Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 13.2.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 2451/2021 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall'avv. CADAVERO VINCENZO, con cui elett.te Pt_1 domiciliata come in atti ricorrente
e
, rappr. e difeso dall'avv.LIZZI MARIA SOFIA ed elett.te domiciliato in VIA CP_1
A.DE GASPERI.55 NAPOLI
resistente
Con ricorso depositato il 15.2.2021, l'istante di cui in epigrafe, proponeva opposizione avverso invito a regolarizzare la propria regolarità contributivi, notificatogli in data 29 gennaio 2021; deduce che alla base del suddetto invito, vi erano indicate le seguenti cartelle\avviso e precisamente n 68765 avviso del 2012, avviso n 61500 del 2021, avviso n 102249 del 2012, avviso n 110068 del 2013 ed avviso n 62854 del 2014; che giammai l' notificava accertamento CP_1 contributivo, che o l''Equitalia Controparte_2 Controparte_3 notificava le summenzionate cartelle negli anni 2012-2013- 2014, senza però far seguire alcuna attività esecutiva o inviando atti interruttivi della prescrizione;
che mai da allora, e comunque nei 5 anni successivi, sia l'Ente impositore che l'
[...]
ponevano in essere atti interruttivi della sua pretesa facendola Controparte_4 così prescrivere.
Tanto premesso in fatto e in diritto chiedeva: “In via principale, a) accertata la inesistenza di atti interruttivi e, conseguentemente, dichiarare la decadenza dell'ente impositore dal richiedere i presunti contributi ivi riportati;
b) accertata che non sono stati posti in essere atti interruttivi e dichiarare la prescrizione sopravvenuta di tutti i crediti vantati dall' opposti con il presente ricorso, ed CP_1 indicati in narrativa, anche a decorrere dalla eventuale notifica delle cartelle di pagamento opposte. Nel merito, si chiede a)l'annullamento dell'avviso di regolarizzazione essendo lo stesso nullo ed inefficace, ovvero accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del credito azionato b) accertare l'illegittimità dell'azione esattoriale esperita a danno del ricorrente condannando per l'effetto l'ente resistente anche in via extracontrattuale e con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 e 2056cc al risarcimento del danno per lesione della immagine e reputazione commerciale della In via subordinata, ordinare la Pt_1 cancellazione degli importi inferiori a 1000,00€ poichè portati da cartelle, a suo tempo notificate come dichiarato dall' nell'invito alla regolarizzazione, ormai CP_1 prescritte, andavano cancellate di ufficio ex art. 4 del decreto 119/19 e, quindi oggi, non sarebbero potute essere richieste dall'ente impositore”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto CP_1 dalla domanda. Si costituiva l' chiedendo dichiararsi il difetto di Controparte_5 legittimazione passiva e il rigetto della domanda.
Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , posto Controparte_5 che l'avviso impugnato è stato inoltrato dall' titolare del credito sottostante, e CP_1 non risulta che l' abbia azionato alcuna attività esecutiva. CP_5
Va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
Ed invero, l'invito a regolarizzare de per sé non è un atto autonomamente impugnabile perché rappresenta una richiesta preliminare ma non un provvedimento sanzionatorio.
È un atto amministrativo endoprocedimentale con la funzione di consentire al destinatario di sanare eventuali irregolarità prima dell'adozione di provvedimenti più gravosi.
Pertanto, non essendo un provvedimento autonomo con effetti lesivi immediati non può essere impugnato direttamente.
La novità della questione e la qualità delle parti costituiscono giusti motivi per compensare in toto le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa M.R. Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_6
;
[...]
b) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
c) compensa le spese delle lite.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 20/03/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo