Art. 13. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 13 della Legge 2 maggio 1990, n. 103
Articolo 12
- Legge 2 maggio 1990, n. 103
Articolo 13 della Legge 2 maggio 1990, n. 103
Versione
6 maggio 1990
6 maggio 1990