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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6319 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1315/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 23/06/2025, alle ore 12.30, nella 8 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott. Giovanni D'Istria, è chiamata la causa
TRA
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/04/1955 ed ivi residente in [...], rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura telematica allegata all'atto di citazione, dall'Avv. FERRARI GIANPAOLO, C.F. , e dall'Avv. OLIVARES C.F._2
TIZIANA, C.F. , elett.te dom.to presso il loro studio al CENTRO C.F._3
DIREZIONALE ISOLA G1 – SCALA D, in NAPOLI, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazione inerenti il presente Giudizio al n. di fax 0817879392 o agli indirizzi pec: e/o Email_1
Email_2
ATTORE
CONTRO
C.F. ), in persona del suo l.r.p.t., rapp. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e dif., in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione, dall'Avv. DIANI DAVIDE (C.F. , elett.te dom.to C.F._4
presso lo stesso in NAPOLI, PIAZZA MUNICIPIO, PALAZZO SAN GIACOMO, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, in sostituzione dell'Avv. Carla Castelli già costituito, indirizzo PEC . apoli.it, FAX 081/7954645; Ema_3 Email_4 CP_1
CONVENUTO
Sono presenti:
1
Per il la Dott.ssa per delega dell'Avv. Diani Controparte_1 Parte_2
la quale si riporta agli atti ed alle note di discussione depositate, chiede che la causa sia decisa ed impugna ogni eccepito e dedotto ed insiste per il rigetto della domanda attrice.
Il Giudice invita la parte alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Alle ore 12,30 terminata la discussione il Giudice autorizza le parti ad allontanarsi e si ritira in Camera di Consiglio.
Alle ore 15,40 all'esito della Camera di Consiglio il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Giovanni D'Istria pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1315/2022 r.g.a.c.
TRA
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/04/1955 ed ivi residente in [...], rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura telematica allegata all'atto di citazione, dall'Avv. FERRARI GIANPAOLO, C.F. , e dall'Avv. OLIVARES C.F._2
TIZIANA, C.F. , elett.te dom.to presso il loro studio al CENTRO C.F._3
DIREZIONALE ISOLA G1 – SCALA D, in NAPOLI, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazione inerenti il presente Giudizio al n. di fax 0817879392 o agli indirizzi pec: e/o Email_1
2
Email_2
ATTORE
CONTRO
C.F. ), in persona del suo l.r.p.t., rapp. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e dif., in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione, dall'Avv. DIANI DAVIDE (C.F. , elett.te dom.to C.F._4
presso lo stesso in NAPOLI, PIAZZA MUNICIPIO, PALAZZO SAN GIACOMO, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, in sostituzione dell'Avv. Carla Castelli già costituito, indirizzo PEC . apoli.it, FAX 081/7954645; Ema_3 Email_4 CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: RESPONSABILITÀ EX ARTT. 2049 - 2051 - 2052 C.C..
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto notificato il 10/01/22, il sig. conveniva, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, il in persona del suo Sindaco l.r.p.t., al fine Controparte_1
di ottenere il risarcimento dei danni.
L'attore deduceva che:
in data 26.01.2016, alle ore 06.45 circa, mentre si recava a lavoro, a bordo del motoveicolo Kymco Yuppi tg. CC72720, in Napoli alla via Reggia di Portici, all'altezza dell'uscita autostradale di Via Marina, riportava gravissime lesioni personali a causa di una caduta;
nelle circostanze di luogo e di tempo sopra indicate, l'attore procedeva a bordo dello scooter regolarmente, ad andatura moderata ed a causa della disconnessione del manto stradale ed in particolare, della presenza di una buca sullo stesso, né segnalata, né visibile, anche per la completa mancanza di illuminazione, rovinava al suolo riportando gravissime lesioni personali, oltre che danni al motociclo;
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sul posto interveniva una Pattuglia della Polizia Municipale che provvedeva a redigere il verbale n. 120.611;
per via delle gravi condizioni dell'attore era intervenuta un'Ambulanza del 118 che trasportava il sig. presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Loreto Nuovo” Pt_1
di Napoli;
la prima diagnosi effettuata presso il nosocomio riportava “Frattura tibia e perone destro” con prognosi iniziale di giorni 30 s.c. e veniva disposto il ricovero in
Ortopedia per le cure del caso;
in data 26.01.2016 l'attore veniva sottoposto ad un primo intervento chirurgico con inserimento di placca e viti;
visto che la situazione medica non aveva avuto un'evoluzione positiva, il sig.
, in data 07.06.2016, veniva nuovamente ricoverato presso lo stesso Pt_1
nosocomio a causa dei postumi della frattura tibiale, complicati da un'infezione e veniva dimesso in data 09.06.2016;
a causa di una serie di ulteriori complicazioni in data 06.08.2016, veniva nuovamente ricoverato per la rimozione delle viti e della placca fino al 16.08.2016
e veniva dimesso con nuova ingessatura e prescrizione di divieto di carico;
a seguito di ulteriori complicazioni, l'attore veniva nuovamente ricoverato in data
23.01.2017. Il giorno 31.01.2017 veniva sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico e veniva dimesso in data 06.02.2017;
non essendo la situazione ancora risolta, in data 07.06.2017, il sig. era Pt_1
stato nuovamente ricoverato e sottoposto a tre nuovi interventi chirurgici, in data
28.06.2017, 18.07.2017 e 09.08.2017, con nuova dimissione il giorno 18.08.2017;
dal 04.09.2018 al 17.09.2018 il sig. veniva nuovamente ricoverato e Pt_1
sottoposto, in data 10.09.2018, ad ulteriore intervento chirurgico di “currettage tibiale e revisione fissatore esterno”;
a seguito del sinistro, erano residuati degli esiti negativi permanenti, con una eterometria di circa 3.6 cm;
durante tutto il periodo il sig. oltre a patire il danno fisico, non aveva Pt_1
potuto più lavorare, subendo una lesione temporanea o permanente all'integrità
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psico-fisica, per l'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della persona ed un'impossibilità ad avere una vita sociale e, pertanto, al di là della quantificazione a titolo di danno emergente, richiedeva il riconoscimento del danno non patrimoniale;
in data 19.10.2017 era stato licenziato dalla Siram s.p.a., per il superamento del periodo di comporto;
alla scadenza del periodo di comporto era stato costretto a fare domanda di pensione anticipata di circa due anni rispetto alla naturale decorrenza del diritto con ulteriore perdita patrimoniale sia sui ratei di stipendio che sulla pensione;
i danni patiti dall'attore, venivano valutati dal punto di vista medico-legale nella
CTP del Dott. , Per_1
erano risultati vani i tentativi di ottenere il risarcimento in via bonaria, prima con raccomandata a/r del 25.10,10.2016 e poi con invito alla negoziazione assistita del
06.10.2020 nei confronti del proprietario e custode delle strade Controparte_1
cittadine era responsabile, ex art 2051 c.c. e/o ai sensi dell'art. 2043 c.c., del danno subito da parte attrice;
Tutto ciò premesso si chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non.
Si costituiva il in persona del suo Sindaco l.r.p.t., chiedendo al Controparte_1
Giudice di rigettare della domanda in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, e comunque non provata sia in ordine al fatto che al nesso, e, comunque per la sussistenza del caso fortuito, compreso il concorso di colpa del danneggiato, esclusivo o prevalente. Chiedeva in ogni caso per il rigetto della domanda non sussistendo la prova del danno, che comunque si contestava nella sua eccessiva ed ingiustificata quantificazione.
Concessi i termini ex art.183, co.6, cpc, disposte ed espletate le prove testimoniali e la consulenza di ufficio, all'udienza del 03.02.2025, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c..
La vicenda oggetto di causa ripropone la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro avvenuto su strada pubblica e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod.
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civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ. Questione con riferimento alla quale la giurisprudenza (cfr. Cass. Civile n. 12329/2004) ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia).
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
A tale riguardo, non ignora questo Giudice che l'applicabilità o meno della disposizione dell'art. 2051 cod. civ. nei confronti della Pubblica Amministrazione, allorché si tratti - come nel caso di specie - di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini,
e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, è stata - ed è tuttora
- fonte di vivaci dibattiti dottrinali e di contrasti giurisprudenziali: da un lato, infatti, v'è chi sostiene che l'art. 2051 cod. civ. non troverebbe assolutamente applicazione, considerato che, in simili ipotesi, la Pubblica Amministrazione non
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sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone (in altre parole, considerato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode, tale responsabilità – evidentemente - non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile - cfr., in tal senso ed ex multis, Cass., 23 luglio 2003, n. 11446; Cass., 13 gennaio 2003, n. 298; Cass., 15 gennaio 2003, n. 488; Cass. 31 luglio 2002, n. 11366; Cass. 21 dicembre 2001, n.
16179; Cass., 26 gennaio 1999, n. 699; Cass., 28 ottobre 1998, n. 10759; Cass., 16 giugno 1998, n. 5990): in conseguenza, la responsabilità della Pubblica
Amministrazione dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità sancita dall'art. 2043 cod. civ.; dall'altro lato, invece, si pone l'orientamento opposto, alla stregua del quale l'art. 2051 cod. civ. potrebbe e dovrebbe trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla Pubblica Amministrazione, quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. Cass., 1° ottobre 2004, n. 19653; Cass., 15 gennaio 2003,
n. 488; Cass., 21 maggio 1996, n. 4673, Cass., 20 novembre 1998, n. 11749; Cass.,
27 gennaio 1988, n. 723; Cass., 3 giugno 1982, n. 3392).
Né, del resto, la distinzione tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova.
Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla Pubblica Amministrazione, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale
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deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla Pubblica Amministrazione custode, la quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito. Peraltro, relativamente alla norma dell'art. 2043 cod. civ. va specificato che la responsabilità dell'amministrazione per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato, non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto, essendosi chiarito, in giurisprudenza, che essi vanno intesi come meri elementi sintomatici della responsabilità pubblica, ma essendo ben possibile che la stessa possa anche individuarsi nella singola fattispecie in un diverso comportamento colposo dell'amministrazione. Limitare aprioristicamente la responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni subiti dagli utenti dei beni demaniali alle sole ipotesi della presenza di insidia o trabocchetto, non trova alcuna base normativa nella lettera dell'art. 2043 cod. civ., e rappresenterebbe un'indubbia posizione di privilegio per la parte pubblica (in questo senso, Cass., 14 marzo 2006, n. 5445).
Ebbene, tanto doverosamente premesso - e non essendo state rappresentate valide argomentazioni che inducano ad un ripensamento in senso contrario - ritiene questo Giudice assolutamente preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che configura in capo alla
Pubblica Amministrazione, relativamente ai danni occorsi a soggetti terzi, quale quello denunziato dall'odierno attore, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Sul punto questo giudice ritiene di dover condividere le argomentazioni della ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che a partire dal 2006 con tre pronunzie (cfr. Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass., 14 marzo 2006, n. 5445
e Cass., 6 luglio 2006, n. 15383) ha concluso nel senso dell'applicazione, in casi quale quello sottoposto oggi al vaglio del Tribunale, dell'art. 2051 cod. civ., considerato che “la responsabilità speciale per custodia ex art. 2051 cod. civ.
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risulta…non solo configurabile, ma invero senz'altro preferibile rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 cod. civ.” (cfr. Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651, cit.), in quanto “elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso … infatti, la CP_1
localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di effettivo controllo della zona, per cui CP_1
sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale” (cfr. Cass., 6. luglio 2006, n. 15383, cit., §.
8.2 e § 6.7).
La linea interpretativa inaugurata dalle predette sentenze è stata poi confermata dalla giurisprudenza successiva della Suprema Corte (cfr., al riguardo, Cass., 16 maggio 2008, n. 12449; Cass., 6 giugno 2008, n. 15042) che ha affermato che la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali, con la precisazione che essendo tuttavia, detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti - che il custode non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni - il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.
Esso va individuato, in particolare, nei casi in cui la causa che ha provocato il danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Pertanto, la demanialità e la notevole estensione dei beni non possono costituire elementi tali da indurre ad escludere una responsabilità della Pubblica
Amministrazione ex art. 2051 cod. civ.: come rilevato dalla giurisprudenza sopra richiamata, non v'è nulla, sotto l'aspetto propriamente letterale, che consenta di
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interpretare la disposizione del 2051 cod. civ. nel senso restrittivo di cui pure si è riferito, riducendone il campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, ed escludendo, pertanto, anche solo parzialmente, le ipotesi in cui l'obbligo de quo gravi sulla Pubblica Amministrazione;
inoltre la prova liberatoria
è limitata alla dimostrazione del “caso fortuito” e non anche, invece, alla natura soggettiva (pubblica o privata, cioè) del titolare della cosa che ha cagionato il danno;
ancora è la stessa Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. un., 11 novembre
1991, n. 12019), che tratteggia in quella disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva - e, dunque, assolutamente indipendente dalla natura pubblica o privata del bene che ha cagionato il danno.
Ciò detto, se non può darsi rilievo alla natura pubblica o privata del bene al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., nondimeno i criteri di imputazione della responsabilità medesima devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio “cuius commoda eius incommoda”, sia perché può escludere i terzi dall'uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni.
Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno.
Concludendo, pertanto, ritiene questo giudice che la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono
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circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la Pubblica
Amministrazione, una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che ne discende per cui la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si
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configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno
- sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene
- tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
Ciò premesso, com'è noto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ai fini dell'applicazione dell'ipotesi speciale di responsabilità prevista dalla richiamata norma: a) il danno può essere stato causato dal dinamismo intrinseco della cosa
(ad esempio scala mobile) ovvero anche da un agente esterno che abbia determinato o accentuato la pericolosità della stessa - ad esempio sapone liquido su una scala – (cfr. Cass. 28 marzo 2001, n. 4480);
b) l'attore deve provare il nesso di causalità tra il danno e la cosa con la precisazione che, se è intervenuto un agente esterno dannoso, questo elemento concorre a formare la fattispecie costitutiva (cfr. Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331);
c) non occorre alcuna indagine sulla condotta del custode (e l'eventuale colpa) posto che la stessa è estranea alla fattispecie;
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Il convenuto può esonerarsi da responsabilità provando il fortuito ravvisabile non solo in un accadimento esterno del tutto imprevedibile ed inevitabile, ma anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato. Risulta, inoltre, evidente che quanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa, tanto più intensa deve essere l'indagine diretta a verificare se la condotta del danneggiato abbia interrotto il nesso di causalità (cfr. Cass. 17 gennaio 2001, n. 584).
Ciò precisato, va rilevato che in base alle difese della parte convenuta e agli esiti dell'istruttoria è emerso che l'evento dannoso si verificò a causa della disconnessione del manto stradale ed, in particolare, nella presenza di una buca presente sullo stesso, la quale non era visibile, era sprovvista di recinzione e segnalazione e per la quale non era stata svolta l'ordinaria attività di manutenzione esigibile.
Va poi rilevato che nessun significativo elemento di prova è stato offerto dal onde dimostrare che tale episodio abbia avuto il carattere del Controparte_1
fortuito, né sono emersi profili di colpa addebitabili all'attore, dal momento che l'istruttoria non ha evidenziato alcun elemento sulla base del quale poter ritenere che l'evento dannoso si verificò a causa, o anche a causa, di comportamenti imprudenti del sig. , o di suoi comportamenti non giustificabili nel Parte_1
contesto in cui si verificò l'evento.
Il teste escusso all'udienza del 14.03.2024, il sig. , indifferente e CP_3
presente sul luogo del sinistro, ha confermato con dichiarazioni precise la dinamica del sinistro dedotta dalla parte attrice in citazione. Egli ha affermato che
“Era la fine del mese di gennaio 2016, verso le ore 06.30 del mattino, mi trovavo in macchina con mia figlia, in via Marina direzione centro di Napoli. Ero andato a prelevarla a casa di un'amica e stavo accompagnandola a casa, per poi lasciarla a scuola. Il fatto è successo all'altezza dell'uscita dell'autostrada Napoli-Roma, che si trova su via Marina, poco dopo il cavalcavia […] Ero dietro ad uno scooter grigio che a sua volta seguiva un'autovettura, quando all'improvviso lo scooter ha trovato una buca davanti a sé ed il conducente è finito con la ruota anteriore del motociclo sul quale viaggiava nella buca ed è caduto sul proprio lato destro. La
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buca era stata provocata dalla mancanza del fondo di asfalto che copriva il resto della carreggiata e non era segnalata. […] Preciso che tra la ruota anteriore dello scooter e l'autoveicolo vi era una distanza che posso stimare in 4 o 5 metri. Dopo la caduta ho arrestato la macchina e sono sceso per prestare soccorso alla persona che era caduta la quale era da sola sul veicolo. Dietro di me vi era un camion il quale si pose di traverso sulla sede stradale per evitare che i veicoli che sopraggiungevano potessero provocare ulteriori danni.[…] Preciso che al momento la strada non era illuminata e la visibilità era scarsa perché cominciava ad albeggiare. […] L'infortunato si lamentava per forti dolori alla gamba destra ed al braccio destro. L'autista del camion chiese l'intervento del 118, che è arrivato. Nel frattempo provvidi a telefonare ai familiari dell'infortunato attraverso il numero di telefono che lui stesso mi fornì. Quando arrivò l'ambulanza del 118 io mi allontanai. […]I sanitari dell'ambulanza riferivano che l'avrebbero trasportato all'ospedale Loreto Mare. […] Preciso che tra la buca ed il marciapiede di destra
c'era circa un metro. […] Lo scooter aveva i fari accesi, sia anteriormente che posteriormente. […]Non sono in grado di riferire circa il possibile intervento dei
Vigili Urbani, in quanto come detto io mi allontanai dopo l'arrivo dell'ambulanza”.
Nella produzione di parte attrice è stata, inoltre, allegata la cartella clinica del ricovero del 26.01.2016 presso il Presidio Sanitario “Loreto Mare” che riportava come data di ingresso il giorno 26.01.2016 e data di uscita 05.02.2016, la diagnosi di ingresso di frattura di tibia e perone e che il paziente riferiva di essere caduto accidentalmente ,mentre era alla guida di un motorino. Sono state, inoltre, allegate le cartella cliniche dei ricoveri del 07.06.2016 e 06.08.2016 al Loreto Mare, la cartella clinica dei ricoveri del 23.01.2017 e del 07.06.2017 presso l'Ospedale dei Colli, i certificati di controllo presso Ospedale dei Colli, la cartella clinica del ricovero del 31.07.2017 presso l'Ospedale Cardarelli, la cartella clinica del ricovero del 04.09.2018 presso l'Ospedale dei Colli.
Nelle note ex art. 183, VI comma, II termine il ha depositato il Controparte_1
verbale dei Vigili Urbani, intervenuti sui luoghi successivamente al sinistro avvenuto in Napoli via Reggia di Portici del 26.01.2016 e che hanno solo raccolto
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le dichiarazioni dell'infortunato sulla dinamica dell'evento e nel quale veniva riportato “infortunio per caduta dal veicolo per buca presente sul manto stradale”.
Veniva annotato, altresì, che i Vigili Urbani, in attesa della protezione civile, venivano affiancati da un furgone i cui operai di loro iniziativa colmavano la buca con dell'asfalto a freddo.
Inoltre, il sig. dichiarava alla Polizia Municipale che “Verso le 7.00 Parte_1
stavo percorrendo via Reggia di Portici in direzione via Marina. Nonostante andassi
a velocità moderata con la ruota anteriore rovinavo in una buca posta al centro della carreggiata. Per questo motivo rovinavo al suolo sul lato destro e successivamente tramite il 118 venivo trasportato al Loreto Mare. Preciso che a quell'ora era ancora buio e che mi stavo recando al lavoro”.
Sulla base di ciò che è emerso, si ritiene provato il fatto storico.
Dalla CTU svolta in corso di cause e depositata in Cancelleria in data 23.11.24 a cura del dott. , Specialista in Medicina Legale è emerso che il Persona_2
signor ha subìto sinistro stradale in data 26.01.2016, riportando Parte_1
“Frattura tibia e perone destro” e che la suddetta lesione è compatibile con la dinamica traumatica riferita ed, altresì, con applicazione di casco.
Ha poi quantificato la durata e l'entità della malattia, medico-legalmente valutabile, quale invalidità temporanea, in:
- giorni 141 (centoquarantuno) a totale (relativi ai molteplici ricoveri con espletamento di 7 interventi chirurgici, di cui 3 di chirurgia plastica)
- giorni 200 (duecento) di parziale al 75% ed in ulteriori
- giorni 300 (trecento) di parziale al 50%, a sintesi di più lunga temporanea parziale a scalare.
Sono, altresì, residuati postumi permanenti, quantificabili in misura del 28%
(ventotto percento), quale danno biologico, a parziale valenza anatomo-inestetica e causativo di “sofferenza menomazione-correlata” di moderata entità.
Ha riconosciuto poi una moderata incidenza sulla capacità lavorativo-lucrativa attitudinale residua del leso, ex-operaio elettricista allo stato pensionato 69enne ed all'epoca del fatto 60enne in attualità di servizio (cessato per superamento del
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periodo di comporto, contrattualmente stabilito, a causa della protratta malattia evento-correlata).
In ordine al quesito integrativo, di cui nell'ordinanza del 20.05.2024 (“Accerti, altresì, se relativamente ai postumi di invalidità, permanenti e temporanei, residuati abbiano inciso, ed in quale misura percentuale, ulteriori interventi e/o terapie mediche erronee, o comunque non riconducibili all'incidente, successive al primo intervento”), può affermarsi che il decorso clinico ed i conseguenti esiti permanenti sono stati significativamente aggravati dall'insorgenza di infezione del focolaio fratturativo/chirurgico, a verosimile genesi nosocomiale (da acclarare comunque con procedimento ad hoc).
In tal guisa si è cagionato aggravio, valutato sulla scorta dell'id quod plerumque accidit' ovvero dell'esperienza clinico-scientifica e medico-forense relativa a lesioni consimili:
- sia del danno biologico permanente, con plus differenziale quantificabile in misura del 18-19% (diciotto-diciannove percento).
- sia del danno temporaneo, che in fattispecie traumatiche consimili si esaurisce in arco temporale medio di 150 giorni, suddivisibili in giorni 20 a totale, giorni 30 di parziale al 75%, giorni 30% al 50% ed in ulteriori giorni 30 al 25% a sintesi di più lunga temporanea parziale a scalare.
Il danno subito, la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è stata confermata dall'ausiliario del Giudice, ha determinato nella parte attrice degli esiti permanenti quantificati dal C.T.U., in una percentuale tra il 9 e il 10%, come valore differenziale tra i postumi permanenti, quantificabili in misura del 28% a cui va sottratto il plus differenziale quantificabile in una misura tra il 18 e il 19%.
Trattasi di conclusioni cui il CTU è pervenuto dopo un'attenta analisi dei dati e sono da questo Tribunale pienamente condivise, non essendo emersi elementi atti a metterle in discussione.
Si riconosce, pertanto come riferibile al sinistro per cui è causa , una ITT valutabile in 20 giorni, una ITP al 75% per 30 giorni, una ITP al 50% per 30 giorni e una ITP al
25% per 30 giorni.
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Accertata, dunque, la responsabilità del nella causazione del Controparte_1
sinistro in esame, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti di conseguenza da . Parte_1
Ciò posto, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nelle cosiddette micropermanenti questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di Napoli, i quali, peraltro, com'è noto, sono mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di
Milano.
Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di chiarire che “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez.
III, civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408).
E ciò in quanto “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti Uffici giudiziari”.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 Cost. , riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr., in tal senso, sempre Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 7 giugno
2011, n. 12408).
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Alla luce delle nuove tabelle di Milano, adottate dal Tribunale meneghino proprio facendo seguito alla predetta sentenza della Cassazione n. 25164/2020, riconoscendo un incremento per sofferenza soggettiva al 25% sul punto base del danno biologico per le sofferenze subite a causa dell'evento lesivo, considerando una percentuale di invalidità permanente complessiva nella misura del 9/10 % per un danno non patrimoniale risarcibile, in considerazione dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (60 anni), pari ad € 27.678,00 .
A detta cifra occorre sommare quanto riconosciuto per l'invalidità temporanea , e considerando, quale base di calcolo, il punto “base” pari ad € 115,00 si liquida:
1) il danno da ITT per 20 giorni è pari ad € 2.300,00;
2) il danno da ITP al 75% per 30 giorni è pari ad € 2.587,50;
3) il danno da ITP al 50% per 30 giorni è pari ad € 1.725,00;
4) il danno da ITP al 25% per 30 giorni è pari ad € 862,50.
Per un totale di € 7.475,00.
Il totale dovuto per i danni non patrimoniali è pari, pertanto, ad € 35.153,00 , già determinata all'attualità, per cui non va aggiornata e su di essa, quindi, non va corrisposta la rivalutazione monetaria.
Parimenti non è possibile liquidare le voci di danno patrimoniale richieste a titolo dei danni ricevuti in seguito al licenziamento, subito dall'istante alla scadenza del periodo di comporto ed alla richiesta di pensionamento anticipato di circa due anni rispetto alla naturale decorrenza del diritto , con ulteriore perdita patrimoniale sia sui ratei di stipendio che sulla seguente pensione , attesa la assoluta carenza di prova in merito agli eventuali danni subiti ed al loro ammontare , né parimenti è possibile dedurre quanto già percepito a titolo d'infortunio avendo l'attore dichiarato di non avere presentato alcuna CP_4
domanda all'Ente assistenziale ai fini del riconoscimento della liquidazione di una rendita permanente o di indennizzo in conto capitale.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata
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tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo
Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al Controparte_1
pagamento, in favore del sig. , degli interessi al tasso legale Parte_1
previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (26.01.2016) sull'importo di euro € 35,153,00 somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del (26.01.2016) - quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
(26.01.2016) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione
(mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta
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(pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, facendo applicazione del D.M 55/2014 e succ. aggiornamenti, secondo lo scaglione corrispondente al valore in cui la domanda ha trovato concreto accoglimento ai valori medi (€ 26.000 € 52.000) con attribuzione agli Avv.ti FERRARI GIANPAOLO e
OLIVARES TIZIANA stante la dichiarazione fattane ex art.93 c.p.c..
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, si pongono definitivamente a carico del convenuto in persona del Sindaco l.r.p.t.. Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1315/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ EX ARTT. 2049 - 2051 - 2052 C.C., pendente tra ed il in persona del Sindaco l.r.p.t., ogni Parte_1 Controparte_1
contraria istanza disattesa così provvede:
1. Accoglie la domanda nei confronti del in persona del Sindaco Controparte_1
l.r.p.t.;
2. Condanna il in persona del Sindaco l.r.p.t., alla Controparte_1
corresponsione in favore del sig. della somma complessiva di Parte_1
€ 35.153,00 ; oltre interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (26.01.2016) sulle somme indicate che devono essere devalutate, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai , alla suddetta data del (26.01.2016) - quale momento in cui l'illecito si è prodotto -e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
(26.01.2016) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo;
3. condanna il in persona del Sindaco l.r.p.t., alla Controparte_1
corresponsione in favore dell'attore dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, al pagamento sulle somme
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sopra liquidate a titolo risarcitorio, degli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ.;
4. condanna il in persona del Sindaco l.r.p.t., al pagamento delle Controparte_1
spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 7.616,00 per onorari, €
786,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge , con attribuzione ai procuratori anticipatari Avv.ti FERRARI GIANPAOLO e OLIVARES
TIZIANA;
5. pone definitivamente a carico del in persona del Sindaco Controparte_1
l.r.p.t., le spese di CTU liquidate con separato decreto.
6. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli, il 23/06/2025 alle ore 15,40 .
Il Giudice
Dott. Giovanni D'Istria
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 23/06/2025, alle ore 12.30, nella 8 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott. Giovanni D'Istria, è chiamata la causa
TRA
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/04/1955 ed ivi residente in [...], rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura telematica allegata all'atto di citazione, dall'Avv. FERRARI GIANPAOLO, C.F. , e dall'Avv. OLIVARES C.F._2
TIZIANA, C.F. , elett.te dom.to presso il loro studio al CENTRO C.F._3
DIREZIONALE ISOLA G1 – SCALA D, in NAPOLI, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazione inerenti il presente Giudizio al n. di fax 0817879392 o agli indirizzi pec: e/o Email_1
Email_2
ATTORE
CONTRO
C.F. ), in persona del suo l.r.p.t., rapp. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e dif., in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione, dall'Avv. DIANI DAVIDE (C.F. , elett.te dom.to C.F._4
presso lo stesso in NAPOLI, PIAZZA MUNICIPIO, PALAZZO SAN GIACOMO, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, in sostituzione dell'Avv. Carla Castelli già costituito, indirizzo PEC . apoli.it, FAX 081/7954645; Ema_3 Email_4 CP_1
CONVENUTO
Sono presenti:
1
Per il la Dott.ssa per delega dell'Avv. Diani Controparte_1 Parte_2
la quale si riporta agli atti ed alle note di discussione depositate, chiede che la causa sia decisa ed impugna ogni eccepito e dedotto ed insiste per il rigetto della domanda attrice.
Il Giudice invita la parte alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Alle ore 12,30 terminata la discussione il Giudice autorizza le parti ad allontanarsi e si ritira in Camera di Consiglio.
Alle ore 15,40 all'esito della Camera di Consiglio il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Giovanni D'Istria pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1315/2022 r.g.a.c.
TRA
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/04/1955 ed ivi residente in [...], rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura telematica allegata all'atto di citazione, dall'Avv. FERRARI GIANPAOLO, C.F. , e dall'Avv. OLIVARES C.F._2
TIZIANA, C.F. , elett.te dom.to presso il loro studio al CENTRO C.F._3
DIREZIONALE ISOLA G1 – SCALA D, in NAPOLI, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazione inerenti il presente Giudizio al n. di fax 0817879392 o agli indirizzi pec: e/o Email_1
2
Email_2
ATTORE
CONTRO
C.F. ), in persona del suo l.r.p.t., rapp. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e dif., in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione, dall'Avv. DIANI DAVIDE (C.F. , elett.te dom.to C.F._4
presso lo stesso in NAPOLI, PIAZZA MUNICIPIO, PALAZZO SAN GIACOMO, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, in sostituzione dell'Avv. Carla Castelli già costituito, indirizzo PEC . apoli.it, FAX 081/7954645; Ema_3 Email_4 CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: RESPONSABILITÀ EX ARTT. 2049 - 2051 - 2052 C.C..
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto notificato il 10/01/22, il sig. conveniva, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, il in persona del suo Sindaco l.r.p.t., al fine Controparte_1
di ottenere il risarcimento dei danni.
L'attore deduceva che:
in data 26.01.2016, alle ore 06.45 circa, mentre si recava a lavoro, a bordo del motoveicolo Kymco Yuppi tg. CC72720, in Napoli alla via Reggia di Portici, all'altezza dell'uscita autostradale di Via Marina, riportava gravissime lesioni personali a causa di una caduta;
nelle circostanze di luogo e di tempo sopra indicate, l'attore procedeva a bordo dello scooter regolarmente, ad andatura moderata ed a causa della disconnessione del manto stradale ed in particolare, della presenza di una buca sullo stesso, né segnalata, né visibile, anche per la completa mancanza di illuminazione, rovinava al suolo riportando gravissime lesioni personali, oltre che danni al motociclo;
3
sul posto interveniva una Pattuglia della Polizia Municipale che provvedeva a redigere il verbale n. 120.611;
per via delle gravi condizioni dell'attore era intervenuta un'Ambulanza del 118 che trasportava il sig. presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Loreto Nuovo” Pt_1
di Napoli;
la prima diagnosi effettuata presso il nosocomio riportava “Frattura tibia e perone destro” con prognosi iniziale di giorni 30 s.c. e veniva disposto il ricovero in
Ortopedia per le cure del caso;
in data 26.01.2016 l'attore veniva sottoposto ad un primo intervento chirurgico con inserimento di placca e viti;
visto che la situazione medica non aveva avuto un'evoluzione positiva, il sig.
, in data 07.06.2016, veniva nuovamente ricoverato presso lo stesso Pt_1
nosocomio a causa dei postumi della frattura tibiale, complicati da un'infezione e veniva dimesso in data 09.06.2016;
a causa di una serie di ulteriori complicazioni in data 06.08.2016, veniva nuovamente ricoverato per la rimozione delle viti e della placca fino al 16.08.2016
e veniva dimesso con nuova ingessatura e prescrizione di divieto di carico;
a seguito di ulteriori complicazioni, l'attore veniva nuovamente ricoverato in data
23.01.2017. Il giorno 31.01.2017 veniva sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico e veniva dimesso in data 06.02.2017;
non essendo la situazione ancora risolta, in data 07.06.2017, il sig. era Pt_1
stato nuovamente ricoverato e sottoposto a tre nuovi interventi chirurgici, in data
28.06.2017, 18.07.2017 e 09.08.2017, con nuova dimissione il giorno 18.08.2017;
dal 04.09.2018 al 17.09.2018 il sig. veniva nuovamente ricoverato e Pt_1
sottoposto, in data 10.09.2018, ad ulteriore intervento chirurgico di “currettage tibiale e revisione fissatore esterno”;
a seguito del sinistro, erano residuati degli esiti negativi permanenti, con una eterometria di circa 3.6 cm;
durante tutto il periodo il sig. oltre a patire il danno fisico, non aveva Pt_1
potuto più lavorare, subendo una lesione temporanea o permanente all'integrità
4
psico-fisica, per l'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della persona ed un'impossibilità ad avere una vita sociale e, pertanto, al di là della quantificazione a titolo di danno emergente, richiedeva il riconoscimento del danno non patrimoniale;
in data 19.10.2017 era stato licenziato dalla Siram s.p.a., per il superamento del periodo di comporto;
alla scadenza del periodo di comporto era stato costretto a fare domanda di pensione anticipata di circa due anni rispetto alla naturale decorrenza del diritto con ulteriore perdita patrimoniale sia sui ratei di stipendio che sulla pensione;
i danni patiti dall'attore, venivano valutati dal punto di vista medico-legale nella
CTP del Dott. , Per_1
erano risultati vani i tentativi di ottenere il risarcimento in via bonaria, prima con raccomandata a/r del 25.10,10.2016 e poi con invito alla negoziazione assistita del
06.10.2020 nei confronti del proprietario e custode delle strade Controparte_1
cittadine era responsabile, ex art 2051 c.c. e/o ai sensi dell'art. 2043 c.c., del danno subito da parte attrice;
Tutto ciò premesso si chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non.
Si costituiva il in persona del suo Sindaco l.r.p.t., chiedendo al Controparte_1
Giudice di rigettare della domanda in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, e comunque non provata sia in ordine al fatto che al nesso, e, comunque per la sussistenza del caso fortuito, compreso il concorso di colpa del danneggiato, esclusivo o prevalente. Chiedeva in ogni caso per il rigetto della domanda non sussistendo la prova del danno, che comunque si contestava nella sua eccessiva ed ingiustificata quantificazione.
Concessi i termini ex art.183, co.6, cpc, disposte ed espletate le prove testimoniali e la consulenza di ufficio, all'udienza del 03.02.2025, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c..
La vicenda oggetto di causa ripropone la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro avvenuto su strada pubblica e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod.
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civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ. Questione con riferimento alla quale la giurisprudenza (cfr. Cass. Civile n. 12329/2004) ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia).
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
A tale riguardo, non ignora questo Giudice che l'applicabilità o meno della disposizione dell'art. 2051 cod. civ. nei confronti della Pubblica Amministrazione, allorché si tratti - come nel caso di specie - di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini,
e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, è stata - ed è tuttora
- fonte di vivaci dibattiti dottrinali e di contrasti giurisprudenziali: da un lato, infatti, v'è chi sostiene che l'art. 2051 cod. civ. non troverebbe assolutamente applicazione, considerato che, in simili ipotesi, la Pubblica Amministrazione non
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sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone (in altre parole, considerato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode, tale responsabilità – evidentemente - non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile - cfr., in tal senso ed ex multis, Cass., 23 luglio 2003, n. 11446; Cass., 13 gennaio 2003, n. 298; Cass., 15 gennaio 2003, n. 488; Cass. 31 luglio 2002, n. 11366; Cass. 21 dicembre 2001, n.
16179; Cass., 26 gennaio 1999, n. 699; Cass., 28 ottobre 1998, n. 10759; Cass., 16 giugno 1998, n. 5990): in conseguenza, la responsabilità della Pubblica
Amministrazione dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità sancita dall'art. 2043 cod. civ.; dall'altro lato, invece, si pone l'orientamento opposto, alla stregua del quale l'art. 2051 cod. civ. potrebbe e dovrebbe trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla Pubblica Amministrazione, quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. Cass., 1° ottobre 2004, n. 19653; Cass., 15 gennaio 2003,
n. 488; Cass., 21 maggio 1996, n. 4673, Cass., 20 novembre 1998, n. 11749; Cass.,
27 gennaio 1988, n. 723; Cass., 3 giugno 1982, n. 3392).
Né, del resto, la distinzione tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova.
Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla Pubblica Amministrazione, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale
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deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla Pubblica Amministrazione custode, la quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito. Peraltro, relativamente alla norma dell'art. 2043 cod. civ. va specificato che la responsabilità dell'amministrazione per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato, non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto, essendosi chiarito, in giurisprudenza, che essi vanno intesi come meri elementi sintomatici della responsabilità pubblica, ma essendo ben possibile che la stessa possa anche individuarsi nella singola fattispecie in un diverso comportamento colposo dell'amministrazione. Limitare aprioristicamente la responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni subiti dagli utenti dei beni demaniali alle sole ipotesi della presenza di insidia o trabocchetto, non trova alcuna base normativa nella lettera dell'art. 2043 cod. civ., e rappresenterebbe un'indubbia posizione di privilegio per la parte pubblica (in questo senso, Cass., 14 marzo 2006, n. 5445).
Ebbene, tanto doverosamente premesso - e non essendo state rappresentate valide argomentazioni che inducano ad un ripensamento in senso contrario - ritiene questo Giudice assolutamente preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che configura in capo alla
Pubblica Amministrazione, relativamente ai danni occorsi a soggetti terzi, quale quello denunziato dall'odierno attore, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Sul punto questo giudice ritiene di dover condividere le argomentazioni della ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che a partire dal 2006 con tre pronunzie (cfr. Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass., 14 marzo 2006, n. 5445
e Cass., 6 luglio 2006, n. 15383) ha concluso nel senso dell'applicazione, in casi quale quello sottoposto oggi al vaglio del Tribunale, dell'art. 2051 cod. civ., considerato che “la responsabilità speciale per custodia ex art. 2051 cod. civ.
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risulta…non solo configurabile, ma invero senz'altro preferibile rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 cod. civ.” (cfr. Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651, cit.), in quanto “elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso … infatti, la CP_1
localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di effettivo controllo della zona, per cui CP_1
sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale” (cfr. Cass., 6. luglio 2006, n. 15383, cit., §.
8.2 e § 6.7).
La linea interpretativa inaugurata dalle predette sentenze è stata poi confermata dalla giurisprudenza successiva della Suprema Corte (cfr., al riguardo, Cass., 16 maggio 2008, n. 12449; Cass., 6 giugno 2008, n. 15042) che ha affermato che la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali, con la precisazione che essendo tuttavia, detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti - che il custode non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni - il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.
Esso va individuato, in particolare, nei casi in cui la causa che ha provocato il danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Pertanto, la demanialità e la notevole estensione dei beni non possono costituire elementi tali da indurre ad escludere una responsabilità della Pubblica
Amministrazione ex art. 2051 cod. civ.: come rilevato dalla giurisprudenza sopra richiamata, non v'è nulla, sotto l'aspetto propriamente letterale, che consenta di
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interpretare la disposizione del 2051 cod. civ. nel senso restrittivo di cui pure si è riferito, riducendone il campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, ed escludendo, pertanto, anche solo parzialmente, le ipotesi in cui l'obbligo de quo gravi sulla Pubblica Amministrazione;
inoltre la prova liberatoria
è limitata alla dimostrazione del “caso fortuito” e non anche, invece, alla natura soggettiva (pubblica o privata, cioè) del titolare della cosa che ha cagionato il danno;
ancora è la stessa Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. un., 11 novembre
1991, n. 12019), che tratteggia in quella disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva - e, dunque, assolutamente indipendente dalla natura pubblica o privata del bene che ha cagionato il danno.
Ciò detto, se non può darsi rilievo alla natura pubblica o privata del bene al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., nondimeno i criteri di imputazione della responsabilità medesima devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio “cuius commoda eius incommoda”, sia perché può escludere i terzi dall'uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni.
Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno.
Concludendo, pertanto, ritiene questo giudice che la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono
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circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la Pubblica
Amministrazione, una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che ne discende per cui la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si
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configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno
- sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene
- tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
Ciò premesso, com'è noto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ai fini dell'applicazione dell'ipotesi speciale di responsabilità prevista dalla richiamata norma: a) il danno può essere stato causato dal dinamismo intrinseco della cosa
(ad esempio scala mobile) ovvero anche da un agente esterno che abbia determinato o accentuato la pericolosità della stessa - ad esempio sapone liquido su una scala – (cfr. Cass. 28 marzo 2001, n. 4480);
b) l'attore deve provare il nesso di causalità tra il danno e la cosa con la precisazione che, se è intervenuto un agente esterno dannoso, questo elemento concorre a formare la fattispecie costitutiva (cfr. Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331);
c) non occorre alcuna indagine sulla condotta del custode (e l'eventuale colpa) posto che la stessa è estranea alla fattispecie;
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Il convenuto può esonerarsi da responsabilità provando il fortuito ravvisabile non solo in un accadimento esterno del tutto imprevedibile ed inevitabile, ma anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato. Risulta, inoltre, evidente che quanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa, tanto più intensa deve essere l'indagine diretta a verificare se la condotta del danneggiato abbia interrotto il nesso di causalità (cfr. Cass. 17 gennaio 2001, n. 584).
Ciò precisato, va rilevato che in base alle difese della parte convenuta e agli esiti dell'istruttoria è emerso che l'evento dannoso si verificò a causa della disconnessione del manto stradale ed, in particolare, nella presenza di una buca presente sullo stesso, la quale non era visibile, era sprovvista di recinzione e segnalazione e per la quale non era stata svolta l'ordinaria attività di manutenzione esigibile.
Va poi rilevato che nessun significativo elemento di prova è stato offerto dal onde dimostrare che tale episodio abbia avuto il carattere del Controparte_1
fortuito, né sono emersi profili di colpa addebitabili all'attore, dal momento che l'istruttoria non ha evidenziato alcun elemento sulla base del quale poter ritenere che l'evento dannoso si verificò a causa, o anche a causa, di comportamenti imprudenti del sig. , o di suoi comportamenti non giustificabili nel Parte_1
contesto in cui si verificò l'evento.
Il teste escusso all'udienza del 14.03.2024, il sig. , indifferente e CP_3
presente sul luogo del sinistro, ha confermato con dichiarazioni precise la dinamica del sinistro dedotta dalla parte attrice in citazione. Egli ha affermato che
“Era la fine del mese di gennaio 2016, verso le ore 06.30 del mattino, mi trovavo in macchina con mia figlia, in via Marina direzione centro di Napoli. Ero andato a prelevarla a casa di un'amica e stavo accompagnandola a casa, per poi lasciarla a scuola. Il fatto è successo all'altezza dell'uscita dell'autostrada Napoli-Roma, che si trova su via Marina, poco dopo il cavalcavia […] Ero dietro ad uno scooter grigio che a sua volta seguiva un'autovettura, quando all'improvviso lo scooter ha trovato una buca davanti a sé ed il conducente è finito con la ruota anteriore del motociclo sul quale viaggiava nella buca ed è caduto sul proprio lato destro. La
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buca era stata provocata dalla mancanza del fondo di asfalto che copriva il resto della carreggiata e non era segnalata. […] Preciso che tra la ruota anteriore dello scooter e l'autoveicolo vi era una distanza che posso stimare in 4 o 5 metri. Dopo la caduta ho arrestato la macchina e sono sceso per prestare soccorso alla persona che era caduta la quale era da sola sul veicolo. Dietro di me vi era un camion il quale si pose di traverso sulla sede stradale per evitare che i veicoli che sopraggiungevano potessero provocare ulteriori danni.[…] Preciso che al momento la strada non era illuminata e la visibilità era scarsa perché cominciava ad albeggiare. […] L'infortunato si lamentava per forti dolori alla gamba destra ed al braccio destro. L'autista del camion chiese l'intervento del 118, che è arrivato. Nel frattempo provvidi a telefonare ai familiari dell'infortunato attraverso il numero di telefono che lui stesso mi fornì. Quando arrivò l'ambulanza del 118 io mi allontanai. […]I sanitari dell'ambulanza riferivano che l'avrebbero trasportato all'ospedale Loreto Mare. […] Preciso che tra la buca ed il marciapiede di destra
c'era circa un metro. […] Lo scooter aveva i fari accesi, sia anteriormente che posteriormente. […]Non sono in grado di riferire circa il possibile intervento dei
Vigili Urbani, in quanto come detto io mi allontanai dopo l'arrivo dell'ambulanza”.
Nella produzione di parte attrice è stata, inoltre, allegata la cartella clinica del ricovero del 26.01.2016 presso il Presidio Sanitario “Loreto Mare” che riportava come data di ingresso il giorno 26.01.2016 e data di uscita 05.02.2016, la diagnosi di ingresso di frattura di tibia e perone e che il paziente riferiva di essere caduto accidentalmente ,mentre era alla guida di un motorino. Sono state, inoltre, allegate le cartella cliniche dei ricoveri del 07.06.2016 e 06.08.2016 al Loreto Mare, la cartella clinica dei ricoveri del 23.01.2017 e del 07.06.2017 presso l'Ospedale dei Colli, i certificati di controllo presso Ospedale dei Colli, la cartella clinica del ricovero del 31.07.2017 presso l'Ospedale Cardarelli, la cartella clinica del ricovero del 04.09.2018 presso l'Ospedale dei Colli.
Nelle note ex art. 183, VI comma, II termine il ha depositato il Controparte_1
verbale dei Vigili Urbani, intervenuti sui luoghi successivamente al sinistro avvenuto in Napoli via Reggia di Portici del 26.01.2016 e che hanno solo raccolto
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le dichiarazioni dell'infortunato sulla dinamica dell'evento e nel quale veniva riportato “infortunio per caduta dal veicolo per buca presente sul manto stradale”.
Veniva annotato, altresì, che i Vigili Urbani, in attesa della protezione civile, venivano affiancati da un furgone i cui operai di loro iniziativa colmavano la buca con dell'asfalto a freddo.
Inoltre, il sig. dichiarava alla Polizia Municipale che “Verso le 7.00 Parte_1
stavo percorrendo via Reggia di Portici in direzione via Marina. Nonostante andassi
a velocità moderata con la ruota anteriore rovinavo in una buca posta al centro della carreggiata. Per questo motivo rovinavo al suolo sul lato destro e successivamente tramite il 118 venivo trasportato al Loreto Mare. Preciso che a quell'ora era ancora buio e che mi stavo recando al lavoro”.
Sulla base di ciò che è emerso, si ritiene provato il fatto storico.
Dalla CTU svolta in corso di cause e depositata in Cancelleria in data 23.11.24 a cura del dott. , Specialista in Medicina Legale è emerso che il Persona_2
signor ha subìto sinistro stradale in data 26.01.2016, riportando Parte_1
“Frattura tibia e perone destro” e che la suddetta lesione è compatibile con la dinamica traumatica riferita ed, altresì, con applicazione di casco.
Ha poi quantificato la durata e l'entità della malattia, medico-legalmente valutabile, quale invalidità temporanea, in:
- giorni 141 (centoquarantuno) a totale (relativi ai molteplici ricoveri con espletamento di 7 interventi chirurgici, di cui 3 di chirurgia plastica)
- giorni 200 (duecento) di parziale al 75% ed in ulteriori
- giorni 300 (trecento) di parziale al 50%, a sintesi di più lunga temporanea parziale a scalare.
Sono, altresì, residuati postumi permanenti, quantificabili in misura del 28%
(ventotto percento), quale danno biologico, a parziale valenza anatomo-inestetica e causativo di “sofferenza menomazione-correlata” di moderata entità.
Ha riconosciuto poi una moderata incidenza sulla capacità lavorativo-lucrativa attitudinale residua del leso, ex-operaio elettricista allo stato pensionato 69enne ed all'epoca del fatto 60enne in attualità di servizio (cessato per superamento del
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periodo di comporto, contrattualmente stabilito, a causa della protratta malattia evento-correlata).
In ordine al quesito integrativo, di cui nell'ordinanza del 20.05.2024 (“Accerti, altresì, se relativamente ai postumi di invalidità, permanenti e temporanei, residuati abbiano inciso, ed in quale misura percentuale, ulteriori interventi e/o terapie mediche erronee, o comunque non riconducibili all'incidente, successive al primo intervento”), può affermarsi che il decorso clinico ed i conseguenti esiti permanenti sono stati significativamente aggravati dall'insorgenza di infezione del focolaio fratturativo/chirurgico, a verosimile genesi nosocomiale (da acclarare comunque con procedimento ad hoc).
In tal guisa si è cagionato aggravio, valutato sulla scorta dell'id quod plerumque accidit' ovvero dell'esperienza clinico-scientifica e medico-forense relativa a lesioni consimili:
- sia del danno biologico permanente, con plus differenziale quantificabile in misura del 18-19% (diciotto-diciannove percento).
- sia del danno temporaneo, che in fattispecie traumatiche consimili si esaurisce in arco temporale medio di 150 giorni, suddivisibili in giorni 20 a totale, giorni 30 di parziale al 75%, giorni 30% al 50% ed in ulteriori giorni 30 al 25% a sintesi di più lunga temporanea parziale a scalare.
Il danno subito, la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è stata confermata dall'ausiliario del Giudice, ha determinato nella parte attrice degli esiti permanenti quantificati dal C.T.U., in una percentuale tra il 9 e il 10%, come valore differenziale tra i postumi permanenti, quantificabili in misura del 28% a cui va sottratto il plus differenziale quantificabile in una misura tra il 18 e il 19%.
Trattasi di conclusioni cui il CTU è pervenuto dopo un'attenta analisi dei dati e sono da questo Tribunale pienamente condivise, non essendo emersi elementi atti a metterle in discussione.
Si riconosce, pertanto come riferibile al sinistro per cui è causa , una ITT valutabile in 20 giorni, una ITP al 75% per 30 giorni, una ITP al 50% per 30 giorni e una ITP al
25% per 30 giorni.
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Accertata, dunque, la responsabilità del nella causazione del Controparte_1
sinistro in esame, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti di conseguenza da . Parte_1
Ciò posto, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nelle cosiddette micropermanenti questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di Napoli, i quali, peraltro, com'è noto, sono mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di
Milano.
Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di chiarire che “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez.
III, civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408).
E ciò in quanto “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti Uffici giudiziari”.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 Cost. , riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr., in tal senso, sempre Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 7 giugno
2011, n. 12408).
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Alla luce delle nuove tabelle di Milano, adottate dal Tribunale meneghino proprio facendo seguito alla predetta sentenza della Cassazione n. 25164/2020, riconoscendo un incremento per sofferenza soggettiva al 25% sul punto base del danno biologico per le sofferenze subite a causa dell'evento lesivo, considerando una percentuale di invalidità permanente complessiva nella misura del 9/10 % per un danno non patrimoniale risarcibile, in considerazione dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (60 anni), pari ad € 27.678,00 .
A detta cifra occorre sommare quanto riconosciuto per l'invalidità temporanea , e considerando, quale base di calcolo, il punto “base” pari ad € 115,00 si liquida:
1) il danno da ITT per 20 giorni è pari ad € 2.300,00;
2) il danno da ITP al 75% per 30 giorni è pari ad € 2.587,50;
3) il danno da ITP al 50% per 30 giorni è pari ad € 1.725,00;
4) il danno da ITP al 25% per 30 giorni è pari ad € 862,50.
Per un totale di € 7.475,00.
Il totale dovuto per i danni non patrimoniali è pari, pertanto, ad € 35.153,00 , già determinata all'attualità, per cui non va aggiornata e su di essa, quindi, non va corrisposta la rivalutazione monetaria.
Parimenti non è possibile liquidare le voci di danno patrimoniale richieste a titolo dei danni ricevuti in seguito al licenziamento, subito dall'istante alla scadenza del periodo di comporto ed alla richiesta di pensionamento anticipato di circa due anni rispetto alla naturale decorrenza del diritto , con ulteriore perdita patrimoniale sia sui ratei di stipendio che sulla seguente pensione , attesa la assoluta carenza di prova in merito agli eventuali danni subiti ed al loro ammontare , né parimenti è possibile dedurre quanto già percepito a titolo d'infortunio avendo l'attore dichiarato di non avere presentato alcuna CP_4
domanda all'Ente assistenziale ai fini del riconoscimento della liquidazione di una rendita permanente o di indennizzo in conto capitale.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata
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tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo
Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al Controparte_1
pagamento, in favore del sig. , degli interessi al tasso legale Parte_1
previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (26.01.2016) sull'importo di euro € 35,153,00 somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del (26.01.2016) - quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
(26.01.2016) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione
(mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta
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(pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, facendo applicazione del D.M 55/2014 e succ. aggiornamenti, secondo lo scaglione corrispondente al valore in cui la domanda ha trovato concreto accoglimento ai valori medi (€ 26.000 € 52.000) con attribuzione agli Avv.ti FERRARI GIANPAOLO e
OLIVARES TIZIANA stante la dichiarazione fattane ex art.93 c.p.c..
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, si pongono definitivamente a carico del convenuto in persona del Sindaco l.r.p.t.. Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1315/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ EX ARTT. 2049 - 2051 - 2052 C.C., pendente tra ed il in persona del Sindaco l.r.p.t., ogni Parte_1 Controparte_1
contraria istanza disattesa così provvede:
1. Accoglie la domanda nei confronti del in persona del Sindaco Controparte_1
l.r.p.t.;
2. Condanna il in persona del Sindaco l.r.p.t., alla Controparte_1
corresponsione in favore del sig. della somma complessiva di Parte_1
€ 35.153,00 ; oltre interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (26.01.2016) sulle somme indicate che devono essere devalutate, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai , alla suddetta data del (26.01.2016) - quale momento in cui l'illecito si è prodotto -e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
(26.01.2016) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo;
3. condanna il in persona del Sindaco l.r.p.t., alla Controparte_1
corresponsione in favore dell'attore dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, al pagamento sulle somme
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sopra liquidate a titolo risarcitorio, degli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ.;
4. condanna il in persona del Sindaco l.r.p.t., al pagamento delle Controparte_1
spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 7.616,00 per onorari, €
786,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge , con attribuzione ai procuratori anticipatari Avv.ti FERRARI GIANPAOLO e OLIVARES
TIZIANA;
5. pone definitivamente a carico del in persona del Sindaco Controparte_1
l.r.p.t., le spese di CTU liquidate con separato decreto.
6. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli, il 23/06/2025 alle ore 15,40 .
Il Giudice
Dott. Giovanni D'Istria
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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