Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 04/05/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00167/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00003/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Caseificio Molisano L. Barone s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Ente di Governo dell'Ambito del Molise per il Servizio Idrico Integrato– E.G.A.M., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Coromano e Guglielmo Pettograsso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
nei confronti
della società Gestione Risorse Idriche Molisane società consortile a responsabilità limitata - G.R.I.M., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera dell'assemblea del comitato d'ambito dell'E.G.A.M. n.32 del 30.10.2025, recante le nuove articolazioni tariffarie del servizio idrico integrato, da applicare per il periodo 01.01.2026 - 31.12.2026;
- di tutti gli altri atti alla stessa presupposti, conseguenti e connessi, inclusi eventuali atti istruttori, decisori e/o consultivi non conosciuti;
- di tutti gli atti, ove necessario previa declaratoria della loro inefficacia, di adozione degli aumenti delle tariffe idriche in questione, allo stato non conosciuti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 1°.04.2026 :
- della già impugnata Delibera dell'Assemblea del Comitato d’Ambito dell’E.G.A.M. n. 32 del 30.10.2025, recante le nuove articolazioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato, da applicare per il periodo 01.01.2026 - 31.12.2026;
- di tutti gli altri atti alla stessa presupposti, conseguenti e connessi, inclusi tutti gli altri atti citati nella predetta delibera n.32/2025, ovvero:
- della comunicazione G.R.I.M. prot. n.1364 del 3.07.2025, inviata all’E.G.A.M., con la quale è stato chiesto l’annullamento o la revoca parziale della delibera E.G.A.M. n.10/2025;
- ove necessario, della delibera E.G.A.M. n.10/2025, oggi revocata e della delibera EGAM n.20 del 9.07.2025, di sospensione della medesima;
- della comunicazione Prot. n. 906/2024 del 24/5/2024, con cui G.R.I.M. presentava integrazioni documentali sulla raccolta dati di qualità tecnica anno RQTI2024 e report informativo relativo alle attività di aggiornamento tariffario 2024 - 2029 (MTI 4) ai sensi della Deliberazione A.R.E.R.A. n. 639/2023/R/IDR del 28.12.2023;
- della comunicazione Prot.n. 2095/2024 del 30.11.2024, con cui G.R.I.M. trasmetteva in allegato la prima versione del calcolo tariffario 2024-2029 ex MTI-4 (1401_38196_08.XLMS), IN VERSIONE bozza, includendovi una versione preliminare del Programma degli Interventi (Pdl) e del Piano delle Opere Strategiche (POS) e le evidenze contabili obbligatorie, in coerenza, alle quali è stata effettuata la rendicontazione dei dati 2022 e 2023, ed in particolare Libri cespiti, Bilanci civilistici e Bilanci di Verifica;
- della comunicazione prot. n. 358/2025 del 14.02.2025, con cui G.R.I.M. trasmetteva Relazione di sintesi sugli aspetti di attenzione e assunzioni sul piano degli interventi (PDI) e sul piano delle opere strategiche (POS) e Tool con dati aggiornati;
- della comunicazione G.R.I.M. prot.n. 631/2025 del 21.03.2025, con cui si trasmetteva documentazione per la predisposizione dell’aggiornamento tariffario;
- della comunicazione G.R.I.M. prot.n. 948/2025 del 6.05.2025, con cui si trasmettevano integrazioni alla documentazione per la predisposizione dell’aggiornamento tariffario MTI-4;
- della comunicazione G.R.I.M. prot.n.1016/2025 del 16.05.2025, con cui si trasmettevano chiarimenti in merito alle criticità riscontrate sui costi di Energia Elettrica;
- della comunicazione G.R.I.M. prot.n. 1125/2025 del 3.06.2025, con cui si trasmetteva l’stanza di deroga per prerequisito 4 ai sensi della Delibera A.R.E.R.A. 917/2017/R/IDR e s.m.i.;
- della comunicazione G.R.I.M. prot.n.1406/2025 del 11.07.2025, con cui si presentavano integrazioni all’istanza di autotutela riguardanti: Consistenza del Personale, Costo del Personale, Piano Economico Finanziario, Debiti verso le banche, Conguagli 2022-2023;
- della comunicazione G.R.I.M. prot. 1468/2025 del 25.07.2025, con cui di inviava nota con allegato file Excel per i chiarimenti relativi a valore della componente tariffaria dei conguagli Rcvol;
- della nota prot. n.1535/2025 del 4.08.2025, con cui si allegava il progetto di bilancio 2024 e Cash Flow fino al 31.8.2026;
- della nota prot.n.1549/2025 del 6.08.2025, con cui si trasmetteva l’elenco di tutti i ruoli inerenti le annualità 2022/2023;
- della comunicazione G.R.I.M. prot.n.1556/2025 del 6.08.2025, con cui si trasmetteva l’elenco di tutte le fatture da emettere 2022/2023;
- sella comunicazione G.R.I.M. prot. n.1671/2025 del 7.09.2025, con cui si integrava la documentazione contabile richiesta con i mastrini dei ricavi per conto e le fatture da emettere al 31.12.2023 e al 31.12.2024;
- della comunicazione G.R.I.M. prot.n. 1782/2025 del 3.10.2025, con cui si integrava: fili RDT nel formato A.R.E.R.A. con la valorizzazione dei ricavi di competenza 2022-2023 necessari ai fini del calcolo dei conguagli, partitario dei ricavi fino al 16.09.2025, files dai quali estrarre e consultare tutte le fatture emesse fino al 16.09.2025 e di competenza 2022 e 2023 e nuova Dichiarazione di veridicità dei dati;
- della comunicazione E.G.A.M. prot.n. 1461 del 22.07.2025, di richiesta di chiarimenti sui dati RcVol definitivi ed utilizzabili;
- della comunicazione E.G.A.M. prot. n.1520 del 1°.8.2025, di richiesta di invio di dati ulteriori necessari per l’esame dell’istanza di autotutela;
- della comunicazione E.G.A.M. prot.n. 1563 dell’8.08.2025, di sollecito invio dati richiesti con nota prot.n.1520 del 1°.08.2025;
- della comunicazione E.G.A.M. prot. n.1514 del 25.08.2025, di ulteriore sollecito dell’invio dei dati già richiesti con nota prot.n. 1520 del 1°.08.2025;
- della comunicazione E.G.A.M. prot. n. 1755 del 26.09.2025, di richiesta chiarimenti e dichiarazione di veridicità dei dati;
nonché per l’accertamento dell’illegittimità della tariffa applicata alla ricorrente e per la declaratoria di nullità e/o inefficacia di ogni altro atto adottato sulla base dei predetti criteri, incluse le fatture n. 191532 del 27.02.2026 e le presupposte fatture n. 552217 del 19.11.2025, n. 517370 dell’8.10.2025, n. 213639 del 26.05.2025, n. 36283 del 11.02.2025, n. 195 del 9.01.2025, n. 9957 del 7.02.2024,
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise, dell’Ente Autonomo di Governo dell’Ambito del Molise - E.G.A.M. e della società consortile a responsabilità limitata Gestione Risorse Idriche Molisane - G.R.I.M.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. GI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso notificato il 29.12.2025 e depositato il 7.01.2026, il Caseificio Molisano L. Barone s.n.c. ha impugnato Delibera dell'Assemblea del Comitato d’Ambito dell’E.G.A.M. n.32 del 30.10.2025, recante le nuove articolazioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato, da applicare per il periodo 1°.01.2026 – 31.12.2026.
La parte ricorrente ha addotto di consumare ingenti volumi di acqua nell’esercizio della sua attività di impresa e, come tale, ha lamentato di essere stata lesa dal repentino aumento della tariffa idrica disposto con il provvedimento impugnato, asseritamente con efficacia retroattiva.
L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di ricorso, così rubricati:
I- « VIOLAZIONE DELL’ART.1 DELLA L.N.241/90 E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI GIUSTO PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ART.97 COST. E DI 6 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTI EX ARTT.7 E SEGG. DELLA L.N.241/90. VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.N.241/90: CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE: PERLESSITA’ »;
II- « VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 154 E 161 D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152, IN RIFERIMENTO ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI CUI ALL'ART. 117, COMMA 2, LETT. E) E S).: INCOMPETENZA DELLE REGIONI E DEGLI ENTI REGIONALI (EGAM) ALLA APPROVAZIONE DELLE TARIFFE IDRICHE »;
III- « VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 - CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, ILLEGITTIMITA’ DERIVATA. - VIOLAZIONE DELL’ART.14 DELLA DELIBERA AR N.665/2017 (ALLEGATO TICSI). - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 154 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006, DELLA DELIBERAZIONE AR DEL 28 SETTEMBRE 2017, 665/2017/R/IDR, E DEL RELATIVO TICSI (TESTO INTEGRATO CORRISPETTIVI SERVIZI IDRICI, IN ALLEGATO A); - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 481/95 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/90 E DEI CONNESSI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA, EFFICACIA, EFFICIENZA DI CUI ALL’ART. 97 COST.; - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA - ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITA’ MANIFESTE, IRRAGIONEVOLEZZA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ – SVIAMENTO ».
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti del fatto che:
a) l’azione amministrativa sarebbe risultata affetta da un deficit istruttorio e dalla omessa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati utenti, i quali si sarebbero visti recapitare bollette di pagamento con forti incrementi del canone idrico senza riuscire a comprendere i parametri tariffari applicati;
b) la definizione ed approvazione dei modelli tariffari del ciclo idrico sarebbe stata sottratta alla competenza degli Enti Regionali;
c) l’aumento del costo di approvvigionamento della risorsa idrica applicato anche a carico dell’azienda produttiva ricorrente sarebbe stato disposto: - con effetto retroattivo, ovvero allorquando i bilanci dell’azienda erano stati già approvati e conclusi; - inaspettatamente, ovvero senza alcun preavviso e/o in assenza di stipula di un nuovo contratto; - con un incremento del 200% circa, rispetto agli anni precedenti, ovvero, in ogni caso, in violazione del limite del 10% previsto dall’art.14 della delibera AR n. 665/2017 che ha invece previsto, con riguardo ai meccanismi di flessibilità e gradualità.
Al ricorso è stata allegata una istanza istruttoria diretta all’acquisizione della Delibera n. 32 del 30.10.2025 impugnata, alla quale la parte ricorrente non sarebbe stata posta in condizioni di accedere.
2. In resistenza al ricorso, per la Regione Molise, si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito l’estraneità dell’Amministrazione regionale alla controversia attinente la determinazione delle tariffe del servizio idrico.
3. Si è inoltre costituita la società Gestione Risorse Idriche Molisane s.c.a.r.l. – G.R.I.M. eccependo oltre all’infondatezza del gravame soprattutto la sua inammissibilità sotto i seguenti profili: - per tardività; - per omessa notifica all’AR; - per incompetenza territoriale del T.A.R. Molise in favore del T.A.R. Lombardia- Milano; - per violazione degli artt. 100 c.p.c., 39 e 40 del cod.proc.amm..
La G.R.I.M. ha depositato una serie di documenti trai quali la Delibera n. 32 del 30.10.2025, oggetto di impugnazione.
4. La camera di consiglio del 28.01.2026 è stata rinviata su domanda della parte ricorrente, la quale ha manifestato la necessità di proporre motivi aggiunti rispetto alla produzione documentale delle controparti.
Anche la camera di consiglio del 25.02.2026 è stata rinviata su domanda della parte ricorrente come da verbale.
Nel corso del giudizio la G.R.I.M. ha depositato ulteriori documenti.
5. Con l’atto di motivi aggiunti del 1°.04.2026, la parte ricorrente ha sollevato ulteriori censure avverso la Delibera n. 32 del 30.102025, oltre ad impugnare tutta una serie di comunicazioni e note relative all’azione amministrativa in contestazione ivi richiamate, deducendo di avere avuto conoscenza della loro esistenza solo a seguito del deposito della citata Delibera ad opera della G.R.I.M. nel corso del presente giudizio.
Con l’atto di motivi aggiunti è stato dedotto che “ La ricorrente ha, pertanto, proposto ricorso al buio, in attesa di conoscere sia gli atti deliberativi che quelli istruttori, in forza dei quali erano stati predisposti ed approvati i nuovi aumenti unitamente al nuovo regime tariffario, censurando, con salvezza di motivi aggiunti, i seguenti profili…” (cfr. l’atto di motivi aggiunti pag. 4).
Con l’impugnazione integrativa la Delibera dell’E.G.A.M. n. 32/2025 è stata contestata con i seguenti motivi, così rubricati:
I- « VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 154 E 161 D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152, IN RIFERIMENTO ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI CUI ALL'ART. 117, COMMA 2, LETT. E) E S): INCOMPETENZA DELLE REGIONI E DEGLI ENTI REGIONALI (EGAM) ALLA APPROVAZIONE DELLE TARIFFE IDRICHE E CARENZA ASSOLUTA DI POTERE; - VIOLAZIONE DELL’ART. 7.4 DELLA DELIBERAZIONE N.664/2015/R/IDR E ART.13.3 DELLA DELIBERAZIONE N.918/2017/R/IDR PER L’AGGIORNAMENTO TARIFFARIO E S.M.I.; -VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.N.241/90: CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; ILLOGICITA’ MANIFESTA; PERPLESSITA’ »;
II- « VIOLAZIONE DELLA’RT.1 DELLA L.N.241/0 IN RIFERIMENTO AGLI ARTT.24, 25: IRRETROATTIVITA’ DELLA TARIFFA; -VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA’ DI CUI AL COMBINATO DIPOSTO DELL’ART.1 DELA L.N.241/90 E 97 Cost. EDEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLE AFFIDAMENTO »;
III- « VIOLAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.416/2022 DEL 6 SETEMBRE 2022 APPROVAZIONE DEL IL GESTORE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA; VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.N.241/90: CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO ; - ECCESSO DI POTERE PER ILLEGITTIMITA’ DERIVATA; CONTRADDITTORIETA’ ED ILLOGICITA’ MANIFESTA, PERPLESSITA’; -VIOLAZIONE DELL’ART.1 DELLA L.N.241/90 E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA »;
IV- « VIOLAZIONE DELLA DELIBERAZIONE AR N.639/2023/r/idr DEL 28 DICEMBRE 2023 DI APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL QUARTO PERIODO REGOLATORIO MTI-4; -VIOLAZIONE DELLA DETERMINA AR 26 MARZO 2024, N.1/2024. DTAC DI DEFINZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RACCOLTA DATI TECNICI E TARIFFARI; VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.N.241/90, CARENZA DI ISTRUTTORIA ED ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO SOTTO ALTRO PROFILO »;
V- « VIOLAZIONE ESD ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 154 DEL D.LSG.N.152/2006; -VIOLAZIONE DELL’ART.22 DELL’ALLEGATO A) DELLA PREDETTA DELIBERA N.639/2023 DI AR; -VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.N.241/90, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO. -ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA DELL’ATTO E DALL’INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITO »;
VI - « VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART.3 DELLA LEGGE N. 241/1990 - CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, ILLEGITTIMITA’ DERIVATA. - VIOLAZIONE DELL’ART.14 DELLA DELIBERA AR N.665/2017 (ALLEGATO TICSI). - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 154 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006, DELLA DELIBERAZIONE AR DEL 28 SETTEMBRE 2017, 665/2017/R/IDR, E DEL RELATIVO TICSI (TESTO INTEGRATO CORRISPETTIVI SERVIZI IDRICI, IN ALLEGATO A); - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 481/95 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/90 E DEI CONNESSI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA, EFFICACIA, EFFICIENZA DI CUI ALL’ART. 97 COST.; - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA - ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITA’ MANIFESTE, IRRAGIONEVOLEZZA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ – SVIAMENTO »;
VII- « VIOLAZIONE DELL’ART.162 DEL D.LGS.N.152/2006: VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ».
In estrema sintesi, con l’atto di motivi aggiunti ci si è doluti del fatto che:
a) il compito di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura non competerebbe alle Regioni (e quindi, nel caso di specie, alla E.G.A.M.) con la conseguenza che le determinazioni in contestazione avrebbero violato gli artt. 154 e 161 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che dettano le funzioni e le sfere di competenza relative alla regolazione tariffaria del SII, violando la competenza esclusiva statale in materia di tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 117, comma 2, lett. e) e s), Cost.; le tariffe di cui si discute non sarebbero state approvate dall’AR (motivo 1);
b) vi sarebbe illegittimamente stata una applicazione retroattiva della modifica delle tariffe (motivo 2);
c) non si comprenderebbe se le tariffe applicate dalla GRIM abbiano costituito oggetto di applicazione dello “schema regolatorio di convergenza” o dello schema imposto dal cd. “quarto periodo regolatorio MT-4”, approvato con delibera E.G.A.M. 10/2025 e di seguito confermato, con integrazioni, nella successiva delibera E.G.A.M. n. 32/2025; e qualora la tariffa applicata da E.G.A.M., dal 2024 ad oggi, fosse stata ricondotta allo “schema regolatorio di convergenza”, tale tariffa risulterebbe illegittima, essendosi esaurito il periodo di riferimento, avente durata sino al dicembre 2022, come precisato nella delibera AR 416/R/IDR del 6 settembre 2022; l’illegittimità, inoltre, deriverebbe anche dalla violazione: - della delibera AR n.637/2023 e della delibera AR n.64/2024, con le quali era stato dato a suo tempo avvio all’aggiornamento della tariffa sulla base delle prescrizioni imposte per il quarto periodo regolatorio: - delle stesse determinazioni assunte dall’E.G.A.M. con la delibera n.32/2025; l’illegittimità emergerebbe anche, sotto un profilo sostanziale, dal fatto di essere state imputate ad un nuovo periodo regolatorio delle previsioni tariffarie (ovvero incrementi) che avrebbero dovuto e potuto costituire oggetto di integrazione a tempo debito, ovvero con riguardo alle annualità 2022 e 2023, ormai concluse (il riferimento è ai disavanzi non contabilizzati con le prescritte fatturazioni nel corso delle predette annualità, ovvero alla somma di Euro 7.931.474, imputata al nuovo corso ma riferita ad una gestione precedente); illegittima sarebbe, inoltre, l’applicazione, incondizionata ed immotivata, peraltro tardiva, ovvero due anni dopo la chiusura degli esercizi di riferimento, dei coefficienti massimi fissati per i ricavi (cd. “VRG”), confondendo un tetto massimo fissato per i ricavi, ovvero per gli introiti tariffari del gestore, con una quota fissa spettante a quest’ultimo anche in assenza di istruttoria e di motivazione, tralasciando, in tal senso, quei meccanismi che avrebbero dovuto costituire oggetto di determinazione della tariffa secondo criteri imposti dall’art.154 e segg del D.Lgs.n.152/2006. (motivo 3);
d) nell’eventualità in cui si ritenga, invece, che la tariffa imposta da G.R.I.M. agli utenti del servizio abbia costituito oggetto di applicazione del “quarto periodo regolatorio mti-4”, e che gli elementi sopra riportati, connessi al recupero della citata maggiore somma di Euro 7.931.474, non fatturati ed imputati al solo tetto massimo di redditività fisato al gestore da AR, - dunque riconducibili, in assenza di qualsivoglia altro elemento e/o atto istruttorio alla sola applicazione di un coefficiente “forfettario” VRG, slegato da tutto e non suffragato da nulla, applicato indiscriminatamente ai mal capitati al solo fine di far quadrare i bilanci di qualche distratta e/o allegra gestione - siano stati fatti confluire - nel tentativo di trovare una qualche legittimazione; il conguaglio richiesto da G.R.I.M. per un totale di Euro 7.169.415 (valori non inflazionati), corrispondenti ad Euro 7.931.474, con l’applicazione dell’inflazione, relativamente agli anni 2022 e 2023 (sotto forma di “vincolo ai ricavi del gestore”), nonché caricando, su tali importi, già maggiorato con effetti retrattivi, i costi dell’inflazione, con riferimento al passato, ed ulteriori incrementi di una percentuale pari al 50% della predetta tariffa, per i prossimi sei anni (incrementi progressivi di circa il 10% ogni anno, con un aumento del 50% della tariffa per i prossimi sei anni) risulterebbe immotivato oltre che affetto da carenza di istruttoria, illogicità manifesta; i citati incrementi, dovrebbero prospettarsi in riferimento ad “una componente aggiuntiva di natura previsionale” (dunque volta a prevenire un evento futuro, e non già coprire o compensare un disavanzo pregresso: altrimenti rientrerebbe nella previsioni di cui al precedente punto 1 sopra riportata) e debbono, soprattutto, costituire oggetto di una “motivata istanza da parte dell’Ente di governo dell’ambito” (ovviamente indirizzata all’AR, ai fini della prescritta approvazione: altrimenti non ci si colloca nel perimetro dell’“istanza” ma in quello di una mera “comunicazione, come impropriamente ed illegittimamente avvenuta nel caso di specie, con il punto 4 della delibera “di demandare al Presidente la trasmissione ad AR, mediante portale dedicato…”); la disposizione di tale delibera ha previsto l’applicazione di tale tariffa per il periodo 2024-2029, dunque a far data dal biennio precedente (2024 e 2025), ovvero retroattivamente (motivo 4);
e) la delibera E.G.A.M. n. 32/2025, unitamente agli altri atti alla stessa presupposti, conseguenti e connessi, sarebbero stati altresì illegittimi anche in relazione all’art.154 del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 154, comma 1, per il deficit istruttorio che avrebbe inficiato la richiesta di conguaglio avanzata dalla G.R.I.M. per un totale di Euro 7.169.415 (valori non inflazionati), corrispondenti ad Euro 7.931.474, dopo l’applicazione dell’inflazione, assoggettando gli utenti del servizio a forme di conguaglio non previste, né dovute, non riconducibili a consumi idrici non contabilizzati ma a criteri tariffari aleatori, stabiliti a posteriori, al solo fine di recuperare perdite di esercizio del soggetto gestore, probabilmente imputabili a distrazioni o, nei casi peggiori, a mala gestio (motivo 5, identificato come n. VI dal ricorso);
f) l’ ’aumento del costo di approvvigionamento della risorsa idrica applicato anche a carico dell’azienda produttiva ricorrente è stato disposto: i) con effetto retroattivo, ovvero allorquando i bilanci dell’azienda erano stati già approvati e conclusi; ii) inaspettatamente, ovvero senza alcun preavviso e/o in assenza di stipula di un nuovo contratto; iii) con un incremento del 900% circa, rispetto agli anni precedenti, ovvero, in ogni caso, in violazione del limite previsto nell’art.14 della delibera AR n.665/2017 è del 10%; iv) con una illegittima penalizzazione, per le utenze industriali, per le quali il gestore accerti un superamento dei limiti autorizzati, secondo un algoritmo che considera lo scostamento tra valori misurati e valori autorizzati, non già in ragione di una differente tipologia produttiva, ma uniformemente, ovvero con un’inevitabile penalizzazione di quale aziende produttrici destinate ad un maggior consumo di acqua non già in ragione di deficit gestionali ma di segmento produttivo; v) quanto soprattutto senza avere dedicato adeguata attenzione alle c.d. “grandi utenze industriali” ; vi) provvedendo, “In merito agli usi industriali” con l’applicazione di “scaglioni” indifferenziati ed unitari comportanti un inevitabile sforamento, per i grandi utilizzatori di acqua (come, appunto, i caseifici,) dei limiti con inevitabile applicazione delle cd. tariffe eccedenza, in violazione dell’art. 9 dell’Allegato A alla deliberazione di AR n.665/2017; vii) il tutto senza un’adeguata attività istruttoria; in altre parole l’illegittimità dell’aumento tariffario emergerebbe dal fatto l’aumento delle tariffe applicato per le attività produttive e, nel caso specifico, per le attività lattiero-casearie, così come disposto con il provvedimento impugnato, oltre che privo di approvazione da parte di AR, non sarebbe stato programmato in modo progressivo (essendo stata applicata una decuplicazione con effetti retrattivi), né avrebbe tenuto conto della peculiarità del segmento produttivo in questione, il cui elevato consumo di acqua, anziché riconducibile ad una cattiva gestione, risulterebbe invece connesso al ciclo produttivo che prevede, necessariamente, un massiccio utilizzo della risorsa idrica (motivo 6 identificato come n. VI dal ricorso);
g) sarebbe stato violato l’art.162 del D.Lgs.n.152/2006 (Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti), in quanto si sarebbe proceduto all’applicazione di aumento di tariffe e di nuovi criteri di determinazione delle stesse nella più totale incertezza ed in aperta violazione dei più comuni principi di trasparenza, non avendo gli atti impugnati costituito oggetto di pubblicazione e di possibile conoscenza da parte dell’utenza, con conseguente preclusione, per gli utenti stessi poter prendere contezza di quanto deciso dagli organi competenti (motivo 7 identificato come VIII dal ricorso).
Con l’atto di motivi aggiunti sono state avanzate le seguenti domande istruttorie: “ Piaccia all’Adito Giudice, acquisito ogni altro atto utile, procedere alla nomina di un CTU e/o disporre verificazione istruttoria al fine di:
1. Accertare e/o Verificare se la tariffa applicata negli anni 2022, 2023, 2024, 2025 da GR ed GA per la fornitura di acqua nell'ambito del servizio idrico integrato abbia o meno costituito oggetto di approvazione da parte di AR;
2. Accertare e/o Verificare, nell'ambito delle predette annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, quali siano stati i criteri di calcolo della tariffa predisposta ed applicata da GR ed GA all'utenza nell'ambito del servizio idrico integrato, ovvero se sia stata fatta applicazione del cd. "schema di convergenza" e del criterio tariffario MT4 cd. "quarto periodo regolatorio";
3. Accertare e/o Verificare se tali criteri di determinazione ed applicazione della tariffa idrico, relativamente alle predette annualità 2022, 2013, 2024 e 2025 abbiano o meno rispettato le prescrizioni imposte dalla normativa di settore e da AR;
4. Accertare e/o Verificare se gli incrementi tariffari e l'applicazione degli stessi sia avventa, da parte del gestore GR e di GA, nel rispetto dei principi di progressione, irretroattività e prescrizione imposti dalla normativa di settore ” (cfr. l’atto di motivi aggiunti a pag. 39).
6. Le parti intimate hanno resistito anche a siffatta impugnazione integrativa.
6.1. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha insistito per l’estromissione della Regione Molise dal giudizio.
6.2. Si è costituito anche l’E.G.A.M. eccependo, oltre all’infondatezza del gravame, soprattutto la sua inammissibilità sotto i seguenti profili: - “ INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER NATURA ENDOPROCEDIMENTALE DELLA DELIBERA IMPUGNATA ” con richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2164 del 29.03.2026; - “ INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL T.A.R. MOLISE: COMPETENZA FUNZIONALE INDEROGABILE DEL T.A.R. LOMBARDIA – MILANO ”; - “ INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO INTRODUTTIVO PER GENERICITÀ E NATURA ESPLORATIVA: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 100 C.P.C., 39 E 40 C.P.A. ”; - “ IRRICEVIBILITA’ DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PER TARDIVITA’ ”; - “ IRRICEVIBILITA’ DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PER TARDIVITA’ ”; - “ INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE ”; - “ INAMMISSIBILITÀ PER OMESSA NOTIFICA AD AR – CONTRADDITTORIO NECESSARIO ”; - “ IRRICEVIBILITÀ PARZIALE DEL RICORSO PER TARDIVITA’ ”.
6.3. Anche la G.R.I.M., dal canto suo, ha resistito all’atto di motivi aggiunti, eccependone infondatezza ed inammissibilità.
7. Alla camera di consiglio del 29.04.2026, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia nel merito mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la causa, sentiti i difensori presenti, è stata trattenuta in decisione.
8. Il Collegio rileva che sussistono i presupposti per l’immediata definizione integrale del giudizio in applicazione dell’articolo appena citato.
9. In via preliminare il Collegio deve disporre l’estromissione della Regione Molise dal giudizio, in accoglimento della relativa eccezione, per difetto di legittimazione passiva, poiché non sono stati impugnati atti ad essa riferibili.
10. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile giusta eccezione dell’E.G.A.M., il che induce fisiologicamente a disattendere le istanze istruttorie avanzate dalla parte ricorrente.
11. L’impugnativa nel suo complesso ha contestato la Delibera n. 32/2025 dell’E.G.A.M. per aver determinato, con l’aggiornamento delle relative tariffe, un aumento del canone idrico che la parte ricorrente è stata chiamata a pagare: tra le altre cose, proprio per essere stato disposto l’aumento in assenza dell’approvazione della determinazione tariffaria da parte di AR.
L’E.G.A.M., con la memoria di costituzione del 24.04.2026, ammettendo che “ la delibera impugnata ancora non è stata confermata da AR ” (cfr. la memoria dell’E.G.A.M. del 24.04.2026 a pag. 4), ha eccepito che “ La Delibera gravata, oggetto principale dell'impugnativa, costituisce un atto endoprocedimentale privo di efficacia provvedimentale definitiva, in quanto non ancora approvata da AR, e come tale non è immediatamente impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. Nel settore del servizio idrico integrato, la proposta tariffaria predisposta dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, pur provvisoriamente applicabile nelle more del procedimento, non costituisce atto immediatamente lesivo impugnabile fino all'approvazione definitiva da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (AR). Il procedimento di determinazione delle tariffe idriche si articola in una struttura bifasica, nella quale l'ente d'ambito svolge funzione di predisposizione della proposta mentre AR esercita il potere nevralgico di approvazione, richiedente valutazioni tecniche specialistiche ad elevato contenuto discrezionale. L'impugnazione giurisdizionale della proposta tariffaria prima dell'esercizio del potere di approvazione dell'autorità di settore determinerebbe un corto circuito istituzionale, comportando lo 4scrutinio di poteri amministrativi non ancora esercitati in violazione dell'art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo ” (cfr. la memoria cit. alle pagine 4 e 5).
11.1. In via preliminare, occorre ricordare che l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, ha di recente chiarito, con la decisione 7 novembre 2025, n. 16, che: “ il servizio idrico integrato rientra tra i «servizi di interesse economico generale» (art. 2, comma 1, lettera c, del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201), trattandosi di attività che, in assenza di regole pubblicistiche, sarebbe svolta in modo non uniforme ovvero a condizioni di accessibilità inadeguate rispetto a quelle reputate coerenti con gli obiettivi di interesse generale.
Gli obiettivi perseguiti dalla regolazione tariffaria (che sottrae il corrispettivo del gestore alle libere negoziazioni di mercato) variano a seconda dei settori di mercato.
Nel settore del servizio idrico – il cui esercizio, al pari degli altri servizi ‘a rete’, richiede infrastrutture non duplicabili, gestite in forza di specifici titoli concessori e ‘diritti di esclusiva’ ‒ il fondamento della regolazione tariffaria è costituito, in primo luogo, dal c.d. monopolio naturale.
In questa tipologia di mercato soltanto l’impresa che soddisfa l’intera domanda del mercato può operare a costi unitari ragionevoli, valorizzando le economie di scala.
La regolazione del corrispettivo, tuttavia, non mira soltanto a risolvere i ‘fallimenti di mercato’, tipici dei contesti monopolistici o di quasi-liberalizzazione.
L’acqua, infatti, non è un prodotto commerciale al pari di altri, bensì un bene fondamentale e scarso, che va protetto con regole che ne preservino la qualità e ne garantiscano un utilizzo sostenibile, equilibrato ed equo.
Appartiene ai valori comuni dell’Unione europea, in materia di servizi di interesse economico generale, ricercare la sintesi tra i fini di sostenibilità economica (art. 14 del TFUE), concorrenza (art. 106, paragrafo 2, del TFUE), accessibilità (protocollo n. 26 del TUEF), coesione sociale e territoriale (art. 36 della Carta diritti fondamentali dell’Unione europea) e tutela dell’ambiente (artt. 11 del TUE e 191 del TFUE). Analogo sistema di valori è desumibile dall’articolo 41 della Costituzione (come modificato dalla legge di riforma costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1) ed è alla base del riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201).
3.‒ Dalla disciplina di fonte primaria emergono, in materia tariffaria, i seguenti criteri direttivi: redditività della gestione, regolazione incentivante, internalizzazione dei costi ambientali e delle risorse, equità sociale.
3.1.‒ La regolazione tariffaria deve, in primo luogo, prevedere che i servizi funzionino in base a condizioni, economiche e finanziarie, che consentano ai gestori di assolvere i propri compiti.
Qualora, infatti, non venga remunerato adeguatamente, il servizio non sarebbe in grado di offrire garanzia di continuità e di sviluppo nel tempo. Anche quando l’interesse pubblico richiede che il servizio sia erogato gratuitamente o sottocosto, il principio di economicità è rispettato, perché l’Amministrazione prevede la compensazione trasparente degli oneri di servizio pubblico.
Il legislatore, sia con disposizioni di carattere generale ‒ riferite cioè a tutti i servizi di interesse economico generale (artt. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; 1 e 2, commi 17 e 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481; 117 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201) ‒ sia con disposizioni specifiche del settore idrico, ha disposto che la tariffa deve assicurare la «copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”» (art. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Per la giurisprudenza costituzionale, il riconoscimento della rilevanza economica di un servizio pubblico si delinea tramite l’adozione di un modello organizzativo efficiente, in grado di remunerare, in un determinato periodo di tempo, i costi mediante i ricavi (sentenze n. 26 del 2011 e n. 325 del 2010).
Affinché la tariffa sia tendenzialmente idonea ad equilibrare i costi dei fattori produttivi e i ricavi da proventi, in essa vanno computati:
- i costi operativi, sostenuti per la gestione corrente delle attività, per mantenere in funzione l’impianto;
- i costi di manutenzione, necessari per mantenere gli asset in buono stato di funzionamento fino alla fine della loro vita utile;
- i costi di capitale, comprendenti gli investimenti, gli ammortamenti, nonché il c.d. costo opportunità del capitale (ossia una stima del costo che una impresa sostiene per raccogliere le risorse finanziarie occorrenti per l’attività, sotto forma di capitale di rischio presso gli investitori o sotto forma di capitale di credito: cfr. Consiglio di Stato n. 2481 del 2017, secondo cui i costi di capitale «devono ritenersi immanenti» alla natura di servizio di rilevanza economica propria del servizio idrico integrato).
3.2.– Non è tuttavia sufficiente che il regolatore calcoli l’ammontare dei ricavi che sono richiesti per coprire i costi previsti dell’impresa.
La privativa comporta infatti il rischio che il monopolista imponga prezzi superiori a quelli che prevarrebbero in un parallelo e ipotetico mercato concorrenziale.
Le attività remunerate tramite il riconoscimento (‘a piè di lista’) dei costi storici hanno dimostrato – sulla base degli studi di settore ‒ la patologica tendenza a comportamenti opportunistici di sovracapitalizzazione e alla inefficienza produttiva.
L’ordinamento, per tale motivo, assegna alla regolazione il compito di mitigare il rischio di ‘abuso di potere economico’, attraverso una metodologia tariffaria che (sopperendo alla mancanza di pressione concorrenziale) stimoli l’efficientamento produttivo e la minimizzazione dei costi.
L’obiettivo del tendenziale allineamento delle tariffe ai costi efficienti di erogazione (sancito dalla legge 14 novembre 1995, n. 481) è stato ribadito dall’art. 26, comma 1, del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
Il principale dispositivo tariffario ‒ volto a spingere le imprese ad essere più efficienti e ad evitare sprechi ‒ è quello del «price cap» (cfr. art. 2, commi 18 e 19, della legge 14 novembre 1995, n. 481; art. 22, comma 4, del decreto legislativo n. 201 del 2022; artt. 151 e 154, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006), il quale consiste nell’individuare, per un certo periodo, il prezzo massimo dei costi riconosciuti in misura inferiore a quello praticato in un (ipotetico) monopolio non regolato, modificandolo periodicamente tramite un fattore correttivo che stima l’incremento di produttività.
3.3.– Oltre ai costi finanziari, l’art. 119 del d.lgs. n. 152 del 2006 (che ha attuato l’art. 9 della Direttiva 60/2000/CE) impone di considerare, sempre sotto il profilo tariffario, anche le esternalità del consumo di acqua o dei suoi usi alternativi.
I costi ambientali rappresentano i costi dei danni che gli usi dell’acqua impongono all’ambiente, agli ecosistemi e a coloro che utilizzano l’ambiente.
I costi delle risorse riflettono invece il valore di scarsità della risorsa e si riferiscono al costo della privazione del prossimo possibile utilizzatore, conseguente all’esaurimento della risorsa al di là del suo tasso naturale di ricarica o di recupero.
I costi ambientali e delle risorse sono quindi legati alle «esternalità» generate dall’uso delle risorse, ovvero alle perdite di benessere che non sono inglobate nel prezzo di scambio.
Su queste basi, le entrate derivanti dalle tariffe ambientali e da altri strumenti economici devono essere in grado di finanziare interamente, oltre ai costi di fornitura dei servizi idrici, anche i costi (aggiuntivi) per rimediare, mitigare o prevenire le pressioni quantitative (scarsità) o qualitative (inquinamento) sulle risorse idriche e sull’idromorfologia dei corsi idrici.
3.4.– Il regolatore deve inoltre tenere conto delle «ripercussioni sociali», oltre che ambientali ed economiche, del recupero dei suddetti costi (art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006; vedi anche l’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 201 del 2022, sulla possibilità per gli enti affidanti di prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale).
3.5.– Non è necessario che tutti tali costi del servizio idrico siano recuperati attraverso la tariffa, poiché il recupero può avvenire anche attraverso una modulazione di tariffe, tasse e trasferimenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 6108 del 2019). ” E che “ il principio normativo del recupero integrale dei costi impone che il metodo tariffario: a) garantisca la correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione; b) escluda, tendenzialmente, il recupero dei costi derivanti da scelte non efficienti, in particolare quelli finanziari; c) tenga conto dei costi ambientali e della risorsa, nonché delle ripercussioni sociali derivanti dal recupero .” . Ciò in quanto “ L’equilibrio economico e finanziario della gestione, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, implica una valutazione ampia e sostenibile della remunerazione garantita all’operatore e non il riconoscimento tariffario di ogni singolo costo sostenuto. Una volta assicurato il suddetto equilibrio, la regolazione tariffaria non comporta la sterilizzazione di qualsivoglia rischio in capo al gestore, ovvero non garantisce sempre e comunque il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione ”.
11.2. Tanto premesso, reputa il Collegio che il ricorso introduttivo del giudizio e l’atto di motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per aver contestato la Delibera n. 32/2025 dell’E.G.A.M., la quale consiste in un atto meramente endoprocedimentale, come eccepito dall’E.G.A.M. nel corso del giudizio, che si iscrive nel più articolato procedimento di formazione dell’aggiornamento tariffario: destinato a concludersi con la determinazione finale dell’AR.
Deve essere in questa sede confermato il principio diritto, più volte affermato dal Consiglio di Stato, secondo il quale, “ non è immediatamente impugnabile, avendo natura endoprocedimentale, la delibera con la quale la Conferenza dei Sindaci dell'Ato (Ambito territoriale ottimale) ha approvato la tariffa che il gestore della rete idrica andrà ad applicare al servizio idrico integrato; tale deliberazione, infatti, si inserisce in una sequenza procedimentale che deve essere conclusa con il provvedimento definito rappresentato dalla approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 ”.
Ciò in quanto “ Il quadro normativo che regola l’approvazione delle tariffe del servizio idrico attribuisce un ruolo determinante all’AR. Si è già visto che l’art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201 del 2011, ha trasferito a detta Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”.
Tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481” mentre l’individuazione delle specifiche funzioni è demandata a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato con d.p.c.m. 20 luglio 2012.
Fra i poteri riconosciuti dalla legge n. 481 del 1995 all’AR vi è il potere di stabilire e aggiornare la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse e di verificare la conformità ai criteri così predeterminati delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate di cui all’art. 2, comma 12, lett. e), che individua poi le modalità di esercizio del potere tariffario stabilendo che l’AR si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta e che, qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente.
L’art. 154 comma 4 del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”.
L’art. 3, comma 1, del d.p.c.m. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che quest’ultima:
- “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego” (lettera c);
- “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono [...], sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori” (lettera d);
- “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono [...], proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni [...]” (lettera f).
La legislazione primaria, quindi, intesta il potere di approvazione delle tariffe idriche all’Autorità indipendente.
L’AR poi, con i poteri regolatori che le sono attribuiti, ha definito il procedimento di approvazione delle tariffe, e di aggiornamento delle medesime (quest’ultimo interessato dalla presente controversia), enucleando le funzioni svolti dai soggetti coinvolti nel medesimo, che si possono riassumere nel senso che l’Ente d’ambito le predispone e l’AR le approva.
In base alla regolazione approvata dall’AR l’Ente d’ambito ha il compito di predisporre e trasmettere all’Autorità la proposta tariffaria (art. 7 della deliberazione 664/2015/R/idr, con riferimento all’approvazione della tariffa) e l’AR ha il compito di approvarle (così come prevede la fonte normativa primaria).
Ai sensi dell’art. 13 della deliberazione 918/2017/R/idr l’Ente d’ambito trasmette il relativo piano di aggiornamento (ai fini dell’approvazione dell’aggiornamento).
Ove l’Ente d’ambito non provveda nei termini indicati dall’AR si forma il silenzio assenso sulla proposta dell’Ente d’ambito (“intendendosi accolta dall’Ente di governo” per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così l’art. 7 della deliberazione 664/2015/R/idr e l’art. 13 della deliberazione 918/2017/R/idr per l’aggiornamento tariffario) previa istanza del gestore e diffida dell’AR ad adempiere entro i successivi 30 giorni.
La proposta tariffaria predisposta dall’ente d’ambito (sia essa espressamente adottata o si sia formato il silenzio-assenso) è trasmessa all’Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 90 giorni (art. 7.4 della deliberazione n. 664/2015/R/idr e art. 13.3 della deliberazione n. 918/2017/R/idr per l’aggiornamento tariffario).
Come si è illustrato sopra la regolazione non prevede invece la formazione del silenzio-assenso con riferimento all’approvazione della tariffa da parte dell’AR.
Nel suddetto quadro normativo l’Ente d’ambito assume una posizione peculiare.
In particolare, ad esso sono attribuiti una serie di compiti.
La legislazione primaria gli intesta il potere di predisporre e aggiornare il piano d'ambito, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale e organizzativo e dal piano economico finanziario (art. 149 del d. lgs. n. 152 del 2006).
Gli atti di regolazione attribuiscono all’Ente d’ambito, in conformità al ruolo riconosciutogli dalla legge:
- il potere di predisporre la proposta tariffaria sulla base dello schema regolatorio composto dal programma degli interventi (che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, i conseguenti obiettivi di miglioramento e la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, perseguendo i livelli minimi di servizio e la complessiva domanda dell'utenza), dal piano economico finanziario (PEF), che contiene l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore) e dalla convenzione di gestione (art. 6.2 della deliberazione 664/2015/R/idr, con riferimento all’approvazione della tariffa per quanto riguarda il periodo regolatorio di interesse nella presente controversia);
- il potere, ai fini dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, di integrare il piano degli investimenti (art. 11 deliberazione 918/2017/R/idr), elaborare il PEF (art. 12 deliberazione 918/2017/R/idr) e presentare, ai sensi dell’art. 13.2, lett. c della deliberazione 918/2017/R/idr, l’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie e dei dati;
- il potere di validare le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio (art. 7.1 della deliberazione n. 664/2015/R/idr e art. 13.1 della deliberazione n. 918/2017/R/idr per l’aggiornamento tariffario);
- il potere di presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario della gestione (art. 8.5 della deliberazione 664/2015/R/idr e art. 13.7 della deliberazione n. 918/2017/R/idr;
- il potere di valutare e approvare l’istanza per il superamento del limite annuale al moltiplicatore tariffario previsto dalla deliberazione 664/2015/R/IDR (art. 3 deliberazione 664/2015/R/idr e art. 14.2 della deliberazione n. 918/2017/R/idr).
Nondimeno l’ordinamento attribuisce all’AR il ruolo di protagonista nell’ambito del procedimento tariffario e, nel caso specifico, di approvazione dell’aggiornamento tariffario, intestandole le seguenti prerogative:
- il potere di chiedere integrazioni istruttorie (“salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni” di cui all’art. 13.3 della deliberazione n. 918/2017/R/idr) attraverso un’attività delineata dalla giurisprudenza come non obbligatoria e avente come destinatari diretti i gestori del servizio (Cons. St., sez. VI, 27 novembre 2017, n. 5529);
- il potere di svolgere istruttorie specifiche al ricorrere di alcune condizioni, ad esempio al fine di approvare il superamento del limite annuale al moltiplicatore tariffario (art. 14.3 della deliberazione n. 918/2017/R/idr); a tal fine l’AR conduce una (doverosa e) aggravata istruttoria, volta a verificare la validità dei dati forniti, nonché l’efficienza del servizio di misura;
- il potere di ricevere, da parte degli enti d’ambito, le comunicazioni circa il mancato adempimento dei gestori agli obblighi di comunicazione dei dati che gravano sui medesimi (art. 14.2 della deliberazione n. 917/2017/R/idr), così da poter esercitare i poteri (anche inibitori e sanzionatori) alla medesima intestati;
- il potere di determinare la tariffa d’ufficio nei casi in cui: “a) il gestore non fornisca in tutto o in parte i dati richiesti ai sensi del presente provvedimento, nel formato indicato dall’Autorità; b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati; c) il gestore non fornisca la modulistica di cui al comma 2.4 o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante; d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie” (art. 7.8 della deliberazione 664/2015/R/idr); e) manchino strutturalmente i prerequisiti definiti dalla deliberazione 917/2017/R/idr ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti ivi previsti e intesi come il conseguimento di determinate condizioni minime richieste dalla normativa vigente, quali la qualità dell'acqua distribuita agli utenti e la gestione appropriata dell'impatto ambientale generato dal consumo (art. 9.6 della deliberazione n. 918/2017/R/idr),
- i poteri inibitori e sanzionatori in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett.e c) e d) della legge n. 481 del 1995;
In termini più generali l’AR svolge una funzione anche nei confronti dell’Ente d’ambito, verificando “la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato” (art. 10, comma 14, lett. f) del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e art. 3 del d.p.c.m. 20 luglio 2012). (CGARS 22 aprile 2021, n. 354) ” (da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 2164 del 16.03.2026).
11.3. Da tali coordinate giurisprudenziali, in sintesi, si ricava che:
i) il procedimento tariffario è di tipo binario e prevede una proposta dell’autorità d’ambito, seguita dalla approvazione dell’autorità di settore (AR);
ii) la tariffa predisposta ed applicata dall’ente d’ambito ha solo “efficacia provvisoria”;
iii) gli effetti della tariffa soltanto proposta dall’ente d’ambito sono provvisori e in ogni caso non irreversibili;
iv) la competenza finale spetta, dunque, ad AR, che svolge nella procedura in esame un ruolo “nevralgico”, anche in ragione del carattere fortemente specialistico della materia in esame, caratterizzata da aspetti tecnici di notevole complessità.
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, in relazione al caso in esame, da tale consolidato orientamento interpretativo.
La natura dei vizi in questa sede sollevati si inserisce, infatti, nell’oggetto specifico della attività valutativa riservata ad AR.
Ne deriva che frapporre un giudizio amministrativo tra profili organizzativi formali di competenza dell’ente d’ambito e l’approvazione dalla tariffa da parte dell’autorità di settore potrebbe seriamente compromettere il ruolo e le funzioni svolte da AR, con conseguente serio rischio di incorrere nella violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., in relazione ossia a “poteri amministrativi non ancora esercitati” (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 2164 del 16.03.2026).
12. Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.
13. Le spese processuali, alla luce della complessità della controversia, possono essere infine compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, previa estromissione della Regione Molise, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio CI, Presidente
GI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| GI LA | Orazio CI |
IL SEGRETARIO