Versione
10 ottobre 1957
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30 ottobre 2014
30 ottobre 2014
Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, a decorrere dal 14 dicembre 1955, data di ammissione dell'Italia alle Nazioni Unite.
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre 2014, n. 238 (in G.U. 1a s.s. 29/10/2014, n.45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanita', lesivi di diritti inviolabili della persona".
Piena ed intera esecuzione e' data allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, a decorrere dal 14 dicembre 1955, data di ammissione dell'Italia alle Nazioni Unite.
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre 2014, n. 238 (in G.U. 1a s.s. 29/10/2014, n.45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanita', lesivi di diritti inviolabili della persona".
Commentari • 14
- 1. Stato immunità giurisdizionale atto iure imperii crimini di guerra diritti inviolabili esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 febbraio 2017 · 4.569772
Giurisprudenza • 301
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/09/2020, n. 20442Provvedimento: […] la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, del menzionato art. 3 della legge n. 5/2013, nonché dell'art. 1 della legge n. 848/1957, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, […]Leggi di più...
- "delicta imperii"·
- configurabilità·
- fondamento·
- giurisdizione giudice nazionale·
- stati esteri ed enti extraterritoriali·
- giurisdizione civile