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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 31/05/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 80 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. SCUNCIO ELEONORA e , Parte_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO , giusta CP_1 procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: altre ipotesi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 24/02/2021, la sig.ra premettendo di Parte_1 aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile con una percentuale non inferiore a quella dell'80% della ricorrente con conseguente diritto a percepire la pensione di invalidità, ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione, contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente detto requisito medico-legale, ha convenuto in giudizio l' chiedendo CP_1
l'accertamento del suo diritto alla prestazione assistenziale richiesta fin dalla domanda amministrativa e la conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei CP_2 ratei pregressi, oltre accessori. Si è costituito in giudizio l' il quale contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1 chiedeva il rigetto. Su richiesta del ricorrente, è stata disposta rinnovazione della c.t.u., affidando nuovo incarico alla dott.ssa la quale ha concluso confermando, sostanzialmente, Persona_1 il giudizio formulato dal consulente nella fase di a.t.p.. La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 12.02.2025, svoltasi con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto delle note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, con contestuale motivazione.
*** 2. La domanda è infondata. In primo luogo, la mancata costituzione in giudizio dell' prima dell'espletamento CP_1 della c.t.u. della fase sommaria non rende nulla la consulenza, considerato che l' è il CP_1 naturale contraddittore di tutti i ricorrenti in sede di a.t.p. previdenziale e che il presenziare alle operazioni peritali tramite il proprio consulente può considerarsi alla stregua di una costituzione tardiva. Inoltre, parte ricorrente non ha addotto alcuna specifica ragione di lesione del proprio diritto di difesa, non emergendo che il consulente dell' abbia formulato osservazioni o abbia in qualche modo influito in modo CP_1 decisivo sul convincimento del consulente della fase sommaria. Secondo l'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con CP_1 le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.. Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato nella presente sede di giudizio oppositivo di merito ha confermato, con una relazione accurata ed approfondita, il giudizio già espresso dal primo c.t.u., e ha condivisibilmente concluso affermando che parte ricorrente non è affetta da patologie che integrino un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento delle condizioni sanitari richieste dalla legge ai fini del riconoscimento dei benefici economici di cui al ricorso. In particolare il c.t.u. ha esaminato l'insieme dei dati acquisiti sotto il profilo anamnestico, obiettivo e documentale consente e rispetto alle conclusioni diagnostiche raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo, ha potuto meglio esplicitarne il contenuto in termini di:
“• Diabete mellito in trattamento insulinico e in mediocre compenso metabolico;
• Esiti algico disfunzionali dell'anca destra in esito di frattura sottocapitata chirurgicamente trattata con chiodo gamma;
• esiti algico disfunzionali del polso sx in esito a frattura di Colles trattata con FEA in soggetto destrimane
• Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico in buon compenso emodinamico;
• Esiti di tiroidectomia totale in trattamento farmacologico sostitutivo”. Il consulente ha così concluso: “invalido con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 70% dalla data della domanda amministrativa”. È da sottolineare, inoltre, che parte ricorrente non ha fatto pervenire osservazioni alla consulenza da parte di uno specialista qualificato, ma dal proprio legale, che ha affermato di notare “discordanze tra i codici ed i valori attribuiti alle patologie invalidanti riconosciute alla sig.ra
”. Parte_2
La dott.ssa ha esaustivamente risposto, spiegando che “la tabella del 05.02.1992 Per_1 faccia riferimento alla incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa e elenchi sia infermità specificatamente individuate, sia infermità con danno funzionale permanente riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa, sia infermità non presenti in tabella che vanno valutate con criterio analogico rispetto alle infermità tabellate. Dunque, per quelle patologie per cui non sono espressamente formulati degli orientamenti valutativi, è possibile comunque trarre dei riferimenti di massima operando per analogia con affezioni esplicitamente tabellate in accordo con quanto affermato nelle note introduttive della stessa Tabella. “Il procedimento analogico nella valutazione delle infermità non tabellate, è frutto di un atto medico di scienza, di pertinenza esclusivamente medica” derivante dall'applicazione di un rigoroso metodo medico legale. Ciò premesso si ritiene che le osservazioni inviatemi dall'Avvocato non abbiano un riscontro medico legale, poiché per esempio laddove viene evidenziato che: “agli esiti di tiroidectomia totale in trattamento farmacologico sostitutivo è stato attribuito il codice 1004, di cui al predetto decreto ministeriale, con un valore del 10%, sebbene il D.M. del 05.02.1992 preveda per lo stesso codice un valore fisso di 100” è palese che non possa in alcun modo essere attribuito un valore superiore al 10% a tale menomazione, poiché trattasi nel caso di specie di un intervento chirurgico in cui il danno funzionale è minimo e rappresentato dagli esiti chirurgici di una tiroidectomia effettuata nel 2008 per cui la stessa assume Eutorox. Non essendo presente in tabella la voce di riferimento è palese la voce tabellare 1004 sia meramente orientativa in quanto descrive il grave quadro di “ipotiroidismo grave con ritardo mentale”. Lo stesso dicasi per le altre menomazioni che ritengo di aver valutato correttamente in relazione sia alla singola incidenza sulla capacità lavorativa generica della Ricorrente (in base alla documentazione agli Atti integrata alla visita medico legale effettuata) e sia in relazione al danno funzionale globale calcolato secondo la normativa vigente.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come rinnovata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto del periziando) alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici. Ne discende, quindi, che, la domanda va respinta, non sussistendo i requisiti sanitari di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto. 3. Visto il deposito di dichiarazione resa e sottoscritta dalla parte ricorrente ex art. 152 disp. att. cpc aggiornata all'attualità, si dichiara quest'ultima non tenuta al pagamento delle spese di lite. Per le stesse ragioni le spese di CTU, già liquidate nel procedimento per ATP e nell'attuale fase di opposizione in via provvisoria, restano definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- esonera la ricorrente dal pagamento delle spese processuali;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Così deciso in Isernia, il 31.05.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 80 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. SCUNCIO ELEONORA e , Parte_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO , giusta CP_1 procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: altre ipotesi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 24/02/2021, la sig.ra premettendo di Parte_1 aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile con una percentuale non inferiore a quella dell'80% della ricorrente con conseguente diritto a percepire la pensione di invalidità, ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione, contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente detto requisito medico-legale, ha convenuto in giudizio l' chiedendo CP_1
l'accertamento del suo diritto alla prestazione assistenziale richiesta fin dalla domanda amministrativa e la conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei CP_2 ratei pregressi, oltre accessori. Si è costituito in giudizio l' il quale contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1 chiedeva il rigetto. Su richiesta del ricorrente, è stata disposta rinnovazione della c.t.u., affidando nuovo incarico alla dott.ssa la quale ha concluso confermando, sostanzialmente, Persona_1 il giudizio formulato dal consulente nella fase di a.t.p.. La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 12.02.2025, svoltasi con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto delle note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, con contestuale motivazione.
*** 2. La domanda è infondata. In primo luogo, la mancata costituzione in giudizio dell' prima dell'espletamento CP_1 della c.t.u. della fase sommaria non rende nulla la consulenza, considerato che l' è il CP_1 naturale contraddittore di tutti i ricorrenti in sede di a.t.p. previdenziale e che il presenziare alle operazioni peritali tramite il proprio consulente può considerarsi alla stregua di una costituzione tardiva. Inoltre, parte ricorrente non ha addotto alcuna specifica ragione di lesione del proprio diritto di difesa, non emergendo che il consulente dell' abbia formulato osservazioni o abbia in qualche modo influito in modo CP_1 decisivo sul convincimento del consulente della fase sommaria. Secondo l'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con CP_1 le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.. Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato nella presente sede di giudizio oppositivo di merito ha confermato, con una relazione accurata ed approfondita, il giudizio già espresso dal primo c.t.u., e ha condivisibilmente concluso affermando che parte ricorrente non è affetta da patologie che integrino un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento delle condizioni sanitari richieste dalla legge ai fini del riconoscimento dei benefici economici di cui al ricorso. In particolare il c.t.u. ha esaminato l'insieme dei dati acquisiti sotto il profilo anamnestico, obiettivo e documentale consente e rispetto alle conclusioni diagnostiche raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo, ha potuto meglio esplicitarne il contenuto in termini di:
“• Diabete mellito in trattamento insulinico e in mediocre compenso metabolico;
• Esiti algico disfunzionali dell'anca destra in esito di frattura sottocapitata chirurgicamente trattata con chiodo gamma;
• esiti algico disfunzionali del polso sx in esito a frattura di Colles trattata con FEA in soggetto destrimane
• Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico in buon compenso emodinamico;
• Esiti di tiroidectomia totale in trattamento farmacologico sostitutivo”. Il consulente ha così concluso: “invalido con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 70% dalla data della domanda amministrativa”. È da sottolineare, inoltre, che parte ricorrente non ha fatto pervenire osservazioni alla consulenza da parte di uno specialista qualificato, ma dal proprio legale, che ha affermato di notare “discordanze tra i codici ed i valori attribuiti alle patologie invalidanti riconosciute alla sig.ra
”. Parte_2
La dott.ssa ha esaustivamente risposto, spiegando che “la tabella del 05.02.1992 Per_1 faccia riferimento alla incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa e elenchi sia infermità specificatamente individuate, sia infermità con danno funzionale permanente riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa, sia infermità non presenti in tabella che vanno valutate con criterio analogico rispetto alle infermità tabellate. Dunque, per quelle patologie per cui non sono espressamente formulati degli orientamenti valutativi, è possibile comunque trarre dei riferimenti di massima operando per analogia con affezioni esplicitamente tabellate in accordo con quanto affermato nelle note introduttive della stessa Tabella. “Il procedimento analogico nella valutazione delle infermità non tabellate, è frutto di un atto medico di scienza, di pertinenza esclusivamente medica” derivante dall'applicazione di un rigoroso metodo medico legale. Ciò premesso si ritiene che le osservazioni inviatemi dall'Avvocato non abbiano un riscontro medico legale, poiché per esempio laddove viene evidenziato che: “agli esiti di tiroidectomia totale in trattamento farmacologico sostitutivo è stato attribuito il codice 1004, di cui al predetto decreto ministeriale, con un valore del 10%, sebbene il D.M. del 05.02.1992 preveda per lo stesso codice un valore fisso di 100” è palese che non possa in alcun modo essere attribuito un valore superiore al 10% a tale menomazione, poiché trattasi nel caso di specie di un intervento chirurgico in cui il danno funzionale è minimo e rappresentato dagli esiti chirurgici di una tiroidectomia effettuata nel 2008 per cui la stessa assume Eutorox. Non essendo presente in tabella la voce di riferimento è palese la voce tabellare 1004 sia meramente orientativa in quanto descrive il grave quadro di “ipotiroidismo grave con ritardo mentale”. Lo stesso dicasi per le altre menomazioni che ritengo di aver valutato correttamente in relazione sia alla singola incidenza sulla capacità lavorativa generica della Ricorrente (in base alla documentazione agli Atti integrata alla visita medico legale effettuata) e sia in relazione al danno funzionale globale calcolato secondo la normativa vigente.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come rinnovata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto del periziando) alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici. Ne discende, quindi, che, la domanda va respinta, non sussistendo i requisiti sanitari di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto. 3. Visto il deposito di dichiarazione resa e sottoscritta dalla parte ricorrente ex art. 152 disp. att. cpc aggiornata all'attualità, si dichiara quest'ultima non tenuta al pagamento delle spese di lite. Per le stesse ragioni le spese di CTU, già liquidate nel procedimento per ATP e nell'attuale fase di opposizione in via provvisoria, restano definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- esonera la ricorrente dal pagamento delle spese processuali;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Così deciso in Isernia, il 31.05.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Elvira Puleio