Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/06/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
1540/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1540/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanna Giacomelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Zaffora ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra il Sig. (c.f.: Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...] e la Sig.ra (c.f. Controparte_1
), nata a [...] il [...] e residente a C.F._2
RA (PD), Via Perarolo 3040, contratto in Casale di CO (PD) il 09.08.2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casale di CO dell'anno 2008, atto n. 2, parte I;
2. Ordinare agli Ufficiali dello Stato civile del Comune di Casale di CO (PD) di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
3. Affidare e in via condivisa ad entrambi i Controparte_2 Controparte_3 genitori, con residenza prevalente presso la madre per entrambi i minori. Entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale su di loro in via congiunta e
1
4. I genitori confermano i tempi di visita già in atto e quindi decidono di continuare a volersi accordare, di volta in volta affinché i figli trascorrano settimanalmente e nel week end del tempo col genitore non collocatario nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi di entrambi i figli. La stessa armonia di intesa vige e continuerebbe a permanere anche per l'organizzazione delle ferie estive, natalizie e pasquali.
5. Il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra fino al Parte_1 Controparte_1 compimento della maggiore età dei figli e fino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti a titolo di contributo al mantenimento degli stessi la somma di € 300,00 di cui € 150,00 per ed € 150,00 per CP_2 Controparte_3 da versarsi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale ed odontoiatriche, scolastiche (quali, ad esempio, corredo iniziale per l'anno scolastico, libri e vocabolari, gite di istruzione e di svago proposte dalla scuola, stages in Italia o all'Estero, corsi di lingue straniera), sportive e ludiche e formative sostenute nell'interesse del figlio, purché previamente concordate e documentate;
le spese straordinarie previamente concordate che ciascun genitore avrà sostenuto nell'interesse dei minori verranno rimborsate dall'altro, nella misura di sua spettanza (50%), previa richiesta documentata degli esborsi mediante idonee ricevute, del genitore che le avrà sostenute, a partire da Gennaio 2025,.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito fra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo neppure a titolo di mantenimento, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 29-4-2025 avanti il Tribunale di Rovigo,
[...]
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la Parte_1 Controparte_1 pronuncia di scioglimento del matrimonio da loro contratto il 9-8-2008 a Casale di CO (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Casale di CO (PD) al n. 2, Parte I, anno 2008, e deducevano che:
- dall'unione erano nati i figli e , rispettivamente il 12-4- CP_2 Controparte_3
2009 e il 20-6-2011;
- con decreto n. 3893/2019 depositato in data 16-4-2019, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 5-3-2019;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
- , artigiano, aveva percepito un reddito pari a 7.542,81 euro netti Parte_1 nell'anno d'imposta 2024, mentre svolgeva l'attività di assistenza Controparte_1
2 agli anziani e aveva percepito un reddito pari a 6.317,73 euro netti nel medesimo anno.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 13-6-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 3893/2019, depositato in data 16-4-2019, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 5-3-2019 (doc.3), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse dei figli e , entrambi minori d'età. CP_2 Controparte_3
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1540/2025 R.G. promossa da
[...]
e da , con il parere del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 9-8-2008 a Casale di CO (PD), trascritto nel Controparte_1 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Casale di CO (PD) al n. 2, Parte I, anno 2008;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
3 - prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, come riportati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte, e provvede in conformità agli stessi;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 13 giugno 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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