Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA VA IS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOCERA UMBRA 166, presso lo studio dell'avvocato SANTOLO GUADAGNO, difeso dall'avvocato SALVATORE MARINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA O RI DE, RI LO, RI EL, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA A. MANCINI 4, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO FLERES, difesi dall'avvocato CARLO TIXI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 391/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 29/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 15/2/1989 NO NT e NO GE convenivano in giudizio HI IO ST rivendicando dallo stesso la proprietà di beni rustici siti nel comune di Tribogna.
Il convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda. L'adito tribunale di Genova, con sentenza 24/3/1994, rigettava la domanda affermando che gli atti prodotti dagli attori erano insufficienti a provare l'appartenenza del diritto dagli stessi vantato e che non era possibile risalire ad un acquisto a titolo originario.
Avverso la detta sentenza NO GE e NO NT (al quale subentravano i suoi figli ed eredi RI e LO NO ) proponevano appello al quale resisteva lo HI. Con sentenza 29/5/2000 la corte di appello di Genova, in riforma dell'impugnata decisione, dichiarava di proprietà degli appellanti i terreni descritti nel vecchio catasto terreni del comune di Tribogna raffigurati nel nuovo catasto con i mappali 334 e 335 foglio 18 e con il mappale 68 foglio 21. Osservava la corte di merito: che, secondo quanto accertato con la c.t.u. disposta in secondo grado, i terreni indicati negli atti di compravendita tra gli eredi di NO UI NT e NO RI (dante causa degli appellanti) come descritti nel vecchio catasto terreni del comune di Tribogna, coincidevano con i terreni raffigurati nel nuovo catasto con i mappali 334 e 335 foglio 18 e con il mappale 68 foglio 21; che non esisteva assoluta corrispondenza tra i beni indicati nell'atto di citazione e quelli raffigurati nel nuovo catasto in quanto nel vecchio catasto non si faceva menzione del rustico riscontrato nei luoghi di causa;
che tale differenza era irrilevante in quanto, come emergeva dai documenti prodotti dai NO e dalla c.t.u., il detto rustico era stato costruito da GN NT (dante causa dell'appellato) durante il periodo della sua detenzione del fondo e non era stato riportato nelle mappe catastali;
che il convenuto in primo grado aveva limitato le contestazioni al mappale 335 ed aveva quindi inteso riconoscere la fondatezza delle pretese relative ai residui fondi indicati in citazione;
che gli accertamenti del c.t.u. erano stati svolti con competenza e scrupolo ed il consulente aveva tenuto conto di tutte le considerazioni svolte dai consulenti di parte;
che, come era agevole ricostruire sulla base degli atti prodotti, gli appellanti alla morte del loro padre, avvenuta nel 1967, avevano ereditato i beni indicati in citazione;
che, per contro, l'iscrizione catastale in favore dello HI era erronea e non aveva valore di prova della proprietà del bene costituendo le mappe catastali un sistema secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli altri elementi di prova acquisiti;
che i titoli prodotti dallo HI non provavano l'acquisto della proprietà dei mappali in questione;
che, come era certo ed incontrovertibile, il citato GN NT non era mai stato proprietario dei terreni in contestazione;
che ciò emergeva dalla sentenza emessa del pretore di Recco il 5/6/1939 nella controversia promossa da NC e AR NO
contro
GN NT;
che, peraltro, di fronte ad una situazione probatoria idonea a dimostrare la continuità dei titoli di proprietà relativi ai beni in contesa e la legittima titolarità degli stessi da parte degli appellanti, l'appellato non aveva fatto valere ne' dimostrato un proprio possesso utile all'usucapione essendosi limitato ad affermare di essere proprietario sulla base dell'intestazione catastale a suo favore e di atti di acquisto di cui era certa la derivazione a non domino;
che l'atto di divisione del 16/7/1987 esibito dallo HI aveva semplice valore ricognitivo e non costituiva prova della proprietà; che il possesso dei fondi da parte degli appellanti emergeva dalle stesse affermazioni di GN NT, nella citata causa innanzi al pretore di Recco, secondo le quali i fondi gli erano stati dati in locazione da NO AS;
che, in definitiva, poteva ritenersi provata non solo la titolarità dei detti beni discendente dal titolo di acquisto in capo agli appellanti, ma anche il possesso degli stessi beni da parte dei NO e dei loro danti causa per un tempo sufficiente per l'acquisto del diritto di proprietà a titolo di usucapione.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Genova è stata chiesta da HI IO ST con ricorso affidato a quattro motivi.
RI, LO ed GE NO hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso HI IO ST denuncia violazione degli articoli 2643 e 2644 c.c. per aver la corte di appello irrazionalmente ignorato le norme a tutela del diritto di proprietà ponendole a confronto e in condizioni di inferiorità con una perizia di parte.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. per aver la corte di merito posto a fondamento della decisione impugnata la c.t.u. e non le prove documentali prodotte ed acquisite in causa.
Con il terzo motivo lo HI denuncia violazione dell'articolo 2700 c.c. per non aver la corte genovese attribuito alle prove documentali ed agli atti pubblici prodotti l'efficacia di prova piena del diritto di proprietà di esso ricorrente sui beni di cui ai mappali 334 e 335 del foglio 18 e 68 del foglio 21 del catasto del comune di Tribogna.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia vizi di motivazione circa la presunta corrispondenza tra i terreni indicati e descritti nel vecchio catasto del comune di Tribogna come "terra castagnativa e seminativa luogo detto Fondo della Villa e terra detta luogo Monticelli" e quelli raffigurati con i mappali oggetto della controversia.
Le dette censure sono state sviluppate in ricorso unitariamente e contestualmente dopo la premessa della denuncia dell'errore commesso dalla corte di appello nell'indicare e qualificare - nel frontespizio della sentenza impugnata - l'oggetto della causa come "rettificazione e precisazione dei confini" e non come "revindica proprietà". Dopo questa premessa il ricorrente deduce che la proprietà di un bene immobile deve risultare da elementi che non si prestano a quelle manipolazioni poste in essere dalla corte di appello. Altra forzatura è la identificazione dei mappali con le denominazioni di località che non trovano riscontro nella mappe catastali. L'irregolarità più macroscopica è quella di una rivendicazione di terreni, mentre il mappale 334 riguarda una costruzione. Il c.t.u. ha poi fornito indicazioni (circa le dimensioni del terreno di cui al mappale 335) che avrebbero dovuto mettere sull'avviso la corte di appello evitando errori. La corte genovese ha preso in considerazione una spesa del NO per la costruzione di una cucina/essiccatoio - pur non essendovi alcuna rivendicazione per fabbricati - ed ha adottato l'opinione di un tecnico di parte laddove la proprietà dei beni immobili va provata mediante la trascrizione nei Registri Immobiliari come imposto dall'articolo 2643 c.c.. La ricostruzione del c.t.u. è inoltre opera di fantasia e non tecnica mancando ogni rapporto con la realtà. La corte territoriale ha anche capovolto i fatti e la legge - pretendendo che debba essere il convenuto a fornire la prova del proprio diritto ad un bene - ed ha errato nell'interpretazione e nella applicazione delle norme che regolano l'istituto probatorio. Il giudice di secondo grado non ha valutato le prove documentali offerte da esso ricorrente (denunzia di successione, atto notarile di acquisto del 16/9/1968, atto notarile del 25/2/1979, atto notarile di permuta del 16/7/1987) secondo il proprio prudente apprezzamento, ma ha esercitato un vero e proprio arbitrio equiparando i documenti ad una prova testimoniale non attendibile: la legge attribuisce invece alle prove documentali ed agli atti pubblici valore assoluto. Nella specie la proprietà dei beni in contestazione in capo ad esso ricorrente è provata dagli atti sopra citati e prodotti in giudizio. A rafforzare la titolarità del diritto in questione va aggiunto poi l'ininterrotto possesso risalente almeno dal 1955. In definitiva la corte di appello si è contraddetta più volte ponendo alla base della sua decisione dichiarazioni possibiliste, ipotetiche ed indeterminate e non atti costituenti prova piena.
Occorre in via preliminare segnalare l'irrilevanza dell'errata indicazione dell'oggetto della causa - come riportata a penna a margine del frontespizio della sentenza impugnata - trattandosi, come è evidente, di una mera formalità richiesta a soli fini statistici e del tutto ininfluente sulla validità della decisione dal cui concreto contenuto va esclusivamente individuato l'effettivo oggetto della controversia.
Ciò premesso la Corte rileva l'infondatezza delle riportate censure che - per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione - possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza e che, pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione, si risolvono tutte, quale più e quale meno e sotto vari profili, essenzialmente nella pretesa di contrastare e criticare l'apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito (omesso od errato esame di risultanze istruttorie, preferenza conferita ad alcune prove rispetto ad altre) incensurabile in questa sede di legittimità perché sorretto da motivazione adeguata, logica ed immune da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Inammissibilmente il ricorrente prospetta una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta.
Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all'obbligo di motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi - come nella specie - gli elementi sui quali fonda il suo convincimento dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Nel caso in esame non sono ravvisatoli ne' i lamentato difetto di motivazione, ne' le asserite violazione di legge: la sentenza impugnata è corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.
Come riportato nella parte narrativa che precede il giudice di appello - con indagine di fatto condotta attraverso l'esame di tutti gli elementi probatori acquisiti al processo - ha coerentemente affermato, sulla base di circostanze qualificanti, che: a) NT ed GE NO avevano ereditato dal padre (deceduto nel 1967) i beni indicati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio ed oggetto di contestazione;
b) dovevano ritenersi provati sia la continuità dei titoli di proprietà dei beni in questione e l'attuale titolarità dei detti beni in capo ai citati NO, sia il possesso degli immobili in contesa esercitato da questi ultimi e dai loro danti causa per oltre venti anni;
c) vi era sostanziale coincidenza tra i terreni oggetto dei titoli esibiti dal NO - come descritti e riportati nel vecchio catasto del comune di Tribogna -ed i beni immobili raffigurati nel nuovo catasto con i mappali 334 e 335 foglio 18 e 68 foglio 21; d) l'iscrizione catastale a favore dello HI era erronea e non aveva valore di prova della proprietà; e) lo HI, con i titoli prodotti, non aveva provato di aver acquisito la proprietà dei beni in questione, nè aveva dimostrato un possesso utile all'usucapione. La corte di appello è pervenuta alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici - nel pieno rispetto, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, delle regole che disciplinano l'onere della prova e con ragionamento ineccepibile - nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie riportate nella decisione impugnata.
Il giudice di secondo grado ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.
Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compite dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di Cassazione.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi dei NO ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi dello HI. Pertanto, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le sue aspettative e confutazioni.
In particolare è inconsistente la tesi del ricorrente - sulla quale questi si è soffermato più volte e sotto vari aspetti - relativa all'asserita non corrispondenza tra i beni rivendicati dal NO (ossia solo terreni e non edifici) ed il mappale 334 (concernente una costruzione).
Al riguardo la corte di merito ha dato una risposta pienamente convincente sul piano logico facendo riferimento all'avvenuta realizzazione del rustico in questione in epoca successiva alla redazione del vecchio catasto nel quale, quindi, la detta costruzione non poteva essere riportata.
Del pari ineccepibile e logicamente consequenziale è poi la ricostruzione dei successivi passaggi di proprietà dei beni in contestazione effettuata dalla corte di appello sulla base dei numerosi documenti e atti prodotti dalle parti (ivi compresi i titoli esibiti dallo HI ) singolarmente e complessivamente esaminati con coerente apprezzamento del valore probatorio da poter attribuire a tali risultante istruttorie e con conclusivo riconoscimento della continuità dei titoli in favore dei NO.
Per quanto poi concerne le censure mosse dal ricorrente relative sia all'omesso esame da parte della corte territoriale di alcune indicazioni contenute nella relazione del c.t.u. sia alle critiche rivolte a tale relazione (alla quale la corte di appello avrebbe dato un valore probatorio superiore a quello attribuito ai documenti ed ai titoli esibiti) è sufficiente il richiamo al principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la consulenza tecnica, pur non costituendo un mezzo di prova, può assumere il valore di oggettiva ed autonoma fonte di convincimento ove trattasi - come appunto nella specie con riferimento all'accertamento dell'esatta individuazione ed all'eventuale corrispondenza dei beni oggetto di contestazione e di quelli descritti nel vecchio catasto e nel nuovo catasto con i mappali sopra indicati - di indagini di fatti rientranti nell'ambito strettamente tecnico e rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni e strumentazioni tecniche (sentenze 12/12/2000 n. 15630; 17/8/2000 n. 10916: 20/6/2000 n. 8395). Va infine segnalato che le censure concernenti l'omesso o errato esame delle risultanze istruttorie (relative sia ai titoli di acquisto esibiti, sia alla c.t.u.) oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, sono inammissibili anche per la loro genericità in ordine all'asserita erroneità in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell'interpretare e nel valutare le dette risultanze probatorie. Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla Corte di Cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base. In proposito va ribadito che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, si da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa.
Nella specie le censure mosse dal ricorrente sono carenti sotto l'indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo della relazione peritale depositata nella fase di merito e non forniscono alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il contenuto degli atti pubblici prodotti ed il senso complessivo del ragionamento seguito da c.t.u. nominato in secondo grado. Tale omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo sviluppati in ricorso.
Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di secondo grado nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile il rimedio della revocazione. Secondo quanto più volte affermato da questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per Cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità (sentenze 9/8/2002 n. 12807; 1/6/2002 n. 7965; 1/3/2002 n. 3024; 3/2/2000 n. 1195). Per quanto riguarda poi i lamentati vizi di motivazione è appena il caso di rilevare che la sentenza impugnata si regge su motivi adeguati e congrui immuni da vizi logici e giuridici: dalla lettura della decisione della corte di appello (e da quanto sopra esposto) emerge con chiarezza l'insussistenza dei denunciati vizi di motivazione perché, come è noto, siffatta denuncia ha un obiettivo limitato che si coordina con il giudizio di legittimità e tende solo al controllo di legalità sul modo e sul mezzo adoperati dal giudice del merito nel motivare la sua pronuncia affinché si accerti se questa sia coerente nell'esposizione delle ragioni del suo convincimento, tanto da rendere possibile la verifica del processo logico seguito. Il sindacato consentito dall'articolo 360 n. 5 c.p.c. riguarda esclusivamente la legittimità ed è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Ne consegue che si è al di fuori del vizio di motivazione quando, come nella specie, la proposta doglianza si traduce in una critica del provvedimento in quanto non conforme alle aspettative del ricorrente. In definitiva sono insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in complessivi Euro 100,00, oltre Euro 1.000,00 a titolo di onorari. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004