione al regime schiavistico. Più nel dettaglio, si ritiene di negare anche nell'ipotesi di danni da crimini di guerra l'operatività dei c.d. danni in re ipsa, ossia pregiudizi che si ritengano risarcibili in forza della sola prova della lesione di un bene giuridico meritevole di tutela alla stregua del diritto vivente.
Al contempo, secondo l'id quod plerumque accidit è conseguenza necessariamente correlata alla privazione della libertà, in regime di restrizione illecita connotato da notori aspetti di violazione della dignità umana, la determinazione di gravi alterazioni sul piano dinamico-relazione e morale.
Pertanto, è necessario ricostruire i pregiudizi correlati alla lesione prospettata con ricorso a un meccanismo presuntivo in forza del quale dal fatto provato della privazione della libertà personale in condizioni di particolare vessazione, consente di trarre con rigore logico il fatto ignoto rappresentato dall'alterazione dinamico relazionale e dalla sofferenza soggettiva che è conseguenza normale e valevole per ciascuna persona umana che si trovi sottoposta al medesimo trattamento.
Tale impostazione si distingue dall'affermazione di un danno in re ipsa, poiché, essendo basata su un ragionamento presuntivo, consente la prova contraria di controparte, che, tuttavia, è
mancata nel caso di specie (cfr., da ultimo, Cass., sez. III, 22/7/2024, n. 20269, in tema di danni da diffamazione).
Con ciò si ritengono provate, ancorché per presunzioni, le conseguenze ordinariamente correlate alla privazione della libertà personale in regime di detenzione non dignitoso.
D.2.2. Con riguardo alla personalizzazione del danno, procedimento liquidatorio che consente di adeguare l'ammontare riconosciuto al danneggiato alle caratteristiche peculiari del singolo caso e che permette di distinguere tra pregiudizi ordinari e pregiudizi elettivi, ossia correlati alla peculiare posizione individuale del danneggiato, non sono stati allegati, né provati, elementi idonei a fare apparire più penosa la condizione di restrizione vissuta da rispetto Parte_2
a quanto sarebbe occorso a qualsiasi altro essere umano, sottoposto al medesimo regime.
Pertanto, non si procede alla personalizzazione dell'ammontare risarcitorio.
D.2.3. Parimenti non allegate e provate sono le conseguenze pregiudiziali sotto un profilo patrimoniale, che astrattamente avrebbero potuto trovare fondamento nella mancata retribuzione per l'attività prestata a vantaggio dello Stato tedesco per il periodo di internamento nel campo di lavoro.
D.3. Prima di procedere alla liquidazione del pregiudizio provato, occorre analizzare le eccezioni
NTr sollevate da con riguardo al quantum debeatur, rispettivamente concernenti il principio della compensatio lucri cum damno e il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227,
comma II, c.p.c. Entrambe le argomentazioni vanno rigettate per le seguenti considerazioni. D.3.1. In relazione alla compensatio lucri cum damno asseritamente operante in considerazione delle indennità già ricevute da parte del danneggiato a ristoro del proprio internamento presso il campo di NW, occorre rilevare che nulla è stato provato nel corso del giudizio. Pertanto,
l'eccezione va rigettata.
Parimenti, l'assenza di prova non può essere correlata al rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata, in via del tutto esplorativa, dalla difesa erariale nel corso del giudizio. In particolare, si osserva che, trattandosi di emolumenti pubblici, l'amministrazione ministeriale avrebbe potuto procurare i relativi dati aliunde, non avendo allegato un impedimento specifico al loro accesso ovvero altre condizioni che avrebbero potuto giustificare il ricorso all'art. 210 c.p.c.
D.3.2. Parimenti, non si ritiene di poter accogliere la richiesta di riduzione del risarcimento, in ragione della mancata attivazione da parte del danneggiato degli strumenti indennitari pur spettanti per i reduci da deportazione e internamento nei lager tedeschi.
Tale eccezione muove dall'assunto per cui la pronta attivazione del danneggiato avrebbe consentito di evitare l'acuirsi delle conseguenze pregiudizievoli in conseguenza del trascorrere del tempo, ai sensi dell'art. 1227, comma II, c.c.
Tuttavia, nel caso di specie, le conseguenze pregiudizievoli correlate alla lesione della libertà
personale sono cessate al momento della liberazione dal regime di internamento, cosicché non appare prospettabile che la condotta inerte di possa aver condotto a ulteriori Parte_2
conseguenze la lesione lamentata.
Il ragionamento proposto potrebbe, tutt'al più, riguardare il limitato aspetto della maturazione degli interessi moratori concernenti le somme liquidate ai fini risarcitori nel presente giudizio per il mancato adempimento del danneggiante al proprio obbligo risarcitorio nel corso dei pregressi decenni.
È ben vero, però, che tale danno non è direttamente correlato al fatto illecito contestato, quanto
NT al mancato tempestivo adempimento dell'obbligazione risarcitoria da parte di , rispetto al quale l'accesso a forme di ristoro per i crimini contestati non appare correlata causalmente.
Pertanto, quand'anche vi fosse stata la possibilità di accesso ai mezzi in questione, circostanza di cui non è stata fornita alcuna indicazione o prova corrispondente, il minor aggravio in termini di rivalutazione e interessi a maturare sulla somma liquidata sarebbe stato un semplice effetto materiale, ossia una mera occasione correlata alla libera scelta degli strumenti di tutela azionati dal danneggiato e non una causa a quest'ultimo imputabile ex art. 1227, comma II, c.c.
D.4. Per quanto attiene alla liquidazione del pregiudizio risarcibile, trattandosi di danno non patrimoniale conseguente alla lesione grave di beni giuridici costituzionalmente rilevanti, quali libertà e dignità, occorre procedere alla quantificazione su base equitativa di cui agli artt. 2056 e
1226 c.c.
In tal senso, il Tribunale non dispone di criteri univoci, diffusi nell'applicazione giurisprudenziale, al contrario di quanto accade per la lesione di altri beni (integrità fisica, rapporti familiari), cui poter prender le mosse per la liquidazione del danno come previsto dall'art. 43, comma 2, d.l. n. 36/2022.
Si ritiene, pertanto, di dover ancorare tale operazione a un parametro che possa essere applicato nel caso di specie e trovare una certa diffusione e condivisione nella giurisprudenza che da ultimo si va formando sul tema, al fine di evitare quantificazioni del tutto arbitrarie.
In tal senso, il parametro che si ritiene corrispondere a quanto richiesto consiste nell'applicazione dei valori previsti dalle tabelle di Milano per la liquidazione dell'inabilità temporanea totale, normalmente correlata alle lesioni dell'integrità psico-fisica.
Sebbene i beni giuridici presi in considerazione nel presente giudizio siano differenti da quelli valutati dalle predette tabelle, la tipologia e l'entità delle conseguenze normalmente ad essi correlate possono essere astrattamente accostate. Più specificamente, la privazione della libertà personale in condizioni disumane e degradanti, nonché la sottoposizione a lavoro forzato, si ritiene ingenerare un peggioramento complessivo del versante dinamico-relazionale e una sofferenza soggettiva paragonabili, ancorché non sovrapponibili, a quanto normalmente provato da chi, vittima di un sinistro, si ritrovi per un certo periodo di tempo nell'impossibilità totale di attendere alle normali attività della propria vita.
Conseguentemente, appare congrua la quantificazione del danno che tenga conto dell'ammontare giornaliero per inabilità temporanea assoluta, pari a € 115,00 (di cui 84,00 per componente dinamico-relazionale e 31,00 per sofferenza soggettiva) per ciascun giorno di detenzione, cosicché la liquidazione giudiziale del danno si attesta al valore di € 66.700,00 (115,00 x 580).
D.5. In conclusione, considerando quanto affermato in tema di poteri di condanna nei confronti
NT della e dei limiti coessenziali al presente giudizio alla luce dell'art. 43 d.l. n. 36/2022, conv. con mod. in l. n. 79/2022, il Tribunale accerta e dichiara la responsabilità del Terzo Reich, oggi
NT
, per la lesione dei diritti fondamentali di , conseguente alla cattura, Parte_2
deportazione e internamento nel campo di lavoro di NW a far data dal 9/9/1943 all'11/4/1945.
Pertanto, il Tribunale liquida i danni conseguenti alla predetta lesione nell'ammontare di €
66.700,00. D.6. Sugli importi così liquidati, in quanto debito di valore e non di valuta, vanno aggiunti gli interessi compensativi, da intendere quale componente del “lucro cessante” (mancato guadagno).
Circa la natura e la decorrenza di detti interessi, secondo l'insegnamento costante della Cass. S.U.
n. 1712/1995, essendo volti a compensare il danneggiato del mancato godimento della somma liquidata (come componente del lucro cessante o mancato guadagno), essi concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende, invece, alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito, e non decorrono dalla pubblicazione della sentenza ma devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (cfr. Cass. n. 12228/2016 e n. 2037/2019).
Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi decorreranno non sulla somma valutata all'attualità,
bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (Cass., Sez. Un., 17.02.1995. n. 1712; Cass.
08.05.1998, n. 4677): nella specie, l'importo sopra liquidato va “devalutato” alla data del fatto,
11 aprile 1945, e poi su detto importo - rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT
FOI relative al costo della vita - vanno calcolati gli interessi legali, fino al 2 giugno 1961, data degli accordi di Bonn. Da tale momento, infatti, il mancato godimento della somma oggi liquidata
NT non è imputabile a , in quanto quest'ultima ha legittimamente riposto affidamento sulle clausole di garanzia contenute negli accordi di Bonn del 1961.
NTr D.7. Si rigetta la domanda di condanna di al pagamento dell'indennità di cui al predetto art. 43, essendo tale pagamento subordinato all'esperimento della procedura amministrativa prevista dal comma 1, e dal d.m. del 28/6/2023 con cui è stata data attuazione a tale disposizione normativa.
Sebbene, infatti, la sentenza di accertamento e liquidazione del danno sia un presupposto indefettibile per l'accesso al fondo, essa non deve e non può contenere la condanna diretta del NTr per il pagamento dell'indennità. Quest'ultima, infatti, sarà conseguita dal danneggiato mediante l'esperimento della procedura amministrativa di accesso al fondo e, pertanto, sarà sottoposta all'esercizio della discrezionalità insita nello svolgimento dello stesso, anche in considerazione dell'esigenza di razionamento proporzionale delle risorse messe a disposizione.
In ultimo, l'esclusione della ricorrenza degli istituti giuridici relativi alla circolazione del versante NT NTr passivo del rapporto obbligatorio tra parte attrice, e (espromissione e accollo), in
NTr quanto ritenute non convincenti nel presente giudizio, impedisce di ritenere che sia direttamente obbligato nei confronti del danneggiato.
NT Aderendo, infatti, alla più convincente figura della garanzia impropria ex lege, solamente potrebbe azionare pretese dirette nei confronti dello Stato italiano. E. Spese di lite.
Le spese di lite vengono compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c. in ragione della complessità della materia, che ha imposto la soluzione di molte questioni interpretative oggetto di differenti orientamenti emersi nella giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale negli anni precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G.
n. 3423/2022, vertente tra le parti indicate in epigrafe così provvede:
▪ accerta la responsabilità della Repubblica di Germania, in continuità con il Terzo CP_1
Reich tedesco, per la sottoposizione di a prelevamento, deportazione e Parte_2
internamento nel Campo di lavoro di NW, a far data dal 9/9/1943 e sino all'11/4/1945;
▪ liquida in favore di erede di il danno subito in Parte_1 Parte_2
ragione della predetta lesione in complessivi € 66.700,00 con interessi computati dal giorno della liberazione sino al 2 luglio 1961, al tasso legale sulla somma dapprima devalutata alla data dell'11/4/2023, e rivalutata anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI sul costo della vita;
▪ rigetta per il resto;
▪ spese compensate.
Così deciso in Trieste, il 6/6/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ciò è riferito, tra gli altri, nel sito istituzionale del campo, espressamente citato da parte attrice, consultabile all'indirizzo Liberation - NW Memorial, ultimo accesso 17/2/2024. 2 Dati ufficiali reperibili presso il sito istituzionale del memoriale del NW Memorial, consultabile presso il sito Facts and figures - NW Memorial, accesso in data 17/2/2025. 3 Cfr. NW Homepage - NW Memorial, ultimo accesso in data 17/2/2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 3423 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2024, con l'assegnazione in favore delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali, vertente;
TRA
( ), elettivamente domiciliata in Trieste, Parte_1 C.F._1 alla Via Cesare Beccaria, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Maddalena Neami
parte attrice
E
, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro- NTroparte_1
tempore;
parte convenuta contumace
E
, in persona del Ministro in carica, NTroparte_2
elettivamente domiciliato in Trieste, alla P.zza Dalmazia, n. 3, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, nella persona del Dott. Marco Meloni,
Avvocato dello Stato parte convenuta
OGGETTO: azione risarcitoria per crimini di guerra/contro l'umanità commessi dal Terzo Reich durante la Seconda guerra mondiale, ex art. 43 d.l. n. 36/2022 conv. con mod. in l. 79/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La procuratrice di parte attrice ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8/4/2025, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate all'udienza del 22/10/2024, mentre parte convenuta, assente alla predetta udienza, ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Breve descrizione delle vicende processuali.
Con atto di citazione depositato in data 4/11/2022 l'odierna attrice ha evocato in giudizio
NT
(in seguito, breviter, anche ) e il NTroparte_1 NTroparte_2
NTr
(in seguito, breviter, anche al fine di sentir accertare e dichiarare la
[...]
NT responsabilità di per i danni arrecati ad padre e de cuius di parte attrice, a Parte_2
causa della deportazione dello stesso, quale militare italiano, nel campo di concentramento di
NT NW dal 9/9/1943 al 31/8/1945, con conseguente condanna di al risarcimento dei
NTr danni nell'ammontare di € 78.904,00 e di ad erogare le somme di cui all'art. 43 d.l. 36/2022. NT
non si è costituita in giudizio.
NTr Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/3/2023, si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, la carenza di titolarità del versante passivo del rapporto
NT controverso da parte di , la prescrizione della pretesa risarcitoria di parte attrice o la decadenza ai sensi dell'art. 43, comma sesto, d.l. n. 36/2022, l'estinzione per rinuncia dei diritti azionati, la carenza di titolarità del versante attivo del rapporto controverso e, in via principale, la riduzione del danno risarcibile in forza dell'operatività della compensatio lucri cum damno e dell'art. 1227, comma II, c.c.
La causa è stata trattata mediante lo scambio delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., vigente ratione temporis, ed è stata istruita documentalmente, senza l'acquisizione di prove costituende. In data 3/2/2024 la causa è stata assegnata al Giudice Dott. Andrea D'Alessio, il quale all'udienza del 22/10/2024 ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
NT Avvedutosi circa la carenza di prova dell'esito della notificazione a il giudice ha rimesso la causa sul ruolo, assegnando termine per provare il buon esito della notificazione, fissando, inoltre,
udienza di discussione orale, sostituita con note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto dedotto nelle note in sostituzione d'udienza il Giudice ha trattenuto la causa in decisione in data 7/5/2024, riservando il deposito della sentenza a giorni 30.
B. Questioni pregiudiziali.
Pregiudizialmente, si procede ad analizzare le questioni di rito, rispettivamente concernenti: la giurisdizione del giudice italiano con riguardo ai fatti in narrativa e la conseguente operatività
NT dell'immunità della rispetto alla predetta giurisdizione.
B.1. La tematica del Foro dotato di giurisdizione per i fatti dedotti in atto di citazione si pone in relazione ai profili di estraneità relativi alla nazionalità dei danneggianti, al luogo di commissione del fatto e di produzione delle conseguenze pregiudizievoli, posto che la deportazione è iniziata in Italia ed è proseguita in CP_1
La problematica precede logicamente la questione concernente l'immunità dello Stato tedesco, sul piano squisitamente processuale, con riguardo all'individuazione del Foro competente a livello transnazionale, sulla scorta del c.d. diritto processuale civile internazionale. Il rilievo essenzialmente processuale della controversia consente di ritenere applicabile le disposizioni vigenti alla data del proponimento dell'atto di citazione, come previsto dall'art. 5, c.p.c. recante la chiara previsione per cui «La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non
hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo».
Il Tribunale ritiene, pertanto, sussistente la giurisdizione italiana in applicazione dell'art. 3, comma primo, l. n. 218/1995, che consente di radicare il giudizio dinanzi all' italiana nei CP_5
casi in cui il convenuto, come nel caso di specie, ha una rappresentanza stabile sul territorio
NT nazionale, come deve ritenersi per , dotata di Ambasciata in Italia.
Peraltro, la giurisdizione italiana può trovare fondamento nel principio di giurisdizione universale che connota la materia dei crimini di guerra, di cui si discute nel presente giudizio (cfr. Cass., sez.
un., 11/3/2004, n. 5044: «si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale (sentenza
Furundzya, 155 e 156): in alcuni casi la loro repressione è stata anzi prevista come obbligatoria (così, in particolare, l'art. 146 della IV Convenzione di Ginevra, relativa alla protezione delle
persone civili in tempo di guerra). Per la stessa ragione, non si dubita che il principio della universalità della giurisdizione valga anche per i processi civili che traggono origine da tali
reati»).
Si esclude, invece, l'applicazione della Convenzione di Bruxelles sulla giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in quanto la stessa non trova applicazione alle controversie relative ad attività che costituiscono espressione della sovranità dei singoli Stati, come affermato dalla Corte di Giustizia UE (cfr. CGUE, 21 aprile 1993, C-171/91;
16 dicembre 1980, C-814/79; 14 ottobre 1976, C-29/76).
B.2. Affermata la giurisdizione dell'A.G. italiana, si pone l'annosa questione concernente
NT l'immunità di per ciò che concerne le pretese risarcitorie avanzate, iure proprio o iure hereditatis, in relazione ai gravissimi fatti commessi durante il secondo conflitto mondiale dal
Terzo Reich tedesco.
Tale questione è stata alimentata dall'esistenza della consuetudine internazionale che esclude la sottoposizione degli Stati all'autorità di altri Stati, in qualità di soggetti dotati di sovranità
(superiorem non recognoscentes) che si relazionano su un piano di parità nei rapporti di diritto internazionale e, a fortiori, interno (par in parem non habet iudicium).
NT Tale principio ha informato i rapporti tra Repubblica italiana e , dalla cessazione del Secondo conflitto mondiale sino alla nota sentenza della Corte di cassazione n. 5044 del 2004, poiché in
NT tale lasso di tempo le pretese risarcitorie dei cittadini italiani nei confronti della a causa delle atrocità ai loro danni commesse dal terzo Reich tedesco, sono state disciplinate dall'art. 2 dall'accordo di Bonn del 1961, «1. Il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane,
ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone
fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
2. Il Governo italiano terrà indenne la Repubblica di Germania e le persone fisiche e CP_1
giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o
giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette».
Inoltre, l'art. 1 l. n. 404 del 1963, con cui l'Italia ha eseguito i predetti accordi, chiarisce la NT pertinenza dei fondi versati da ai danni conseguenti ai crimini commessi dal Terzo Reich in
Italia, prevedendo: «la Repubblica Federale di Germania si impegna a versare alla Repubblica
italiana 40 milioni di DM favore di cittadini italiani [;] i quali per ragione di razza, fede o ideologia siano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali
misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni. Il modo di utilizzare tali somme a
favore delle categorie suindicate è rimesso alla valutazione del Governo della Repubblica italiana».
Tale approccio è stato superato dalla giurisprudenza di legittimità italiana con la nota sentenza a sezioni unite n. 5044/2004, con la quale la Suprema Corte ha escluso dall'immunità degli Stati nei giudizi concernenti la responsabilità per i crimini internazionali, con ciò operando una ricognizione della stessa norma consuetudinaria, sottoponendola a una lettura restrittiva, in linea con l'affermazione dei diritti umani al vertice del sistema giuridico e valoriale della comunità internazionale (cfr. Cass., sez. un., 11/3/2004, n. 5044: «è ormai pacifico che, in presenza di crimini internazionali, l'immunità funzionale degli organi dello Stato estero non può essere invocata.[…] L'immunità funzionale, secondo l'opinione prevalente, costituisce specificazione di quella che compete agli Stati, poiché risponde all'esigenza di impedire che il divieto di convenire
in giudizio lo Stato straniero possa essere vanificato agendo nei confronti della persona mediante la quale la sua attività si è esternata. Ma se il rilievo è esatto, come sembra a questa Corte, deve
allora convenirsi con quanti affermano che se l'immunità funzionale non può trovare
applicazione, perché l'atto compiuto si configura quale crimine internazionale, non vi è alcuna valida ragione per tener ferma l'immunità dello Stato e per negare, conseguentemente, che la sua
responsabilità possa essere fatta valere davanti all'autorità giudiziaria di uno Stato straniero.
Tutto ciò conferma che la Repubblica non ha il diritto di essere NTroparte_1
riconosciuta, nella presente controversia, immune dalla giurisdizione del giudice italiano, la cui giurisdizione deve essere quindi dichiarata»).
Tale principio è stato, inoltre, confermato da diverse pronunce successive (cfr. Cass., sez. un,
29/5/2008, nn. 14.199, 14.201, 14.202 e Cass., 23/5/2011, n. 11163).
L'interpretazione in questione ha posto l'indicazione per cui la crescente attenzione e consapevolezza per la tutela dei diritti umani avrebbe limitato la secolare consuetudine concernente l'immunità degli Stati con riferimento ai soli crimini di guerra e contro l'umanità, rappresentanti condotte offensive della parte più cospicua e resistente dei diritti presi in considerazione.
NT In reazione alla predetta affermazione, ha adito la Corte internazionale di Giustizia dell'Aja che, con la nota sentenza n. del 3/2/2012, ha risposto alla posizione maturata dalla giurisprudenza di legittimità italiana, rimarcando l'esistenza di una consuetudine che non ammette deroghe in tema di immunità degli Stati, neppure in caso di crimini internazionali, condannando l'Italia per NT aver sottoposto alla propria giurisdizione .
Nella medesima pronuncia la Corte ha sollecitato Italia e a trovare una soluzione della CP_1
controversia in via pattizia, anche in considerazione della rilevanza sul piano umanitario delle questioni discusse.
A tale pronuncia della CIG si sono uniformati sia la giurisprudenza italiana (cfr. Cass., sez. un.,
21/1/2014, n. 1136), sia il legislatore, che, con l. n. 5/2013, ha disposto l'adesione dell'Italia alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni e ha introdotto all'art. 3 la previsione per cui «quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso
l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha già
emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo», a pena di sottoposizione della pronuncia resa in contrasto a tale norma a revocazione sine die.
Il quadro normativo così delineato ha condotto alla pronuncia della Corte costituzionale n.
238/2014, con la quale la Corte ha chiarito che la consuetudine internazionale concernente l'immunità degli Stati, per come interpretata dalla CIG, non ha trovato ingresso nel nostro ordinamento giuridico in forza del meccanismo di adeguamento delineato dall'art. 10, comma 1,
Cost., in quanto avrebbe determinato un insanabile contrasto con il diritto di agire in giudizio per la tutela dei diritti fondamentali di cui agli artt. 2 e 24 cost.
Parimenti, la Corte ha annullato per contrarietà ai predetti parametri: i) l'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26
giugno 1945), «limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite,
esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della
Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012»; ii) l'art. 3 l. n. 5/2013, perché nell'imporre il rispetto delle pronunce della CIG circa l'immunità degli Stati avrebbe determinato il «totale sacrificio […] ad uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza
dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, sancito dalla combinazione degli artt.
2 e 24 della Costituzione repubblicana, riconoscendo l'immunità dello Stato straniero dalla
giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è
l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, quale è in particolare quello espresso attraverso atti ritenuti crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili
della persona».
Sulla scorta della predetta pronuncia, è emerso un nuovo filone giurisprudenziale a carico della
NT
, che ha condotto all'instaurazione di un ulteriore giudizio dinanzi alla CIG a cui il legislatore italiano ha cercato di porre rimedio mediante l'introduzione dell'art. 43 d.l. n. 36/2022, conv. con mod. in l. n. 79/2022 e da ultimo eseguito con d.m. 28/6/2023, rubricata «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione
di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945».
Tale ultima norma è stata oggetto di recente pronuncia della Corte costituzionale, la quale, chiamata dal Tribunale di Roma a decidere in ordine alla legittimità della limitazione all'esecuzione forzata realizzata con art. 43, comma 3, ne ha affermato la compatibilità con la
Costituzione, in quanto «la necessità di bilanciamento tra l'obbligo di rispetto dell'Accordo di
Bonn del 1961 e la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra, costituisce ragione giustificatrice sufficiente per una disciplina differenziata ed eccezionale, la quale segna
un non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei
risarcimenti dei danni da crimini di guerra» (cfr. C. cost., 21/7/2023, n. 159).
Pertanto, la disposizione normativa in commento, invocata da ambo le parti nel presente giudizio, rappresenta l'approdo ultimo in tema di immunità della RFG rispetto ai crimini commessi dal
Terzo Reich in Italia o contro i cittadini italiani negli anni successivi al 1943 e deve trovare applicazione nel presente giudizio.
Il tenore letterale della disposizione in parola è il seguente: «
1. Presso il MEF dell'economia e
delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e
contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano
o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1°
settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana
e la Repubblica reso esecutivo con decreto del Presidente della NTroparte_1
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente CP_6
articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza
passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero
entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali CP_6
liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita
l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per
l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio
in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le
procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma
1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di
danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi
sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10
marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi
sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio
alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro
11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 10.000.000 per
l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente
riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Pertanto, l'annosa vicenda concernente le liti in tema di delicta iure imperii commessi dalla ha condotto al ritorno allo schema pattizio di soluzione delle controversie, almeno per CP_1 come affermato nella rubrica dell'articolo. Se tale disposizione sembra aver definitivamente NT escluso ogni spazio per la sottoposizione della ai giudizi esecutivi concernenti le condanne a suo carico, non altrettanto è stato sancito per i giudizi di cognizione, poiché la norma individua, quale presupposto per l'accesso al fondo, l'ottenimento di «un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma
1».
All'esito della cennata disamina, è necessario individuare uno spazio residuo per il principio di immunità degli Stati, la cui esistenza è stata ribadita dalla CIG nel 2012, anche con riguardo ai fatti di cui si discute, in modo da realizzare, sulla scorta di quanto chiarito dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 238/2014, quel bilanciamento a cui fa riferimento la successiva interpretazione fornita dalla Corte con sentenza n. 159/2023, che consenta, da un lato, di non
NT violare le prerogative sovrane della e, dall'altro, di non private di tutela i cittadini italiani vittima di tali crimini.
Tale punto di approdo, per come suggerito dall'attenta lettura dell'art. 43 d.l. n. 36/2022, conv. NT con mod. in l. 79/2022, consiste nella limitazione della giurisdizione italiana nei confronti di ai soli poteri di accertamento e dichiarativi, con ciò confermandone l'immunità dalle prerogative di condanna ed esecutive. Tale conclusione è confermata dalla previsione normativa che richiede, quale titolo di accesso al Fondo, una pronuncia giudiziale avente a oggetto solamente l'accertamento e la liquidazione dei danni.
Tanto premesso, occorre segnalare che il quadro normativo e giurisprudenziale vigente suggerisce la conferma dell'estensione della giurisdizione italiana quantomeno in relazione all'oggetto della cognizione e dichiarazione del giudice, vale a dire con riguardo ai danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Tale affermazione impone di concludere per l'inoperatività dell'immunità dello Stato tedesco per quel che attiene alla pronuncia dichiarativa con cui vengono accertati i fatti commessi dal Terzo
Reich e quantificati i danni subiti dai cittadini italiani sottoposti a crimini di guerra o contro l'umanità. NTr L'affermazione circa la giurisdizione italiana non è esclusa, infine, dall'eccezione di per cui, nel caso di specie, non vi sarebbero gli estremi di crimini di guerra e/o contro l'umanità, in quanto si dovrebbe considerare come un prigioniero di guerra, ciò poiché, come Parte_2
meglio sarà chiarito oltre, il fatto illecito non appare scomponibile e il regime a cui i prigionieri sono stati sottoposti nei campi di concentramento tedeschi esula dalle disposizioni della
Convenzione dell'Aja sui prigionieri di Guerra e della Convenzione relativa al Trattamento dei
Prigionieri di Guerra di Ginevra del 27/7/1929.
C. Sulle questioni preliminari.
NT Fornita risposta positiva alla sussistenza della giurisdizione italiana nei confronti della , almeno sotto il profilo dei poteri di accertamento e dichiarativi del giudice nazionale, occorre prendere posizione circa le questioni preliminari eccepite dall'Avvocatura di Stato, relative: i) alla titolarità passiva del rapporto controverso;
ii) alla titolarità attiva dello stesso;
iii) alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
iv) alla rinuncia abdicativa allo stesso.
C.1. Con riguardo alla titolarità del versante passivo del rapporto controverso, occorre diversificare il discorso per quel che attiene alla posizione dei diversi convenuti.
NT C.1.1. In relazione a si deve concludere per la sua qualità di titolare del versante passivo del rapporto controverso e, conseguentemente, di contraddittore necessario nel presente giudizio.
Chiarito che l'immunità non opera per l'ordinamento giuridico italiano con riguardo ai crimini di guerra e contro l'umanità e confermato che il giudice italiano è titolare di poteri di cognizione e accertamento con riguardo alla verificazione di tali fatti di danno, se ne trae quale logico corollario che l'autore degli stessi debba essere citato in giudizio e, qualora lo ritenesse, debba potervi prendere parte ed esplicare le proprie difese.
Se, infatti, il giudice nazionale è dotato del potere di accertare e quantificare i danni patiti, mediante l'esperimento di un giudizio di parti, quale quello civile, tale accertamento non può che comportare la qualifica giuridica di litisconsorte necessario per colui che ne è l'autore e, nel caso
NT di specie, della che ha un legame di continuità con il Terzo Reich tedesco. NT Peraltro, ritenere che la non sia titolare del versante passivo del rapporto controverso,
trasformerebbe la disciplina di favore predisposta dal quadro normativo segnalato in un irragionevole vulnus, poiché non le si consentirebbe di prendere parte a giudizi vertenti sull'accertamento della commissione di fatti di speciosa gravità ad essa riferibili. NT Tanto premesso, considerata la regolare citazione in giudizio di e la sua mancata partecipazione al giudizio, deve esserne dichiarata la contumacia.
NTr C.1.2. Con riguardo, invece, a la partecipazione al presente giudizio è chiarita sulla scorta dell'art. 43, comma 6, d.l. 36/2022, conv. con mod. in l. 79/2022, a mezzo della previsione per cui: «Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura
dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa,
il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente».
Tale disposizione deve essere interpretata, come correttamente fatto dall'Avvocatura di Stato, nel senso che la notificazione sia da intendersi come prodromica all'effettiva partecipazione in giudizio quale parte non solo in senso formale, ma anche in senso sostanziale.
La ragione della predetta partecipazione è stata rinvenuta in una vicenda traslativa dell'obbligazione risarcitoria, assimilabile all'espromissione (cfr. Corte cost., 21/7/2023, n. 159), NTr ovvero all'accollo (cfr. comparsa di costituzione di p. 9).
Tale impostazione, pur essendo in grado di spiegare, sul piano dei rapporti sostanziali, la
NTr NT posizione ricoperta da nel presente giudizio e di consentire l'estromissione di , come vorrebbe parte convenuta, non convince pienamente.
In primo luogo, qualora si aderisse alla predetta impostazione l'odierno giudizio dovrebbe NTr concludersi con una condanna del al pagamento del risarcimento nei confronti di parte attrice che, tuttavia, non appare compatibile con il sistema indennitario delineato dall'art. 43.
In secondo luogo, non sembra che la vicenda traslativa del lato passivo dell'obbligazione corrisponda a ciò che si è realizzato nel caso concreto anche dal punto di vista della pretesa portata
NT liberatoria nei confronti di .
In tal senso, anche aderendo alla qualificazione proposta, di cui peraltro emerge la non perfetta assimilabilità delle figure richiamate (delegazione ed espromissione) alla fattispecie concreta ricorrente, al fine di qualificare il trasferimento del debito come liberatorio occorrerebbe una manifestazione di volontà del creditore che, nel caso di specie, chiaramente non sussiste, avendo
NT NTro parte attrice citato in giudizio e chiesto la condanna sia di , sia di
Inoltre, dalla predetta impasse non si potrebbe uscire neppure valorizzando i tratti peculiari della disposizione normativa in commento, poiché la legge non prevede espressamente che lo Stato italiano abbia acquisito il debito risarcitorio dallo Stato tedesco, né si afferma che i predetti giudizi
NTr debbano avere come unica parte processuale il
NTr Più coerentemente, deve ritenersi che la posizione assunta nel presente giudizio dal è legata ad un rapporto di garanzia ex lege, ancorché improprio, che si articola non già in una vicenda modificativa del versante passivo dell'obbligazione, ma affonda la propria giustificazione nell'impegno assunto dallo Stato italiano con l'accordo di Bonn del 1961, espressamente NT richiamato nella rubrica dell'art. 43, di tenere indenne degli effetti pregiudizievoli legati ai crimini commessi dal Terzo Reich in Italia o nei confronti di cittadini italiani.
NTr Cosicché, tale posizione consente al al pari di ciò che normalmente accade nei giudizi con terzi chiamati in garanzia, di far valere le difese concernenti il rapporto tra il danneggiato e il danneggiante/garantito, onde liberarsi degli eventuali effetti negativi derivanti dall'accertamento della pretesa creditoria avanzata da parte attrice. Parallelamente, la partecipazione in giudizio di
NTr NT consente a di non dover affrontare i costi insiti nella partecipazione attiva in giudizio, nella consapevolezza dell'impegno assunto dallo Stato italiano e dal ruolo processuale ascritto
NTr all'Avvocatura di Stato (nella difesa tecnica di , nel far valere le proprie difese.
Tale ottica è pienamente corrispondente alla ratio dell'art. 43, in quanto consente di completare il nucleo essenziale dell'immunità degli Stati, ridotto all'immunità dai poteri di condanna e di esecuzione giudiziale, con la facoltà di non prendere parte al giudizio vedendo ugualmente garantita una difesa attiva, grazie alla partecipazione ministeriale al giudizio.
Da tale impostazione deriva il corollario, conforme a quanto previsto dall'art. 43, per cui parte NTr attrice non ha un diritto di azione diretta nei confronti di , pertanto, la domanda concernente la condanna al pagamento dell'indennità prevista per il Fondo di cui all'art. 43 deve essere rigettata nel presente giudizio, poiché il pagamento in questione è conseguente all'esperimento di un peculiare procedimento amministrativo, previsto dal dm 28/6/2023 e, al momento, non ancora avviato.
C.2. Passando al versante attivo del rapporto controverso, parte attrice ha dimostrato, al contrario
NTr di quanto eccepito dal la propria qualità di erede di e, quindi, la titolarità Parte_2
iure hereditaris della pretesa azionata.
In particolare, ella ha fornito prova di essere figlia unica del danneggiato (cfr. doc. n. 7) e, in quanto tale, di essere destinataria della chiamata all'eredità in forza delle regole riguardanti la successione legittima. La delazione ereditaria in questione è stata accettata da parte attrice, ancorché tacitamente, in forza dell'art. 476 c.c., come risulta dall'esercizio, nel presente giudizio, dei diritti risarcitori originariamente spettanti al proprio de cuius, che l'odierna attrice non potrebbe altrimenti azionare se non in qualità di erede del padre.
Parimenti, risulta essere stata erede di come allegato da parte NTroparte_7 Parte_2 attrice, in qualità di moglie del primo e madre di quest'ultima. Ella, tuttavia, è morta prima dell'esercizio dell'azione risarcitoria (cfr. doc. n. 11 di parte attrice), cosicché la quota del credito verosimilmente spettante alla stessa (pari ad un mezzo) è stata correttamente azionata nel presente giudizio da in qualità di erede anche di sua madre, come provato in forza Parte_1
di elementi indiziari analoghi a quelli considerati a vantaggio del padre, (cfr. doc. nn. 7 e 17 di parte attrice).
C.3. Tanto chiarito in tema di titolarità passiva e attiva, si procede alla valutazione dell'eccezione di prescrizione.
Al fine di prendere posizione rispetto alla stessa è necessario premettere l'individuazione della legge applicabile al fatto di danno in questione, sulla scorta delle c.d. norme di conflitto contenute all'interno del diritto internazionale privato, vigenti al momento della commissione del fatto
(1943-1945).
In particolare, all'epoca le norme concernenti il diritto applicabile erano contenute nelle preleggi al c.c. del 1942 e, tra esse, è acconcio al caso di specie il criterio di collegamento contenuto all'art. 25, comma secondo, rubricato «legge regolatrice delle obbligazioni», che prevedeva: «le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale
esse derivano».
In tal senso, il Tribunale ritiene di qualificare il fatto di danneggiamento come avvenuto sul territorio italiano non potendo operare, come pure ha prospettato parte convenuta, un'indebita scomposizione della fattispecie tra cattura e deportazione, avvenute in Italia, e internamento e sottoposizione a condizioni disumane e schiavistiche, avvenuti in territorio tedesco.
Il criterio del luogo, dunque, impone di considerare la privazione della libertà contraria alle norme di diritto internazionale già perfezionata sul territorio nazionale, con applicazione del diritto italiano al caso di specie.
Tanto premesso, le disposizioni concernenti la prescrizione del diritto al risarcimento del danno sono contenute nell'art. 2947 c.c., che sancisce la regola della prescrizione nei cinque anni dalla verificazione del fatto, salvo che lo stesso possa essere qualificato come reato, nel qual caso il termine si estende a quanto previsto in relazione alla prescrizione della fattispecie criminosa.
Infine, qualora il reato si estinguesse per causa diversa dalla prescrizione, il quinquennio previsto dall'art. 2947, comma primo, c.c. decorrerebbe da tale data e non più da quella di verificazione del fatto, come previsto dall'art. 2947, comma terzo. NTr eccepisce la prescrizione del diritto controverso con riferimento a entrambe le disposizioni normative richiamate.
NTr C.3.1. Anzitutto, qualifica i crimini commessi nei confronti di come Parte_2 consistenti in una mera privazione della libertà personale configurante il delitto di cui all'art. 600
c.p. nella formulazione vigente ratione temporis, che prevedeva la sanzione da uno a quindici anni per «chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù»,
(disciplina più favorevole di quella prevista dall'attuale formulazione del predetto articolo).
Tale previsione, in combinato disposto con gli artt. 157, punto 2, e 158, comma primo, c.p.
avrebbe comportato la prescrizione del reato in questione nei quindici anni decorrenti dalla cessazione dello stato di schiavitù, avvenuta in data 11 aprile 1945, scaduti in data 11 aprile 1960.
Tale qualificazione non è condivisa dal Tribunale, poiché riduce il crimine di guerra riferibile al
NT Terzo Reich e, successivamente, alla , a mero reato di diritto interno, mentre ne è chiara l'illegittimità a livello internazionale con riguardo a quanto sancito dalla convenzione dell'Aja del 1907 riguardante “leggi e usi della guerra terrestre”, recante, quale allegato, il relativo regolamento e dalla Convenzione di Ginevra del 1929.
Tali convenzioni hanno disciplinato specificamente il regime giuridico dei prigionieri di guerra, con previsioni di carattere analogo. In particolare, gli artt. 4 e ss. del regolamento allegato alla
Convenzione dell'Aja hanno previsto che essi «[…] sono in potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati», «devono essere trattati con umanità», art. 5:
«possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono essere rinchiusi che per misura di
sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno necessitato tale
misura»; art 6: «lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno
alcun rapporto con le operazioni della guerra […] I lavori fatti per lo Stato sono pagati secondo le tariffe in vigore per i militari dell'esercito nazionale che eseguiscono gli stessi lavori, o, in mancanza, secondo una tariffa corrispondente ai lavori eseguiti»; art. 7: «Il Governo, in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, è incaricato del loro mantenimento».
La convenzione di Ginevra, analogamente, dispone all'art. 2 che «i prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica e non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati.
Essi devono essere trattati sempre con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza, dagli insulti e dalla pubblica curiosità. Le misure di rappresaglie nei loro confronti
devono essere proibite».
Le predette Convenzioni, in vigore al momento della commissione dei fatti di cui si discute, hanno anticipato e contribuito a dare corpo alla nozione di crimine di guerra di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale firmato a Londra l'8/8/1945, che riconduce a tale figura le seguenti condotte: «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati,
l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di
villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare».
È fatto notorio che le condizioni praticate nei lager tedeschi, ai quali NW deve certamente essere ricondotto, non rispettassero nessuna delle predette disposizioni, cosicché, non è possibile dubitare della qualificazione di crimine di guerra delle condotte di cui si discute nel presente giudizio.
La conseguente grave violazione del diritto alla libertà personale si mostra chiaramente contraria, nel caso di specie, al diritto internazionale consuetudinario, sorto ben prima dell'epoca dei fatti, con riguardo al trattamento dei prigionieri di guerra.
Tale qualificazione dell'illecito, peraltro, non è priva di risvolti sul piano della responsabilità risarcitoria che investe lo Stato autore della violazione, come previsto dall'art. 3 della convenzione dell'Aja («la Parte belligerante che violasse le disposizioni di detto Regolamento sarà tenuta, se vi ha luogo, al rifacimento del danno. Essa sarà responsabile di tutti gli atti
commessi da persone che fanno parte della sua forza armata»).
Le predette disposizioni sono ricognitive di un uso, affermatosi all'epoca della stipulazione della convenzione, che si è consolidato nell'ambito della comunità internazionale fino a integrare il livello di diritto consuetudinario generalmente riconosciuto, trovando ingresso nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 10 Cost.
Non può, dunque, ritenersi che il concetto di crimine di guerra attenga a un ordinamento, quello internazionale, altro e diverso da quello interno italiano, sulla cui scorta si chiede oggi il risarcimento del danno, poiché il rinvio operato dalla norma costituzionale richiamata, ne consente l'ingresso diretto nel nostro ordinamento giuridico.
Pertanto, le condotte prese in considerazione devono essere qualificate come crimine di guerra e, in quanto tali, non si prestano a essere ridotte nelle anguste maglie del diritto penale italiano, al
NTr contrario di quanto suggerito da NTr Precisata la qualificazione giuridica del crimine, l'eccezione di prescrizione sollevata da è infondata, in ragione dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, sancita da numerosi strumenti convenzionali emersi a partire dal Secondo dopo guerra.
Sul punto vanno richiamate le seguenti fonti internazionali: la Convenzione ONU, del 26 novembre 1968, la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 e l'art. 29 dello
Statuto della Corte penale internazionale del 1998.
La difensa ministeriale ritiene, tuttavia, che la previsione di imprescrittibilità non possa trovare applicazione ai crimini di cui si discute, essendo emersa solo successivamente alla commissione degli stessi. In tal senso, viene letta la mancata adesione dello Stato italiano alle Convenzioni del
1968 e del 1974, per aver rispettivamente previsto la retroattività del principio in parola, ovvero l'applicazione ai crimini non ancora prescritti.
Benché il contegno italiano abbia mostrato una certa sensibilità per la tematica della irretroattività dell'imprescrittibilità, esso non si mostra sufficiente ad escludere l'affermazione di una vera e propria norma consuetudinaria rispetto alla retroattività della disposizione in parola, con il che,
essendo le condotte contestate già stigmatizzabili come crimini di guerra, gli Stati autori delle violazioni sono chiamati a risponderne a prescindere del tutto dalla prescrizione, essendo concetto che mal si attaglia ai crimini di guerra e contro l'umanità.
Infatti, l'imprescrittibilità retroattiva di tali illeciti ha trovato ingresso nell'ordinamento italiano in forza dell'art. 10, comma 1, Cost., e conseguentemente deve trovare applicazione al caso concreto.
Non può ritenersi, come pure adombrato dalla difesa ministeriale, che, al pari quanto accaduto con il principio di immunità degli Stati, anche quello di retroattiva imprescrittibilità dei crimini in questione comporti una “rottura costituzionale” tra l'art. 10, comma 1, e l'art. 25 Cost.
Anzitutto, come sostenuto in una recente pronuncia della Suprema Corte, l'irretroattività è principio costituzionale pertinente all'ambito penale, che non trova immediata trasposizione ai casi in cui il giudice civile è investito soltanto indirettamente della valutazione in ordine alla generica rilevanza penale dei fatti di danno lamentati («il profilo è fondato, posto che il Collegio di merito ha evocato il principio d'irretroattività che la Costituzione, all'art. 25, secondo comma,
relaziona solo alla sanzionabilità penale;
in altri termini, ai fini civili, il disposto dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., permette un accertamento incidentale della responsabilità penale
astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato, non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale personale (Cass., 29/09/2004, n.
19566, pag. 6, secondo cui all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, il maggior termine di prescrizione è correlato all'astratta previsione
dell'illecito come reato)», cfr. Cass, sez. III, 9/2/2024, n. 3642).
Inoltre, la previsione costituzionale di cui all'art. 25 è volta a fornire una garanzia invalicabile per quanto concerne la posizione delle persone fisiche autrici di fatti delittuosi, ma non anche alla responsabilità per crimini di guerra riferibile agli Stati, entità sovrane la cui dimensione esistenziale non è posta su un rigido piano temporale come accade, invece, per le persone fisiche.
NT Tanto premesso, l'imprescrittibilità dei fatti imputati al Terzo Reich, prima, e alla , poi, comporta come conseguenza necessaria l'imprescrittibilità anche delle azioni risarcitorie privatistiche, sulla scorta degli artt. 3 Convenzione dell'Aja e 2947 c.c.
C.3.2. Non appare convincente, poi, l'eccezione di prescrizione sulla base dell'applicazione dell'art. 2947, comma 3, c.c., in ragione dell'estinzione del reato per morte del reo.
In primo luogo, per quanto già affermato nel precedente punto C.3.1., il riferimento normativo proposto non appare pertinente al caso di specie, essendo quest'ultimo incentrato sul crimine di guerra imputato alla Germania e non sulla ricostruzione della condotta delle persone fisiche che hanno concretamente agito, eseguendo gli ordini impartiti dal Terzo Reich.
Ad ogni modo, non vi è prova che gli autori materiali della deportazione di siano Parte_2
NTr morti e non convince il ragionamento presuntivo suggerito da in forza del quale si desumerebbe da una circostanza nota, concernente il tempo trascorso tra i predetti crimini di guerra e la data di proponimento della domanda, pari a 77 anni, la sussistenza di una circostanza ignota, quale la morte degli autori dei fatti in questione.
Come evidente, il processo inferenziale suggerito dall'Avvocatura di Stato si fonda sull'allegazione di elementi di presunzione, quali l'età minima per l'ingresso nell'esercito tedesco
(17 anni) e l'aspettativa di vita alla nascita in (79 anni), che non consentono, ancorché CP_1
unitamente al dato cronologico, di affermare con esattezza e rigore logico la morte degli autori del fatto. Infatti, anche volendo seguire tale riflessione, l'età attuale dei più giovani soldati nazional-socialisti sarebbe quella di 94 anni che, sebbene superiore ai 79 anni di vita media in non appare logicamente incompatibile con l'attuale esistenza in vita degli stessi. CP_1
L'argomento, di conseguenza, non integra il rigore logico richiesto al fine di ritenere provata la morte del reo e, conseguentemente, l'estinzione del reato e la prescrizione del diritto al risarcimento.
C.3.3. Si rigetta l'istanza concernente l'esperimento del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363- bis c.p.c. in tema di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno, poiché dalla sentenza citata nel precedente punto C.3.1. è possibile desumere la soluzione del presente giudizio senza dover ricorrere allo strumento suggerito.
C.4. Ciò posto in tema di prescrizione, deve escludersi che il diritto azionato si sia estinto per
NTr rinuncia abdicativa, come pure eccepito da
In particolare, la difesa ministeriale ritiene di poter evincere la rinuncia in questione dall'inerzia serbata dal danneggiato per il lungo periodo di tempo dalla cessazione del crimine al proponimento della domanda giudiziale.
Tuttavia, la mera inerzia non è idonea a far emergere una volontà dispositiva del proprio patrimonio, se non inserita all'interno di un contesto più ampio nel quale il contegno meramente passivo possa assumere il significato sociale caratteristico degli atti abdicativi, al punto da ingenerare un affidamento meritevole di tutela della controparte.
Ebbene, nel caso di specie, non solo non ricorrono elementi di contesto da cui poter desumere il significato abdicativo della condotta inerte di ma, al contrario, è possibile Parte_2
spiegare tale contegno in considerazione dei significativi ostacoli giuridici e materiali concernenti il proponimento di una domanda di risarcimento come quella proposta nel presente giudizio, rappresentati dagli accordi di Bonn e dal principio di immunità degli Stati.
Pertanto, anche tale eccezione deve essere rigettata.
della pretesa risarcitoria. CP_8
Risolte nei predetti termini le questioni preliminari, è possibile procedere all'analisi del merito della domanda risarcitoria, mediante l'accertamento della ricorrenza dei presupposti della pretesa in questione, concernenti rispettivamente: il fatto doloso o colposo, il danno ingiusto e il nesso di causalità materiale, essenziali ai fini dell'an debeatur; nonché il danno conseguenza, il nesso di causalità tra lesione rilevante e conseguenze immediate e dirette, per quanto concerne il quantum
debeatur.
D.1. In tema di an debeatur, parte attrice ha fornito la prova della deportazione e dell'internamento nel campo di NW, con conseguente sottoposizione a un durissimo regime di prigionia e ai lavori forzati.
In particolare, emerge dagli atti che il danneggiato, arruolato mediante leva, è Parte_2 stato iscritto al Compartimento Marittimo dell'esercito regio, quale Assistente fuochista e, in tale qualità, ha partecipato alla campagna militare degli anni dal 1940 al 1943 (cfr. doc. nn. 1 e 6 di parte attrice). In tale contesto fattuale, egli è stato vittima di rastrellamento dalle truppe tedesche, in data
9/9/1943, subendo la deportazione e l'internamento nel campo di lavoro di NW (cfr. doc. nn. 1, 2 e 16 di parte attrice).
Con riguardo alla durata dell'internamento, gli elementi di prova agli atti e i fatti notori concernenti la liberazione del campo dalle truppe nazional-socialiste, non consente di ritenere provata la sottoposizione a internamento di sino al 31/8/1945. Parte_2
Sebbene, infatti, tale data risulti indicata nell'estratto del foglio matricolare e dalla dichiarazione integrativa per la concessione dei benefici in favore dei combattenti della Seconda guerra mondiale (cfr. doc. nn. 1 e 16), essa è riportata come data di rimpatrio.
Di contro, l'attestazione prefettizia del 27/11/2002 e la Field Post Card del 6/5/1945, fanno risalire al maggio del 1945, ovvero a data anteriore, la cessazione del regime di internamento nel campo di concentramento (cfr. doc. nn. 2 e 13).
Infine, costituisce fatto notorio che il campo di lavoro di NW è stato liberato dalle truppe alleate in data 11/4/19451.
Pertanto, non essendo state allegate altre vicende successive alla liberazione del campo ad opera degli Alleati e della resistenza interna, il regime di grave privazione della libertà a cui è stato sottoposto non può che essere terminato in data 11/4/1945, ammontando alla Parte_2
complessiva durata di giorni 580.
Infine, egli è stato congedato in data 1°/11/1945, con ciò attestando il mantenimento della qualifica di militare italiano per tutto il periodo di internamento (cfr. doc. nn. 2 e 4 di parte attrice).
In ragione di tali avvenimenti, ad è stata conferita la Croce al Merito di Guerra Parte_2
dallo Stato Maggiore della Marina Militare italiana, in data 30/11/1950 (cfr. doc. n. 5).
A ulteriore comprova di tale elemento fattuale è stata depositata fotografia con assegnazione di numero di matricola, cartoline inviate nel periodo bellico ai familiari, documenti concernenti la liberazione da parte delle forze alleate e il rimpatrio in Italia (cfr. doc. n. 3, 11, 12, 13, 14 e 15 di parte attrice).
I provati elementi fattuali consentono di ritenere integrati i presupposti per la spettanza della richiesta risarcitoria avanzata, sotto il profilo dell'an debeatur.
Nel caso di specie, il fatto lesivo è integrato dalla cattura, con conseguente deportazione e internamento presso il campo di lavoro di NW, condotta dolosa posta in essere da funzionati del Terzo Reich, direttamente riferibile allo Stato tedesco in forza del rapporto di immedesimazione organica.
Tale condotta ha cagionato il danno evento, consistente nella lesione ingiusta, costituzionalmente e internazionalmente qualificata, dei beni della libertà personale e dignità (artt. 13 e 2 Cost.), a causa della sottoposizione al disumano regime di internamento sofferto dalle vittime del campo di lavoro di NW che si assume quale fatto notorio ex art. 115 c.p.c.
Occorre, infatti, ritenere gli atroci avvenimenti che hanno contraddistinto il regime di detenzione in essere nel più noti campi di lavoro, concentramento e sterminio tedeschi durante la Seconda guerra mondiale, tra i quali certamente rientra NW, parte del patrimonio dell'uomo di media cultura (cfr. sulla definizione di fatto notorio e sulla discrezionalità del giudice di merito nella loro individuazione Cass., sez. III, 15/2/2024, n. 4182).
I dati numerici concernenti il campo in questione riferiscono di una realtà strutturale imponente dell'estensione di 400.000 m2, contornata da 3,500 m di filo spinato elettrificato, dotata di 139 campi satellite, al cui interno sono stati complessivamente internati 277.800 persone provenienti da oltre 50 Paesi2.
Il nome del predetto campo di concentramento è tristemente noto per la sottoposizione degli internati a un crudele regime di detenzione annoverante uccisioni “eutanasiche” e di massa, esperimenti umani da parte di compagnie farmaceutiche, sistematica privazione di ogni decoro e forma di umano rispetto e l'adibizione ai lavori forzati, fenomeno incrementato verso la fine del conflitto e perpetrato di sovente a carico dei prigionieri di guerra provenienti dalle nazioni avversarie. Per queste ragioni, il nome NW è diventato sinonimo dei crimini nazional-
socialisti e oggi il sito ospita uno dei più importanti memoriali sul tema3.
Pertanto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti richiesti ai fini della spettanza del diritto al risarcimento sotto il profilo dell'an debeatur.
D.2.1. Con riferimento al quantum debeatur, il Tribunale ritiene provate e, quindi, risarcibili le conseguenze pregiudizievoli ordinariamente correlate al regime di privazione della libertà
personale sotto il profilo delle conseguenze non patrimoniali, ossia dinamico-relazionali, mentre considera come non adeguatamente allegati, né provati, elementi sufficienti per provvedere a una puntuale personalizzazione dei pregiudizi in questione, nonché al risarcimento delle conseguenze patrimoniali astrattamente correlate alla sottoposizione al regime schiavistico. Più nel dettaglio, si ritiene di negare anche nell'ipotesi di danni da crimini di guerra l'operatività dei c.d. danni in re ipsa, ossia pregiudizi che si ritengano risarcibili in forza della sola prova della lesione di un bene giuridico meritevole di tutela alla stregua del diritto vivente.
Al contempo, secondo l'id quod plerumque accidit è conseguenza necessariamente correlata alla privazione della libertà, in regime di restrizione illecita connotato da notori aspetti di violazione della dignità umana, la determinazione di gravi alterazioni sul piano dinamico-relazione e morale.
Pertanto, è necessario ricostruire i pregiudizi correlati alla lesione prospettata con ricorso a un meccanismo presuntivo in forza del quale dal fatto provato della privazione della libertà personale in condizioni di particolare vessazione, consente di trarre con rigore logico il fatto ignoto rappresentato dall'alterazione dinamico relazionale e dalla sofferenza soggettiva che è conseguenza normale e valevole per ciascuna persona umana che si trovi sottoposta al medesimo trattamento.
Tale impostazione si distingue dall'affermazione di un danno in re ipsa, poiché, essendo basata su un ragionamento presuntivo, consente la prova contraria di controparte, che, tuttavia, è
mancata nel caso di specie (cfr., da ultimo, Cass., sez. III, 22/7/2024, n. 20269, in tema di danni da diffamazione).
Con ciò si ritengono provate, ancorché per presunzioni, le conseguenze ordinariamente correlate alla privazione della libertà personale in regime di detenzione non dignitoso.
D.2.2. Con riguardo alla personalizzazione del danno, procedimento liquidatorio che consente di adeguare l'ammontare riconosciuto al danneggiato alle caratteristiche peculiari del singolo caso e che permette di distinguere tra pregiudizi ordinari e pregiudizi elettivi, ossia correlati alla peculiare posizione individuale del danneggiato, non sono stati allegati, né provati, elementi idonei a fare apparire più penosa la condizione di restrizione vissuta da rispetto Parte_2
a quanto sarebbe occorso a qualsiasi altro essere umano, sottoposto al medesimo regime.
Pertanto, non si procede alla personalizzazione dell'ammontare risarcitorio.
D.2.3. Parimenti non allegate e provate sono le conseguenze pregiudiziali sotto un profilo patrimoniale, che astrattamente avrebbero potuto trovare fondamento nella mancata retribuzione per l'attività prestata a vantaggio dello Stato tedesco per il periodo di internamento nel campo di lavoro.
D.3. Prima di procedere alla liquidazione del pregiudizio provato, occorre analizzare le eccezioni
NTr sollevate da con riguardo al quantum debeatur, rispettivamente concernenti il principio della compensatio lucri cum damno e il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227,
comma II, c.p.c. Entrambe le argomentazioni vanno rigettate per le seguenti considerazioni. D.3.1. In relazione alla compensatio lucri cum damno asseritamente operante in considerazione delle indennità già ricevute da parte del danneggiato a ristoro del proprio internamento presso il campo di NW, occorre rilevare che nulla è stato provato nel corso del giudizio. Pertanto,
l'eccezione va rigettata.
Parimenti, l'assenza di prova non può essere correlata al rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata, in via del tutto esplorativa, dalla difesa erariale nel corso del giudizio. In particolare, si osserva che, trattandosi di emolumenti pubblici, l'amministrazione ministeriale avrebbe potuto procurare i relativi dati aliunde, non avendo allegato un impedimento specifico al loro accesso ovvero altre condizioni che avrebbero potuto giustificare il ricorso all'art. 210 c.p.c.
D.3.2. Parimenti, non si ritiene di poter accogliere la richiesta di riduzione del risarcimento, in ragione della mancata attivazione da parte del danneggiato degli strumenti indennitari pur spettanti per i reduci da deportazione e internamento nei lager tedeschi.
Tale eccezione muove dall'assunto per cui la pronta attivazione del danneggiato avrebbe consentito di evitare l'acuirsi delle conseguenze pregiudizievoli in conseguenza del trascorrere del tempo, ai sensi dell'art. 1227, comma II, c.c.
Tuttavia, nel caso di specie, le conseguenze pregiudizievoli correlate alla lesione della libertà
personale sono cessate al momento della liberazione dal regime di internamento, cosicché non appare prospettabile che la condotta inerte di possa aver condotto a ulteriori Parte_2
conseguenze la lesione lamentata.
Il ragionamento proposto potrebbe, tutt'al più, riguardare il limitato aspetto della maturazione degli interessi moratori concernenti le somme liquidate ai fini risarcitori nel presente giudizio per il mancato adempimento del danneggiante al proprio obbligo risarcitorio nel corso dei pregressi decenni.
È ben vero, però, che tale danno non è direttamente correlato al fatto illecito contestato, quanto
NT al mancato tempestivo adempimento dell'obbligazione risarcitoria da parte di , rispetto al quale l'accesso a forme di ristoro per i crimini contestati non appare correlata causalmente.
Pertanto, quand'anche vi fosse stata la possibilità di accesso ai mezzi in questione, circostanza di cui non è stata fornita alcuna indicazione o prova corrispondente, il minor aggravio in termini di rivalutazione e interessi a maturare sulla somma liquidata sarebbe stato un semplice effetto materiale, ossia una mera occasione correlata alla libera scelta degli strumenti di tutela azionati dal danneggiato e non una causa a quest'ultimo imputabile ex art. 1227, comma II, c.c.
D.4. Per quanto attiene alla liquidazione del pregiudizio risarcibile, trattandosi di danno non patrimoniale conseguente alla lesione grave di beni giuridici costituzionalmente rilevanti, quali libertà e dignità, occorre procedere alla quantificazione su base equitativa di cui agli artt. 2056 e
1226 c.c.
In tal senso, il Tribunale non dispone di criteri univoci, diffusi nell'applicazione giurisprudenziale, al contrario di quanto accade per la lesione di altri beni (integrità fisica, rapporti familiari), cui poter prender le mosse per la liquidazione del danno come previsto dall'art. 43, comma 2, d.l. n. 36/2022.
Si ritiene, pertanto, di dover ancorare tale operazione a un parametro che possa essere applicato nel caso di specie e trovare una certa diffusione e condivisione nella giurisprudenza che da ultimo si va formando sul tema, al fine di evitare quantificazioni del tutto arbitrarie.
In tal senso, il parametro che si ritiene corrispondere a quanto richiesto consiste nell'applicazione dei valori previsti dalle tabelle di Milano per la liquidazione dell'inabilità temporanea totale, normalmente correlata alle lesioni dell'integrità psico-fisica.
Sebbene i beni giuridici presi in considerazione nel presente giudizio siano differenti da quelli valutati dalle predette tabelle, la tipologia e l'entità delle conseguenze normalmente ad essi correlate possono essere astrattamente accostate. Più specificamente, la privazione della libertà personale in condizioni disumane e degradanti, nonché la sottoposizione a lavoro forzato, si ritiene ingenerare un peggioramento complessivo del versante dinamico-relazionale e una sofferenza soggettiva paragonabili, ancorché non sovrapponibili, a quanto normalmente provato da chi, vittima di un sinistro, si ritrovi per un certo periodo di tempo nell'impossibilità totale di attendere alle normali attività della propria vita.
Conseguentemente, appare congrua la quantificazione del danno che tenga conto dell'ammontare giornaliero per inabilità temporanea assoluta, pari a € 115,00 (di cui 84,00 per componente dinamico-relazionale e 31,00 per sofferenza soggettiva) per ciascun giorno di detenzione, cosicché la liquidazione giudiziale del danno si attesta al valore di € 66.700,00 (115,00 x 580).
D.5. In conclusione, considerando quanto affermato in tema di poteri di condanna nei confronti
NT della e dei limiti coessenziali al presente giudizio alla luce dell'art. 43 d.l. n. 36/2022, conv. con mod. in l. n. 79/2022, il Tribunale accerta e dichiara la responsabilità del Terzo Reich, oggi
NT
, per la lesione dei diritti fondamentali di , conseguente alla cattura, Parte_2
deportazione e internamento nel campo di lavoro di NW a far data dal 9/9/1943 all'11/4/1945.
Pertanto, il Tribunale liquida i danni conseguenti alla predetta lesione nell'ammontare di €
66.700,00. D.6. Sugli importi così liquidati, in quanto debito di valore e non di valuta, vanno aggiunti gli interessi compensativi, da intendere quale componente del “lucro cessante” (mancato guadagno).
Circa la natura e la decorrenza di detti interessi, secondo l'insegnamento costante della Cass. S.U.
n. 1712/1995, essendo volti a compensare il danneggiato del mancato godimento della somma liquidata (come componente del lucro cessante o mancato guadagno), essi concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende, invece, alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito, e non decorrono dalla pubblicazione della sentenza ma devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (cfr. Cass. n. 12228/2016 e n. 2037/2019).
Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi decorreranno non sulla somma valutata all'attualità,
bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (Cass., Sez. Un., 17.02.1995. n. 1712; Cass.
08.05.1998, n. 4677): nella specie, l'importo sopra liquidato va “devalutato” alla data del fatto,
11 aprile 1945, e poi su detto importo - rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT
FOI relative al costo della vita - vanno calcolati gli interessi legali, fino al 2 giugno 1961, data degli accordi di Bonn. Da tale momento, infatti, il mancato godimento della somma oggi liquidata
NT non è imputabile a , in quanto quest'ultima ha legittimamente riposto affidamento sulle clausole di garanzia contenute negli accordi di Bonn del 1961.
NTr D.7. Si rigetta la domanda di condanna di al pagamento dell'indennità di cui al predetto art. 43, essendo tale pagamento subordinato all'esperimento della procedura amministrativa prevista dal comma 1, e dal d.m. del 28/6/2023 con cui è stata data attuazione a tale disposizione normativa.
Sebbene, infatti, la sentenza di accertamento e liquidazione del danno sia un presupposto indefettibile per l'accesso al fondo, essa non deve e non può contenere la condanna diretta del NTr per il pagamento dell'indennità. Quest'ultima, infatti, sarà conseguita dal danneggiato mediante l'esperimento della procedura amministrativa di accesso al fondo e, pertanto, sarà sottoposta all'esercizio della discrezionalità insita nello svolgimento dello stesso, anche in considerazione dell'esigenza di razionamento proporzionale delle risorse messe a disposizione.
In ultimo, l'esclusione della ricorrenza degli istituti giuridici relativi alla circolazione del versante NT NTr passivo del rapporto obbligatorio tra parte attrice, e (espromissione e accollo), in
NTr quanto ritenute non convincenti nel presente giudizio, impedisce di ritenere che sia direttamente obbligato nei confronti del danneggiato.
NT Aderendo, infatti, alla più convincente figura della garanzia impropria ex lege, solamente potrebbe azionare pretese dirette nei confronti dello Stato italiano. E. Spese di lite.
Le spese di lite vengono compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c. in ragione della complessità della materia, che ha imposto la soluzione di molte questioni interpretative oggetto di differenti orientamenti emersi nella giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale negli anni precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G.
n. 3423/2022, vertente tra le parti indicate in epigrafe così provvede:
▪ accerta la responsabilità della Repubblica di Germania, in continuità con il Terzo CP_1
Reich tedesco, per la sottoposizione di a prelevamento, deportazione e Parte_2
internamento nel Campo di lavoro di NW, a far data dal 9/9/1943 e sino all'11/4/1945;
▪ liquida in favore di erede di il danno subito in Parte_1 Parte_2
ragione della predetta lesione in complessivi € 66.700,00 con interessi computati dal giorno della liberazione sino al 2 luglio 1961, al tasso legale sulla somma dapprima devalutata alla data dell'11/4/2023, e rivalutata anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI sul costo della vita;
▪ rigetta per il resto;
▪ spese compensate.
Così deciso in Trieste, il 6/6/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ciò è riferito, tra gli altri, nel sito istituzionale del campo, espressamente citato da parte attrice, consultabile all'indirizzo Liberation - NW Memorial, ultimo accesso 17/2/2024. 2 Dati ufficiali reperibili presso il sito istituzionale del memoriale del NW Memorial, consultabile presso il sito Facts and figures - NW Memorial, accesso in data 17/2/2025. 3 Cfr. NW Homepage - NW Memorial, ultimo accesso in data 17/2/2025.