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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10096 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice FE AR ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57956 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
e , con l'Avv. CASTORINO MICHELE Parte_1 Parte_2
PARTE ATTRICE
e
e per essa quale procuratrice speciale Controparte_1 Controparte_2
(già , in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Labate
PARTE CONVENUTA nonchè
- C.F.: , in persona del Controparte_4 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore
DEBITORE PRINCIPALE CONTUMACE
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.) immobiliare – fase di merito
FATTO – I sig.ri e rispettivamente in qualità di terza Parte_2 Parte_1 datrice di ipoteca e fideiussore/datore di ipoteca, si costituivano nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 195/2022 promossa da nei loro Controparte_5 confronti dinanzi all'intestato Tribunale ed avente ad oggetto l'esecuzione della quota di
½ ciascuno del diritto di proprietà di un appartamento sito in Roma, e nel contempo spiegavano opposizione ex art. 615 II co. Cod.proc.civ.
All'esito della fase cautelare, introducevano il presente giudizio di merito chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario Civile di Roma, in persona del G.E., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della proposta opposizione ex art. 615 II comma cpc e dei motivi tutti posti a fondamento della stessa, sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora dedotto dagli opponenti, disporre con ordinanza la sospensione ex art. 624 cpc della procedura esecutiva immobiliare NRGEs. 195/2022 pendente innanzi il Tribunale
Ordinario Civile di Roma - Sezione 4 Esecuzioni Immobiliari - in persona del G.E.
Dott. Mancinetti;
preliminarmente ed in rito 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in executivis del creditore procedente, nonché l'inopponibilità dell'asserita cessione del credito azionato esecutivamente, con conseguente declaratoria di improcedibilità della procedura esecutiva introdotta;
sempre in via preliminare nel merito 2) accertare e dichiarare la parziale inopponibilità e/o inefficacia del titolo esecutivo ex adverso azionato nei confronti degli odierni opponenti
e, per l'effetto, 3) ridurre il complessivo credito ex adverso azionato nella presente procedura della somma di € 4.984,07. Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore procedente ad agire in via esecutiva nei confronti degli odierni opponenti 4) per l'eccepita incompetenza territoriale del Giudice adito in sede monitoria (Tribunale di Roma) per essere competente in via esclusiva il Tribunale di
Milano, con conseguente caducazione/inefficacia del titolo esecutivo sotteso alla presente procedura;
5) per la dedotta insussistenza dell'asserito credito azionato in via esecutiva sia in punto di an che di quantum. Relativamente alla posizione dell'opponente quale fideiussore de “ , 6) Parte_1 Parte_3 accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione con conseguente inefficacia e/o inesistenza ab origine dell'obbligazione fideiussioria e del diritto del creditore procedente ad agire esecutivamente nei confronti dell'opponente, in forza delle predette fideiussioni;
in via subordinata, 7) accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti di fideiussione limitatamente alle clausole n. 2, 6 ed 8 del contratto di fideiussione generica sottoscritta il 25/09/2007 nonché delle clausole contraddistinte dalle lettere e) ed f) presenti nell'art. 12 del contratto di finanziamento fondiario n. 20004005261 sottoscritto in data 09/07/2009, con conseguente declaratoria di avvenuta decadenza dalla garanzia per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. ed estinzione del diritto ad agire esecutivamente nei propri confronti, da parte della creditrice procedente, in forza delle predette fideiussioni. Con ordine al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione della
Pag. 2 di 7 trascrizione del pignoramento immobiliare trascritto. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di Legge”.
Si è costituita in giudizio e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
(già , la quale ha così concluso:
[...] Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, previo ogni accertamento utile e declaratoria necessaria: - in via preliminare, disporre la sospensione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 cpc, della presente causa in attesa della definizione del procedimento di opposizione al D.I. n.
6462/2021 promosso dai Sigg.ri , e Parte_1 Parte_4 Parte_5 dinanzi l'intestato Tribunale (NRG n. 4947 1/21 - GI Dott.ssa Pedrelli), costituente giudizio pregiudiziale rispetto alla decisione della presente causa;
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente l'opposizione spiegata dagli opponenti, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi come esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nonché la piena legittimità della procedura esecutiva pendente nei confronti degli odierni opponenti;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare in ogni caso il debito complessivamente dovuto dalla in favore Controparte_4 dell'odierna opposta, come portato dal contratto di mutuo stipulato in data 09/07/2009 con BPM Scarl e, per l'effetto, condannare il sig. , nella sua qualità di Parte_1 fideiussore, al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
113.133,86 ovvero condannare il medesimo fideiussore al pagamento della diversa somma, maggiore e/o minore, che ad istruttoria completata verrà ritenuta di giustizia. - nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare in ogni caso il debito complessivamente dovuto dalla Controparte_4
nei confronti dell'odierna opposta in forza di contratto di mutuo stipulato in data
[...]
09/07/2009 con BPM Scarl, e per l'effetto, accertare la sussistenza della garanzia ipotecaria concessa dai sig.ri e con il medesimo Parte_1 Parte_2 contratto in parola;
Con vittoria di spese e competenze di causa. Con ampia riserva di integrazione, precisazione e modifica delle domande, delle conclusioni, e con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in via istruttoria, anche in conseguenza delle difese della controparte, nei termini di cui all'art. 171 ter cpc.”.
Pag. 3 di 7 E' stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
- C.F.: , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_1 pro tempore , quale debitore principale.
All'udienza del 04/06/2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod.proc.civ..
DIRITTO –
1) DIFETTO DI TITOLARITA' DEL CREDITO
In riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della convenuta, va premesso che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4713). L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass., Sez. VI.I., ordinanza 29 settembre
2020, n. 20495). Inoltre, non può esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio instauratosi dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario. Nel caso di specie, si rileva:
- che in forza di contratto di cessione stipulato in data 20 aprile 2018, ai sensi del combinato disposto degli art. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30.04.1999 e dell'art. 58
T.U.B. delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D. Lgs.
01/09/1993 n. 385, ha acquistato dal Controparte_1 Controparte_6
(“Cedente”) la titolarità del credito;
- che, secondo quanto previsto dal predetto art. 58 del T.U.B., l'odierna opposta ha dato notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 2 del 5 gennaio 2019;
- che è in atti la dichiarazione della cedente relativa alla cessione;
dichiarazione resa per mezzo di un suo funzionario di cui vengono provati i poteri di firma (a tale dichiarazione, redatta e sottoscritta dalla banca cedente, va attribuito un significato
Pag. 4 di 7 probatorio parificabile al possesso del titolo su cui l'esecuzione è basata, elemento che, nell'ambito dei rapporti normalmente intercorrenti fra soggetti bancari, non può che giustificarsi con l'avvenuto trasferimento della posizione creditori);
- che la parte creditrice è nel possesso della documentazione anche contabile inerente il credito oggetto di causa.
Pertanto, tali elementi, complessivamente considerati, fanno ritenere infondata l'eccezione sollevata di difetto di legittimazione, poiché sono da ritenersi indizi:
✓ "gravi", in quanto oggettivamente e intrinsecamente consistenti e come tali resistenti alle possibili obiezioni;
✓ "precisi", in quanto sono dotati di specificità e concretezza e non suscettibili di diversa altrettanto (o più) verosimile interpretazione;
✓ "concordanti", in quanto non confliggenti tra loro e non smentiti da altri dati ugualmente certi (Cassazione 7931/1996).
2) ULTERIORI QUESTIONI
In tema di opposizione ad esecuzione fondata su titolo di formazione giudiziale, le indicazioni interpretative della dottrina trovano conferma nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si ravvisano ragioni specifiche per discostarsi, secondo cui, ad esempio, «in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale (nella specie decreto ingiuntivo), la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinano l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso» (cfr. Cass. III, 25/2/94, n. 1935; conf.: Cass. S.L.,
23/3/99, n. 2742; vedi anche Cass. III, 2/4/97, n. 2870). In sintesi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte: a) in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni
Pag. 5 di 7 di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (Cass. n.
99/2742, cit.); b) nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili, invece, con specifici mezzi di impugnazione, con la conseguenza che non vi è alcuna possibilità di concorso tra quel mezzo di impugnazione e l'opposizione dell'esecuzione (Cass. III, 29/11/96, n. 10650); c) nel giudizio di opposizione all'esecuzione, l'indagine del giudice è limitata all'accertamento della esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'invalidità o l'inefficacia (Cassazione civile sez. III,
18/6/91, n. 6893). Pertanto, l'unico caso di deducibilità di vizi di formazione del titolo giudiziale è quello dell'inesistenza giuridica del medesimo (cfr. Cass. III, 25/2/94, n.
1935). Inoltre, se, come nel caso in esame, il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo, va altresì osservato che: “la parte che, minacciata, con il precetto, di esecuzione forzata in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, ha promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 cod. proc. civ., non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni non solo perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, ma anche perché manca di interesse alla predetta opposizione dato che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 cod. proc. civ., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo” (cfr. Cass. n.11088 del 10/10/1992).
Inoltre, nel caso in esame emerge che il decreto ingiuntivo posto a base della esecuzione
è stato opposto ed è intervenuta sentenza che, per quello che qui interessa, prevede:
“quanto ai tre fideiussori revoca il decreto ingiuntivo n. 9461/2021, N.R.G. 7083/2021 di cui sopra e condanna i fideiussori in proprio, e Controparte_4 Parte_4
Pag. 6 di 7 al pagamento della minor somma di € 113.133,86, in solido, oltre ad Parte_1 interessi come da domanda”. Pertanto, poiché in questa sede non possono essere fatti valere le questioni sollevate dalla parte attrice (questioni proprie del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), né sono stati fatti valere fatti estintivi dell'intero credito successivi alla formazione del titolo giudiziale, ne deriva la non accoglibilità delle domande proposte da parte attrice (nei cui limiti può svolgersi il presente giudizio di merito) stante anche il disposto dell'art. 653 cod.proc.civ..
3) SPESE DI LITE
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'assenza dello svolgimento della fase istruttoria e di questioni di fatto o di diritto di particolare rilevanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna e a rimborsare, in favore Parte_1 Parte_2 di controparte le spese di giudizio che liquida un € 5.000,00 per compenso professionale, oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15% come per
Legge.
Tribunale di Roma, 07/07/2025
Il Giudice
FE AR
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice FE AR ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57956 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
e , con l'Avv. CASTORINO MICHELE Parte_1 Parte_2
PARTE ATTRICE
e
e per essa quale procuratrice speciale Controparte_1 Controparte_2
(già , in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Labate
PARTE CONVENUTA nonchè
- C.F.: , in persona del Controparte_4 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore
DEBITORE PRINCIPALE CONTUMACE
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.) immobiliare – fase di merito
FATTO – I sig.ri e rispettivamente in qualità di terza Parte_2 Parte_1 datrice di ipoteca e fideiussore/datore di ipoteca, si costituivano nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 195/2022 promossa da nei loro Controparte_5 confronti dinanzi all'intestato Tribunale ed avente ad oggetto l'esecuzione della quota di
½ ciascuno del diritto di proprietà di un appartamento sito in Roma, e nel contempo spiegavano opposizione ex art. 615 II co. Cod.proc.civ.
All'esito della fase cautelare, introducevano il presente giudizio di merito chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario Civile di Roma, in persona del G.E., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della proposta opposizione ex art. 615 II comma cpc e dei motivi tutti posti a fondamento della stessa, sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora dedotto dagli opponenti, disporre con ordinanza la sospensione ex art. 624 cpc della procedura esecutiva immobiliare NRGEs. 195/2022 pendente innanzi il Tribunale
Ordinario Civile di Roma - Sezione 4 Esecuzioni Immobiliari - in persona del G.E.
Dott. Mancinetti;
preliminarmente ed in rito 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in executivis del creditore procedente, nonché l'inopponibilità dell'asserita cessione del credito azionato esecutivamente, con conseguente declaratoria di improcedibilità della procedura esecutiva introdotta;
sempre in via preliminare nel merito 2) accertare e dichiarare la parziale inopponibilità e/o inefficacia del titolo esecutivo ex adverso azionato nei confronti degli odierni opponenti
e, per l'effetto, 3) ridurre il complessivo credito ex adverso azionato nella presente procedura della somma di € 4.984,07. Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore procedente ad agire in via esecutiva nei confronti degli odierni opponenti 4) per l'eccepita incompetenza territoriale del Giudice adito in sede monitoria (Tribunale di Roma) per essere competente in via esclusiva il Tribunale di
Milano, con conseguente caducazione/inefficacia del titolo esecutivo sotteso alla presente procedura;
5) per la dedotta insussistenza dell'asserito credito azionato in via esecutiva sia in punto di an che di quantum. Relativamente alla posizione dell'opponente quale fideiussore de “ , 6) Parte_1 Parte_3 accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione con conseguente inefficacia e/o inesistenza ab origine dell'obbligazione fideiussioria e del diritto del creditore procedente ad agire esecutivamente nei confronti dell'opponente, in forza delle predette fideiussioni;
in via subordinata, 7) accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti di fideiussione limitatamente alle clausole n. 2, 6 ed 8 del contratto di fideiussione generica sottoscritta il 25/09/2007 nonché delle clausole contraddistinte dalle lettere e) ed f) presenti nell'art. 12 del contratto di finanziamento fondiario n. 20004005261 sottoscritto in data 09/07/2009, con conseguente declaratoria di avvenuta decadenza dalla garanzia per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. ed estinzione del diritto ad agire esecutivamente nei propri confronti, da parte della creditrice procedente, in forza delle predette fideiussioni. Con ordine al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione della
Pag. 2 di 7 trascrizione del pignoramento immobiliare trascritto. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di Legge”.
Si è costituita in giudizio e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
(già , la quale ha così concluso:
[...] Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, previo ogni accertamento utile e declaratoria necessaria: - in via preliminare, disporre la sospensione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 cpc, della presente causa in attesa della definizione del procedimento di opposizione al D.I. n.
6462/2021 promosso dai Sigg.ri , e Parte_1 Parte_4 Parte_5 dinanzi l'intestato Tribunale (NRG n. 4947 1/21 - GI Dott.ssa Pedrelli), costituente giudizio pregiudiziale rispetto alla decisione della presente causa;
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente l'opposizione spiegata dagli opponenti, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi come esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nonché la piena legittimità della procedura esecutiva pendente nei confronti degli odierni opponenti;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare in ogni caso il debito complessivamente dovuto dalla in favore Controparte_4 dell'odierna opposta, come portato dal contratto di mutuo stipulato in data 09/07/2009 con BPM Scarl e, per l'effetto, condannare il sig. , nella sua qualità di Parte_1 fideiussore, al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
113.133,86 ovvero condannare il medesimo fideiussore al pagamento della diversa somma, maggiore e/o minore, che ad istruttoria completata verrà ritenuta di giustizia. - nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare in ogni caso il debito complessivamente dovuto dalla Controparte_4
nei confronti dell'odierna opposta in forza di contratto di mutuo stipulato in data
[...]
09/07/2009 con BPM Scarl, e per l'effetto, accertare la sussistenza della garanzia ipotecaria concessa dai sig.ri e con il medesimo Parte_1 Parte_2 contratto in parola;
Con vittoria di spese e competenze di causa. Con ampia riserva di integrazione, precisazione e modifica delle domande, delle conclusioni, e con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in via istruttoria, anche in conseguenza delle difese della controparte, nei termini di cui all'art. 171 ter cpc.”.
Pag. 3 di 7 E' stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
- C.F.: , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_1 pro tempore , quale debitore principale.
All'udienza del 04/06/2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod.proc.civ..
DIRITTO –
1) DIFETTO DI TITOLARITA' DEL CREDITO
In riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della convenuta, va premesso che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4713). L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass., Sez. VI.I., ordinanza 29 settembre
2020, n. 20495). Inoltre, non può esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio instauratosi dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario. Nel caso di specie, si rileva:
- che in forza di contratto di cessione stipulato in data 20 aprile 2018, ai sensi del combinato disposto degli art. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30.04.1999 e dell'art. 58
T.U.B. delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D. Lgs.
01/09/1993 n. 385, ha acquistato dal Controparte_1 Controparte_6
(“Cedente”) la titolarità del credito;
- che, secondo quanto previsto dal predetto art. 58 del T.U.B., l'odierna opposta ha dato notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 2 del 5 gennaio 2019;
- che è in atti la dichiarazione della cedente relativa alla cessione;
dichiarazione resa per mezzo di un suo funzionario di cui vengono provati i poteri di firma (a tale dichiarazione, redatta e sottoscritta dalla banca cedente, va attribuito un significato
Pag. 4 di 7 probatorio parificabile al possesso del titolo su cui l'esecuzione è basata, elemento che, nell'ambito dei rapporti normalmente intercorrenti fra soggetti bancari, non può che giustificarsi con l'avvenuto trasferimento della posizione creditori);
- che la parte creditrice è nel possesso della documentazione anche contabile inerente il credito oggetto di causa.
Pertanto, tali elementi, complessivamente considerati, fanno ritenere infondata l'eccezione sollevata di difetto di legittimazione, poiché sono da ritenersi indizi:
✓ "gravi", in quanto oggettivamente e intrinsecamente consistenti e come tali resistenti alle possibili obiezioni;
✓ "precisi", in quanto sono dotati di specificità e concretezza e non suscettibili di diversa altrettanto (o più) verosimile interpretazione;
✓ "concordanti", in quanto non confliggenti tra loro e non smentiti da altri dati ugualmente certi (Cassazione 7931/1996).
2) ULTERIORI QUESTIONI
In tema di opposizione ad esecuzione fondata su titolo di formazione giudiziale, le indicazioni interpretative della dottrina trovano conferma nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si ravvisano ragioni specifiche per discostarsi, secondo cui, ad esempio, «in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale (nella specie decreto ingiuntivo), la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinano l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso» (cfr. Cass. III, 25/2/94, n. 1935; conf.: Cass. S.L.,
23/3/99, n. 2742; vedi anche Cass. III, 2/4/97, n. 2870). In sintesi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte: a) in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni
Pag. 5 di 7 di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (Cass. n.
99/2742, cit.); b) nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili, invece, con specifici mezzi di impugnazione, con la conseguenza che non vi è alcuna possibilità di concorso tra quel mezzo di impugnazione e l'opposizione dell'esecuzione (Cass. III, 29/11/96, n. 10650); c) nel giudizio di opposizione all'esecuzione, l'indagine del giudice è limitata all'accertamento della esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'invalidità o l'inefficacia (Cassazione civile sez. III,
18/6/91, n. 6893). Pertanto, l'unico caso di deducibilità di vizi di formazione del titolo giudiziale è quello dell'inesistenza giuridica del medesimo (cfr. Cass. III, 25/2/94, n.
1935). Inoltre, se, come nel caso in esame, il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo, va altresì osservato che: “la parte che, minacciata, con il precetto, di esecuzione forzata in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, ha promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 cod. proc. civ., non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni non solo perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, ma anche perché manca di interesse alla predetta opposizione dato che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 cod. proc. civ., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo” (cfr. Cass. n.11088 del 10/10/1992).
Inoltre, nel caso in esame emerge che il decreto ingiuntivo posto a base della esecuzione
è stato opposto ed è intervenuta sentenza che, per quello che qui interessa, prevede:
“quanto ai tre fideiussori revoca il decreto ingiuntivo n. 9461/2021, N.R.G. 7083/2021 di cui sopra e condanna i fideiussori in proprio, e Controparte_4 Parte_4
Pag. 6 di 7 al pagamento della minor somma di € 113.133,86, in solido, oltre ad Parte_1 interessi come da domanda”. Pertanto, poiché in questa sede non possono essere fatti valere le questioni sollevate dalla parte attrice (questioni proprie del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), né sono stati fatti valere fatti estintivi dell'intero credito successivi alla formazione del titolo giudiziale, ne deriva la non accoglibilità delle domande proposte da parte attrice (nei cui limiti può svolgersi il presente giudizio di merito) stante anche il disposto dell'art. 653 cod.proc.civ..
3) SPESE DI LITE
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'assenza dello svolgimento della fase istruttoria e di questioni di fatto o di diritto di particolare rilevanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna e a rimborsare, in favore Parte_1 Parte_2 di controparte le spese di giudizio che liquida un € 5.000,00 per compenso professionale, oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15% come per
Legge.
Tribunale di Roma, 07/07/2025
Il Giudice
FE AR
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