CA
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 287/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 287/2018 R.G. - avente ad oggetto appello contro la sentenza n. 1536/2017 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 6.6.2017 nel procedimento n. 4519/2014 - vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Paolo Trapanese, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via R. Bracco, n. 15/A;
appellante/appellato incidentale
e
(C.F. ), in qualità di erede di CP_1 C.F._2 Per_1
, nonché (C.F. e
[...] Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F. ), in qualità di eredi di
[...] C.F._4 Persona_2 rappresentati e difesi dall'Avvocato Ciro Torella, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Via R. Bracco, n. 15/A; appellati/appellanti incidentali nonché
(C.F. ), in qualità di erede di Controparte_4 C.F._5 Per_1
;
[...]
appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15.04.2014, conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli Nord e , esponendo che: a) i Persona_2 Persona_1
pagina 1 di 4 convenuti avevano violato il diritto di comproprietà dell'attore vantato sul locale sito in Aversa (CE), Viale della Liberta, n. 81, identificato in catasto, in più ampia consistenza, con i seguenti dati: foglio 4, particella 5188 sub 1, cat. C/2, classe 2; b)
e avevano con prepotenza acquisito il possesso e l'utilizzo Per_1 Persona_2 esclusivo della detta porzione di immobile attribuendola in comodato – contro la volontà dell'attore – alla di cui i convenuti erano soci al 50%; c) Controparte_5 erano insorte liti familiari che avevano portato sia all'uscita dell'istante dalla sia ad una serie di contenziosi giudiziari;
d) non essendo possibile Controparte_5 un uso congiunto del bene, ne citava innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli Nord i comproprietari, chiedendo che i convenuti venissero condannati a versare in suo favore un'indennità per l'utilizzo esclusivo da loro esercitato, pari al valore dei canoni di locazione mensili dal febbraio 2013, fino all'effettivo rilascio dell'immobile e/o alla formalizzazione di un contratto di locazione con la CP_5
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda.
Avverso la pronuncia, con atto notificato in data 8.1.2018 (il sei era sabato),
[...]
ha proposto appello, costituendosi in data 16.1.2018, sostenendo: 1) Parte_1 erronea valutazione del fatto e delle prove prodotte nel giudizio di primo grado – violazione dell'art. 115 c.p.c.; 2) erronea valutazione dei presupposti di fatto della domanda – erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 1102 c.c. - erronea applicazione dei principi giurisprudenziali in materia; 3) erronea valutazione delle prove prodotte nel giudizio di primo grado poste a fondamento della decisione – violazione dell'art. 115 c.p.c..
A fronte della prima udienza del 15.5.2018, in data 27.4.2018 si costituivano
[...]
e contestando l'avverso dedotto, chiedendo il Persona_1 Persona_2 rigetto dell'appello principale e formulando appello incidentale “volto a dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, con conseguente rigetto della domanda attorea”; veniva censurata anche l'omessa pronuncia di lite temeraria e la mancata integrale rifusione delle spese di lite;
veniva presentato anche appello incidentale condizionato.
Nel corso del giudizio è deceduto e si è costituita, quale erede, Persona_1 [...]
CP_1
E' deceduto anche si è costituita, quale erede, Persona_2 CP_2
[...]
Con ordinanza del 12.1.2023, la Corte ha emesso il seguente provvedimento:
“considerato che dai testamenti prodotti si evince l'esistenza di ulteriori eredi di
[...]
e;
Persona_2 Persona_1 richiamato il principio a tenore del quale, “per il disposto dell'art. 110 cod. proc. civ. gli eredi della parte deceduta nel corso del processo debbono tutti partecipare al pagina 2 di 4 giudizio, quali litisconsorti necessari, essendo irrilevante la trasmissione all'uno o all'altro di essi per effetto di disposizioni testamentarie o di divisione, della titolarità del bene cui attiene la controversia, con la conseguenza che l'atto di prosecuzione volontaria, ancorché compiuto da alcuni soltanto degli eredi, è sufficiente a ricostituire il rapporto processuale, salvo l'obbligo del giudice di ordinare
l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli eredi che non abbiano proseguito volontariamente il processo e nei cui confronti non sia avvenuta la riassunzione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 779 del 25/01/1997; Sez. 3, Sentenza n. 1202 del 19/01/2007)”.
Il Collegio ha quindi ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di e di . Persona_2 Persona_1
Parte appellante ha citato in giudizio quale erede di Controparte_4 Per_1
, e quale erede di .
[...] Controparte_3 Persona_2
Quest'ultimo si è costituito in giudizio.
La Corte, con provvedimento dell'8.6.2023 ha ritenuto necessario verificare se, a prescindere dalla formale intestazione dei cespiti, fossero stati citati tutti gli eredi dei soggetti indicati nel precedente provvedimento.
Nondimeno, è stato richiesto rinvio per la definizione bonaria della lite e con note del
29.1.2025 sono stati prodotti atti di rinuncia al giudizio e di accettazione delle parti in causa (oltre che di , che, nondimeno, non appare formalmente Controparte_6 costituita).
Negli atti si legge che le parti “rinunziano ed accettano reciprocamente tutti gli atti del presente giudizio, r.g.n. 287/2018 e chiedono congiuntamente l'estinzione del processo con la compensazione delle spese di lite”.
Vi sono sottoscrizioni delle parti appellate e procura per quella appellante, nonché sottoscrizioni digitali dei difensori.
La causa, dunque, è stata assunta in decisione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di estinzione.
Orbene, va osservato che l'ordinamento processuale non prevede un'espressa disciplina della rinunzia agli atti nel giudizio di impugnazione, limitandosi l'art. 338
c.p.c. a disciplinare gli effetti dell'estinzione del procedimento d'appello, per cui anche in questo giudizio deve farsi ricorso all'art. 306 c.p.c., sulla base del generale rinvio previsto dall'art. 359 c.p.c..
La norma, rubricata “rinuncia agli atti del giudizio” stabilisce che “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente pagina 3 di 4 all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia
e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Nella specie, come accennato, parte appellante ha rinunciato agli atti del giudizio ed analoghe valutazioni possono essere rese riguardo le manifestazioni di volontà di parte appellata.
Le considerazioni ed i rilievi appena fatti assorbono ogni altra questione prospettata o prospettabile, anche in rito (sia per l'appello principale che per quello incidentale).
Il provvedimento con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo ha natura sostanziale di sentenza (Cass. civ. Sez. III, 23/09/2004, n. 19124).
Le spese possono essere dichiarate integralmente compensate stante la volontà concorde delle parti costituite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello contro la sentenza n. 1536/2017 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 6.6.2017 nel procedimento n. 4519/2014, provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso, in Napoli, in data 6.2.2025.
Il consigliere relatore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 287/2018 R.G. - avente ad oggetto appello contro la sentenza n. 1536/2017 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 6.6.2017 nel procedimento n. 4519/2014 - vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Paolo Trapanese, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via R. Bracco, n. 15/A;
appellante/appellato incidentale
e
(C.F. ), in qualità di erede di CP_1 C.F._2 Per_1
, nonché (C.F. e
[...] Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F. ), in qualità di eredi di
[...] C.F._4 Persona_2 rappresentati e difesi dall'Avvocato Ciro Torella, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Via R. Bracco, n. 15/A; appellati/appellanti incidentali nonché
(C.F. ), in qualità di erede di Controparte_4 C.F._5 Per_1
;
[...]
appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15.04.2014, conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli Nord e , esponendo che: a) i Persona_2 Persona_1
pagina 1 di 4 convenuti avevano violato il diritto di comproprietà dell'attore vantato sul locale sito in Aversa (CE), Viale della Liberta, n. 81, identificato in catasto, in più ampia consistenza, con i seguenti dati: foglio 4, particella 5188 sub 1, cat. C/2, classe 2; b)
e avevano con prepotenza acquisito il possesso e l'utilizzo Per_1 Persona_2 esclusivo della detta porzione di immobile attribuendola in comodato – contro la volontà dell'attore – alla di cui i convenuti erano soci al 50%; c) Controparte_5 erano insorte liti familiari che avevano portato sia all'uscita dell'istante dalla sia ad una serie di contenziosi giudiziari;
d) non essendo possibile Controparte_5 un uso congiunto del bene, ne citava innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli Nord i comproprietari, chiedendo che i convenuti venissero condannati a versare in suo favore un'indennità per l'utilizzo esclusivo da loro esercitato, pari al valore dei canoni di locazione mensili dal febbraio 2013, fino all'effettivo rilascio dell'immobile e/o alla formalizzazione di un contratto di locazione con la CP_5
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda.
Avverso la pronuncia, con atto notificato in data 8.1.2018 (il sei era sabato),
[...]
ha proposto appello, costituendosi in data 16.1.2018, sostenendo: 1) Parte_1 erronea valutazione del fatto e delle prove prodotte nel giudizio di primo grado – violazione dell'art. 115 c.p.c.; 2) erronea valutazione dei presupposti di fatto della domanda – erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 1102 c.c. - erronea applicazione dei principi giurisprudenziali in materia; 3) erronea valutazione delle prove prodotte nel giudizio di primo grado poste a fondamento della decisione – violazione dell'art. 115 c.p.c..
A fronte della prima udienza del 15.5.2018, in data 27.4.2018 si costituivano
[...]
e contestando l'avverso dedotto, chiedendo il Persona_1 Persona_2 rigetto dell'appello principale e formulando appello incidentale “volto a dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, con conseguente rigetto della domanda attorea”; veniva censurata anche l'omessa pronuncia di lite temeraria e la mancata integrale rifusione delle spese di lite;
veniva presentato anche appello incidentale condizionato.
Nel corso del giudizio è deceduto e si è costituita, quale erede, Persona_1 [...]
CP_1
E' deceduto anche si è costituita, quale erede, Persona_2 CP_2
[...]
Con ordinanza del 12.1.2023, la Corte ha emesso il seguente provvedimento:
“considerato che dai testamenti prodotti si evince l'esistenza di ulteriori eredi di
[...]
e;
Persona_2 Persona_1 richiamato il principio a tenore del quale, “per il disposto dell'art. 110 cod. proc. civ. gli eredi della parte deceduta nel corso del processo debbono tutti partecipare al pagina 2 di 4 giudizio, quali litisconsorti necessari, essendo irrilevante la trasmissione all'uno o all'altro di essi per effetto di disposizioni testamentarie o di divisione, della titolarità del bene cui attiene la controversia, con la conseguenza che l'atto di prosecuzione volontaria, ancorché compiuto da alcuni soltanto degli eredi, è sufficiente a ricostituire il rapporto processuale, salvo l'obbligo del giudice di ordinare
l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli eredi che non abbiano proseguito volontariamente il processo e nei cui confronti non sia avvenuta la riassunzione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 779 del 25/01/1997; Sez. 3, Sentenza n. 1202 del 19/01/2007)”.
Il Collegio ha quindi ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di e di . Persona_2 Persona_1
Parte appellante ha citato in giudizio quale erede di Controparte_4 Per_1
, e quale erede di .
[...] Controparte_3 Persona_2
Quest'ultimo si è costituito in giudizio.
La Corte, con provvedimento dell'8.6.2023 ha ritenuto necessario verificare se, a prescindere dalla formale intestazione dei cespiti, fossero stati citati tutti gli eredi dei soggetti indicati nel precedente provvedimento.
Nondimeno, è stato richiesto rinvio per la definizione bonaria della lite e con note del
29.1.2025 sono stati prodotti atti di rinuncia al giudizio e di accettazione delle parti in causa (oltre che di , che, nondimeno, non appare formalmente Controparte_6 costituita).
Negli atti si legge che le parti “rinunziano ed accettano reciprocamente tutti gli atti del presente giudizio, r.g.n. 287/2018 e chiedono congiuntamente l'estinzione del processo con la compensazione delle spese di lite”.
Vi sono sottoscrizioni delle parti appellate e procura per quella appellante, nonché sottoscrizioni digitali dei difensori.
La causa, dunque, è stata assunta in decisione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di estinzione.
Orbene, va osservato che l'ordinamento processuale non prevede un'espressa disciplina della rinunzia agli atti nel giudizio di impugnazione, limitandosi l'art. 338
c.p.c. a disciplinare gli effetti dell'estinzione del procedimento d'appello, per cui anche in questo giudizio deve farsi ricorso all'art. 306 c.p.c., sulla base del generale rinvio previsto dall'art. 359 c.p.c..
La norma, rubricata “rinuncia agli atti del giudizio” stabilisce che “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente pagina 3 di 4 all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia
e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Nella specie, come accennato, parte appellante ha rinunciato agli atti del giudizio ed analoghe valutazioni possono essere rese riguardo le manifestazioni di volontà di parte appellata.
Le considerazioni ed i rilievi appena fatti assorbono ogni altra questione prospettata o prospettabile, anche in rito (sia per l'appello principale che per quello incidentale).
Il provvedimento con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo ha natura sostanziale di sentenza (Cass. civ. Sez. III, 23/09/2004, n. 19124).
Le spese possono essere dichiarate integralmente compensate stante la volontà concorde delle parti costituite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello contro la sentenza n. 1536/2017 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 6.6.2017 nel procedimento n. 4519/2014, provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso, in Napoli, in data 6.2.2025.
Il consigliere relatore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 4 di 4