Articolo 1 della Legge 17 agosto 1957, n. 848
Articolo 2
Versione
10 ottobre 1957
>
Versione
30 ottobre 2014
Art. 1.

Piena ed intera esecuzione e' data allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, a decorrere dal 14 dicembre 1955, data di ammissione dell'Italia alle Nazioni Unite.
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre 2014, n. 238 (in G.U. 1a s.s. 29/10/2014, n.45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanita', lesivi di diritti inviolabili della persona".
Entrata in vigore il 30 ottobre 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente